SECONDA SEZIONE
CAUSA VACCA C. ITALIA
( Richiesta no 8061/05)
SENTENZA
STRASBURGO
8 dicembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Vacca c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, giudici,
e di Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 17 novembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 8061/05) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, i Sigg. D. ed A. V. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 3 febbraio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da G. e L. V., avvocati a Bari. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora e dal suo coagente, N. Lettieri.
3. Il 14 febbraio 2006, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1939 e 1941 e risiedono rispettivamente a Bitonto e Giovinazzo.
5. G. V. era proprietario di un terreno di 1 880 metri quadrati, ubicato a Bitonto e registrato al catasto, foglio 41, appezzamento 118.
6. Con un’ordinanza del 28 febbraio 1984, il sindaco di Bitonto autorizzò l’istituto autonomo di gestione delle abitazioni ad affitto moderato (“IACP”) ad occupare di emergenza il terreno in vista della sua espropriazione, per procedere alla costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
7. Il 4 aprile 1984, il terreno fu occupato materialmente.
8. Il 13 dicembre 1986, il sindaco di Bitonto offrì a G.V. un’indennità di espropriazione di 22 622,88 euro, EUR, ed un’indennità di occupazione di 510 EUR.
9. Con un’ordinanza del 25 marzo 1989, il sindaco di Bitonto decretò l’espropriazione del terreno.
10. Nel frattempo, G. V. era deceduto, essendo i richiedenti i suoi eredi.
11. Con un atto di citazione notificato il 6 marzo 1987, i richiedenti introdussero dinnanzi al tribunale di Bari un’azione contro la municipalità di Bari e l’IACP dinnanzi al tribunale di Bari, contestando l’importo delle indennità offerte dal sindaco di Bitonto.
12. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 10 luglio 1992, il tribunale di Bari condannò la municipalità di Bitonto a versare ai richiedenti una somma uguale al valore venale del terreno nel 1986, o 72 820,42 EUR, più interessi e rivalutazione.
13. La municipalità di Bitonto interpose appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Bari, facendo valere in particolare che l’importo dell’indennità di espropriazione doveva essere calcolato secondo i termini dell’articolo 5 bis della legge no 359 di 1992, nel frattempo entrata in vigore.
14. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 13 febbraio 2001, la corte di appello decise che i richiedenti avevano diritto ad un’indennità di espropriazione calcolata ai sensi della legge no 359 di 1992, ossia 21 880 EUR, così come ad un’indennità di occupazione di 5 500 EUR.
15. Con un ricorso notificato il 15 ottobre 2001, i richiedenti ricorsero in cassazione.
16. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 13 agosto 2004, la Corte di cassazione respinse i richiedenti del loro ricorso.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
17. I richiedenti si lamentano di un attentato al loro diritto al rispetto dei suoi beni, al motivo che l’indennità non è adeguata, e che è stata calcolata sulla base dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1.
18. Il Governo si oppone.
19. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
20. In quanto al merito, la Corte nota innanzitutto che le parti si accordano per dire che c’è stato trasferimento di proprietà a favore dell’amministrazione.
21. Poi, rileva che gli interessati sono stati privati del loro terreno conformemente alla legge e che l’espropriazione inseguiva uno scopo legittimo di utilità pubblica (Mason ed altri c. Italia, precitata, § 57; Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, § 81, CEDH 2006 -… (no 1)). Peraltro, si tratta di un caso di espropriazione isolata che non si trova in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non si ricollega a nessuna altra circostanza particolare.
22. La Corte rinvia alla sentenza Scordino c. Italia, no 1 (precitata, §§ 93-98) per la ricapitolazione dei principi pertinenti e per un’idea della sua giurisprudenza in materia.
23. Constata che l’indennizzo accordato ai richiedenti è stato calcolato conformemente all’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. L’importo definitivo dell’indennizzo fu fissato a 21 880 EUR, mentre il valore commerciale del terreno, stimata alla data dell’espropriazione, era di 72 820,42 EUR.
24. Ne segue che i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.
25. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DI L’ARTICOLO 6 § 1 DI LA CONVENZIONE
26. I richiedenti adducono che l’adozione e l’applicazione dell’articolo 5 bis della legge no 352 del 1992 al loro procedimento costituisce un’ingerenza legislativa contraria al loro diritto ad un processo equo, come garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
27. Reiterando i suoi argomenti nella causa Scordino c. Italia (no 1),( precitata, §§ 118-125) il Governo si oppone.
28. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. C’è luogo dunque di dichiararlo ammissibile.
29. In quanto al merito, osserva di avere già trattato cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (Scordino c. Italia, no 1, precitata, §§ 126-133; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italia, no 10557/03, §§ 59-61, 1 aprile 2008). La Corte ha esaminato questo motivo di appello e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Stima dunque che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
31. Resta da esaminare la questione dell’applicazione dell’articolo 41. Per il danno patrimoniale, i richiedenti chiedono una somma corrispondente alla differenza tra il valori commerciale del terreno e l’importo dell’indennità accordata a livello nazionale, rivalutata ed abbinata ad interessi a partire dalla data dell’espropriazione del terreno. Sollecitano inoltre il rimborso della tassa di registrazione del giudizio del tribunale di Bari.
Il richiedente chiede anche 231 756,81 EUR a titolo del danno morale così come, giustificativi in appoggio, 20 330 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte. Infine, chiedono il rimborso degli oneri dei procedimenti intentati a livello nazionale a concorrenza di 9 076,36 EUR.
32. Il Governo contesta le pretese dei richiedenti.
33. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Scordino c. Italia, no 1, precitata, §§ 93-98; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, § 61, 8 agosto 2006; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, § 38, 24 luglio 2007) la Corte stima che l’indennità di espropriazione adeguata nello specifico avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale del bene al momento della privazione di questo.
34. Accorda di conseguenza una somma che corrisponde alla differenza tra il valore del terreno all’epoca dell’espropriazione, come risulta dagli elementi della pratica, e l’indennità di espropriazione ottenuta a livello nazionale più indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento del terreno. Agli occhi della Corte, questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato. Tenuto conto di questi elementi, e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente la somma di 130 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma, per danno patrimoniale.
In quanto al rimborso della tassa di registrazione del giudizio di prima istanza, la Corte respinge questa parte della richiesta considerando che non esiste nessuno legame di causalità tra le violazioni constatate ed il versamento di una tassa imposta ad ogni giudicabile dal diritto interno.
35. Inoltre, stima che i richiedenti hanno subito un danno giuridico certo che la constatazione di violazione non ha riparato sufficientemente. Deliberando in equità, assegna 5 000 EUR a ciascuno a questo titolo.
36. Infine, Secondo la giurisprudenza stabilita della Corte, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
37. La Corte ha appena concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ed alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte assegna ai richiedenti 5 000 EUR per il procedimento a Strasburgo e 2 000 EUR per gli oneri incorsi a livello nazionale la cui realtà risulta dalle decisioni rese dalle giurisdizioni interne, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta da essi su questa somma.
C. Interessi moratori
38. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare nei tre mesi a contare dal giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
(i) ai richiedenti, congiuntamente ,130 000 EUR (cento trentamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
(ii) ad ogni richiedente, 5 000 EUR (cinquemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
( iii) ai richiedenti, congiuntamente, 7 000 EUR (settemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 novembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa