Conclusione Incompetenza (tardività)
SECONDA SEZIONE
CAUSA TALENTI C. ITALIA
(Richiesta n° 38102/97)1
SENTENZA
STRASBURGO
27 luglio 2000
Nella causa Talenti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. A.B. Baka, presidente,
G. Bonello, P. Lorenzen, il Sig. Fischbach, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska,
Sigg. E. Levits, giudici, C. Russo, giudice ad hoc,
e dal Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 luglio 2000,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. La causa è stata deferita alla Corte, come stabilito in virtù del vecchio articolo 19 della Convenzione, con una lettera del governo italiano (“il Governo”) del 5 agosto 1999, ricevuta alla cancelleria il 12 agosto 1999. All’origine della causa si trova una richiesta (n° 38102/97) diretta contro l’Italia e in cui un cittadino americano, il Sig. P. F. T. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 5 gennaio 1995 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). Si lamentava del fatto che la sua causa non era stata sentita in un termine ragionevole come esige l’articolo 6 § 1 della Convenzione e della violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.
2. Il 28 ottobre 1997, la Commissione ha considerato esclusivamente il motivo di appello relativo alla durata del procedimento. Nel suo rapporto del 4 marzo 1999 (vecchio articolo 31) comunicato al Comitato dei Ministri il 6 maggio 1999, conclude alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
3. La richiesta del Governo rinvia ai vecchi articoli44 e 48 come emendati dal Protocollo n° 9, che l’Italia aveva ratificato, così come alla dichiarazione italiana che riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte (vecchio articolo 46). Ha per oggetto di ottenere una decisione sul punto di sapere se i fatti della causa rivelano una trasgressione dello stato convenuto alle esigenze dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
4. Il richiedente è deceduto nel 1997. Il 12 ottobre 1998, la Sig.ra T. T. e M S. W., in quanto esecutori testamentari del richiedente, hanno indicato, tramite il loro mandatario, il Sig. A. V., che desideravano continuare il procedimento dinnanzi alla Commissione. Sono rappresentati da M. S., avvocato al foro di Milano. Il Governo è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
5. In seguito all’immissione nel processo della Corte, conformemente all’articolo 5 § 4 del Protocollo n° 11 alla Convenzione, letto in combinazione con gli articoli 100 § 1 e 24 § 6 dell’ordinamento della Corte (“l’ordinamento”), suddetta richiesta è stata considerata da un collegio di giudici della Grande Camera. Il 20 settembre 1999, suddetto collegio ha deciso che la causa sarebbe stata esaminata da una camera costituita in seno ad una delle sezioni della Corte.
6. In seguito, conformemente all’articolo 52 § 1 dell’ordinamento, il presidente della Corte ha assegnato la causa alla seconda sezione. Il 20 settembre 1999, in applicazione degli articoli 52 § 2 e 26 § 1 dell’ordinamento, il presidente di suddetta sezione ha fissato la composizione della camera. Comprendeva di pieno dritto Sig. B. Conforti, giudice eletto a titolo dell’Italia (articoli 27 § 2 della Convenzione e 26 § 1 a) dell’ordinamento) ed il Sig. C.L. Rozakis, presidente della sezione( articolo 26 § 1 a) dell’ordinamento). Gli altri membri designati da questo ultimo per completare la camera erano il Sig. G. Bonello, la Sig.ra V. Strážnická, il Sig. P. Lorenzen, il Sig. Sig. Fischbach e la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska (articolo 26 § 1 b) dell’ordinamento). La Sig.ra V. Strážnická, impossibilitata, è stata sostituita dal Sig. E. Levits.
7. Ulteriormente, il Sig. C.L. Rozakis ed il Sig. B. Conforti che avevano partecipato all’esame della causa con la Commissione, si sono astenuti (articolo 28 dell’ordinamento). Perciò, il Sig. A.B. Baka, vicepresidente, ha sostituito il Sig. C.L. Rozakis in quanto presidente della camera (articolo 12 dell’ordinamento). In seguito, il Governo ha nominato il Sig. C. Russo, per riunirsi al posto del Sig. B. Conforti (articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell’ordinamento).
8. Il 29 novembre 1999, la cancelleria ha ricevuto le osservazioni del richiedente e del Governo.
9. Il 2 e il 4 febbraio 2000, la cancelleria ha ricevuto rispettivamente le osservazioni complementari del richiedente e del Governo.
IN FATTO
10. Il 22 settembre 1983, il richiedente citò il Consiglio dei ministri, i Ministeri delle Finanze, delle Cause Estere e del Tesoro pubblico così come il municipio di Roma dinnanzi al tribunale di Roma per ottenere in particolare il risarcimento dei danni subiti in seguito alle persecuzioni ed alle discriminazioni nella cornice di un “linciaggio giuridico” da parte della stampa nazionale, nel senso che tramite espropriazione le sue proprietà “sono state polverizzate” e le sue attività sono state compromesse irreversibilmente.
11. Il collocamento in stato della causa cominciò il 28 novembre 1983. Delle tre udienze che si tennero tra il 13 febbraio 1984 ed il 19 settembre 1984, una fu rinviata su richiesta del richiedente, una su quella di un convenuto ed una fu consacrata al deposito alla cancelleria di documenti. L’udienza fissata al 19 dicembre 1984 non si tenne, perché questo giorno gli avvocati erano in sciopero ed un’udienza fu contemplata al 24 aprile 1985. Dopo due rinvii su richiesta del municipio, il 22 ottobre 1986 le parti presentarono le loro conclusioni. L’udienza delle arringhe si tenne il 13 novembre 1987. Con giudizio dell’ 11 dicembre 1987 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 3 febbraio 1988, il tribunale respinse l’istanza del richiedente al motivo che non aveva specificato mai quale erano i fatti illeciti che rimproverava all’amministrazione e si era accontentato di querele formulate in modo generico.
12. Il 12 luglio 1988, il richiedente interpose appello dinnanzi alla corte di appello di Roma. L’istruzione cominciò il 17 novembre 1988. Delle sei udienze fissate tra questa data ed il 1 febbraio 1990, quattro furono consacrate al deposito alla cancelleria di documenti, una fu rinviata su richiesta del richiedente ed una su quella del municipio di Roma. Il 15 marzo 1990 ebbe luogo la presentazione delle conclusioni e l’udienza delle arringhe si tenne il 31 ottobre 1990. Con la sentenza del 19 novembre 1990 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 18 febbraio 1991, la corte sottolineò che il richiedente aveva riconosciuto di non avere mai contestato la legalità del procedimento di espropriazione, constatò il lato generico delle querele e respinse l’appello.
13. Il 27 febbraio 1992, il richiedente ricorse in cassazione e l’udienza ebbe luogo il 3 novembre 1993. Con una sentenza dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 6 luglio 1994, la Corte respinse il ricorso del richiedente.
IN DIRITTO
14. Ai termini del vecchio articolo 32 della Convenzione,
“Se, entro tre mesi a decorrere dalla trasmissione al Comitato dei Ministri del rapporto della Commissione, la causa non viene deferita alla Corte in applicazione dell’articolo 48 del Convenzione, il Comitato dei Ministri prende (…) una decisione sulla questione di sapere se c’è stata o meno una violazione della Convenzione. “
15. La Corte nota che la richiesta introduttiva di istanza del Governo datata giovedì 5 agosto 1999 è giunta alla cancelleria il giovedì 12 agosto 1999 mentre la comunicazione del rapporto della Commissione al Comitato dei Ministri risale al 6 maggio 1999.
16. La Corte ricorda che ai termini del vecchio articolo 47 della Convenzione, l’immissione nel processo doveva intervenire nel termine dei tre mesi contemplato al vecchio articolo 32. Ora né la Convenzione né l’ordinamento della Corte, come applicabili all’epoca dell’immissione nel processo, contenevano una disposizione che autorizzasse una deroga a questo obbligo.
17. Pertanto, il Governo ha superato il termine che gli toccava rispettare. In più, nessuna circostanza speciale propria ad interromperne il corso o a sospenderlo risulta dalla pratica (vedere, mutatis mutandis, le sentenze Istituto di Vigilanza c. Italia del 22 settembre 1993, serie A n° 265-C, p. 35, § 14, Morganti c. Francia del 13 luglio 1995, serie A n° 320-C, p. 48, § 14, e Lemoine c. Francia del 1 aprile 1999). Il fatto che la lettera di cui non si conosce la data di invio, è datata 5 agosto 1999, non costituisce un elemento sufficiente (vedere, mutatis mutandis, l’articolo 38 § 2 dell’ordinamento).
Perciò, la richiesta introduttiva di istanza del Governo si rivela inammissibile perché tardiva.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Stabilisce che non può conoscere del merito della causa.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 luglio 2000, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh András Baka
Cancelliere Presidente
1 questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.