TERZA SEZIONE
CAUSA STANCA CIOBANU C. ROMANIA
( Richiesta no 38800/02)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Stanca Ciobanu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 38800/02) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra S. C. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 23 settembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da M. M., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Hora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 9 settembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è nata nel 1943 e risiede a Bucarest.
5. Nel 1950, il bene immobiliare situato al no 87 di via Griviţei, a Câmpina che era composto di una casa costruita su un terreno di 1 693 m² ed appartenente alla madre del richiedente, fu oggetto di una statalizzazione in virtù del decreto no 92/1950. La casa è composta di due appartamenti.
6. Con un’istanza del 17 aprile 1996 fondata sulla legge no 112/1995, la richiedente sollecitò alle autorità locali competenti dei risarcimenti per l’immobile statalizzato, terreno e casa. Con una decisione del 27 settembre 1996, la commissione dipartimentale di Prahova per l’applicazione della legge no 112/1995 le concedette 195 702 344 lei rumeni (ROL).
La richiedente contestò questa decisione dinnanzi al tribunale di prima istanza di Câmpina che, con un giudizio del 21 maggio 1998, respinse la sua azione. In mancanza di ricorso, questo giudizio diventò definitivo.
Questa indennità non le fu mai versata.
7. Il 30 settembre 1996, lo stato vendette, in virtù della legge no 112/1995, uno degli appartamenti di questo immobile agli inquilini che l’occupavano.
8. Nel 2000, la richiedente investì i tribunali di un’azione in rivendicazione dell’immobile in causa, chiedendo l’annullamento del contratto di vendita concluso con gli inquilini. Con una sentenza definitiva del 16 aprile 2002, la corte di appello di Braşov, constatando che la statalizzazione era stata legale, respinse la sua azione.
9. Con unistanza del 10 agosto 2001, la richiedente sollecitò al municipio di Câmpina la restituzione dell’immobile statalizzato o, a difetto, dei risarcimenti.
10. Con una decisione del 31 gennaio 2005, il municipio ordinò, conformemente alla legge no 10/2001, la restituzione in natura di una parte dell’immobile e propose la concessione dei risarcimenti per la parte venduta ai vecchi inquilini. Il 29 agosto 2005, la richiedente prese possesso della parte restituita in natura.
11. Con una nuova decisione del 25 ottobre 2005, il municipio di Câmpina propose la concessione dei risarcimenti per una superficie di terreno di 291,62 m² ivi compreso i 210,78 m² di costruzioni. La pratica amministrativa fu trasmessa poi dal municipio alla Commissione centrale dei risarcimenti messi in posto con la legge no 10/2001 come modificata dalla legge no 247/2005.
12. Dopo comunicazione della causa al Governo, con una decisione del 23 aprile 2009, la Commissione centrale stabilì l’importo dei risarcimenti a 273 000 nuovi lei rumeni (Ron). Questa decisione prese in considerazione un rapporto di perizia del 16 ottobre 2006 che aveva stabilito che il valore del terreno di 291,62 m² ivi compreso i 210,78 m² di costruzioni era di 273 000 Ron, o 77 980 euro (EUR).
Il 23 settembre 2009, la richiedente informò la Corte che non aveva contestato questa decisione perché era d’ accordo con l’importo stabilito dalla Commissione centrale. Ad oggi, non ha percepito il risarcimento fissato.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
13. Le disposizioni legali, ivi compreso quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Romania, (no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII (brani)) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,).
14. Una descrizione dettagliata dei procedimenti per la determinazione ed il pagamento, tramite la Commissione centrale dei risarcimenti, delle indennità dovute per gli immobili statalizzati la cui restituzione non è più possibile, del fondo Proprietatea creato a questo fine dalla legge no 247/2005 sulla riforma della giustizia e della proprietà e le sue susseguenti modifiche, così come della pratica ivi afferente, è fatta nella sentenza Viaşu c. Romania,( no 75951/01, §§ 38-49, 9 dicembre 2008).
15. La stessa sentenza presenta nei suoi paragrafi 50-51 i testi del Consiglio dell’Europa pertinenti in materia .
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
16. La richiedente adduce una violazione del suo diritto di proprietà in ragione del difetto di pagamento del risarcimento alla quale aveva diritto in virtù delle leggi numeri 112/1995 and 10/2001. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
17. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
18. Il Governo nota che la richiedente ha fatto uso della possibilità di rivolgersi alle autorità amministrative per vedersi accordare dei risarcimenti in virtù della legge no 10/2001, come modificata dalla legge no 247/2005. Secondo il Governo, il meccanismo messo in posto da questa ultima legge e riguardante la creazione del fondo Proprietatea è di natura tale da offrire all’avente diritto dei risarcimenti corripsondenti alle esigenze della giurisprudenza della Corte. Secondo le ultime modifiche della legge no 247/2005, una parte dei risarcimenti in causa potrebbe essere versata in liquidità all’interessata e dei progressi sono stati realizzati affinché il fondo Proprietatea diventi funzionale. Arguisce che un certo ritardo nel pagamento è inevitabile, considerando il grande numero di pratiche di restituzione.
19. La richiedente sottolinea che il fondo Proprietatea non funziono ancora e non può accordarle i risarcimenti a cui ha diritto.
20. La Corte fa riferimento alla giurisprudenza concernente gli attentati al diritto al rispetto dei beni delle persone che hanno diritto ad un risarcimento in seguito alla statalizzazione degli immobili la cui restituzione non è più possibile (in particolare, Matache ed altri c. Romania, no 38113/02, 19 ottobre 2006; Faimblat c. Romania, no 23066/02, 13 gennaio 2009; e Viaşu, precitata). Ricorda di avere stimato in particolare, nella causa Viasu (precitata, §§ 59-60) che una decisione amministrativa che riconosce all’interessato il diritto a risarcimento è sufficiente per creare un “interesse patrimoniale” protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1 e che di conseguenza, l’inadempimento di una simile decisione costituisce un’ingerenza ai sensi della prima frase del primo capoverso di questo articolo.
21. La Corte è arrivata ad una constatazione di violazione del diritto di proprietà del richiedente nella causa Viaşu, tenuto conto dell’inefficacia del sistema di restituzione ed in particolare del ritardo nel procedimento di restituzione o pagamento dell’indennità.
22. In particolare, la Corte ha già stabilito che nessuna garanzia viene offerta agli interessati in quanto alla durata o al risultato del procedimento dinnanzi alla Commissione centrale dei risarcimenti e che ad ogni modo il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile di essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Viaşu, §§ 71-72; Faimblat, §§ 37-38; e Matache ed altri, § 42, sentenze precitate).
23. La Corte constata che, nella presente causa, sebbene la richiedente abbia ottenuto, il 27 settembre 1996, una decisione interna definitiva che fissava l’importo dell’indennizzo alla quale aveva diritto per il suo immobile statalizzato, questa decisione non è stata eseguita. Poi, il 31 gennaio 2005, il municipio di Câmpina ha riconosciuto il diritto della richiedente ad essere indennizzata per la parte dell’immobile statalizzata che questa ultima non si era vista restituire, proponendo la concessione di risarcimenti all’interessata conformemente alle leggi numeri 10/2001 e 247/2005. È solamente il
23 aprile 2009 che la Commissione centrale stabilisce l’importo dei risarcimenti. La richiedente non ha percepito in definitiva, ancora le somme fissate dalle giurisdizioni ed il Governo non ha dimostrato che il fondo Proprietatea funziona attualmente in un modo suscettibile di essere considerato come un meccanismo di correzione effettivo.
24. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottomessi alla luce dei principi enunciati nella giurisprudenza citata sopra al paragrafo 20, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter giustificare il collocamento in fallimento del diritto di proprietà della richiedente. La Corte non vede nessuna ragione per scostarsi nello specifico dalla conclusione di violazione alla quale è arrivata nelle cause precedenti.
25. Di conseguenza, la Corte stima che il fatto per la richiedente di non potere ricevere l’indennizzo malgrado la sua determinazione tramite una decisione amministrativa definitiva nello specifico e di non avere una certezza in quanto alla data in cui potrà percepirla, ha fatto subire a questa un carico sproporzionato ed eccessivo incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
26. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, la richiedente si lamenta del carattere iniquo del procedimento.
27. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non rileva nessuna apparenza di violazione di questo articolo.
28. Ne segue che questa parte della richiesta deve essere respinta come manifestamente mal fondata, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
29. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
30. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto, attualmente le leggi numeri 10/2001 e 247/2005, così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere anche, mutatis mutandis, Katz c. Romania, no 29739/03, §§ 35-36, 20 gennaio 2009; Viaşu, §§ 82-83, e Faimblat, §§ 53-54, sentenze precitate).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
31. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
32. La richiedente richiede, a titolo del danno patrimoniale, 77 980 euro (EUR) per la superficie di terreno di 291,62 m² ivi compreso per i 210,78 m² di costruzioni, importo stabilito dalle perizie effettuate nel procedimento interno.
Richiede anche 2 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
33. Il Governo considera che un’eventuale sentenza di condanna della Corte potrebbe costituire, in sé, un risarcimento soddisfacente. In accessorio, rinvia alla giurisprudenza pertinente della Corte.
34. La Corte ricorda che la decisione amministrativa del 23 aprile 2009 ha stabilito l’importo dei risarcimenti come precisato in un rapporto di perizia di 2006, ossia 273 000 nuovi lei rumeni, o 77 980 EUR. Quindi, considera che c’è luogo di concedere alla richiedente l’interezza dell’importo chiesto, ossia 77 980 EUR a titolo del danno patrimoniale e 2 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
35. La richiedente chiede anche 2 000 EUR per la parcella dell’avvocato,rappresentante dinnanzi alla Corte. Versa alla pratica una fattura per un contratto di assistenza giudiziale del 21 febbraio 2009.
36. Il Governo contesta le pretese della richiedente e fa valere che ha omesso di mandare il contratto di assistenza giudiziale.
37. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto degli elementi in suo possesso, dei suddetti criteri e del grado relativamente ridotto di complessità della presente causa che segue una giurisprudenza bene stabilita fin da ora, la Corte stima ragionevole assegnare alla richiedente 500 EUR per gli oneri e spese esposte nel procedimento dinnanzi alla Corte.
C. Interessi moratori
38. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione:
i. 77 980 EUR (settantasette mila nove cento ottanta euro) per danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
iii. 500 EUR (cinque cento euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente;
b) che questi importi saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente