Conclusione Eccezione preliminare respinta (no-esaurimento di vie di ricorso interni); Violazione di P1-1; Violazione dell’arte. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale onere e spese – procedimento nazionale; Rimborso parziale onere e spese – procedimento della Convenzione
QUARTA SEZIONE
CAUSA STORNAIUOLO C. ITALIA
(Richiesta no 52980/99)
SENTENZA
STRASBURGO
8 agosto 2006
DEFINITIVO
08/11/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Stornaiuolo ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg.. G. Bonello, S. Pavlovschi, L. Garlicki, la Sig.ra L. Mijović,
Sigg.. J. ?ikuta, giudici,
La Sig.ra Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. T.L. Early, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 29 gennaio 2004 e 4 luglio 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 52980/99) diretta contro la Repubblica italiana e di cui tre cittadini di questo Stato, Sigg.. A., A. ed A. S. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 13 novembre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da Me G. R., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia, e col suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti adducevano un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei beni e la durata eccessiva di un procedimento.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta ? stata assegnata all’anziana prima sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato la Sig.ra Sig. del Tufo per riunirsi in qualit? di giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento).
6. Con una decisione del 29 gennaio 2004, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte complementari (articolo 59 ? 1 dell’ordinamento).
8. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 ? 1 dell’ordinamento). La presente richiesta ? stata assegnata alla quarta sezione cos? ricomposta (articolo 52 ? 1).
9. Il 5 luglio 2005, la camera ha deciso di sospendere l’esame della causa aspettando la conclusione di una causa similare pendente dinnanzi alla Grande Camera (Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, CEDH 2006 -…).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
10. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1939, 1937 e 1947 e risiedono a Napoli. Erano proprietari di un terreno ubicato a Napoli e registrato al catasto, foglio 1, appezzamento 88. L.B, loro madre, aveva l’usufrutto del terreno.
A. L’espropriazione del terreno
11. Il 5 marzo 1974, la Regione Campania autorizz? l’istituto regionale dell’edificio (IREC) ad occupare il terreno dei richiedenti, in vista della sua espropriazione, per costruire delle abitazioni. Il 18 aprile 1974, il terreno dei richiedenti fu occupato materialmente.
12. Con un decreto del 25 gennaio 1975, 16 020 m2 di terreno furono espropriati e l’indennit? provvisoria fu fissata a 11 019 400 lire italiane.
13. Con un atto notificato il 4 luglio 1975, l’amministrazione comunic? ai richiedenti l’importo dell’indennit?. Risulta dalla pratica che la somma fu versata ai richiedenti a titolo di acconto.
B. Il procedimento impegnato in vista dell’ottenimento dell’indennit? di espropriazione
14. Il 18 luglio 1977, i richiedenti e L.B. cita l’IREC dinnanzi alla corte di appello di Napoli per contestare in particolare l’indennizzo proposto.
15. Il collocamento in stato della causa cominci? il 15 dicembre 1977. Dieci delle undici udienze fissate tra il 23 febbraio 1978 ed il 29 gennaio 1980 furono rinviate alla domanda delle parti, una fu rinviata in ragione di un sciopero degli avvocati. Il 25 marzo 1980, il consigliere del collocamento in stato fiss? l’udienza di presentazione delle conclusioni al 6 maggio 1980. Tuttavia, non ebbe luogo che il 12 dicembre 1980, in seguito ad un rinvio chiesto dalle parti. Con un’ordinanza fuori udienza del 19 dicembre 1980 di cui il testo fu depositato al cancelleria il 7 aprile 1981, la corte riapr? l’istruzione in ragione di un cambiamento intervenuto nella legislazione e fiss? la seguente udienza al 12 maggio 1981. Tuttavia, questa udienza fu rinviata al 29 settembre 1981, in ragione di un sciopero degli avvocati. Delle nove udienze fissate tra questa data ed l? 8 marzo 1993, due furono rinviate in ragione della mancanza dei richiedenti e sette lo furono su richiesta delle parti. All’udienza del 12 aprile 1983, le parti chiesero un nuovo rinvio ed il giudice riserv? la sua decisione; con un’ordinanza fuori udienza dell? 11 maggio 1983, il giudice fiss? l’udienza di presentazione delle conclusioni al 7 giugno 1983. Tuttavia, questa udienza fu rinviata a quattro riprese su richiesta delle parti ed una volta per ragioni non precisate fino al 31 gennaio 1984. L’udienza di arringa ebbe luogo il 16 marzo 1984.
16. Con una decisione del 6 aprile 1984, la corte di appello di Napoli dichiar? il ricorso inammissibile per tardivit?.
17. Il 26 giugno 1985, i richiedenti e L.B. si costituirono in cassazione.
18. Con una sentenza del 17 ottobre 1988 di cui il testo fu depositato alla cancelleria il 7 marzo 1990, la Corte di cassazione annull? la decisione e rimise le parti dinnanzi ad un’altra camera della corte di appello di Napoli.
19. Il 18 dicembre 1990, le parti ripresero il procedimento. Il collocamento in stato della causa cominci? il 31 gennaio 1991. L’unione delle cooperative EDILABIT succedette all’IREC e si costitu? nel procedimento.
20. Il perito nominato dalla corte di appello deposit? il suo rapporto in data del 14 ottobre 1999. Secondo il perito, il valore commerciale del terreno alla data dell’espropriazione era di 426 132 000 ITL (26 600 ITL per metro quadrato). Conformemente ai criteri introdotti dall’articolo 5bis della legge no 359 del 1992, l’indennit? da versare era di 213 082 020 ITL (13 301 ITL per metro quadrato).
21. Ad una data non precisata, L.B. decedette e l’usufrutto che gravava sul terreno si estinse.
22. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 22 dicembre 2000, la corte di appello di Napoli dichiar? che i richiedenti avevano diritto ad un’indennit? di espropriazione al senso dell’articolo 5bis della legge no 359 di 1992 la cui l’applicazione ad ogni procedimento di espropriazione in corso era prevista espressamente dalla legge.
In conclusione, la corte di appello ordin? ad EDILABIT di versare ai richiedenti ed a L.B:
– un’indennit? di espropriazione di 213 082 020 ITL (11 019 400 ITL erano stati pagati gi? a titolo di acconto);
– un’indennit? di 16 461 537 ITL per il periodo di occupazione del terreno che ha preceduto l’espropriazione.
Queste somme dovevano essere abbinate ad interessi fino al giorno del pagamento. Peraltro, la corte di appello condann? la convenuta a rimborsare ai richiedenti gli oneri di procedimento a concorrenza di 30 300 000 ITL.
23. Questa sentenza divent? definitiva il 6 febbraio 2002. Per ottenerne una copia, i richiedenti dovettero pagare una tassa di registrazione di 10 640 000 ITL.
24. Nel frattempo, con un giudizio del 21 febbraio 2001, il tribunale di Roma aveva pronunciato il fallimento dell’unione della cooperativa EDILABIT.
25. Il 4 novembre 2002, per ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di indennit? di espropriazione, i richiedenti chiesero l’ammissione al passivo del loro credito.
26. Ad una data non precisata, i richiedenti ottennero l’iscrizione al passivo del loro credito. Ad oggi, nessuna somma ? stata versata loro.
C. Il procedimento “Pinto”
27. Il 18 settembre 2001, i richiedenti depositarono presso la corte di appello di Roma una domanda di risarcimento per la durata del procedimento, al senso del legge Pinto. I richiedenti sollecitavano il risarcimento del danno morale e del danno materiale.
28. Con una decisione del 25 marzo 2002, depositata il 27 maggio 2002, la corte di appello di Roma constat? la durata eccessiva del procedimento alla cancelleria ed accord? unicamente 3 500 euro (EUR) per ogni richiedente a titolo del danno morale. Inoltre, condann? il ministero convenuto a rimborsare ai richiedenti 1 050 EUR per gli oneri del procedimento “Pinto” e 1 500 EUR per gli oneri di procedimento a Strasburgo.
29. Con una lettera del 14 settembre 2002, i richiedenti hanno fatto sapere che non intendevano ricorrere in cassazione, considerando la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia.
30. Non avendo obbedito lo stato, il 14 aprile 2003 i richiedenti notificarono al ministero della giustizia un ordine di pagamento (atto di precetto).
31. Il 12 febbraio 2004, i richiedenti ottennero il versamento dell’indennit?.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
32. Il diritto e le pratica interna cos? come altre disposizioni pertinenti si trovano descritti nella sentenza Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ?? 47-74, CEDH 2006 -…).
IN DIRITTO
I. SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
33. Il Governo reitera l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne gi? sollevata prima dell’ammissibilit?, per ci? che riguarda la lagnanza derivata della durata eccessiva del procedimento. Osserva che i richiedenti non sono ricorsi in cassazione contro la decisione della corte di appello di Roma mentre il ricorso in cassazione era un rimedio da esaurire.
34. I richiedenti chiedono il rigetto di questa eccezione e precisano che il cambiamento improvviso di giurisprudenza della Corte di cassazione, sulla base della quale una lagnanza derivata dall’insufficienza dell’indennit? “Pinto” pu? essere esaminata, sia intervenuto solamente dopo che la decisione della corte di appello resa nello specifico ebbe acquisito l’autorit? della cosa giudicata.
35. Nella sua decisione sull’ammissibilit? del 29 gennaio 2004, la Corte ha respinto l’eccezione del Governo, alla vista della giurisprudenza costante della Corte di cassazione all’epoca dei fatti. Come nella causa Scordino c. Italia (, d?c.), no 36813/97, CEDH 2003-IV) aveva stimato che, quando un richiedente si lamenta unicamente dell’importo dell’indennizzo e dello scarto esistente tra questo e le somme che gli sarebbero state accordate a titolo dell’articolo 41 della Convenzione, l’interessato non ? tenuto ai fini dell’esaurimento delle vie di ricorso di ricorrere in cassazione contro la decisione della corte di appello.
36. Ora, la Corte ricorda che, il 26 gennaio 2004, la Corte di cassazione, deliberando in plenaria in quattro cause, ha effettuato un cambiamento improvviso di giurisprudenza. Ricorda avere giudicato inoltre ragionevole di considerare che il cambiamento improvviso di giurisprudenza, ed in particolare la sentenza no 1340 della Corte di cassazione, non poteva pi? essere ignorato dal pubblico a partire dal 26 luglio 2004. Di conseguenza, ha considerato che a partire da questa data deve essere esatto dai richiedenti che utilizzano questo ricorso ai fini dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione ( Di Salute c. Itali ( d?c.), no 56079/00, 24 giugno 2004, e, mutatis mutandis, Broca e Texier-Micault c. Francia, i nostri 27928/02 e 31694/02, ? 20, 21 ottobre 2003).
37. Nello specifico, la Corte constata che il termine per ricorrere in cassazione era scaduto prima del 26 luglio 2004 e stima che, in queste circostanze, i richiedenti erano dispensati dell’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne.
38. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che questa eccezione deve essere respinta.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
39. I richiedenti sostengono che il procedimento impegnato per ottenere l’indennit? di espropriazione ha ignorato il principio del “termine ragionevole” posta dall?’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulato,:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
40. I richiedenti si lamentano dell’importo dei danni accordato nella cornice del ricorso “Pinto” che hanno intentato sul piano nazionale e chiedono alla Corte di concludere alla violazione della disposizione invocata.
41. Il Governo fa osservare che la durata del procedimento di espropriazione non potrebbe essere considerata come essendo eccessiva, tenuto conto delle difficolt? obiettive sopraggiunte durante il processo, come la nuova legge sull’espropriazione, il numero di rinvii chiesti dai richiedenti, lo sciopero degli avvocati e la complessit? della causa.
42. La Corte ricorda che nella sua decisione sull’ammissibilit? del 29 gennaio 2004, ha stimato che constatando un superamento del termine ragionevole e concedendo la somma di 3 500 EUR a ciascuno dei richiedenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in applicazione del legge Pinto, la corte di appello di Roma non aveva riparato in modo adeguato e sufficiente all’infrazione addotta dai richiedenti. Riferendosi ai principi in materia di “vittima” nella cornice delle durate eccessive di procedimento ( Scordino c. Italia (no 1), [GC], no 36813/97, ??178-207, CEDH 2006 -), la Corte nota che la somma accordata dalla corte di appello nello specifico rappresenta difatti circa il 16% di ci? che la Corte concede generalmente nelle cause italiane similari. Questo elemento solo arriva ad un risultato manifestamente irragionevole rispetto alla sua giurisprudenza ed ai principi sui quali questa si fonda. Inoltre, la Corte trova inammissibile che i richiedenti abbiano dovuto aspettare pi? di un anno e mezzo dopo il deposito della decisione alla cancelleria, per ricevere il loro indennizzo.
43. La Corte stima che il periodo da considerare ? cominciato il 18 luglio 1977, con l’assegnazione della convenuta da parte dei richiedenti dinnanzi alla corte di appello di Napoli, per concludersi il 6 febbraio 2002, data alla quale la decisione della corte di appello divent? definitiva. ? durata dunque poco pi? di ventiquattro anni e mezzo per tre gradi di giurisdizione.
44. La Corte ricorda avere concluso in quattro sentenze contro l’Italia del 28 luglio 1999 ( Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V; Ferrari c. Italia [GC], no 33440/96, ? 21, 28 luglio 1999; A.P. c. Italia [GC], no 35265/97, ? 18, 28 luglio 1999; Di Mauro c. Italia [GC], no 34256/96, ? 23, CEDH 1999-V) all’esistenza di una pratica in Italia incompatibile con la Convenzione.
45. Ricorda avere affermato inoltre in nove sentenze contro l’Italia del 29 marzo 2006 (Scordino c. Italia (no 1) [GC], sentenza precitata, ? 224,; Cocchiarella c. Italia [GC], no 64886/01, ? 119, CEDH 2006 -… ; Musci c. Italia [GC], no 64699/01, ? 119, CEDH 2006 -… ; Riccardi Pizzati c. Italia [GC], no 62361/00, ? 116, 29 marzo 2006; Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (no 1) [GC], no 64705/01, ? 117, 29 marzo 2006; Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (no 2) [GC], no 65102/01, ? 116, 29 marzo 2006; Apicella c. Italia [GC], no 64890/01, ? 116, 29 marzo 2006; Ernestina Zullo c. Italia [GC], no 64897/01, ? 121, 29 marzo 2006; Giuseppina ed Orestina Procaccini c. Italia [GC], no 65075/01, ? 117, 29 marzo 2006) che la situazione dell’Italia a proposito dei ritardi nell’amministrazione della giustizia non ? cambiata sufficientemente per rimettere in causa la valutazione secondo la quale l’accumulo di trasgressioni ? costitutivo di una pratica incompatibile con la Convenzione.
46. Il fatto che il procedimento “Pinto” esaminato nel suo insieme non abbia fatto perdere ai richiedenti il loro requisito di “vittime” costituisce una circostanza aggravante in un contesto di violazione dell’articolo 6 ? 1 per superamento del termine ragionevole. La Corte dunque sar? portata a ritornare su questa questione sotto l’angolo dall’articolo 41.
47. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazione fornite dalle parti e della pratica precitata, e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso ? eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
48. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
49. I richiedenti pretendono avere sopportato un carico sproporzionato a ragione dell’importo inadeguato dell’indennit? di espropriazione, calcolata secondo i criteri enunciati all’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992 e che non ? ancora stata loro versata. Adducono la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che ? formulato cos?:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’esistenza di un’ingerenza nel diritto di propriet?
50. Le parti si accordano per dire che c’? stata “privazione dei beni” al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
51. La Corte deve ricercare se l’ingerenza denunciata si giustifica sotto l’angolo di questa disposizione.
B. Sulla giustificazione dell’ingerenza nel diritto di propriet?
52. Come ha precisato a pi? riprese, la Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 contiene tre norme distinte: “la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della propriet?; la seconda, figurando nella seconda frase dello stesso capoverso, mira la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati il potere, tra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale. Non si tratta per tanto di regole prive di rapporto tra esse. La seconda e la terza hanno munto agli esempi privati di attentati al diritto di propriet?; da allora, devono interpretarsi alla luce del principio consacrato dalla prima” (vedere, tra altri, la sentenza James ed altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, serie A no 98, pp. 29-30, ? 37 che riprende partire i termini dall’analisi che la Corte ha sviluppato nella sua sentenza Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 24, ? 61; vedere anche le sentenze I Santi Monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, serie A no 301-a, p. 31, ? 56, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 55, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 106, CEDH 2000-I).
1. “Prevista dalla legge” e “a causa di utilit? pubblica”
53. Non ? contestato che gli interessati sono stati privati della loro propriet? conformemente alla legge e che l’espropriazione inseguiva un scopo legittimo di utilit? pubblica.
2. Proporzionalit? dell’ingerenza
a) Tesi delle parti
54. Riferendosi alle sentenze Guillemin c. Francia (sentenza del 21 febbraio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-I, e Zubani c. Italia, sentenza del 7 agosto 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV) i richiedenti sostengono avere subito un attentato sproporzionato al loro diritto al rispetto dei beni. A questo riguardo, mettono in causa l’importo dell’indennit? che risulta dall’applicazione della legge no 359 del 1992 e fanno valere che l’indennit? calcolata al senso di questa legge corrisponde a meno della met? del valore commerciale del terreno. Sottolineano poi il lasso di tempo che ? trascorso dall’espropriazione e le deboli probabilit? di incassare questa somma alla vista del fallimento dell’unione della cooperativa convenuta.
55. In conclusione, i richiedenti affermano che il giusto equilibrio tra l’interesse generale ed i diritti fondamentali dell’individuo non ? stato rispettato.
56. Il Governo sostiene che la violazione addotta dai richiedenti non ha esistenza autonoma rispetto alla durata del procedimento. Stima avere provato che il termine ragionevole del processo ? stato rispettato e ci? dovrebbe bastare dunque ad escludere la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no1.
57. Il Governo fa osservare poi che i richiedenti si lamentano dell’importo dell’indennit? di espropriazione che ? stata accordata loro in seguito all’entrata in vigore della legge no 359 del 1992. A questo riguardo, il Governo precisa che non si tratta di un’applicazione retroattiva della legge, ma di un’applicazione immediata, ci? che costituisce la regola generale in un Stato di diritto. Peraltro, il Governo riconosce che l’articolo 5bis della legge no 359 del 1992 ? stato ispirato dalle ragioni di bilancio e ? stato fatto osservare che, tenuto conto del suo carattere provvisorio, questa disposizione ? stata giudicata dalla Corte costituzionale come essendo conforme alla Costituzione.
58. Trattandosi dell’importo che ? stato calcolato in funzione di questa legge, il Governo osserva che i richiedenti non indicano chiaramente rispetto a quale valore stimano avere ottenuto un’indennit? inadeguata. Pure ammettendo che l’indennit? controversa ? inferiore al valore commerciale del terreno, il Governo stima che questo importo deve passare per adeguato, visto il margine di valutazione lasciata agli Stati in questo campo. Inoltre, il “valore commerciale” di un bene ? una nozione imprecisa ed incerta che dipende da numerose variabili e ? di natura essenzialmente soggettiva. Il Governo osserva che in ogni caso il valore commerciale del terreno ? uno degli elementi presi in conto nel calcolo effettuato dalle giurisdizioni interne conformemente all’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Ai termini di questa disposizione, il valore commerciale ? mitigato da un altro criterio, ossia la rendita fondiaria calcolata a partire dal valore iscritto al catasto.
59. In quanto al lasso di tempo che ? trascorso dall’espropriazione, senza che i richiedenti non abbiano ottenuto il versamento dell’indennit? di espropriazione, il Governo fa osservare che il danno provocato dallo scorrimento del tempo sar? compensato dal versamento di interessi. Secondo il Governo, nessuna somma deve essere concessa ai richiedenti, visto che il diritto ad un’indennit? alla fine ? stato riconosciuta loro dalla corte di appello. In quanto al fatto che questa indennit? non sia stata pagata, il Governo sostiene, da una parte, che le delusioni finanziarie del consorzio debitore non sono imputabili ad una responsabilit? qualsiasi delle autorit? nazionali; dall? altra parte, che “le previsioni funeste dei richiedenti in quanto alla possibilit? di ricuperare il loro credito sono fin troppo pessimiste, (essendo contemplato il fallimento proprio per garantire la soddisfazione del creditore) e non sono rinforzate in ogni caso da nessuno elemento di prova.”
60. Alla luce di queste considerazioni, il Governo chiede alla Corte di concludere alla non violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) Valutazione della Corte
61. La Corte ricorda che in numerosi casi di espropriazione lecita, come l’espropriazione di un terreno in vista della costruzione di una strada o ad altri fini d ‘ “utilit? pubblica”, solo un indennizzo integrale pu? essere considerato come ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Questa regola non ? tuttavia senza eccezione (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, ? 78) dato che degli obiettivi legittimi “di utilit? pubblica”, siccome perseguono delle misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore commerciale (James ed altri c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1986, serie A no 98, p. 36, ? 54).
62. Rinvia alla sentenza Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ?? 93-98, CEDH 2006 -…) per la ricapitolazione dei principi pertinenti e per un’idea della sua giurisprudenza in materia.
63. Nello specifico, siccome ? gi? stabilito che l’ingerenza controversa soddisfaceva alla condizione di legalit? e non era arbitraria, un risarcimento che non ? integrale non rende illegittima in s? la confisca dello stato sui beni dei richiedenti ( Scordino c. Italia (no1), sentenza precitata, ? 99; mutatis mutandis, Ex-re della Grecia ed altri, sentenza precitata, ? 78). Da allora, resta da ricercare se, nella cornice di una privazione di propriet? lecita, i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo.
64. La Corte constata che l’indennizzo accordato ai richiedenti ? stato calcolato in funzione dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Nota che questi criteri si applicano qualunque sia
il lavoro pubblico da realizzare ed il contesto dell’espropriazione. Ricorda che non ha per compito di controllare nell’astratto la legislazione controversa; deve limitarsi per quanto possibile ad esaminare i problemi sollevati dai richiedenti per il caso per il quale la si ? investita. A questo fine, deve, nello specifico, propendersi sulla suddetta legge nella misura in cui i richiedenti si prendono le ripercussioni di questa sui loro beni (I Santi Monasteri c. Grecia, sentenza precitata, ? 55).
65. Nello specifico, l’importo definitivo dell’indennizzo fu fissato ad ITL 13 301 ITL per metro quadrato, mentre il valore commerciale del terreno stimato alla data dell’espropriazione era di 26 600 ITL per metro quadrato (paragrafi 20 e 22 sopra). Ne risulta che l’indennit? di espropriazione ? largamente inferiore al valore commerciale del bene in questione.
66. Si tratta nello specifico di un caso di espropriazione isolata che non si trova in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non si ricollega a nessuna altra circostanza privata. Di conseguenza, la Corte non vede nessun obiettivo legittimo “di utilit? pubblica” che possa giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale.
67. Avuto riguardo all’insieme delle considerazioni che precedono, la Corte stima che l’indennizzo accordato ai richiedenti non era adeguato, visto il suo debole importo e la mancanza di ragioni di utilit? pubblica che possa legittimare un indennizzo inferiore al valore commerciale del bene. Segue che i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non pu? essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorit?.
68. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
IV. SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE
A. Articolo 46 della Convenzione
69. Ai termini di questa disposizione:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte ? trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
1. L’indennit? di espropriazione
70. Prima di esaminare la domande di soddisfazione equa presentata dai richiedenti a titolo dell’articolo 41 della Convenzione, ed avuto riguardo alle circostanze dello specifico cos? come all’evoluzione del suo carico di lavoro, la Corte si propone di esaminare quali conseguenze possono essere derivate dell’articolo 46 della Convenzione per lo stato convenuto. Ricorda che ai termini dell’articolo 46 le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive rese dalla Corte nelle controversie nelle quali sono parti, essendo il Comitato dei Ministri incaricato di sorvegliare l’esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo stato convenuto ha non solo l’obbligo giuridico di versare agli interessati la somma assegnata a titolo della soddisfazione equa prevista dall’articolo 41, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, all’occorrenza, individuali da integrare nel suo ordine giuridico interno per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e di cancellarne per quanto possibile le conseguenze. Lo stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte(Scozzari e Giunta c. Italia [GC], numero 39221/98 e 41963/98, ? 249, CEDH 2000-VIII; Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 192, CEDH 2004-V; Hutten-Czapska c. Polonia, no 35014/97, ?? 231-234, CEDH 2005 -…).
71. Inoltre, risulta dalla Convenzione, ed in particolare dal suo articolo 1 che ratificando la Convenzione, gli Stati contraenti si avviano a fare in modo che il loro diritto interno sia compatibile con questa (Maestri c. Italia [GC], no 39748/98, ? 47, CEDH 2004-I).
72. Come gi? rilevato nella causa Scordino c. Italia (no 1) [GC] (sentenza precitata, ? 229-237) la violazione del diritto dei richiedenti, come lo garantisce l’articolo 1 del Protocollo no 1, trae la sua origine da un problema su grande scala che risulta da una disfunzione della legislazione italiana, e che ha toccato, e pu? toccare ancora all’avvenire, un gran numero di persone. L’ostacolo ingiustificato all’ottenimento di un’indennit? di espropriazione “ragionevolmente in rapporto col valore del bene” non ? stato causato da un incidente isolato n? ? imputabile al corso privato che hanno preso gli avvenimenti nel caso degli interessati; risulta dall’applicazione di una legge al riguardo di una categoria precisa di cittadini, ossia le persone riguardate dall’espropriazione di terreni.
73. La violazione che la Corte ha constatato nello specifico deriva di una situazione che riguarda un gran numero di persone, ossia la categoria degli individui che sono oggetto di un’espropriazione di terreno (Scordino c. Italia (no 1) [GC], sentenza precitata, ?? 99-104). La Corte ? investita gi? di alcune decine di richieste che sono state presentate dalle persone riguardate dai beni espropriati ricadenti sotto l’influenza dei criteri di indennizzo controverso. Non ? solo un fattore aggravante in quanto alla responsabilit? dello stato allo sguardo della Convenzione a ragione di una situazione passata o reale, ma anche una minaccia per l’effettivit? all’avvenire del dispositivo messo in atto dalla Convenzione.
74. Sebbene in principio non gli appartenga di definire quale possano essere le misure di correzione appropriate affinch? lo stato convenuto si liberi dai suoi obblighi allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, avuto riguardo alla situazione di carattere strutturale che constata, la Corte osserva che le misure generali a livello nazionale si impongono sicuramente nella cornice dell’esecuzione della presente sentenza, misure che devono prendere in considerazione le numerose persone toccate. Inoltre, le misure adottate devono essere di natura tale da ovviare al mancamento strutturale da cui deriva la constatazione di violazione formulata dalla Corte, in modo tale che il sistema instaurato dalla Convenzione non sia compromesso da un gran numero di richieste che risultano dalla stessa causa. Simili misure devono dunque comprendere un meccanismo che offra alle persone lese un risarcimento per la violazione della Convenzione stabilito nella presente sentenza relativamente ai richiedenti. A questo riguardo, la Corte ha la preoccupazione di facilitare la soppressione veloce ed effettiva di una disfunzione constatata nel sistema nazionale di protezione dei diritti dell’uomo. Una volta identificato un tale difetto, incombe sulle autorit? nazionali, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di prendere, in modo retroattivo se occorre (vedere i sentenze Bottazzi c). Italia [GC], no 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V, Di Mauro c. Italia [GC], no 34256/96, ? 23, CEDH 1999-V e la Risoluzione provvisoria del Comitato dei Ministri Re DH(2000)135 del 25 ottobre 2000, Durata eccessiva dei procedimenti giudiziali in Italia: misure di carattere generale,; vedere anche Brusco c. Italia, d?c.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, e Giacometti ed altri c. Italia, d?c.), no 34939/97, CEDH 2001-XII) le misure di correzione necessarie conformemente al principio di sussidiariet? della Convenzione, in modo che la Corte non abbia a reiterare la sua constatazione di violazione in una lunga serie di cause comparabili.
75. La Corte stima che lo stato convenuto dovrebbe, annullare ogni ostacolo all’ottenimento innanzitutto di un’indennit? ragionevole in rapporto col valore del bene espropriato, e garantire cos? con le misure legali, amministrative e di bilancio adeguate la realizzazione effettiva e veloce del diritto in questione relativamente agli altri richiedenti riguardati dai beni espropriati, conformemente ai principi della protezione dei diritti patrimoniali enunciato all’articolo 1 del Protocollo no 1, in particolare ai principi applicabili in materia di indennizzo (paragrafi 61-62 sopra e Scordino c. Italia (no 1) [GC], sentenza precitata, ?? 93-98).
2. La durata eccessiva dei procedimenti
76. Dinnanzi alla Corte sono attualmente pendenti centinaia di cause che cadono sulle indennit? accordate dai corsi di appello nella cornice di procedimenti “Pinto”, prima del cambiamento improvviso di giurisprudenza della Corte di cassazione. In queste cause, sono in causa l’importo dell’indennizzo e/o il ritardo nel pagamento delle somme in questione. La Corte non spotrebbe insistere abbastanza sul fatto che gli Stati devono darsi i mezzi necessari e sufficienti affinch? tutti gli aspetti che permettono l’effettivit? della giustizia siano garantiti.
77. Pure reiterando che lo stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte ( Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 192, CEDH 2004-V) e senza volere definire quali possono essere le misure da prendere da parte dello stato convenuto affinch? si liberi dai suoi obblighi allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, la Corte attira la sua attenzione sulle condizioni in quanto alla possibilit? per una persona di potere definirsi ancora “vittima” in questo tipo di cause (Scordino c. Italia (no 1) [GC], sentenza precitato ?? 173-216). La Corte invita lo stato convenuto a prendere tutte le misure necessarie per fare in modo che le decisioni nazionali siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte ma eseguite ancora nei sei mesi seguenti il loro deposito alla cancelleria.
B. Articolo 41 della Convenzione
78. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
1. Danno materiale
Tesi delle parti
79. I richiedenti sollecitano una somma che corrisponde alla differenza tra le indennit? che avrebbero percepito al senso della legge no 2359 di 1865, ossia il valore commerciale del terreno, e quella che ? stata accordata loro conformemente all’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Per?, visto che l’indennit? accordata dalle giurisdizioni nazionali non ? stata versata loro in ragione del fallimento della convenuta, i richiedenti stimano che non hanno nessuna fortuna di incassare un giorno il loro credito e richiedono per intero la somma che corrisponde al valore commerciale del loro terreno, come stimato dalla corte di appello di Napoli. Questa somma ammontava a 426 132 000 ITL (o 220 078,81 EUR) nel 1975, anno dell’espropriazione. A questa somma dovrebbe aggiungersi l’interesse legale, il che, alla data in cui le richieste di soddisfazione equa sono state formulate (febbraio 2004) dava un importo globale di circa 582 000 EUR.
80. Inoltre, i richiedenti chiedono un’indennit? per non-godimento del terreno durante il periodo di occupazione che ha preceduto l’espropriazione, a concorrenza di 8 501,67 EUR.
81. Il Governo stima che alla vista dei suoi argomenti sul merito nessuna somma n deve essere accordata a titolo dell’articolo 41 della Convenzione. Ad ogni modo, i richiedenti non avrebbero fornito la prova del danno addotto.
Valutazione della Corte
82. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si pu? fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, ? 32, CEDH 2000-XI). Gli Stati contraenti parti si una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza della Corte che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalit? di esecuzione di una sentenza traduce la libert? di scelta a cui ? abbinato l’obbligo primordiale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libert? garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette in integrum un restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarlo, non avendo la Corte n? la competenza n? la possibilit? pratica di compierlo lei stessa. Se il diritto nazionale, in compenso, non permette o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’? luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata ( Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, ? 20, CEDH 2000-I).
83. La Corte ha detto che l’ingerenza controversa soddisfaceva la condizione di legalit? e non era arbitraria (paragrafo 53). L’atto del governo italiano che ha ritenuto per contrario alla Convenzione era un’espropriazione che sarebbe stata legittima se un indennizzo adeguato fosse stato versato.
84. Nello specifico, la Corte stima che la natura delle violazioni constatate non gli permette di partire dal principio di un restitutio in integrum (vedere, a contrario, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, vecchio articolo 50, sentenza precitata). Si tratta da allora di accordare un risarcimento per equivalente.
85. Il carattere lecito di simile spodestamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto, non potendo essere assimilate le conseguenze finanziarie di una confisca lecita a quelle di un spodestamento illecito (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 25701/94, ? 75, CEDH 2002). A questo riguardo, conviene ricordare che nelle cause che portano su dei casi di spodestamento illecito in s?, come le cause di espropriazione indiretta (Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, 11 dicembre 2003; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, 30 ottobre 2003) in vista di riparare integralmente il danno subito la Corte ha concesso delle somme che tengono conto del valore reale del terreno rispetto al mercato immobiliare di oggi. Inoltre, ha cercato di compensare la mancanza a guadagnare tenendo all’occorrenza conto del potenziale del terreno in causa, calcolato, a partire dal costo di costruzione degli immobili eretti espropriandolo.
86. Contrariamente alle somme concesse nelle cause menzionate sopra, l’indennizzo da fissare nello specifico non dovr? riflettere l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell’ingerenza controversa. Difatti, nella presente causa, ? la mancanza di un’indennit? adeguata e non l’illegalit? intrinseca della confisca del terreno che ? stata all’origine della violazione constatata sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
87. Per determinare l’importo del risarcimento adeguato che non deve riflettere necessariamente il valore pieno ed intero dei beni, la Corte deve ispirarsi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativamente all’articolo 1 del Protocollo no 1 e secondo i quali, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di propriet? costituirebbe di solito un attentato eccessivo che non potrebbe giustificarsi sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ( sentenza James ed altri c. Regno Unito, precitata, p. 36, ? 54).
88. Nella presente causa, la Corte ha appena constatato che il “giusto equilibrio” non ? stato rispettato, avuto riguardo a livello di indennizzo largamente inferiore al valore commerciale del terreno in mancanza di motivi “di utilit? pubblica” che permette di derogare alla regola enunciata sopra al paragrafo 61 secondo la quale, nella mancanza suddetti motivi, ed in caso d ‘ “espropriazione isolata”, l’indennizzo adeguato ? quello che corrisponde al valore commerciale del bene. La Corte ha stimato che nello specifico nessuna ragione di utilit? pubblica non poteva legittimare un indennizzo inferiore al valore commerciale del bene (paragrafi 64-68). Segue che l’indennit? di espropriazione adeguata nello specifico avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale del bene.
89. La Corte dovrebbe accordare di conseguenza una somma che corrisponde alla differenza tra il valore del terreno e l’indennit? ottenuta dai richiedenti al livello nazionale. Tuttavia, non perde di vista il fatto che nello specifico, i richiedenti non hanno percepito l’indennit? che ? stata accordata loro dalle giurisdizioni nazionali in ragione del fallimento della convenuta, e che questa situazione di attesa dura da pi? di cinque anni. Considera quindi che c’? luogo di accordare anche una somma a questo titolo (mutatis mutandis, Serghides e Christoforou c. Cipro (soddisfazione equa), no 44730/98, ? 29, 12 giugno 2003).
In queste circostanze, la Corte va ad accordare ai richiedenti una somma che corrisponde al valore commerciale del terreno al momento dell’espropriazione (426 132 000 ITL, o 220 078,81 EUR) come risulta dalla perizia giudiziale e dalla sentenza della corte di appello e sulla quale i richiedenti fondano le loro pretese (paragrafi 20, 22 e 79) fatta deduzione dell’acconto versato (paragrafo 22 sopra).
90. Conformemente alla sua giurisprudenza ( Scordino c. Italia (no 1) [GC], sentenza precitata, ? 258) questa somma dovrebbe essere attualizzata per compensare gli effetti dell’inflazione, il valore attualizzato aumenta a circa 2 032 876 EUR. Dovrebbe essere abbinata inoltre di interessi suscettibili di compensare, almeno parte, il lungo lasso di tempo passato dallo spodestamento del terreno. Agli occhi della Corte, questi interessi dovrebbero corrispondere all’interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato.
91. Per?, alla vista delle pretese inferiori dei richiedenti, e deliberando in equit?, la Corte stima ragionevole di accordare ai richiedenti la sommo di 600 000 EUR, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
2. Danno morale in ragione della durata del procedimento
Tesi delle parti
92. I richiedenti stimano a 26 340 EUR il risarcimento del danno morale subito da ciascuno di essi in ragione della durata del procedimento.
93. Il Governo sostiene che la constatazione di violazione costituisce nello specifico un risarcimento sufficiente.
Valutazione della Corte
94. Avuto riguardo degli elementi della presente causa ( paragrafi 42-48 sopra) la Corte stima che avrebbe accordato, nella mancanza di vie di ricorso interne, la somma di 22 000 EUR. Visto che i richiedenti si sono visti accordare 3 500 EUR ciascuno, avuto riguardo delle caratteristiche della via di ricorso scelta dall’Italia e tenuto conto del fatto che ? giunta ad una constatazione di violazione, la Corte, deliberando in equit?, stima che i richiedenti dovrebbero vedersi assegnare 7 000 EUR ciascuno. Inoltre, la Corte accorda 1 300 EUR a ciascuno dei richiedenti a titolo della frustrazione supplementare che deriva dal ritardo nel versamento della somma dovuta dallo stato.
95. Pertanto, i richiedenti hanno diritto a titolo di risarcimento del danno morale a 8 300 EUR ciascuno (o 24 900 EUR globalmente pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
3. Oneri e spese
96. I richiedenti chiedono il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento impegnato in vista dell’ottenimento dell’indennit? di espropriazione, a concorrenza di 15 648,64 EUR, pi? 5 495, 10 EUR per la tassa di registrazione della sentenza della corte di Napoli depositata alla cancelleria il 22 dicembre 2000.
97. I richiedenti chiedono inoltre il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento dinnanzi alla Corte, che valutano a 13 958, 35 EUR pi? tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA).
98. Il Governo non si pronuncia su questo punto.
99. Secondo la giurisprudenza stabilita della Corte, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si trovano stabiliti nella loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, ? 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 105, CEDH 2003-VIII).
100. La Corte ha appena concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ed alla violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione, ammettendo cos? le tesi dei richiedenti. Se la Corte non dubita della necessit? degli oneri richiesti n? che siano stati impegnati effettivamente a questo titolo (paragrafi 22-23 sopra) trova per? eccessiva la parcella rivendicata per il procedimento a Strasburgo, visto anche gi? il rimborso di 1 500 EUR ottenuto a questo riguardo (paragrafo 28 sopra). Considera quindi che non ci sia luogo rimborsarli che in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte assegna ai richiedenti 25 000 EUR al totale, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
4. Interessi moratori
101. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione preliminare del Governo;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 600 000 EUR, sei centomila euro, per danno materiale,;
ii. 24 900 EUR, venti quattromila nove cento euro, per danno morale,;
iii. 25 000 EUR, venti cinquemila euro, per oneri e spese,;
iv. ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 8 agosto 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
T.L. Early Nicolas Bratza
Cancelliere Pr?sident
SENTENZA STORNAIUOLO C. ITALIA
SENTENZA STORNAIUOLO C. ITALIA