Conclusioni: Danno patrimoniale e danno giuridico – risarcimento, Articolo 41 – Danno giuridico Danno patrimoniale,
PRIMA SEZIONE
CAUSA STAIBANO ED ALTRI C. ITALIA
, Richiesta no 29907/07,
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
6 settembre 2018
DEFINITIVO
06/12/2018
Questa sentenza ? diventata definitiva in virt? dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Staibano ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Guido Raimondi,
Ale? Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turkovi?,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, giudici,
e di Renata Degener, greffi?re collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 luglio 2018,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 29907/07) diretta contro la Repubblica italiana e di cui undici cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 6 luglio 2007 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 4 febbraio 2014 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che il rigetto del ricorso dei richiedenti che mirano ad ottenere il versamento, con l’universit? di Napoli, delle quote per la loro pensione aveva violato l’articolo 6 ? 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1. La Corte ha stimato che non c’era luogo di esaminare il motivo di appello derivato dell’articolo 14 della Convenzione, Staibano ed altri c. Italia (fondo), no 29907/07, 4 febbraio 2014.
3. Appellandosi sull’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 253 500 EUR ciascuno per danno patrimoniale e di 10 000 EUR ciascuno per danno giuridico, pi? il rimborso degli oneri e spese impegnate tanto dinnanzi alle giurisdizioni interne che dinnanzi alla Corte.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione che non si trova in stato, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporrgli per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a dargli cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, ? 70, e spunta 5 del dispositivo.
5. Tanto i richiedenti che il Governo ha depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
Articolo 41
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Dommage
1. Argomenti delle parti
ha, I richiedenti
7. I richiedenti avevano richiesto inizialmente 253 500 EUR ciascuno a titolo del danno patrimoniale che avrebbero subito, a sapere l’importo delle quote di pensione non versato con l’amministrazione. Questo importo era stato calcolato sulla base del foglio di paga del personale dell’amministrazione pubblica di posto comparabile a quello dei richiedenti.
8. I richiedenti si erano riservati per? di precisare le loro pretese sulla base di un rapporto di perizia contabile, che hanno prodotto dopo il pronunziati della sentenza al principale. Questa perizia si ? basata attualmente in vigore sul metodo per calcolare rispettivamente il costo del riscatto delle quote di pensione, tentando conto delle percentuali applicabili, ai medici universitari, ai medici ospedalieri ed ai medici detti “convenzionati” (convenzionati) cos? come del numero di ore lavorate effettivamente da ciascuno dei richiedenti. Inoltre, il perito ha basato i suoi calcoli sui fogli di paga dei richiedenti in 2014. Risulta del rapporto di perizia che il costo per il riscatto delle quote che l’universit? avrebbe dovuto versare per la coperta sociale dei richiedenti ? il seguiamo:
– per il primo richiedente, la Sig.ra Stefania STAIBANO, 285 978,68 euros (EUR) per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1983 a 1997;
– per il secondo richiedente, la Sig.ra Caterina ANDRIANOU, 313 577,33 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1983 a 1997;
– per il terzo richiedente, il Sig. Tullio CAFIERO, 219 726,61 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1980 a 1993;
– per il quarto richiedente, la Sig.ra Clelia Casa, 132 078,68 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1981 a 1996;
– per il quinto richiedente, il Sig. Enzo Di alessio, 111 311,69 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1983 a 1994;
– per il sesto richiedente, la Sig.ra Carmela ESPOSITO, 222 397,21 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1980 a 1997;
– per il settimo richiedente, la Sig.ra Rosa IMPERATORE, 188 516,85 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1980 a 1993;
– per l’ottavo richiedendo, il Sig. Salvatore MAROTTA, 205 619,96 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1981 a 1997;
– per il terza elementare richiesto, la Sig.ra Daniela PALMIERI, 182 274,69 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1982 a 1997;
– per il decimo richiedente, il Sig. Federico TONI, 378 822,83 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1984 a 1996;
– per l’undicesimo richiedente, la Sig.ra Maria Erennia VITULLO, 136 382,31 EUR per il periodo lavorati “al gettone” arzillo del 1984 a 1992.
9. I richiedenti considerano avere subito inoltre un danno giuridico e chiedono 15 000 EUR ciascuno a questo titolo.
b, Il Governo,
10. Il Governo contesta le pretese dei richiedenti. Pure affermando la difficolt? di ricostruire le posizioni di ogni richiedente tenuto conto delle differenti riforme del sistema delle pensioni in Italia durante gli anni 1980 e 1990, produce un quadro stabilito dall’istituto nazionale di sicurezza sociale (INPS, menzionando gli importi delle quote dovute dall’universit?,).
11. Concernente i criteri di calcolo, il Governo precisa innanzitutto che i periodi di riferimento sono queste stimati in considerazione col tribunale amministrativo regionale (TAR) nel giudizio del 24 marzo 2005, differenti di queste indicate coi richiedenti nel loro quadro di perizia. Nella cornice di questi periodi, il Governo propone di rimborsare solamente le quote relative ai mesi durante quali i richiedenti hanno lavorato almeno 120 ore. Di pi?, propone di escludere i periodi durante quali i richiedenti beneficiavano gi? di una coperta sociale in ragione di altri impieghi, senza indicarli tuttavia nel quadro. Inoltre, il Governo chiede alla Corte di indennizzare solamente i richiedenti all’altezza le quote dovute dal datore di lavoro e di non includere la parte delle quote al carico dei richiedenti.
12. Secondo il quadro fornito dall’INPS, le somme a concedere ai richiedenti sono il seguiamo:
– per il primo richiedente, la Sig.ra Stefania STAIBANO, 11 092,33 EUR per il periodo che va del 1995 a 1997;
– per il secondo richiedente, la Sig.ra Caterina ANDRIANOU, 0 EUR per il periodo che va del 1986 a 1997;
– per il terzo richiedente, il Sig. Tullio CAFIERO, 16 500,49 EUR per il periodo che va del 1986 a 1993;
– per il quarto richiedente, la Sig.ra Clelia Casa, 18 348,97 EUR per il periodo che va del 1986 a 1995;
– per il quinto richiedente, il Sig. Enzo Di alessio, 11 660,28 EUR per il periodo che va del 1995 a 1997;
– per il sesto richiedente, la Sig.ra Carmela ESPOSITO, 28 121,06 EUR per il periodo che va del 1986 a 1997;
– per il settimo richiedente, la Sig.ra Rosa IMPERATORE, 5 917,71 EUR per il periodo che va del 1986 a 1993;
– per l’ottavo richiedendo, il Sig. Salvatore MAROTTA, 30 621,13 EUR per il periodo che va del 1986 a 1997;
– per il terza elementare richiesto, la Sig.ra Daniela PALMIERI, 10 320,85 EUR per il periodo che va del 1995 a 1997;
– per il decimo richiedente, il Sig. Federico TONI, 8 150,98 EUR per il periodo che va del 1995 a 1997;
– per l’undicesimo richiedente, la Sig.ra Maria Erennia VITULLO, 10 931,62 EUR per il periodo che va del 1986 a 1992.
2. Valutazione della Corte
ha, Le violazioni constatate nella sentenza al principale
13. La Corte nota che nella sua sentenza al principale ha concluso alla violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 per il seguente ragioni.
14. I richiedenti sono dei medici. Durante i periodi differenti compresi tra 1986 e 1997, lavorarono presso del policlinique dell’universit? “Federico II” di Napoli sulla base di contratti a durata determinata che ha per oggetto l’esercizio di un’attivit? professionale rimunerata “al gettone”, questo essere-a-argomento alla vacazione, attivit? professionale remunerata “ha gettone”). Furono assunti poi sulla base di un contratto di lavoro a durata indeterminata. Parecchi altri medici che si trovano in una situazione analoga investirono con successo le giurisdizioni amministrative per ottenere la riconoscenza dell’esistenza di un rapporto di lavoro a durata indeterminata tra essi e l’universit? ed i loro diritti al versamento dei contributi afferenti per la sicurezza sociale e la pensione. I richiedenti ne fecero parimenti ed ottennero guadagno di causa in prima istanza con un giudizio del TAR del 24 marzo 2005. L’universit? avendo interposto appello, la questione fu riesaminata dal Consiglio di stato che dichiar? il ricorso dei richiedenti inammissibili con una sentenza del 13 novembre 2006. Osserv? che ai termini del testo unificato sull’impiego pubblico, le giurisdizioni amministrative erano competenti per pronunciarsi solamente sui ricorsi concernente l’impiego pubblico se questi erano stati introdotti prima del 15 settembre 2000. Dopo questa data, bisognava rivolgersi avuto giudice del lavoro. Ora, il ricorso dei richiedenti era stato introdotto nel 2004. Il Consiglio di stato precis? che i richiedenti erano preclusi oramai di introdurre il loro ricorso dinnanzi al giudice del lavoro (paragrafi 6-19 della sentenza al principale).
15. La Corte ha giudicato che questa decisione abbia violato il diritto dei richiedenti di accesso ad un tribunale, come garantito con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione. Ha notato che i richiedenti che avevano investito le giurisdizioni amministrative di buona fede ed in una cornice legale potendo dare luogo ad una pluralit? di interpretazioni, erano stati privati della possibilit? di reintrodurre alla fine i loro ricorsi dinnanzi alla giurisdizione considerata come competente, a sapere il giudice del lavoro, paragrafi 27-31 della sentenza al principale.
16. La Corte ha concluso anche che c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Ha giudicato che i richiedenti erano titolari di un “bene”, perch? avevano una speranza legittima di vedersi riconoscere, come i loro colleghi, il diritto al versamento, con l’universit? di Napoli, delle quote di pensione e di sicurezza sociale, paragrafi 40-44 della sentenza al principale. L’annullamento a causa di inammissibilit? del giudizio che aveva dato loro guadagno di causa in prima istanza aveva defraudato questa aspettativa (paragrafi 45-46 della sentenza al principale), obbligandoli a sopportare un carico eccessivo ed esorbitante. A questo riguardo la Corte ha sottolineato che bene che avendo una base legale in dritta interno (paragrafo 50 della sentenza al principale), l’inammissibilit? del ricorso dei richiedenti era stata pronunciata in un contesto giuridico incerto, perch? poteva essere sostenuto che il termine in questione non si applicava ai richiedenti in ragione per il fatto che potevano essere assimilati ai ricercatori universitari, questa fu l’interpretazione considerata dalla giurisdizione di prima istanza. Era sproporzionato di privarli dunque, con via di un cambiamento improvviso giurisprudenziale operato dal Consiglio di stato nella loro causa, della possibilit? di reintrodurre le loro pretese dinnanzi alla giurisdizione competente, paragrafi 51-58 della sentenza al principale.
b, Gli sviluppi della causa dopo la sentenza al principale
17. Il 17 giugno 2014, i richiedenti introdussero dinnanzi al Consiglio di stato un ricorso in revisione (“revocazione”) contro la sentenza del 13 novembre 2006. Adducevano in particolare che la sentenza al principale della Corte costituiva un fatto nuovo che giustifica l’annullamento della decisione interna definitiva e la sua sostituzione con una decisione conforme agli articoli 6 ? 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1. A titolo accessorio, era chiesto al Consiglio di stato di sollevare dinnanzi alla Corte costituzionale un incidente di costituzionalit? delle disposizioni interne incompatibili coi principi enunciati dalla Corte.
18. Con una decisione del 4 marzo 2015, l’assemblea plenaria del Consiglio di stato sollev? una questione di costituzionalit? dell’articolo 106 del decreto legislativo no 104 di 2010, a sapere la disposizione che stabilisce le condizioni per ottenere la revisione di una decisione delle giurisdizioni amministrative, nella misura in cui non contempla la possibilit? di chiedere la riapertura del procedimento sulla base di una sentenza di violazione della Corte europea dei diritti dell’uomo.
19. Con la sentenza no 123 del 7 marzo 2017, la Corte costituzionale dichiar? inammissibile la questione di incostituzionalit?. Afferm? che, contrariamente alla tenuta penale, l’obbligo di riaprire un procedimento civile o amministrativo in seguito ad una condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo non ? stabilito in modo prova generale, dal momento che appartiene agli Stati membri di introdurre una tale possibilit? nei loro sistemi nazionali rispettivi. La decisione di modificare l’articolo 106 del decreto legislativo no 104 del 2010 spettava cos?, esclusivamente al legislatore italiano.
20. Il 15 novembre 2017, il Consiglio di stato, avendo preso atto della decisione della Corte costituzionale, dichiar? inammissibile il chiedo di revisione dei richiedenti.
c, I danni subiti dai richiedenti,
21. La Corte nota che il principio che sottende la concessione di una soddisfazione equa ? buono stabilito: occorre, si pu? tanto quanto fare, porre l’interessato in una situazione equivalente a quella dove si troverebbe se la violazione della Convenzione non avesse avuto luogo, Andrejeva c. Lettonia [GC], no 55707/00, ? 111, CEDH 2009. Peraltro, la condizione sine qua non alla concessione di un risarcimento di un danno patrimoniale ? l’esistenza di un legame di causalit? tra i danni addotto e la violazione constatata, Nikolova c. Bulgaria [GC], no 31195/96, ? 73, CEDH 1999-II, ed Agrati ed altri c. Italia (soddisfazione equa), nostri 43549/08, 5087/09 e 6107/09, ? 12, 8 novembre 2012, ed egli ne vanno parimenti del danno giuridico, Kadiis ?c. Lettonia (no 2), no 62393/00, ? 67, 4 maggio 2006.
22. Girandosi verso il caso di specifico, la Corte osserva innanzitutto che la giurisprudenza interna era favorevole alla posizione dei richiedenti prima del cambiamento improvviso giurisprudenziale operato dal Consiglio di stato nella loro causa. Cos?, cos? nessuna violazione della Convenzione non si era prodursi, i richiedenti avrebbero potuto ottenere la conferma del giudizio del TAR del 24 marzo 2005. La Corte deduce ne che le violazioni della Convenzione constatata nello specifico hanno causato ai richiedenti un danno patrimoniale certo.
23. Per stabilire la natura del danno subito dai richiedenti, la Corte giudica opportuna di dedicarsi sulla portata di suddetto giudizio del TAR e di esaminare ne il contenuto. Rileva che il tribunale, facendo diritto alle pretese dei richiedenti ed applicando in materia la giurisprudenza consolidata, condann? l’universit? di Napoli nella sua qualit? di datore di lavoro ad iscrivere presso i richiedenti dell’organismo di pensione competente ed a versare le quote per la sicurezza sociale e la pensione afferente ai periodi durante che i richiedenti avevano lavorato in quanto precari.
24. La Corte rileva che il sono proposte a titolo di danno patrimoniale con le parti si riferiscono agli importi delle quote che sarebbero dovute essere versate dall’amministrazione. Per?, le tesi ed i metodi di calcolo delle parti divergono in modo molto importante. Cos?, tenuto conto dello scarto che divide le somme proposte ed avuto riguardo alle informazione in possesso della Corte, ? impossibile stabilire con precisione gli importi delle quote di pensioni che sarebbero dovute essere versate dall’universit?. Di pi?, nella misura in cui i richiedenti sono stati privati della possibilit? di vedere prese in conto gli anni lavorate “al gettone” al momento del loro collocamento alla pensione, il danno subito ? necessariamente aleatorio e riguardi un ?v?nement futuro al motivo del quale la Corte non pu? concedersi alle speculazioni.
25. Tuttavia, avuto riguardo alle circostanze particolari della causa ed all’occorrenza di mettere un termine alle violazioni constatate, la Corte stima appropriata di fissare delle somme forfetarie, calcolate sulla base delle informazione nel suo possesso, in risarcimento del danno che deriva dell’impossibilit? di fare valere coi richiedenti i periodi in questione nel calcolo delle loro pensioni. Suddette somme dovranno tenere conto dei differenti periodi lavorate in quanto precari coi richiedenti come indicate col TAR nel suo giudizio; delle qualifiche professionali che sarebbero dovute essere riconosciute ai richiedenti secondo il TAR; delle rimunerazioni fissate dalle convenzioni collettive nazionali del settore sanitario applicabile agli anni in questione; e del tasso dei carichi padronali.
26. Quindi, la Corte decide di assegnare l’? forfetarii seguiamo:
– per il primo richiedente, la OMISSIS, 11 500 EUR,;
– per il secondo richiedente OMISSIS, 34 000 EUR,;
– per il terzo richiedente, OMISSIS, 24 000 EUR,;
– per il quarto richiedente, OMISSIS, 29 000 EUR,;
– per il quinto richiedente, OMISSIS, 11 500 EUR,;
– per il sesto richiedente, OMISSIS, 34 000 EUR,;
– per il settimo richiedente, OMISSIS, 24 000 EUR,;
– per l’ottavo richiedendo, OMISSIS, 34 000 EUR,;
– per il terza elementare richiesto, OMISSIS, 11 500 EUR,;
– per il decimo richiedente, OMISSIS 11 500 EUR,;
– per l’undicesimo richiedente, OMISSIS, 21 500 EUR.
27. Inoltre, in ci? che riguarda il danno giuridico, la Corte considera che la doppia violazione della Convenzione ha causato ai richiedenti un torto certo e considerevole, soprattutto se si tiene conto del lasso di tempo considerevole durante che la violazione constatata ha perdurato. Deliberando in equit?, decide di concedere essi 8 000 EUR ciascuno a questo titolo.
B. Oneri e spese
28. I richiedenti sollecitano infine tanto il rimborso degli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne che dinnanzi alla Corte. Chiedono alla Corte di fissare ne l’importo in equit?.
29. Il Governo non ha presentato di osservazioni su questo punto.
30. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il sussidio di oneri e spese ad un richiedente pu? intervenire solamente nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso, Belziuk c. Polonia, 25 marzo 1998, ? 49, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-II. La Corte rileva che richiesti non hanno fornito di giustificativi a sostegno delle loro domande e decidi di non assegnare niente ai richiedenti a questo titolo.
C. Interessi moratori
31. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
CON QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dice
ha, che lo stato convenuto deve, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva in virt? dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, versare ai richiedenti per danno patrimoniale, il seguente somme, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta coi richiedenti:
i. al primo richiedente, OMISSIS, 11 500 EUR, undicimila cinque centesimi euros,;
ii. al secondo richiedente, la Sig.ra Caterina ANDRIANOU, 34 000 EUR, trentaquattromila euros,;
iii. al terzo richiedente, OMISSIS, 24 000 EUR, ventiquattromila euros,;
iv. al quarto richiedente, OMISSIS, 29 000 EUR, ventinovemila euros,;
v. al quinto richiedente, OMISSIS, 11 500 EUR, undicimila cinque centesimi euros,;
vi. al sesto richiedente, OMISSIS, 34 000 EUR, trentaquattromila euros,;
vii. al settimo richiedente, OMISSIS, 24 000 EUR, ventiquattromila euros,;
viii. all’ottavo richiedendo, OMISSIS, 34 000 EUR, trentaquattromila euros,;
ix. al terza elementare richiesto, OMISSIS, 11 500 EUR, undicimila cinque centesimi euros,;
x. al decimo richiedente, OMISSIS 11 500 EUR, undicimila cinque centesimi euros,;
xi. all’undicesimo richiedente, OMISSIS, 21 500 EUR, ventuno mille cinque centesimi euros.
b, che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, negli stessi tre mesi, per danno giuridico, 8 000 EUR, ottomila euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta coi richiedenti;
c che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
2. Respingi la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 settembre 2018, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Renata Degener Linos-Alexandre Sicilianos
Greffi?re collaboratrice Presidente
?
ALLEGATO
OMISSIS