QUINTA SEZIONE
CAUSA UCCI C. ITALIA
( Richiesta no 213/04)
SENTENZA
(soddisfazione equa)
STRASBURGO
17 febbraio 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ucci c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, riunendosi una camera composta da:
Peer Lorenzen, presidente, Karel Jungwiert, Marco Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Guido Raimondi, Ganna Yudkivska, Julia Laffranque, giudici,
e da Claudia Westerdiek, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 25 gennaio 2011,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 213/04) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. P. U.(“il richiedente”), ha investito la Corte il 5 dicembre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 22 giugno 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che aveva infranto il diritto al rispetto dei beni del richiedente (Ucci c, dunque. Italia, no 213/04, § 85, 22 giugno 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 418 075 EUR, per la perdita del terreno, così come la somma di 611 919 EUR per la perdita di valore della parte restante del terreno. Il richiedente chiedeva, inoltre, il versamento delle somme di 650 000 EUR a titolo del plusvalore derivante dalla costruzione del lavoro pubblico, di 937 507,50 EUR a titolo di indennizzo per i danni all’attività di agricoltore, e di 87 000 EUR per non-godimento del terreno. Richiedeva inoltre un’indennità per danno morale ed il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne così come dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 4, e punto b del dispositivo).
5. Il termine dei tre mesi è scaduto senza che le parti siano giunte ad un accordo.
6. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. Il richiedente richiede una soddisfazione equa di 418 075 EUR, per la perdita del terreno, così come la somma di 611 919 EUR la perdita di valore della parte restante del terreno. Chiede, inoltre, il versamento delle somme di 650 000 EUR a titolo del plusvalore derivante dalla costruzione del lavoro pubblico, di 937 507,50 EUR a titolo di indennizzo per i danni all’attività di agricoltore, e di 87 000 EUR per non-godimento del terreno.
9. Il Governo si oppone e fa valere che il richiedente ha ottenuto un risarcimento corrispondente al valore pieno ed intero del terreno, non avendo trovato applicazione nello specifico la legge no 662 del 1996.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] (no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. Nello specifico, il richiedente ha perso la proprietà del suo terreno nel 1992. La Corte osserva che il richiedente ha ricevuto a livello nazionale una somma corrispondente al valore venale del suo terreno, rivalutata ed abbinata ad interessi a contare dalla data della perdita della proprietà, o il 6 febbraio 1992 (vedere paragrafo 16 della sentenza al principale). Secondo lei, l’interessato ha così già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
14. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna al richiedente 11 000 EUR sotto questo capo.
B. Danno morale
15. A titolo del danno morale, il richiedente chiede la somma di 279 000 EUR.
16. Il Governo si oppone e stima che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non potrebbe derivare dalla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ma unicamente dalla violazione del “termine ragionevole.”
17. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
18. Deliberando in equità, la Corte accorda al richiedente 10 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
19. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede il rimborso di 14 270,43 EUR per onere di procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne, più 80 618,50 EUR per onere di procedimento dinnanzi alla Corte.
20. Il Governo si oppone ed osserva che le pretese del richiedente sono esorbitanti.
21. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
22. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
23. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 11 000 EUR (undicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 10 000 EUR (diecimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta al richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 febbraio 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Cancelliera Presidente