Conclusioni: Parzialmente inammissibile – Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Rispetto dei beni, Violazione dell’articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
QUARTA SEZIONE
CAUSA VASILEV E DOYCHEVA C. BULGARIA
(Richiesta no 14966/04)
SENTENZA
STRASBURGO
31 maggio 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Vasilev e Doycheva c. Bulgaria,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da
Lech Garlicki, presidente,
Davide Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, giudici e
da Lawrence Early, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 maggio 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 14966/04) diretta contro la Repubblica della Bulgaria e in cui due cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 22 aprile 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da OMISSIS, avvocato a Sofia. Il governo bulgaro (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra Sig. Dimova, del ministero della Giustizia.
3. I richiedenti adducono che la durata eccessiva e l’inefficacia del procedimento di restituzione del loro terreno hanno costituito una violazione del loro diritto a godere del loro bene. Adducono anche che il diritto interno non offriva loro nessuna via di ricorso suscettibile di ovviare a questa situazione.
4. Il 4 settembre 2008, la richiesta è stata comunicata al Governo. Siccome lo permette l’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente in 1950 e 1936 e risiedono a Sofia.
A. Il procedimento di restituzione dei terreni agricoli dei richiedenti
6. Nel 1991, l’assemblea nazionale bulgara adottò la legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole. Le disposizioni di questa legge e del suo ordinamento di applicazione contemplavano la restituzione dei terreni agricoli collettivizzati dal regime comunista ai loro proprietari o agli eredi di questi.
7. Nel novembre 1992, i due richiedenti chiesero alla commissione agraria di Oryahovo di restituire loro rispettivamente due vigneti di una superficie di 3 200 metri quadrati e 2 000 metri quadrati, situato alla località “Gornite lozya”, vicino al villaggio di Ostrov. Precisarono che i terreni in causa erano appartenuti a loro nonno prima di essere portati alla cooperativa locale negli anni 1950.
8. Il 10 novembre 1992, la commissione agraria riconobbe loro il diritto di vedersi restituire i due terreni in causa o di ottenere un compenso pecuniario.
9. Con una decisione del 27 ottobre 1997, la commissione agraria riconobbe il diritto dei richiedenti di vedersi restituire i due terreni nei loro limiti di origine ancora esistente o suscettibile di essere ricostituite sulla base delle vecchie mappe catastali, съществуващи или възстановими стари реални граници. La decisione menzionava che i due terreni erano situati in una zona dove l’usufrutto era stato trasferito agli individui e dove trovava ad applicarsi il procedimento di restituzione prevista dai paragrafi 4 e segue della legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole.
10. Il 8 settembre 2000, il governatore regionale di Vratsa nominò un gruppo di lavoro di sei periti ed ordinò loro di analizzare il lavoro effettuato dalla commissione agraria in applicazione dei paragrafi 4 e segue della legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole sul territorio del comune di Oryahovo.
11. Alla sua riunione del 20 settembre 2000, il gruppo di lavoro constatò che la zona adiacente al villaggio di Ostrov, dove trovava ad applicarsi il procedimento di restituzione prevista dai paragrafi 4 e segue della legge, copriva due località, “Gornite lozya” e “Dolnite lozya”, ed aveva una superficie totale di 208,78 ettari. La commissione agraria di Oryahovo aveva reso 765 decisioni ed aveva riconosciuto le pretese dei vecchi proprietari e dei loro eredi per i terreni situati in questa zona alla quota di 130,5 ettari. I periti constatarono sebbene la superficie totale dei terreni che erano stati dati agli usufruttuario all’inizio degli anni 1980 in questa stessa zona ammontava a 26,2 ettari. Nel 1994, novantatre usufruttuario avevano fatto dei passi per fare valutare i loro terreni per acquisirli, mediante il pagamento del prezzo ai proprietari. Nessuno usufruttuario non aveva chiesto l’acquisizione del suo terreno nei termini supplementari fissati coi paragrafi 61 e segue dell’ordinamento di applicazione della legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole. Delle mappe catastali per le località “Gornite lozya” e “Dolnite lozya” erano stati elaborati nel 1990.
12. Tenuto conto di tutti questi dati, i periti diedero come parere che il procedimento di restituzione delle terre agricole doveva continuare del seguente modo. La commissione specializzata incaricata di raccogliere le domande di acquisizione degli usufruttuario per la zona adiacente al villaggio di Ostrov doveva innalzare un elenco dei terreni che non erano stati oggetto di una tale domanda nei termini previsti dalla legislazione interna. Sulla base di questa constatazione, la commissione agraria di Oryahovo doveva modificare la superficie della zona dove trovava ad applicarsi il procedimento previsto dai paragrafi 4 e segue della legge ed escludere di questa i terreni suddetti. La commissione agraria doveva applicare poi il procedimento ordinario di restituzione per i terreni suddetti, rilasciando ai loro proprietari una nuova decisione corredata all’occorrenza di un brano della mappa catastale che dimostra i limiti del terreno, o elaborando un piano di ripartizione delle terre se i limiti di origine non potessero essere ricostituiti.
13. Secondo le informazione presentate dal Governo alla data del 4 marzo 2009, il lancio del procedimento di determinazione di un piano dei terreni restituiti nella località “Gornite lozya” era imminente. Il procedimento sarebbe annunciato da una pubblicazione alla Gazzetta ufficiale; i richiedenti e tutti gli altri proprietari sarebbero invitati dalla commissione agraria a precisare i limiti di origine dei loro terreni. In seguito a queste consultazioni sarebbero elaborate il piano dei terreni restituiti, ed i richiedenti riceverebbero una nuova decisione della commissione agraria corredata di brani di suddetto piano che precisa i limiti esatti dei loro terreni. Il procedimento in causa sarebbe senza onere per gli interessati.
B. Il procedimento di rivendicazione intentata dai richiedenti
14. Nel 1999, ad una data non comunicata, i due richiedenti intentarono un’azione in rivendicazione contro quattro persone: P.Y, G.Y, V.R. e H.G. I richiedenti pretendevano che i convenuti occupavano illecitamente i due terreni che si erano visti restituire con la commissione agraria. Dinnanzi al tribunale di distretto di Oryahovo, i richiedenti tolsero la loro azione contro P.Y. e G.Y. concernente più grande dei due terreni ed il procedimento continuò contro gli altri due convenuti, V.R. e H.G che occupava più piccolo dei due terreni.
15. Con un giudizio del 27 aprile 2001, il tribunale di distretto di Oryahovo diede guadagno di causa ai richiedenti. Constatò che, con la sua decisione del 10 novembre 1992, la commissione agraria aveva restituito loro un terreno di 2 000 metri quadrati situati alla località “Gornite lozya” vicino al villaggio di Ostrov. Una perizia ordinata durante il procedimento giudiziale aveva dimostrato che suddetto terreno corrispondeva agli appezzamenti occupati dai convenuti V.R. e H.G. Questi ultimi non avevano dimostrato, prove all’appoggio, che erano titolari dei diritti reali opponibili ai proprietari. Il tribunale ordinò ai convenuti di rimettere gli appezzamenti ai richiedenti.
16. Il 17 aprile 2002, deliberando sull’appello della Sig.ra V.R, il tribunale regionale di Vratsa confermò il giudizio del tribunale di distretto. Riprese la motivazione del tribunale inferiore ed aggiunse che V.R. aveva ottenuto l’usufrutto del suo appezzamento in virtù di un decreto del 1978. Non aveva esercitato tuttavia il suo diritto di ricomprare il terreno, siccome glielo permetteva la legislazione sulla restituzione delle terre collettivizzate, e lei doveva rimettere di conseguenza l’appezzamento in causa ai due richiesti che disponevano di una decisione della commissione agraria che riconosce loro il diritto di proprietà su suddetto terreno.
17. V.R. si ricorre in cassazione. Presentò una decisione della commissione agraria di Oryahovo del 1997 che gli restituiva, in quanto erede di un denominato P.R, un vigneto di 2 000 metri quadrati situati alla località “Gornite lozya.” Del loro lato, i richiedenti si avvalsero della decisione del 27 ottobre 1997 della commissione agraria (vedere sopra paragrafo 9).
18. Con una sentenza del 28 gennaio 2004, la Corte suprema di cassazione dichiarò inammissibile l’azione intentata dai richiedenti. La Corte suprema constatò al primo colpo che le due parti avevano presentato delle decisioni della commissione agraria, rese in virtù dei paragrafi 4 e segue della legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole e che restituivano a ciascuna di esse un terreno di 2 000 metri quadrati situati alla località “Gornite lozya” vicino al villaggio di Ostrov. Risultava della conclusione dei periti raccolti dinnanzi al tribunale regionale che il piano di delimitazione dei terreni restituiti intorno al villaggio di Ostrov non era ancora elaborato. Questa constatazione era corroborata dal fatto che le due decisioni della commissione agraria presentata dalle parti non erano corredate da brani delle mappe catastali che dimostrano i limiti dei loro terreni rispettivi. La Corte di cassazione ne dedusse che il procedimento di restituzione non era ancora compiuto e che il terreno dei richiedenti non era identificabile perché non era individualizzato dai suoi limiti. Nella mancanza di bene immobile concreto ed identificabile, i richiedenti non potevano pretendere essere titolari di un qualsiasi diritto di proprietà. Per questi motivi, l’alta giurisdizione annullò i giudizi dei tribunali inferiori e mise fine al procedimento giudiziale.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
19. Il processo di restituzione delle terre agricole collettivizzate dal regime comunista è regolato dalla legge del 1991 sulla proprietà e l’uso delle terre agricole ed il suo ordinamento di applicazione. Questa legislazione permette ai proprietari ed ai loro eredi di ricuperare i loro terreni agricoli collettivizzati, nei loro vecchi limiti di origine o nei notizie limiti tracciati in un piano di ripartizione delle terre agricole, nella cornice di un procedimento condotto dagli organi collettivi specializzati, chiamate commettessimo agrari, o nella cornice di un procedimento giudiziale dinnanzi ai tribunali. Un’esposizione concernente l’approccio generale del legislatore bulgaro nella determinazione delle condizioni patrimoniali per la restituzione delle terre agricole, gli organi responsabili di questo processo, i principali procedimenti amministrativi e giudiziali a seguire e della giurisprudenza pertinente delle giurisdizioni giudiziali e costituzionali bulgare può essere trovata nei sentenze Kehaya ed altri c. Bulgaria, i nostri 47797/99 e 68698/01, §§ 34-49, 12 gennaio 2006; Lyubomir Popov c. Bulgaria, no 69855/01, §§ 83-95, 7 gennaio 2010; Mutishev ed altri c. Bulgaria, no 18967/03, §§ 68-75, 3 dicembre 2009.
20. I paragrafi 4 e segue della legge del 1991 contemplano un procedimento speciale per la restituzione delle terre agricole nelle zone dove lo stato aveva distribuito degli appezzamenti per uso personale alle persone fisiche, usufruttuario. Un’esposizione dettagliata della legislazione concernente questo procedimento e della giurisprudenza dei tribunali nella sua applicazione può essere trovata nel sentenza Naydenov c. Bulgaria, no 17353/03, §§ 21-42, 26 novembre 2009.
21. L’articolo 1, capoverso 1, della legge sulla responsabilità dello stato e delle municipalità permette agli individui di ottenere un risarcimento del danno causato dagli atti, prendevamo atto o inoperosità illegali degli organi o agenti statali o municipali esercitando delle funzioni amministrative. Un riassunto della giurisprudenza concernente l’applicazione di questa disposizione legislativa nel caso di danni subiti nella cornice dei procedimenti di restituzione può essere trovato nel sentenza Naydenov, precitata, §§ 43-47.
22. L’articolo 108 della legge sulla proprietà permette al proprietario di introdurre un’azione in rivendicazione contro tutto nessuno che occupa il suo bene immobile senza avere ne il diritto.
23. Gli articoli 256 e 257 del codice di procedimento amministrativo, entrato in vigore il 1 marzo 2007, contemplano la possibilità per gli individui di contestare dinnanzi ai tribunali amministrativi l’inoperosità degli organi amministrativi quando questa rappresenta l’inadempimento di un obbligo che deriva della legislazione interna. Questo ricorso può essere introdotto alla scadenza di quattordici seguente giorni la domanda dell’interessato formato dinnanzi all’organo amministrativo competente (articolo 256 del codice) od ogni momento, se l’obbligo di agire dell’amministrazione derivi direttamente di un atto legislativo (articolo 257 del codice). Se i tribunali amministrativi decidono di accogliere il ricorso, fissano un termine obbligatorio per il compimento dell’azione amministrativa chiesta (articolo 257) capoverso 2 dello stesso codice.
IN DIRITTO
I. SUlLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
24. I richiedenti adducono che non hanno potuto godere pienamente tuttavia del loro diritto alla restituzione riconosciuta, e questo a causa dell’inerzia delle autorità interne competenti per il compimento delle differenti formalità nella cornice del procedimento di restituzione. I richiedenti invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
25. Il Governo si oppone a questa tesi. Stima che i richiedenti non hanno esaurito le vie di ricorso interni che si aprivano ad essi ed in particolare la possibilità di intentare un’azione in danni ed interessi in virtù dell’articolo 1, capoverso 1, della legge sulla responsabilità dello stato e delle municipalità. Presenta a sostegno di questa osservazione una sentenza della Corte suprema di cassazione bulgara datata del 14 febbraio 2008 ed in che l’alta giurisdizione bulgara ha concesso un risarcimento pecuniario al richiedente per, entra altri, il ritardo del procedimento di restituzione imputabile alla commissione agraria locale.
A. Sull’ammissibilità
26. La Corte ricorda che in virtù dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, non può essere investita che dopo l’esaurimento delle vie di ricorso che è normalmente disponibili in dritto interno e che sono sufficientemente adeguate per ovviare alla violazione addotta della Convenzione o dei suoi Protocolli (vedere, tra molte altre, Kiiskinen c. Finlandia, déc.), no 26323/95, CEDH 1999-V (brani)).
27. Nella sua giurisprudenza, ha potuto affermare che i ricorsi di natura puramente compensatoria potevano costituire delle vie adeguate ad esaurire nel caso di inadempimento di un giudizio che ordina il pagamento di una somma di denaro (vedere Wasserman c). Russia (no 2), no 21071/05, §§ 48, 52 e 53, 10 aprile 2008; Bourdov c. Russia (no 2), no 33509/04, § 99, CEDH 2009 -…). La Corte ha stimato ancora che all’infuori di questo caso di figura specifica, un meccanismo di indennizzo non può rappresentare un mezzo adeguato che quando le autorità competenti hanno preso già delle misure specifiche per conformarsi al giudizio pronunciato a loro carico, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 47, CEDH 1999-II, e Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 37, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II. Nel suo sentenza Naydenov, precitata, § 52, ha stimato che i principi suddetti trovano ad applicarsi anche nei casi concernente la realizzazione dei diritti di restituzione riconosciuta da una decisione amministrativa definitiva.
28. Girandosi verso i fatti dello specifico, la Corte osserva che i richiedenti erano in possesso di decisioni della commissione agraria che riconoscevano il loro diritto di restituzione su due terreni situati vicino al villaggio di Ostrov. Suddette decisioni non precisavano tuttavia i limiti dei terreni ed apparteneva alla commissione agraria di prendere le misure necessarie per elaborare un piano di delimitazione delle terre restituite vicino al villaggio di Ostrov (vedere sopra 9 e 12 paragrafi). A questo riguardo, la Corte osserva una differenza sensibile col causa Naydenov, precitata, §§ 10-20, dove i differenti organi competenti avevano messo in œuvre parecchi tipi di misure per conformarsi alla decisione di restituzione resa al profitto del richiedente. Nel presente genere, la commissione agraria doveva prodigarsi a delimitare i terreni dei differenti proprietari nella località “Gornite lozya”, dove si trovavano i terreni dei richiedenti (vedere sopra paragrafo 12). Ora, forza è di constatare che fino al 4 marzo 2009, o sedici anni dopo la sua prima decisione resa in favore dei richiedenti e nove anni dopo le raccomandazioni del gruppo di lavoro nominato dal governatore regionale, la commissione agraria non aveva preso ancora di misure concrete che mirano ad elaborare il piano di delimitazione dei terreni dei differenti proprietari (vedere sopra paragrafo 13). Il governo non ha invocato nessuna via di ricorso interno col verso della quale i richiedenti avrebbero potuto accelerare il procedimento dinnanzi alla commissione agraria.
29. Così, nella mancanza di misure specifiche per conformarsi alla decisione amministrativa pronunciata in favore del richiedente e di una via di ricorso suscettibile di accelerare il corso del procedimento di restituzione, la Corte stima che l’azione in risarcimento previsto dall’articolo 1, capoverso 1 della legge sulla responsabilità dello stato che era di una natura puramente compensatoria, non potrebbe essere considerata come sufficientemente adeguata allo sguardo dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. Peraltro, la Corte ricorda che ha avuto già l’occasione, nella cornice dell’esame di altra causa simile contro la Bulgaria, di respingere l’eccezione di no-esaurimento sollevata dal Governo e fondata sulla stessa sentenza della Corte suprema di cassazione del 14 febbraio 2008. Nei suoi sentenze Naydenov, precitata, §§ 55 e 56, e Mutishev ed altri, precitata, § 105, ha constatato che suddetto sentenza dell’alta giurisdizione restava un caso isolato e non dimostrava l’esistenza di una giurisprudenza consolidata e bene invalso al momento dell’introduzione di queste richieste. Così, queste stesse considerazioni rimangono valide nella presente causa.
30. Allo visto sopra degli argomenti esposti, la Corte stima che c’è luogo di allontanare l’eccezione di no-esaurimento sollevata dal Governo.
31. La Corte constata peraltro che il motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
32. I richiedenti adducono che il loro diritto di vedersi restituire più piccolo dei due terreni essendo appartenuto a loro nonno è stato ignorato nello specifico. Espongono che hanno fatto presso tutti i passi necessari degli organi dello stato per iniziare il procedimento di restituzione. Nel 1992, la commissione agraria aveva riconosciuto loro il diritto di vedersi restituire suddetto terreno o di ottenere un compenso e, con una decisione del 27 ottobre 1997, la stessa commissione aveva precisato che gli interessati dovevano ottenere il terreno in causa nei suoi limiti di origine.
33. A partire da questo momento, apparteneva alle autorità dello stato di prendere tutte le misure necessarie per stabilire i limiti di origine di questo appezzamento elaborando un piano della località “Gornite lozya”, ciò che avrebbe permesso ai richiedenti di riprendere possesso del loro bene immobile. Ora, parecchi anni dopo l’inizio del procedimento di restituzione, niente è stato fatto per compiere questa formalità tecnica. La mancanza di un piano di delimitazione delle terre restituite è stata considerata come argomento coi tribunali interni per respingere l’azione in rivendicazione che gli interessati avevano formato contro gli occupanti del loro terreno restituito. I richiedenti stimano che la passività degli organi statali e la lentezza del procedimento di restituzione ha costituito un attentato ingiustificato al loro diritto di godere del loro bene.
34. Il Governo fa osservare che la collettivizzazione delle terre agricolo collocamento in œuvre col regime comunista è stato corredato spesso da una ricomposizione fondiaria in vista della creazione dei vasti campi agricoli sfruttati dalle cooperative o le imprese agricole statali. Le misure di piano di sviluppo del territorio, l’incremento urbano e la costruzione dell’infrastruttura del paese hanno leso anche le terre agricole collettivizzate sminuendo la loro superficie. Il legislatore bulgaro ha dovuto tenere conto di tutte queste circostanze elaborando la legislazione sulla restituzione delle terre agricole collettivizzate. Ha contemplato di conseguenza la possibilità di restituire i terreni nei loro vecchi limiti di origine, là dove era ancora possibile ricostituire queste, o di effettuare una nuova ripartizione delle terre collettivizzate sulla base dei piani specialmente elaborati a questo effetto. La legislazione ha contemplato anche un meccanismo di compenso per i proprietari che, per tale o tale ragione, non potevano ottenere la restituzione della totalità delle loro terre collettivizzate.
35. La legislazione in causa è stata adottata dopo la democratizzazione della regime politica in Bulgaria e rileva della tenuta dell’interesse generale, la restituzione che è un atto di giustizia sociale che restaura i diritti dei vecchi proprietari. Questo processo si distingue con una grande complessità: tanto il legislatore che gli organi incaricati della restituzione devono tenere non solo conto dei diritti dei vecchi proprietari, ma anche degli interessi patrimoniali delle persone titolari dei diritti reali opponibili ai vecchi proprietari.
36. In ciò che riguarda la situazione di cui si lamenta i richiedenti, nelle sue osservazioni del 4 marzo 2009 il Governo presenta l’elaborazione di un piano dei terreni restituiti per il villaggio di Ostrov come imminente, affermando che i due richiedenti sarebbero contattati presto dalle autorità per precisare i limiti dei loro terreni (vedere sopra paragrafo 13). Il Governo stima che i richiedenti non sono stati vittime di una restrizione ingiustificata dei loro diritti patrimoniali.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti
37. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un richiedente non può addurre una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che nella misura in cui i fatti che denuncia si riferiscono ai suoi “beni” al senso di questa disposizione. La nozione di “beni” può ricoprire tanta i “beni reali” che i valori patrimoniali, ivi compreso dei crediti di cui il titolare dimostra che hanno una base sufficiente in dritta interno ed in virtù dalle quali il richiedente può pretendere avere almeno una “speranza legittima” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà, Draon c. Francia [GC], no 1513/03, § 65, 6 ottobre 2005; Principe Hans-Adamo II di Liechtenstein c. Germania [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII.
38. La Corte ha detto anche che la speranza di un richiedente di vedere riconoscere la sopravvivenza di un vecchio diritto di proprietà che è molto tempo da bene impossibile esercitare infatti non può essere considerato come un bene al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Ne va parimenti di un credito condizionale che si estingue a causa del mancata realizzazione della condizione (vedere Principe Hans-Adamo II di Liechtenstein, precitata, § 83).
39. Tuttavia, quando un Stato contraente, dopo avere ratificato la Convenzione, ivi compreso il Protocollo no 1, adotta una legislazione che contempla la restituzione totale o parziale di beni confiscati in virtù di un regime anteriore, simile legislazione può essere considerata come generando un nuovo diritto di proprietà protetto con l’articolo 1 del Protocollo no 1 nel capo delle persone che soddisfanno alle condizioni di restituzione. Lo stesso principio può applicarsi al riguardo dei dispositivi di restituzione o di indennizzo stabilita in virtù di una legislazione adottata prima della ratifica della Convenzione, così simile legislazione rimane in vigore dopo la ratifica del Protocollo no 1 (vedere, entra altri, Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, §§ 35 e 48-52, CEDH 2004-IX, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 125, CEDH 2004-V.
40. Nello stesso contesto, la Corte ha giudicato già che quando il principio di restituzione delle proprietà abusivamente confiscate è stato adottato già da un Stato, l’incertezza in quanto al collocamento in pratica di questo principio, che sia legislativa, amministrativa o tenendo alle pratiche applicate dalle autorità, è di natura tale da generare, quando è persistente nel tempo e nella mancanza di reazione coerente e veloce dello stato, una trasgressione di questo ultimo al suo obbligo di garantire il godimento effettivo del diritto di proprietà garantita dall’articolo 1 del Protocollo no 1 (Broniowski, precitata, § 151, Viaşu c. Romania, no 75951/01, § 58, 9 dicembre 2008.
41. Nello specifico, la Corte osserva che i due richiedenti si sono avvalsi della possibilità che offriva loro la legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole per chiedere la restituzione del terreno controverso che era appartenuto a loro nonno. Con una decisione del 10 novembre 1992, la commissione agraria ha riconosciuto loro il diritto di restituzione o di compenso per questo appezzamento, paragrafo 8 sopra. Il 27 ottobre 1997, la stessa commissione ha riconosciuto ai richiedenti il diritto di restituzione del terreno in causa nei suoi vecchi limiti di origine (vedere sopra paragrafo 9).
42. Malgrado l’esistenza di queste decisioni favorevoli ai richiedenti, la Corte suprema di cassazione che ha deliberato in ultima istanza sulla loro azione in rivendicazione, ha stimato che gli interessati non erano titolari di un diritto di proprietà su un bene immobile identificabile, al senso del diritto interno, perché il terreno menzionato nelle decisioni in causa non era identificato dai suoi limiti (vedere sopra paragrafo 18). La Corte ne conclude che i richiedenti non erano titolari di un diritto reale su un “bene reale.”
43. La Corte constata mentre il diritto di restituzione del terreno in causa nei suoi vecchi limiti di origine che la commissione agraria ha riconosciuto in data del 27 ottobre 1997 era, con l’indennizzo in argento, una delle due forme che poteva prendere il diritto di restituzione dei richiedenti in virtù dei paragrafi 4 e segue della legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole (vedere la sentenza Naydenov precitata, § 69,). Questa decisione amministrativa non è stata contestata né è stata modificata in seguito. Peraltro, secondo i conclusioni del gruppo di lavoro chiamato nel 2000 col governatore regionale, appare che le terre disponibili vicino al villaggio di Ostrov totalizzavano una superficie sufficiente per soddisfare tutte le pretese fondate tante il parte degli usufruttuario che da parte dei vecchi proprietari di cui facevano i richiedenti (vedere sopra paragrafo 11) parte. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che i due richiedenti avevano la speranza legittima di ottenere o il godimento del diritto di proprietà sul loro terreno agricolo nei suoi vecchi limiti sia un indennizzo per questo stesso terreno. Considera che questo diritto rilevava infatti della nozione autonoma di “bene”, consacrato dall’articolo 1 del Protocollo no 1, e che questa ultima disposizione trova ad applicarsi nel caso di specifico dunque.
44. La Corte osserva che malgrado la riconoscenza del loro diritto alla restituzione, alla data del 4 marzo 2009 i richiedenti non sempre potevano prendere possesso del terreno in questione, a causa in particolare della mancanza di piano di delimitazione dei terreni restituiti nella località “Gornite lozya” (vedere sopra paragrafo 13). Non avevano ricevuto neanche un compenso per il loro terreno statalizzato. La Corte stima che suddetta situazione si analizza in un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti che conviene esaminare alla luce della norma iscritta nella prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) Sulla giustificazione dell’ingerenza
45. La Corte ricorda che per essere giustificata, un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve essere prevista dalla legge, inseguire una causa di utilità pubblica e predisporre un giusto equilibrano tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Viaşu, precitata, §§ 62-73; Broniowski, precitata, §§ 147-151.
46. La Corte osserva che i richiedenti non contestano né la qualità della legislazione interna sulla restituzione delle terre agricole, né la sua utilità per la società intera (vedere sopra 32 e 33 paragrafi). Nella sua sentenza Naydenov precitata, ha potuto constatare già che i cambiamenti legislativi nella tenuta della restituzione delle terre agricole non potevano essere considerati come contrarii al principio della preminenza del diritto, in ragione del loro carattere tecnico e per il fatto che non ledevano la sostanza del diritto degli interessati. Ha ammesso anche che il collocamento in posto delle regole previste dai paragrafi 4 e segue della legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole mirava a trovare un equilibrio accettabile tra gli interessi di tutte le persone riguardate, e che l’ingerenza che si fonda su questa base legale inseguiva un scopo legittimo di protezione dei diritti di altrui (vedere §§ 76-78 della sentenza precitata). La Corte non vede nessuna ragione di scostarsi di questi conclusioni nel caso di specifico. Gli resta a ricercare a stabilire se l’esigenza di proporzionalità dell’ingerenza è stata rispettata anche nel caso di specifico.
47. Per determinare se un giusto equilibrio è stato predisposto tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia del diritto al rispetto dei beni dei richiedenti, la Corte è chiamata ad esaminare se il termine necessario alle autorità bulgare per restituire i terreni ai richiedenti non ha fatto sopportare agli interessati un carico sproporzionato ed eccessivo. Gli Stati dispongono di un margine di valutazione distesa per determinare ciò che è nell’interesse pubblico, soprattutto quando si tratta di adottare e di applicare delle misure di riforma economica o di giustizia sociale (Viaşu, precitata, § 69. Tuttavia, quando una questione di interesse generale è in gioco, tale la realizzazione dei diritti di proprietà di tutta una categoria di persone, i poteri pubblici sono tenuti di reagire in tempo utile, in modo corretta e con la più grande coerenza (Broniowski, precitata, § 151; Kirilova ed altri c. Bulgaria, nostri 42908/98, 44038/98, 44816/98 e 7319/02, § 106, 9 giugno 2005,.
48. Girandosi verso i fatti dello specifico, la Corte osserva che la decisione che riconosce il diritto dei richiedenti di ottenere la restituzione del loro terreno nei suoi limiti di origine è stata resa in ottobre 1997 (vedere sopra paragrafo 9). Tre anni più tardi, il governatore regionale ha nominato un gruppo di periti che dovevano fare il bilancio del lavoro effettuato dagli organi competenti sulla restituzione delle terre agricole nella regione di Oryahovo. Nel loro rapporto del 20 settembre 2000, i periti hanno stabilito la superficie totale dei terreni restituiti per il villaggio di Ostrov, il numero degli usufruttuario che avevano chiesto ad acquisire dei terreni ubicati vicino a questo villaggio e la superficie massimale dei terreni che potevano essere ricomprati da questi ultimi. I periti hanno raccomandato poi all’amministrazione specializzata incaricata della restituzione delle terre agricole di prendere delle misure concrete per sminuire la zona di applicazione del procedimento previsto dai paragrafi 4 e hanno seguito della legge sulla proprietà e l’uso delle terre agricole e per elaborare un piano dei terreni restituiti permettendo agli interessati di conoscere i limiti precisi dei loro terreni rispettivi. La Corte constata che alla data del 4 marzo 2009, od otto anni più tardi, i richiedenti non conoscevano sempre i limiti dei loro terreni perché il piano di delimitazione dei terreni restituiti non era sempre elaborato.
49. La Corte ammette che l’elaborazione di un tale piano implicava necessariamente la determinazione preliminare dei limiti tra parecchi appezzamenti, la scelta di un esperto geometra o di un’impresa specializzato nell’elaborazione dei tali piani ed il compimento di un certo numero di compiti di natura puramente tecnica. Forza è di constatare tuttavia che il Governo non ha invocato nessuno argomento suscettibile di spiegare questo ritardo considerevole nell’elaborazione del piano di delimitazione dei terreni restituiti, tanto più che appare che le autorità disponevano di tutti gli elementi necessari per compiere questo compito fin da settembre 2000, quando il gruppo di periti chiamati col governatore regionale ha reso il suo rapporto (vedere sopra paragrafo 11).
50. La Corte rileva che questo ritardo del procedimento non è in nessun modo imputabile al comportamento dei richiedenti che hanno effettuato i passi necessari per vedersi restituire il loro terreno e che non hanno formato male di ricorso fondato che avrebbero impedito la commissione agraria o gli altri organi specializzati di compiere i loro compiti in tempo utile.
51. L’inerzia degli organi amministrativi nell’elaborazione del piano in causa ha avuto un impatto negativo sui diritti patrimoniali dei richiedenti allo sguardo del diritto interno. Appellandosi sulle decisioni favorevoli della commissione agraria, i richiedenti hanno intentato un’azione in rivendicazione contro gli occupanti del terreno situato alla località “Gornite lozya.” I tribunali dei differenti gradi hanno emesso dei pareri contraddittori in quanto all’esistenza di un “diritto reale” al profitto dei richiedenti: le giurisdizioni di primo e secondo grado hanno concluso che le decisioni della commissione agraria avevano avuto come effetto di riconoscere ai richiedenti il diritto di proprietà sul terreno in causa (vedere sopra 15 e 16 paragrafi), mentre la Corte suprema di cassazione ha stimato che queste decisioni non potevano costituire un titolo di proprietà dal momento che non era corredata da un brano dei piani di delimitazioni delle terre agricole che indicano i limiti del terreno restituito (vedere sopra paragrafo 18). Così, durante un periodo di più di sei anni, la mancanza di piano di delimitazioni dei terreni per la località “Gornite lozya” ha creato un’incertezza giuridica in quanto all’esistenza stessa di un “diritto reale”, ai termini del diritto interno, al profitto dei richiedenti. È solamente nel gennaio 2004 che questa questione è stata decisa definitivamente dalla Corte suprema di cassazione: ha dichiarato inammissibile l’azione in rivendicazione dei richiedenti al motivo che i limiti del loro terreno restituito non erano ancora fissati in un piano, questo che allo sguardo del diritto interno notificava che il loro diritto di proprietà non era realizzato e non poteva essere difeso dinnanzi ai tribunali (vedere sopra paragrafo 18).
52. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che le autorità bulgare non abbiano agito con lo zelo richiesto dall’articolo 1 del Protocollo no 1. La Corte considera in particolare che la lunga durata del procedimento di restituzione ha rotto appena l’equilibro a predisporre tra le protezioni del diritto dei richiedenti al rispetto del loro bene e le esigenze dell’interesse generale e che gli interessati hanno sopportato un carico sproporzionato ed eccessivo.
53. C’è stata dunque violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DI L’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
54. I richiedenti adducono che non dispongono di vie di ricorsi effettivi in dritti bulgaro per fare valere il loro diritto al rispetto dei loro beni. Invocano l’articolo 13 della Convenzione, formula come segue:
“Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone agendo nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
55. Il Governo contesta questa tesi sostenendo che i richiedenti avrebbero potuto introdurre un’azione in virtù dell’articolo 1, capoverso 1, della legge sulla responsabilità dello stato e delle municipalità per danni.
A. Sull’ammissibilità
56. La Corte rileva che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
57. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, l’articolo 13 esige un ricorso interno per i soli motivi di appello che si può stimare “difendibile” allo sguardo della Convenzione o dei suoi Protocolli. L’articolo 13 garantisce l’esistenza in dritta interno di un ricorso che permette di avvalersi dei diritti e libertà della Convenzione, come possono si trovare consacrati. Questa disposizione esige un ricorso interno che abilita “l’istanza nazionale competente” a conoscere del contenuto del motivo di appello fondato sulla Convenzione dunque ed ad offrire la correzione appropriata, anche se gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione in quanto al modo di conformarsi agli obblighi che derivano per essi di questa disposizione. Il ricorso esatto dall’articolo 13 deve essere “effettivo” in pratica come in diritto (vedere, tra molto altri, Rotaru c. Romania [GC], no 28341/95, § 67, CEDH 2000-V.
58. La Corte ricorda che ha dichiarato ammissibile il motivo di appello che i richiedenti hanno sollevato sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che ha concluso alla violazione di suddetto articolo (vedere sopra 31 e 53 paragrafi). Segue che i richiedenti avevano bene un motivo di appello difendibile allo sguardo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che l’articolo 13 della Convenzione trova ad applicarsi nel caso di specifico dunque.
59. Il Governo adduce che un’azione in danni ed interessi contro lo stato avrebbe permesso ai richiedenti di ottenere una correzione adeguata per la violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni. La Corte osserva mentre la violazione denunciata dai richiedenti deriva del ritardo ingiustificato delle autorità interne ad elaborare un piano di delimitazione dei terreni restituiti vicino al villaggio di Ostrov e che il Governo non ha invocato nessuna via di ricorso che avrebbe potuto permettere ai richiedenti di accelerare il corso di questo procedimento amministrativo. Esaminando l’eccezione di no-esaurimento delle vie di ricorso interni sollevati dal Governo in quanto al motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ha affermato che l’azione prevista dall’articolo 1, capoverso 1, della legge sulla responsabilità dello stato non poteva essere considerata come una via di ricorso sufficientemente adeguato e stabilita in dritto interno per ovviare alla violazione addotta del diritto al rispetto dei beni degli interessati (vedere sopra paragrafo 29). Non saprebbe essere considerata dunque neanche come una via di ricorso che offre una correzione adeguata allo sguardo dell’articolo 13 della Convenzione.
60. La Corte osserva che gli articoli 256 e 257 del codice di procedimento amministrativo contemplano un ricorso suscettibile di accelerare il corso dei procedimenti amministrativi nella misura in cui i tribunali investiti possono ingiungere agli organi amministrativi di effettuare l’azione amministrativa chiesta in un certo termine. Forza è di constatare mentre queste disposizioni sono entrate in vigore nel marzo 2007 e che a questa data il procedimento di restituzione iniziata dai richiedenti aveva accumulato già un ritardo considerevole di parecchi anni (vedere sopra paragrafi 7-13). Per di più, il Governo non ha presentato nessuna decisione delle giurisdizioni interne che permettono di concludere che queste disposizioni del codice di procedimento amministrativo sarebbero applicabili ed effettive nella cornice del processo di restituzione della terra agricola e nella situazione particolare dei richiedenti. La Corte stima dunque che, nelle circostanze specifiche della presente causa, il ricorso previsto dagli articoli 256 e 257 del codice di procedimento amministrativo non saprebbe essere considerato come sufficientemente effettivo allo sguardo dell’articolo 13 della Convenzione.
61. C’è stata dunque violazione di questo articolo.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
62. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, i richiedenti si lamentano anche che le giurisdizioni interne abbiano dichiarato inammissibili la loro azione in rivendicazione intentata contro le persone che occupano il loro terreno restituito. La Corte stima che conviene di esaminare suddetto motivo di appello sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, formula come segue nella sua parte pertinente:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
63. Ricorda che il diritto di accesso ad un tribunale, consacrato dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, comprende non solo il diritto di impegnare un’azione, ma anche il diritto ad una “soluzione” giurisdizionale della controversia, Kutić c. Croazia, no 48778/99, § 25, CEDH 2002-II. Appartiene alla Corte di assicurarsi che il grado di accesso procurato dalla legislazione nazionale basta per garantire all’individuo riguardato il “diritto ad un tribunale”, avuto riguardo al principio della “preminenza del diritto” in una società democratica (vedere, tra molto altri, Ashingdane c. Regno Unito, 28 maggio 1985, § 57, serie Ha no 93. La Corte ricorda a questo riguardo che il fatto che un’azione in giustizia sia stata giudicata inammissibile non equivale ad un rifiuto di accesso ad un tribunale se il richiedente ha beneficiato di un esame effettivo dei suoi mezzi, Obermeier c. Austria, 28 giugno 1990, § 68, serie Ha no 179.
64. Girandosi verso i fatti dello specifico, la Corte osserva che i richiedenti hanno intentato un’azione in rivendicazione contro gli occupanti di uno dei loro terreni restituiti dalla decisione della commissione agraria. I tribunali di prima istanza e di appello hanno dato loro guadagno di causa, ma la Corte suprema di cassazione ha annullato il giudizio del tribunale di appello al motivo che l’azione introdotta dagli interessati era inammissibile (vedere sopra paragrafi 14-18). La Corte osserva che la decisione dell’alta giurisdizione giudiziale è stata basata sulla constatazione che nella mancanza di un piano di delimitazione dei terreni restituiti vicino al villaggio di Ostrov la decisione amministrativa resa dalla commissione agraria al profitto dei richiedenti non costituiva una prova di un qualsiasi diritto di proprietà, perché non identificava il terreno restituito dai suoi limiti (vedere sopra paragrafo 18).
65. La Corte osserva che la risposta alla questione di sapere se gli interessati erano i proprietari del terreno rivendicato era al cœur della controversia che opponeva questi ai due convenuti, e che nella cornice del procedimento di rivendicazione i tribunali interni avevano il dovere di esaminare questo punto prima di ricercare se i convenuti occupavano il terreno controverso senza avere ne il diritto (vedere sopra paragrafo 22). Per arrivare alla conclusione che i richiedenti non potevano pretendere essere validamente titolari di un diritto di proprietà su un terreno identificabile coi suoi limiti, la Corte suprema di cassazione ha preso in conto le prove presentate dalle due parti e ha constatato che il procedimento di restituzione non era ancora compiuto (vedere sopra paragrafo 18). Ha motivato ampiamente la sua sentenza e ha risposto agli argomenti principali sollevati dagli interessati.
66. La Corte stima dunque che i richiedenti hanno beneficiato di un esame effettivo dei loro mezzi sollevati nella cornice del procedimento di rivendicazione condotta dinnanzi alle giurisdizioni interne e che le circostanze della presente causa non rivelano nessuna apparenza di violazione del diritto di accesso ad un tribunale. Risulta così come il motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione è manifestamente male fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 ha, e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
67. I richiedenti invitano la Corte ad assegnare al Governo un termine preciso per prendere tutte le misure necessarie per finalizzare il procedimento di restituzione del loro terreno.
68. La Corte ricorda che, nella cornice dell’esecuzione di una sentenza in applicazione dell’articolo 46 della Convenzione, una sentenza che constata una violazione provoca non solo per lo stato convenuto l’obbligo giuridico allo sguardo di questa disposizione di versare agli interessati l’è assegnata a titolo della soddisfazione equa, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali et/ou, all’occorrenza, individuali ad integrare nel suo ordine giuridico interna. Inoltre, risulta dalla Convenzione, ed in particolare del suo articolo 1 che ratificando la Convenzione, gli Stati contraenti si avviano a fare in modo che il loro diritto interno sia compatibile con questa, Maestri c. Italia [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I; Viaşu, precitata, §§ 79 e 80.
69. Nel caso di specifico la Corte ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 13 della Convenzione in ragione del termine eccessivo nel compimento del procedimento di restituzione e della mancanza di vie di ricorso interni suscettibili di ovviare a questa situazione (vedere sopra 37-53 e 57-61 paragrafi). La Corte osserva che in altre cause bulgare ha potuto constatare già che il ritardo ingiustificato del procedimento di restituzione portava attentato al diritto di rispetto dei beni come è garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1, vedere i sentenze Lyubomir Popov, § 122, e Naydenov, § 84, precitati). Inoltre, la Corte ha ricevuto parecchi altre richieste che sollevano lo stesso problema. Tenuto conto dei queste considerazioni, e per assistere il Governo nel compimento dei suoi obblighi che derivano dell’articolo 46 § 1 della Convenzione, la Corte esprime il parere che le misure generali ad essere adottate in esecuzione di questa sentenza dovrebbero comprendere l’introduzione in dritta interno di: ha, termini precisi per l’adozione e l’esecuzione delle decisioni amministrative delle autorità interne competenti necessarie per il compimento dei procedimenti di restituzione di terre agricole e b, una via di ricorso che permette alle persone riguardate di ottenere in modo effettiva un compenso in caso di non osservazione di questi stessi termini.
70. In ciò che riguarda le misure individuali ad adottare nel caso di specifico, appare che l’ostacolo principale alla realizzazione del diritto di restituzione dei richiedenti è l’inerzia delle autorità nel compimento dei differenti compiti amministrativi, ed in particolare nell’elaborazione di un piano di delimitazione dei terreni restituiti vicino al villaggio di Ostrov. La Corte è del parere che la misura individuale più appropriata nello specifico sarebbe di finalizzare senza il procedimento di restituzione del terreno in causa nessuno ritardo supplementare dunque.
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
71. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
72. I richiedenti richiedono 13 068 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale, suddetta somma che rappresenta il valore venale del loro terreno di 2 000 metri quadrati, i redditi che avrebbero procurato loro la vendita dei raccolti di uva per il periodo compreso entrano 1992 e 2009 e le sovvenzioni agricole che non hanno toccato. Presentano a sostegno di questa pretesa un rapporto redatto da un perito gradito. Gli interessati richiedono anche la somma di 4 000 EUR per il danno giuridico subito. Chiedono che la somma assegnata per il danni materiale e morale siano trasferite sul conto del loro rappresentante, OMISSIS.
73. Il Governo fa osservare che l’importo chiesto dai richiedenti a titolo del danno patrimoniale è esorbitante e che questa pretesa è male fondata e non supportata. Per ciò che è del danno giuridico, il Governo stima che la somma assegnata dalla Corte deve essere legata rigorosamente alla violazione constatata della Convenzione e non superare gli importi già assegnati nei casi simili a quello nello specifico.
74. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
75. Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, la Corte che non ha né la competenza né la possibilità pratico di compierlo lei stessa. Il diritto nazionale non permette così, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata, Brumărescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I. Nell’esercizio di questo potere, dispone di una certa latitudine; l’aggettivo “equo” ed il membro di frase “se c’è luogo” ne testimoniano.
76. La Corte ricorda che le violazioni dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 13 della Convenzione constatata nel caso di specifico derivano sopra della durata eccessiva del procedimento di restituzione (vedere paragrafi 52) 59 e 60. La Corte è di parere che i richiedenti hanno subito del danni materiale e morale in risultato di queste violazioni dei loro diritti. Considera che c’è luogo di accordare loro una somma globale che copre unicamente il danni materiale e morale causato dal termine del procedimento di restituzione in causa. Tenuto conto di questi argomenti e delle circostanze specifiche dello specifico, accorda loro la somma di 3 000 EUR a questo titolo.
77. Conformemente ai desideri espressi nella domanda di soddisfazione equa della parte richiesta, suddetta somma sono a trasferire direttamente sul conto bancario del loro rappresentante dinnanzi alla Corte.
B. Oneri e spese
78. I richiedenti chiedono anche 588 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne, 600 EUR per gli oneri di avvocato impegnato dinnanzi alla Corte, 128 EUR per la perizia presentata con la loro domanda di soddisfazione equa e 66 EUR per gli oneri di stazione. Presentano a sostegno delle ricevute che attestano il pagamento della parcella del loro avvocato, di un perito e degli oneri di stazione. Chiedono che la somma assegnata a questo titolo sia trasferita sul conto del loro rappresentante.
79. Il Governo invita la Corte a respingere le pretese a titolo degli oneri impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte per difetto di giustificativi ed ad assegnare solamente la somma chiesta per gli oneri di stazione.
80. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti nel suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale ed accordi la somma di 650 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte, onere di stazione inclusa, a versare sul conto del rappresentante dei richiedenti.
C. Interessi moratori
81. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 13 della Convenzione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme, a convertire in levs bulgari al tasso applicabile in data dell’ordinamento, e da versare direttamente sul conto del loro rappresentante:
i. 3 000 EUR, tremila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danni materiale e morale,;
ii. 650 EUR, sei cento cinquanta euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 31 maggio 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Lawrence Early Lech Garlicki
Cancelliere Presidente