SECONDA SEZIONE
CAUSA VELOCCI C. ITALIA
(Richiesta no 1717/03)
SENTENZA
STRASBURGO
18 marzo 2008
DEFINITIVO
18/06/2008
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Velocci c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Riza T?rmen, Vladimiro Zagrebelsky, Danut? Jociene, Dragoljub Popovic, giudici,
e di Sally Doll?, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 febbraio 2008,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 1717/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. P. V. e la Sig.ra C. V. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 3 gennaio 2003 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da B. F. ed E. d. S., avvocati a Sora. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 10 novembre 2004, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 ? 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1925 e 1947 e hanno risieduto a Monto San Giovanni Campano.
5. I richiedenti erano comproprietari di un terreno di 37 670 metri quadrati ubicato a Monto San Giovanni Campano e registrato al catasto (foglio 27, appezzamenti 80, 81, 82, 91 e 263).
6. Con un’ordinanza prefettizia dell? 8 settembre 1976, la municipalit? fu autorizzata ad occupare di emergenza una parte del terreno dei richiedenti, ossia 2 673 metri quadrati, per un periodo massimale di cinque anni, per costruire una strada.
7. Il 25 ottobre 1976, la municipalit? procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione.
8. Con un atto di citazione notificato il 27 luglio 1988, il richiedente cit? la municipalit? di Monto San Giovanni Campano dinnanzi al tribunale di Frosinone. Faceva valere che l’occupazione del terreno era illegale al motivo che si era prolungata al di l? del termine autorizzato e che i lavori di costruzione della strada si erano conclusi senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennit?. Richiedeva una somma corrispondente al valore commerciale del terreno.
9. Durante il procedimento, il tribunale ordin? una perizia. Il 15 maggio 1990, il perito deposit? il suo rapporto presso la cancelleria del tribunale. Secondo il rapporto, il terreno oramai diviso in tre parti era destinato alle culture ed il suo valore commerciale era di 8 000 ITL (4,2 EUR) al metro quadrato. Stimava che il fondo non espropriato aveva subito un deprezzamento del 3% e valutava l’indennit? da versare ai richiedenti a 31 500 000 ITL (o 16 268,39 EUR) di cui in particolare 10 948,89 EUR per l’indennit? di espropriazione e 5 319,51 EUR per il deprezzamento del fondo non espropriato.
10. Il 10 gennaio 1994, il Sig. V. si costitu? nel procedimento dinnanzi al tribunale di Frosinone.
11. L? 11 gennaio 2001, una perizia supplementare fu depositata presso la cancelleria. Il perito calcol? l’indennit? dovuta in funzione della legge no 662 di 1996, nel frattempo entrata in vigore. La somma dovuta alla Sig.ra V., comproprietario del terreno a ragione di un quarto, era di 8 253 505 ITL (ossia 4 262,58 EUR) e la somma dovuta al Sig. V., comproprietario del terreno a ragione di tre quarti, era di 24 760 515 ITL (ossia 12 787,74 EUR).
12. Con una decisione depositata presso la cancelleria l? 8 marzo 2002, il tribunale di Frosinone giudic? che i richiedenti dovevano considerarsi come privati del loro terreno per effetto della costruzione del lavoro pubblico, malgrado l’illegalit? dell’occupazione, e questo in applicazione del principio dell’espropriazione indiretta. Di conseguenza, il tribunale condann? la municipalit? a versare alla Sig.ra V. 4 262,58 EUR, pi? interessi e rivalutazione, ed al Sig. V., 12 787,74 EUR, pi? interessi e rivalutazione a contare dall? 11 gennaio 2001. Questa decisione ? diventata definitiva il 4 luglio 2002.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTE
13. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
14. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
15. Il Governo ha affermato che la richiesta ? stata introdotta tardivamente nella misura in cui i richiedenti si lamentano del fatto che l’importo del risarcimento ? stato calcolato ai sensi della legge no 662 del 1996. Stima difatti che il termine di sei mesi contemplati all’articolo35 ? 1 della Convenzione ? cominciato a decorrere o il 1 gennaio 1997, ossia in data dell’entrata in vigore di questa legge, o in data del deposito presso la cancelleria della sentenza della Corte costituzionale no 148 del 26 aprile 1999 con la quale questa ultima giurisdizione ha confermato la legalit? della disposizione in questione. In appoggio delle sue affermazioni, il Governo cita la causa Miconi c. Italia (, d?c.) (no 66432/01, 6 maggio 2004).
16. I richiedenti fanno valere in particolare che, da una parte, per il calcolo del termine di sei mesi, la decisione da prendere in considerazione ? quella del tribunale di Frosinone diventata definitiva il 4 luglio 2002 e che, dall?altra parte, la Corte ha gi? respinto delle eccezioni similari in parecchie cause (vedere Donati c. Italia, no 63242/00 (d?c.), 13 maggio 2004; Maselli c. Italia (d?c.), no 63866/00, del 1 aprile 2004; Chir? c. Italia (no 2) (d?c.), no 65137/01, del 27 maggio 2004).
17. La Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Santinelli ed altri c. Italia (no 65141/01 (d?c.), 23 settembre 2004) ed Emanuele Calandra c. Italia (no 71310/01 (d?c.), 9 dicembre 2004) cos? come in quelle indicate al paragrafo 16 qui sopra. Non vede nessuno motivo di derogare alle sue precedenti conclusioni e respinge dunque l’eccezione in questione.
18. La Corte constata che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato ai sensi dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione e non incontra nessuno altro motivo di inammissibilit?. C’? luogo dunque di dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
19. Il Governo fa osservare che nello specifico si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilit? pubblica. Tuttavia, ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui non ? stata adottata nessuna ordinanza di espropriazione.
20. Primariamente, ci sarebbe utilit? pubblica, il che non ? stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali.
21. Secondariamente, la privazione del bene come risultato dell’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.” Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare, al pi? tardi, dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. L?ulteriore giurisprudenza avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
22. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
23. A questo riguardo, il Governo ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che la nozione di legge comprende i principi generali enunciati o implicati da lei (Winterwerp c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, serie A no 33 ? 45; Kruslin c. Francia no11801/85, sentenza del 24 aprile 1990 serie A 176-a; Huving c. Francia no11105/84, sentenza del 24 aprile 1990 serie A 176-B; Maestri c. Italia no39748/98, 17 febbraio 2004; N. F. c. Italia 37119/97, 2 agosto 2001) cos? come del diritto non scritto (Sunday Time c. Regno Unito (no1), sentenza del 26 aprile 1979, serie A no 30, ? 47).
24. Segue che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
25. Il Governo ricorda che nella causa Forrer-Niedenthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003, la Corte ha considerato una legge tedesca del 1997 come sufficiente, malgrado la sua imprevedibilit? manifesta, per fornire una base legale alle decisioni che hanno privato il richiedente di ogni protezione contro il danno portato alla sua propriet?. Chiede alla Corte di seguire lo stesso approccio per la presente causa.
26. In quanto alla qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un’ordinanza di espropriazione non sia stata adottata ? in s? una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
27. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile con la costruzione di un lavoro di utilit? pubblica, la sua restituzione non ? pi? possibile.
28. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, che tendono a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponda all’utilit? pubblica.
29. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il sacrificio imposto agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione ? tenuta ad indennizzare gli interessati.
30. Tenuto conto del fatto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che regolano il procedimento amministrativo, l’indennizzo pu? essere inferiore al danno subito.
31. La determinazione dell’importo dell’indennit? in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Il Governo ricorda inoltre che l’indennit? come plafonata dalla legge in causa ? in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l’espropriazione fosse stata regolare.
32. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi alle cause Ogis?Institut Stanislas, Ogec St. Pie X et Blanche di Castiglia ed altri c. Francia (richieste numeri 42219/98 e 54563/00, 24 maggio 2004) ed alla causa B?ck c. Finlandia (no 37598/97, 20 luglio 2004,) il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato e che la situazione denunciata ? compatibile sotto ogni punto di vista con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) I richiedenti
33. I richiedenti ricordano che sono stati privati del loro bene in virt? del principio dell’espropriazione indiretta e chiedono alla Corte di dichiarare che l’espropriazione del terreno non ? conforme al principio di legalit?. Riferendosi alle sentenze Belvedere Alberghiera c. Italia (no 31524/96, CEDH 2000-VI) e Carbonara e Ventura c. Itali ( no 24638/94, 30 maggio 2000, CEDH 2000-VI) osservano che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in tutta illegalit?, il che non ? ammissibile in un Stato di diritto.
34. Infine, in quanto all’indennizzo, i richiedenti osservano che non c’? stato “risarcimento” del danno subito in ragione dell’applicazione della legge no 662 del 1996.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
35. Le parti si accordano per dire che c’? stata “privazione della propriet?”
36. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono stati spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
37. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale di Frosinone ha considerato i richiedenti come privati del loro bene a contare dal momento in cui il terreno era stato trasformato irreversibilmente dai lavori pubblici. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura precitata, ? 61; Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
38. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, simile ingerenza deve essere operata “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth, precitata, p. 26, ? 69). Inoltre, la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio pu? farsi “sentire solo quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria” (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II; Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I).
39. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara, precitato, ? 62).
b) Sul rispetto del principio di legalit?
40. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005; Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005; Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005; Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005; La Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005; Chir? c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l’espropriazione indiretta ignora il principio di legalit? al motivo che non ? atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L’espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione di fatto che deriva dalle illegalit? commesse dall’amministrazione ed a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa.
41. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale ha considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dal momento in cui l’occupazione aveva smesso di essere autorizzata, essendo riunite le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruito. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione giudiziale definitiva che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno col patrimonio pubblico ? stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che il 4 luglio 2002, data in cui il giudizio del tribunale di Frosinone ? diventato definitivo.
42. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di trarre vantaggio da un’occupazione illegale di terreno. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma e, tra l?altro, senza che in compenso, un’indennit? fosse messa a disposizione degli interessati.
43. In quanto all’indennit?, la Corte constata che l’applicazione della legge no 662 del 1996 ha avuto per effetto di privare i richiedenti di un risarcimento integrale del danno subito.
44. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto dunque il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti.
45. Quindi, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
46. I richiedenti affermano avere subito un danno nella misura in cui la legge no 662 del 23 dicembre 1996 ? stata applicata al loro procedimento.
47. La Corte ricorda che all’epoca della comunicazione della causa, ha stimato che i richiedenti si lamentavano in sostanza di un difetto del loro diritto ad un processo equo come garantito dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilit?
48. La Corte rileva che questo motivo di appello ? legato a quello esaminato sopra e deve essere dichiarato dunque anche ammissibile.
B. Sul merito
49. Il Governo fa valere che l’applicazione al caso specifico del criterio di valutazione del risarcimento introdotto dalla legge no 662 del 1996 non avrebbe costituito un ostacolo all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il sacrificio imposto all’individuo ed il compenso concessogli .
50. La Corte ha appena constatato, sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dal richiedente non ? conforme al principio di legalit?. Avuto riguardo ai motivi che hanno portato la Corte a questa constatazione di violazione (paragrafi 40 a 45 sopra) la Corte stima che non c’? luogo di esaminare separatamente se c’? stato, nello specifico, violazione dell’articolo 6 ? 1 (vedere, a contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ?? 103-104 e ?? 132-133, CEDH 2006).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
51. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
Danni ed oneri e spese
52. In quanto al danno materiale, i richiedenti richiedono 85 000 euro (EUR) di cui 25 000 EUR per il valore commerciale del terreno e 60 000 EUR per il deprezzamento della superficie del terreno non espropriato. Questa somma ? stata calcolata sulla base del rapporto reso da un perito commissionato dai richiedenti.
53. Inoltre, i richiedenti sollecitano il versamento delle somme, senza tuttavia valutarle, per il plusvalore derivante dalla costruzione del lavoro pubblico, per la mancanza a guadagnare e per l’impossibilit? di sfruttare diversamente il terreno che non sia l’attivit? agricola.
54. Il Sig. V. chiede anche un risarcimento di un importo da determinare da un perito per la perdita del valore o della redditivit? della sua attivit? agricola in seguito all’espropriazione e allo smembramento della propriet?.
55. Il Governo osserva che le pretese valutate sono sproporzionate, fondate su dei criteri non chiari e calcolate in modo arbitrario nella misura in cui si basano su una perizia finanziata dai richiedenti stessi. Infine, il Governo afferma che, se i richiedenti hanno diritto ad un’indennit?, questa deve essere calcolata sulla base della perizia tecnica ordinata dal tribunale di Frosinone.
56. In quanto alle questioni non valutate, il Governo osserva, da una parte, che l’amministrazione ha costruito a spese sue una strada senza alcun valore commerciale e, dall?altra parte, che la costruzione della strada ha migliorato il terreno non espropriato nella misura in cui questo ? diventato pi? accessibile. Ci sarebbe luogo dunque di respingere queste pretese.
57. Il Governo sottolinea infine che la domanda del Sig. V. non ? supportata e si confonde col deprezzamento della superficie di terreno non espropriata. Sottolinea cos? come l’espropriazione non avrebbe potuto avere un impatto significativo sulla produttivit? dello sfruttamento agricolo nella misura in cui la porzione di terreno espropriato era irrisoria rispetto alla superficie totale del terreno: l’espropriazione riguardava 2 673 metri quadrati della superficie totale che ammontava a 37 670 metri quadrati. Inoltre, sottolinea che i lavori hanno influenzato l’attivit? agricola in modo positivo poich? hanno migliorato l’accesso alla propriet? non espropriata.
58. In quanto al danno morale, i richiedenti sollecitano una somma di almeno 20 000 EUR ciascuno.
59. Il Governo afferma che l’importo chiesto ? eccessivo tenuto conto della superficie espropriata e dei vantaggi portati ai richiedenti dalla costruzione della strada.
60. Infine, i richiedenti chiedono il rimborso degli oneri di procedimento incorso dinnanzi alla Corte, pari a 10 000 EUR, aumentati della tassa sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA).
61. Secondo il Governo, le somme chieste sono eccessive in ragione della semplicit? del procedimento.
62. La Corte stima che la domanda dell’applicazione dell’articolo 41 non ? matura. Perci?, la riserva e fisser? l? ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilit? per il Governo ed i richiedenti di giungere ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare separatamente il motivo di appello tratto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non ? matura; perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l? ulteriore procedimento e delega alla presidentessa della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 18 marzo 2008 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Doll? Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa