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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE UNAL AKPINAR INSAAT IMALAT SANAYI VE TICARET S.A. ET AKPINAR YAPI SANAYI S.A. c. TURQUIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 2
Articoli: 41, P1-1
Numero: 41246/98/2009
Stato: Turchia
Data: 2009-05-26 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
SECONDA SEZIONE
CAUSA ÜNAL AKPINAR İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET S.P.A. ED AKPINAR YAPI SANAYİ S.P.A. C. TURCHIA
( Richiesta no 41246/98)
SENTENZA
(fondo)
STRASBURGO
26 maggio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Ünal Akpinar İnşaat İmalat Sanayi Ve Ticaret S.p.A. ed Akpinar Yapi Sanayi S.p.A. c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 febbraio 2009 e il 5 maggio 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 41246/98) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui due società anonime di dritto turco, Ü. A. İ. İ. S. T. S.p.A. ed A. Y. S. S.p.A. (“la parte richiedente”), avevano investito la Commissione europea dei diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 4 maggio 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La parte richiedente è rappresentata da T. A., avvocato ad Ankara, ed il governo turco (“il Governo”) dal suo agente.
3. Nella sua richiesta, la parte richiedente si lamentava, in particolare, di una violazione dei suoi diritti consacrati dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 a ragione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione debitrice di due giudizi resi al civile.
4. La richiesta è stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione (articolo 5 § 2 del Protocollo no 11).
5. Il 10 giugno 2003, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo.
6. Con una decisione del 29 aprile 2008, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile in quanto ricadeva sul procedimento sollecitato dinnanzi alla terza camera della corte d’appello di Ankara ed inammissibile per il surplus.
7. Le parti hanno depositato delle osservazioni scritte complementari (articolo 59 § 1 dell’ordinamento) e ciascuna ha sottopoto dei commenti scritti sulle osservazioni dell’altra.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
A. La genesi della causa
8. Il 29 luglio 1981, la Direzione generale delle acque, entità amministrativa che dipende dal ministero dell’energia e delle Risorse naturali (“l’amministrazione”), lanciò un appello di pubbliche offerte per la costruzione del grande acquedotto di Şanlıurfa e dei suoi insediamenti annessi (“i lavori”), nella cornice del progetto di sviluppo economico dell’Anatolia del Sud-est (GAP-Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi).
9. Dopo avere preso cognizione del quaderno degli incarichi e visitato il sito, la parte richiedente offrì un ribasso del 40,15% sul prezzo annunciato dall’appaltatrice. I lavori gli furono aggiudicati e, il 3 settembre 1981, fu concluso un contratto di impresa (“il contratto”) con l’amministrazione.
10. Ai termini del contratto, la parte richiedente doveva finire i lavori entro il 30 dicembre 1987 e doveva percepire in compenso una somma di 26 930 443 943,25 di vecchie lire turche (“TRL”) il cui pagamento sarebbe stato scaglionato sotto forma di acconti versati dall’amministrazione su presentazione delle “note di avere” (hakediş), nome dato in dritto turco ai conteggi intermedi indirizzati dall’imprenditore al capo del lavoro secondo l’avanzamento dei lavori e generanti il dritto al versamento di un acconto.
L’articolo 9 a) del contratto si legge così:
“Le note di avere, stabilite conformemente agli articoli del quaderno degli incarichi ed approvate dall’amministrazione, servono come base per i pagamenti.
I pagamenti all’imprenditore sono effettuati in contanti nei 30 giorni a contare dalla data della firma dell’ordine di pagamento [afferente alla nota di avere].
In caso di mancato pagamento in suddetto termine, l’imprenditore è libero di rescindere il contratto e di liberarsi del restante dei suoi impegni. Deve avvisare tuttavia, imperativamente l’amministrazione, tramite un collocamento essere di un nuovo termine di 30 giorni. Se la nota di avere è regolata in questo termine, l’imprenditore non può rescindere il contratto. “
Il cantiere fu avviato il 21 settembre 1981.
11. Il 30 settembre 1983, la parte richiedente interruppe i lavori, al motivo che i termini del contratto non rispondevano più alle fluttuazioni economiche imprevedibili sopraggiunte nell’intervallo. Il 27 luglio 1984, il Comitato dei ministri ordinò la continuazione dei lavori così come la revisione del contratto iniziale.
Il 31 agosto 1984, da prima fu così approvata una clausola, dal Consiglio di stato, organo al cui parere conforme ogni revisione di un contratto pubblico era subordinata, poi firmata tra le parti.
La data di completamento dei lavori fu rinviata al 30 giugno 1990, visto i lavori supplementari che si erano imposti nel frattempo e che avevano provocato un rialzo dei prezzi unitari.
Furono contemplati anche due anticipi in dollari americani (“USD”). Erano da pagare in TRL al tasso applicabile in data del versamento ed da ascrivere man mano sulle note di avere.
12. Il 31 gennaio 1986, la parte richiedente, di fronte ad un deficit cronico, aveva potuto realizzare solo il 15,41% dei lavori. Il 25 seguente febbraio, sollecitò l’elaborazione di una seconda clausola per palliare la situazione. A costo di dovere finire i lavori sei mesi prima, ossia per il 31 dicembre 1989, chiese che le sue note di avere venissero calcolate tenendo oramai conto del danno generato dal deprezzamento inatteso del cambio USD/TRL di fronte all’inflazione.
L’amministrazione aderì a questa domanda; le parti convennero che gli averi calcolati in TRL sarebbero stati convertiti in USD con l’aiuto di un coefficiente moltiplicatore di 0.014391 (“il coefficiente di conversione”).
13. Ora, il 29 maggio 1986, il Consiglio di stato, investito d’ufficio, concluse, per nove voci contro otto, che il coefficiente di conversione doveva essere riportato a 0.01011. Il 18 giugno 1986, il Comitato dei ministri interinò questo parere, del resto costrittivo.
Alcuni passi tendenti al ristabilimento del coefficiente di conversione inizialmente convenuto furono intrapresi presso il ministro dell’energia e delle Risorse naturali e presso il presidente della Repubblica il 31 luglio e il 2 settembre. Davanti al loro fallimento, una seconda clausola che integrava il nuovo coefficiente di conversione fu firmata il 26 settembre 1986.
Secondo il suo articolo 2, il nuovo metodo di calcolo degli acconti si presentava così:
– le note di avere sarebbero state valutate in TRL, a partire dai prezzi unitari fissati nel quaderno dei carichi;
– l’importo così calcolato sarebbe stato convertito in USD mediante una moltiplicazione col coefficiente di conversione uguale a 0.01011;
– il risultato della conversione, espressa in USD, sarebbe stato riconvertito in TRL, al tasso in vigore in data di scadenza, cioè all’ultimo giorno del termine di ordinamento (30 giorni) della nota di avere in questione;
– alla scadenza, il versamento effettivo sarebbe stato effettuato in TRL.
14. Il 7 luglio 1987, la parte richiedente scrisse, in vano, al primo ministro, in particolare affinché intervenisse a favore di un ristabilimento del coefficiente di conversione iniziale di 0.014391.
15. Nel 1989, si rivelò che l’esecuzione dei mercati pubblici che contemplavano dei versamenti tributari della cambio USD/TRL era minacciata, essendo la variazione del tasso annuo dell’inflazione in Turchia ben superiore a quella del valore di cambio della valuta americana. Il 19 ottobre 1989 entrò allora in vigore l’ordinanza no 89/14657 del Comitato dei ministri, intitolata “Regole da applicare per il calcolo dell’aumento del costo dei lavori di costruzione di autostrade, di ponti e di gallerie, aggiudicati, sulla base di prezzi unitari espressi in valute estere.”
Nella sua esposizione dei motivi, il Comitato dei ministri precisava che a partire dal 1985 la Turchia aveva registrato un forte aumento dell’inflazione, dunque dei prezzi al consumo, mentre il potere di acquisto dell’USD era regredito, al punto che le clausole contrattuali che contemplavano dei versamenti in USD avevano smesso di costituire una garanzia per gli imprenditori appaltatori. Perciò l’ordinanza contemplava dei versamenti compensatori che tenessero conto dei dati inflazionistici.
16. Visto la natura dei lavori di cui era stata incaricata, la parte richiedente sperava di potere beneficiare dell’ordinanza no 89/14657 malgrado il fatto che i lavori in questione non fossero stati aggiudicati sulla base di una valuta estera. Ora, con una seconda ordinanza (no 90/29), del 12 gennaio 1990, il Comitato dei ministri limitò il campo di applicazione dell’ordinanza precedente alle sole imprese che avevano stipulato un contratto con la Direzione generale delle strade e per i progetti esclusivamente finanziati dai Fondi d’ investimenti pubblici, essendo queste due condizioni cumulative. Essendo il suo contraente la Direzione generale delle acque, la parte richiedente si vide così escludere dal beneficio dell’ordinanza no 89/14657.
17. Ad oggi, il tasso medio di valutazione della valuta americana rispetto alla valuta turca si trovava a circa il 27% l’anno, mentre il rialzo dei prezzi al consumo in Turchia raggiunge in media il 70%.
B. I procedimenti impegnati dalla parte richiedente
1. L’istanza preliminare
18. Il 4 settembre 1991, la parte richiedente investì le istanze ministeriali per esprimere loro il fatto che, di fronte all’aumento dei prezzi unitari del materiale di costruzione e del costo della mano d’opera, ed a causa dei ritardi, che andavano da cinque a sei mesi, nell’ordinamento delle note di avere, non le sarebbe stato più possibile continuare i lavori se non fosse stato accettato un coefficiente di conversione di 0.014391. Peraltro, chiedeva l’applicazione a suo riguardo, per analogia, dell’ordinanza no 89/14657.
19. L’ 8 gennaio 1992, l’Alto Consiglio degli studi emise l’avviso che si potevano evitare i ritardi di pagamento denunciati attingendo ai Fondi degli investimenti pubblici e migliorare la situazione della parte richiedente ammettendola a favore del decreto-legge no 88/13181 del 20 agosto 1988, che portava “l’instaurazione dei principi da seguire per il calcolo delle differenze di prezzo, concernenti i lavori aggiudicati o da aggiudicare “; precisava tuttavia che simile operazione necessitava la firma di una terza clausola addizionale con l’avallo del Comitato dei ministri.
Il 19 ottobre 1992, il ministro dell’urbanistica chiese al suo omologo responsabile dell’esecuzione del contratto che si ovviassero le dispute tra le parti alla luce dell’avviso dell’Alto Consiglio degli studi.
Sembra che nessuno passo in questo senso fosse stato intrapreso nell’immediato.
20. Nell’intervallo, il 7 settembre 1992, la parte richiedente ingiunse all’amministrazione di saldare una decina di crediti ancora insoluti e di compensare il danno così provocato. In mancanza di reazione, decise di investire la giustizia.
2. La prima azione civile
a. Lo svolgimento e la conclusione del procedimento
21. Il 23 dicembre 1992, la parte richiedente introdusse dinnanzi alla terza camera della corte d’appello di Ankara (“il tribunale di Ankara”) un’azione per recupero di credito ed per danno-interessi a ragione di parecchi fatti sopraggiunti tra il 1985 e il 1992 e per cui l’amministrazione era stata ingiunta in differenti date.
Sviluppava i seguenti argomenti:
– il potere giudiziale si era intromesso indebitamente nella preparazione della clausola del 26 settembre 1986: all’epoca delle trattative, un aumento del costo dei lavori era stato riconosciuto dall’amministrazione ed il coefficiente di conversione negoziato a 0,014391; ora il Consiglio di stato aveva d’ufficio riportato questo coefficiente a 0,01011, a dispetto della volontà delle parti; la parte richiedente era stata costretta poi a firmare la clausola in ragione delle pressioni economiche che pesavano su di lei;
– di fronte all’insufficienza dei versamenti calcolati in USD, la parte richiedente doveva essere ammessa a favore dell’ordinanza no 89/14657 ed i suoi crediti aumentati perciò, per rispondere alle fluttuazioni economiche,;
– un indennizzo si impone a ragione dei ritardi cronici dell’amministrazione nell’ordinamento delle note di avere.
22. La parte richiedente formulava diciassette pretese distinte di cui quattro solamente sono pertinenti per l’esame della presente causa (Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. c. Turchia (déc.), no 41246/98, §§ 123 e 125, 29 aprile 2008):
– la pretesa no 3: 74,8 miliardi di TRL a titolo del rialzo non compensato dei prezzi unitari concernente ai lavori di estrazione della ghiaia dalla cava dell’Eufrate;
– la pretesa no 8: 1,2 miliardo di TRL per gli oneri di trasporto della ferraglia della rete metallica;
– la pretesa no 12: 2,77 miliardi di TRL per il non-rimborso del prezzo delle 350 tonnellate di segmenti utilizzati per consolidare le linee di faglia;
– la pretesa no 13 (istanza pilota): 3 miliardi di TRL per il danno eccedentario (munzam zarar) cioè non coperto dagli interessi moratori1, ai sensi dell’articolo 105 § 1 del Codice degli obblighi (il “CO”), sotto riserva di ogni reclamo complementare che potrebbe essere introdotto allo stesso titolo.
23. L’amministrazione sostenne che aveva fatto tutto ciò che era in suo potere per garantire la continuazione dei lavori, diventati interminabili a causa dei mancamenti finanziari e tecnici dell’imprenditore. Secondo lei, le istanze erano prive di fondamento.
i. Il primo giudizio
24. Il tribunale di Ankara si pronunciò l’ 11 luglio 1994. Tenendo particolarmente conto dei rapporti di perizia effettuati il 6 aprile 1994 e il 20 giugno 1994 in quanto all’applicabilità alla parte richiedente dell’ordinanza no 89/14657 e della revisione all’abbassamento da parte del Consiglio di stato del coefficiente di conversione, tenuto per stabilito che l’amministrazione non aveva rispettato i suoi impegni contrattuali né fatto prova di buona fede.
A questo riguardo, rilevò che l’ordinamento delle note di avere era stato ritardato talvolta considerevolmente, fino a 431 giorni, che il rimborso delle differenze risultanti dall’aumento dei prezzi unitari aveva impiegato parecchi anni, che la durata dei lavori era stata prolungata eccessivamente, provocando un sovra costo per la parte richiedente, e che infine nessuna misura ragionevole era stata presa affinché questa potesse fare fronte a queste difficoltà.
25. Il tribunale condannò l’amministrazione a versare alla parte richiedente le seguenti somme:
-47 028 566 000 a titolo della pretesa no 3;
-332 553 000 TRL a titolo della pretesa no 8;
-2 447 697 000 TRL a titolo della pretesa no 12;
-3 miliardi di TRL a titolo della pretesa no 13, primo risvolto.
26. Questi importi erano abbinati ad interessi moratori al tasso FPM del 54% a contare dal 23 dicembre 1992, data di introduzione dell’azione.
