Conclusioni: Radiazione dal ruolo, Articolo 37-1 – Radiazione dal ruolo
Articolo 37-1-b – Controversia risolta,
PRIMA SEZIONE
CAUSA VALLE PIERIMPI? SOCIET? AGRICOLA S.P.A. c. ITALIA
(Richiesta no 46154/11)
SENTENZA
, Soddisfazione equa-radiazione del ruolo,
STRASBURGO
1 settembre 2016
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidentessa,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,et
di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 luglio 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 46154/11) diretta contro la Repubblica italiana e di cui una societ? anonima di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 26 luglio 2011 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 23 settembre 2014 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che aveva avuto violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione e che lo stato convenuto doveva versare al richiedente 5 000 euros (EUR), pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico e 25 000 EUR, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese, Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.a. c. Italia (fondo), no 46154/11, 23 settembre 2014.
3. Appellandosi sull’articolo 41 della Convenzione, il richiedente chiedeva che lo stato sia condannato a riconoscere il suo diritto di propriet? sulla valle di pesca denominata Valle Pierimpi? e, di conseguenza, a non esigere di indennit? di occupazione. Nel caso in cui questa domanda non sarebbe accolta, il richiedente richiedeva, a titolo accessorio, la concessione di un compenso per il danno patrimoniale subito di cui l’importo dovrebbe essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
-il valore commerciale del Valle Pierimpi? che ammonterebbe a 16 000 000 EUR secondo una perizia prodotta dal richiedente, sulla base di un prezzo di 38 500 EUR con ettaro;
-il deprezzamento della parte restante della sua propriet? di cui lo sfruttamento separato non ? considerabile, valutata a 2 154 223 EUR,;
-gli investimenti fatti dal richiedente per esercitare il pisciculture e che rischiano di essere persi;
-la somma che il richiedente potuto stato condannata a pagare a titolo di indennit? di occupazione irregolare, secondo le indicazioni dell’interessata, lo stato richiederebbe almeno 20 000 000 EUR a questo titolo, ammontando al quale dovrebbe aggiungersi gli interessi legali cos? come una somma per compensare gli effetti dell’inflazione a partire da 1985,;
-la mancanza a guadagnare provocata dalla cessazione dell’attivit? di impresa del richiedente.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione che non si trova in stato per ci? che era del danno patrimoniale, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a dargli cognizione, nei sei mesi, di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, ? 83, e spunta 4 del dispositivo.
5. Il 25 aprile e 2 maggio 2016, la Corte ha ricevuto delle dichiarazioni debitamente firmate dalle due parti con che il richiedente ha accettato in compenso un ordinamento amichevole della causa dell’impegno del Governo ad autorizzarlo a continuare ad occupare la valle di pesca denominata Valle Pierimpi? per un periodo di 20 anni ed a percepire un’indennit? di occupazione ridotta.
6. Le dichiarazioni delle parti si leggono come segue:
Dichiarazione del Governo
“Il governo italiano, in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta suddetta appendi dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, proponi di impegnarsi a:
1. autorizzare il Societ? OMISSIS. a continuare l’occupazione della zona di cui l’appartenenza alla tenuta pubblica italiana ? stata confermata nella sentenza del tribunale di Venezia no 992/2004 del 25 maggio 2004, confermata anche dalla corte di appello di Venezia con la sentenza no 824/2008 del 10 giugno 2008 e con la Corte di cassazione-sentenza no 3937/2011 del 18 febbraio 2011, per lo svolgimento delle attivit? condotte nella valle di pesca per un altro periodo di 20 anni, contro il pagamento dei canoni previsti dal Decreto del Presidente del Magistrato delle Acque, protocollo 46-GAB del 30/01/2014;
2. rinunciare a ricevere il pagamento totale dell’indennizzo dovuto dalla parte richiesta per l’occupazione sine titulo della zona demaniale limitando la domanda dell’indennizzo alle ultime dieci anni che hanno preceduto la sentenza della Corte del 23 settembre 2014. In particolare, lo stato italiano si avvia ad esigere del Societ? OMISSIS. solamente 186 129,94 EUR, cento ottantasei mille cento ventinove euros e novantaquattri centesimi, questo importo che copre anche l’annualit? relativa a 2015, periodo durante la quale il richiedente ha continuato ad occupare la zona demaniale.
Il rispetto dei due impegni esposti varr? sopra ordinamento definitivo della causa.
Il Governo si impegna inoltre a non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera. “
Dichiarazione del richiedente
“Io sottoscritto, OMISSIS, nota che il governo italiano, in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta suddetta appendi dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, proponi di impegnarsi a:
1. autorizzare il Societ? OMISSIS. a continuare l’occupazione della zona di cui l’appartenenza alla tenuta pubblica italiana ? stata confermata nella sentenza del tribunale di Venezia no 992/2004 del 25 maggio 2004, confermata anche dalla corte di appello di Venezia con la sentenza no 824/2008 del 10 giugno 2008 e con la Corte di cassazione-sentenza no 3937/2011 del 18 febbraio 2011, per lo svolgimento delle attivit? condotte nella valle di pesca per un altro periodo di 20 anni, contro il pagamento dei canoni previsti dal Decreto del Presidente del Magistrato delle Acque, protocollo 46-GAB del 30/01/2014;
2. rinunciare a ricevere il pagamento totale dell’indennizzo dovuto dalla parte richiesta per l’occupazione sine titulo della zona demaniale limitando la domanda dell’indennizzo alle ultime dieci anni che hanno preceduto la sentenza della Corte del 23 settembre 2014. In particolare, lo stato italiano si avvia ad esigere solamente del Societ? OMISSIS 186 129,94 EUR, cento ottantasei mille cento ventinove euros e novantaquattri centesimi, questo importo che copre anche l’annualit? relativa a 2015, periodo durante la quale il richiedente ha continuato ad occupare la zona demaniale.
Avendo consultato la parte richiesta, vi informo che accetta questa proposta e rinuncia peraltro a tutta altra pretesa ad incontro dell’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta. Dichiara la causa definitivamente regolata.
La parte richiesta si avvia inoltre a non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera. “
IN DIRITTO
7. Dalla sua sentenza al principale, la Corte ? stata informata di un ordinamento amichevole concluso tra il Governo ed i richiedenti, in quanto alle domande di questa ultima a titolo dell’articolo 41 della Convenzione.
8. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera che la controversia ? stata decisa al senso dell’articolo 37 ? 1 b, della Convenzione. Peraltro, nessuno motivo particolare tocco al rispetto dei diritti dell’uomo garantito dalla Convenzione ed i suoi protocolli non esigono il perseguimento dell’esame della richiesta in virt? dell’articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione.
9. Pertanto, conviene cancellare il restante della causa del ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare il restante della causa del ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 1 settembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Cancelliere Presidentessa