Conclusione Violazione dell’art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA SOYLU ED ALTRI C. TURCHIA
( Richiesta no 37532/02)
SENTENZA
STRASBURGO
6 aprile 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Soylu ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano una richiesta (no 37532/02) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui cinque cittadini turchi, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 28 luglio 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da A.R. U., avvocato ad Ankara. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 3 gennaio 2009, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1951, 1953, 1954, 1956 e 1957 e risiedono ad Ankara ed ad Erzurum.
A. Azione possessoria impegnata contro il Tesoro pubblico
5. Nel 1953, A.Z.S. e S.S. introdussero un’azione possessoria dinnanzi alla corte d’appello di Tercan (“il tribunale”), sostenendo che il Tesoro pubblico occupava illegalmente una parte dei loro terreni. Chiesero anche l’iscrizione dei beni in questione a loro nome in applicazione della prescrizione acquisitiva prevista dall’articolo 639 del codice civile.
6. Nel 1954, A.Z.S. decedette e la causa fu proseguita da S.S. in quanto suo erede.
7. All’udienza del 19 settembre 1954, il rappresentante di S.S. richiese una misura provvisoria tesa a fare cessare l’occupazione dei terreni fino alla fine del procedimento. Questa istanza fu respinta dal tribunale.
B. Azione possessoria impegnata contro terzi
8. Il 19 giugno 1953, A.Z.S. e S.S. introdussero dinnanzi al tribunale anche un’azione possessoria contro terzi per fare cessare l’occupazione de facto dell’altra parte dei loro terreni.
9. Il 21 maggio 1970, il tribunale si dichiarò incompetente ratione materiae e decise di mandare la causa dinnanzi al tribunale catastale di Tercan (“il tribunale catastale”).
C. Congiunzione delle cause
10. Il 27 dicembre 1972, il tribunale catastale decise di unire le due cause.
11. Nel 1987, in seguito al decesso di S.S, i richiedenti proseguirono la causa in quanto i suoi eredi.
12. Il 5 marzo 1998, dato che i terreni controversi erano divisi in 268 appezzamenti all’epoca dei lavori di catasto effettuato nella regione, il tribunale catastale disgiunse la causa e decise di registrarla sotto 189 numeri differenti.
13. Nel 1998, il tribunale rese i suoi giudizi. In 8 pratiche, ordinò l’iscrizione di 8 appezzamenti a nome del Tesoro pubblico. In 132 pratiche, 157 appezzamenti furono registrati a nome dei richiedenti. In 49 pratiche, il tribunale decise di iscrivere 103 appezzamenti a nome di terzi, tenuto conto degli atti notarili che indicavano che S.S. li aveva venduti loro nel 1974.
14. Nel 1999 e nel 2000, la Corte di cassazione annullò 18 giudizi e li rinviò dinnanzi alla giurisdizione di prima istanza. In compenso, confermò gli altri giudizi.
15. I richiedenti formarono dei ricorsi per rettifica contro due giudizi confermati. Il 10 e 14 aprile 2000, la Corte di cassazione respinse questi ricorsi.
16. Per ciò che riguarda i 18 giudizi annullati, il tribunale si conformò alle sentenze di cassazione e rese i suoi giudizi il 27 marzo 2000.
17. La Corte di cassazione confermò questi giudizi attaccati.
18. Le sentenze della Corte di cassazione, versati alla pratica di prima istanza dal 2 dicembre 1999 al 14 gennaio 2000, furono notificati ai richiedenti tra il 31 gennaio 2000 e il 3 aprile 2000.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
19. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
20. Sull’ammissibilità, il Governo, invocando l’articolo 35 § 1 della Convenzione, eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne, affermando che i richiedenti avrebbero potuto impegnare un’azione per lamentarsi della durata eccessiva del procedimento. Invita peraltro la Corte a respingere la richiesta per inosservanza del termine dei sei mesi che comincia, secondo lui, a decorrere a partire dalla data in cui le sentenze di cassazione sono state versate alla pratica di prima istanza.
21. La Corte ricorda di avere già avuto l’occasione di constatare che l’ordine giuridico turco non offriva un ricorso effettivo da permettere ai giudicabili di lamentarsi della durata di un procedimento (Tendik ed altri c. Turchia, no 23188/02, § 36, 22 dicembre 2005). Respinge dunque l’eccezione del Governo derivata dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
22. In quanto al rispetto del termine dwi sei mesi, la Corte ricorda che, quando un richiedente è in diritto di vedersi notificare d’ ufficio una copia della decisione interna definitiva, è più conforme all’oggetto ed allo scopo dell’articolo 35 § 1 della Convenzione considerare che il termine dai sei mesi cominci a decorrere a contare dalla data della notifica della copia della decisione (vedere Worm c. Austria, 29 agosto 1997, § 33, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-V). Nello specifico, nessun elemento della pratica mostra che i richiedenti sono stati informati delle decisioni definitive integrali prima delle date di notifica delle sentenze di cassazione del 31 gennaio e del 3 aprile 2000 (vedere, nello stesso senso, I.A c. Turchia, (dec.), no 42571/98, 13 novembre 2003). Tuttavia, la presente richiesta è stata introdotta il 28 luglio 2000, nel termine dei sei mesi. La Corte respinge quindi, anche questa eccezione del Governo.
23. La Corte stima, alla luce dei criteri che si liberano dalla sua giurisprudenza e tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, che questo motivo di appello deve essere oggetto di un esame al merito. Constata, difatti, che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
24. Sul merito, il periodo a considerare è cominciato nel gennaio 1987, data in cui i richiedenti hanno partecipato al procedimento. Si è conclusi nel marzo e nell’aprile 2000. È durato dunque più di 13 anni dinnanzi a due istanze.
25. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender precitata).
27. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessun fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata dei procedimenti controversi è eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
28. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
29. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, i richiedenti si lamentano anche di un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni in ragione dell’occupazione dei terreni in questione da parte del Tesoro pubblico e di terzo.
Invocando l’articolo 6 della Convenzione, i richiedenti rimproverano al tribunale di non avere dato prova di imparzialità durante tutti i procedimenti, in particolare quando ha respinto l’istanza di misura provvisoria.
Per gli stessi motivi, invocano infine l’articolo 17 della Convenzione.
30. Per ciò che riguarda i motivi di appello derivati dall’occupazione de facto dei terreni da parte del Tesoro pubblico e di terzo, la Corte nota che la controversia è stata regolata sul piano nazionale per quanto i richiedenti hanno potuto provare il loro possesso dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. In compenso, essi non hanno provato in nessun modo dinnanzi alla Corte la veracità del loro possesso sugli appezzamenti accordati al Tesoro pubblico ed a terzo. Peraltro, non risulta dala pratica che i procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni nazionali erano inficiati di arbitrarietà. In queste condizioni, la Corte stima che questa parte della richiesta deve essere dichiarata inammissibile per difetto manifesto di fondamento ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (Şerefli ed altri c. Turchia, (dec.), no 1533/03, 2 ottobre 2007).
31. In quanto ai motivi di appello tratti dagli articoli 6 e 17 della Convenzione, per niente supportati, sono anche manifestamente male fondati e devono essere respinti in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. A titolo dell’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedono 232 904 347 euro (EUR) per il danno patrimoniale, somma che corrisponde, secondo loro, al prezzo della locazione durante gli anni dei terreni di cui non avevano potuto godere. Chiedono anche 16 503 250 EUR per il danno morale che avrebbero subito.
33. Il Governo contesta queste pretese e le considera come ingiustificate ed esorbitanti.
34. La Corte non vede alcun legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno patrimoniale addotto e respinge questa richiesta. In compenso, deliberando in equità, stima che c’è luogo di concedere congiuntamente ai richiedenti 12 000 EUR a titolo del danno morale (Ergül ed altri c. Turchia, no 22492/02, §§ 44-47, 20 ottobre 2009).
35. I richiedenti chiedono anche 400 000 EUR per gli oneri e le spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e 30 000 EUR per quelli impegnati dinnanzi alla Corte. A titolo giustificativo, forniscono un conteggio di lavoro e di oneri stabiliti da loro dopo l’immissione nel processo della Corte.
36. Il Governo contesta queste pretese.
37. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri menzionati nella sua giurisprudenza, la Corte respinge la richiesta relativa agli oneri e alle spese del procedimento nazionale. In compenso, stima ragionevole la somma di 2 000 EUR per il procedimento impegnato dinnanzi alla Corte e l’accorda congiuntamente ai richiedenti.
38. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dalla durata eccessiva del procedimento ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme da convertire in moneta nazionale del Governo convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento,
i. 12 000 EUR (dodicimila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 aprile 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa