Conclusione Danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – constatazione di violazione sufficiente; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
QUARTA SEZIONE
CAUSA TERAZZI S.R.L. c. ITALIA
( Richiesta no 27265/95)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
26 ottobre 2004
FINALE
26/01/2005
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Terazzi S.r.l. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente, il
Sig. Sig. Pellonp??, la Sig.ra V. Str??nick?,
Sigg.. J. Casadevall, R. Maruste, S. Pavlovschi, giudici, R. Baratta, giudice ad hoc, e del Sig. Sig. O’Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2004,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 27265/95) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una societ? ad accomandita semplice di dritto italiano, la societ? T. S.a.s. (“il richiedente”), trasformata in societ? a responsabilit? limitata a contare dal 12 novembre 1994, aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 12 agosto 1994, in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da A. C. P. e G. L., avvocati a Roma il cui incarico, inizialmente dato dal rappresentante legale di T. S.a.s, ? stato confermato loro espressamente dopo la trasformazione del richiedente in societ? a responsabilit? limitata dal rappresentante legale di questa. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg.. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed i suoi coagente successivi, rispettivamente Sigg.. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione delle limitazioni che colpiscono il suo terreno cos? come la violazione dell’articolo 6 della Convenzione in ragione della durata eccessiva di un procedimento. Il 2 luglio 1997, la Commissione ha deciso di portare la lagnanza derivata da un attentato ingiustificato al diritto al rispetto dei beni del richiedente alla cognizione del Governo, e ha dichiarato inammissibile la richiesta per il surplus.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione (articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11).
5. Conformemente all’articolo 52 ? 1 dell’ordinamento della Corte, il Presidente della Corte ha assegnato la causa alla prima sezione. Il 30 marzo 1999, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
6. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla quarta sezione cos? ricomposta (articolo 52 ? 1).
7. Con una sentenza del 17 ottobre 2002 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione del carico esorbitante che risulta dalle limitazioni che colpiscono il terreno del richiedente (Terazzi srl c. Italia, no 27265/95, 17 ottobre 2002, ?? 91-92 e punto 1 del dispositivo).
8. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa per danno materiale e morale cos? come il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e nel procedimento a Strasburgo.
9. Non trovandosi in stato la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, paragrafo 102, e punto 3 del dispositivo).
10. Il 13 gennaio 2003, il Governo ha chiesto il rinvio della causa dinnanzi alla Grande Camera (articolo 43 della Convenzione).
11. Questa domanda ? stata rifiutata dal comitato di filtraggio in data del 21 maggio 2003. La sentenza sul merito ? diventata cos? definitiva a questa data (articolo 44 ? 2 c) della Convenzione).
12. In seguito, tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
13. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
I. Danno materiale
1. Argomenti del richiedente
14. Il richiedente chiede di essere risarcito dell’impossibilit? per lui, durante pi? di quarant’ anni, di disporre del suo terreno e di derivarne beneficio sfruttando il potenziale edificabile di questo. A questo riguardo, sottolinea che il terreno controverso ? situato al centro della citt? di Roma e si estende su circa 49 000 metri quadrati.
15. Pure riconoscendo che la sentenza no 179 del 1999 della Corte costituzionale ha fissato il principio secondo il quale le situazioni come quella del caso specifico dovrebbero essere indennizzate, il richiedente osserva che la richiesta ? stata introdotta molto prima di questa sentenza. In quanto ad un’azione in responsabilit? contro le autorit? locali, il richiedente osserva che questa azione non sarebbe utilizzabile poich? una tale azione si basa tra altri su un comportamento intenzionale o colpevole dei membri dell’amministrazione. Secondo il richiedente, si pu? dunque aspettare legittimamente una soddisfazione equa.
16. Secondo il richiedente, il periodo da considerare ? cominciato nel 1962, data di adozione del piano generale di urbanistica di Roma.
17. La situazione denunciata si ? conclusa nel 2002 per 35 008 metri quadrati di terreno che il richiedente ha venduto al prezzo di 18 EUR il metro quadrato. Il richiedente considera che questo prezzo di vendita ? nettamente inferiore al prezzo che avrebbe realizzato se il terreno fosse stato edificabile. Peraltro, il richiedente indica che la vendita di questa parte di terreno ha avuto luogo in seguito al deposito da parte sua, nel marzo 1999, di un progetto per sfruttare il terreno come terreno da golf e che, nel 2002, non era ancora stato approvato.
18. Trattandosi del terreno restante di 13 796 metri quadrati di cui il richiedente ? sempre proprietario, questo fa osservare che in data del 18 giugno e 30 luglio 2003, ha ricevuto il parere favorevole delle autorit? competenti per utilizzare 1 359, 50 metri quadrati per costruire una rimessa sotterranea, purch? l’esterno sia pianificato in giardino pubblico, a sue spese.
19. I progetti presentati dal richiedente nel 1999 derivavano partito dall’opportunit? offerta da una deliberazione municipale di Roma dell? 8 agosto 1997, autorizzando in principio questo tipo di sfruttamento per i terreni sottomessi alle misure controverse.
20. All’appoggio delle sue domande di soddisfazione equa, il richiedente ha prodotto una perizia extragiudiziale realizzata nel 1999 e ha completato in gennaio 2003 e marzo 2004. Il perito, Sig. D. M., ha proceduto alla valutazione del terreno basandosi sui bollettini della borsa immobiliare di Roma di 1999-2002 e sul valore dei terreni edificabili limitrofi, ossia 204 EUR il metro quadrato.
21. Il richiedente richiede 7 651 397 EUR, somma che corrisponde secondo lui al potenziale edificabile del terreno, che non ha potuto sfruttare.
22. Questa somma si ottiene deducendo dal valore del terreno determinato precedentemente (9 938 000 EUR, il valore del terreno inedificabile) il guadagno che sarebbe stato realizzato sfruttando il terreno da golf ed il guadagno che avrebbe potuto essere realizzato dopo la pianificazione del parcheggio sotterraneo.
2. Argomenti del Governo
23. Il Governo sostiene che, dalla sentenza no 179 del 1999 della Corte costituzionale, il richiedente aveva la possibilit? di chiedere un indennizzo a livello nazionale. Per di pi?, il richiedente potrebbe introdurre un’azione in danno-interessi contro le autorit? locali. Per questo fatto, il Governo pretende che nessuna somma potrebbe essere accordata al richiedente a titolo della soddisfazione equa, dato che questo pu? chiedere ancora un indennizzo presso le giurisdizioni nazionali.
24. Il Governo sostiene poi che la domanda a titolo di danno materiale ? infondata poich? la situazione al livello nazionale ? stata decisa in seguito alla vendita di una parte del terreno ed alla vista del parere favorevole che il richiedente ha ottenuto nel 2003 per sfruttare il restante del terreno sotto forma di rimessa sotterranea. Secondo il Governo, questa rimessa copre tutta la parte restante di terreno.
25. Nel caso in cui la Corte accordasse una soddisfazione equa, il Governo sostiene che questa non potrebbe essere versata al richiedente, al motivo che questo non avrebbe manifestato il suo interesse ad inseguire il procedimento dopo la sua trasformazione in societ? a responsabilit? limitata.
26. Il Governo rifiuta il criterio di calcolo utilizzato dal richiedente che si riferisce unicamente al valore del terreno come se questo fosse edificabile. A questo riguardo, il Governo sostiene che ci? che ? indennizzabile ? unicamente il danno che deriva dal ritardo dell’amministrazione nell’espropriazione del terreno.
Il Governo contesta poi la valutazione del terreno nel 2003 e sostiene che la domanda del richiedente ? eccessiva, al motivo che, da una parte, il richiedente non prende in conto il rischio di “scoperte archeologiche”, visto l?ubicazione specifica del terreno alla centro citt? di Roma; d?altra parte, il richiedente non considera che il quartiere sia gi? molto costruito e che ci sono delle limitazioni alla superficie delle costruzioni che derivano delle disposizioni in vigore.
3. Decisione della Corte
27. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si fare pu? la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, ? 32, CEDH 2000-XI).
28. Gli Stati contraenti parti di una causa sono in principio libere di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalit? di esecuzione di una sentenza traduce la libert? di scelta a cui ? abbinato l’obbligo primordiale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libert? garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette in integrum una restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, non avendo la Corte che n? la competenza n? la possibilit? pratico di compierla lei stessa. Se il diritto nazionale non permette in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’? luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata ( Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, ? 20, CEDH 2000-I).
29. La Corte rileva al primo colpo che niente permette di dubitare dell’interesse del richiedente a continuare il procedimento, e che l’incarico ai suoi avvocati ? stato confermato espressamente dal suo rappresentante legale dopo la sua trasformazione in societ? a responsabilit? limitata (vedere sopra paragrafo 2).
30. In quanto alla possibilit? per il richiedente di chiedere un indennizzo al livello nazionale, la Corte nota che il Governo ha utilizzato gi? questo argomento sotto forma di eccezione tratta dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne allo stadio dell’esame iniziale dell’ammissibilit? e che questa ? stato respinta. La Corte nota poi che il Governo ha reiterato questi argomenti nella sua domanda di rinvio dinnanzi alla Grande Camera della causa, domanda che ? stata allontanata.
Nella misura in cui gli argomenti del Governo mirano alla possibilit? per il richiedente di ottenere una soddisfazione equa al senso dell’articolo 41 della Convenzione, supponendo anche che la possibilit? di chiedere un indennizzo alle giurisdizioni nazionali esista( Scordino (no 2, c,). Italia, 15 luglio 2004, no 36815/97, ?? 57-61) la Corte giudica improbabile che il richiedente riceva un doppio indennizzo, dato che le giurisdizioni nazionali, nella valutazione della causa che sarebbe sottoposta loro, prenderebbero inevitabilmente in conto ogni importo che la Corte gli avrebbe accordato. Ad ogni modo, tenuto conto della durata e delle ripercussioni dell’ingerenza controversa, la Corte considera che sarebbe assolutamente irragionevole aspettarsi che il richiedente impegni un procedimento nazionale e che ne sopporta i costi (Serghides e Christoforou c. Cipro (soddisfazione equa), sentenza del 10 giugno 2003, no 44730/98, ? 29; Scordino (no 2), precitata, ? 62).
31. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che l’ingerenza controversa soddisfaceva le esigenze dell’interesse generale (? 85), ci? vale a dire che non ? stato constatato nessuno atto illegale o arbitrario. Fondava la constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 sulle seguente considerazioni:
“? 91. Le circostanze della causa, in particolare l’incertezza raddoppiata dall’inesistenza di ogni ricorso interno efficace e suscettibile di palliare la situazione controversa combinata con l’ostacolo al pieno godimento del diritto di propriet? e la mancanza di indennizzo, portano la Corte a considerare che il richiedente ha dovuto sopportare un carico speciale ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibro che deve a regnare tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, d? altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. ”
32. La Corte considera che il richiedente ha subito indubbiamente dei danni che risultano dagli elementi sopra menzionati. Per?, il carattere della situazione imputabile al Governo italiano, che la Corte ha tenuto per contrario alla Convenzione, si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto.
33. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte stima che nella presente causa, la natura della violazione constatata nella sentenza al principale non gli permette di partire dal principio di una restitutio in integru ( Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96 (soddisfazione equa), ?? 20-21; Ex Re di Grecia ed altri c. Grecia, [GC], no 25701/94, ? 75, CEDH 2002) e che un indennizzo ? suscettibile di compensare il danno addotto.
34. In quanto all’indennizzo da fissare nello specifico, questo non dovr?, contrariamente a quello concesso nelle cause concernenti gli spodestamenti illeciti in s?, riflettere l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell’ingerenza controversa (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50) del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B, p. 59, ?? 36 e 39; Ex Re di Grecia precitata, ? 78).
35. La Corte stima poi che le circostanze della causa non suscitano una valutazione precisa del danno materiale. Il tipo di danno in questione presenta un carattere intrinsecamente aleatorio, il che rende impossibile un calcolo preciso delle somme necessarie al suo risarcimento (Lallement c. Francia (soddisfazione equa), no 46044/99, 12 giugno 2003, ? 16; Sporrong e L?nnroth c. Svezia (articolo 50), sentenza del 18 dicembre 1984, serie A no 88, ? 32).
36. Agli occhi della Corte, c’? luogo di accordare una somma calcolata in equit? che possa in parte compensare almeno l’indisponibilit? del terreno provocato dalle misure controverse, senza dimenticare che queste hanno colpito il terreno molto prima della data di presa di effetto, il 1 agosto 1973, della riconoscenza del diritto di ricorso individuale da parte dell’Italia (vedere ?? 82-84 della sentenza al principale)
37. La Corte stima poi che il punto di partenza del ragionamento deve essere il valore probabile del terreno all’inizio della situazione controversa, determinato a partire dalla perizia presentata dal richiedente, ed allontana per questo fatto le pretese nella misura in cui queste sono fondate sul valore reale o attualizzato del terreno (sentenza Scordino (no 2), precitata). La Corte deve avere riguardo del fatto che la constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non riguarda i permessi di espropriare e le interdizioni a costruire in quanto tali (vedere ?? 85, 86 e 91 della sentenza al principale). Infine, non deve dimenticare la situazione privilegiata di una parte del terreno, e d? altra parte, la possibilit? di un uso alternativo alla costruzione che si ? presentata ultimamente la cui portata ? interpretata differentemente dalle parti (vedere 18 e 24 paragrafi sopra).
38. Deliberando in equit? al senso dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte accorda 850 000 EUR.
II. Danno morale
39. In quanto al danno morale, il richiedente afferma non essere in grado di valutarlo.
40. Il Governo stima che la constatazione di violazione rappresenta un risarcimento sufficiente.
41. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte stima che la constatazione di violazione costituisce un risarcimento sufficiente (a contrario, Belvedere Alberghiera c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, ?? 41 e 42).
B. Oneri e spese
1. Oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne
42. Il richiedente richiede il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne, a concorrenza di 32 621,12 EUR, somma che include il 20% di IVA, tassa sul valore aggiunto, e CPA (contributo alla cassa di previdenza degli avvocati).
43. Il Governo fa osservare che gli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne non sono rimborsabili poich? si tratta di oneri nei quali il richiedente sarebbe incorso in ogni caso, a prescindere dalla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
44. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il sussidio di oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si trovino stabiliti la loro realt?, la loro necessit? e, in pi?, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 31107/96, CEDH 2000-XI, ? 54). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, ? 66).
45. La Corte rileva che se il procedimento impegnato dal richiedente tendeva a fare annullare il rinnovo del permesso di espropriare combinato con interdizione a costruire in primo luogo, metteva in causa il carattere sproporzionato di questa ingerenza (?? 23-28 della sentenza al principale). Questo approccio dunque giustifica il rimborso almeno parziale degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne. La Corte accorda quindi 25 000 EUR.
2. Oneri esposti dinnanzi agli organi della Convenzione
46. Il richiedente presenta dei progetti di note di parcella redatta dai suoi avvocati sulla base della tabella nazionale e sollecita il rimborso di 87 184,16 EUR -somma che include il 20% di IVA.
Inoltre, il richiedente chiede il rimborso degli oneri di perizia a concorrenza di 1 150 EUR pi? IVA.
47. Il Governo si rimette si alla saggezza della Corte.
48. La Corte non dubita della necessit? degli oneri richiesti n? che siano stati impegnati effettivamente a questo titolo. Trova per? eccessiva la somma rivendicata. La Corte considera quindi che non vi ? di rimborsarli che in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare al richiedente un importo globale di 8 000 EUR.
C. Interessi moratori
49. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Stabilisce ( all’unanimit?)
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 850 000 EUR, otto cento cinquantamila euro, per danno materiale,;
ii. 25 000 EUR, venticinquemila euro, per onere e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne;
iii. 8 000 EUR, ottomila euro, per oneri e spese esposti dinnanzi agli organi della Convenzione;
iv. ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
2. Respinge ( all’unanimit?) la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 26 ottobre 2004 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Cancelliere Pr?sident
SENTENZA TERAZZI S.R.L. c. ITALIA (SODDISFAZIONE EQUA)
SENTENZA TERAZZI S.R.L. c. ITALIA (SODDISFAZIONE EQUA)