Conclusione Non-violazione di P1-1
CORTE (PLENARIA)
CAUSA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
( Richiesta no 8543/79; 8674/79; 8675/79; 8685/79)
SENTENZA
STRASBURGO
26 giugno 1986
Nella causa Van Marle ed altri ,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, deliberando in seduta plenaria con applicazione dell’articolo 50 del suo ordinamento e composta dai giudici di cui segue il nome:
SIGG.. R. Ryssdal, presidente,
W. Ganshof Van der Meersch,
J. Cremona,
G. Wiarda,
Th?r Vilhj?lmsson,
La Sig.ra D. Bindschedler-Robert,
SIGG.. G. Lagergren,
F. G?lc?kl?,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L. – E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir Vincent Evans,
SIGG.. R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
cos? come edi Sigg.. SIG. – A. Eissen, cancelliere, e H. Petzold, cancelliere aggiunto
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 e 29 novembre 1985, poi il 25 gennaio, 21 febbraio, 2 e 3 giugno 1986,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. La causa ? stata deferita alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 12 ottobre 1984, nel termine di tre mesi aperti dagli articoli 32 paragrafo 1 e 47, (art. 32-1, art. 47) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). Alla sua origine si trovano quattro richieste (no 8543/79) 8674/79, 8675/79 e 8685/79, dirette contro il Regno dei Paesi Bassi e in cui i Sigg.. G. V. Sig., J. P. V. Z., J. F. e R. H. d. B., cittadini olandesi, aveva investito la Commissione nel 1979 in virt? dell’articolo 25 (art. 25).
La domanda della Commissione rinvia agli articoli 44 e 48 (art. 44, art. 48) cos? come alla dichiarazione olandese di riconoscenza della giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46). Ha per scopo di ottenere una decisione sul punto di sapere se i fatti della causa rivelano una trasgressione dello stato convenuto agli obblighi che derivano dagli articoli 6 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 (art. 6, P1-1).
2. In risposta all’invito prescritto all’articolo 33 paragrafo 3 d, dell’ordinamento, i richiedenti hanno manifestato il desiderio di partecipare all’istanza pendente dinnanzi alla Corte e hanno designato i loro consiglieri (articolo 30).
3. Il vicepresidente della Corte, esercitando le funzioni di presidente, ha stimato il 15 ottobre 1984 che nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia c’era luogo di affidare ad una camera unica l’esame della presente causa e della causa Feldbrugge ,articolo 21 paragrafo 6 dell’ordinamento. La camera di sette giudici da costituire comprendeva di pieno dritto Sig. G. Wiarda, giudice eletto di nazionalit? olandese (articolo 43 della Convenzione) (art. 43) ed il Sig. R. Ryssdal, allora vicepresidente della Corte, articolo 21 paragrafo 3 b, dell’ordinamento. Il 22 ottobre 1984, il Sig. Wiarda, nella sua qualit? di presidente della Corte, ha designato estraendo a sorte gli altri cinque membri, ossia la Sig. J. Cremona, il Sig. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, il Sig. R. Bernhardt ed il Sig. J. Gersing, in presenza del cancelliere, articoli 43 fini della Convenzione e 21 paragrafo 4 dell’ordinamento, (art. 43).
4. Avendo assunto la presidenza della camera, articolo 21 paragrafo 5 dell’ordinamento, il Sig. Ryssdal ha raccolto tramite il cancelliere l’opinione dell’agente del governo dei Paesi Bassi (“il Governo”), del delegato della Commissione e dei consiglieri dei richiedenti sulla necessit? di un procedimento scritto, articolo 37 paragrafo 1. Conformemente alle ordinanze cos? adottate, il cancelliere ha ricevuto, il 1 febbraio 1985, l’esposto del Governo e, il 14 marzo 1985, delle richieste del Sig. v. M. a titolo dell’articolo 50 (art. 50) della Convenzione.
Con una lettera dell? 8 maggio 1985, il segretario della Commissione l’ha informato che il delegato avrebbe aspettato le udienze per esprimersi sulle domande in controversia.
5. Il 3 luglio 1985, il presidente ha fissato al 26 novembre la data di apertura del procedimento orale dopo avere consultato agente del Governo, delegato della Commissione e consiglieri dei richiedenti tramite il cancelliere.
Il 11 luglio, l’avvocato dei Sigg.. V. Z., F. e di B. ha dichiarato di rinunciare a partecipare ai dibattimenti.
6. Il 25 settembre 1985, la Camera ha deciso, in virt? dell’articolo 50 dell’ordinamento, di sciogliersi con effetto immediato a profitto della Corte plenaria.
7. In novembre 1985, la Commissione ed il consigliere del Sig. V. M. hanno depositato differenti documenti su richiesta del presidente.
8. Le udienze si sono svolte in pubblico il giorno dieci, al Palazzo dei Diritti dell’uomo a Strasburgo. La Corte aveva tenuto immediatamente prima una riunione preparatoria.
Sono comparsi:
– per il Governo
IL SIG. G.W. Maas Gesteranus, giureconsulto,
ministero delle Cause estere, agente,
Il Sig. E. Korthals Altes, Landsadvocaat, consigliere,
IL SIG. J.H. Van Kreveld,
La Sig.ra K.M. Bresjer,
IL SIG. I.W. Van der Eijk, ministero delle Cause economiche, consiglieri,;
– per la Commissione
IL SIG. J.A. Frowein, delegato,;
– per Sig. v. Sig., richiedente
Sig. E. v. der S.,
Sig. G.C.L. v. L., avvocati, consiglieri
9. La Corte ha ascoltato nelle loro dichiarazioni, cos? come nelle loro risposte alle sue domande ed a quelle di molti giudici, il Sig. Korthals Altes per il Governo, il Sig. Frowein per la Commissione e il Sig.e v. d. S. per M. v. M.. Gli altri richiedenti hanno comunicato le loro risposte alle domande della Corte il 25 novembre 1985 e 9 gennaio 1986; il Governo ha completato per iscritto le sue il 26 gennaio.
FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
10. Nati rispettivamente nel 1928, 1928, 1915 e 1929, i Sigg.. v. SIG., V. Z., F. e di B. residentu il primo a Rotterdam, i due seguenti ad Utrecht e l’ultimo ad Amersfoort. Tutti quattro hanno esercitato, da differenti date comprese tra 1947 e 1950, delle attivit? come contabili (accountant).
11. Nel 1974, sollecitarono la loro immatricolazione come periti-contabili graditi, conformemente alle clausole transitorie dell’articolo 65 della legge del 13 dicembre 1972 che organizza questa professione (paragrafi 17 e 20 sotto.)
La commissione di ammissione (paragrafo 21 sotto) li ascolt? nel corso del 1977 dopo avere invitato ciascuno di essi a presentare cinque bilanci contabili annui stabiliti sotto la loro responsabilit?. Respinse le domande il 18 marzo 1977 per Sig. v. M. il 5 agosto per i Sigg.. v. Z. e F., il 15 luglio per Sig. d. B..
12. I richiedenti ricorsero allora presso la commissione di ricorso (paragrafo 22 sotto). Li preg? anche di produrre dei bilanci preparati da essi; la loro comparizione dinnanzi a lei ebbe luogo nel 1978.
Un rendiconto reso dalla seduta della commissione di ammissione fu comunicato alla commissione di ricorso, ma non agli interessati.
La Commissione di ricorso respinse questi, al motivo che le loro esposizioni avevano lasciato a desiderare su certi punti essenziali e che le loro risposte alle domande non rivelavano un’attitudine professionale sufficiente. Deliber? cos? il 14 luglio 1978 per Sig. v. m., il 9 gennaio 1979 per Sigg.. v. Z. e F., il 19 gennaio 1979 per Sig. d. B..
13. All’inizio del colloquio con questo ultimo, il presidente l’inform? che un membro della commissione si trovava impossibilitato. Sig. di B. consent? affinch? il procedimento si svolgesse ugualmente; la decisione port? la firma dei cinque membri.
14. Nessuno dei richiedenti invest? il Consiglio di stato in virt? della legge sui ricorsi amministrativi. Simile iniziativa sembrava loro destinata difatti al fallimento come prova vi era una sentenza della sezione giurisdizionale del Consiglio di stato, del 4 settembre 1977 che aveva dichiarato inammissibile un appello contro una decisione della commissione di ricorso, la quale ha una competenza giurisdizionale e non pu? essere considerata come un organo amministrativo.
II. LA LEGISLAZIONE PERTINENTE
15. Nel 1962 e 1972, il parlamento dei Paesi Bassi ha adottato due leggi che miravano a regolamentare e delimitare la professione di contabile che non era oggetto di nessuna disposizione legale fino a quel momento.
16. La legge del 28 giugno 1962 (Wet op di Registeraccountants) fissava dei criteri relativi alla competenza esatta dei professionisti chiamati ad esercitare su grande scala ai quali tocca di verificare i conti delle societ? in vista del rilascio di un certificato di conformit? (verklaring Van getrouwheid).
17. Solo direttamente pertinente nello specifico, la legge del 13 dicembre 1972 sui perito-contabili graditi (Wet op di Accountants-administratie-consulenten) riguarda i contabili il cui compito non consiste in una tale attivit? e per i quali la competenza richiesta non ? cos? grande. Si tratta essenzialmente di quelli che tengono la contabilit? per le piccole e medie imprese.
18. Dal 1 marzo 1979 – cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge del 1972, 1 marzo 1974, -, possono qualificarsi come contabili solo le persone mirate dalla legge del 1962, i perito-contabili graditi e quelle che esercitano tali funzioni nel servizio pubblico (articolo 85 paragrafo 2 della legge del 1972, composto con gli articoli 28 paragrafo 2 e 29). Chiunque usurpi il titolo si rende passibile di sanzioni penali ed si espone ai perseguimenti disciplinari.
19. Le domande di immatricolazione come contabile gradito sono indirizzate alla commissione di immatricolazione (commissie voor di inschrijving )le cui decisioni sono suscettibili di appello dinnanzi alla commissione di ricorso (commissie Van beroep, paragrafo 22 sotto).
I candidati devono possedere uno dei tre diplomi enumerati dalla legge o un altro titolo che, secondo il ministro dell’economia, attesti una competenza professionale analoga (articolo 10).
20. Una clausola transitoria, l’articolo 65, permette per? di immatricolare inoltre le persone che avevano svolto delle attivit? di contabile su una scala e nelle condizioni che attestano una competenza professionale sufficiente
– o per almeno da dieci o quindici ultimi anni prima del 1 marzo 1974 (paragrafo 1 ha, dell’articolo);
– o, per i portatori di uno dei diplomi o titoli enumerati al paragrafo 1 b, per almeno tre anni prima di questa stessa data.
Ai termini del paragrafo 3 dell’articolo 65, le attivit? in questione consistono in organizzare delle amministrazioni efficaci, valutare il loro modo di gestione, preparare dei rapporti esplicativi che analizzano ed interpretano dei dati presi dalle amministrazioni ed esprimere dei pareri su questa base.
21. Secondo l’articolo 66, una persona desiderosa di avvalersi di suddetta clausola transitoria, come i richiedenti, deve investire la commissione di ammissione (commissie voor di toelating) instaurata per determinare chi soddisfa le esigenze dell’articolo 65.
Il ministro dell’economia, dopo consultazione dei suoi colleghi dell’educazione e della Scienza cos? come dell’agricoltura e della Pesca, fissa il numero dei membri della commissione, li nomina e sceglie il loro presidente cos? come il loro(i loro), vice-presidente(i).
La commissione, eventualmente divisa in camere di tre membri o pi?, pu? udire il candidato (articolo 69 paragrafo 1). Ha la facolt? di essere assistito di un consigliere e, salvo che la commissione disponga diversamente, di farsi rappresentare all’udienza (articolo 69 paragrafo 4).
Una decisione di rigetto pu? intervenire solamente una volta sentito l’interessato o, perlomeno, invitato con lettera raccomandata a comparire (articolo 69 paragrafo 1). Deve essere motivata e comunicatagli tramite lettera raccomandata (articolo 70 paragrafo 2).
22. La commissione di ricorso conosce degli appelli formati contro le decisioni di rigetto della commissione di ammissione (articolo 71) e della commissione di immatricolazione. Comprende cinque titolari e cinque supplenti. Tre dei membri di ogni categoria devono assolvere le condizioni necessarie per essere nominati magistrati in un tribunale regionale ed esercitare o avere esercitato delle funzioni giudiziali, ma non la professione di contabile (articolo 18 paragrafo 1); in quanto agli due altri, si tratta di periti contabili.
I membri sono tenuti al segreto professionale (articolo 26). Dopo consultazione del ministro della Giustizia, il ministro dell’economia li nomina e designa il presidente ed il vicepresidente.
23. Prima di pronunciarsi sul ricorso, la commissione deve ascoltare l’interessato o deve invitarlo tramite lettera raccomandata a comparire (articoli 20 paragrafo 1 e 72 paragrafo 1). Pu? procurarsi presso la commissione delle informazioni di prima istanza e pu? udire dei terzi (articolo 72).
Il ricorrente pu? essere assistito di un consigliere o si pu? fare rappresentare all’udienza; la commissione per? pu? disporre diversamente o pu? rifiutare il ministero o l’assistenza di non-giuristi (articoli 72 paragrafo 2 e 20, paragrafo 2 e 3, combinati).
La commissione rende una decisione motivata che comunica all’interessato ed all’organo di prima istanza (articoli 21 paragrafo 2 e 73 paragrafo 2).
PROCEDIMENTO DINNANZI ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
24. M. V. M. ha investito la Commissione il 10 gennaio 1979, i Sigg.. V. Z.n e F.a il 20 giugno 1979, Sig. d. B. il 17 luglio 1979.
Secondo essi, le decisioni controverse riguardavano delle contestazioni su dei “diritti di carattere civile” che non erano stati troncati equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente ed imparziale come vuole l’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione. Inoltre, avrebbero recato offesa al loro diritto al rispetto dei loro beni, garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1).
25. La Commissione ha considerato le richieste il 13 ottobre 1980 dopo avere ordinato la congiunzione il 2 ottobre 1979 e 6 maggio 1980.
Nel suo rapporto dell? 8 maggio 1984 (articolo 31) (art. 31) arriva alla conclusione che l’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione non si applica nello specifico (otto voci contro quattro) e che non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) (undici voci, con un’astensione).
Il testo integrale del suo parere e dell’opinione separata di cui si accompagna figura qui acclusa alla presente sentenza.
CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAL GOVERNO
26. Nel suo esposto del 1 febbraio 1985, il Governo prega la Corte “di dire che non si abbia avuto nello specifico la violazione n? dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione, n? dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) “.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1 (ART. 6-1) DELLA CONVENZIONE,
27. I richiedenti si definiscono vittime di una violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) formulato cos?:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia equamente sentita, pubblicamente ed in un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, stabilito dalla la legge che decider?, o delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile, o della fondatezza di ogni accusa in materia penale diretta contro lei. Il giudizio deve essere reso pubblicamente, ma l’accesso della sala di udienza pu? essere vietato alla stampa ed al pubblico durante la totalit? o una parte del processo nell’interesse della moralit?, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societ? democratica, quando gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti al processo l’esigono, o nella misura giudicata rigorosamente necessaria dal tribunale, quando nelle circostanze speciali la pubblicit? sarebbe di natura tale da recare offesa agli interessi della giustizia.”
28. La Corte ha il dovere di deliberare prima sull’applicabilit? di questo testo, negata dal Governo e la Commissione.
29. Secondo gli interessati, le decisioni della commissione di ammissione e della commissione di ricorso sono state determinanti per i loro diritti di continuare ad esercitare la loro professione e di portare il titolo di contabile, che considerano come i diritti di carattere civile al senso dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1).
Dal 1 marzo 1979, incorrerebbero delle sanzioni penali se si servissero di una denominazione da quel momento in poi regolamentata.
Ora, durante numerosi anni prima dell’entrata in vigore della legge del 1972, si erano potuti avvalere di questi due diritti di cui i terzi o i poteri pubblici non potevano ostacolarne l’esercizio. Il legislatore avrebbe tenuto conto dell’esistenza dei diritti del resto acquistati instaurando delle disposizioni transitorie.
Inoltre, suddette decisioni costituirebbero un attentato ai loro diritti di propriet?.
30. Secondo il Governo l’utilizzazione del titolo di contabile una volta non era al contrario protetta,. La legge del 1972 cercherebbe di garantire un certo livello di competenza professionale, constatata per mezzo di un sistema di controllo. Mirerebbe anche a proteggere il titolo introducendo delle regole di deontologia e di dritto disciplinare.
Certo, le clausole transitorie avevano per scopo di preservare gli interessi di quelli che praticavano la professione da un certo tempo, ma non risulterebbe che si fosse trattato di diritti acquisiti.
Il Governo sostiene che la contestazione ha per oggetto l’attribuzione di un diritto nuovo, quello di portare il titolo di contabile, e non il diritto dei richiedenti a continuare ad esercitare le loro attivit? professionali perch? nulla lo impedirebbe loro.
Su questo ultimo punto, la Commissione condivide il parere del Governo. Considera inoltre che le decisioni controverse riguardavano la competenza professionale degli interessati che non addurrebbero nessuno vizio di procedimento o altra irregolarit?, ma piuttosto una falsa valutazione della loro attitudine. Ora in realt? pari lagnanza sarebbe estranea all’idea di contestazione su dei diritti ed obblighi di carattere civile, cos? che l’articolo 6 (art. 6) non si applicherebbe nello specifico.
31. La Corte rileva che i richiedenti stimano assolvere le condizioni esatte dalla legge per la loro immatricolazione come contabili graditi al senso della legge del 1972. Avendo respinto tuttavia la commissione di ammissione le loro domande, hanno investito la commissione di ricorso. A questo stadio ? sorta una disputa relativa alla loro competenza professionale e di conseguenza al diritto, rivendicato da essi, di essere immatricolati come periti-contabili graditi. Bisogna tuttavia chiedere se c’era “contestazione” al senso dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione.
32. Dalla giurisprudenza della Corte si liberano, tra altri, i seguenti principi,:
a) Lo spirito della Convenzione comanda di non prendere il termine di “contestazione” in “un’accezione troppo tecnica” e “di darne una definizione materiale piuttosto che formale” (sentenza Il Conte, Van Leuven e De Meyere del 23 giugno 1981, serie A no 43, p. 20, paragrafo 45).
b) La contestazione deve essere reale e seria (sentenza Sporrong e L?nnroth del 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 30, paragrafo 81).
c) pu? ricadere anche sia “sull’esistenza stessa di un diritto” che “sulla sua entit? o le sue modalit? di esercizio” (sentenza Il Conte, Van Leuven e De Meyere, precitata, p. 22, paragrafo 49).
d) pu? avere tanto tratto ai “punti di fatto” che alla domanda giuridica” (stessa sentenza, ibidem, p. 23, paragrafo 51 in fine; sentenza Alberto ed Il Conte del 10 febbraio 1983, serie A no 58, p. 16, paragrafo 29 in fine, e p. 19, paragrafo 36).
33. C’? luogo ancora di analizzare l’oggetto della disputa portata, nello specifico, dinnanzi alla commissione di ricorso.
34. Il compito di questa comprende tanto la verifica della regolarit? del procedimento dinnanzi alla commissione di ammissione che un nuovo esame del punto di sapere se i candidati rispondono alle condizioni legali di immatricolazione: capacit?, esperienza, durata dell’esercizio della professione o possesso di certi diplomi o titoli (paragrafo 20 sopra).
35. Nel compimento del suo primo compito, la commissione di ricorso pu? trovarsi chiamata a deliberare su dei mezzi come l’arbitrariet?, la deviazione di potere ed i vizi di procedimento. Degli elementi di questo genere si prestano con natura ad una decisione giurisdizionale ed una disputa ad essi concernente si analizza in una “contestazione” ai fini dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1).
Nello specifico, tuttavia, gli interessati non hanno addotto dinnanzi alla commissione di ricorso nessuna irregolarit? di questo tipo.
36. Da parte sua, il controllo della riunione delle condizioni legali di immatricolazione pu? inglobare dei punti di diritto e di fatto suscettibili di valutazione giurisdizionale, come l’interpretazione delle esigenze della legge, la durata di esercizio della professione, il possesso di certi diplomi o titoli.
Le lagnanze dei richiesti contro la decisione della commissione di ammissione non entravano neanche in questa categoria. Probabilmente Sig. d. B. si lamentava in particolare di una sottovalutazione della lunghezza del suo periodo di attivit? indipendente anteriore, ma non ha ripreso questa tesi dinnanzi agli organi della Convenzione.
Vicino a questa sola eccezione, gli interessati rimproveravano in sostanza alla commissione di ammissione di avere sottovalutato le loro competenze. La commissione di ricorso ha fatto sostenere loro un nuovo esame, invitandoli a colloqui nel corso dei quali hanno potuto commentare dei bilanci stabiliti da essi e rispondere alle domande concernenti la teoria e la pratica della perizia contabile.
Ora una tale valutazione delle cognizioni e degli esperienza necessarie per esercitare una certa professione sotto un certo titolo si avvicina ad un esame di tipo scolastico o universitario e si allontana tanto dal compito normale del giudice che le garanzie dell’articolo 6 (art. 6) non potrebbero riguardare delle dispute su simile materia.
37. Non c’era dunque “contestazione” al senso dell’articolo 6 (art. 6 ) che, quindi, non si applicava nello specifico. Il fatto che, secondo il diritto interno, la commissione di ricorso ha il carattere di un tribunale non va contro questa conclusione.
38. Perci?, la Corte non deve essere incerta sul “carattere civile” dei diritti rivendicati dai richiedenti, n? sulla compatibilit? del procedimento in causa con le esigenze dell’articolo 6 paragrafo 1, (art. 6-1).
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 (P1-1)
39. I richiedenti si definiscono anche vittime di violazioni all’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1), cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe.”
Le decisioni della commissione di ricorso avrebbero sminuito i loro redditi ed il valore della loro impresa. Quindi, avrebbero subito un’ingerenza nell’esercizio del loro diritto al rispetto dei loro beni ed una privazione parziale di questi senza indennit?.
40. Per il Governo i richiedenti al contrario non avevano, un “diritto acquistato” all’uso del titolo di “contabile” prima dell’entrata in vigore della legge che l’ha regolamentato: fino l?, si trattava di una semplice facolt?, non di un diritto legalmente riconosciuto e protetto. Anche supponendo che ci fosse stato diritto acquisito, non si potrebbe vedere un “bene” al senso dell’articolo 1 (P1-1). Inoltre, non esisterebbe in dritto olandese nessuno diritto al “goodwill” (avviamento) che si possa considerare come un tale “bene.”
Sussidiariamente, l’articolo 1 (P1-1) non sarebbe stato violato perch? la legislazione tenderebbe ad un scopo d ‘”interesse generale”.
41. La Corte stima, con la Commissione, che il diritto invocato dai richiedenti pu? essere assimilato al diritto di propriet? consacrata all’articolo 1 (P1-1): grazie al loro lavoro, gli interessati erano riusciti a costituire una clientela; rivestendo a molti riguardi il carattere di un diritto privato, si analizzava in un valore patrimoniale, dunque in un bene al senso della prima frase dell’articolo 1 (P1-1 che si applicava quindi nello specifico).
42. Il rifiuto di iscrivere i richiedenti sull’elenco dei periti-contabili graditi ha alterato profondamente le condizioni delle loro attivit? professionali il cui campo di applicazione ? stato ridotto. I loro redditi si sono abbassati, cos? come il valore della loro clientela e, pi? generalmente, della loro impresa. Quindi, c’? stata ingerenza nel loro diritto al rispetto dei loro beni.
43. Come rileva la Commissione, l’ingerenza si rivela tuttavia giustificata allo sguardo del secondo capoverso dell’articolo 1 (P1-1).
Innanzitutto, la legge del 1972 inseguiva un scopo d ‘ “interesse generale”: organizzare una professione riguardante l?insieme del settore economico, garantendo al pubblico la competenza di quelli che l’esercitano.
In quanto al giusto equilibrio tra i mezzi impiegati e lo scopo mirato (sentenza Sporrong e L?nnroth, precitata, serie A no 52, p. 26, paragrafo 69) si trovava in ogni caso assicurato dall’esistenza di un regime transitorio che permette ai vecchi contabili non qualificati di aderire alla nuova professione sotto certe condizioni.
44. La Corte conclude cos? alla mancanza di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Stabilisce ( con undici voci contro sette) che l’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione non si applicava nello specifico;
2. Stabilisce (con sedici voci contro due) che l’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) si applicava nello specifico;
3. Stabilisce (all’unanimit?) che non ? stato violato.
Fatto in francese ed in inglese, poi pronunciato in udienza pubblica al Palazzo dei Diritti dell’uomo a Strasburgo, il 26 giugno 1986.
Rolv RYSSDAL
Presidente
Marc-Andr? EISSEN
Cancelliere
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 51 paragrafo 2 (art. 52-1) della Convenzione e 52 paragrafo 2 dell’ordinamento, l’esposizione delle seguenti opinioni separate:
– opinione concordante comune ai Sigg.. Ryssdal, Matscher e Bernhardt;
– opinione dissidente della Sig. Cremona;
– opinione dissidente comune ai Sigg.. Th?r Vilhj?lmsson, Pettiti, Macdonald, Russo, Gersing e Spielmann;
– opinione dissidente comune a Sir Vincent Evans ed il Sig. Gersing.
R.R.
SIG. – A.E.
OPINIONE CONCORDANTE COMUNE AI SIGG.. I GIUDICI RYSSDAL, MATSCHER E BERNHARDT
(Traduzione)
Con la maggioranza dei nostri colleghi, stimiamo inapplicabile nello specifico l’articolo 6 (art. 6) della Convenzione, ma ci basiamo su un ragionamento differente.
Ai nostri occhi, i richiedenti avevano diritto alla loro immatricolazione come periti-contabili graditi se avessero riunito le condizioni fissate dalla legge del 1972. Pretendevano assolverli, ma le autorit? olandesi non l’hanno permesso. Esisteva una contestazione dunque. Tuttavia, non ricadeva su un diritto di carattere civile al senso dell’articolo 6 (art. 6): riguardava un esame ed una valutazione, da parte di un’autorit? pubblica, delle attitudini professionali dei richiedenti, campo che non si potrebbe inglobare nella nozione di diritto di carattere civile.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE CREMONA
(Traduzione)
Se aderisco alla maggioranza dei miei colleghi sull’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1), non posso seguirli sull’articolo 6 (art. 6) della Convenzione.
Si tratta di una causa che presenta certe particolarit?.
Qualunque siano le difficolt? (numerose), non riguardano il diritto di perseguire l’esercizio di una professione che sarebbe colpita dalla conclusione di un procedimento disciplinare, questa ultima (come, secondo me, nella causa Il Conte, Van Leuven e Dei Meyere; vedere l’opinione separata comune al giudice Bindschedler-Robert ed a me stesso, annessa alla sentenza della Corte del 23 giugno 1981, serie A no 43, pp. 29-30) dovendo in certe circostanze passare essenzialmente per ricadente sulla “fondatezza di una accusa in materia penale” ai fini dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione.
Nello specifico, i richiedenti si lamentano in sostanza degli ostacoli messi all’esercizio effettivo della loro professione di contabili: si sono visti negare il diritto di continuare ad adoperare il titolo di contabile, utilizzato da essi per parecchi anni e che era capitale per l’esercizio effettivo della loro professione, ma oramai regolamentato da una nuova legislazione, la legge del 1972 sui periti-contabili graditi. Pretendevano di rispondere a tutte le condizioni legali dell’uso di questo titolo come fissato dall’articolo 65 della nuova legge, ivi compreso quella relativa ad una competenza professionale sufficiente.
Questa disposizione dipendeva da un regime provvisorio istituito dalla legge stessa e concepito manifestamente per accordare una protezione giuridica alle persone che, come i richiedenti, avevano esercitato precedentemente, in ogni legalit?, la contabilit? col titolo di contabile, se avessero assolto certe condizioni legali.
La nuova legge ha assegnato la competenza di giudicare la riunione di queste condizioni da prima ad una commissione di immatricolazione poi ad un organo giurisdizionale, la commissione di ricorso. Una sentenza del Consiglio di stato olandese conferma che ben si tratta di un organo giurisdizionale (paragrafo 14 della presente sentenza).
Certo, la valutazione delle cognizioni per mezzo, per esempio, di un esame scolastico o universitario come menzionalo al paragrafo 36 della sentenza, questa domanda che si distingue da quella di sapere se le regole applicabili a simile esame sono state rispettate o meno, sfugge in principio al campo giudiziale. Nell’occorrenza, tuttavia ci troviamo dinnanzi al fatto che la nuova legislazione olandese ha giudicato positivo creare un organo giurisdizionale incaricato di controllare le decisioni della commissione di immatricolazione, ivi compreso ci? che si pu? chiamare la valutazione delle competenze (paragrafo 34 della sentenza). La rivendicazione dei richiedenti andava in ogni caso, ben al di l? della semplice domanda della riuscita di un esame professionale.
Secondo me e visto la giurisprudenza pertinente della Corte, c’era contestazione su un diritto di carattere civile al senso dell’articolo 6 (art. 6) della Convenzione. Vi andava di mezzo il diritto, per i richiedenti, di continuare ad esercitare infatti la loro professione di contabile col titolo di contabile, che avevano utilizzato per parecchi anni e che oramai era rifiutato loro, ma che rivendicavano perch? affermavano rispondere a tutte le condizioni alle quali le disposizioni transitorie applicabili dalla nuova legislazione subordinavano l’immatricolazione sotto questo titolo. La commissione di ammissione ha stimato che non assolvevano, ma quando hanno investito la commissione di ricorso (organo giurisdizionale investito dalla nuova legge stessa della competenza di pronunciarsi anche sulla riunione di queste condizioni, ivi compresa quella relativa ad una competenza professionale sufficiente) ? sorta una contestazione che ricadeva ai miei occhi, nelle circostanze suddette su un diritto di carattere civile al senso dell’articolo 6 (art. 6).
A questo proposito, non bisogna dimenticare che l’uso continuo, da parte dei richiedenti, del titolo professionale di contabile era legato intimamente ed anche indispensabilmente al perseguimento dell’esercizio effettivo della loro professione di contabili, che riguardava delle relazioni di diritto privato coi loro clienti, ed aveva anche delle incidenze patrimoniali (paragrafo 42 della sentenza) importanti in quanto ai loro mezzi di esistenza. La conclusione del procedimento incriminato ? stata direttamente determinante per il diritto in gioco.
L’articolo 6 (art. 6) della Convenzione si applicava dunque e, secondo me, ? stato violato anche per i seguenti motivi: 1) i “rendiconti resi” dalla commissione di ammissione sono stati comunicati alla commissione di ricorso ma non ai richiedenti stessi; quando hanno difeso la loro causa dinnanzi a questa ultima, dunque ignoravano le ragioni del rigetto delle loro domande da parte della prima commissione; pertanto, la condizione di equit? che figura all’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) non ? stata osservata; e 2) la decisione della commissione di ricorso non ha assolto la condizione di pubblicit? fissata da questa stessa disposizione, nemmeno in senso lato ammesso nella sentenza Pretto ed altri del 8 dicembre 1983 (serie A no 71).
OPINIONE DISSIDENTE COMUNE AI SIGG. GIUDICI TH?R VILHJ?LMSSON, PETTITI, MACDONALD, RUSSO, GERSING E SPIELMANN
Contrariamente alla maggioranza, abbiamo votato per l’applicabilit? dell’articolo 6 (art. 6.) I nostri motivi sono i successivi.
1. Sull’esistenza di una contestazione relativa ad un diritto
Dalla giurisprudenza della Corte si liberano, tra altri, i seguenti principi, ricordati nella sentenza,:
a) lo spirito della Convenzione comanda di non prendere il termine di “contestazione” in “un’accezione troppo tecnica” e “di darne una definizione materiale piuttosto che formale”;
b) la contestazione deve essere reale e seria;
c) pu? ricadere anche “sull’esistenza stessa di un diritto” che “sulla sua entit? o le sue modalit? di esercizio”;
d) pu? avere tanto tratto ai “punti di fatto” che alle domande giuridiche.”
La conclusione che deriva la maggioranza nel caso concreto non ci sembra tuttavia adeguata, e ci? nella misura in cui considera che non c’era nello specifico una contestazione il cui esame dipenderebbe dall’esercizio normale della funzione del giudice. Difatti, la Corte constata che la legislazione in causa ha stabilito un regime transitorio che mira, per un periodo limitato, a rispettare i diritti acquisiti di una certa categoria di contabili. Hanno diritto, secondo la legge, ad inseguire l’esercizio della loro professione, sotto la sua nuova espressione giuridica, le persone che possono provare che possiedono un’attitudine ed un’anzianit? sufficienti. La contestazione ricadeva dunque sull’esistenza stessa del diritto che i richiedenti rivendicavano.
La decisione della commissione di ricorso aveva per conseguenza diretta, rifiutando ai richiedenti il diritto a portare il titolo, di far loro perdere la loro qualifica e, pertanto, la loro clientela, considerando questa che il rifiuto del titolo implicava una competenza insufficiente.
Non si trattava solamente di deliberare a partire da un esame di attitudine per conferire un diploma, ma di decidere del mantenimento effettivo di un esercizio professionale garantito durante numerosi anni dai richiedenti a soddisfazione dei loro clienti che avevano dei contratti con essi. La funzione del giudice si applica normalmente all’esame di domande tecniche. Non si pu? dissociare nella deliberazione tra ci? che sarebbe “giudicabile” e ci? che sarebbe dei fatti e tecnico.
La contestazione ricadeva allora su questa privazione di esercizio professionale tanto pi? che una Associazione di contabili era privilegiata rispetto all’altra nella maggioranza degli esami.
Una tale privazione aveva delle incidenze sull’esistenza di un diritto e sull’esercizio di un’attivit?.
Era dunque ben una contestazione secondo l’interpretazione abituale data dalla giurisprudenza della Corte, da ultimo nella sentenza Benthem.
2. Sul carattere civile del diritto contestato
Stimiamo che il diritto in questione ha un carattere civile: l’esercizio della professione consiste in stipulare dei contratti di diritto privato; in quanto all’uso del titolo, ? uno dei mezzi per esercitare la professione, ed in particolare di tenere la clientela e di ottenerne una nuova.
Ai nostri occhi, la natura amministrativa delle decisioni della commissione di ricorso non avrebbe influenza sulla natura reale del diritto.
Secondo il Governo, la decisione della commissione di ricorso determina dei diritti di carattere pubblico: il diritto all’immatricolazione e quello al titolo di contabile.
Secondo la giurisprudenza della Corte, “la nozione di ?dritti ed obblighi di carattere civile ‘ non si pu? interpretare con semplice “riferimento al diritto interno dello stato convenuto” (sentenza K?nig del 28 giugno 1978, serie Ano 27, pp. 29-30, paragrafo 88-89).
In pi?, l’articolo 6 (art. 6) non mira solamente “le contestazioni di diritto privato al senso classico, cio? tra gli individui o tra un individuo e gli stati nella misura in cui questo ultimo ha agito come persona privata, sottoposta al diritto privato”, e non come “detentore del potere pubblico” (anche sentenza, loc. cit., p. 30, paragrafo 90.) Quindi, importano poco tanto “la natura della seguente legge di cui la contestazione deve essere troncata” che “quella dell’autorit? competente in materia”: si pu? trattare ” di una “giurisdizione di diritto comune”, di un “organo amministrativo, ecc.? La domanda della riuscita ad un esame che permette l’accesso ad una professione non riguarda, in quanto tale, un diritto di carattere civile.
Nello specifico, la situazione dei richiedenti presenta per? delle particolarit? che vanno al di l? dell’aspetto di esame. L’iscrizione sull’elenco dei contabili graditi figurava difatti tra le condizioni del perseguimento della loro attivit? professionale nelle condizioni equivalenti. Il rifiuto di ammissione provocava in pratica la privazione della loro attivit? professionale e poteva provocare, trattandosi di una professione a scopo lucrativo, delle conseguenze economiche molto pregiudizievoli.
Ne risultava quindi, che vi era dunque un diritto di “carattere civile” al senso dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1 )che si applicavano al procedimento dinnanzi alla commissione di ricorso.
Sull’osservazione dell’articolo 6 ( art. 6,)
Se la Corte avesse dovuto esaminare questo punto, avremmo considerato che c’era violazione dell’articolo 6 (art. 6) in ragione in particolare della mancato rispetto tanto del principio dell’uguaglianza del conferire (in particolare verbale non comunicato) che la pubblicit? del procedimento.
OPINIONE DISSIDENTE COMUNE A SIR VINCENT EVANS E AL SIG. GERSING, GIUDICI, SU L’APPLICABILIT? DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 (P1-1)
(Traduzione)
1. Ci dispiace di non potere aderire all’opinione della maggioranza su questo punto.
2. Ai nostri occhi, l’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) non si applica nello specifico. Certo, la legge di 1972 e le decisioni della commissione di ricorso prese in virt? di questa ha avuto per effetto di ridurre il campo delle attivit? professionali dei richiedenti, ma stimiamo difficile di concludere che si trattava l? di un attentato “al rispetto dei [loro] beni” al senso dell’articolo 1 (P1-1).
3. La libert? di utilizzare il titolo di “contabile”, che i richiedenti possedevano prima dell’entrata in vigore delle disposizioni della legge del 1972, non costituiva, secondo noi, un diritto di propriet? protetto da questo articolo (P1-1). Parimenti, le misure prese non miravano a controllare l’uso dei beni ma a regolamentare l’esercizio di un’attivit? professionale.
4. Per ci? che riguarda la perdita di clientela che sarebbe risultata dalle misure incriminate, il “goodwill” (avviamento) pu?, in certe circostanze, formare un elemento del valore economico delle cause di un individuo e dunque una parte integrante del suo patrimonio. Tuttavia, non pensiamo che si debba considerare le speranze professionali che pretendono aver perso i richiedenti come un elemento dei loro “beni”, o le misure prese come un attentato al rispetto dei loro “beni”, al senso dell’articolo 1 (P1-1). Una grande variet? di misure legislative o altro possono toccare incidentalmente l?entit?, la redditivit? e dunque il valore di “goodwill” di un’impresa. Secondo noi, gli Stati contraenti hanno il diritto di prendere delle misure del tipo di quelle adottate nell’occorrenza senza essere legati dalle restrizioni che figurano all’articolo 1 (P1-1). Considerare delle tali misure come un attentato al rispetto dei beni, esigente una giustificazione ai termini di questo articolo, da’ a questo ultimo un’interpretazione che va al di l? del suo oggetto e del suo scopo.
Nota del cancelliere: la causa porta il n? 7/1984/79/123-126. Le prime due cifre designano il suo posto nell’anno di introduzione, le due ultime il suo posto sull’elenco delle immissione nel processo della Corte dall’origine e su quella delle richieste iniziali, alla Commissione, corrispondenti.
MALONE V. T? UNITED KINGDOM JUGDMENT
SENTENZA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
SENTENZA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
SENTENZA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
OPINIONE CONCORDANTE COMUNE A SIGG.. I GIUDICI RYSSDAL, MATSCHER E BERNHARDT
SENTENZA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
OPINIONE DISSIDENTE DI M. IL GIUDICE CREMONA
SENTENZA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
OPINIONE DISSIDENTE DI M. IL GIUDICE CREMONA
SENTENZA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
OPINIONE DISSIDENTE COMUNE A SIGG.. I GIUDICI TH?R VILHJ?LMSSON, PETTITI, MACDONALD, RUSSO, GERSING E SPIELMANN
SENTENZA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
OPINIONE DISSIDENTE COMUNE A SIGG.. I GIUDICI TH?R VILHJ?LMSSON, PETTITI, MACDONALD, RUSSO, GERSING E SPIELMANN
SENTENZA VAN MARLE ED ALTRI C. PAESI BASSI
OPINIONE DISSIDENTE COMUNE A SIR VINCENT EVANS E HA IL SIG. GERSING, GIUDICI, SU L’APPLICABILIT? DI L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1 (P1-1)