SECONDA SEZIONE
CAUSA UYGURER İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. c. TURCHIA
( Richiesta no 26664/05)
SENTENZA
STRASBURGO
6 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Uygurer İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, greffière di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 26664/05) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui una società di questo Stato, U. İ. S.. T.. LtD. ŞtI. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 28 giugno 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da C. U., avvocato ad Ankara. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 12 novembre 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è una società a responsabilità limitata con sede ad Ankara.
5. In una data non precisata, la richiedente procedette ai lavori di rinnovo di edifici pubblici per conto della municipalità di Körfez (Kocaeli). Alla fine dei lavori, la municipalità le era debitrice di una somma di 13 019 267 601 lire turche (TRL).
6. In mancanza di pagamento, la richiedente iniziò un procedimento di esecuzione forzata.
7. Il 14 gennaio 2005, la direzione dell’esecuzione di Körfez stabilì un ordine di pagamento contro la municipalità riguardante una somma di 18 985 000 000 TRL1.
8. L’ 11 febbraio 2005, non ottenendo il pagamento dei lavori effettuati, la richiedente introdusse un procedimento di sequestro sui beni ed i conti della municipalità.
9. Il 17 febbraio 2005, i conti in banca della municipalità furono bloccati su richiesta della direzione dell’esecuzione.
10. Il 21 febbraio 2005, la municipalità investì il giudice d’esecuzione di un’azione contro la richiedente, sostenendo che in virtù dell’articolo 82 § 1 della legge sulle vie di esecuzione ed il fallimento e dell’articolo 15 della legge sui comuni, i fondi della municipalità che erano destinati alle missioni di servizi pubblici, non potevano essere sequestrati. Chiese perciò che venisse tolto il blocco sui suoi conti e la sospensione del procedimento di esecuzione.
11. Il giorno stesso, il giudice d’esecuzione fece diritto all’istanza della municipalità dopo avere constatato che tramite direttiva di bilancio tutti i conti bancari della municipalità erano stati destinati ai servizi pubblici e sottolineò che i fondi destinati ai servizi pubblici erano inafferrabili.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
12. Il diritto interno pertinente, come in vigore all’epoca dei fatti, è descritto nella causa Gaganuş ed altri c. Turchia (no 39335/98, §§15-18, 5 giugno 2001,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
13. La richiedente si lamenta del mancato pagamento da parte della municipalità del credito a suo favore. Adduce un attentato al suo diritto di proprietà come previsto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
(…) “
14. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
15. Il Governo sostiene che la richiesta deve essere respinta come prematura e per non rispetto del termine dei sei mesi, l’articolo 35 § 1 della Convenzione, avendo omesso la richiedente di esaurire le vie di ricorso interne nella misura in cui non ha formato opposizione contro la decisione del giudice d’esecuzione di Körfez. Stima che la richiedente avrebbe potuto investire anche le giurisdizioni amministrative di un ricorso contro la decisione della municipalità secondo la quale il suo bilancio non era sequestrabile o chiedere una misura provvisoria sui fondi della municipalità, non assegnati ai servizi pubblici. Per di più la richiedente avrebbe potuto intentare un’azione di risarcimento in virtù del codice degli obblighi.
16. La richiedente contesta questi argomenti.
17. La Corte ricorda avere affermato già che le vie di ricorso invocate dal Governo non potrebbero in questo tipo di cause passare per sufficienti ai fini della correzione dei motivi di appello dell’interessato (Tre richieste c. Turchia, (dec.), numeri 44766/98, 44771/98, 44772/98, 13 maggio 2004). Non vede nell’occorrenza nessuna ragione di scostarsi dalla soluzione così adottata e respinge perciò l’eccezione preliminare del Governo su questo punto.
18. La Corte ricorda inoltre che quando la violazione addotta consiste in una situazione continua, il termine dei sei mesi comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui questa situazione continua si conclude (Marinakos c. Grecia, (déc.), no 49282/99, 29 marzo 2000. Al surplus, si è obbligati a constatare che la richiedente ha agito nei sei seguenti mesi la decisione del giudice d’esecuzione. Conviene dunque respingere a questo riguardo l’eccezione preliminare del Governo.
19. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
20. La Corte ricorda che, secondo il principio che si libera dalla sua giurisprudenza, un “credito” può costituire un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del protocollo no 1 quando il credito è stabilito sufficientemente per essere esigibile (vedere Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c). Grecia, 9 dicembre 1994, serie A no 301-B, p. 84, § 59, e Bourdov c. Russia, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-II). Tale è il caso nella presente causa.
21. Sottolinea poi che un ritardo anormalmente lungo nel pagamento di un credito da parte di un’ Alta Parte contraente ha per conseguenza di aggravare la perdita finanziaria della persona che ha un “credito” esigibile e di porla in una situazione di incertezza, soprattutto se si tiene conto del deprezzamento monetario in certi Stati (vedere Akkuş c. Turchia, 9 luglio 1997, § 29, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-IV).
22. La Corte osserva che nello specifico, la direzione dell’esecuzione di Körfez riconobbe il credito del richiedente e stabilì un ordine di pagamento contro la municipalità riguardante una somma di 18 985 000 000 TRL. Sebbene avesse iniziato un procedimento di esecuzione forzata, la richiedente si trovava tuttavia nell’impossibilità, avuta riguardo alla legislazione nazionale pertinente (paragrafo 12 sopr) di ottenere il pagamento in questione. Per di più, alla vista delle informazione fornite, questo pagamento non sembra essere stato ancora effettuato.
23. Pertanto, conviene concludere alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (per un approccio simile vedere, Kanioğlu ed altri c. Turchia, numeri 44766/98, 44771/98 e 44772/98, §§ 31-33, 11 ottobre 2005).
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
25. La richiedente richiede 30 420 lire turche [circa 14 659 euro (EUR)] a titolo del danno materiale che avrebbe subito corrispondente all’importo del suo credito, abbinato al tasso di interesse per difetto di pagamento commerciale e all’IVA. Richiede 1 500 EUR a titolo del danno morale.
26. Il Governo contesta queste pretese.
27. La Corte stima che c’è luogo di concedere al richiedente 10 629 EUR a titolo del danno materiale, corrispondente all’importo del suo credito (vedere sopra paragrafo 7), e 1 500 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
28. La richiedente chiede anche 1 435 lire turche per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e precisa di non richiedere niente per quelli impegnati dinnanzi alla Corte. Non fornisce nessun giustificativo.
29. Il Governo contesta questa richiesta.
30. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto della mancanza di documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte respinge la richiesta relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale.
C. Interessi moratori
31. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a,) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento,:
i. 10 629 EUR (diecimila sei cento ventinove euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale;
ii. 1 500 (mille cinque cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 ottobre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancellliera Presidentessa
1. Circa 10 629 euro.