Conclusione: Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA TRAPANI LOMBARDO ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 25106/03)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
9 ottobre 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Trapani Lombardo ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi una camera composta da:
Ineta Ziemele, presidentessa,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Helen Keller, juges,et
di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 18 settembre 2012,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 25106/03) diretta contro la Repubblica italiana e di cui otto cittadini di questo Stato, OMISSIS (“il terzo richiedente”), OMISSIS (“il quarto richiedente”), OMISSIS 2 (“il quinto richiedente”), OMISSIS (“il sesto richiedente”), OMISSIS (“il settimo richiedente”) ed OMISSIS (“l’ottavo che richiede”), hanno investito la Corte il 6 agosto 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 16 novembre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che aveva infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti, Trapani Lombardo ed altri c dunque. Italia, no 25106/03, § 38, 16 novembre 2006.
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, trattandosi del danno patrimoniale, i richiedenti richiedeva in via principale la restituzione del terreno ed il versamento della somma di 907 965,27 EUR a titolo di indennità di occupazione e di indennità per no-godimento del terreno. A difetto di restituzione, richiedevano una soddisfazione equa di 361 269,64 EUR, uguale al valore commerciale reale del terreno, così come un’indennità di occupazione di 22 797,17 EUR. Di più, chiedevano 885 168,10 EUR a titolo di indennizzo per il no-godimento del terreno e 277 070,54 EUR per il plusvalore portato al terreno coi lavori pubblici costruiti. Inoltre, sollecitavano il rimborso del danno morale e degli oneri incorso dinnanzi alla Corte.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non essendo matura, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a dargli cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, punto 4 b, del dispositivo).
5. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni della Corte, la presente richiesta è stata assegnata alla seconda sezione così ricomposta.
IN FATTO
7. I fatti sopraggiunti dopo la sentenza al principale si possono riepilogare come segue.
8. In seguito alla sentenza del 7 marzo 2003 della Corte di cassazione che aveva dichiarato che il diritto dei richiedenti ai danni ed interessi erano prescritti, l’amministrazione chiese al tribunale di Reggio Calabria tre ingiunzioni di pagamento, decreto ingiuntivo, per ottenere la restituzione delle somme pagate dall’amministrazione seguito alla sentenza della corte di appello del 31 dicembre 1991, paragrafo 14 della sentenza al principale.
9. I richiedenti introdussero un procedimento civile per opporre a queste ingiunzioni di pagamento. Il procedimento è pendente dinnanzi al tribunale di Reggio Calabria.
IN DIRITTO
10. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
11. I richiedenti chiedono 1 359 210 EUR per la perdita della proprietà. Di questa somma dovuti stato dedotta il sono concesse già dalle giurisdizioni interne.
12. Il Governo contesta le pretese dei richiedenti e ricordi che hanno ricevuto una somma che corrisponde al valore venale del terreno.
13. La Corte ricorda che nel causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
14. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilita dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta che si avrà dedotto la somma eventualmente concessa al livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche l’abbinare di interessi suscettibili di compensare, almeno partito, il lungo lasso di tempo che ha trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
15. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno il 18 settembre 1976 (paragrafo 11 della sentenza al principale). La Corte osserva che hanno ricevuto al livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, rivalutata ed abbinata di interessi a contare della data della perdita della proprietà, (paragrafo 14 della sentenza al principale. Secondo lei, gli interessati hanno così ottenuto già una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
16. Resta a valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa, Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] precitata, § 107. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dell’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dell’inizio dell’occupazione legittima fino al momento della perdita di proprietà. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 6 000 EUR.
B. Danno morale
17. I richiedenti chiedono un risarcimento di 160 000 EUR, più interessi e rivalutazione, per il danno morale.
18. Il Governo si oppone e stimi che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non saprebbe derivare della violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ma unicamente della violazione del “termine ragionevole.”
19. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguata.
20. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti 10 000 EUR a titolo del danno morale.
21. Inoltre, la Corte sottolinea che in virtù dell’articolo 46 della Convenzione le Parti contraenti si sono avviate a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie ai quali sono partite, il Comitato dei Ministri essendo incaricato di sorvegliare ne l’esecuzione. Ne deriva in particolare che lo stato convenuto, riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, è chiamato non solo a versare agli interessati l’è assegnata a titolo di soddisfazione equa, ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, all’occorrenza, individuali ad adottare nel suo ordine morale interna per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e di cancellare ne per quanto possibile le conseguenze, Di Clerck c. Belgio, no 34316/02, § 97, 25 settembre 2007; Zafranas c. Grecia, no 4056/08, §§ 50-51, 4 ottobre 2011; Sud Fondi srl ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 75909/01, 10 maggio 2012. Nella causa Zafranas precitata, avuto riguardo alle circostanze dello specifico, la Corte aveva detto che lo stato convenuto doveva astenersi da rivendicare l’indennità di espropriazione già assegnata ai richiedenti.
22. Nello specifico, la Corte stima che il versamento delle somme indicate deve essere abbinato alla rinuncia da parte delle autorità italiane alle loro pretese nei confronti i richiedenti. Questi si sono visti assegnare, seguito alla sentenza della corte di appello di Reggio Calabria, una somma a titolo di indennizzo per la perdita del terreno controverso. Ora, seguito alla sentenza della Corte di cassazione che ha concluso che il diritto al risarcimento era prescritto, e seguito ai procedimenti di ingiunzioni introdotte dall’amministrazione, i richiedenti si trovano costretti a rimborsare la somma ricevuta. La Corte reitera che nella sua sentenza al principale ha concluso che le autorità italiane non hanno soddisfatto alla condizione di legalità nell’espropriazione controversa e stima che devono assumere le conseguenze.
23. In conclusione, avuto riguardo alle circostanze particolari dello specifico, la Corte considera che la rinuncia da parte delle autorità nazionali alle sue pretese nei confronti i richiedenti combinati col versamento delle somme sopra (§§16 e 20) è suscettibile di mettere fine in modo effettivO alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 constatato.
C. Oneri e spese
24. Giustificativi IN appoggio, i richiedenti sollecitano il versamento di 41 703,50 EUR, tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA) in più, per gli oneri del procedimento a Strasburgo
25. Il Governo si oppone.
26. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, di più, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
27. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicati a questo titolo. Considera dal momento che c’è luogo di rimborsare ne partirli solamente. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
28. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,:
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve astenersi dal chiedere ai richiedenti la restituzione della somma assegnata dalla corte di appello di Reggio Calabria a titolo di indennizzo per la perdita della proprietà e che non deve dare seguito ai procedimenti civili pendenti dinnanzi al tribunale di Reggio Calabria;
2. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 6 000 EUR, seimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 10 000 EUR, diecimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii. 20 000 EUR, ventimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ai richiedenti, per oneri e spese,;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
3. Respinge la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 9 ottobre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Ineta Ziemele
Cancelliere Presidentessa