27. L’amministrazione ricorse in cassazione.
Con una sentenza del 26 aprile 1995, la quindicesima camera civile della Corte di cassazione (“la quindicesima camera”), presieduta dal giudice Y.A, annullò il giudizio dell’ 11 luglio 1994. Segnò il suo disaccordo in merito ad ogni considerazione fondata su degli elementi differenti da quelli convenuti nel contratto, come le fluttuazioni economiche imprevedibili o l’instabilità del cambio USD/TRL. Secondo l’alta giurisdizione, la parte richiedente che aveva scelto di mantenere il contratto, doveva assumersi le conseguenze.
I motivi della sentenza si riepilogano come segue:
– sulla pretesa no 3: in virtù del contratto, la parte richiedente, prima di investire la giustizia, avrebbe dovuto investire a priori l’Alto Consiglio degli studi in vista di una risoluzione amichevole della controversia;
– sulla pretesa no 8: nella misura in cui gli oneri di trasporto del materiale sembravano, prima facie, inclusi nei prezzi unitari, non ci si poteva basare a questo riguardo su una perizia che lasciava proprio questa questione aperta;
– sulla pretesa no 12: questa istanza non poteva essere valutata sulla base di un rapporto di perizia erronea a questo motivo;
– sulla pretesa no 13: la valutazione in quanto a questa istanza rilevava della speculazione.
28. La pratica fu dunque rinviata alla giurisdizione inferiore.
ii. Il secondo giudizio
29. Il 31 gennaio 1996, il tribunale di Ankara mantenne la sua posizione iniziale in quanto alle quattro istanze riguardate.
Perciò, la causa fu portata dinnanzi all’assemblea plenaria della Corte di cassazione.
30. Il 3 luglio 1996, questa confermò la sentenza di cassazione del 26 aprile 1995 in tutte le sue disposizioni.
31. Un ricorso per rettifica formato dal richiedente fu respinto il 30 aprile 1997 e la pratica tornò alla giurisdizione inferiore.
iii. Il terzo giudizio
32. Il 5 novembre 1997, il tribunale di Ankara tenne un’udienza e dichiarò che in virtù dell’articolo 429 § 4 del codice di procedura civile era tenuto a conformarsi alla sentenza dell’assemblea plenaria della Corte di cassazione. Perciò ordinò due nuove perizie per togliere le discordanze in quanto al metodo di calcolo di ciascuna delle pretese.
33. I periti depositarono i loro rapporti il 17 agosto e il 4 dicembre 1998. Confermavano (paragrafo 45 sotto) che il totale dei crediti insoluti della parte richiedente ammontava a 34 127 621 USD, o 18 746 865 USD per la pretesa no 3, 116 028 USD per la pretesa no 8, 1 461 623 USD per la pretesa no 12 e, infine, 13 800 105 USD per la pretesa no 13, primo risvolto.
I tassi di cambio dell’USD applicati per questi calcoli erano con ogni probabilità, quelli in vigore al momento dell’ingiunzione all’amministrazione per ciascuna delle pretese.
34. Con un giudizio del 4 febbraio 1999, il tribunale interinò queste somme, che convertì in TRL al tasso in vigore in data diel completamento di ogni lotto di lavori. Assegnò così alla parte richiedente le seguenti somme, abbinata ad interessi moratori al tasso FPM rivedibile2, plafonato al 54%, a contare dal 23 dicembre 1992, data dell’introduzione dell’azione,:
– 33 038 619 000 TRL a titolo della pretesa no 3;
– 236 968 000 TRL a titolo della pretesa no 8;
– 1 719 562 000 TRL a titolo della pretesa no 12;
– 3 miliardi di TRL a titolo della pretesa no 13, primo risvolto.
35. L’amministrazione ricorse in cassazione. Con una sentenza del 19 novembre 1999, la quindicesima camera rilevò che il giudizio era stato reso senza il parere dell’Alto Consiglio degli studi in quanto alla pretesa no 3 e sulla base di perizie incomplete in quanto alla pretesa no 13. Il giudizio fu dunque riformato su questi due punti e fu confermato per il resto.
iv. Il quarto giudizio
36. Il tribunale di Ankara si vide costretto ad ordinare una nuova stima. Il perito presentò il suo rapporto il 4 agosto 2000, ed il seguente 21 dicembre il tribunale condannò l’amministrazione a versare le stesse somme di quelle precedentemente assegnata (paragrafo 45 sotto) in quanto alle pretese numeri 3, 8, 12 e 13 (primo risvolto).
37. Investita di un ricorso da parte dell’amministrazione, la Corte di cassazione (quindicesima camera civile) rese il 2 luglio 2001 una sentenza che annullava il giudizio per quanto riguardava la pretesa no 13, al motivo che non si poteva calcolare un danno eccedentario ai sensi dell’articolo 105 del CO senza tenere conto dell’importo totale degli interessi moratori da percepire.
38. Le parti formarono dei ricorsi per rettifica della sentenza che furono respinti il 2 maggio 2002.
v. Il quinto giudizio
39. Il 13 dicembre 2002, la parte richiedente depositò un esposto complementare che tendeva ad allargare l’oggetto della sua pretesa no 13 (secondo risvolto). Richiedeva 244 958 359 974 TRL a titolo dei suoi diritti riservati a titolo dell’articolo 105 del CO( paragrafo 22 in fine sopra).
