Conclusione Violazione di P1-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA SÜLEYMAN BABA C. TURCHIA
( Richiesta no 2150/05)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
23 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Süleyman Baba c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 2150/05) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. S. B. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 29 novembre 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da N. K. e S. Ö., avvocati a İstanbul. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 21 novembre 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1957 e risiede ad Istanbul.
A. Il procedimento relativo alla qualifica di “tenuta forestale pubblica” assegnata al terreno del richiedente
5. Il 14 settembre 1968, il Tesoro pubblico trasferì ad un individuo un terreno di 37 220 m² ubicato a Pelitli (Gebze/Kocaeli), su decisione della commissione delle terre (Toprak Komisyonu). Il trasferimento si realizzò nella cornice di una riforma agraria che aveva per obiettivo di fare aderire i contadini alla proprietà. Il terreno, qualificato come campi (tarla), fu iscritto a nome dell’individuo in questione sul registro fondiario (appezzamento no 1470).
6. Dal 1969 al 1987, il terreno cambiò proprietario a quattro riprese.
7. Il 14 ottobre 1987, il terreno fu venduto a N.E. che ottenne un titolo di proprietà.
8. Il 4 luglio 1988, la commissione catastale procedette alla delimitazione della tenuta forestale pubblica, processo alla conclusione del quale l’appezzamento no 1470 fu integrato nei limiti della tenuta forestale pubblica.
9. Il 25 maggio 1995, la qualifica di tenuta forestale pubblica data a questo appezzamento fu trascritta sul registro fondiario.
10. Il 10 dicembre 2001, N.E. investì la corte d’appello di Gebze (“il tribunale”) di un ricorso contro la decisione della Direzione generale delle foreste riguardante la delimitazione della tenuta forestale.
11. Nel 2002, il richiedente ereditò questo terreno al decesso di N.E.
12. Con un giudizio del 14 giugno 2002, il tribunale respinse il richiedente al motivo che il terreno controverso dipendeva dalla tenuta forestale. Per giungere a questa conclusione, si basò sui rapporti di perizia, le sue constatazioni all’epoca dei trasferimenti sui luoghi, le fotografie e le carte topografiche della regione stabiliti durante il procedimento.
13. Il 29 gennaio 2004, la Corte di cassazione confermò il giudizio di prima istanza.
14. Il 2 luglio 2004,anche il ricorso per rettifica formato dal richiedente fu respinto.
B. Il procedimento relativo alla richiesta di indennizzo del richiedente
15. Il 16 settembre 2004, il richiedente impegnò dinnanzi allo stesso tribunale un’azione per danno-interessi contro il Tesoro pubblico per attentato al diritto ai suoi beni a causa dell’iscrizione del terreno controverso come tenuta forestale pubblica sul registro fondiario.
16. Il 18 febbraio 2005, il tribunale respinse questa domanda al motivo che, sebbene il terreno controverso fosse archiviato nella tenuta forestale pubblica, il richiedente rimaneva sempre il proprietario.
17. Con una sentenza dell’ 11 luglio 2006, la Corte di cassazione confermò questo giudizio.
18. Il ricorso per rettifica del richiedente fu respinto il 21 febbraio 2007.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
19. Il diritto e la pratica interna pertinenti concernenti la qualifica di tenuta forestale pubblica data ai beni immobiliari sono esposti nella sentenza Köktepe c. Turchia (no 35785/03, §§ 36-65, 22 luglio 2008,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
20. Il richiedente adduce che la qualifica di tenuta forestale pubblica data al suo terreno, senza versamento di una qualsiasi indennità, costituisce un attentato sproporzionato al suo diritto al rispetto dei suoi beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
21. Sull’ammissibilità, la Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
22. Sul merito, il Governo, facendo riferimento alla giurisprudenza in materia della Corte (vedere Chassagnou ed altri c. Francia [GC], nostri 25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 75, CEDH 1999-III; mutatis mutandis, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999-V; Kapsalis e Nima-Kapsali c. Grecia, (dec.), no 20937/03, 23 settembre 2004; Ansay c. Turchia, (dec.), no 49908/99, 2 marzo 2006; Perinelli c. Italia, (dec.), no 7718/03, 26 giugno 2007, e Longobardi ed altri c. Italia, (dec.), no 7670/03, 26 giugno 2007) sostiene che la restrizione portata al diritto di proprietà del richiedente inseguiva uno scopo legittimo e che era proporzionata, ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
23. Per i principi generali in materia la Corte rinvia alla sua sentenza Köktepe precitata (§§ 81 a 88).
24. Nello specifico, la Corte nota da prima che non suscita controversia tra le parti che il richiedente ha un bene ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1, bene che è fondato su un titolo di proprietà del resto. Constata poi che c’è stata un’ingerenza nell’esercizio del diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni a ragione della qualifica di tenuta forestale pubblica assegnata al terreno controverso. Considera infine che questa qualifica ha avuto per effetto di creare un’importante riduzione della disponibilità del bene in causa. A questo riguardo, la Corte osserva che, a causa della qualifica assegnata al terreno controverso a disprezzo del titolo di proprietà di cui rimane titolare, il richiedente, non ha nessuna possibilità reale di godere di questo bene. In queste circostanze, secondo la Corte, la qualifica di tenuta forestale data al terreno controverso ha avuto per effetto di svuotare di ogni contenuto il diritto di proprietà del richiedente (vedere, nello stesso senso, Çetiner e Yücetürk c. Turchia, no 24620/04, § 24, 22 settembre 2009).
25. Resta allora da determinare se la misura controversa rispetta il giusto equilibrio voluto e, in particolare, se non fa pesare sul richiedente un carico sproporzionato. A questo riguardo, c’è luogo di prendere in considerazione le modalità di indennizzo previsto dalla legislazione interna. A questo motivo, la Corte osserva che non esiste in materia in diritto interno alcuna via di ricorso effettivo (vedere Öztok c. Turchia, no 42082/02, § 32, 8 dicembre 2009). È per questa ragione che la riciesta di indennizzo del richiedente è stata respinta dalle giurisdizioni nazionali del resto. Peraltro, il Governo non ha citato nessuna circostanza eccezionale per giustificare la mancanza totale di indennizzo né non ha portato nessuno argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente di quella considerata dalla Corte nella sentenza Köktepe precitata (§ 92).
26. Quindi, alla vista delle circostanze della causa, in particolare del carattere definitivo della delimitazione, dell’ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà, del difetto di indennizzo e della mancanza di ogni ricorso interno effettivo suscettibile di ovviare alla situazione controversa, la Corte considera che il richiedente ha dovuto sopportare un carico speciale ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibro che deve regnare tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, dall’altro parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni (vedere § 93 Köktepe, precitata, e Çetiner e Yücetürk, precitata, § 26).
27. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
28. Il richiedente si lamenta del difetto di equità e di imparzialità delle giurisdizioni nazionali. Invoca a questo riguardo l’articolo 6 della Convenzione.
29. La Corte stima che questo motivo di appello, per niente supportato, è manifestamente mal fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. A titolo dell’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiede, per il danno patrimoniale, 1 300 000 lire turchi (TRL) (circa 600 000 euro (EUR)), somma che corrisponde, secondo lui, al valore reale del bene. A questo titolo, presenta un rapporto di perizia datato 13 giugno 2009 e stabilito da una società immobiliare.
31. Il Governo invita la Corte a respingere la richiesta di indennizzo del richiedente, che giudica eccessiva e priva di fondamento. Fornisce un altro rapporto di perizia, stabilito il 3 ottobre 2009 dalla direzione immobiliare annessa alla prefettura di Kocaeli che ha stimato il valore del bene del richiedente a 19 032,85 TRL, somma che equivale a circa 9 000 EUR.
32. Nelle circostanze dello specifico, la Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non è matura, così che conviene riservarla tenendo conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto ed il richiedente (vedere, nello stesso senso, Köktepe, precitata, § 106).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all’unanimità, la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce, per sei voci contro una, che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce, per sei voci contro una, che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura; perciò,
a) la riserva;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, entro sei mesi a contare dalla data di notifica della presente sentenza, le loro osservazioni su questa questione, ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione separata dal giudice Cabral Barreto.
F.T.
S.D.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE
CABRAL BARRETO
Con mio grande dispiacere, non sono in grado di seguire l’approccio della maggioranza; per me, non c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. A questo riguardo, mi riferisco all’opinione dissidente esposta nella causa Köktepe c. Turchia (no 35785/03, 22 luglio 2008,).