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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE VALLE PIERIMPI? SOCIET? AGRICOLA S.P.A. c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37
Numero: 46154/11/2016
Stato: Italia
Data: 2016-09-01 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusioni: Radiazione dal ruolo, Articolo 37-1 – Radiazione dal ruolo
Articolo 37-1-b – Controversia risolta,

PRIMA SEZIONE

CAUSA VALLE PIERIMPI? SOCIET? AGRICOLA S.P.A. c. ITALIA

(Richiesta no 46154/11)

SENTENZA
, Soddisfazione equa-radiazione del ruolo,

STRASBURGO

1 settembre 2016

Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.

Nel causa Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidentessa,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,et
di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 luglio 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 46154/11) diretta contro la Repubblica italiana e di cui una societ? anonima di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 26 luglio 2011 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 23 settembre 2014 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che aveva avuto violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione e che lo stato convenuto doveva versare al richiedente 5 000 euros (EUR), pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico e 25 000 EUR, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese, Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.a. c. Italia (fondo), no 46154/11, 23 settembre 2014.
3. Appellandosi sull’articolo 41 della Convenzione, il richiedente chiedeva che lo stato sia condannato a riconoscere il suo diritto di propriet? sulla valle di pesca denominata Valle Pierimpi? e, di conseguenza, a non esigere di indennit? di occupazione. Nel caso in cui questa domanda non sarebbe accolta, il richiedente richiedeva, a titolo accessorio, la concessione di un compenso per il danno patrimoniale subito di cui l’importo dovrebbe essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
-il valore commerciale del Valle Pierimpi? che ammonterebbe a 16 000 000 EUR secondo una perizia prodotta dal richiedente, sulla base di un prezzo di 38 500 EUR con ettaro;
-il deprezzamento della parte restante della sua propriet? di cui lo sfruttamento separato non ? considerabile, valutata a 2 154 223 EUR,;
-gli investimenti fatti dal richiedente per esercitare il pisciculture e che rischiano di essere persi;
-la somma che il richiedente potuto stato condannata a pagare a titolo di indennit? di occupazione irregolare, secondo le indicazioni dell’interessata, lo stato richiederebbe almeno 20 000 000 EUR a questo titolo, ammontando al quale dovrebbe aggiungersi gli interessi legali cos? come una somma per compensare gli effetti dell’inflazione a partire da 1985,;
-la mancanza a guadagnare provocata dalla cessazione dell’attivit? di impresa del richiedente.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione che non si trova in stato per ci? che era del danno patrimoniale, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a dargli cognizione, nei sei mesi, di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, ? 83, e spunta 4 del dispositivo.
5. Il 25 aprile e 2 maggio 2016, la Corte ha ricevuto delle dichiarazioni debitamente firmate dalle due parti con che il richiedente ha accettato in compenso un ordinamento amichevole della causa dell’impegno del Governo ad autorizzarlo a continuare ad occupare la valle di pesca denominata Valle Pierimpi? per un periodo di 20 anni ed a percepire un’indennit? di occupazione ridotta.
6. Le dichiarazioni delle parti si leggono come segue:
Dichiarazione del Governo
“Il governo italiano, in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta suddetta appendi dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, proponi di impegnarsi a:
1. autorizzare il Societ? OMISSIS. a continuare l’occupazione della zona di cui l’appartenenza alla tenuta pubblica italiana ? stata confermata nella sentenza del tribunale di Venezia no 992/2004 del 25 maggio 2004, confermata anche dalla corte di appello di Venezia con la sentenza no 824/2008 del 10 giugno 2008 e con la Corte di cassazione-sentenza no 3937/2011 del 18 febbraio 2011, per lo svolgimento delle attivit? condotte nella valle di pesca per un altro periodo di 20 anni, contro il pagamento dei canoni previsti dal Decreto del Presidente del Magistrato delle Acque, protocollo 46-GAB del 30/01/2014;
2. rinunciare a ricevere il pagamento totale dell’indennizzo dovuto dalla parte richiesta per l’occupazione sine titulo della zona demaniale limitando la domanda dell’indennizzo alle ultime dieci anni che hanno preceduto la sentenza della Corte del 23 settembre 2014. In particolare, lo stato italiano si avvia ad esigere del Societ? OMISSIS. solamente 186 129,94 EUR, cento ottantasei mille cento ventinove euros e novantaquattri centesimi, questo importo che copre anche l’annualit? relativa a 2015, periodo durante la quale il richiedente ha continuato ad occupare la zona demaniale.
Il rispetto dei due impegni esposti varr? sopra ordinamento definitivo della causa.
Il Governo si impegna inoltre a non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera. “
Dichiarazione del richiedente
“Io sottoscritto, OMISSIS, nota che il governo italiano, in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta suddetta appendi dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, proponi di impegnarsi a:
1. autorizzare il Societ? OMISSIS. a continuare l’occupazione della zona di cui l’appartenenza alla tenuta pubblica italiana ? stata confermata nella sentenza del tribunale di Venezia no 992/2004 del 25 maggio 2004, confermata anche dalla corte di appello di Venezia con la sentenza no 824/2008 del 10 giugno 2008 e con la Corte di cassazione-sentenza no 3937/2011 del 18 febbraio 2011, per lo svolgimento delle attivit? condotte nella valle di pesca per un altro periodo di 20 anni, contro il pagamento dei canoni previsti dal Decreto del Presidente del Magistrato delle Acque, protocollo 46-GAB del 30/01/2014;
2. rinunciare a ricevere il pagamento totale dell’indennizzo dovuto dalla parte richiesta per l’occupazione sine titulo della zona demaniale limitando la domanda dell’indennizzo alle ultime dieci anni che hanno preceduto la sentenza della Corte del 23 settembre 2014. In particolare, lo stato italiano si avvia ad esigere solamente del Societ? OMISSIS 186 129,94 EUR, cento ottantasei mille cento ventinove euros e novantaquattri centesimi, questo importo che copre anche l’annualit? relativa a 2015, periodo durante la quale il richiedente ha continuato ad occupare la zona demaniale.
Avendo consultato la parte richiesta, vi informo che accetta questa proposta e rinuncia peraltro a tutta altra pretesa ad incontro dell’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta. Dichiara la causa definitivamente regolata.
La parte richiesta si avvia inoltre a non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera. “
IN DIRITTO
7. Dalla sua sentenza al principale, la Corte ? stata informata di un ordinamento amichevole concluso tra il Governo ed i richiedenti, in quanto alle domande di questa ultima a titolo dell’articolo 41 della Convenzione.
8. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera che la controversia ? stata decisa al senso dell’articolo 37 ? 1 b, della Convenzione. Peraltro, nessuno motivo particolare tocco al rispetto dei diritti dell’uomo garantito dalla Convenzione ed i suoi protocolli non esigono il perseguimento dell’esame della richiesta in virt? dell’articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione.
9. Pertanto, conviene cancellare il restante della causa del ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare il restante della causa del ruolo;

2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 1 settembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Cancelliere Presidentessa

Testo Tradotto

Conclusions: Radiation du r?le (Article 37-1 – Radiation du r?le
Article 37-1-b – Litige r?solu)

PREMI?RE SECTION

AFFAIRE VALLE PIERIMPI? SOCIET? AGRICOLA S.P.A. c. ITALIE

(Requ?te no 46154/11)

ARR?T
(Satisfaction ?quitable ? radiation du r?le)

STRASBOURG

1er septembre 2016

Cet arr?t est d?finitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l?affaire Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. c. Italie,
La Cour europ?enne des droits de l?homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, pr?sidente,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 5 juillet 2016,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. ? l?origine de l?affaire se trouve une requ?te (no 46154/11) dirig?e contre la R?publique italienne et dont une soci?t? anonyme de cet ?tat, OMISSIS (? la requ?rante ?), a saisi la Cour le 26 juillet 2011 en vertu de l?article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales (? la Convention ?).
2. Par un arr?t du 23 septembre 2014 (? l?arr?t au principal ?), la Cour a jug? qu?il avait eu violation de l?article 1 du Protocole no 1 ? la Convention et que l??tat d?fendeur devait verser ? la requ?rante 5 000 euros (EUR), plus tout montant pouvant ?tre d? ? titre d?imp?t, pour dommage moral et 25 000 EUR, plus tout montant pouvant ?tre d? ? titre d?imp?t par la requ?rante, pour frais et d?pens (Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.a. c. Italie (fond), no 46154/11, 23 septembre 2014).
3. En s?appuyant sur l?article 41 de la Convention, la requ?rante demandait que l??tat soit condamn? ? reconna?tre son droit de propri?t? sur la vall?e de p?che d?nomm?e Valle Pierimpi? et, par voie de cons?quence, ? ne pas exiger d?indemnit? d?occupation. Au cas o? cette demande ne serait pas accueillie, la requ?rante r?clamait, ? titre subsidiaire, l?octroi d?une compensation pour le pr?judice mat?riel subi, dont le montant devrait ?tre calcul? en tenant compte des ?l?ments suivants :
? la valeur marchande de la Valle Pierimpi?, qui selon une expertise produite par la requ?rante s??l?verait ? 16 000 000 EUR, sur la base d?un prix de 38 500 EUR par hectare ;
? la d?pr?ciation de la partie restante de sa propri?t?, dont l?exploitation s?par?e n?est pas envisageable, chiffr?e ? 2 154 223 EUR ;
? les investissements faits par la requ?rante pour exercer la pisciculture et qui risquent d??tre perdus ;
? la somme que la requ?rante pourra ?tre condamn?e ? payer ? titre d?indemnit? d?occupation irr?guli?re (selon les indications de l?int?ress?e, l??tat r?clamerait au moins 20 000 000 EUR ? ce titre, montant auquel devraient s?ajouter les int?r?ts l?gaux ainsi qu?une somme pour compenser les effets de l?inflation ? partir de 1985) ;
? le manque ? gagner provoqu? par la cessation de l?activit? d?entreprise de la requ?rante.
4. La question de l?application de l?article 41 de la Convention ne se trouvant pas en ?tat pour ce qui ?tait du dommage mat?riel, la Cour l?a r?serv?e et a invit? le Gouvernement et la requ?rante ? lui donner connaissance, dans les six mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, ? 83, et point 4 du dispositif).
5. Les 25 avril et 2 mai 2016, la Cour a re?u des d?clarations d?ment sign?es par les deux parties par lesquelles la requ?rante a accept? un r?glement amiable de l?affaire en contrepartie de l?engagement du Gouvernement ? l?autoriser ? continuer ? occuper la vall?e de p?che d?nomm?e Valle Pierimpi? pour une p?riode de 20 ans et ? percevoir une indemnit? d?occupation r?duite.
6. Les d?clarations des parties se lisent comme suit :
D?claration du Gouvernement
? Le gouvernement italien, en vue d?un r?glement amiable de l?affaire ayant pour origine la requ?te susmentionn?e pendante devant la Cour europ?enne des droits de l?homme, propose de s?engager ? :
1. autoriser la Soci?t? OMISSIS. ? continuer l?occupation de la zone, dont l?appartenance au domaine public italien a ?t? confirm?e dans l?arr?t du tribunal de Venise no 992/2004 du 25 mai 2004 (confirm?e aussi par la cour d?appel de Venise par l?arr?t no 824/2008 du 10 juin 2008 et par la Cour de cassation ? arr?t no 3937/2011 du 18 f?vrier 2011) pour le d?roulement des activit?s men?es dans la vall?e de p?che pour une autre p?riode de 20 ans, contre le paiement des redevances pr?vues par le D?cret du Pr?sident du Magistrat des Eaux, protocole 46 ? GAB du 30/01/2014 ;
2. renoncer ? recevoir le paiement total de l?indemnisation due par la partie requ?rante pour l?occupation sine titulo de la zone domaniale en limitant la demande de l?indemnisation aux derni?res dix ann?es qui ont pr?c?d? l?arr?t de la Cour du 23 septembre 2014. Notamment, l??tat italien s?engage ? exiger de la Soci?t? OMISSIS. seulement 186 129,94 EUR (cent quatre-vingt-six mille cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes), ce montant couvrant ?galement l?annuit? relative ? 2015, p?riode pendant laquelle la requ?rante a continu? ? occuper la zone domaniale.
Le respect des deux engagements expos?s ci-dessus vaudra r?glement d?finitif de l?affaire.
Le Gouvernement s?engage en outre ? ne pas demander le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre. ?
D?claration de la requ?rante
? Je soussign?, OMISSIS, note que le gouvernement italien, en vue d?un r?glement amiable de l?affaire ayant pour origine la requ?te susmentionn?e pendante devant la Cour europ?enne des droits de l?homme, propose de s?engager ? :
1. autoriser la Soci?t? OMISSIS. ? continuer l?occupation de la zone, dont l?appartenance au domaine public italien a ?t? confirm?e dans l?arr?t du tribunal de Venise no 992/2004 du 25 mai 2004 (confirm?e aussi par la cour d?appel de Venise par l?arr?t no 824/2008 du 10 juin 2008 et par la Cour de cassation ? arr?t no 3937/2011 du 18 f?vrier 2011) pour le d?roulement des activit?s men?es dans la vall?e de p?che pour une autre p?riode de 20 ans, contre le paiement des redevances pr?vues par le D?cret du Pr?sident du Magistrat des Eaux, protocole 46 ? GAB du 30/01/2014 ;
2. renoncer ? recevoir le paiement total de l?indemnisation due par la partie requ?rante pour l?occupation sine titulo de la zone domaniale en limitant la demande de l?indemnisation aux derni?res dix ann?es qui ont pr?c?d? l?arr?t de la Cour du 23 septembre 2014. Notamment, l??tat italien s?engage ? exiger de la Soci?t? OMISSIS seulement 186 129,94 EUR (cent quatre-vingt-six mille cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes), ce montant couvrant ?galement l?annuit? relative ? 2015, p?riode pendant laquelle la requ?rante a continu? ? occuper la zone domaniale.
Ayant consult? la partie requ?rante, je vous informe qu?elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs ? toute autre pr?tention ? rencontre de l?Italie ? propos des faits ? l?origine de ladite requ?te. Elle d?clare l?affaire d?finitivement r?gl?e.
La partie requ?rante s?engage en outre ? ne pas demander le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre. ?
EN DROIT
7. Depuis son arr?t au principal, la Cour a ?t? inform?e d?un r?glement amiable conclu entre le Gouvernement et la requ?rante, quant aux demandes de cette derni?re au titre de l?article 41 de la Convention.
8. ? la lumi?re de ce qui pr?c?de, la Cour consid?re que le litige a ?t? r?solu au sens de l?article 37 ? 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l?homme garantis par la Convention et ses protocoles n?exige la poursuite de l?examen de la requ?te en vertu de l?article 37 ? 1 in fine de la Convention.
9. Partant, il convient de rayer le restant de l?affaire du r?le.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
1. D?cide de rayer le restant de l?affaire du r?le ;

2. Prend acte de l?engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 1er septembre 2016, en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement de la Cour.
Abel Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffier Pr?sidente

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