40. Dopo avere riesaminato la pratica alla luce di un nuovo rapporto di perizia, il tribunale si pronunciò il 26 marzo 2003.
Condannò di nuovo l’amministrazione a versare 3 miliardi di TRL al richiedente a titolo della pretesa no 13 (primo risvolto) ma respinse per decadenza la richiesta complementare di 244 958 359 974 TRL (secondo risvolto).
41. Con una sentenza del 29 settembre 2003, la quindicesima camera civile della Corte di cassazione annullò di nuovo, per lo stesso motivo di prima, il giudizio concernente la pretesa no 13 (primo risvolto).
42. Un ricorso per rettifica formato dalla parte richiedente fu respinto il 19 febbraio 2004.
vi. Il sesto giudizio
43. Il tribunale di Ankara si pronunciò da ultimo il 30 dicembre 2004. Fissò l’importo dovuto a titolo della pretesa no 13 a 2 974 093 750 TRL (primo risvolto) conformemente al rapporto di perizia del 24 dicembre 2004 (paragrafo 45 sotto). Per il resto, reiterò i dispositivi precedenti.
44. La parte richiedente ricorse in cassazione. Con una sentenza del 3 ottobre 2005, la quindicesima camera civile confermò il giudizio che acquisì così forza di cosa giudicata.
b. Riassuntivo degli elementi concernenti questo procedimento
i. Le perizie
45. Nei loro rapporti successivi, i periti valutarono come segue, in TRL, gli importi supposti di dover essere versati dall’amministrazione alla parte richiedente per le pretese riguardate dal presente caso:
Pretesa no 3 no 8 no 12 no 13 (primo risvolto)
06.04.94 33 038 619 000 236 968 000 1 719 562 000 3 000 000 000
20.06.94 idem idem idem idem
17.08.98 idem idem idem idem
04.12.98 idem idem idem idem
04.08.00 idem idem idem idem
20.11.00 idem idem idem idem
28.11.02 idem idem idem idem
14.02.03 idem idem idem idem
24.12.04 idem idem idem 2 974 093 750
Così, secondo i periti, l’importo totale del capitale dei crediti ammontava a 37 969 242 750 TRL, o l’equivalente di circa 34 127 621 USD, in data della scadenza.
ii. Il carattere esecutivo delle condanne pronunziate
Credito no 3 no 8 no 12 no 13 (primo risvolto)
Definitivo al 02.07.01 19.11.99 19.11.99 03.10.05
46. Nel procedimento controverso che è stato chiuso definitivamente dalla sentenza di cassazione del 3 ottobre 2005, le date in cui le condanne per le suddette pretese sono diventate definitive sono le seguenti (paragrafo 54 sotto):
3. La seconda azione civile
47. Questo procedimento, ancora pendente, è estraneo all’oggetto della presente richiesta (vedere Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A., precitata, §§ 42-57).
C. Il ricevimento dei lavori ed il recupero delle somme assegnate
48. Le istanze di pagamento indirizzate all’amministrazione, man mano che le somme assegnate dal tribunale di Ankara diventavano definitive, si rivelarono vane. Parimenti, il primo procedimento di esecuzione forzata provocato dalla parte richiedente per ricuperare la somma assegnata dal giudizio del 11 luglio 1994 (paragrafo 24 sopra) fu sospesa.
49. I lavori furono finiti il 22 dicembre 1999 e furono controllati ufficialmente dall’amministrazione il 10 agosto 2000; il verbale di ricevimento non contiene nessuna menzione riguardante eventuali riserve o penalità.
Fino ad allora, la parte richiedente aveva dovuto contrarre dei prestiti bancari per colmare il suo deficit; incapace di rimborsarli, era stata oggetto di parecchi procedimenti di esecuzione forzata che arrivarono alla vendita di 17 beni immobiliari.
50. Il 13 febbraio 2001, la parte richiedente indirizzò una lettera chiedendo alle istanze ministeriali il versamento delle somme assegnate dal tribunale di Ankara il 21 dicembre 2000 (paragrafo 36 sopra).
L’amministrazione rispose che non c’era “mezzo” di dare seguito all’istanza.
51. Il 21 agosto 2003, in seguito alla comunicazione della richiesta al Governo, il ministero dell’energia e delle Risorse naturali informò il ministero delle Cause estere che se certi crediti erano stati liquidati definitivamente all’epoca del procedimento dinnanzi al tribunale di Ankara, niente era ancora opponibile all’amministrazione né esecutivo, non essendo stato ancora confermato il giudizio finale in cassazione.
52. Il 26 dicembre 2005, un responsabile dell’amministrazione si mise in rapporto con la parte richiedente l’invitò ad indicare il conto bancario sul quale desiderava venisse versata la somma assegnata dal tribunale.
L’indomani, l’interessata fornì l’informazione richiesta, riservando i suoi diritti afferenti alla richiesta presentata dinnanzi alla Corte.
Due giorni dopo, l’amministrazione le comunicò l’importo del pagamento previsto: 290 626 585 189 TRL, ivi compreso gli interessi a contare dal 23 dicembre 1992, più gli oneri di procedimento. A questa data, la somma proposta equivaleva a circa 216 000 USD, mentre al momento della loro scadenza il solo importo di capitale di questi crediti corrispondeva a 34 124 621 USD (paragrafo 45 sopra). Con una lettera del 2 gennaio 2006, la parte richiedente rispose che l’importo proposto raggiungeva solamente il 0,4% di ciò che avrebbe dovuto percepire e che, per di più, gli interessi moratori erano stati mal calcolati.
53. Il 2 gennaio 2006, l’amministrazione versò 288 446,89 TRY3, dopo deduzione, sembra, di certi oneri, sul conto bancario della parte richiedente. Questa accettò il pagamento sotto ogni riserva.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
A. Il carattere esecutivo delle disposizioni definitive dei giudizi resi al civile
54. Secondo la giurisprudenza turca, quando, nella cornice di un’azione intentata al civile, un tribunale è chiamato a conoscere di parecchie pretese, deve deliberare separatamente su ciascuna di esse. In caso di annullamento parziale di simile giudizio in cassazione, le disposizioni non riformate conferiscono dei “diritti procedurali acquisiti” (usulî kazanılmış hak) in quanto alla pretesa riguardata e diventano immediatamente esecutivi, nonostante il fatto che il procedimento di giudizio rimane pendente sugli altri punti.
Essendo così, l’opponibilità dei diritti procedurali acquisiti è passibile di certe eccezioni che permettono al tribunale di ritornare su dei punti convalidati dalla Corte di cassazione, purché il procedimento di giudizio non sia chiuso. Ne va così in particolare:
– se il punto riguardato viene rimesso in causa da una sentenza dell’assemblea plenaria della Corte di cassazione;
– se la legge che serve da base al diritto procedurale acquisito in questione viene abrogata o modificata da una nuova legge con effetto retroattivo, o annullata dalla Corte costituzionale,;
– se, all’epoca del riesame della pratica dopo cassazione, la giurisdizione di prima istanza si vede costretta a declinare la sua competenza ratione materiae;
– se il diritto procedurale acquisito è nato da un procedimento dove la parte richiedente non aveva requisito per stare in giustizia (prescrizione dell’azione);
– se il diritto procedurale acquisito si trova essere in conflitto con un diritto concorrente, anteriormente acquisito sullo stesso oggetto;
– se si rivela che la sentenza di cassazione all’origine del diritto procedurale acquisito si fondava su un errore materiale;
– se il titolare del diritto procedurale acquisito rinuncia a questo diritto o conclude un ordinamento amichevole.
55. Peraltro, in virtù degli articoli 442 § 3 in fine e 443 §§ 1 e 3 del codice di procedura civile, i ricorsi in cassazione ed i ricorsi per rettifica di sentenza non hanno effetto sospensivo trattandosi di controversie riguardanti una somma di denaro. In caso di istanza di esecuzione forzata, il debitore può tuttavia sollecitare un rinvio d’ esecuzione mediante il versamento di una garanzia. In virtù degli articoli 443 § 2 dello stesso codice e 36 della legge no 2004 sulle vie di esecuzione forzata ed il fallimento, il rinvio dell’ esecuzione è ordinato senza esigenza di cauzione quando il debitore è lo stato.
56. Ad ogni modo, secondo l’articolo 82 § 1 della suddetta legge 2004, i beni dello stato non possono essere oggetto di un sequestro. Il principio sottostante è che “lo stato saldi di sua spontanea volontà”, come esigono l’articolo 138 § 4 della Costituzione del 1982:
“Gli organi del potere esecutivo e legislativo così come l’amministrazione sono tenuti a conformarsi alle decisioni giudiziali; suddetti organi e l’amministrazione non possono modificare in nessun caso le decisioni giudiziali né differirne l’esecuzione. “
e l’articolo 28 § 2 del codice di procedura amministrativo:
“Le decisioni rese relativamente ai ricorsi di piena giurisdizione e concernenti un determinato importo vengono eseguiteo conformemente alle disposizioni del diritto comune. “
La dottrina considera che se l’amministrazione non ottempera lei stessa una decisione giudiziale definitiva, la parte creditrice ha la possibilità di investire l’ufficio delle esecuzioni costrette per ottenere il recupero del suo credito seguendo le disposizioni del diritto comune. In questo caso, l’ufficio è certamente abilitato ad imporre all’amministrazione certe misure previste dalla legge no 2004, ma il sequestro rimane improbabile.
B. I dati economici pertinenti
57. La controversia portata dinnanzi alla Corte, può passare per essere cominciata nel 1991 e perdura ancora. I dati economici pertinenti aquesto periodo sono esposti nel documento annesso.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
58. La parte richiedente sostiene che le disposizioni riguardanti la concessione di importi in capitale e di interessi moratori adottate dal tribunale di Ankara sono diventate esecutive in date successive. Ora l’amministrazione avrebbe aspettato fino alla chiusura definitiva del procedimento per versarle la somma irrisoria di 288 446,89 TRY (paragrafo 53 sopra ) che non potrebbe compensare in nessun caso le perdite enormi subite fino ad allora a causa della congiuntura inflazionistica in Turchia e delle fluttuazioni incontrollate del cambio USD/TRY.
La parte richiedente vede una violazione dell’articolo 1 § 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
Articolo 1 § 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
59. Il Governo combatte questa tesi.
A. Argomenti delle parti
60. La Corte ricapitola sotto gli argomenti rispettivi delle parti tenendo conto del quadro delimitato dalla sua decisione del 29 aprile 2008 sull’ammissibilità della presente causa (paragrafi 6, 22 e 47 sopra).
1. Il Governo
61. Il Governo indica da prima che la parte richiedente ha firmato il contratto controverso il 3 settembre 1981 e che ha interrotto i lavori per la prima volta il 30 settembre 1983. All’inizio dell’anno 1986, la percentuale di completamento dei lavori sarebbe stata solamente del 15,41%. Incapace di rispettare i termini fissati, la parte richiedente avrebbe sollecitato allora dei rinvii di scadenza.
62. Di fronte alla posta che presentava il progetto GAP, l’amministrazione avrebbe accettato tuttavia di continuare con lei ed avrebbe firmato due clausole destinate a migliorare la sua situazione. Malgrado ciò, la parte richiedente si sarebbe mostrata incapace di soddisfare le esigenze del progetto ed avrebbe scelto di trincerarsi dietro delle affermazioni che ora si scontrerebbero con il non-esaurimento delle vie di ricorso interne,ora sarebbero mal fondate.
63. Inoltre, la parte richiedente non avrebbe diritto di lamentarsi di avere patito dell’indebolimento del cambio USD/TRL rispetto all’inflazione, diventata galoppante durante il secondo semestre 1985. Avrebbe firmato difatti senza nessuna riserva la seconda clausola addizionale il 26 settembre 1986, o più di un anno dopo il sopraggiungere della crisi in questione. Ad ogni modo, ogni danno a causa delle fluttuazioni economiche dovrebbe passare per essere stato compensato dagli interessi moratori, specificatamente previsti per questo motivo.
64. A questo riguardo, il Governo sostiene che il presente caso non può essere confrontato con la causa Akkuş c. Turchia ( 9 luglio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-IV) perché non riguarderebbe una misura unilaterale, come un’espropriazione, ma una controversia che dipende dal diritto degli obblighi, relativo ad un contratto di impresa concluso con la parte richiedente con perfetta cognizione di tutti i dati economici e congiunturali afferenti al paese in cui operava ed all’ambito dell’attività che era il suo.
65. Secondo il Governo, se si stimava veramente lesa, la parte richiedente poteva fare valere in ogni momento un’eccezione di inadempienza (exceptio non adimpleti contractus) per fare pressione sul suo contraente o, semplicemente, rescindere il contratto. Non avendo suggerito di essere mai stata impedita di agire così, la parte richiedente non potrebbe dirsi vittima delle circostanze che hanno ristretto l’esecuzione del suo contratto né, di conseguenza, di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
66. Infine, il Governo sostiene che, se la giustizia civile ha dato parzialmente ancora guadagno di causa alla parte richiedente, nessuno giudizio aveva acquisito “forza di cosa giudicata” in data dell’introduzione della presente richiesta; l’amministrazione non era dunque, secondo lui, tenuta a versare qualunque cosa appartenesse all’interessata a titolo di taluna o tale altra disposizione di questo giudizio. A questo riguardo, spiega che una disposizione di un giudizio diventa esecutiva solamente quando il giudizio nel suo intero ha acquisito forza di cosa giudicata. Un giudizio costituirebbe un tutto e sarebbe da eseguire integralmente.
2. La parte richiedente
67. La parte richiedente ribatte che il Governo non può rimettere in causa l’esperienza e l’abilità di un’impresa accuratamente scelta dall’amministrazione. Spiega che se la fine dei lavori fu rinviata undici volte, con come conseguenza 145 mesi di cantiere supplementari, questo è semplicemente perché l’amministrazione aveva modificato i piani iniziali e richiesto dei lavori supplementari. Alla fine, i lavori sarebbero stati finiti il 22 dicembre 1999, con un sovra costo del 44,74% rispetto alla stima iniziale.
68. La parte richiedete stima che il danno materiale subito da lei è esclusivamente imputabile alle istanze statali che, dopo la firma del contratto, avrebbero preso delle misure economiche altrettanto inadeguate che improbabili e il tutto per mantenere il cambio USD/TRL sotto il suo livello naturale, in un contratto libero, funzione dell’inflazione. Le sarebbe stato dunque impossibile realizzare i lavori nelle condizioni inizialmente previste, valutate sulla base della valuto americana.
La parte richiedente rimprovera alle giurisdizioni civili di essere restate indifferenti in questa situazione scegliendo di calcolare la somma dovuta dall’amministrazione sulla base dei tassi di cambio degli anni 80, estremamente inferiori a quelli dell’inflazione che imperversava allora; per di più, i tassi degli interessi moratori assegnati nello specifico sarebbero lontano dal poter compensare questa inflazione e, a maggior ragione, la valutazione straordinaria registrata della valuta americana.
69. Peraltro, la parte richiedente stima abusivo trarre argomento dal carattere presentato come consensuale dei termini del contratto controverso e ricusa ogni presunzione in virtù della quale era, a partire dal 1985, supposta di contemplare gli impatti della cattiva congiuntura economica in Turchia; se le perdite causate agli imprenditori fossero anche prevedibili ed accettabili, lo stato non avrebbe dovuto certamente decretare delle misure compensatorie urgenti, come quelle previste dall’ordinanza no 89/14657, per sostenere i suoi contraenti.
70. Spiega che, nelle circostanze materiali che regnavano all’epoca, interrompere definitivamente il cantiere o rescindere il contratto per questa ragione o per difetto di ordinamento alla scadenza avrebbe provocato il suo collocamento in fallimento. Essendo la parte potente l’amministrazione, gli imprenditori dei lavori pubblici, preoccupati di non compromettere le loro buone relazioni col loro contraente, sarebbero raramente ricorsi alla giustizia e avrebbero continuato i lavori nell’attesa del recupero dei loro crediti, questo finché le promesse dello stato finiscano con il perdere ogni credibilità e che le condizioni diventino insopportabili, sarebbe stato così il caso nello specifico.
71. Per concludere, la parte richiedente ripete che nel suo stato reale la presente richiesta riguarda delle somme stabilite dai periti ed interinate dalla giustizia, e prega la Corte di riconoscere che ha il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti al loro giusto valore reale, che valuta a 34 124 621 USD, escluse le tasse, per la parte di capitale, dovendo essere questa parte per di più aumentata di interessi commerciali al tasso del 15,01% previsto per i conti formulati in dollari americani.
B. Valutazione della Corte
72. L’articolo 1 del Protocollo no 1 tende essenzialmente a premunire l’individuo contro ogni attentato ingiustificato dello stato al rispetto dei suoi “beni” (Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 143, CEDH 2004-V; Amat-G Ltd e Mebaghishvili c. Georgia, no 2507/03, § 58, CEDH 2005-VIII) essendo inteso che in virtù dei giudizi resi dalla terza camera della corte d’appello di Ankara, la parte richiedente era titolare di “crediti” sufficientemente stabiliti da costituire un “bene” (vedere, per esempio, Eko-Elda AVEE c. Grecia, no 10162/02, § 26, CEDH 2006-IV; Kanioğlu ed altri c. Turchia, numeri 44766/98, 44771/98 e 44772/98, § 30, 11 ottobre 2005; Angelov c. Bulgaria, no 44076/98, § 34, 22 aprile 2004; Bourdov c. Russia, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III; Dimitrios Georgiedis c. Grecia, no 41209/98, § 31, 28 marzo 2000; Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis, § 59).
73. Nello specifico, il procedimento in questione si è chiuso definitivamente con un giudizio del 30 dicembre 2004 che ha acquisito forza di cosa giudicata il 3 ottobre 2005 (paragrafo 44 sopra).
Perciò, il 2 gennaio 2006, o più di quattordici anni dopo essere stata ingiunta per la prima volta (paragrafi 18 e 44 sopra) l’amministrazione appaltatrice ha versato alla parte richiedente, a titolo delle sue pretese numeri 3, 8, 12 e 13 (primo risvolto) la somma totale di 288 446,89 TRY, equivalente circa a 133 475 EUR.
74. Tenuto conto del fatto che gli importi contenziosi risultavano da calcoli complessi, che sono stati effettuati in differenti date e che si trovavano abbinati ad interessi moratori a tassi variabili (paragrafo 34 sopra) la Corte riconosce che ogni tentativo di stima della perdita addotta dalla parte richiedente comprende necessariamente una parte di approssimazione. Stima tuttavia di potersi fare a questo riguardo un’idea, alla luce delle perizie versate alla pratica così come dei dati economici relativi all’inflazione, agli indizi dei prezzi al dettaglio ed ai corsi di cambio dell’USD durante i periodi riguardati( paragrafo 59 sopra).
75. Così, la Corte nota che il totale dei quattro importi concessi dal giudizio finale nello specifico ammontava a 37 969 242 750 TRL, da aumentare di interessi moratori ai tassi plafonati al 54% l’anno a contare dal 23 dicembre 1992 (data di introduzione dell’azione); se si tiene conto delle perizie realizzate a livello interno, i quattro crediti in gioco corrispondevano a 34 127 621 USD in totale, tenuto conto dei tassi di cambio in vigore nelle date in cui ciascuna di queste pretese fu giudicata definitivamente (paragrafo 45 sopra).
76. In Turchia, l’indice dei prezzi al dettaglio è aumentato del 27566.16% durante il periodo dal dicembre 1992 al gennaio 2006. Nel mese di gennaio 2006, bisognava dunque sborsare circa 10 504 570 TRY per mantenere il potere di acquisto che avevano i 37 969 242 750 TRL nel dicembre 1992 (paragrafo 59 sopra). La perdita subita dalle società richiedente appare in modo ancora più evidente quando si riferisce ai tassi annui medi di cambio della valuta americana rispetto alla