TERZA SEZIONE
CAUSA STOMFF C. ROMANIA
( Richiesta no 39312/07)
SENTENZA
STRASBURGO
2 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Stomff c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 39312/07) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. A.-A.S. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 24 maggio 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 20 novembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare al Governo, sotto l’angolo degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, i motivi di appello derivati dell’inadempimento di una decisione definitiva. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1953 e risiede a Bucarest.
5. Nel 2000, basandosi sulla legge no 1/2000 sulla ricostituzione del diritto di proprietà dei terreni agricoli e forestali, il richiedente chiese presso la commissione amministrativa locale di Gura Vadului per l’applicazione della legge no 18/1991 (“la commissione locale”) la restituzione di un terreno di 48,5 ettari. La sua domanda non ricevette risposta favorevole.
6. Con un giudizio del 21 aprile 2004, il tribunale di prima istanza di Mizil ricostituì al richiedente il diritto di proprietà della superficie di 48,5 ettari che rappresentavano un terreno agricolo e delle viti, all’esterno del comune di Gura Vadului, a Prahova. Condannò la commissione locale e quella dipartimentale di Prahova per l’applicazione della legge no 18/1991 (“la commissione dipartimentale”) a redigere la documentazione necessaria per rilasciare al richiedente il titolo di proprietà.
Questo giudizio diventò definitivo il 5 luglio 2004 quando il tribunale dipartimentale di Prahova respinse l’appello delle commissioni.
7. In una data non precisata, tra il 2000 e il 5 luglio 2004, lo stato vendette il terreno in causa alla società privata T., vecchia società di stato che deteneva il terreno.
8. Il giudizio del 21 aprile 2004 resta a questo giorno ineseguito, malgrado i passi ripetuti in particolare del richiedente, fatto a partire dal febbraio 2005 presso diverse istituzioni dello stato, il prefetto di Prahova, l’agenzia delle Tenute dello stato, l’autorità nazionale della Restituzione della proprietà, il ministero dell’interno, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Mediatore.
9. La commissione locale ha informato il Governo che aveva fatto dei passi in vista dell’esecuzione, presso la prefettura e la società T. ma che si è vista opporre il rifiuto della società di dare il suo accordo alla restituzione e di comunicare il valore dei suoi investimenti sul terreno.
10. Il 14 aprile 2009, lo stato riprese del terreno dalla società T. ed il 4 giugno 2009, la commissione dipartimentale decise di restituire al richiedente una parte di 48,5 ettari di questo terreno.
11. Secondo le informazione disponibili alla Corte, il richiedente non è stato messo ancora in possesso ed il titolo di proprietà ivi afferente non gli è stato rilasciato.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
12. Le disposizioni legali e la pratica delle autorità e delle giurisdizioni interne concernenti la restituzione dei terreni sono descritte nella sentenza Viaşu c. Romania (no 75951/01, §§ 30-49, 9 dicembre 2008).
13. Inoltre, le disposizioni legali relative al rilascio di un titolo di proprietà su un terreno sono descritte nella sentenza Burlacu ed altri c. Romania, no 3041/04, § 15, 17 luglio 2008, e Lucreţia Popa ed altri c. Romania (no 13451/03, § 13, 9 dicembre 2008).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
14. Il richiedente adduce che l’inadempienza del giudizio del 21 aprile 2004 ha infranto il suo diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il suo diritto al rispetto dei suoi beni, come è garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
Gli articoli invocati sono formulati così:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto a affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“”Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva che questi non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
15. Il Governo stima che le autorità locali hanno fatto tutti gli sforzi per ottemperare il giudizio del 21 aprile 2004 e che i loro passi hanno incontrato il rifiuto di una società privata a piegarsi ai suoi obblighi.
16. Il richiedente si oppone a questa tesi.
17. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza relativa all’inadempimento delle decisioni interne definitive, in particolare alle cause Dragne ed altri c. Romania (no 78047/01, 7 aprile 2005); Orha c. Romania (no 1486/02, 12 ottobre 2006); e Prodan c. Moldova (no 49806/99, CEDH 2004-III (brani)). In particolare, ricorda di avere concluso che non si potrebbe chiedere ad un individuo che ha ottenuto un credito contro lo stato alla conclusione di un procedimento giudiziale, di dovere impegnare in seguito altri procedimenti per ottenere soddisfazione (Metaxas c. Grecia, no 8415/02, § 19, 27 maggio 2004).
18. La Corte ricorda che, nella presente causa, sebbene il richiedente abbia ottenuto il 5 luglio 2004 una decisione interna definitiva che ordinava alle autorità locali di restituire nella sua proprietà un terreno e che aveva fatto, in seguito, dei passi in vista dell’esecuzione, questa decisione non è stata eseguita nella sua interezza, né annullata o modificata dall’esercizio di una via di ricorso prevista dalla legge.
19. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere in particolare le cause citate al paragrafo 15 di questa sentenza).
20. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
21. In definitiva, le autorità locali sono loro stesse responsabili della vendita del terreno del richiedente alla società T., vendita intervenuta durante il procedimento giudiziale impegnato dal richiedente contro queste autorità. Inoltre, i tribunali non hanno esonerato le autorità dal loro obbligo verso il richiedente, in seguito a questa vendita.
Quindi, la Corte non è convinta dagli argomenti del Governo secondo cui le autorità locali avevano assolto il loro obbligo e ricorda che i motivi che l’amministrazione avrebbe potuto invocare per giustificare un’impossibilità obiettiva di esecuzione non sono stati portati mai a cognizione del richiedente tramite una decisione giudiziale o amministrativa formale (Sabin Popescu c. Romania (nº 48102/99, § 72, 2 marzo 2004,).
22. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti della pratica, la Corte stima che nello specifico lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire la decisione giudiziale favorevole al richiedente.
Pertanto, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
23. Il richiedente si lamenta di una discriminazione rispetto ad altre persone che si sono viste restituire i loro vecchi terreni. Invoca l’articolo 14 della Convenzione preso congiuntamente all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Stima che, contrariamente alle esigenze dell’articolo 13 della Convenzione, nessuno ricorso effettivo esiste per lamentarsi della violazione addotta dell’articolo 6 § 1 attualmente.
24. La Corte non vede nessuna apparenza di discriminazione nel modo in cui le autorità hanno trattato le richieste del richiedente. Inoltre, nessuno problema distinto si pone sul terreno dell’articolo 13 precitato, essendo le esigenze di questa disposizione , ad ogni modo, meno rigorose di quelle dell’articolo 6 ed assorbite da questo.
25. Ne segue che questi motivi di appello sono manifestamente mal fondati e devono essere respinti in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
27. Basandosi su un rapporto di perizia contabile, il richiedente richiede 1 298 488 lei rumeni (Ron) a titolo del danno patrimoniale rappresentanti il valore dei raccolti che avrebbe potuto ottenere del suo terreno tra il 2004 e il 2009. Fa sapere che questo danno non smette di aumentare, finché le autorità non lo mettono in possesso del suo terreno.
Si rimette infine alla saggezza della Corte per la valutazione del giusto risarcimento del danno morale che avrebbe subito.
28. Il Governo contesta il rapporto di perizia presentato dal richiedente, arguendo in particolare che il perito era partito da una premessa erronea, ossia che il terreno in causa era coperto interamente da viti mentre una superficie era in realtà un terreno agricolo. Il Governo non precisa la superficie riguardata. Contesta anche i mezzi di valutazione impiegati dal perito. Stima che la Corte doveva respingere la richiesta del richiedente come non supportata. A suo parere, la constatazione di una violazione potrebbe costituire un risarcimento sufficiente del danno morale addotto dal richiedente.
29. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Metaxas, precitata, § 35 ed Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
30. Così, stima, nelle circostanze dello specifico, che l’esecuzione del giudizio del 21 aprile 2004, in particolare il fatto di mettere il richiedente in possesso del suo terreno e di rilasciargli il titolo di proprietà ivi afferente, porrebbe per quanto possibile il richiedente in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate. Nota anche che secondo le date fornite dalle parti, essendo rientrato il terreno nel patrimonio dello stato, nessuno ostacolo all’esecuzione esiste nello specifico attualmente.
31. Inoltre, trattandosi del danno patrimoniale richiesto dal richiedente per la mancanza a guadagnare, la Corte non potrebbe speculare certo su ciò che sarebbe stato il valore dei raccolti vinicoli ed agricoli sul terreno del richiedente, durante il periodo in causa, ma non stima irragionevole di pensare che l’interessato abbia subito una perdita reale in ragione del rifiuto delle autorità di conformarsi alla decisione del 5 luglio 2004 (Brătulescu c. Romania, no 6206/03, § 59, 7 febbraio 2008). Per valutare questa perdita, la Corte terrà particolarmente conto della superficie e della natura del terreno, della perizia fornita dal richiedente che non è stata contestata dal Governo tramite una controperizia, così come delle osservazioni formulate dal Governo.
32. In più, la Corte stima che il richiedente ha subito un danno morale in particolare per il fatto della frustrazione provocata dall’impossibilità di vedere eseguire la sentenza resa a suo favore e che questo danno non è compensato sufficientemente da una constatazione di violazione.
33. In queste circostanze, avuto riguardo all’insieme degli elementi che si trovano in suo possesso e, deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente 30 000 euro, ogni danno compreso.
B. Oneri e spese
34. Il richiedente non ha chiesto alcuna somma a questo titolo.
C. Interessi moratori
35. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello tratti dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve eseguire il giudizio del 21 aprile 2004, del tribunale di prima istanza di Mizil, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine di tre mesi, 30 000 euro (trentamila euro) ogni danno compreso, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
c) che questo importo sarà da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
d) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 2 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente