TERZA SEZIONE
CAUSA TĂUTU C. ROMANIA
( Richiesta no 17299/05)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
9 febbraio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Tăutu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 19 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 17299/05) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. N. D. T. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 30 aprile 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 10 luglio 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1944 e risiede in Francia, a Montpellier.
5. Il richiedente citò in giustizia un individuo, B.V, con un’azione per rivendicazione fondata sull’articolo 480 del codice civile, avente come oggetto un terreno di 3350 m² ubicato a Voluntari- Pipera, nel dipartimento di Ilfov.
6. Con una sentenza definitiva del 4 dicembre 2002, resa dalla corte di appello di Bucarest che confermava la decisione del 12 giugno 2002 resa dal tribunale dipartimentale di Bucarest, l’azione del richiedente è stata accolta ed il tribunale ha ordinato a B.V. di restituirgli il terreno rivendicato.
7. Con una sentenza resa il 4 novembre 2004, dall’Alta Corte di cassazione e di giustizia il ricorso per annullamento (recurs în anulare) formato dal procuratore generale contro la decisione definitiva del 4 dicembre 2002, fu accolto e la sentenza del 4 dicembre 2002 fu annullata per errore di valutazione dei fatti, trattandosi della forza probante dei titoli di proprietà presentati dalle parti alla controversia.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
8. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinenti sono descritte nella sentenza Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) e SC Maşinexportimport Industrial Group S.A c. Romania (no 22687/03, 1 dicembre 2005, § 22,).
9. Con un ordinamento di emergenza (ordonanþa di urgenţă) del Governo, no 58 del 25 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale no 460 del 28 giugno 2003, gli articoli 330-3304 del codice di procedimento civile che regolano il ricorso per annullamento sono stati abrogati. In virtù delle disposizioni transitorie, le decisioni di giustizia rese fino alla data dell’entrata in vigore dell’ordinamento erano sottoposte alle vie di ricorso esistenti nella data in cui le decisioni erano state rese.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
10. Il richiedente si lamenta del fatto che l’annullamento della sentenza definitiva della corte di appello di Bucarest del 4 dicembre 2002 con la sentenza del 4 novembre 2004 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha portato attentato al principio della sicurezza dei rapporti giuridici, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione che dispone:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
11. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
12. Il Governo ammette che il fatto di rimettere in causa, tramite un ricorso straordinario a disposizione del procuratore generale, una decisione di giustizia definitiva costituisce un’incomprensione del principio della sicurezza dei rapporti giuridici, ma fa osservare che questa via di ricorso è stata abrogata ed è stato stimato che, comunque, un controllo supplementare era giustificato per garantire il rispetto della legalità.
13. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a questa in cui ha concluso alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della rimessa in causa, in seguito ad un ricorso per annullamento formato dal procuratore generale, della soluzione data in modo definitivo ad una controversia (vedere, tra altre, Brumărescu, precitata, §§ 61-65, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, precitata, § 32; e SC Editura Orizonturi S.R.L. c. Romania, no 15872/03, §§ 59-63, 13 maggio 2008).
14. Avendo esaminato la presente causa, la Corte considera che il Governo non ha fornito nessun argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente (vedere anche Mureşan c. Romania, no 8015/05, § 19, 26 maggio 2009).
Quindi, la Corte stima che applicando così le disposizioni dell’articolo 330 del Codice di procedimento civile che regola il ricorso per annullamento, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha ignorato dalla sua decisione del 4 novembre 2004 il principio della sicurezza dei rapporti giuridici e con ciò anche, il diritto del richiedente ad un processo equo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
15. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 su questo punto.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
16. Il richiedente si lamenta del fatto che la sentenza del 4 novembre 2004 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha avuto per effetto di recare offesa al suo diritto al rispetto dei suoi beni, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
17. Il Governo considera che l’ingerenza nel diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni era prevista dalla legge ed inseguiva un interesse legittimo, ossia riparare un errore commesso dalle giurisdizioni inferiori, nella valutazione delle prove.
18. La Corte ricorda che il diritto di proprietà del richiedente era stato stabilito con una sentenza definitiva del 4 dicembre 2002 e rileva che il diritto così riconosciuto non era revocabile. Il richiedente aveva dunque un bene ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
19. La Corte rileva poi che la sentenza del 4 novembre 2004 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha annullato la sentenza definitiva del 4 dicembre 2002 e ha giudicato che il richiedente non aveva un diritto di proprietà sul terreno in questione. Considera che questa situazione è analoga a quella del richiedente nella causa Brumărescu precitata. La Corte stima dunque che la sentenza del 4 novembre 2004 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha avuto per effetto di privare il richiedente dei suoi beni ai sensi della seconda frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere §§ 73-74 Brumărescu, precitata).
20. La Corte ricorda che una privazione di proprietà che dipende da questa seconda norma può giustificarsi solamente se si dimostra che è intervenuta in particolare a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge. Per di più, ogni ingerenza nel godimento della proprietà deve rispondere al criterio di proporzionalità (Brumărescu, precitata, §§ 73-74).
21. Nello specifico, la Corte osserva che il Governo invoca un errore di valutazione dei fatti relativi alla forza probante dei titoli di proprietà presentati dalle parti alla controversia, da parte della corte di appello che aveva reso la decisione definitiva nello specifico, e non un errore di diritto, per giustificare l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del richiedente. Perciò, la Corte stima che, malgrado il margine di valutazione di cui dispone in materia lo stato, questo preteso errore non potrebbe bastare per legittimare la privazione di un bene acquisito in ogni legalità in seguito ad una controversia civile definitivamente decisa (vedere le sentenze Blidaru c. Romania, no 8695/02, § 55, 8 novembre 2007 e SC Maşinexportimport Industrial Group SA., precitata, § 46).
22. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
24. Il richiedente richiede 2 390 000 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito, o il controvalore del terreno perso valutato a 620 EUR/m², come attesta un rapporto di perizia immobiliare dell’ agosto 2007.
Il Governo indica che, secondo la perizia immobiliare che ha comandato nel novembre 2007, il valore del terreno è di 2 077 000 EUR.
25. Tenuto conto del termine intervenuto tra la data di sottomissione delle perizie e la data di adozione della presente sentenza, così come della comunicazione generale indirizzata alla Corte dal Governo, l’ 11 maggio 2009, segnalando la diminuzione significativa dei valori venali degli immobili, la Corte considera che, nelle circostanze dello specifico, la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura così che conviene riservarla tenendo anche conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
B. Danno morale ed oneri e spese
26. Il richiedente non ha fatto richiesta di indennizzo a questo titolo. Pertanto, la Corte stima che non c’è luogo di concedergli alcuna somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura;
Perciò:
a) la riserva per ciò che riguarda il danno patrimoniale;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, entro sei mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 9 febbraio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente