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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE TALPIS c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 02,03,14
Numero: 41237/14/2017
Stato: Italia
Data: 2017-03-02 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusioni: Violazione dell’articolo 2 – Diritto alla vita, Articolo 2 – Obblighi positivo Articolo 2-1 – Vita, (Risvolto patrimoniale,
Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Inchiesta effettivi Obblighi positivi, (Risvolto procedurale, Violazione dell’articolo 14+2 – Interdizione della discriminazione, Articolo 14 – Discriminazione, (Articolo 2 – Diritto alla vita Articolo 2-1 – Vita,

PRIMA SEZIONE

CAUSA TALPIS C. ITALIA

( Richiesta no 41237/14)

SENTENZA

STRASBURGO

2 marzo 2017

Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell?articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire modifiche di forma.
Nella causa Talpis c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell?uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 e il 31 gennaio 2017,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All?origine della causa vi ? un ricorso (n. 41237/14) presentato contro la Repubblica italiana con cui una cittadina rumena e moldava, OMISSIS (?la ricorrente?), ha adito la Corte il 23 maggio 2014 ai sensi dell?articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali (?la Convenzione?).
2. La ricorrente ? stata rappresentata dall?avv. OMISSIS, del foro di Roma. Il governo italiano (?il Governo?) ? stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
3. La ricorrente lamentava in particolare un inadempimento delle autorit? italiane al loro dovere di protezione contro la violenza domestica che essa avrebbe subito e che avrebbe portato al tentativo di omicidio nei suoi confronti e alla morte di suo figlio.
4. Il 26 agosto 2015 il ricorso ? stato comunicato al Governo. I governi rumeno e moldavo non hanno esercitato il diritto di intervenire nella procedura (articolo 36 ? 1 della Convenzione).
5. Il Governo obietta che le osservazioni presentate dalla ricorrente sono pervenute alla Corte il 15 marzo 2016, vale a dire, a suo avviso, dopo la scadenza del termine fissato, ossia il 9 marzo 2016. La Corte constata tuttavia che le osservazioni sono state trasmesse il 9 marzo 2016 conformemente all?articolo 38 ? 2 del regolamento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
6. La ricorrente ? nata nel 1965 e risiede a Remanzacco.
7. La ricorrente contrasse matrimonio con A.T., un cittadino moldavo, e da questa unione ebbe una figlia, nata nel 1992, e un figlio, nato nel 1998.
8. Dopo il loro matrimonio, il marito della ricorrente cominci?, secondo lei, a picchiarla. Tuttavia, nel 2011, la ricorrente segu? suo marito in Italia per dare ai figli la possibilit? di un futuro pi? sereno.
1. La prima aggressione commessa da A.T. nei confronti della ricorrente e di sua figlia
9. La ricorrente sostiene che il marito, alcolizzato, la maltrattava fisicamente da tempo quando, il 2 giugno 2012, richiese l?intervento dei carabinieri a seguito delle percosse che A.T. avrebbe inflitto a lei e a sua figlia.
10. All?arrivo dei carabinieri, A.T. era uscito di casa e fu ritrovato in strada in stato di ebbrezza, con graffi sul lato sinistro del viso. I carabinieri redassero un verbale sull?accaduto. Da questo verbale risulta che la ricorrente era stata picchiata e morsa sul viso e sulla gamba sinistra e che aveva diversi ematomi. Sempre secondo il verbale, la figlia della ricorrente era intervenuta per difendere la madre ed era stata picchiata a sua volta. La stessa avrebbe presentato una ferita provocata da un?unghia sul collo e delle ferite su entrambe le braccia. La ricorrente e sua figlia furono informate dei loro diritti e manifestarono l?intenzione di recarsi al pronto soccorso.
11. La ricorrente sostiene, invece, di non essere stata informata della possibilit? di presentare una denuncia o di mettersi in contatto con un centro per le donne vittime di violenza. Sostiene, inoltre, che si ? recata al pronto soccorso al fine di far constatare le sue ferite, ma che, dopo tre ore di attesa, aveva deciso di tornare a casa.
12. Il Governo, in riferimento al verbale redatto dai carabinieri, ritiene che non vi sia alcuna prova che la ricorrente si sia recata al pronto soccorso.
2. La seconda aggressione commessa da A.T. nei confronti della ricorrente
a) La versione della ricorrente
13. Dopo l?aggressione del 2 giugno 2012, la ricorrente sostiene di aver trovato rifugio nella cantina del suo appartamento, dove dormiva.
14. Riferisce i fatti successivi come segue. Il 19 agosto 2012, dopo una telefonata minacciosa di suo marito, temendo un?aggressione da parte sua, decise di uscire di casa. Quando rientr? a casa, scopr? che la porta della cantina era stata spaccata. Tent? di contattare un?amica per ricevere ospitalit? per la notte, ma alla sua chiamata non rispose nessuno. Decise allora di tornare in cantina. Qui A.T. la aggred? con un coltello e la costrinse a seguirlo al fine di avere rapporti sessuali con i suoi amici. Nella speranza di poter chiedere aiuto una volta all?esterno, si rassegn? a seguirlo. In strada, chiese aiuto ai poliziotti che erano di pattuglia con la macchina della polizia.
15. Gli agenti della polizia si limitarono a controllare i suoi documenti di identit? e quelli di A.T. e, nonostante le sue affermazioni secondo le quali era stata minacciata e picchiata da suo marito, essi la invitarono a rientrare a casa senza offrirle aiuto e dissero ad A.T. di allontanarsi da lei. A carico di quest?ultimo fu redatto verbale per porto abusivo di arma.
16. Poco tempo dopo essere rientrata a casa, la ricorrente chiam? il 118 e fu trasportata all?ospedale. I medici constatarono, tra l?altro, un trauma cranico, una ferita alla testa, delle escoriazioni multiple sul corpo e un ematoma sulla parete toracica. Le sue lesioni furono giudicate guaribili in sette giorni.
b) La versione del Governo
17. Il Governo afferma che, secondo il verbale di intervento redatto dagli agenti della polizia, questi ultimi sono arrivati in via Leopardi poco dopo la mezzanotte. La ricorrente li avrebbe informati che era stata colpita al viso. A.T. avrebbe dato un coltello ai poliziotti. La ricorrente avrebbe dichiarato ai poliziotti di voler andare in ospedale per far constatare le sue ferite. Essa vi si sarebbe recata e A.T. sarebbe tornato a casa. Il coltello sarebbe stato sequestrato e a carico del ricorrente sarebbe stato redatto verbale per porto abusivo di arma.
3. La denuncia della ricorrente
18. All?ospedale, la ricorrente fu sentita da un?assistente sociale. Durante il colloquio, essa dichiar? che si opponeva all?idea di rientrare a casa con suo marito. Fu allora ospitata da un?associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, IOTUNOIVOI (?l?associazione?).
19. La presidente del centro antiviolenza e le forze dell?ordine si recarono nella cantina dell?appartamento dove viveva la ricorrente per recuperare gli indumenti e gli effetti personali della stessa.
20. A partire dal 20 agosto, A.T. torment? la ricorrente chiamandola e inviandole parecchi messaggi offensivi.
21. Il 5 settembre 2012, la ricorrente sporse denuncia contro il marito per lesioni personali, percosse e minacce. Chiese alle autorit? di prendere dei provvedimenti urgenti per proteggere lei e i suoi figli, e per impedire ad A.T. di avvicinarsi a loro. Indic? che si era rifugiata in un centro antiviolenza e che A.T. continuava a tormentarla per telefono.
22. Nei confronti di A.T. furono avviate le indagini preliminari per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce. La polizia trasmise la denuncia alla procura della Repubblica il 9 ottobre 2012.
23. Il 15 ottobre 2012 la procura, vista la domanda della ricorrente volta ad ottenere dei provvedimenti di protezione, ordin? che fossero avviate urgentemente delle indagini. In particolare chiese alla polizia di cercare eventuali testimoni, compresa la figlia della ricorrente.
24. La ricorrente fu ospitata per tre mesi dall?associazione.
25. Con lettera del 27 agosto 2012, il dirigente dei servizi sociali di Udine inform? l?associazione che non vi erano fondi disponibili per prendere in carico la ricorrente e per fornirle una soluzione alternativa di accoglienza.
26. Il Governo d? una interpretazione diversa di questa lettera: esso afferma che, poich? la ricorrente non era stata prima presa in carico dai servizi sociali del comune di Udine, che si occupava delle vittime di violenza nell?ambito di un altro progetto, denominato ?Zero Tollerance?, questi ultimi non potevano sostenere le spese dell?associazione. Secondo lui, le donne vittime di violenze potevano prendere contatto con i servizi sociali per chiedere aiuto, cosa che la ricorrente non avrebbe fatto.
27. Il 4 dicembre 2012 la ricorrente lasci? il centro antiviolenza al fine di cercare un lavoro.
28. La stessa dichiara di avere inizialmente dormito per strada, prima di essere ospitata da un?amica, e indica di avere poi trovato un lavoro come badante a persone anziane e che, non appena le ? stato possibile, ha preso in affitto un appartamento. Secondo la ricorrente, A.T. aveva continuato ad esercitare delle pressioni psicologiche su di lei per indurla a ritirare la sua denuncia.
29. Il 18 marzo 2013 il procuratore, constatando che non era stato compiuto nessun atto di indagine, chiese nuovamente alla polizia di indagare a breve termine sulle affermazioni della ricorrente.
30. Il 4 aprile 2013, sette mesi dopo il deposito della sua denuncia, la ricorrente fu sentita per la prima volta dalla polizia. Essa modific? le sue dichiarazioni attenuando la gravit? dei fatti di cui si era lamentata. Sull?episodio di giugno 2012, dichiar? che A.T. aveva cercato di picchiarla ma non vi era riuscito e che neanche sua figlia aveva ricevuto colpi. Per quanto riguarda l?incidente di agosto 2012, disse che A.T. l?aveva picchiata, ma non l?aveva minacciata con un coltello. Per contro, A.T. avrebbe finto di rigirare il coltello verso di lui.
La ricorrente indic? anche che, all?epoca, non parlava bene l?italiano e non aveva potuto esprimersi correttamente. Dichiar?, inoltre, che A.T. non l?aveva costretta ad avere rapporti sessuali con altre persone e che era tornata a vivere nella casa famigliare. Disse che, quando era ospite dall?associazione, non parlava al telefono con suo marito perch? le avrebbero detto di agire cos?. Assicur? che, ad eccezione dell?alcolismo di suo marito, la situazione in casa era calma. Concluse che suo marito era un buon padre e un buon marito e che non si era pi? verificato alcun episodio violento.
31. La ricorrente sostiene di aver modificato le sue dichiarazioni iniziali a causa delle pressioni psicologiche subite da parte di suo marito.
32. Il 30 maggio 2013 la Procura della Repubblica di Udine, dopo aver rilevato, da un lato, che la ricorrente, sentita in aprile, aveva attenuato la gravit? delle accuse da lei avanzate contro suo marito, affermando che quest?ultimo non l?aveva minacciata con un coltello e che era stata mal compresa dall?impiegata del centro in cui si era rifugiata e, dall?altro lato, che non si era verificato nessun altro episodio violento, chiese al giudice per le indagini preliminari (?il GIP?) l?archiviazione della denuncia presentata nei confronti di A.T. per maltrattamenti in famiglia. Per quanto riguarda il reato di lesioni personali aggravate, la procura indic? di voler continuare le indagini.
33. Con provvedimento del 1? agosto 2013, il GIP archivi? la denuncia per la parte che riguardava i maltrattamenti in famiglia e le minacce. Il GIP consider? che lo svolgimento dei fatti era incerto e che, per quanto riguarda i maltrattamenti, non era possibile qualificare un reato di questo tipo in quanto il criterio della reiterazione degli episodi di violenza non era soddisfatto, visto che la ricorrente aveva denunciato solo l?incidente del mese di agosto 2012.
34. Per quanto riguarda la denuncia relativa alle minacce aggravate dall?uso di un?arma, il GIP rilev? che le dichiarazioni della ricorrente erano contraddittorie e che nel rapporto dell?ospedale, non vi era alcun riferimento a ferite provocate da un coltello.
35. Per quanto riguarda il reato di lesioni personali, il procedimento prosegu? dinanzi al giudice di pace. A.T. fu rinviato a giudizio il 28 ottobre 2013. La prima udienza si tenne il 13 febbraio 2014 e A.T. fu condannato a pagare una multa di 2.000 EUR (EUR) il 1? ottobre 2015.
4. La terza aggressione commessa da A.T. nei confronti della ricorrente e di suo figlio e l?omicidio di suo figlio commesso da A.T.
36. Dal fascicolo risulta che il 18 novembre 2013, A.T. ha ricevuto la notifica del suo rinvio a giudizio dinanzi al giudice di pace il 19 maggio 2014 per il reato di lesioni personali relativamente all?aggressione nei confronti della ricorrente del mese di agosto 2012.
37. La notte del 25 novembre 2013, la ricorrente richiese l?intervento dei carabinieri a causa di una lite con suo marito.
38. Nella loro relazione, i carabinieri constatavano quanto segue: al loro arrivo, avevano trovato la porta della camera da letto spaccata e il pavimento cosparso di bottiglie di alcolici; la ricorrente aveva dichiarato che il marito era sotto l?effetto dell?alcol e che aveva deciso di chiedere aiuto perch? riteneva che egli avesse bisogno di un medico; la ricorrente aveva detto loro che aveva presentato una denuncia contro suo marito in passato, ma che successivamente aveva modificato le sue accuse; il figlio della ricorrente aveva dichiarato che il padre non era violento nei suoi confronti; la ricorrente e suo figlio non presentavano segni di violenza.
39. A.T. fu trasportato in ospedale in stato di ubriachezza. Nella notte usc? dall?ospedale e si rec? in una sala giochi.
40. Mentre camminava per strada, fu arrestato dalla polizia per un controllo di documenti alle ore 2.25.
41. Dal verbale della polizia relativo al controllo risulta che A.T. era in stato di ubriachezza, che aveva difficolt? a mantenersi in equilibrio e che la polizia lo ha lasciato andare dopo aver redatto il verbale.
42. Alle ore 5 A.T. entr? nell?appartamento di famiglia armato di un coltello da cucina con una lama di 12 centimetri con l?intenzione di aggredire la ricorrente. Il figlio della ricorrente cerc? di fermarlo e fu pugnalato tre volte. Mor? per le ferite. La ricorrente tent? invano di scappare, ma A.T. riusc? a raggiungerla in strada e la accoltell? con vari colpi al petto.
5. Il procedimento penale a carico di A.T. per lesioni personali aggravate
43. Il 1? ottobre 2015 A.T. fu dichiarato colpevole dal giudice di pace di lesioni personali aggravate nei confronti della ricorrente a causa delle lesioni che egli le aveva inflitto in occasione dell?incidente del mese di agosto 2012, e fu condannato a pagare una multa di 2.000 EUR.
6. Il procedimento penale a carico di A.T. per l?omicidio di suo figlio, per il tentato di omicidio nei confronti della ricorrente e per il reato di maltrattamenti nei confronti della ricorrente
44. In una data non precisata, nel novembre 2013, fu riaperta l?indagine relativa agli atti di maltrattamento.
45. A.T. chiese di essere giudicato secondo il giudizio abbreviato.
46. L?8 gennaio 2015 A.T. fu condannato dal giudice dell?udienza preliminare (?il GUP?) di Udine all?ergastolo per l?omicidio di suo figlio e il tentato omicidio di sua moglie, e per i reati di maltrattamenti nei confronti della ricorrente e di sua figlia e di porto abusivo di armi. Fu anche condannato a risarcire la ricorrente per 400.000 EUR. La ricorrente si era costituita parte civile.
47. Per quanto riguarda la denuncia di maltrattamenti, il GUP, dopo aver sentito i testimoni e la figlia della ricorrente, ritenne che quest?ultima e i suoi figli vivessero in un clima di violenze. Il GUP ritenne che la condotta violenta di A.T. fosse abituale e giudic? che, a parte le vessazioni quotidiane che la ricorrente subiva, vi fossero stati quattro episodi violenti. Aggiunse che A.T., nel corso del procedimento, aveva confessato di provare un sentimento di odio per sua moglie. Secondo il GUP, i fatti del 25 novembre 2013 erano la conseguenza del tentativo della ricorrente di allontanarsi da A.T.
48. Il 22 maggio 2015 A.T. interpose appello contro la sentenza.
Dal fascicolo risulta che, con sentenza del 26 febbraio 2016, la sentenza del GUP ? stata confermata dalla corte d?appello. Tuttavia, nessuna delle parti ha allegato la sentenza alle sue osservazioni.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
49. Ai sensi dell?articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), chiunque maltratta una persona della famiglia, una persona con la quale convive o sottoposta alla sua autorit? o a lui affidata per ragione di educazione, cura, vigilanza o per l?esercizio di una professione o di un?arte ? punito con la reclusione da due a sei anni.
50. L?articolo 582 del codice penale stabilisce che chiunque cagiona ad altri una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, ? punito con la reclusione da tre mesi a dieci anni [sic]. Ai sensi dell?articolo 583 del codice penale, la lesione ? considerata ?grave? ed ? punita con la reclusione da tre a sette anni quando comporta, in particolare, infermit? o incapacit? temporanea per un tempo superiore a quaranta giorni.
51. La legge n. 38 del 23 aprile 2009 di conversione del decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, recante ?misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch? in tema di atti persecutori?, che approva ?la necessit? straordinaria e urgente di introdurre delle misure per garantire la massima tutela della sicurezza e della collettivit?, a causa dell?aumento allarmante del numero di episodi di violenza sessuale?, ha introdotto, tra l?altro, un nuovo reato in materia di atti persecutori, denominato nel linguaggio corrente ?molestie?, con l?introduzione nel codice penale dell?articolo 612 bis.
Si tratta di una disposizione idonea a sanzionare la reiterazione di comportamenti malevoli, che si manifestano attraverso telefonate ad ogni ora, attenzioni ripetute, una sorveglianza, regali non desiderati, lettere o SMS, ossia una variet? di atti apparentemente innocui, ma che spesso degenerano in minacce, pedinamenti, presenza inopportuna vicino alla scuola o al ristorante, che provocano nella vittima uno stato di ansia e di paura per la propria integrit? e, soprattutto, la costringono a modificare le proprie abitudini e le proprie scelte di vita.
La legge prevede che, prima di sporgere denuncia, la vittima di molestie pu? ricorrere alle autorit? di pubblica sicurezza e chiedere che sia rivolto un ammonimento all?autore delle vessazioni. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie, il questore ? se ritiene fondata l?istanza ? ammonisce oralmente l?autore degli atti in questione e redige un verbale.
La legge stabilisce inoltre che le forze dell?ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono notizia del reato di atti persecutori hanno l?obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona in cui essa risiede e, qualora quest?ultima ne faccia richiesta, provvedono a metterla in contatto con i centri antiviolenza (articolo 11).
La nuova legge prevede anche un numero verde nazionale per le vittime di molestie, che consente loro di beneficiare di un?assistenza psicologica e giuridica e, se lo desiderano, di segnalare alle forze dell?ordine gli atti di violenza subiti (articolo 12).
In attesa del processo, il giudice pu? adottare le misure provvisorie ?specifiche? introdotte nel codice di procedura penale (CPP) dalla legge n. 154/2001, ossia l?allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o dai suoi familiari (articolo 282 bis, ter, quater del CPP).
L?articolo 9 della legge summenzionata prevede l?obbligo di comunicare alle autorit? di pubblica sicurezza le misure di allontanamento ai fini dell?eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni (articolo 282 quater del CPP).
La legge n. 38 prevede, per gli atti di molestie, una condanna che va da sei mesi a quattro anni di reclusione, e la pena ? aumentata se il fatto ? stato commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da una persona gi? ammonita dal questore. La pena ? aumentata fino alla met? se l?atto di molestie ? commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilit?, o se ? commesso con armi.
52. Il dispositivo speciale e urgente degli ?ordini di protezione? (articolo 736 bis del codice di procedura civile e articolo 342 bis e ter del codice civile) prevede che:
Il giudice civile pu? adottare misure urgenti per impedire l?aumento dei comportamenti che mettono a repentaglio la serenit? familiare, che si tratti di matrimonio o di convivenza. Il criterio essenziale ? la comunione di vita. La richiesta pu? essere formulata senza obbligo di essere assistito da un avvocato. Il ricorso introduttivo deve indicare il contenuto della misura protettiva richiesta. ? possibile richiedere l?intervento dei servizi sociali e l?esecuzione di perizie psicologiche o mediche e indagini patrimoniali.
Il giudice pu? adottare una o pi? misure denominate ?ordini di protezione?, volte ad ottenere la cessazione del comportamento in questione, l?allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona interessata e/o il pagamento di un assegno alle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati. Nella sua decisione, il giudice fissa le modalit? di esecuzione. Qualora sorgano difficolt? in ordine all?esecuzione, pu? emanare i provvedimenti pi? opportuni per risolverle, ivi compreso l?intervento della forza pubblica e quello dell?ufficiale sanitario.
53. La legge n. 119 del 15 ottobre 2013, (piano d?azione straordinario per il contrasto alla violenza di genere) prevede misure importanti orientate sui diritti procedurali delle vittime di violenza domestica, abuso sessuale, sfruttamento sessuale e molestie. In conformit? alle nuove norme, il pubblico ministero e le forze dell?ordine hanno l?obbligo legale di informare le vittime che esse possono farsi rappresentare da un avvocato durante il procedimento penale e che loro stesse, o i loro avvocati, possono chiedere un?udienza protetta. Essi devono inoltre informare le vittime della possibilit? loro offerta di beneficiare di un?assistenza giuridica e delle modalit? di concessione di questo tipo di assistenza.
Inoltre, la legge prevede che le indagini sui presunti reati siano completate entro il termine di un anno a decorrere dalla data della segnalazione alle forze dell?ordine e che i permessi di soggiorno degli stranieri vittime di violenza, compresi i migranti sprovvisti di documenti d?identificazione, siano prolungati.
La legge prevede inoltre la raccolta strutturata di dati sul fenomeno, aggiornati periodicamente (almeno ogni anno), anche mediante il coordinamento delle banche di dati gi? esistenti.
54. Il disegno di legge n. 724 recante ?Disposizioni per la promozione della soggettivit? femminile e per il contrasto al femminicidio? e il disegno di legge del Senato n. 764, detto ?Introduzione del reato di femminicidio?, sono all?esame. Occorre menzionare a questo proposito, il disegno di legge inteso a contribuire alla risposta globale alla lotta contro la violenza sessista. Il disegno mira in particolare a fare della discriminazione e della violenza di genere dei reati caratterizzati.
55. Nel suo Rapporto ?La violenza contro le donne? (2014) l?Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha fornito dei dati statistici riguardanti la violenza nei confronti delle donne.
?L?Istat ha condotto l?indagine nel 2014, su un campione di 24.000 donne in et? compresa tra 16 e 70 anni. I risultati devono essere estesi anche alle donne immigrate. Secondo le stime, le donne straniere maggiormente colpite dal fenomeno provengono da: Romania, Ucraina, Albania, Marocco, Moldavia, Cina.
Pi? precisamente, stando alla seconda statistica condotta dall?Istat, 6.788.000 donne hanno sub?to nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha sub?to violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme pi? gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652.000 le donne che hanno sub?to stupri e 746.000 le vittime di tentati stupri.
Le donne straniere hanno sub?to violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica ? pi? frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale pi? tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le straniere sono molto pi? soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Le donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) subiscono pi? violenze. I partner attuali o ex commettono le violenze pi? gravi. Il 62,7% degli stupri ? commesso da un partner attuale o precedente. Gli sconosciuti sono nella maggior parte dei casi autori di molestie sessuali (76,8%).
Il 10,6% delle donne ha sub?to violenze sessuali prima dei 16 anni. Considerando il totale delle violenze sub?te da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014).
Le donne separate o divorziate hanno sub?to violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle altre (51,4% contro 31,5%).
Critica anche la situazione delle donne con problemi di salute o disabilit?: ha sub?to violenze fisiche o sessuali il 36% di chi ? in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi. Il rischio di subire stupri o tentati stupri ? doppio (10% contro il 4,7% delle donne senza problemi).
Emergono importanti segnali di miglioramento rispetto all?indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all?11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ci? ? frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo ma soprattutto di una migliore capacit? delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza.
? in calo sia la violenza fisica sia la sessuale, dai partner e ex partner (dal 5,1% al 4% la fisica, dal 2,8% al 2% la sessuale) come dai non partner (dal 9% al 7,7%).
Il calo ? particolarmente accentuato per le studentesse, che passano dal 17,1% all?11,9% nel caso di ex partner, dal 5,3% al 2,4% da partner attuale e dal 26,5% al 22% da non partner.
In forte calo anche la violenza psicologica dal partner attuale (dal 42,3% al 26,4%), soprattutto se non affiancata da violenza fisica e sessuale.
Alla maggiore capacit? delle donne di uscire dalle relazioni violente o di prevenirle si affianca anche una maggiore consapevolezza. Pi? spesso considerano la violenza sub?ta un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano di pi? alle forze dell?ordine (dal 6,7% all?11,8%). Pi? spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%). La stessa situazione si riscontra per le violenze da parte dei non partner.
Rispetto al 2006, le vittime sono pi? soddisfatte del lavoro delle forze dell?ordine. Per le violenze da partner o ex, le donne molto soddisfatte passano dal 9,9% al 28,5%.
Si segnalano per? anche elementi negativi. Non si intacca lo zoccolo duro della violenza, gli stupri e i tentati stupri (1,2% sia per il 2006 sia per il 2014).
Le violenze sono pi? gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono pi? gravi.
3.466.000 donne hanno sub?to stalking nel corso della vita, il 16,1% delle donne. Di queste, 1.524.000 l?ha sub?to dall?ex partner, 2.229.000 da persone diverse dall?ex partner.?
III. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
56. Il diritto pertinente ? descritto in parte nella causa Opuz c. Turchia (n. 33401/02, ?? 72-82, CEDU 2009) e in parte nella causa Rumor c. Italia (n. 72964/10, ? 31-35, 27 maggio 2014).
57. Nella sua 49a sessione, che si ? tenuta dall?11 al 29 luglio 2010, il Comitato per l?eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (?il Comitato della CEDAW?) ha adottato le sue osservazioni finali riguardanti l?Italia che, nei passaggi pertinenti nel caso di specie, sono cos? formulate:
?26. Il Comitato accoglie con favore l?adozione della Legge n.11/2009, che ha introdotto il reato di stalking e la detenzione obbligatoria per gli atti di violenza sessuale, il Piano di Azione Nazionale per Combattere la Violenza contro le Donne e lo Stalking, cos? come la prima ricerca completa sulla violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, sviluppata dall?ISTAT. Tuttavia il Comitato rimane preoccupato per l?elevata prevalenza della violenza contro le donne e le fanciulle, nonch? per il persistere di attitudini socio-culturali che tollerano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine immigrate, rom e sinti. Il Comitato ? inoltre preoccupato per l?elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner (femminicidi), che pu? indicare il fallimento delle Autorit? dello Stato-parte nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner. In linea con la Raccomandazione Generale n. 19 sulla violenza contro le donne e con i pareri adottati dal Comitato, alla luce delle procedure previste dal Protocollo opzionale, il Comitato esorta lo Stato parte a:
a. sottolineare l?importanza di misure omnicomprensive per affrontare la violenza contro le donne nella famiglia e nella societ?, anche attraverso la trattazione degli specifici bisogni delle donne rese vulnerabili da particolari circostanze, quali le donne rom e sinti, le migranti, le anziane e le donne con disabilit?;
b. assicurare che le donne, vittime di violenza, abbiano immediata protezione, compreso l?allontanamento dell?aggressore da casa, la garanzia che possano accedere a rifugi sicuri e ben finanziati su tutto il territorio nazionale; e che possano avere accesso al gratuito patrocinio, all?assistenza psicosociale e ad adeguata riparazione, incluso il risarcimento;
c. assicurare che i pubblici ufficiali, specialmente i funzionari delle Forze dell?ordine ed i professionisti del settore giudiziario, medico, sociale e scolastico siano sensibilizzati ampiamente ed in modo sistematico su tutte le forme di violenza contro le donne e le fanciulle;
d. migliorare il sistema per una appropriata raccolta dei dati relativi a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, le misure di protezione, le azioni penali e le sentenze di condanna, oltre a condurre indagini appropriate per valutare la prevalenza della violenza subita dalle donne appartenenti a categorie svantaggiate, quali le donne rom e sinti, le migranti, le anziane e le disabili;
e. continuare a portare avanti, in collaborazione con un?ampia gamma di parti interessate, comprese le organizzazioni di donne e le altre organizzazioni della societ? civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media e dei programmi di educazione pubblica, affinch? la violenza contro le donne sia ritenuta socialmente inaccettabile, oltre a diffondere nell?opinione pubblica, informazioni sulle misure disponibili per prevenire gli atti di violenza contro le donne;
f. ratificare prontamente la Convenzione del Consiglio d?Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.?
58. Il 27 settembre 2012 ? stata firmata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Ratificata dall?Italia il 10 settembre 2013, ? entrata in vigore in questo paese il 1o agosto 2014. I passaggi di questa convenzione pertinenti nel caso di specie sono in parte esposti nella causa Y. c. Slovenia (n. 41107/10, ? 72, CEDU 2015 (estratti)). L?articolo 3 di questa convenzione ? cos? formulato:
Articolo 3 ? Definizioni
?Ai fini della presente Convenzione:
a. con l?espressione ?violenza nei confronti delle donne? si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libert?, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b. l?espressione ?violenza domestica? designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all?interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l?autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
(…)?
59. Le conclusioni del relatore speciale delle Nazioni Unite investito della questione delle violenze contro le donne, delle cause e delle conseguenze delle stesse, redatte in seguito alla sua missione in Italia (dal 15 al 26 gennaio 2012), sono cos? formulate:
?VII. Conclusioni e raccomandazioni.
91. Il Governo si ? impegnato nell?affrontare il problema della violenza contro le donne, anche mediante l?adozione di leggi e politiche nonch? l?istituzione e l?unificazione di organismi governativi responsabili della promozione e della tutela dei diritti delle donne. Questi risultati positivi, tuttavia, non hanno comportato una diminuzione del tasso di femminicidi, n? si sono tradotti in miglioramenti concreti nella vita di molte donne e ragazze, in particolare donne rom e sinti, donne migranti e donne con disabilit?.
92. Nonostante le sfide poste dall?attuale situazione politica ed economica, ? necessario che sforzi mirati e coordinati per affrontare il problema della violenza contro le donne, attraverso un uso pratico e innovativo delle risorse limitate, continuino a rimanere una priorit?. Gli alti livelli di violenza domestica, che contribuiscono all?aumento dei tassi di femminicidi, richiedono un?attenzione particolare.
93. La Relatrice speciale si pregia di offrire al Governo le seguenti raccomandazioni.
A. Riforme legislative e politiche
94. Il Governo dovrebbe:
a. Istituire una struttura governativa unica e dedicata che affronti esclusivamente il problema dell?uguaglianza di genere sostanziale, in generale, e la violenza contro le donne, in particolare, al fine di evitare doppioni e mancanza di coordinamento;
b. Creare un?istituzione nazionale indipendente per i diritti umani con una sezione dedicata ai diritti delle donne;
c. Adottare una legge specifica sulla violenza contro le donne per risolvere l?attuale frammentazione che si registra in pratica a causa dell?interpretazione e dell?applicazione dei codici civile, penale e di procedura;
d. Colmare le lacune normative nel campo dell?affidamento dei minori e inserire disposizioni pertinenti in merito alla protezione delle donne vittime di violenza domestica;
e. Fornire istruzione e formazione per consolidare le competenze dei giudici affinch? gestiscano in modo efficace i casi di violenza contro le donne;
f. Garantire un gratuito patrocinio di qualit?, sostenuto finanziariamente dallo Stato, alle donne vittime di violenza cos? come previsto dalla legge n. 154/2001 ?Misure contro la violenza nelle relazioni familiari?;
g. Promuovere le esistenti misure alternative alla detenzione, compresi gli arresti domiciliari e gli istituti a custodia attenuata per le donne con prole, tenendo in debito conto la natura non violenta della gran parte dei reati per cui scontano una pena detentiva, nonch? l?interesse superiore dei minori;
h. Adottare una politica sostenibile di lungo periodo attenta alle specificit? di genere che sia finalizzata all?inclusione sociale nonch? all?autonomizzazione e responsabilizzazione [empowerment] delle comunit? emarginate, con un?attenzione specifica per la salute, l?istruzione, l?occupazione e la sicurezza delle donne;
i. Garantire il coinvolgimento dei rappresentanti delle suddette comunit?, in particolare delle donne, nella messa a punto, sviluppo e applicazione delle politiche che le riguardano;
j. Stabilire l?inclusivit? nelle scuole, in particolare disponendo la revoca della circolare del Ministero dell?Istruzione, dell?universit? e della ricerca relativa al limite del 30% di alunni non italiani per classe.
k. Modificare il ?pacchetto sicurezza?, in generale, e il reato di immigrazione clandestina, in particolare, al fine di assicurare alle donne migranti in situazioni di irregolarit? l?accesso alla giustizia e alle forze di polizia senza paura di essere arrestate e espulse;
l. Affrontare le esistenti disparit? di genere nel settore pubblico e privato, attuando in modo efficace le misure previste dalla Costituzione, dalla legislazione e dalle politiche, al fine di aumentare il numero di donne, provenienti anche da gruppi emarginati, nella sfera politica, economica, sociale, culturale, e giudiziaria;
m. Rimuovere gli ostacoli giuridici che gravano sull?occupazione delle donne, resa pi? difficile dalla prassi di firmare le dimissioni in bianco nonch? dal fatto che le donne occupano posizioni pi? basse e percepiscono retribuzioni inferiori. Rafforzare il sistema di welfare rimuovendo gli impedimenti all?integrazione delle donne nel mercato del lavoro;
n. Ratificare e applicare la Convenzione dell?Aia in materia di responsabilit? genitoriale e di misure di protezione dei minori, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione ILO sulle lavoratrici e i lavoratori domestici n. 189 (2011), la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti e la Convenzione del Consiglio d?Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
B. Cambiamenti sociali e iniziative di sensibilizzazione
95. Il Governo dovrebbe anche:
a. Predisporre campagne di sensibilizzazione finalizzate all?eliminazione di atteggiamenti stereotipati riguardo al ruolo e alle responsabilit? di donne e uomini nella famiglia, nella societ? e sul lavoro;
b. Rafforzare la capacit? dell?Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) di realizzare programmi atti a modificare la percezione della societ? nei confronti delle donne appartenenti a comunit? e gruppi emarginati;
c. Predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni della societ? civile, campagne mirate di sensibilizzazione finalizzate ad accrescere la consapevolezza circa la violenza contro le donne in generale, e contro le donne appartenenti a gruppi emarginati in particolare;
d. Formare e sensibilizzare i media circa i diritti delle donne, compresa la violenza contro le donne, al fine di pervenire ad una rappresentazione non stereotipata di donne e uomini nei media nazionali.
C. Servizi di sostegno
96. Il Governo dovrebbe inoltre:
a. Adottare le misure necessarie, anche di natura finanziaria, per mantenere i centri antiviolenza esistenti e/o istituirne di nuovi per l?accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza;
b. Assicurare che i centri operino conformemente agli standard internazionali e nazionali in materia di diritti umani e che vi siano meccanismi di imputazione delle responsabilit? per verificare il sostegno fornito alle donne vittime di violenza;
c. Potenziare il coordinamento e lo scambio di informazioni fra magistratura, polizia, operatori psicosociali e sanitari che si occupano di violenza contro le donne;
d. Riorganizzare, incoraggiare e sostenere il partenariato pubblico privato con le organizzazioni della societ? civile e le istituzioni di istruzione superiore al fine di fornire ricerche e risposte al problema della violenza contro le donne.?
60. Nel 2015 ? stato pubblicato un rapporto dell?organizzazione non governativa WAVE (Women against violence Europe) relativo all?Italia. La parte pertinente nel caso di specie ? cos? formulata:
?Nel 2014, 681 donne e 721 minori sono stati ospitati presso 45 case rifugio che fanno parte della rete nazionale Associazione Nazionale Donne in Rete contro la violenza – D.i.R.e.
Inoltre vi sono tre rifugi per donne di colore e appartenenti a minoranze etniche (BME), migranti e richiedenti asilo nelle citt? di Reggio Emilia, Imola e Modena, una casa rifugio per ragazze e giovani donne vittime di matrimonio forzato e 12 case rifugio per vittime di tratta.
Centri per le donne
Esistono 140 centri per le donne che forniscono servizi non residenziali a donne sopravvissute a ogni tipo di violenza in Italia: 113 di questi centri sono gestiti da ONG, 19 dallo Stato e 8 da organizzazioni di ispirazione religiosa. Anche se non se ne conosce il numero esatto, vi sono diversi centri per le donne di colore e appartenenti a minoranze etniche (BME), e centri per donne vittime di tratta. Tutti i centri per le donne forniscono informazioni e consulenza di tipo psicologico e legale, e sostegno pratico per l?accesso ai diritti sociali (p. es., abitazione, reddito, assistenza sanitaria) e servizi legali. Alcuni forniscono esclusivamente sostegno specializzato ai minori e alle famiglie e collaborano con programmi per responsabili di violenza sulle donne.
Reti di donne
Esiste una rete nazionale di donne in Italia, chiamata Associazione Nazionale Donne in Rete contro la violenza – D.i.R.e. La rete comprende 73 membri, tutte associazioni di donne che gestiscono case rifugio e centri antiviolenza in Italia. Costituitasi nel 2008 e con sede a Roma, la rete svolge attivit? nei settori della sensibilizzazione della popolazione, delle attivit? di lobbying e di consulenza legale, formazione, ricerca e creazione di reti. Nel 2014, la rete ha ricevuto EUR 66.747 in finanziamenti da parte di vari donatori privati e fondazioni per progetti specifici e EUR 20.000 in quote associative.
Politiche e finanziamenti
Il Piano di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere ai sensi dell?art 5 comma 1 D.L. 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modifiche nella legge del 15 ottobre 2013 n. 119 ? stato avviato nel 2015 e copre un periodo di tre anni [si veda paragrafo 53 supra]. Il Piano affronta lo stupro e la violenza sessuale solo marginalmente, e non prevede un finanziamento adeguato dei servizi esistenti o la creazione di nuovi servizi nelle molte regioni dove non esistono. Anche se nel Piano vengono menzionati il matrimonio precoce e forzato, non viene prevista alcuna misura specifica. Concepito come una misura straordinaria contenuta in un decreto legge relativo ad altre materie, il Piano in linea generale non affronta le caratteristiche strutturali della violenza sulle donne e di genere. Le misure e gli interventi previsti dal Piano non considerano le case rifugio e i centri antiviolenza come elementi fondamentali per il sostegno specialistico alle sopravvissute alla violenza, con una prospettiva di genere.
Il Dipartimento per le Pari Opportunit? ? Presidenza del Consiglio dei Ministri ?svolge funzioni di coordinamento per l?attuazione di politiche in materia di violenza sulle donne, ma la sua azione ha in pratica scarsa efficacia soprattutto perch? la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha nominato un Ministro dotato di poteri decisionali.
Attualmente non esiste in Italia un ente nazionale a cui siano affidati il controllo e la valutazione delle strategie nazionali in materia di violenza sulle donne, e le associazioni di donne sono raramente invitate a formulare tali valutazioni. Tuttavia, nel 2014, una coalizione di ONG italiane (tra le quali D.i.R.e.) ha presentato una relazione ombra sull?attuazione della Dichiarazione di Pechino e sulla Piattaforma di Azione per il quinquennio 2009-2014, nella quale si effettuava una analisi delle strategie nazionali in materia di violenza sulle donne.
Nel 2014, i finanziamenti per l?attivit? governativa per la lotta alla violenza sulle donne sono ammontati a EUR 7 milioni, mentre finanziamenti veramente esigui sono stati concessi per l?attivit? delle ONG tramite i locali governi regionali; non si dispone di informazioni pi? precise sui finanziamenti all?attivit? delle ONG a causa della decentralizzazione dei bilanci. I finanziamenti dello Stato alle associazioni di donne che forniscono servizi sono basati esclusivamente su progetti.
Campagne di prevenzione e di sensibilizzazione
La rete nazionale delle donne, insieme alla maggior parte delle case rifugio e dei centri per le donne, e Telefono Rosa svolgono campagne di prevenzione e di sensibilizzazione; a parte Telefono Rosa (1522), nel 2014 nessuno di loro ha ricevuto finanziamenti per svolgere tali attivit?.
Formazione
La maggior parte delle case rifugio e centri per le donne svolgono attivit? di formazione rivolta a gruppi mirati: polizia, magistratura, dipendenti pubblici, operatori sanitari, psicologi, assistenti sociali, educatori professionisti, mezzi di informazione, e altri.?
IN DIRITTO
I. SULLA RICEVIBILIT?
61. Il Governo solleva due eccezioni di irricevibilit?.
A. Sulla dedotta inosservanza del termine di sei mesi previsto dall?articolo 35 ? 1 della Convenzione
62. Il Governo sostiene che il ricorso ? tardivo in quanto la ricorrente lo ha presentato successivamente all?archiviazione della denuncia, ossia il 1o agosto 2013. Peraltro, la ricorrente non avrebbe espresso la volont? di essere informata dell?eventuale archiviazione della denuncia.
63. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, ?156-158, CEDU 2009, e Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001), la ricorrente indica che ha preso coscienza soltanto il 26 novembre 2013 del fatto che l?unico rimedio a sua disposizione non era effettivo, e ritiene che sia questa la data da considerare come punto di partenza del termine di sei mesi.
64. La stessa aggiunge che le indagini per maltrattamenti in famiglia sono state riavviate subito dopo l?omicidio, e che A.T. ? stato condannato dal GUP nel 2015 e dalla corte d?appello nel 2016, e afferma che, di conseguenza, il termine di sei mesi ? stato rispettato.
65. La Corte osserva che la ricorrente ha presentato il suo ricorso entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il figlio ? stato ucciso e in cui lei stessa ha sub?to un tentato omicidio da parte di A.T., e considera che quest?ultima abbia preso coscienza dell?ineffettivit? dei ricorsi disponibili nell?ordinamento interno quando si ? resa conto dell?incapacit? delle autorit? di impedire ad A.T. di commettere nuove violenze (Opuz, sopra citata, ? 112). Inoltre, la Corte osserva che la denuncia della ricorrente ? stata archiviata solo parzialmente e che A.T. ? stato rinviato a giudizio per le lesioni personali che aveva inflitto alla ricorrente durante l?aggressione di agosto 2012, e constata altres? che le indagini per maltrattamenti in famiglia sono state riavviate nel novembre 2013 e che A.T. ? stato condannato per lesioni personali aggravate.
66. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il termine di sei mesi abbia iniziato a decorrere non prima del 26 novembre 2013.
67. Tenuto conto delle peculiarit? della causa, ? opportuno considerare che la ricorrente ha presentato il ricorso entro il termine di sei mesi previsto dall?articolo 35 ? 1 della Convenzione. Di conseguenza, la Corte respinge l?eccezione preliminare del Governo relativa al mancato rispetto del termine di sei mesi.
B. Sul dedotto mancato esaurimento delle vie di ricorso interne
68. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne per due motivi. In primo luogo, indica che la ricorrente ha presentato il suo ricorso quando il procedimento per omicidio e tentato omicidio sarebbe stato ancora pendente. In secondo luogo, il Governo afferma che la stessa non ha proposto opposizione contro la richiesta di archiviazione fatta dal procuratore al GIP relativamente al reato di maltrattamenti in famiglia e non ha nemmeno presentato ricorso per cassazione contro la decisione di archiviazione.
69. Il Governo argomenta che, del resto, la ricorrente avrebbe anche potuto chiedere al giudice civile di applicare le misure di protezione previste dall?articolo 342 bis e ter del codice civile, anche se, a suo parere, il giudice civile avrebbe potuto non applicarle in quanto, al momento del deposito della denuncia, la ricorrente aveva lasciato il domicilio famigliare e non viveva pi? con A.T.
70. La ricorrente contesta gli argomenti del Governo. Anzitutto, afferma di aver esaurito le vie di ricorso interne, considerando che la denuncia penale da lei depositata il 5 settembre 2012 non fosse un rimedio effettivo. A questo proposito, dichiara che, nonostante la richiesta di misure di protezione e l?urgenza segnalata dal procuratore alla polizia, incaricata delle indagini (paragrafo 21 supra), ? stata sentita soltanto dopo sette mesi. La stessa espone che la prima udienza si ? svolta solo nel 2014, dopo l?omicidio di suo figlio, e aggiunge che, per di pi?, le autorit? italiane hanno omesso di proteggerla e di fornirle assistenza dopo le violenze che avrebbe sub?to.
71. La ricorrente dichiara infine che la sua denuncia ? stata archiviata solo in parte, che la prima udienza nell?ambito della causa relativa al reato di lesioni personali per l?aggressione commessa da A.T. nell?agosto 2012 si ? svolta nel 2014 e che le indagini per maltrattamenti sono state riavviate dopo i fatti del 26 novembre 2013. La stessa ribadisce che la sua denuncia non ha costituito un rimedio effettivo e che ha esaurito le vie di ricorso interne.
72. Quanto al fatto che il procedimento penale contro A.T. per l?omicidio di suo figlio e il tentato omicidio sulla sua persona ? ancora pendente, la ricorrente indica che il suo ricorso verte sull?inazione delle autorit? dal 2 giugno 2012 fino alla data dell?omicidio di suo figlio e non riguarda il procedimento relativo alla responsabilit? penale di A.T.
73. Considerato che non ha proposto opposizione contro la richiesta della procura di archiviare in parte la denuncia, la ricorrente assicura di non essere stata informata della decisione di archiviazione.
74. La Corte osserva che la questione centrale che si pone nella fattispecie per quanto riguarda l?esaurimento delle vie di ricorso interne ? quella di stabilire se la ricorrente si sia avvalsa delle vie di diritto disponibili nell?ordinamento giuridico interno, e osserva inoltre che l?oggetto principale del ricorso ? anzitutto stabilire se le autorit? abbiano dimostrato la diligenza richiesta per prevenire gli atti di violenza commessi contro la ricorrente e suo figlio, in particolare adottando nei confronti di A.T. misure adeguate di tipo repressivo o preventivo. Essendo queste due questioni indissolubilmente legate, la Corte decide di unirle al merito e di esaminarle sotto il profilo degli articoli 2 e 3 della Convenzione (Opuz, sopra citata, ? 116).
75. Considerato quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi dell?articolo 35 ? 3 della Convenzione e, constatando peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilit?, lo dichiara ricevibile.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA CONVENZIONE
76. Invocando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione la ricorrente lamenta che, con la loro inerzia e la loro indifferenza, le autorit? italiane, bench? ripetutamente avvertite della violenza di suo marito, non hanno adottato le misure necessarie e appropriate per proteggere la sua vita e quella di suo figlio contro il pericolo, a suo parere reale e conosciuto, costituito da suo marito, e non hanno impedito la perpetrazione di altre violenze domestiche. Le autorit? perci? sono venute meno al loro obbligo positivo sancito dalla Convenzione.
77. La Corte rammenta che, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa, non si considera vincolata dalla qualificazione data a tali fatti dai ricorrenti o dai governi. In virt? del principio jura novit curia, essa ha, ad esempio, esaminato d?ufficio alcuni motivi di ricorso dal punto di vista di un articolo o di un paragrafo che le parti non avevano invocato. Un motivo di ricorso si caratterizza in effetti per i fatti che denuncia e non semplicemente per i mezzi di ricorso o gli argomenti di diritto invocati (Aksu c. Turchia [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, ? 43, CEDU 2012). Considerate le circostanze denunciate dalla ricorrente e la formulazione dei suoi motivi, la Corte esaminer? questi ultimi sotto il profilo degli articoli 2 e 3 della Convenzione (per un approccio simile, si vedano E.M. c. Romania, n. 43994/05, ? 51, 30 ottobre 2012, Valiulien? c. Lituania, n. 33234/07, ? 87, 26 marzo 2013, e M.G. c. Turchia, n. 646/10, ? 62, 22 marzo 2016).
Ai sensi di questi articoli:
Articolo 2
?1. Il diritto alla vita di ogni persona ? protetto dalla legge. Nessuno pu? essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.?
Articolo 3
?Nessuno pu? essere sottoposto a tortura n? a pene o trattamenti inumani o degradanti.?
78. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Argomenti della ricorrente
79. La ricorrente afferma che l?inadempimento da parte delle autorit? al loro obbligo di proteggere la sua vita e quella di suo figlio, ucciso da suo marito, ha comportato la violazione dell?articolo 2 della Convenzione, e afferma a questo proposito che le autorit? italiane non hanno protetto il diritto alla vita di suo figlio e hanno dato prova di negligenza dinanzi agli atti di violenza, alle minacce e alle ferite che lei stessa avrebbe ripetutamente subito.
80. La stessa argomenta che le autorit? italiane hanno tollerato de facto la violenza di suo marito, e ritiene che gli agenti di polizia, essendo a conoscenza da giugno 2012 che lei era vittima di violenze, avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale e serio che A.T. perpetrasse delle azioni violente contro di lei. Secondo la ricorrente, vi sono stati dei segni evidenti del persistere del pericolo che la minacciava, ma le autorit? non hanno adottato le misure necessarie subito dopo che lei ha presentato denuncia e, in tal modo, l?hanno lasciata sola e indifesa.
81. La ricorrente afferma inoltre che, nonostante il certificato dell?ospedale del 19 agosto 2012 attestasse che era stata percossa e minacciata con un coltello, questa circostanza non ? stata presa seriamente.
82. Secondo la ricorrente, l?unico rimedio disponibile era la denuncia penale e non ? stato effettivo. La ricorrente indica di avere presentato una denuncia il 5 settembre 2012 e di essere stata sentita nell?aprile 2013, e aggiunge che, durante i sette mesi intercorsi tra il deposito della denuncia e la sua audizione, non sono stati condotti atti di indagine e non sono stati sentiti testimoni. Nel marzo 2013 il procuratore ha dovuto nuovamente sollecitare la polizia affinch? fossero condotte le indagini (paragrafo 29 supra).
83. La ricorrente denuncia l?inerzia delle autorit? e afferma di avere cambiato la propria versione dei fatti una volta interrogata dalla polizia sette mesi dopo aver depositato la sua denuncia. Secondo lei, ? evidente che lo Stato non l?ha protetta e che ? stata abbandonata dalle autorit?, che non avrebbero adottato misure di protezione nei suoi confronti malgrado lei avesse presentato una domanda in tal senso. La ricorrente afferma inoltre che il Comune di Udine, pur essendo a conoscenza della situazione difficile nella quale si trovava, le aveva negato l?aiuto sospendendo il finanziamento del suo soggiorno presso il centro gestito dall?associazione di tutela delle donne vittime di violenze, e ritiene che le autorit? avrebbero dovuto intervenire d?ufficio, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e della sua vulnerabilit?.
84. La ricorrente argomenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli obblighi positivi derivanti dall?articolo 2 della Convenzione implicano, per lo Stato, principalmente il dovere di assicurare il diritto alla vita mediante la realizzazione di una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona e basata su un meccanismo di applicazione concepito per prevenirne, reprimerne e sanzionarne le violazioni. La stessa ritiene che questo possa anche significare, in alcune circostanze, porre a carico delle autorit? l?obbligo positivo di adottare preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l?individuo la cui vita ? minacciata dalle azioni criminali di altri (Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, ? 115, Recueil des arr?ts et d?cisions 1998-VIII, citato in Kontrov? c. Slovacchia, n. 7510/04, ? 49, 31 maggio 2007). Essa conclude che, nel caso di specie, lo Stato italiano non ha adottato le misure necessarie per proteggere la sua vita e quella di suo figlio.
85. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (Opuz, sopra citata, ? 159), la ricorrente lamenta di essere stata vittima anche di un trattamento inumano e degradante. Essa ribadisce che ha depositato una denuncia, suffragata da una cartella clinica, nel settembre 2012 e che, per sette mesi, le autorit? non hanno fatto nulla per proteggerla, aggiungendo che, durante questo periodo, suo marito era riuscito a convincerla a ritornare a vivere con lui.
86. In conclusione, la ricorrente considera che lo Stato si sia sottratto ai suoi obblighi positivi derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione.
B. Argomenti del Governo
87. Dopo avere esposto i principi che deriverebbero dalla giurisprudenza della Corte, il Governo indica che una qualsiasi minaccia contro la vita non obbliga le autorit?, rispetto alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione (Opuz, sopra citata, ? 129), e considera che, inoltre, deve essere accertato che le autorit? sapevano o avrebbero dovuto sapere sul momento che la vita di un determinato individuo era minacciata in maniera reale e immediata a causa di atti criminali da parte di un terzo, e non hanno adottato, nell?ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio ovviato a questo rischio.
88. Inoltre, il Governo ritiene che la presente causa debba essere distinta dalla causa Opuz (sentenza sopra citata) e ritiene che, nella fattispecie, le autorit? non sapessero e non avrebbero potuto sapere che la ricorrente e suo figlio erano in pericolo di morte, in quanto non esistevano prove tangibili di un pericolo imminente per la vita dell?interessata e di suo figlio. Il Governo espone che, dopo i due episodi di violenze che si sono verificati nei mesi di giugno e di agosto 2012, la ricorrente aveva trovato rifugio in un centro di assistenza alle vittime e aveva poi trovato un lavoro che le garantiva una indipendenza economica. A suo parere, i due episodi segnalati in giugno e in agosto 2012 facevano verosimilmente pensare a semplici conflitti famigliari. Il Governo considera che le autorit? abbiano fatto tutto quanto era in loro potere verbalizzando A.T. per porto abusivo di arma, e che per avviare le indagini per maltrattamenti e lesioni personali fosse necessario il deposito di una denuncia penale.
89. Il Governo afferma inoltre che la ricorrente ha lasciato il centro in cui si era rifugiata e, quando ? stata interrogata dalla polizia nell?aprile 2013, ha modificato le sue precedenti dichiarazioni. Esso assicura che le autorit?, prima di procedere all?archiviazione della denuncia per maltrattamenti in famiglia, hanno verificato se la sua versione dei fatti fosse esatta, se vi fossero stati altri eventi di questo tipo e se l?interessata si trovasse in una situazione di vulnerabilit? che potesse portarla a modificare le sue dichiarazioni. Secondo il Governo, la ricorrente aveva allora dichiarato che non vi erano pi? stati incidenti e che A.T. era tranquillo.
90. In queste circostanze, il Governo giudica che un intervento delle autorit? avrebbe potuto contravvenire all?articolo 8 della Convenzione.
91. A suo parere, il tempo trascorso tra il deposito della denuncia e l?audizione della ricorrente non ha avuto come conseguenza quella di lasciare la ricorrente esposta alle violenze di A.T. Il Governo riferisce inoltre che, non essendo state segnalate altre richieste di intervento, non vi erano segni concreti di violenze reali e immediate, e aggiunge che le autorit? hanno deciso di non procedere nei confronti di A.T. per maltrattamenti in famiglia sulla base degli elementi sopra citati.
92. Il Governo afferma che la ricorrente non ha mai dimostrato di avere subito in maniera continua abusi o violenze, n? di aver vissuto nella paura di essere aggredita, e precisa che, invece, durante la sua audizione dinanzi alla polizia nell?aprile 2013, la stessa ha affermato che non subiva pi? violenze.
93. Di conseguenza, il Governo ritiene che gli atti di violenza presumibilmente subiti dalla ricorrente non possano essere definiti trattamenti inumani e degradanti.
94. Dal punto di vista procedurale, il Governo ritiene di avere adempiuto ai propri obblighi positivi derivanti dalla Convenzione, e afferma che, in seguito alle indagini, poich? la ricorrente aveva modificato le sue dichiarazioni, la procura ha dovuto chiedere l?archiviazione della denuncia. Aggiunge peraltro che il procedimento ? continuato per il reato di lesioni personali e che A.T. ? stato condannato il 1o ottobre 2015 a pagare una multa di 2.000 EUR.
C. Valutazione della Corte
1. Principi applicabili
95. La Corte esaminer? le doglianze dal punto di vista degli articoli 2 e 3 della Convenzione alla luce dei principi convergenti derivanti dall?una e dall?altra di queste disposizioni, principi ben consolidati in materia e riassunti, tra l?altro, nelle sentenze Natchova e altri c. Bulgaria ([GC], nn. 43577/98 e 43579/98, ?? 110 e 112-113, CEDU 2005-VII), Ramsahai e altri c. Paesi Bassi ([GC], n. 52391/99, ?? 324-325, CEDU 2007 II).
96. La Corte ha gi? precisato che deve interpretare gli articoli 2 e 3 tenendo presente che l?oggetto e lo scopo della Convenzione, in quanto strumento di protezione degli esseri umani, richiedono che le disposizioni di quest?ultima siano comprese e applicate in modo tale che le esigenze in esse contenute risultino concrete ed effettive.
97. Essa rammenta che, come l?articolo 2, l?articolo 3 deve essere considerato tra le clausole fondamentali della Convenzione che sanciscono uno dei valori fondanti delle societ? democratiche che formano il Consiglio d?Europa (Soering c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989, serie A n. 161, p. 34, ? 88). Contrariamente alle altre disposizioni della Convenzione, esso ? formulato in termini assoluti, che non prevedono eccezioni n? limitazioni, e conformemente all?articolo 15 della Convenzione non ? soggetto ad alcuna deroga (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, ? 49, CEDU 2002 III).
98. La Corte rammenta anche i principi generali che derivano dalla sua giurisprudenza in materia di violenze domestiche come enunciati nella causa Opuz (sentenza sopra citata, ? 159, con i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
99. A questo proposito, la Corte ribadisce che i bambini e le altre persone vulnerabili ? tra cui vi sono le vittime di violenze domestiche ? in particolare, hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di una prevenzione efficace, che li metta al riparo da forme altrettanto gravi di offese all?integrit? della persona (Opuz, sopra citata, ? 159). Essa rammenta inoltre che gli obblighi positivi di cui alla prima frase dell?articolo 2 della Convenzione implicano anche l?obbligo di istituire un sistema giudiziario efficace ed indipendente che permetta di stabilire la causa dell?omicidio di un individuo e di punire i colpevoli. Lo scopo fondamentale di tale inchiesta ? assicurare l?attuazione effettiva delle disposizioni di diritto interno che proteggono il diritto alla vita e, quando il comportamento di agenti o di autorit? dello Stato potrebbe essere chiamato in causa, vigilare affinch? questi ultimi rispondano dei decessi verificatisi sotto la loro re

Testo Tradotto

Conclusions : Violation de l’article 2 – Droit ? la vie (Article 2 – Obligations positives Article 2-1 – Vie) (Volet mat?riel)
Violation de l’article 3 – Interdiction de la torture (Article 3 – Enqu?te effective Obligations positives) (Volet proc?dural) Violation de l’article 14+2 – Interdiction de la discrimination (Article 14 – Discrimination) (Article 2 – Droit ? la vie Article 2-1 – Vie)

PREMI?RE SECTION

AFFAIRE TALPIS c. ITALIE

(Requ?te no 41237/14)

ARR?T

STRASBOURG

2 mars 2017

Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l?article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l?affaire Talpis c. Italie,
La Cour europ?enne des droits de l?homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, pr?sidente,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil les 24 et 31 janvier 2017,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette derni?re date :
PROC?DURE
1. ? l?origine de l?affaire se trouve une requ?te (no 41237/14) dirig?e contre la R?publique italienne et dont une ressortissante roumaine et moldave, OMISSIS (? la requ?rante ?), a saisi la Cour le 23 mai 2014 en vertu de l?article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales (? la Convention ?).
2. La requ?rante a ?t? repr?sent?e par OMISSIS, avocat ? Rome. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) a ?t? repr?sent? par son agent, Mme E. Spatafora.
3. La requ?rante se plaignait notamment d?un manquement des autorit?s italiennes ? leur devoir de protection contre les violences domestiques qu?elle aurait subies et qui auraient conduit ? la tentative de meurtre sur sa personne et ? la mort de son fils.
4. Le 26 ao?t 2015, la requ?te a ?t? communiqu?e au Gouvernement. Les gouvernements roumain et moldave n?ont pas us? de leur droit d?intervenir dans la proc?dure (article 36 ? 1 de la Convention).
5. Le Gouvernement objecte que les observations soumises par la requ?rante sont arriv?es ? la Cour le 15 mars 2016, soit, selon lui, apr?s l??ch?ance du d?lai fix? au 9 mars 2016. La Cour constate toutefois que les observations ont ?t? envoy?es le 9 mars 2016 conform?ment ? l?article 38 ? 2 du r?glement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L?ESP?CE
6. La requ?rante est n?e en 1965 et r?side ? Remanzacco.
7. La requ?rante se maria avec A.T., un ressortissant moldave, et eut deux enfants de cette union : une fille, n?e en 1992, et un fils, n? en 1998.
8. Apr?s leur mariage, le mari de la requ?rante commen?a, selon elle, ? la frapper. Cependant, en 2011, la requ?rante suivit son mari en Italie afin de donner ? ses enfants la chance d?un avenir plus serein.
1. La premi?re agression commise par A.T. sur la requ?rante et sa fille
9. La requ?rante soutient que son mari, alcoolique, la maltraitait physiquement depuis longtemps lorsque, le 2 juin 2012, elle demanda l?intervention des gendarmes ? la suite des coups que A.T. leur aurait inflig?s, ? elle-m?me et ? sa fille.
10. ? l?arriv?e des gendarmes, A.T. ?tait parti du domicile familial. Il fut retrouv? dans la rue en ?tat d??bri?t?, avec des griffures sur le c?t? gauche du visage. Les gendarmes r?dig?rent un rapport de l?incident. Il ressort de ce rapport que la requ?rante avait ?t? frapp?e et mordue au visage et ? la jambe gauche et qu?elle avait plusieurs h?matomes. Toujours selon le rapport, la fille de la requ?rante ?tait intervenue pour d?fendre sa m?re et avait ?t? frapp?e ? son tour. Elle aurait pr?sent? une plaie caus?e par un ongle sur le cou et des blessures sur les deux bras. La requ?rante et sa fille furent inform?es de leurs droits et elles manifest?rent l?intention de se rendre aux urgences.
11. La requ?rante all?gue qu?elle n?a, en revanche, pas ?t? inform?e de la possibilit? de d?poser une plainte ou de prendre contact avec un centre pour les femmes victimes de violences. Elle soutient ?galement qu?elle s?est rendue aux urgences afin de faire constater ses blessures, mais que, apr?s trois heures d?attente, elle avait d?cid? de rentrer ? la maison.
12. Le Gouvernement, se r?f?rant au proc?s-verbal r?dig? par les gendarmes, estime qu?il n?y a aucune preuve que la requ?rante se soit rendue aux urgences.
2. La deuxi?me agression commise par A.T. sur la requ?rante
a) La version de la requ?rante
13. Apr?s l?agression du 2 juin 2012, la requ?rante soutient qu?elle avait trouv? refuge dans la cave de son appartement et qu?elle y dormait.
14. Elle relate ainsi les ?v?nements suivants. Le 19 ao?t 2012, apr?s un appel t?l?phonique mena?ant de son mari, craignant une agression de sa part, elle d?cida de sortir de la maison. Lorsqu?elle rentra chez elle, elle d?couvrit que la porte de la cave avait ?t? cass?e. Elle essaya de joindre une amie pour ?tre h?berg?e pour la nuit, mais personne ne r?pondit ? son appel. Elle d?cida alors de retourner dans la cave. A.T. l?y agressa avec un couteau et la contraignit ? le suivre afin d?avoir des relations sexuelles avec ses amis. Esp?rant pouvoir demander de l?aide une fois dehors, elle se r?signa ? le suivre. Dans la rue, elle appela ? l?aide des policiers qui patrouillaient en voiture.
15. Les policiers se born?rent ? contr?ler ses papiers d?identit? et ceux de A.T. et, nonobstant ses affirmations selon lesquelles elle avait ?t? menac?e et frapp?e par son mari, ils l?invit?rent ? rentrer chez elle sans lui proposer d?aide et demand?rent ? A.T. de s??loigner d?elle. Le requ?rant fut verbalis? pour port d?arme prohib?.
16. Peu de temps apr?s ?tre rentr?e chez elle, la requ?rante appela les urgences et fut transport?e ? l?h?pital. Les m?decins constat?rent, entre autres, qu?elle souffrait d?un traumatisme cr?nien, d?une blessure ? la t?te, de multiples excoriations sur le corps et d?un h?matome sur la poitrine. Ses blessures furent jug?es soignables en sept jours.
b) La version du Gouvernement
17. Le Gouvernement indique que, selon le rapport d?intervention r?dig? par les policiers, ceux-ci sont arriv?s rue Leopardi peu apr?s minuit. La requ?rante les aurait inform?s qu?elle avait ?t? frapp?e au visage. A.T. aurait donn? un couteau aux policiers. La requ?rante aurait dit aux policiers qu?elle voulait aller ? l?h?pital pour faire constater ses blessures. Elle s?y serait rendue et A.T. serait rentr? chez lui. Le couteau aurait ?t? saisi et le requ?rant verbalis? pour port d?arme prohib?.
3. La plainte de la requ?rante
18. ? l?h?pital, la requ?rante fut entendue par une assistante sociale. Lors de cet entretien, elle d?clara qu?elle refusait de revenir chez elle et d?y retrouver son mari. Elle fut alors h?berg?e par une association de protection des femmes victimes de violences, IOTUNOIVOI (? l?association ?).
19. Le pr?sident du centre d?h?bergement et des policiers se rendirent dans la cave de l?appartement o? r?sidait la requ?rante afin d?y r?cup?rer ses v?tements et objets personnels.
20. ? partir du 20 ao?t, A.T. harcela la requ?rante en l?appelant et en lui envoyant plusieurs messages insultants.
21. Le 5 septembre 2012, la requ?rante d?posa plainte ? l?encontre de son mari pour l?sions corporelles, maltraitance et menaces. Elle demanda aux autorit?s de prendre des mesures urgentes afin de les prot?ger, elle et ses enfants, et d?emp?cher A.T. de s?approcher d?eux. Elle indiqua qu?elle s??tait r?fugi?e dans un centre d?h?bergement et que A.T. la harcelait par t?l?phone.
22. Une information judiciaire fut ouverte ? l?encontre de A.T. pour d?lits de maltraitance familiale, l?sions corporelles aggrav?es et menaces. La police transmit la plainte au parquet le 9 octobre 2012.
23. Le 15 octobre 2012, le parquet, eu ?gard ? la demande de mesures de protection formul?e par la requ?rante, ordonna que des mesures d?investigation fussent prises de mani?re urgente. Il demanda en particulier ? la police de rechercher d??ventuels t?moins, y compris la fille de la requ?rante.
24. La requ?rante fut h?berg?e pendant trois mois par l?association.
25. Par une lettre du 27 ao?t 2012, le responsable des services sociaux de Udine informa l?association qu?il n?y avait pas de fonds disponibles pour prendre en charge la requ?rante et pour lui fournir une autre solution d?h?bergement.
26. Le Gouvernement donne une lecture diff?rente de cette lettre : il indique que, ?tant donn? que la requ?rante n?avait pas ?t? d?abord prise en charge par les services sociaux de la mairie de Udine, qui s?occupait des victimes de violences dans le cadre d?un autre projet, appel? ? Zero tolerance ?, ces derniers ne pouvaient pas assumer les frais de l?association. Selon lui, les femmes victimes de violences pouvaient prendre contact avec les services sociaux pour demander de l?aide, ce que la requ?rante n?aurait pas fait.
27. Le 4 d?cembre 2012, la requ?rante quitta le centre d?h?bergement afin de chercher un travail.
28. Elle dit avoir dormi dans la rue dans un premier temps, avant d??tre h?berg?e par une amie. Elle indique qu?elle a ensuite trouv? un travail d?aide-soignante aupr?s de personnes ?g?es et que, lorsque cela a ?t? possible, elle a lou? un appartement. Selon la requ?rante, A.T. avait continu? ? exercer des pressions psychologiques sur elle pour l?inciter ? retirer sa plainte.
29. Le 18 mars 2013, le procureur, constatant qu?aucun acte d?enqu?te n?avait ?t? accompli, redemanda ? la police d?enqu?ter ? bref d?lai sur les all?gations de la requ?rante.
30. Le 4 avril 2013, sept mois apr?s le d?p?t de sa plainte, la requ?rante fut entendue pour la premi?re fois par la police. Elle modifia ses d?clarations en att?nuant la gravit? des faits dont elle s??tait plainte. Concernant l??pisode de juin 2012, elle d?clara que A.T. avait essay? de la frapper mais qu?il n?y ?tait pas arriv? et que sa fille n?avait pas non plus re?u de coups. Concernant l?incident du mois d?ao?t 2012, elle dit que A.T. l?avait frapp?e mais qu?il ne l?avait pas menac?e avec un couteau. En revanche, A.T. aurait fait semblant de retourner le couteau contre lui.
La requ?rante indiqua encore que, ? l??poque, elle ne parlait pas bien l?italien et qu?elle n?avait pas pu s?exprimer correctement. Elle d?clara en outre que A.T. ne l?avait pas contrainte ? avoir des rapports sexuels avec d?autres personnes et qu?elle ?tait retourn?e vivre au domicile familial. Elle dit que, lorsqu?elle ?tait h?berg?e par l?association, elle ne parlait pas par t?l?phone avec son mari parce qu?on lui aurait dit d?agir ainsi. Elle assura que, exception faite de l?alcoolisme de son mari, la situation ? la maison ?tait calme. Elle conclut que son mari ?tait un bon p?re et un bon mari et qu?il n?y avait plus eu aucun ?pisode de violences.
31. La requ?rante soutient qu?elle a modifi? ses d?clarations initiales en raison des pressions psychologiques qu?elle aurait subies de la part de son mari.
32. Le 30 mai 2013, le parquet de Udine, apr?s avoir relev?, d?une part, que la requ?rante, entendue en avril, avait att?nu? la gravit? des accusations qu?elle avait port?es contre son mari en indiquant qu?il ne l?avait pas menac?e avec un couteau et qu?elle avait ?t? mal comprise par l?employ?e du centre o? elle s??tait r?fugi?e et, d?autre part, qu?aucun autre ?pisode de violences n?avait eu lieu, demanda au juge des investigations pr?liminaires (? le GIP ?) de classer la plainte d?pos?e ? l?encontre de A.T. pour maltraitance familiale. Quant au d?lit de l?sions corporelles aggrav?es, le parquet indiqua qu?il souhaitait continuer les investigations.
33. Par une d?cision du 1er ao?t 2013, le GIP classa la plainte pour la partie qui concernait les all?gations de maltraitance familiale et de menaces. Il consid?ra que le d?roulement des faits ?tait incertain et que, s?agissant de la maltraitance all?gu?e, un tel d?lit ne pouvait ?tre qualifi? au motif que, la requ?rante ayant d?nonc? seulement l?incident du mois d?ao?t 2012, le crit?re de la r?p?tition des ?pisodes de violences n??tait pas rempli.
34. Concernant le grief de menaces aggrav?es par l?utilisation d?une arme, le GIP releva que les d?clarations de la requ?rante ?taient contradictoires et que, dans le rapport ?tabli par l?h?pital, il n?y avait aucune r?f?rence ? des blessures caus?es par un couteau.
35. Quant au d?lit de l?sions corporelles, la proc?dure se poursuivit devant le juge de paix. A.T. fut renvoy? en jugement le 28 octobre 2013. La premi?re audience eut lieu le 13 f?vrier 2014 et A.T. fut condamn? ? payer une amende de 2 000 euros (EUR) le 1er octobre 2015.
4. La troisi?me agression commise par A.T. sur la requ?rante et son fils et le meurtre commis par A.T. sur la personne de son fils
36. Il ressort du dossier que, le 18 novembre 2013, A.T. a re?u la notification de son renvoi en jugement devant le juge de paix le 19 mai 2014 pour le d?lit de l?sions corporelles concernant l?agression contre la requ?rante du mois d?ao?t 2012.
37. Dans la nuit du 25 novembre 2013, la requ?rante demanda l?intervention des gendarmes en raison d?une dispute avec son mari.
38. Dans leur compte rendu, les gendarmes faisaient les constatations suivantes : ? leur arriv?e, ils avaient trouv? la porte de la chambre ? coucher cass?e et le sol jonch? de bouteilles d?alcool ; la requ?rante avait affirm? que son mari ?tait sous l?emprise de l?alcool et qu?elle avait d?cid? d?appeler de l?aide parce qu?elle estimait qu?il avait besoin d?un m?decin ; elle leur avait dit qu?elle avait d?pos? une plainte contre son mari par le pass?, mais qu?elle avait ensuite modifi? ses accusations ; le fils de la requ?rante avait d?clar? que son p?re n??tait pas violent ? son ?gard ; ni la requ?rante ni son fils ne pr?sentaient de signes de violences.
39. A.T. fut transport? ? l?h?pital en ?tat d?ivresse. Dans la nuit, il sortit de l?h?pital et se rendit dans une salle de jeux.
40. Alors qu?il marchait dans la rue, il fut arr?t? par la police pour un contr?le d?identit? ? 2 h 25.
41. Il ressort du proc?s-verbal du contr?le de police que A.T. ?tait en ?tat d?ivresse, qu?il avait du mal ? se tenir en ?quilibre et que la police l?a laiss? partir apr?s l?avoir verbalis?.
42. ? 5 heures, A.T. entra dans l?appartement familial arm? d?un couteau de cuisine de 12 centim?tres avec l?intention d?agresser la requ?rante. Le fils de la requ?rante tenta de l?arr?ter et fut poignard? trois fois. Il d?c?da de ses blessures. La requ?rante essaya de s??chapper, mais A.T. r?ussit ? la rejoindre dans la rue et lui porta plusieurs coups de couteau ? la poitrine.
5. La proc?dure p?nale engag?e ? l?encontre de A.T. pour l?sions corporelles aggrav?es
43. Le 1er octobre 2015, A.T. fut d?clar? coupable par le juge de paix de l?sions corporelles aggrav?es sur la personne de la requ?rante en raison des blessures qu?il lui avait inflig?es lors de l?incident du mois d?ao?t 2012, et condamn? ? payer une amende de 2 000 EUR.
6. La proc?dure p?nale engag?e ? l?encontre de A.T. pour le meurtre de son fils, pour la tentative de meurtre sur la requ?rante et pour le d?lit de maltraitance envers la requ?rante
44. ? une date non pr?cis?e, en novembre 2013, l?enqu?te relative aux actes de maltraitance fut rouverte.
45. A.T. demanda ? ?tre jug? selon la proc?dure abr?g?e (giudizio abbreviato).
46. Le 8 janvier 2015, A.T. fut condamn? par le juge de l?audience pr?liminaire (? le GUP ?) de Udine ? la r?clusion ? perp?tuit? pour le meurtre de son fils et la tentative de meurtre sur sa femme, et pour les d?lits de maltraitance envers la requ?rante et sa fille et de port d?arme prohib?. Il fut ?galement condamn? ? d?dommager la requ?rante ? hauteur de 400 000 EUR. La requ?rante s??tait constitu?e partie civile.
47. S?agissant du grief de maltraitance, le GUP, apr?s avoir entendu des t?moins ainsi que la fille de la requ?rante, estima que la requ?rante et ses enfants vivaient dans un climat de violences. Il consid?ra que la conduite violente de A.T. ?tait habituelle et jugea que, les vexations journali?res que la requ?rante subissait mises ? part, il y avait eu quatre ?pisodes violents. Il ajouta que A.T., lors du proc?s, avait avou? ?prouver un sentiment de haine pour sa femme. Selon le GUP, les faits du 25 novembre 2013 ?taient la cons?quence de la tentative de la requ?rante de s??loigner de A.T.
48. Le 22 mai 2015, A.T. interjeta appel du jugement.
Il ressort du dossier que, par un arr?t du 26 f?vrier 2016, le jugement du GUP a ?t? confirm? par la cour d?appel. Aucune des parties n?a cependant joint l?arr?t ? ses observations.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
49. Selon l?article 572 du code p?nal (maltraitance familiale ou maltraitance sur mineur), toute personne qui maltraite une personne de sa famille, une personne avec laquelle elle vit ou qui est plac?e sous son autorit? ou qui lui a ?t? confi?e pour des raisons d??ducation, de soins, de surveillance ou pour l?exercice d?une profession ou d?un art est punie de deux ? six ans d?emprisonnement.
50. L?article 582 du code p?nal ?tablit que toute personne qui cause ? autrui une l?sion entra?nant une infirmit? physique ou mentale est punie de trois mois ? dix ans d?emprisonnement. Aux termes de l?article 583 du code p?nal, la l?sion est consid?r?e comme ? grave ? et est punie d?une peine d?emprisonnement de trois ? sept ans lorsqu?elle entra?ne, notamment, une infirmit? ou une incapacit? temporaire sup?rieure ? quarante jours.
51. La loi no 38 du 23 avril 2009 de conversion du d?cret-loi 11 du 23 f?vrier 2009 portant ? mesures urgentes, en mati?re de s?ret? publique, contre la violence sexuelle et tout ce qui concerne les actes de pers?cution ?, approuvant la ? n?cessit? extraordinaire et urgente d?introduire des mesures pour assurer la plus grande protection ? la s?ret? et ? la collectivit?, en raison de l?augmentation alarmante du nombre d??pisodes de violences sexuelles ?, a introduit, entre autres, un nouveau crime en mati?re d?actes de pers?cution, appel? dans le langage courant ? harc?lement ?, avec l?introduction dans le code p?nal de l?article 612 bis.
Il s?agit d?une disposition apte ? sanctionner la r?p?tition de comportements malveillants, qu?ils se manifestent par des coups de t?l?phone ? toute heure, des attentions r?p?t?es, une surveillance, des cadeaux non souhait?s, des lettres ou des SMS, autrement dit par une vari?t? d?actes inoffensifs en apparence mais qui d?g?n?rent souvent en menaces, pistages, pr?sence inopportune pr?s de l??cole ou au restaurant, qui engendrent chez la victime un ?tat d?anxi?t? et de peur pour sa propre int?grit?, et qui, surtout, la forcent ? modifier ses propres habitudes et ses choix de vie.
La loi pr?voit que, avant de porter plainte, la victime de harc?lement peut s?adresser aux autorit?s de police et demander qu?un avertissement soit adress? ? l?auteur des vexations. Apr?s avoir recueilli les renseignements n?cessaires, la police ? si elle estime la demande fond?e ? avertit oralement l?auteur des actes en question et r?dige un proc?s-verbal.
La loi ?tablit, en outre, que les forces de l?ordre, les op?rateurs sanitaires et les institutions publiques qui apprennent l?existence d?actes de pers?cution doivent fournir ? la victime tous les renseignements relatifs aux centres antiviolence pr?sents sur le territoire et, en particulier, dans sa zone de r?sidence, et, si elle le demande, la mettre en contact avec les centres antiviolence (article 11).
La nouvelle loi pr?voit ?galement un num?ro vert national pour les victimes de harc?lement, qui permet ? celles-ci de b?n?ficier d?une assistance psychologique et juridique et, si elles le souhaitent, de voir signaler aux forces de l?ordre des violences faites aux femmes (article 12).
Dans l?attente du proc?s, le juge peut ordonner les mesures conservatoires ? sp?cifiques ? introduites dans le code de proc?dure p?nale (CPP) par la loi no 154/2001, ? savoir l??loignement imm?diat du domicile familial et l?interdiction de se rendre sur les lieux habituellement fr?quent?s par la victime ou par ses proches (article 282 bis, ter, quater du CPP).
L?article 9 de la loi susmentionn?e prescrit l?obligation de communiquer aux autorit?s de police les mesures d??loignement de mani?re ? ce que celles ci prennent des mesures ?ventuelles concernant la d?tention d?armes et de munitions (article 282 quater du CPP).
La loi no 38 pr?voit, pour les actes de harc?lement, une condamnation qui va de six mois ? quatre ans de r?clusion, et une peine plus forte si le fait a ?t? commis par un conjoint, l?galement s?par? ou divorc?, ou par une personne ayant d?j? fait l?objet d?un avertissement par le pr?fet de police. La peine est aggrav?e de 50 % lorsque l?acte de harc?lement est commis sur un mineur, une femme enceinte ou une personne handicap?e, ou lorsqu?il est commis avec des armes.
52. Le dispositif sp?cial et urgent des ? ordres de protection ? (article 736 bis du code de proc?dure civile et article 342 bis et ter du code civil) pr?voit que :
Le juge civil peut d?cider de mesures d?urgence pour emp?cher la multiplication des comportements qui mettent ? mal la s?r?nit? familiale, qu?il s?agisse d?un couple mari? ou non. Le crit?re essentiel est la communaut? de vie. La demande peut ?tre formul?e sans obligation d??tre assist? par un avocat. Le recours introductif devra sp?cifier le contenu de la mesure protectrice demand?e. Il est possible de solliciter l?intervention des services sociaux et l?accomplissement d?expertises psychologiques ou m?dicales et d?enqu?tes patrimoniales.
Le juge peut adopter une ou plusieurs mesures d?nomm?es ? ordres de protection ?, visant ? obtenir la cessation du comportement en cause, l??loignement du domicile familial, l?interdiction d?approcher les endroits fr?quent?s par la personne concern?e et/ou le paiement d?une pension aux personnes qui, d?pourvues de moyens de subsistance, vivent sous le m?me toit. Dans sa d?cision, le juge d?termine les modalit?s d?ex?cution. En cas de survenance de difficult?s lors de l?ex?cution, il peut adopter des mesures compl?mentaires pour les r?soudre. L?intervention de la force publique peut ?tre pr?vue, ainsi que celle de l?officier sanitaire.
53. La loi no 119 du 15 octobre 2013, (plan d?action extraordinaire destin? ? combattre la violence envers les femmes) pr?voit de mesures importantes ax?es sur les droits proc?duraux des victimes de la violence domestique, d?abus sexuel, d?exploitation sexuelle et de harc?lement. Conform?ment aux nouvelles dispositions, le procureur et les forces de police ont l?obligation l?gale d?informer les victimes qu?elles peuvent se faire repr?senter par un avocat lors de la proc?dure p?nale et qu?elles, ou leurs avocats, peuvent demander une audience prot?g?e. Ils doivent ?galement informer les victimes de la possibilit? qui leur est offerte de b?n?ficier d?une assistance juridique et des modalit?s d?octroi de ce type d?assistance.
En outre, la loi pr?voit que les enqu?tes relatives aux crimes pr?sum?s soient men?es dans un d?lai d?un an ? compter de la date du signalement ? la police et que les permis de s?jour des ?trangers victimes de violence, y compris des migrants sans documents d?identification, soient prolong?s.
La loi pr?voit ?galement la collecte structur?e de donn?es sur le ph?nom?ne, mises ? jour r?guli?rement (au moins chaque ann?e), y compris au moyen de la coordination des bases de donn?es d?j? ?tablies.
54. Le projet de loi no 724 portant ? dispositions relatives ? la promotion de la subjectivit? f?minine et ? la lutte contre le f?micide ? et la proposition de loi du s?nat no 764, dite ? Introduction du d?lit de f?micide ?, sont ? l?examen. Il y a lieu de mentionner ? cet ?gard le projet de loi visant ? contribuer ? la r?ponse globale ? la lutte contre la violence sexiste. Ce projet tend notamment ? faire de la discrimination et de la violence sexistes des d?lits caract?ris?s.
55. Dans son Rapport ?La violence ? l??gard des femmes? (2014) l?Institut National de statistique (ISTAT) a fourni des donn?es statistiques concernant la violence ? l??gard des femmes.
? Istat carried out the survey in 2014, on a sample of 24,000 women aged 16 70.The results are to be widely disseminated also among migrant women. Istat carried out the survey in 2014, on a sample of 24,000 women aged 16-70. Estimates indicate the most affected foreign women for citizenship: Romania, Ukraine, Albania, Morocco, Moldavia, China.
More specifically, according to the second Istat survey, 6,788,000 women have been victims of some forms of violence, either physical or sexual, during their life, that is 31.5% of women aged 16-70. 20.2% has been victim of physical violence; 21% of sexual violence and 5.4% of the most serious forms of sexual violence such as rape and attempted rape: 652,000 women have been victims of rape; and 746,000 have been victims of attempted rape.
Further, foreign women are victims of sexual or physical violence on a scale similar to Italian women?s: 31.3% and 31.5%, respectively. However, physical violence is more frequent among the foreign women (25.7% vs. 19.6%), while sexual violence is more common among Italian women (21.5% vs. 16.2%). Specifically, foreign women are more exposed to rape and attempted rape (7.7% vs. 5.1%) with Moldavians (37,3%), Romanians (33,9%) and Ukrainians (33,2%) who are the most affected ones. As for the author, current and former partners are those who commit the most serious crimes. 62.7% of rapes is committed by the current or the former partner while the authors of sexual assault in the majority of cases are unknown (76.8%).
As for the age of the victim, 10.6% of women have been victims of sexual violence prior to the age of 16. Considering VAW-cases against women with children who have been witnessed violence, the rate of children witnessing VAW cases rises to 65.2% compared to the 2006 figure (= 60.3%).
As for women?s status, women separated or divorced are those far more exposes to physical or sexual violence (51.4% vs. 31.5% relating to all other cases).
It remains of great concern the situation of women with disabilities or diseases. 36% of the women with bad health conditions and 36.6% of those with serious limitations have been victims of physical or sexual violence. The risk to be exposed to rape or attempted rape doubles compared to women without any health problems (10% vs. 4.7%).
On a positive note, compared to the previous edition-2006, sexual and physical violence cases result to be reduced from 13.3% to 11.3%. This is the result of an increased awareness of existing protection tools by women in the first place and the public opinion at large, in addition to an overall social climate of condemnation and no mercy for such crimes.
More specifically, physical or sexual violence cases committed by a partner or a former partner is reduced (as for the former, from 5.1% to 4%; as for the latter, from 2.8% to 2%) as well as for cases of VAW perpetrated by non-partners (from 9% to 7.7%).
The decline is meaningful when considering cases among female students: it reduced from 17.1% to 11.9% in the event of former partners; from 5.3% to 2.4% in the event of current partner; and from 26.5% to 22%, in the event of a non-partner.
Significantly reduced are those cases of psychological violence committed by the current partner (from 42.3% to 26.4%), especially when they are not coupled with physical and sexual violence.
Women are far more aware that they have survived a crime (from 14.3% to 29.6% in case of violence by the partner) and it is reported far more often to the police (from 6.7% to 11.8%). More often, they talk about that with someone (from 67.8% to 75.9%) and look for professional help (from 2.4% to 4.9%). The same applies in the event of violence by a non-partner.
Compared to the 2006 edition, survivors are far more satisfied with the relevant work carried out by the police. In the event of violence from the current or the former partner, data show an increase from 9.9% to 28.5%.
Conversely, negative results emerge when considering cases of rape or attempted rape (1.2% in both editions).
The forms of violence are far more serious with an increase of those also victims of injuries (from 26.3% to 40.2% when the partner is the author); and an increased number of women that were fearing that their life was in danger (from 18.8% in 2006 to 34.5% in 2014). Also the forms of violence by a non-partner are more serious.
3, 466,000 women (=16.1%) have been victims of stalking during lifetime, of whom 1, 524,000 have been victims of their former partner; and 2,229,000 from other person that the former partner. ?
III. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
56. Le droit international pertinent est d?crit en partie dans l?affaire Opuz c. Turquie (no 33401/02, ?? 72-82, CEDH 2009) et en partie dans l?affaire Rumor c. Italie (no 72964/10, ? 31-35, 27 mai 2014).
57. Lors de sa 49e session, qui s?est tenue du 11 au 29 juillet 2010, le Comit? pour l??limination de la discrimination ? l??gard des femmes (? le Comit? de la CEDAW ?) a adopt? ses observations finales concernant l?Italie, lesquelles peuvent se lire comme suit en leurs passages pertinents en l?esp?ce :
? 26. Le Comit? salue l?adoption de la loi no 11/2009, qui institue l?infraction de harc?lement criminel et pr?voit la mise en d?tention obligatoire des auteurs d?actes de violence sexuelle, l?adoption du Plan national de lutte contre la violence ? l?encontre des femmes et le harc?lement criminel, et la r?alisation par l?Institut national des statistiques (ISTAT) d?une premi?re vaste enqu?te sur les violences physiques, sexuelles et psychologiques subies par les femmes. En revanche, il reste pr?occup? par la pr?valence ?lev?e des violences faites aux femmes et aux filles et par la persistance d?attitudes socioculturelles de tol?rance ? l??gard de la violence familiale. De plus, il d?plore le manque de donn?es sur les violences faites aux immigr?es et aux femmes des communaut?s rom et sinti. En outre, il constate avec pr?occupation qu?un nombre ?lev? de femmes meurent assassin?es par leur compagnon ou leur ancien compagnon (f?micides), ce qui peut laisser penser que les autorit?s de l??tat partie n?en ont pas suffisamment fait pour prot?ger ces femmes. Conform?ment ? sa recommandation g?n?rale no 19 (1992) sur la violence ? l??gard des femmes et aux positions qu?il a adopt?es dans le cadre des proc?dures pr?vues par le Protocole facultatif, le Comit? invite instamment l??tat partie :
a) ? privil?gier des dispositifs exhaustifs de lutte contre les violences faites aux femmes dans le cercle familial et dans la soci?t?, en s?int?ressant notamment aux besoins des femmes fragilis?es par une situation particuli?re telles que les membres des communaut?s rom et sinti, les migrantes, les femmes ?g?es et les handicap?es ;
b) ? assurer aux femmes victimes de violences une protection imm?diate avec, notamment, l?exclusion de l?agresseur du domicile familial et une garantie d?acc?s, pour les femmes, ? des foyers d?h?bergement s?rs et correctement financ?s situ?s dans l?ensemble du territoire ainsi qu?? une aide juridique gratuite, ? un accompagnement psychosocial et ? des recours suffisants, y compris sous forme de demandes d?indemnisation ;
c) ? veiller ? ce que les fonctionnaires, et notamment les membres des forces de l?ordre, le personnel judiciaire et les professionnels des services sanitaires, sociaux et ?ducatifs, soient syst?matiquement et pleinement sensibilis?s ? toutes les formes de violence ? l?encontre des femmes et des filles ;
d) ? mieux recueillir les donn?es relatives ? toutes les formes de violence ? l?encontre des femmes, y compris la violence familiale, ? am?liorer la protection des victimes, ? mieux poursuivre et sanctionner les auteurs de violences et ? mener des enqu?tes permettant d??valuer pr?cis?ment la pr?valence des violences subies par les femmes appartenant ? des groupes d?favoris?s telles que les femmes des communaut?s rom et sinti, les migrantes, les femmes ?g?es et les handicap?es ;
e) ? continuer de mener dans les m?dias et dans les ?coles, en collaboration avec un large ?ventail d?acteurs, parmi lesquels les associations f?minines et d?autres organisations de la soci?t? civile, des campagnes de sensibilisation visant ? rendre socialement inacceptable la violence ? l?encontre des femmes, et ? informer le grand public des mesures de pr?vention existant face ? cette violence ;
f) ? ratifier dans les meilleurs d?lais la Convention du Conseil de l?Europe sur la pr?vention et la lutte contre la violence ? l??gard des femmes et la violence domestique. ?
58. Le 27 septembre 2012, la Convention sur la pr?vention et la lutte contre la violence ? l??gard des femmes et la violence domestique (Convention d?Istanbul) a ?t? sign?e. Elle a ?t? ratifi?e par l?Italie le 10 septembre 2013 et est entr?e en vigueur dans ce pays le 1er ao?t 2014. Les passages pertinents en l?esp?ce de cette convention sont en partie expos?s dans l?affaire Y. c. Slov?nie (no 41107/10, ? 72, CEDH 2015 (extraits)). En outre, l?article 3 de ladite convention ?nonce ce qui suit :
Article 3 ? D?finitions
? Aux fins de la pr?sente Convention :
a. le terme ? violence ? l??gard des femmes ? doit ?tre compris comme une violation des droits de l?homme et une forme de discrimination ? l??gard des femmes, et d?signe tous les actes de violence fond?s sur le genre qui entra?nent, ou sont susceptibles d?entra?ner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou ?conomique, y compris la menace de se livrer ? de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de libert?, que ce soit dans la vie publique ou priv?e ;
b. le terme ? violence domestique ? d?signe tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou ?conomique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, ind?pendamment du fait que l?auteur de l?infraction partage ou a partag? le m?me domicile que la victime ;
(…) ?
59. Les conclusions du rapporteur sp?cial des Nations Unies charg? de la question des violences contre les femmes, de leurs causes et cons?quences, r?dig?es ? la suite de sa mission en Italie (du 15 au 26 janvier 2012), peuvent se lire ainsi :
? VII. Conclusions and recommendations
91. Efforts have been made by the Government to address the issue of violence against women, including through the adoption of laws and policies and the establishment and merger of governmental bodies responsible for the promotion and protection of women?s rights. Yet these achievements have not led to a decrease in the femicide rate or translated into real improvements in the lives of many women and girls, particularly Roma and Sinti women, migrant women and women with disabilities.
92. Despite the challenges of the current political and economic situation, targeted and coordinated efforts in addressing violence against women, through practical and innovative use of limited resources, need to remain a priority. The high levels of domestic violence, which are contributing to rising levels of femicide, demand serious attention.
93. The Special Rapporteur would like to offer the Government the following recommendations.
A. Law and policy reforms
94. The Government should:
(a) Put in place a single dedicated governmental structure to deal exclusively with the issue of substantive gender equality broadly and violence against women in particular, to overcome duplication and lack of coordination;
(b) Expedite the creation of an independent national human rights institution with a section dedicated to women?s rights;
(c) Adopt a specific law on violence against women to address the current fragmentation which is occurring in practice due to the interpretation and implementation of the civil, criminal and procedures codes;
(d) Address the legal gap in the areas of child custody and include relevant provisions relating to protection of women who are the victims of domestic violence;
(e) Provide education and training to strengthen the skills of judges to effectively address cases of violence against women;
(f) Ensure the provision of quality, State-sponsored legal aid to women victims of violence as envisaged in the constitution and Law No. 154/200 on measures against violence in family relations;
(g) Promote existing alternative forms of detention, including house arrest and low-security establishments for women with children, having due regard to the largely non-violent nature of the crimes for which they are incarcerated and the best interest of children;
(h) Adopt a long-term, gender-sensitive and sustainable policy for social inclusion and empowerment of marginalized communities, with a particular focus on women?s health, education, labour and security;
(i) Ensure the involvement of representatives of these communities, particularly women, in the design, development and implementation of policies which impact them;
(j) Ensure continued provision of quality education for all, including through a flexible application of the 30 per cent ceiling of non-Italian pupils per classroom, to allow for inclusive schools particularly in places where the population of non-Italians is high.
(k) Amend the ?Security Package? laws generally, and the crime of irregular migration in particular, to ensure access of migrant women in irregular situations to the judiciary and law enforcement agencies, without fear of detention and deportation;
(l) Address the existing gender disparities in the public and private sectors by effectively implementing the measures provided by the Constitution and other legislation and policies to increase the number of women, including from marginalized groups, in the political, economic, social, cultural and judicial spheres;
(m) Continue to remove legal hurdles affecting the employment of women, which is exacerbated through the practice of signing blank resignations, and the lower positions and salary scale for women. Strengthen the social welfare system by removing impediments to the integration of women into the labour market;
(n) Ratify and implement the Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children; the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, International Labour Organization Convention No. 189 (2011) concerning decent work for domestic workers; the European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes and the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.
B. Societal changes and awareness-raising initiatives
95. The Government should also:
(a) Continue to conduct awareness-raising campaigns aimed at eliminating stereotypical attitudes about the roles and responsibilities of women and men in the family, society and workplace;
(b) Strengthen the capacity of the National Racial Discrimination Office to put in place programmes to bring about change in society?s perception of women who belong to marginalized communities and groups;
(c) Continue to conduct targeted sensitization campaigns, including with CSOs, to increase awareness on violence against women generally, and women from marginalized groups in particular;
(d) Train and sensitize the media on women?s rights including on violence against women, in order to achieve a non-stereotyped representation of women and men in the national media.
C. Support services
96. The Government should further:
(a) Continue to take the necessary measures, including financial, to maintain existing and/or set-up new anti-violence shelters for the assistance and protection of women victims of violence;
(b) Ensure that shelters operate according to international and national human rights standards and that accountability mechanisms are put in place to monitor the support provided to women victims of violence;
(c) Enhance coordination and exchange of information among the judiciary, police and psychosocial and health operators who deal with violence against women;
(d) Recognize, encourage and support public-private partnerships with CSOs and higher learning institutions, to provide research and responses to addressing violence against women. ?
60. Un rapport de l?organisation non gouvernementale WAVE (Woment against violence Europe) concernant l?Italie a ?t? publi? en 2015. Sa partie pertinente en l?esp?ce se lit comme suit :
? In 2014, 681 women and 721 children were accommodated at 45 women?s shelters that are part of the national network Associazione Nazionale Donne in Rete contro la violenza – D.i.R.e.
In addition, there are three shelters for Black and Minority Ethnic (BME) women, migrant and asylum seeking women in the cities of Reggio Emilia, Imola and Modena, one shelter for girls and young women victims of forced marriage, and 12 shelters for victims of trafficking.
Women?s Centres
There are 140 women?s centres providing non-residential support to women survivors of any kind of violence in Italy; 113 of these centres are run by NGOs, 19 are run by the state, and 8 are run by faith-based organisations. While the exact number of such services is not known, there are several women?s centres for Black and Minority Ethnic (BME) women, as well as centres for women victims of trafficking. All the women?s centres provide information and advice, counselling, advocacy and practical support with access to social rights (i.e. housing, income, health care) and legal advice. Some only provide specialist support for children and family support, and cooperate with programmes for perpetrators of violence against women.
Women?s Networks
There is one national women?s network in Italy, called Associazione Nazionale Donne in Rete contro la violenza – D.i.R.e. The network includes 73 members, all women?s organisations running women?s shelters and anti-violence centres in Italy. Formed in 2008 and based in Rome, the network conduct activities in the areas of public awareness, lobbying and advocacy, training, research and networking. In 2014, the network received EUR 66,747 in funding from various private donors and foundations for specific projects, and EUR 20,000 in membership fees.
Policy & Funding
The Extraordinary Action Plan against gender and sexual violence in accordance with art.5 par. 1 Law Decree 14 August 2013 n.93 converted with amendments into Law 15 October 2013 n.119 (Piano di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere ai sensi dell?art 5 comma 1 D.L. 14 Agosto 2013 n. 93 convertito con modifiche nella legge del 15 Ottobre 2013 n 119) was launched in 2015 and covers a three-year period [voir paragraphe 53 ci-dessus]. The Plan addresses rape and sexual assault only marginally, and it does not provide for adequate financing of existing services or to create new services in the many regions where these are inexistent. While forced and early marriage is mentioned in the Plan, no particular measures are included. Conceived as an extraordinary measure provided for in a law decree addressing other subjects, the Plan generally fails to address the structural characteristics of violence against women and gender-based violence. Measures and interventions included in the Plan do not consider women?s shelters and anti-violence centres as key actors in providing specialist support to survivors of violence, with a gender perspective.
The Department for Equal Opportunities ? Presidency of the Council of Ministers ? acts as coordinating body for the implementation of policies on VAW. This body has in practice little effectiveness, largely due to the failure of the President of the Council of Ministers to appoint a Minister with decision-making.
There is currently no national monitoring body entrusted with the evaluation of national strategies on VAW in Italy, and women?s organisations are rarely invited to conduct such evaluation. Nonetheless, in 2014, a coalition of Italian women?s NGOs (among which D.i.R.e.) submitted a Shadow Report on the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action covering 2009-2014, and including review of national strategies on VAW.
In 2014, funding for governmental activities to combat VAW equalled EUR 7 million, while very little funding was provided for NGOs activities through local regional governments; detailed information on funding for NGOs activities is not available, due to the budget being decentralized. State funding for women?s organisations providing support is exclusively project-based.
Prevention, Awareness-raising, Campaigning
The national women?s network, along with most of the women?s shelters and centres, and the national women?s helpline conduct activities in the field of prevention, awareness-raising and campaigning; besides the national women?s helpline (1522), none of them received funding to carry out these activities in 2014.
Training
Most of the women?s shelters and centres conduct trainings with a number of target groups: police, judiciary, civil servants, health professionals, psychologists, social workers, education professionals, media, and others. ?
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILIT?
61. Le Gouvernement soul?ve deux exceptions d?irrecevabilit?.
A. Sur le non-respect all?gu? du d?lai de six mois pr?vu ? l?article 35 ? 1 de la Convention
62. Le Gouvernement argue que la requ?te est tardive, au motif que la requ?rante l?a introduite apr?s le classement de la plainte, ? savoir le 1er ao?t 2013. Par ailleurs, la requ?rante n?aurait pas exprim? la volont? d??tre inform?e d?un classement de la plainte.
63. Se r?f?rant ? la jurisprudence de la Cour (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, ?156-158, CEDH 2009, et Edwards c. Royaume-Uni (d?c.), no 46477/99, 7 juin 2001), la requ?rante indique qu?elle a pris conscience seulement le 26 novembre 2013 que le seul rem?de ? sa disposition ?tait ineffectif. Elle estime que c?est cette date qui doit ?tre consid?r?e comme ?tant le point de d?part du d?lai de six mois.
64. Elle ajoute que l?enqu?te pour maltraitance familiale a ?t? rouverte tout de suite apr?s le meurtre, et que A.T. a ?t? condamn? par le GUP en 2015 et par la cour d?appel en 2016. Elle soutient que, par cons?quent, le d?lai de six mois a ?t? respect?.
65. La Cour observe que la requ?rante a introduit sa requ?te dans un d?lai de six mois ? compter de la date ? laquelle son fils a ?t? tu? et ? laquelle elle-m?me a subi une tentative de meurtre de la part de A.T. Elle consid?re que c?est lorsque la requ?rante s?est rendu compte de l?incapacit? des autorit?s ? emp?cher A.T. de commettre de nouvelles violences qu?elle a pris conscience du caract?re ineffectif des recours disponibles dans l?ordre juridique interne (Opuz, pr?cit?, ? 112). De plus, elle note que la plainte de la requ?rante a ?t? seulement partiellement class?e et que A.T. a ?t? renvoy? en jugement pour les l?sions corporelles aggrav?es qu?il avait inflig?es ? la requ?rante lors de l?agression du mois d?ao?t 2012. En outre, elle constate que l?enqu?te pour maltraitance familiale a ?t? rouverte en novembre 2013 et que A.T. a ?t? condamn? pour l?sions corporelles aggrav?es.
66. ? la lumi?re de ce qui pr?c?de, la Cour estime que le d?lai de six mois a commenc? ? courir au plus t?t le 26 novembre 2013.
67. Compte tenu des particularit?s de l?esp?ce, il convient de consid?rer que la requ?rante a introduit sa requ?te dans le d?lai de six mois pr?vu ? l?article 35 ? 1 de la Convention. En cons?quence, la Cour rejette l?exception pr?liminaire du Gouvernement tir?e du non-respect de la r?gle des six mois.
B. Sur le non-?puisement all?gu? des voies de recours internes
68. Le Gouvernement excipe du non-?puisement des voies de recours internes pour deux raisons. En premier lieu, il indique que la requ?rante a introduit sa requ?te alors que la proc?dure pour meurtre et tentative de meurtre aurait encore ?t? pendante. En deuxi?me lieu, il indique qu?elle n?a pas fait opposition ? la demande de classement du procureur au GIP concernant le d?lit de maltraitance familiale et qu?elle ne s?est pas non plus pourvue en cassation contre la d?cision de classement.
69. Le Gouvernement argue que, au demeurant, la requ?rante aurait ?galement pu demander au juge civil d?appliquer les mesures de protection pr?vues ? l?article 342 bis et ter du code civil, m?me si, selon lui, le juge civil aurait pu ne pas les appliquer au motif que, au moment du d?p?t de la plainte, la requ?rante avait quitt? le domicile familial et ne vivait plus avec A.T.
70. La requ?rante conteste les arguments du Gouvernement. Tout d?abord, elle soutient avoir ?puis? les voies de recours internes, estimant que la plainte p?nale qu?elle a d?pos?e le 5 septembre 2012 n??tait pas un rem?de effectif. ? cet ?gard, elle d?clare que, nonobstant la demande de mesures de protection et l?urgence signal?e par le procureur ? la police, charg?e de l?enqu?te (paragraphe 21 ci-dessus), elle n?a ?t? entendue que sept mois plus tard. Elle expose que la premi?re audience a eu lieu seulement en 2014, apr?s le meurtre de son fils. Elle ajoute que, de plus, les autorit?s italiennes ont omis de la prot?ger et de la faire b?n?ficier d?une aide apr?s les violences qu?elle aurait subies.
71. La requ?rante d?clare enfin que sa plainte n?a ?t? que partiellement class?e, que la premi?re audience dans le cadre de l?affaire concernant le d?lit de l?sions corporelles ? la suite de l?agression commise par A.T. au mois d?ao?t 2012 a eu lieu en 2014 et que l?enqu?te pour maltraitance a ?t? rouverte apr?s les faits du 26 novembre 2013. Elle r?p?te que sa plainte n?a pas ?t? un rem?de effectif et qu?elle a ?puis? les voies de recours internes.
72. Quant au fait que la proc?dure p?nale contre A.T. pour le meurtre de son fils et la tentative de meurtre sur sa personne est encore pendante, la requ?rante indique que sa requ?te a pour objet l?inaction des autorit?s du 2 juin 2012 jusqu?? la date du meurtre de son fils et qu?elle ne concerne pas la proc?dure relative ? la responsabilit? p?nale de A.T.
73. Eu ?gard ? son absence d?opposition contre la proposition du parquet de classer partiellement la plainte, la requ?rante assure ne pas avoir ?t? inform?e de la d?cision de classement.
74. La Cour rel?ve que la question centrale qui se pose en l?esp?ce au sujet de l??puisement des voies de recours internes est celle de savoir si la requ?rante a fait usage des voies de droit disponibles dans l?ordre juridique interne. Elle note en outre que l?objet principal de la requ?te est avant tout de savoir si les autorit?s ont fait preuve de la diligence requise pour pr?venir les actes de violence dirig?s contre la requ?rante et son fils, notamment en prenant ? l??gard de A.T. des mesures appropri?es ? caract?re r?pressif ou pr?ventif. Ces deux questions ?tant indissolublement li?es, la Cour d?cide de les joindre au fond et de les examiner sous l?angle des articles 2 et 3 de la Convention (Opuz, pr?cit?, ?116).
75. Eu ?gard ? ce qui pr?c?de, la Cour estime que la requ?te n?est pas manifestement mal fond?e au sens de l?article 35 ? 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu?elle ne se heurte ? aucun autre motif d?irrecevabilit?, elle la d?clare recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
76. Invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention, la requ?rante, se plaint que, par leur inertie et leur indiff?rence, les autorit?s italiennes, bien qu?averties ? plusieurs reprises de la violence de son mari, n?ont pas pris les mesures n?cessaires et appropri?es pour prot?ger sa vie et celle de son fils contre le danger, ? ses yeux r?el et connu que repr?sentait son mari, et n?ont pas emp?ch? la commission d?autres violences domestiques. Les autorit?s ont ainsi failli ? leur obligation positive consacr?e la Convention.
77. La Cour rappelle que, ma?tresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se consid?re pas comme li?e par celle que leur attribuent les requ?rants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, examin? d?office des griefs sous l?angle d?un article ou paragraphe que n?avaient pas invoqu? les parties. Un grief se caract?rise en effet par les faits qu?il d?nonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqu?s (Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, ? 43, CEDH 2012). Eu ?gard aux circonstances d?nonc?es par la requ?rante et ? la formulation de ses griefs, la Cour examinera ces derniers sous l?angle des articles 2 et 3 de la Convention (pour une approche similaire, voir E.M. c. Roumanie, no 43994/05, ? 51, 30 octobre 2012, Valiulien? c. Lituanie, no 33234/07, ? 87, 26 mars 2013, et M.G. c. Turquie, no 646/10, ? 62, 22 mars 2016).
Aux termes de ces articles :
Article 2
? 1. Le droit de toute personne ? la vie est prot?g? par la loi. La mort ne peut ?tre inflig?e ? quiconque intentionnellement, sauf en ex?cution d?une sentence capitale prononc?e par un tribunal au cas o? le d?lit est puni de cette peine par la loi. ?
Article3
? Nul ne peut ?tre soumis ? la torture ni ? des peines ou traitements inhumains ou d?gradants. ?
78. Le Gouvernement combat cette th?se.
A. Arguments de la requ?rante
79. La requ?rante all?gue que le manquement des autorit?s ? leur obligation de prot?ger sa vie et celle de son fils, tu? par son mari, a emport? violation de l?article 2 de la Convention. Elle soutient ? cet ?gard que les autorit?s italiennes n?ont pas prot?g? le droit ? la vie de son fils et qu?elles ont fait preuve de n?gligence devant les actes de violence, les menaces et les blessures r?p?t?s dont elle-m?me aurait ?t? l?objet.
80. Elle argue que les autorit?s italiennes ont tol?r? de facto la violence de son mari. Elle estime que les agents de police savaient depuis juin 2012 qu?elle ?tait victime de violences et qu?ils auraient d? savoir qu?il y avait un risque r?el et s?rieux que A.T. perp?tr?t des actions violentes contre elle. Selon la requ?rante, il y a eu des signes ?vidents de la persistance du danger la mena?ant, mais les autorit?s n?ont pas pris les mesures n?cessaires imm?diatement apr?s le d?p?t de sa plainte et l?ont ainsi laiss?e seule et sans d?fense.
81. La requ?rante all?gue encore que, en d?pit du certificat de l?h?pital du 19 ao?t 2012 ?tablissant qu?elle avait ?t? battue et menac?e avec un couteau, cette circonstance n?a pas ?t? prise au s?rieux.
82. Aux yeux de la requ?rante, le seul rem?de disponible ?tait la plainte p?nale et il n?a pas ?t? effectif. La requ?rante indique avoir port? plainte le 5 septembre 2012 et avoir ?t? entendue en avril 2013. Elle ajoute que, pendant les sept mois qui ont s?par? le d?p?t de la plainte de son audition, aucun acte d?enqu?te n?a ?t? men? et aucun t?moin n?a ?t? entendu. En mars 2013, le procureur a d? ? nouveau solliciter la police afin que l?enqu?te f?t men?e (paragraphe 29 ci-dessus).
83. La requ?rante d?nonce l?inertie des autorit?s et indique avoir chang? sa version des faits une fois interrog?e par la police sept mois apr?s le d?p?t de sa plainte. Selon la requ?rante, il est ?vident que l??tat ne l?a pas prot?g?e et qu?elle a ?t? abandonn?e par les autorit?s, qui n?auraient pas pris de mesures de protection ? son ?gard malgr? sa demande en ce sens. La requ?rante indique en outre que la municipalit? de Udine, tout en connaissant la situation difficile dans laquelle elle se trouvait, lui avait refus? son aide en mettant un terme au financement de son s?jour au sein du centre g?r? par l?association de protection des femmes victimes de violences. Elle est d?avis que les autorit?s auraient d? intervenir d?office compte tenu des circonstances de l?esp?ce et de sa vuln?rabilit?.
84. La requ?rante argue que, selon la jurisprudence de la Cour, les obligations positives d?coulant de l?article 2 de la Convention impliquent pour l??tat le devoir primordial d?assurer le droit ? la vie par la mise en place d?une l?gislation p?nale concr?te dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s?appuyant sur un m?canisme d?application con?u pour en pr?venir, r?primer et sanctionner les violations. Elle estime que cela peut aussi vouloir dire, dans certaines circonstances, mettre ? la charge des autorit?s l?obligation positive de prendre pr?ventivement des mesures d?ordre pratique pour prot?ger l?individu dont la vie est menac?e par les agissements criminels d?autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, ? 115, Recueil des arr?ts et d?cisions 1998-VIII, cit? dans Kontrov? c. Slovaquie, no 7510/04, ? 49, 31 mai 2007). Elle conclut que, en l?esp?ce, l??tat italien n?a pas pris les mesures n?cessaires pour prot?ger sa vie ainsi que celle de son fils.
85. Se r?f?rant ? la jurisprudence de la Cour (Opuz, pr?cit?, ? 159), la requ?rante se plaint d?avoir ?t? victime ?galement d?un traitement inhumain et d?gradant. Elle r?p?te qu?elle a d?pos? une plainte, avec dossier m?dical ? l?appui, en septembre 2012 et que, pendant sept mois, les autorit?s n?ont rien fait pour la prot?ger. Elle ajoute que, pendant ce temps, son mari avait r?ussi ? la convaincre de retourner vivre avec lui.
86. En conclusion, la requ?rante consid?re que l??tat a manqu? ? ses obligations positives d?coulant des articles 2 et 3 de la Convention.
B. Arguments du Gouvernement
87. Apr?s avoir ?nonc? les principes qui se d?gageraient de la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement indique que toute menace pr?sum?e contre la vie n?oblige pas les autorit?s, au regard de la Convention, ? prendre des mesures concr?tes pour en pr?venir la r?alisation (Opuz, pr?cit?, ? 129). Il consid?re que, de plus, il doit ?tre ?tabli que les autorit?s savaient ou auraient d? savoir sur le moment que la vie d?un individu donn? ?tait menac?e de mani?re r?elle et imm?diate en raison d?actes criminels de la part d?un tiers et qu?elles n?ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d?un point de vue raisonnable, auraient sans doute palli? ce risque.
88. De plus, le Gouvernement estime qu?il faut distinguer la pr?sente affaire de l?affaire Opuz (arr?t pr?cit?). Il est d?avis que, en l?esp?ce, les autorit?s ne savaient pas et n?auraient pas pu savoir que la requ?rante et son fils ?taient en danger de mort, au motif qu?il n?existait aucune preuve tangible d?un danger imminent pour la vie de l?int?ress?e et de son fils. Il indique que, apr?s les deux ?pisodes de violences des mois de juin et d?ao?t 2012, la requ?rante avait trouv? refuge dans un centre d?aide aux victimes et qu?elle avait ensuite trouv? un travail lui assurant une ind?pendance financi?re. Selon le Gouvernement, les deux ?pisodes signal?s en juin et en ao?t 2012 faisaient vraisemblablement penser ? de simples conflits familiaux. Le Gouvernement consid?re que les autorit?s ont fait tout ce qu?il ?tait en leur pouvoir en verbalisant A.T. pour port d?arme prohib?, et que l?ouverture d?une enqu?te pour maltraitance et l?sions corporelles n?cessitait le d?p?t d?une plainte p?nale.
89. Le Gouvernement expose ?galement que la requ?rante a quitt? le centre o? elle s??tait r?fugi?e et que, lorsqu?elle a ?t? interrog?e par la police en avril 2013, elle a modifi? ses d?clarations ant?rieures. Il indique que les autorit?s, avant de proc?der au classement de la plainte pour maltraitance familiale, ont v?rifi? si sa version des faits ?tait exacte, s?il y avait eu d?autres ?v?nements de ce type et si l?int?ress?e se trouvait dans une situation de vuln?rabilit? susceptible de l?amener ? modifier ses d?clarations. Selon le Gouvernement, la requ?rante avait alors d?clar? qu?il n?y avait plus eu d?incident et que A.T. ?tait calme.
90. Dans cette situation, le Gouvernement juge qu?une intervention des autorit?s aurait pu contrevenir ? l?article 8 de la Convention.
91. Selon lui, le laps de temps ?coul? entre le d?p?t de la plainte et l?audition de la requ?rante n?a pas eu pour cons?quence de laisser la requ?rante expos?e aux violences de A.T. Le Gouvernement indique de plus que, aucune autre demande d?intervention n?ayant ?t? signal?e, il n?y avait aucun signe concret de violences r?elles et imm?diates. Il ajoute que les autorit?s ont d?cid? de ne pas poursuivre A.T. pour maltraitance familiale sur la base des ?l?ments pr?cit?s.
92. Le Gouvernement soutient que la requ?rante n?a jamais d?montr? avoir subi de mani?re continue des abus ou des violences ni avoir v?cu dans la peur d??tre agress?e. Il indique que, en revanche, lors de son audition devant la police en avril 2013, elle a affirm? qu?elle ne subissait plus de violences.
93. Par cons?quent, le Gouvernement estime que les actes de violence pr?tendument subis par la requ?rante ne peuvent pas ?tre qualifi?s de traitements inhumains et d?gradants.
94. Du point de vue proc?dural, le Gouvernement estime avoir rempli ses obligations positives d?coulant de la Convention. Il indique que, ? la suite de l?enqu?te, la requ?rante ayant modifi? ses d?clarations, le parquet a d? demander le classement de la plainte. Il ajoute que, par ailleurs, la proc?dure a continu? pour le d?lit de l?sions corporelles et que A.T. a ?t? condamn? le 1er octobre 2015 ? payer une amende de 2 000 EUR.
C. Appr?ciation de la Cour
1. Principes applicables
95. La Cour examinera les griefs sous l?angle des articles 2 et 3 de la Convention ? la lumi?re des principes convergents d?coulant de l?une et de l?autre de ces dispositions, principes bien ?tablis en la mati?re et r?sum?s, entre autres, dans les arr?ts Natchova et autres c. Bulgarie ([GC], nos 43577/98 et 43579/98, ?? 110 et 112-113, CEDH 2005-VII), Ramsahai et autres c. Pays-Bas ([GC], no 52391/99, ?? 324-325, CEDH 2007 II).
96. La Cour a d?j? pr?cis? qu?elle doit interpr?ter les articles 2 et 3 en gardant ? l?esprit que l?objet et le but de la Convention, en tant qu?instrument de protection des ?tres humains, appellent a? comprendre et appliquer ses dispositions d?une mani?re qui en rende les exigences concr?tes et effectives.
97. Elle rappelle que tout comme l?article 2, l?article 3 doit ?tre consid?r? comme l?une des clauses primordiales de la Convention consacrant l?une des valeurs fondamentales des soci?t?s d?mocratiques qui forment le Conseil de l?Europe (Soering c. Royaume-Uni, arr?t du 7 juillet 1989, s?rie A no 161, p. 34, ? 88). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libell? en termes absolus, ne pr?voyant ni exceptions ni limitations, et conform?ment ? l?article 15 de la Convention il ne souffre nulle d?rogation (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, ? 49, CEDH 2002 III).
98. La Cour rappelle ?galement les principes g?n?raux qui se d?gagent de sa jurisprudence en mati?re de violences domestiques tels qu??nonc?s dans l?affaire Opuz (arr?t pr?cit?, ? 159, avec les r?f?rences jurisprudentielles y mentionn?es).
99. ? cet ?gard, elle r?it?re que les enfants et autres personnes vuln?rables ? dont font partie les victimes de violences domestiques ? en particulier ont droit ? la protection de l??tat, sous la forme d?une pr?vention efficace, les mettant ? l?abri de formes aussi graves d?atteinte ? l?int?grit? de la personne (Opuz, pr?cit?, ? 159). Elle rappelle aussi que les obligations positives ?nonc?es ? la premi?re phrase de l?article 2 de la Convention impliquent ?galement l?obligation pour l??tat de mettre en place un syst?me judiciaire efficace et ind?pendant permettant d??tablir la cause du meurtre d?un individu et de punir les coupables. Le but essentiel de pareille enqu?te est d?assurer la mise en ?uvre effective des dispositions de droit interne qui prot?gent le droit ? la vie et, lorsque le comportement d?agents ou autorit?s de l??tat pourrait ?tre mis en cause, de veiller ? ce que ceux-ci r?pondent des d?c?s survenus sous leur responsabilit?. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (idem, ?? 150-151).
100. La Cour a en outre d?j? dit que les obligations positives qui p?sent sur les autorit?s ? dans certains cas en vertu de l?article 2 ou de l?article 3 de la Convention, et dans d?autres cas en vertu de l?article 8, consid?r? seul ou combin? avec l?article 3 ? peuvent comporter un devoir de mettre en place et d?appliquer un cadre juridique adapt? offrant une protection contre les actes de violence pouvant ?tre commis par des particuliers (voir, parmi d?autres, Bevacqua et S. c. Bulgarie, no 71127/01, ? 65, 12 juin 2008, Sandra Jankovi? c. Croatie, no 38478/05, ? 45, 5 mars 2009, A. c. Croatie, no 55164/08, ? 60, 14 octob

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