Conclusione Violazione di P1-1
TERZA SEZIONE
CAUSA ŢURCANU C. ROMANIA
( Richiesta no 4520/08)
SENTENZA
STRASBURGO
30 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ţurcanu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 4520/08) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra G. Ţ. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 18 gennaio 2008 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 9 settembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è nata nel 1953 e risiede a Valea Lupului.
5. In virtù di un decreto di espropriazione del 22 agosto 1981, lo stato si appropriò di un bene immobiliare composto da una casa e dal terreno ivi afferente, di un supérficie di 680 m2, situato ad Iaşi, al no 14 di via Carpaşi (“l’immobile”) che era proprietà dei nonni della richiedente. Un’indennità fu versata ai proprietari in seguito all’espropriazione.
6. Con istanza del 8 novembre 2001, fondata sulla legge no 10/2001, la richiedente ed i suoi quattro fratelli, in qualità di eredi dei vecchi proprietari dell’immobile, chiesero alle autorità locali la restituzione di suddetto immobile o la concessione di un indennizzo.
7. Con una decisione del 6 aprile 2005, il municipio di Iaşi (“il municipio”) rifiutò la restituzione in natura dell’immobile ma constatò il diritto della richiedente e dei suoi fratelli (“gli eredi”) a vedersi concedere un indennizzo per la casa, ora demolita, ed il terreno ivi afferente la cui superficie fu stimata da suddetta autorità pubblica a 340 m2.
8. Con una sentenza del 13 ottobre 2006, diventata definitiva in seguito ad una sentenza del 23 marzo 2007 dell’Alta Corte di cassazione e giustizia, la corte di appello di Iaşi fece diritto all’azione per annullamento della decisione del 6 aprile 2005 introdotta dagli eredi contro il municipio ed ordinò a questa ultima di emettere una nuova decisione di concessione dei risarcimenti prendendo in conto la superficie totale del terreno in causa, ossia 680 m2.
9. Con una decisione del 28 novembre 2007, completata il 7 luglio 2008, il municipio constatò il diritto degli eredi, in parti uguali, a vedersi concedere un indennizzo a titolo di risarcimento per la casa demolita ed il terreno di 680 m2 in virtù delle leggi numeri 10/2001 e 247/2005, senza fissarne tuttavia l’importo. Il municipio precisò che il valore dell’indennità percepita dai vecchi proprietari al momento dell’espropriazione doveva essere dedotto dall’importo finale dell’indennizzo. Questa decisione, comunicata agli eredi, alle autorità locali ed alla Commissione centrale dei risarcimenti (“la Commissione centrale”), era suscettibile di ricorso dinnanzi al tribunale dipartimentale di Iaşi entro trenta giorni. Nessun ricorso fu formato contro questa decisione.
10. Ad oggi, la richiedente non ha ancora beneficiato dell’ indennità per l’immobile in questione.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
11. L’essenziale delle disposizioni legali e della giurisprudenza interna pertinente, ivi compresi dei brani delle leggi numeri 10/2001 e 247/2005 e dell’ordinanza di emergenza del governo no 81/2007 (OUG no 81/2007) concernente il sistema di indennizzo per gli immobili statalizzati, sono descritte nelle sentenze Tudor c. Romania, (no 29035/05, §§ 15-20, 17 gennaio 2008) e Viaşu c. Romania (no 75951/01, §§ 38-49, 9 dicembre 2008,). Anche i testi pertinenti del Consiglio dell’Europa, ossia la Risoluzione Res(2004)3 relativa alle sentenze che rivelano un problema strutturale sottostante e la Raccomandazione Rec(2004)6 sul miglioramento dei ricorsi interni, adottate dal Comitato dei Ministri, sono citati nella suddetta sentenza Viaşu (§§ 50-51).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
12. La richiedente adduce che l’impossibilità di beneficiare dell’indennità per il bene statalizzato conformemente alle disposizioni interne pertinenti ed alla decisione del municipio di Iaşi del 28 novembre 2007 porta attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, come previsto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
13. Il Governo solleva un’eccezione di incompatibilità ratione materiae di questo motivo di appello con la Convenzione. Stima che la richiedente non dispone di un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1, nella misura in cui la decisione del 28 novembre 2007 del municipio di Iaşi non ha fissato l’importo dell’indennizzo e che nessuna decisione di giustizia definitiva le ha riconosciuto il diritto di vedersi concedere un indennizzo di un determinato importo. Stima, quindi che a differenza delle cause Broniowski c. Polonia ([GC] no 31443/96, CEDH 2004-V) e Matache ed altri c. Romania (no 38113/02, 19 ottobre 2006,) la richiedente non dispone di un credito stabilito ed esigibile.
14. La Corte osserva che, con decisione del 28 novembre 2007, il municipio di Iaşi ha riconosciuto alla richiedente il diritto di essere indennizzata per l’immobile in questione, proponendo la concessione di un indennizzo all’interessata ed ai suoi fratelli conformemente alle leggi numeri 10/2001 e 247/2005. Questa decisione, suscettibile di ricorso dinnanzi alle giurisdizioni interne, non è stata contestata nel termine legale né dagli eredi, né dalle autorità. Quindi, alla vista della giurisprudenza della Corte e del diritto interno pertinente, conviene concludere che, nonostante il difetto delle autorità di fissare finora l’importo preciso dell’indennizzo dovuto, la richiedente è la beneficiaria di un diritto al risarcimento che rappresenta un “interesse patrimoniale” sufficientemente stabilito in diritto interno, certo, non revocabile ed esigibile, da dipendere dalla nozione di “beni” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Viaşu, precitata, § 59, e, mutatis mutandis, Ramadhi e 5 altri c. Albania, no 38222/02, § 71, 13 novembre 2007).
15. C’è luogo dunque di respingere l’eccezione del Governo. Peraltro, la Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
16. Il Governo osserva che la richiedente ha fatto uso della possibilità di rivolgersi alle autorità amministrative per vedersi accordare un indennizzo in virtù della legge no 10/2001, come modificata dalla legge no 247/2005. Secondo il Governo, il meccanismo messo in posto a questa ultima legge e riguardante la creazione del fondo Proprietatea è di natura tale da offrire un indennizzo che corrisponde alle esigenze della giurisprudenza della Corte all’avente diritto. Secondo le ultime modifiche della legge no 247/2005, una parte dell’indennizzo in causa potrebbe essere versata in liquidità all’interessato e dei progressi sono stati realizzati affinché il fondo Proprietatea diventi funzionale.
17. La richiedente contesta questa tesi.
18. La Corte rinvia alla giurisprudenza citata nella causa Viaşu, precitata, concernente gli obblighi, sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che sono a carico dello stato che ha adottato una legislazione che contempla la restituzione o l’indennizzo per i beni confiscati in virtù di un regime anteriore (Viaşu, precitata, § 58).
19. La Corte ricorda che l’inadempimento di una decisione che riconosce un diritto di proprietà costituisce un’ingerenza ai sensi della prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Nello specifico come nelle cause suddette, l’ingerenza controversa consiste nella carenza delle autorità competenti nel rendere effettivo il diritto che hanno riconosciuto alla richiedente con la decisione precitata, fissando l’importo dell’indennità dovuta e pagandola all’interessata (Viaşu, precitata, §§ 60 e 66).
20. La Corte ha trattato già cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Viaşu, precitata, §§ 62-73, e Ramadhi e 5 altri, precitata, §§ 78-84). Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre nel caso presente ad una conclusione differente da quella alla quale è arrivata nelle cause precitate. Trattandosi dell’esame del giusto equilibrio da predisporre tra gli interessi in causa e, pertanto, del termine necessario alle autorità per pagare l’indennità alla quale ha diritto alla richiedente, pure prendendo in conto il margine di valutazione dello stato in materia di adozione e di applicazione delle misure di risarcimento, la Corte osserva che più di due anni sono già trascorsi dalla decisione dell’amministrazione che riconosce il diritto della richiedente ad un indennizzo, senza che l’abbia percepito.
21. Pur prendendo nota con soddisfazione dell’evoluzione recente che sembra avviarsi in pratica allo sguardo del meccanismo di pagamento previsto dalla legge no 247/2005 modificato dall’OUG no 81/2007, la Corte osserva che ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto dalla legge precitata, ivi compreso il fondo Proprietatea, permetterebbe all’avente diritto, ed in particolare alla richiedente, di beneficiare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, le indennità a cui hanno diritto.
22. Pertanto, la Corte stima che la carenza delle autorità a trattare la pratica della richiedente ed ad eseguire la decisione del municipio di Iaşi calcolando e pagando l’indennità dovuta ha mantenuto la richiedente in un stato di incertezza giuridica in quanto alla realizzazione effettiva dei suoi diritti e gli ha fatto subire un carico eccessivo (vedere, mutatis mutandis, Viaşu, precitata, §§ 69-70).
Pertanto, c’è violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
23. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
24. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto (attualmente le leggi numeri 10/2001 e 247/2005) così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere, le sentenze Viaşu, precitata; Katz c. Romania, no 29739/03, §§ 30-37, 20 gennaio 2009, e Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 48-54, 13 gennaio 2009).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
26. La richiedente richiede la somma di 219 632 nuovi lei rumeni (Ron), o circa 50 872 euro (EUR), a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito, rappresentanti il valore del terreno e della casa demolita, conformemente ad un rapporto di perizia stabilito il 29 ottobre 2004. Trattandosi del danno morale, l’interessata chiede una somma di 5 000 EUR.
27. Il Governo osserva a titolo preliminare che la decisione del municipio riguarda tutti gli eredi in parti uguali e che, di conseguenza, la richiedente potrebbe pretendere solamente ad un quinto del valore dell’immobile. Stima anche che l’indennità già percepita al momento dell’espropriazione doveva essere dedotta dall’importo totale e, secondo i suoi propri calcoli ed appellandosi alle conclusioni del rapporto di suddetta perizia, il Governo stima che il valore dell’immobile ammonta a 189 086 Ron, o circa 45 236 EUR di cui la richiedente potrebbe pretendere 9 047 EUR. Per ciò che riguarda la somma chiesta per danno morale, rinvia alla giurisprudenza pertinente della Corte e stima che l’ eventuale constatazione di una violazione costituirebbe una soddisfazione equa per il danno morale addotto.
28. Nello specifico, la Corte ricorda che ha constatato che c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione della carenza delle autorità nell’ eseguire le decisioni del municipio di Iaşi calcolando e pagando le indennità dovute all’interessata. Tenuto conto della natura della violazione constatata, la Corte considera che la richiedente ha subito un danno patrimoniale e morale che non è compensato sufficientemente da una constatazione di violazione.
29. La Corte stima che il pagamento dell’indennizzo convalidato dalla decisione del 28 novembre 2007 e fissato conformemente ai criteri stabiliti dalla legislazione rumena (Viaşu, precitata, § 38) sarebbe di natura tale da porre la richiedente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella dove si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
30. Tuttavia, tenuto conto delle constatazioni della presente sentenza da cui risulta che il sistema reale di restituzione non è ancora efficace, la Corte stima che non ha altra opzione che assegnare alla richiedente la somma che, secondo lei, costituirebbe un ordinamento definitivo e completo della presente controversia patrimoniale (Viaşu, precitata, § 89).
31. Nello specifico, la Corte stima, col Governo, che la richiedente potrebbe pretendere solamente ad un quinto del valore stimato dell’immobile, tenuto conto del fatto che la decisione del municipio riguardava tutti gli eredi in parti uguali, e che conviene dedurre dall’importo totale l’indennità percepita al momento dell’espropriazione. Peraltro, la Corte stima che la situazione controversa ha dovuto provocare presso l’interessata uno stato di incertezza e dei dispiaceri che giustificano la concessione di una somma a titolo del danno morale. Tenuto conto di questi elementi, la Corte, deliberando in equità, assegna alla richiedente, per ogni capo di danno compreso, la somma di 12 000 EUR.
B. Oneri e spese
32. La richiedente chiede anche 850 Ron, o circa 203 EUR, per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alla Corte, rappresentanti in particolare la parcella dell’ avvocato. Fornisce a questo titolo due ricevute che attestano il pagamento di suddetta somma.
33. Il Governo osserva che la richiedente non ha fornito il contratto di assistenza giuridica concluso con l’avvocato né un giustificativo delle ore di lavoro effettuate da questo ultimo e prega la Corte di non assegnare niente a questo titolo.
34. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 200 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda alla richiedente.
C. Interessi moratori
35. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lei rumeni al tasso applicabile in data dell’ordinamento:
i. 12 000 EUR (dodicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per ogni capo di danno compreso;
ii. 200 EUR (due cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dalla richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinde la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 30 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente