Conclusione Non-violazione dell’art. 6-1; non-violazione dell’art. 6-1+P1-1; Violazione di P1-1; Soddisfazione equa respinta (tardivit?)
CORTE (CAMERA)
CAUSA VENDITTELLI C. ITALIA
( Richiesta no14804/89)
SENTENZA
STRASBURGO
18 luglio 1994
Nella causa Vendittelli c. Italia ,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, costituita, conformemente all’articolo 43 (art. 43) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”) ed alle clausole pertinenti del suo ordinamento, in una camera composta dai giudici di cui segue il nome,:
SIGG.. R. Ryssdal, presidente,
Th?r Vilhj?lmsson,
L. – E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
La Sig.ra E. Palm,
SIGG.. A.N. Loizou,
G. Mifsud Bonnici,
cos? come di Sigg.. SIG. – A. Eissen, cancelliere, e H. Petzold, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 febbraio e 21 giugno 1994,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. La causa ? stata deferita alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 12 luglio 1993, nel termine di tre mesi che aprono gli articoli 32 paragrafo 1 e 47, (art. 32-1, art. 47) della Convenzione. Alla sua origine si trova una richiesta (no 14804/89) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. M. V., aveva investito la Commissione il 11 gennaio 1989 in virt? dell’articolo 25 (art. 25).
La domanda della Commissione rinvia agli articoli 44 e 48 (art. 44, art. 48) cos? come alla dichiarazione italiana che riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46). Ha per oggetto di ottenere una decisione sul punto di sapere se i fatti della causa rivelano una trasgressione dello stato convenuto alle esigenze degli articoli 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 (P1-1).
2. In risposta all’invito contemplato all’articolo 33 paragrafo 3 d, dell’ordinamento, il richiedente ha manifestato il desiderio di partecipare all’istanza e ha designato il suo consigliere (articolo 30).
3. La camera da costituire comprendeva di pieno dritto Sig. C. Russo, giudice eletto di nazionalit? italiana (articolo 43 della Convenzione) (art. 43) ed il Sig. R. Ryssdal, presidente della Corte (articolo 21 paragrafo 3 b, dell’ordinamento). Il 25 agosto 1993, questo ha estratto a sorte il nome dagli altri sette membri, ossia il Sig. Th?r Vilhj?lmsson, il Sig. L. – E. Pettiti, il Sig. A. Spielmann, il Sig. J. Di Meyer, la Sig.ra E. Palm, il Sig. A.N. Loizou ed il Sig. G. Mifsud Bonnici, in presenza del cancelliere (articoli 43 in fine della Convenzione e 21 paragrafo 4 dell’ordinamento) (art. 43). In seguito il Sig. B. Walsh, supplente, ha sostituito Sig. Di Meyer, impossibilitato (articoli 22 paragrafo 1 e 24 paragrafo 1 dell’ordinamento).
4. Nella sua qualit? di presidente della camera (articolo 21 paragrafo 5 dell’ordinamento) il Sig. Ryssdal ha consultato, tramite il cancelliere, l’agente del governo italiano (“il Governo”), l’avvocato del richiedente ed il delegato della Commissione a proposito dell’organizzazione del procedimento (articoli 37 paragrafo 1 e 38). Conformemente all’ordinanza resa perci?, il cancelliere ha ricevuto l’esposto del Governo l? 8 dicembre 1993. Con una lettera del 7 ottobre 1993, l’avvocato del richiedente aveva rinunciato a presentarne uno. Il delegato della Commissione non ha formulato osservazioni scritte.
5. Il 10 novembre 1993, la Commissione ha prodotto la pratica del procedimento seguito dinnanzi a lei; il cancelliere l’aveva invitato su istruzione del presidente.
6. Cos? come aveva deciso questo ultimo – che aveva autorizzato il richiedente ad adoperare la lingua italiana (articolo 27 paragrafo 3 dell’ordinamento) -, i dibattimenti si sono svolti in pubblico il 21 febbraio 1994, al Palazzo dei Diritti dell’uomo a Strasburgo. La Corte aveva tenuto prima una riunione preparatoria.
Sono comparsi:
– per il Governo
SIGG.. G. Raimondi, magistrato staccato,
al servizio del contenzioso diplomatico del ministero dei
Cause estere, coagente,
E. Selvaggi, direttivo dei diritti dell’uomo,
direzione generale delle cause penali del ministero del
Giustizia, consigliere,;
– per la Commissione
Il Sig. S. Trechsel, delegato,;
– per il richiedente
Io A. S., avvocato, consigliere.
La Corte li ha sentiti nelle loro dichiarazioni ed arringhe, cos? come nelle loro risposte alle sue domande.
7. Con le lettere del 10 e 14 marzo 1994, il Governo ha fornito delle informazioni complementari.
IN FATTO
8. Il Sig. Sig. V., architetto, abita a Roma.
9. Il 19 maggio 1986, la polizia urbana, vigili urbani, di Roma pose dei sigilli sul suo appartamento al motivo che sarebbe contravvenuto alle regole di urbanistica in vigore.
10. Il 20 maggio 1986, il giudice di istanza (pretore) di Roma conferm? il collocamento sotto sequestro (sequestro) e dei perseguimenti penali si aprirono contro il richiedente. Questo fece tre domande di revoca il 30 maggio 1986 ed il 5 e 26 giugno 1987, ma furono respinte il 12 giugno 1986 e 9 luglio 1987 per le ragioni di ordine preventivo e di salvaguardia delle prove( per fini preventivi e cautelari).
11. Il 25 luglio 1987, l’interessato sollecit? la determinazione di un’udienza a breve termine, invocando il danno che gli causava l’impossibilit? di godere del suo bene. Fissata da prima al 17 novembre 1987, i dibattimenti furono rinviati al 15 dicembre 1987.
Con un giudizio dello stesso giorno, depositato alla cancelleria il 30 dicembre 1987 e notificato il 1 dicembre 1988, il giudice di istanza condann? il Sig. V., presente alla decisione, a venti giorni di detenzione e dieci milioni di lire di multa, col beneficio della condizionale e senza menzione al casellario giudiziario, per avere eseguito da solo dei lavori senza l’autorizzazione del sindaco (concessione edilizia).
12. Avendo interposto appello nei tre giorni dalla decisione, il richiedente present? il suo esposto il 10 dicembre 1988,facendo seguire la notificazione il termine di venti giorni per la presentazione dei motivi. Il processo dinnanzi alla corte di appello di Roma cominci? il 2 maggio 1989. Fu rinviato all? 8 gennaio e 27 marzo 1990: la prima volta su richiesta del Sig. V. a cui il suo medico aveva prescritto un riposo di cinque giorni, la seconda in ragione di un impedimento del suo consigliere. Il 13 gennaio 1990, l’avvocato aveva richiesto nel frattempo, gi? la ripresa dei dibattimenti.
13. Con una sentenza del 4 luglio 1990, depositata alla cancelleria lo stesso giorno e diventata definitiva, dunque esecutiva, il 30 ottobre 1990, la corte di appello constat? l’estinzione del reato e dell’azione penale per effetto di un decreto presidenziale di amnistia promulgata il 12 aprile 1990. Non ordin? per? la revoca del sequestro. La sentenza non fu notificata neanche all’interessato che dovette procurarsi una copia alla cancelleria il 5 dicembre 1990. Nell’intervallo, con una lettera del 19 luglio 1990, il Sig. V. aveva chiesto la determinazione di un’udienza.
14. Il 19 novembre 1990, la pratica fu spedita al giudice di istanza per archiviazione. Con una lettera del 10 dicembre 1990, indirizzata al presidente della corte di appello di Roma ma trasmessa il 17 alla pretura (pretura), il richiedente sollecit? la revoca del sequestro. Si lamentava del cattivo stato in che si trovava il suo appartamento.
15. Fin dal 17 dicembre, il cancelliere del tribunale comunic? la pratica al giudice di istanza per esecuzione della sentenza, cio? il dissequestro. Il 31 gennaio 1991, suddetto magistrato si dichiar? incompetente ed ordin? il ritorno degli atti alla corte di appello.
16. Giunsero l’indomani. La cancelleria centrale della corte di appello registr? l’incidente di esecuzione (proposizione incidentale di esecuzione) poi, l? 11 febbraio 1991, mand? la pratica alla cancelleria della seconda camera penale. Il 10 aprile e 9 maggio 1991, il Sig. V. richiese ancora la revoca del sequestro.
17. Con un’ordinanza del 17 maggio 1991, depositata il 21 maggio, trasmessa il 23 maggio al municipio di Roma “per l’esecuzione di ci? che era ordinato” e notificata al richiedente il 3 giugno, la corte di appello di Roma accolse la domanda dell’interessato e not? anche che un’autorizzazione del sindaco era intervenuta nel frattempo.
PROCEDIMENTO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
18. Il Sig. V. ha investito la Commissione l? 11 gennaio 1989. Si lamentava della lunghezza dei perseguimenti penali diretti contro di lui (articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione) (art. 6-1) cos? come di un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, risultante dalla durata del procedimento e del mantenimento del sequestro del suo appartamento dopo la sentenza della corte di appello di Roma, resa il 4 luglio 1990 (articolo 1 del Protocollo no 1) (P1-1).
19. La Commissione ha considerato la richiesta (no 14804/89, il 14 ottobre 1992,). Nel suo rapporto del 31 marzo 1993 (articolo 31) (art. 31) esprime all’unanimit? l’opinione:
– che c’? stata violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione in ragione della durata eccessiva del procedimento;
– che non si impone di deliberare sulla lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) e relativo alla durata del procedimento;
– che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) a causa del mantenimento dei sigilli dopo la sentenza della corte di appello.
Il testo integrale del suo parere figura qui accluso alla presente sentenza
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1 (ART. 6-1) DELLA CONVENZIONE,
20. Secondo il richiedente, la durata del procedimento penale impegnato contro di lui ha ignorato l’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione, cos? formulato,:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? della fondatezza di ogni accusa in materia penale diretta contro lei”
Il Governo si oppone a questa tesi, mentre la Commissione vi derisce.
21. Il periodo da considerare ha cominciato il 20 maggio 1986, con la decisione del giudice di istanza di Roma che confermava l’apposizione dei sigilli sull’appartamento del Sig. V. (paragrafo 10 sopra). Si ? conclusa il 30 ottobre 1990, quando la decisione della corte di appello di Roma divent? definitiva (paragrafo 13 sopra) – da ultimo, mutatis mutandis, la sentenza Raimondo c. Italia del 22 febbraio 1994, serie A no 281-ha, p. 20, paragrafo 42.) Dura per quattro anni, cinque mesi e dieci giorni dunque.
22. Il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta con l’aiuto dei criteri che si liberano dalla giurisprudenza della Corte e seguendo le circostanze dello specifico che comandano nell’occorrenza una valutazione globale.
23. Il Governo afferma che la durata del procedimento dinnanzi alle due giurisdizioni riguardate potrebbe non passare per eccessiva. Rimprovera al richiedente di avere, in prima istanza, chiesto la revoca dei sigilli piuttosto che un trattamento pi? veloce della sua causa (paragrafo 10 sopra) e, in appello, sollecitato il rinvio delle udienze due volte (paragrafo 12 sopra).
24. Secondo il Sig. V., gli impedimenti che provocarono la rimessa dei dibattimenti in appello (paragrafo 12 sopra) erano giustificati e legittimi ed essi non ritardarono il procedimento che di alcuni giorni. Le autorit? giudiziali aspettarono undici mesi e quindici giorni per notificare la decisione della pretura (paragrafo 11 sopra) e non notificarono quella della corte di appello del 4 luglio 1990 (paragrafo 13 sopra).
25. La Corte ricorda che solo delle lentezze imputabili allo stato possono portare a constatare un superamento del “termine ragionevole” (vedere, tra altri,la sentenza Monnet c. Francia del 27 ottobre 1993, serie A no 273-ha, p. 12, paragrafo 30).
26. Con la Commissione, constata daprima che la causa non rivestiva nessuna complessit? speciale.
27. Stima poi che M. V. porta una certa responsabilit? nel prolungamento dell’istanza dinnanzi alla corte di appello: sebbene legittimi, i due rinvii sollecitati (paragrafo 12 sopra) causarono un ritardo di circa sei mesi che, in un procedimento di quattordici mesi, si rivela abbastanza importante; del resto permisero al condannato di beneficiare del decreto di amnistia.
28. In quanto al comportamento delle autorit?, la Corte rileva ci sono voluti undici mesi e quindici giorni alla pretura per notificare la sua decisione del 15 dicembre 1987. Tuttavia, il Sig. V. avendo assistito alla decisione di questa, ci si poteva ragionevolmente aspettare di vederlo procurarsi il testo di suddetto giudizio da s?, comunicato alla cancelleria il 30 dicembre 1987 (paragrafo 11 sopra) e formulare a partire da questo momento i suoi motivi di appello.
La sentenza della corte di appello – depositata il giorno stesso della sua decisione (paragrafo 13 sopra) e non cinque mesi dopo, come indica la Commissione – non ? stata certamente mai notificata. Per?, simile lacuna non ha avuto nessuna incidenza sulla durata del procedimento dal momento che si trattava di prendere atto di un decreto di amnistia.
29. Avuto riguardo all’insieme delle circostanze della causa, all’atteggiamento del richiedente, al fatto che due giurisdizioni ebbero a conoscere della controversia, ed al termine di questo, la Corte non giudica eccessiva la durata globale del processo. Pertanto, non c’? stata violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1).
II. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 (P1-1)
30. Il Sig. V. sostiene inoltre che la durata del procedimento penale impegnato contro egli ed il mantenimento dei sigilli al suo appartamento (paragrafo 13 sopra) hanno violato l’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1), cos? redatto,:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe.”
A. Articolo 1 del Protocollo no 1 composto con l’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione (P1-1, art. 6-1)
31. Il richiedente afferma che la durata del procedimento lo priv? del godimento del suo bene.
32. Il Governo non si pronuncia su questo argomento.
33. In quanto alla Commissione, considera che non c’? luogo di deliberare sulla questione.
34. La Corte ricorda che anche un solo e medesimo fatto pu? cozzare contro pi? di una disposizione della Convenzione e dei Protocolli (vedere, da ultimo, la sentenza Wiesinger c. Austria del 30 ottobre 1991, serie A no 213, p. 27, paragrafo 77).
Nello specifico, il collocamento sotto sequestro dell’appartamento costituiva una misura accessoria al procedimento penale. Quindi, visto la conclusione che figura sopra al paragrafo 29, nessuna violazione si trova stabilita su questo punto.
B. Articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) considerato isolatamente
35. Il richiedente si lamenta anche del fatto che la corte di appello di Roma aspett? circa undici mesi dopo la sentenza del 4 luglio 1990 che metteva fine al procedimento penale per ordinare la revoca dei sigilli (paragrafi 13 e 17 sopra). Durante suddetto periodo, non avrebbe potuto godere ed non avrebbe potuto disporre a suo modo del suo appartamento.
36. Il Governo avanza parecchie ragioni per giustificare questo termine. Da prima, le cancellerie delle giurisdizioni riguardate dovevano compiere diverse formalit? (paragrafi 14-16 sopra). Poi, bisognava verificare l’esistenza, nel capo del Sig. V., del diritto di propriet? dell’appartamento messo sotto sequestro. Infine, la data che segna l’inizio del periodo da prendere in considerazione per giudicare il preteso ritardo nella restituzione del bene sarebbe il 7 novembre 1990, giorno dell’ottenimento da parte del richiedente del permesso di costruire che rendeva leciti i lavori effettuati.
37. Agli occhi del delegato della Commissione, c’? luogo di considerare come data di partenza il 4 luglio 1990 (paragrafo 13 sopra). In presenza di una sentenza facente applicazione di un decreto di amnistia, non c?era affatto bisogno di aspettare che diventasse definitivo poich? l’introduzione di un ricorso in vista del mantenimento dei era improbabile.
38. Con la Commissione, la Corte constata che la misura incriminata era prevista dalla legge, e mirava non a privare il Sig. V. del suo bene ma solamente ad impedirgli di avvalersne. Pertanto, il secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) si applica qui.
Iscrivendosi nella cornice del procedimento penale, il sequestro inseguiva un doppio obiettivo: salvaguardare le prove dell’infrazione ed evitare l’aggravamento di questa ultima. La misura aveva un scopo legittimo dunque.
39. Conformemente alla sua giurisprudenza (sentenza Raimondo c. Italia precitata, p. 20, paragrafo 42) la Corte stima che occorre tenere conto della scadenza del termine aperto alla procura per ricorrere in cassazione. Esaminer? la lagnanza del richiedente per il periodo che va dal 30 ottobre 1990 al 21 maggio 1991 dunque, data del deposito alla cancelleria dell’ordinanza della corte di appello che ingiungeva la revoca dei sigilli (paragrafo 17 sopra).
La data del 7 novembre 1990, indicata dal Governo come il giorno in cui M. V. ricevette il permesso di costruire, non risulta n? dalla pratica n? dai documenti forniti dal Governo stesso. Inoltre, le formalit? invocate non spiegano perch? il dissequestro non fu ordinato almeno appena la sentenza del 4 luglio 1990 divent? definitivo. L’interessato trasmise certo la sua lettera del 10 dicembre 1990 (paragrafo 14 sopra) ad un’autorit? giudiziale incompetente, ma contribu? cos? a scatenare il procedimento relativo all’esecuzione della sentenza (paragrafi 14 e 15 sopra).
40. La Corte conclude che la corte di appello avrebbe dovuto ordinare la revoca immediata del sequestro ,senza aspettare anche che il Sig. V. sollevasse la questione, perch? le ragioni che ne giustificavano l’applicazione fino al 30 ottobre 1990 (paragrafo 38 sopra) erano sparite a partire da quel momento. Il mantenimento dell’apposizione dei sigilli dopo questa data e fino al 21 maggio 1991 (paragrafo 39 sopra) ha fatto pesare sul richiedente un carico sproporzionato dunque. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1, su questo punto,).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 50 (ART. 50)
41. Ai termini dell’articolo 50, art. 50, della Convenzione,
“Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da un’autorit? giudiziale o tutta altra autorit? di una Parte Contraente si trovano interamente o parzialmente in opposizione con gli obblighi che derivano dalla Convenzione, e se il diritto interno di suddetta Partr permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze di questa decisione o di questa misura, la decisione della Corte accorda, se c’? luogo, alla parte lesa una soddisfazione equa”.
42. All’udienza, il consigliere del Sig. V. ha presentato parecchi documenti che contengono le pretese di questo ultimo per il danno subito. Ha richiesto anche il rimborso degli oneri e spese esposte.
43. La Corte rileva che ai termini dell’articolo 50 del suo ordinamento le domande devono giungerle almeno un mese prima della data di apertura del procedimento orale.
Anche tenendo conto della difficolt? di riunire tutti i documenti giustificativi necessari, stima che il termine accordato nell’occorrenza per formulare suddette domande era sufficientemente lungo.
44. Quindi, egli decide di respingerli per tardivit?.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Stabilisce (con cinque voci contro quattro) che non c’? stata violazione dell’articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione,;
2. Stabilisce (con cinque voci contro quattro) che non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, composto con l’articolo 6 paragrafo 1 (P1-1, art. 6-1);
3. Stabilisce (all’unanimit?) che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) per quanto il sequestro dell’appartamento del richiedente ? stato mantenuto al di l? del 30 ottobre 1990;
4. Respinge (all’unanimit?) le richieste di soddisfazione equa.
Fatto in francese ed in inglese, poi pronunciato in udienza pubblica al Palazzo dei Diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 18 luglio 1994.
Rolv RYSSDAL
Presidente
Herbert PETZOLD
Cancelliere f.f.
Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 51 paragrafo 2 (art. 51-2) della Convenzione e 53 paragrafo 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione dissidente comune al Sig. Walsh, il Sig. Spielmann, la Sig.ra Palm ed il Sig. Loizou.
R. R.
H. P.
OPINIONE DISSIDENTE COMUNE A M WALSH, IL SIG. SPIELMANN, LA SIG.RA PALM ED IL SIG. LOIZOU, GIUDICI,
(Traduzione)
1. Ci dispiace di non potere unirci alla sentenza della maggioranza della Corte sulle questioni di sapere se c’? stata violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1)) composto da questa disposizione.
2. Forza ? di constatare, difatti, che il procedimento diretto contro il richiedente in ci? che – qualunque siano i criteri utilizzati – costituiva una causa semplice in cui bisognava ricercare se c’era stata infrazione alle regole di urbanistica, ha impegnato quattro anni e mezzo. Anche tenendo conto del ritardo di circa sei mesi imputabili all’interessato, giudichiamo questa durata inescusabile nelle circostanze della causa. Pi? importante tra queste: durante il procedimento di cui si tratta, le autorit? pubbliche hanno vietato al richiedente l’accesso al suo domicilio, situazione che avrebbe dovuto dare alle autorit? di perseguimento e di giudizio un certo senso d?emergenza. Abbiamo la convinzione che c’? stata infrazione all’articolo 6 paragrafo 1 ( art. 6-1).
3. Con la maggioranza della Corte, stimiamo che l’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) ? stato violato per i motivi indicati nella sentenza.
4. Secondo noi, questa trasgressione all’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) risulta direttamente e ? indissociabile dalla violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1). C’? stata dunque anche violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) composto con l’articolo 6 paragrafo 1 ( art. 6-1).
Nota del cancelliere: la causa porta il n? 24/1993/419/498. Le prime due cifre ne indicano il posto nell’anno di introduzione, le due ultime il posto sull’elenco del? immissione nel processo della Corte dall’origine e su quella delle richieste iniziali, alla Commissione, corrispondenti.
Nota del cancelliere: per le ragioni di ordine pratico non vi figurer? che nell’edizione stampata (volume 293-a della serie delle pubblicazioni della Corte), ma ciascuno pu? procurarselo presso la cancelleria.
MALONE V. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
SENTENZA VENDITTELLI C. ITALIA
SENTENZA VENDITTELLI C. ITALIA
SENTENZA VENDITTELLI C. ITALIA
OPINIONE DISSIDENTE COMUNE A M WALSH, IL SIG. SPIELMANN, LA SIG.RA PALM ED IL SIG. LOIZOU, GIUDICI,