Conclusione Violazione dell’art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA VICARIO E SUMA C. ITALIA
( Richieste numeri 29430/03 e 37928/03)
SENTENZA
STRASBURGO
30 novembre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Vicario e Suma c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, giudici,
e daFrancesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 novembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano due richieste (numeri 29430/03 e 37928/03) dirette contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte rispettivamente il 16 novembre 1998 e il 16 agosto 1999 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da A. N. e T. V., avvocati a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo vecchio agente, il Sig. I.M. Braguglia e dal suo coagente, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 23 maggio 2007, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permetteva il paragrafo 3 dell’articolo 29 della Convenzione, in vigore all’epoca, aveva deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito di queste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, parti ai procedimenti giudiziali, hanno investito le giurisdizioni competenti ai sensi della legge “Pinto” per lamentarsi della durata di questi procedimenti.
5. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazione contenute nel riquadro qui accluso alla presente sentenza.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
6. Il diritto e la pratica interna pertinenti relativi alla legge no 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V.
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
7. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
8. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell’insufficienza degli indennizzi “Pinto” che sono stati versati peraltro in ritardo.
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. L’articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
1. Requisito di “vittima”
11. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono più definirsi “vittime” della violazione dell’articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dai corsi di appello “Pinto” una constatazione di violazione ed una correzione appropriata e sufficiente, tenuto conto in particolare della posta delle controversie.
12. La Corte, dopo avere esaminato l’insieme dei fatti della causa e gli argomenti delle parti, considera che la correzione si è rivelata insufficiente (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; Cocchiarella c. Italia, precitata, §§ 69-98) e che gli indennizzi “Pinto” non sono stati versati nei sei mesi a partire dal momento in cui la decisione della corte di appello “Pinto” diventò esecutiva (Cocchiarella c. Italia, precitata, § 89). Pertanto, i richiedenti possono sempre definirsi “vittime”, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
2. Conclusione
13. La Corte constata che le richieste non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità iscritto all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Le dichiara allo stesso modo ammissibili.
B. Sul merito
14. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella dei casi di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender c. Francia, [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII).
15. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento tale da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, la durata dei procedimenti controversi è eccessiva e non soddisfa l’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
16. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
17. I richiedenti richiedono rispettivamente 11 400 EUR (no 29430/03) e 9 000 EUR (no 37928/03) a titolo del danno morale che avrebbero subito.
18. Il Governo considera che i richiedenti sono stati indennizzati in modo adeguato e sufficiente nella cornice del ricorso “Pinto.”
19. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità, la Corte assegna ad ogni richiedente le somme indicate sotto nel riquadro, paragonate agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interne, alla visto dell’oggetto di ciascuna delle controversie e dell’esistenza di ritardi imputabili ai richiedenti.
No richiesta Somma che la Corte avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interne Percentuale assegnata dalla giurisdizione “Pinto” Somma accordata per danno morale
1. 29430/03 12 000 EUR il 16,6% 3 400 EUR così come
2 200 EUR (ritardo pagamento,
indennizzo “Pinto”)
2. 37928/03 18 000 EUR il 11% 6 100 EUR così come
2 200 EUR (ritardo pagamento,
indennizzo “Pinto”)
B. Oneri e spese
20. Note di parcella all’appoggio, i richiedenti chiedono rispettivamente 6 860 EUR (no 29430/03) e 6 800 EUR (no 37928/03), a titolo degli oneri e delle spese relativi al procedimento “Pinto” e di quelli impegnati dinnanzi alla Corte.
21. Il Governo stima che le pretese dei richiedenti sono eccessive.
22. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
23. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole assegnare 1 500 EUR ad ogni richiedente a titolo degli oneri e delle spese.
C. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
– per danno morale:
i. richiesta no 29430/03: 5 600 EUR (cinquemila sei cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. richiesta no 37928/03: 8 300 EUR (ottomila tre cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
– per oneri e spese:
1 500 EUR (mille cinque cento euro) ad ogni richiedente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi sono da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello di facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respingi la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 30 novembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa
ALLEGATO
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
1. no 29430/03introdotta il
16 novembre 1998 OMISSIS cittadino italiano, nato nel 1931, residente a Benevento Procedimento principale Oggetto: riconoscenza del diritto di proprietà del richiedente di certe aree di parcheggio.
Prima istanza: tribunale di Benevento (RG no 1029/89) dal 5 aprile 1989 al 4 febbraio 1998.
Seconda istanza: corte di appello di Napoli (RG no 2997/98) dal 13 novembre 1998 al 14 marzo 2000. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 16 ottobre 2001, somma chiesta 24 000 000 lire [12 394,97 euro (EUR)] a titolo di danno morale.
Decisione: del 10 giugno 2002, depositata il 27 settembre 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 2 000 EUR per danno morale e 500 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 22 settembre 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 18 luglio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 26 gennaio 2005.
2. no 37928/03introdotta il 16 agosto 1999 OMISSIS
cittadina italiana, nata nel 1970, residente a Milano Procedimento principale Oggetto: risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale
Prima istanza: tribunale di Benevento (RG no 2621/89) dall’ 11 settembre 1989 al 24 novembre 2006, ultima informazione fornita dal richiedente. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 31 ottobre 2001, somma chiesta 22 000 000 lire [11 362,05 euro (EUR)] a titolo di danno patrimoniale e morale.
Decisione: 10 giugno 2002, depositata il 27 settembre 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 2 000 EUR per danno morale e 1 000 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 2 novembre 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 18 luglio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 26 giugno 2005.