Conclusione Violazione dell’art. 6-1; violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA TROFIM C. ROMANIA
( Richiesta no 1193/08)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
30 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Trofim c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 1193/08) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra F. V.a T. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 19 dicembre 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Horaţiu-Răzvan Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 15 settembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è nata nel 1958 e risiede a Lumina.
5. Con una sentenza del 29 marzo 2005, il tribunale dipartimentale di Constanþa ordinò alle commissioni locali e dipartimentali per l’applicazione della legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria (“le commissioni”) di ricostituire il diritto di proprietà della richiedente su un terreno di 4 ha situato a Constanþa, nel quartiere Palazu Mare.
6. La sentenza diventò definitiva con una sentenza del 28 settembre 2005 della corte di appello di Constanþa.
7. Con un giudizio definitivo del 15 giugno 2007, il tribunale di prima istanza di Constanþa ordinò alle commissioni di mettere la richiedente in possesso del terreno di 4 ha, come ordinato dalla sentenza del 29 marzo 2005 e la condannò al pagamento di un multa all’altezza 50 nuovi lei rumeni al giorno di ritardo fino all’esecuzione di suddetta sentenza.
8. Come risulta delle informazione fornite dalle parti, la commissione locale per l’applicazione della legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria (“la commissione locale”) aveva proposto verbalmente alla richiedente, all’epoca di un’udienza sopraggiunta in una data non-precisata, un terreno equivalente in un altro quartiere (Oierie Palas) avuto riguardo all’esaurimento della riserva dei terreni disponibili nel quartiere Palazu Mare, ma l’interessata l’avrebbe rifiutato.
9. Ad oggi, la richiedente non è stata messa in possesso del terreno in questione.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
10. Le disposizioni pertinenti della legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria, come modificata dalla legge no 169/1997 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 1998, sono presentate nelle sentenze Sabin Popescu c. Romania (no 48102/99, §§ 43-44, 2 marzo 2004), Drăculeţ c. Romania, (no 20294/02, § 29, 6 dicembre 2007) ed Ioan c. Romania (no 31005/03, §§ 25-26, 1 luglio 2008,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
11. La richiedente adduce che l’inadempimento della sentenza del 29 marzo 2005 ha infranto il suo diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il suo diritto al rispetto dei suoi beni, come previsto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulati nelle loro parti pertinenti:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale indipendente ed imparziale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
12. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
13. Il Governo adduce che la commissione locale era nell’impossibilità di eseguire il giudizio, nella misura in cui la riserva di terreni disponibili nel quartiere Palazu Mare era esaurita. Nota che la commissione aveva proposto alla richiedente un terreno equivalente in un’altra zona, ma questa ultima ha rifiutato la sua offerta. Il Governo ne conclude che l’inadempimento è dovuto ad un’impossibilità obiettiva e dunque non imputabile alle autorità interne, facendo valere anche che i risarcimenti possono essere offerti all’interessata in virtù delle leggi interne applicabili.
14. La richiedente si oppone a questa tesi.
15. La Corte ricorda che, nella presente causa, sebbene la richiedente abbia ottenuto il 29 marzo 2005 una decisione definitiva che riconosceva il suo diritto di vedersi ricostituire il diritto di proprietà su un terreno di 4 ha situato in un determinato quartiere, questa decisione non è stata eseguita, né annullata o modificata in seguito all’esercizio di una via di ricorso prevista dalla legge. È solamente con tale annullamento o con la sostituzione da parte del tribunale dell’obbligo dovuto in virtù del giudizio in causa con un altro obbligo equivalente, che la situazione continua di inadempimento potrebbe cessare (Sabin Popescu, precitato, § 54).
16. La Corte osserva che il motivo che prevede l’esaurimento dei terreni disponibili nel quartiere Palazu Mare non è mai stato portato a cognizione della richiedente tramite una decisione giudiziale o amministrativa formale (Sabin Popescu, precitata, § 72). La semplice proposta verbale fatta dalla commissione locale alla richiedente in una data non precisata (paragrafo 7 sopra) e che l’informava della presunta impossibilità di esecuzione non potrebbe costituire un’ “impossibilità obiettiva” che potrebbe esonerare suddetta autorità pubblica dall’obbligo previsto da suddetta sentenza (Pântea c. Romania, no 5050/02, § 36, 15 giugno 2006).
17. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere tra molte altre, Sabin Popescu c. Romania, precitata; Dragne ed altri c. Romania, no 78047/01, 7 aprile 2005, e Mihai-Iulian Popescu c. Romania, no 2911/02, 29 settembre 2005).
18. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire le decisioni giudiziali favorevoli alla richiedente. Quindi, la Corte conclude che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
19. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
Danno
20. Appellandosi alle conclusioni di un rapporto di perizia, la richiedente chiede 5 026 000 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale, rappresentanti il valore stimato del terreno in controversia. L’interessata chiede anche 5 000 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito. La richiedente non chiede il rimborso degli oneri e delle spese.
21. Il Governo osserva che il rapporto di perizia non ha stabilito con precisione l’area del terreno in controversia. Senza fornire una perizia a sua volta, il Governo produce delle lettere delle autorità locali e della Camera dei notai pubblici di Constanţa che menzionano il valore dei terreni nella regione di Constanţa, da 70 a 100 EUR/m2 per un terreno intra muros nel quartiere Palazu Mare ed in 3 000 EUR/ha per un terreno extra muros. Trattandosi del danno morale, il Governo stima che una semplice constatazione di violazione basterebbe.
22. Nelle circostanze dello specifico, la Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non è matura, così che conviene riservarla tenendo anche conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e l’ interessata (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura; perciò:
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo e la richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 30 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente