Conclusione Eccezione preliminare unita al merito e respinta (non-esaurimento delle vie di ricorso interne); Violazione dell’art 6-1 e P1-1; Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA VENTORINO C. ITALIA
(Richiesta no 357/07)
SENTENZA
STRASBURGO
17 maggio 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ventorino c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Davide Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto di Albuquerque, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 aprile 2011,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 357/07) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra A. V. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 15 dicembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da C. M., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora e dal suo coagente, il Sig. N. Lettieri.
3. La richiedente adduce una violazione degli articoli 6 § 1 e 1 del Protocollo no 1.
4. Il 5 gennaio 2009, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permette l’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. La richiedente è nata nel 1967 e risiede a San Nicola Manfredi.
6. La richiedente è avvocato. Nel 2000, rappresentò la municipalità di San Nicola Manfredi in un procedimento giudiziale.
7. A partire dal 2002, essendo terminato suddetto procedimento, la richiedente sollecitò a più riprese presso la municipalità il pagamento della sua parcella, ammontante a 7 321,54 EUR, più interessi e rivalutazione.
8. Nel 2005, non avendo pagato l’amministrazione, la richiedente si rivolse al tribunale di Benevento per ottenere un’ingiunzione di pagamento. Il 20 novembre 2005, giudicando il credito della richiedente certo ed esecutivo, il tribunale emise un’ingiunzione (“decreto di ingiunzione”) contro la municipalità.
9. L’ingiunzione fu notificata alla municipalità il 13 dicembre 2005. Non avendo l ‘amministrazione formato opposizione, acquisì autorità di cosa giudicata.
10. Il 24 aprile 2006, l’amministrazione non avendo eseguito il pagamento, la richiedente le notificò un precetto di pagamento (“atto di precetto”).
11. In seguito il 15 maggio 2006, introdusse presso il tribunale di Benevento un’ordinanza di sequestro presso la Banca di Roma (“pignoramento presso terzi”).
12. Il 23 maggio 2006, la Banca di Roma dichiarò la mancanza, nel suo seno, di somme dell’amministrazione debitrice che avrebbero potuto essere sequestrate.
13. Con una decisione del 29 novembre 2006, il consiglio comunale riconobbe l’esistenza di un debito verso la richiedente all’altezza di 12 000 EUR. Tuttavia, non si saldò questa somma.
14. Il 9 luglio 2009, non avendo ricevuto ancora il pagamento del suo credito, la richiedente investì la municipalità dinnanzi al tribunale amministrativo regionale di Napoli, sollecitando la nomina di un commissario ad acta per ottenere l’esecuzione costretta dell’ingiunzione.
15. Questo procedimento è pendente attualmente.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
16. La richiedente adduce che l’inadempimento da parte de le autorità del decreto di ingiunzione del 20 novembre 2005 ha portato attentato al suo diritto di accesso ad un tribunale così come al suo diritto al rispetto dei suoi beni. Invoca gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, così formulati nelle loro parti pertinenti nello specifico:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
17. Il Governo combatte questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
18. Il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne al motivo che il procedimento di esecuzione forzata recentemente iniziato dalla richiedente è sempre pendente dinnanzi al tribunale amministrativo. Inoltre, la richiedente avrebbe omesso, nella cornice del procedimento di sequestro, di contestare la dichiarazione di indisponibilità di fondi della Banca di Roma.
19. La richiedente si oppone.
20. La Corte stima che gli argomenti del Governo sono legati strettamente alla sostanza dei motivi di appello enunciati dalla richiedente, così che c’è luogo di unire l’eccezione al merito.
21. Non constatando nessuno altro motivo di inammissibilità al senso dell’articolo 35 § 3 della Convenzione, dichiara la richiesta ammissibile.
B. Sul merito
22. Pure riconoscendo la realtà del credito della richiedente, il Governo fa valere che il ritardo nell’esecuzione dell’ingiunzione del tribunale, sebbene spiacevole, non potrebbe essere considerato come arbitrarietà. Difatti, suddetto ritardo sarebbe causato dalle difficoltà finanziarie dell’amministrazione municipale. Peraltro, la mancanza di risorse della municipalità non potrebbe essere imputabile allo stato centrale.
23. La richiedente si oppone agli argomenti del Governo.
24. La Corte ricorda che l’esecuzione di un giudizio o di una sentenza, di qualsiasi giurisdizione questo sia, deve essere considerata come facente parte integrante del “processo” ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione. Il diritto ad un tribunale sarebbe illusorio se l’ordine giuridico interno di un Stato contraente permettesse che una decisione giudiziale definitiva ed obbligatoria resti inoperante allo scapito di una parte (Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
25. Nella presente causa, sebbene la richiedente abbia ottenuto un’ingiunzione definitiva che ordinava il pagamento di una somma da parte delle autorità amministrative, questa decisione resta sempre ineseguita, a ragione del rifiuto del debitore di conformarvisi.
26. Ora, l’amministrazione costituisce un elemento dello stato di diritto, il suo interesse che si identifica con quello di una buona amministrazione della giustizia. Ne segue che se l’amministrazione rifiuta od omette di ubbidire, o tarda ancora a farlo, le garanzie dell’articolo 6 di cui ha beneficiato il giudicabile durante la fase giudiziale del procedimento perdono ogni ragione di essere (Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, § 41, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II).
27. A questo riguardo, la Corte ricorda anche che uno Stato non può liberarsi dei suoi obblighi internazionali adducendo la responsabilità di una municipalità o di un altro organo decentralizzato (Dewinne c. Belgio, (dec.), no 56024/00, 11 marzo 2005; Hamer c. Belgio, (dec.), no 21861/03, 11 maggio 2006).
28. Inoltre, la Corte non aderisce agli argomenti del Governo secondo cui, la richiedente non avrebbe esaurito correttamente le vie di ricorso interne, nella misura in cui dovrebbe aspettare la conclusione del procedimento di esecuzione forzata e compiere dei passi supplementari nella cornice del sequestro contro terzi. La Corte ricorda che non è opportuno chiedere ad un individuo che ha ottenuto un credito contro lo stato alla conclusione di un procedimento giudiziale di dovere in seguito impegnare il procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (Metaxas c. Grecia, no 8415/02, § 19, 27 maggio 2004).
29. Ora, può osservare solamente che la richiedente si trova da più di cinque anni nell’impossibilità di ottenere l’esecuzione del decreto di ingiunzione definitivo, malgrado i numerosi passi messi in posto per ottenere il pagamento integrale dell’importo concesso a titolo di parcella. Gli argomenti del Governo non potrebbero costituire a questo riguardo una giustificazione valida.
30. A questo proposito, conviene reiterare che le autorità non possono addurre come pretesto una mancanza di risorse per non onorare un debito fondato su una decisione di giustizia (Bourdov c. Russia, no 59498/00, § 35, CEDH 2002 III).
31. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che l’inadempimento del decreto di ingiunzione in questione abbia privato di ogni effetto utile il diritto di accesso ad un tribunale della richiedente e ha portato attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni. Pertanto, c’è luogo di respingere l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne del Governo e di concludere che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
33. Per il danno patrimoniale, la richiedente richiede 7 321,54 euro (EUR), o l’importo della sua parcella insoluta. Inoltre, chiede 7 000 EUR a titolo di danno morale.
34. Il Governo si oppone alle pretese della richiedente a titolo di danno morale.
35. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico allo sguardo della Convenzione di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa violazione (Metaxas c. Grecia, precitata, § 35; Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Reitera di avere constatato una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione dell’impossibilità per la richiedente di ottenere l’esecuzione dell’ingiunzione del 29 novembre 2005 ed il pagamento della sua parcella. Pertanto, conviene concludere che la richiedente ha subito al tempo stesso un danno patrimoniale a causa della sua privazione, per parecchi anni, dell’importo assegnato dall’ingiunzione precitata ed un danno morale a causa della frustrazione provocata da questo difetto di pagamento.
36. Considerando le pretese della richiedente, e deliberando in equità come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna per intero la somma chiesta, o 7 321,54 EUR per il danno patrimoniale e 7 000 EUR a titolo di danno morale.
B. Oneri e spese
37. La richiedente chiede anche 1 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e 3 178,12 EUR per quelli impegnati dinnanzi alla Corte.
38. Il Governo si oppone.
39. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole la somma di 2 500 EUR ogni onere compreso e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
40. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Unisce al merito l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne e la respinge;
2. Dichiara la richiesta ammissibile;
3. Stabilisce che c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione,
(i) 7 321,54 EUR (settemila tre cento ventuno euro e cinquantaquattro centesimi) per danno patrimoniale;
(ii) 7 000,00 EUR (settemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
(iii) 2 500,00 EUR (duemila cinque cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dalla richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 maggio 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa