Conclusione Violazione dell’art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA TOSCANA RESTAURA S.A.S. ED
AZIENDA AGRICOLA S. CUMANO S.R.L. c. ITALIA
( Richieste numeri 4428/04 e 5481/05)
SENTENZA
STRASBURGO
22 giugno 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma
.
Nella causa Toscana Restaura s.a.s. ed Azienda Agricola S. Cumano s.r.l. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta dai:
Francesca Tulkens, presidentessa, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 giugno 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano due richieste (numeri 4428/04 e 5481/05) dirette contro la Repubblica italiana e in cui due società di dritto italiani, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il primo richiedente è rappresentato da Me A. B., avvocato a Prato. Il secondo richiedente è rappresentato da Me D. P., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, e dal suo coagente, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 9 marzo 2009, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito delle richieste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, parti ai procedimenti giudiziali, hanno investito i corsi di appello competenti ai sensi della legge “Pinto.”
5. I fatti essenziali delle richieste risultano delle informazione contenute nel riquadro qui accluso.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
6. Il diritto e la pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
7. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
8. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell’insufficienza della correzione ottenuta nella cornice del rimedio “Pinto.”
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. L’articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile .”
A. Sull’ammissibilità
11. Il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne, per il fatto che i richiedenti non hanno investito la Corte di cassazione ai sensi della legge “Pinto”.
12. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale, dopo la sentenza no 18239/04 resa dalla Corte di cassazione e depositata alla cancelleria il 10 settembre 2004, le persone giuridiche che hanno sofferto un danno non patrimoniale per violazione del diritto ad un giudizio in un termine ragionevole dispongono di nuovo di un ricorso in cassazione effettivo ai fini dell’articolo 35 § 1. Tuttavia, considerando il tempo necessario per avere cognizione del cambiamento improvviso, trovare un avvocato che ha il diritto di sostenere dinnanzi alla Corte di cassazione e preparare il ricorso, la Corte ha giudicato equo fissare al 10 marzo 2005 la data a partire dalla quale deve essere richiesti dalle società richiedenti che utilizzano questo ricorso ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione (Provide S.r.l. c. Italia, no 62155/00, § 18, CEDH 2007-VIII (brani)).
13. La Corte rileva che le decisioni dei corsi di appello “Pinto” nello specifico sono diventate definitive al più tardi il 12 ottobre 2004. Pertanto, respinge questa eccezione.
14. Dopo avere esaminato i fatti della causa e gli argomenti delle parti, la Corte stima, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia (Provide S.r.l., precitata, §§ 20-25; Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, § 25-31, 5 giugno 2007) che la correzione si è rivelata insufficiente e che i richiedenti possono sempre definirsi “vittime” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
15. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità. Li dichiara allo stesso modo ammissibili.
B. Sul merito
16. La Corte constata che i procedimenti controversi hanno avuto, in data della decisione “Pinto”, la seguente durata:
i. richiesta no 4428/04: quattordici anni per un grado di giurisdizione. Il richiedente non ha fornito informazioni sul seguito
ii. richiesta no 5481/05: quattordici anni ed otto mesi per un grado di giurisdizione. Il procedimento si è prolungato poi di cinque anni e cinque mesi in prima istanza ed era ancora pendente in appello.
17. La Corte ha trattato a più riprese delle richieste che sollevavano delle questioni simili a quella dei casi di specie e ha constatato un’incomprensione dell’esigenza del “termine ragionevole”, tenuto conto dei criteri emanati in materia dalla sua giurisprudenza ben consolidata (vedere, in primo luogo, Cocchiarella, precitata). Non vedendo niente che possa condurre ad una conclusione differente nelle due richieste in questione, la Corte stima che c’è luogo di constatare, in ogni causa, una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
18. Nella richiesta no 5481/05, il richiedente si lamenta della non effettività del rimedio “Pinto” in ragione dell’insufficienza del risarcimento concesso dai corsi di appello “Pinto.” Invoca gli articoli 13 e 53 della Convenzione,
19. La Corte stima di prima che questi motivi di appello devono essere considerati unicamente sotto l’angolo dell’articolo 13 della Convenzione.
20. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado (precitata, §§ 43-46, e Simaldone c. Italia, no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009 -… (brani)), l’insufficienza dell’indennizzo “Pinto” non rimette in causa l’effettività di questa via di ricorso. Pertanto, c’è luogo di dichiarare questo motivo di appello inammissibile per difetto manifesto di fondamento ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
22. I richiedenti richiedono rispettivamente 24 000 (richiesta no 4428/04) e 20 000 (richiesta no 5481/05) euro (EUR) a titolo del danno morale che avrebbero subito.
23. Il Governo contesta queste pretese, stimandoli eccessive, tenuto conto della debole posta delle controversie.
24. Per ciò che riguarda il danno non patrimoniale, la Corte stima che avrebbe potuto accordare, in mancanza di vie di ricorso interne, la somma di 15 400 EUR prendendo in conto i ritardi imputabili ai richiedenti e le poste dei procedimenti. Il fatto che le giurisdizioni nazionali non abbiano accordato niente ai richiedenti arriva secondo la Corte ad un risultato manifestamente irragionevole. Peraltro, la Corte rileva che, nella richiesta no 4428/04 il richiedente non ha fornito informazione sul prolungamento del procedimento dopo la decisione “Pinto” e che, nella richiesta no 5481/05, la durata supplementare del procedimento può essere oggetto di un secondo ricorso “Pinto.” Alla vista di ciò che precede e tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella (precitata, §§ 139-142 e § 146) la Corte, deliberando in equità, accorda ad ogni richiedente 6 900 EUR.
B. Oneri e spese
25. I richiedenti chiedono anche la seguente somma per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte.
no richiesta Proc. “Pinto” Corte
4428/04 3 548,35 EUR * 7 642,31 EUR *
5481/05 850,00 EUR 8 432,53 EUR
* somma da aumentare del 20% per l’IVA ed il 2% per le quote degli avvocati
26. Il Governo contesta queste pretese.
27. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR ogni onere compreso e l’accorda ad ogni richiedente.
C. Interessi moratori
28. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili in quanto ai motivi di appello derivati dalla durata eccessiva del procedimento ed inammissibili per il surplus;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione (6 900 EUR, seimila nove cento euro) per danno morale e 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 giugno 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa
ALLEGATO
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
1. no 4428/04
introdotta il
30/12/2003 OMISSIS .società di dritto italiano avente la sua sede a Prato Procedimento principale: Oggetto: ingiunzione di pagamento.
Tribunale di Prato (RG no 3989/89) introdotta il 19/09/1989 ed ancora pendente al 23/06/2003, nessuna informazione sul seguito. Sette udienze rinviate su richiesta del richiedente o in ragione della mancanza del suo rappresentante .
Procedimento “Pinto”:
Introdotta il 06/05/2003 dinnanzi alla corte di appello di Genova. Decisione del 19/06/2003, depositata il 11/07/2003. Domanda per danno patrimoniale respinto per difetto di prove. Richiesta per danno morale respinta al motivo che le persone giuridiche non potevano subirne a causa del superamento del termine ragionevole. Oneri e spese compensate. Data decisione definitiva: 12/10/2004.
2. no 5481/05
introdotta il
04/02/2005 OMISSIS società di dritto italiano avente la sua sede a Benevento Procedimento principale: Oggetto: azione per revoca.
Prima istanza: tribunale di Benevento, RG no 1467/88, unita con le cause numeri 1063/88 e 2172/88, del 14/07/1988 al 24/11/2008. Cinque udienze rinviate su richiesta del richiedente. Interruzione del 19/05/1997 al 09/03/1998 (fallimento di una parte).
Appello: pendente dinnanzi alla corte di appello di Napoli.
Procedimento “Pinto”:
Introdotta il 04/03/2003 dinnanzi alla corte di appello di Roma. Decisione del 09/06/2003, depositato il 07/07/2003. Constatazione di violazione. Richiesta per danno patrimoniale respinta per difetto di prove. Richiesta per danno morale respinto al motivo che anche se le persone giuridiche possono subirne a causa del superamento del termine ragionevole, queste sofferenze possono esistere solamente in presenza di certi tipi di danno ed esigono, per la loro determinazione, delle prove precise che, nello specifico, non erano state fornite. Condanna a 850 EUR per oneri e spese. Data decisione definitiva: 06/10/2004.