TERZA SEZIONE
CAUSA SIMIONESCU-RÂMNICEANU C. Romania (no 2)
( Richiesta no 43953/02)
SENTENZA
STRASBURGO
22 settembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Simionescu-Râmniceanu c. Romania (no 2),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 43953/02) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato che ha anche nazionalità tedesca, il Sig. M D. M S. – R. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 17 dicembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è stato rappresentato da M M, e poi da D. M, avvocati a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) č rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 10 settembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
4. Il governo tedesco al quale una copia della richiesta è stata comunicata dalla Corte in virtù dell’articolo 44 § 1 a) dell’ordinamento, non ha desiderato presentare il suo punto di vista sulla causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1936 e risiede a Mulheim-Main (Germania).
6. Nel 1950, il bene immobiliare situato al no 15 di via Londra, a Bucarest che era composto da una casa costruita su un terreno di 564,80 m² ed appartenente alla nonna del richiedente, fu oggetto di una statalizzazione in virtù del decreto no 92/1950. La casa è composta da parecchi appartamenti.
A. Prima azione di rivendicazione e ricorso per annullamento
7. Il 19 dicembre 1994, in seguito ad un’azione di rivendicazione immobiliare, il richiedente ottenne una decisione definitiva che constatava il suo diritto di proprietà sul bene, l’illegalità della statalizzazione e che ordinava alle autorità di restituirgli il bene.
8. Nel 1995, in applicazione di suddetta decisione, il sindaco di Bucarest ordinò la restituzione del bene immobiliare al richiedente.
9. Con una sentenza del 3 aprile 1997, la Corte suprema di giustizia accolse il ricorso per annullamento formulato dal procuratore generale su richiesta di terzi, annullò la decisione del 19 dicembre 1994 e, sul merito, respinse l’azione del richiedente.
10. Con una decisione del 7 luglio 1997, il sindaco di Bucarest annullò la sua decisione di restituzione resa nel 1995.
B. Seconda azione di rivendicazione e ricorso per annullamento
11. Il 10 luglio 1997, seguito ad una nuova azione di rivendicazione immobiliare, il richiedente ottenne un giudizio diventato definitivo in mancanza di appello che constata l’illegalità della statalizzazione e che ordinava alle autorità di restituirgli il bene . Il 4 agosto 1997, in applicazione della suddetta decisione, il sindaco di Bucarest ordinò la restituzione del bene immobiliare al richiedente.
12. Malgrado la riconoscenza giudiziale definitiva del suo diritto di proprietà, il richiedente si vide nell’impossibilità di ricuperare l’interezza del suo bene perché, in virtù della legge no 112/1995, lo stato vendette, il 22 luglio 1997, l’appartamento no 1 di questo immobile agli inquilini che l’occupavano.
13. Il 29 giugno 1998, il richiedente chiese ai tribunali di constatare la nullità della vendita dell’appartamento controverso e la sua restituzione. Al termine del procedimento, dopo una cassazione con rinvio, con una sentenza del 31 maggio 2001, la corte di appello di Bucarest, pure riconoscendo il diritto di proprietà del richiedente sul bene intero e la malafede delle autorità e degli acquirenti, accolse la sua azione e constatò la nullità del contratto di vendita concluso a favore delle terza persone.
14. Con una sentenza del 18 giugno 2002, la Corte suprema di giustizia accolse il ricorso per annullamento formulato dal procuratore generale su richiesta degli inquilini acquirenti, annullò la sentenza del 31 maggio 2001 e, sul merito, respinse l’azione del richiedente. Stimò che gli acquirenti erano stati in buona fede. Uno dei giudici della formazione di giudizio che rese la sentenza esprimesse un’opinione dissidente, nel senso del rigetto del ricorso, stimando che tanto il ricorso per annullamento ma anche la decisione della maggioranza avevano ignorato completamente la giurisprudenza consolidata della Corte nelle cause simili.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
15. Le disposizioni legali pertinenti sono descritte nelle sentenze SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Romania (no 22687/03, § 22, 1 dicembre 2005), Străin ed altri c. Romania (no 57001/00,
§§ 19-26, 21 luglio 2005), Păduraru c. Romania (no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,).
IN DIRITTO
I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
16. Il richiedente adduce che l’annullamento della sentenza definitiva della corte di appello di Bucarest del 31 maggio 2001, con l’ammissione del ricorso per annullamento introdotto dal procuratore generale ha portato attentato al principio della sicurezza dei rapporti giuridici. Si lamenta anche del collocamento in fallimento del suo diritto di proprietà sull’appartamento no 1 in seguito a questo ricorso che ha confermato la validità della vendita di questo appartamento da parte dello stato. Il richiedente invoca gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, così formulati nelle loro parti pertinenti:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale indipendente ed imparziale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
17. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
18. Il Governo reitera i suoi argomenti invocati in cause simili. Si rimette alla saggezza della Corte per ciò che riguarda la fondatezza del motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione e fa valere che se la Corte considera che c’è stata ingerenza nel diritto di proprietà del richiedente, era prevista dalla legge, inseguiva un scopo legittimo e rispettava la condizione di proporzionalità. Inoltre, il Governo nota che il richiedente non ha utilizzato il procedimento amministrativo previsto dalle leggi numeri 10/2001 e 247/2005.
19. Il richiedente stima che il giudizio del 10 luglio 1997 è stato eseguito dalla sentenza del 31 maggio 2001 e che il ricorso per annullamento l’ha privato del godimento del suo diritto di proprietà riconosciuto da questo giudizio. Fa valere che, come la Corte ha detto in cause simili, il procedimento amministrativo previsto dalla legge no 10/2001 non è un ricorso efficace.
20. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevano delle questioni simili a quella del presente caso in cui ha concluso alla violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, in ragione della rimessa in causa della soluzione data in modo definitivo ad una controversia e della privazione dei richiedenti dei beni di cui beneficiavano alla conclusione del procedimento, consecutiva ad un ricorso per annullamento (vedere, tra altre, Brumărescu, precitata, §§ 61, 77 e 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, precitata, §§ 32 e 46-47, e Piata Bazar Dorobanti SRL c. Romania, no 37513/03, §§ 23 e 33, 4 ottobre 2007).
21. Avendo esaminato la presente causa, la Corte considera che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente. In particolare, rileva che in seguito al ricorso per annullamento, la sentenza del 18 giugno 2002 della Corte suprema di giustizia, giudicando di nuovo al merito la causa e respingendo l’azione d’ annullamento del contratto di vendita controversa in ragione della buona fede dei terzi acquirenti, ha creato una situazione se non identica, almeno analoga a quella del richiedente nella causa Străin precitata, (§ 43; vedere anche Fischer c. Romania, no 28400/04, § 67, 11 ottobre 2007; e Puşcaş c. Romania, no 30502/03, § 57, 11 ottobre 2007).
22. A questo riguardo, la Corte ricorda di avere giudicato che la vendita da parte dello stato di un bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma in giustizia in modo definitivo del diritto di proprietà altrui, si analizza in una privazione di bene. Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Străin, precitata, §§ 39, 43 e 59). Nel caso di specifico la Corte nota che il richiedente si è ritrovato dopo il ricorso per annullamento nell’ipotesi simile alla causa precitata nella misura in cui beneficiava sempre della riconoscenza del suo diritto di proprietà col giudizio del 10 luglio 1997 ma si trovava nell’impossibilità di ricuperare il suo bene in seguito alla convalida della vendita operata verso terzi. Inoltre , la Corte constata che al termine del procedimento in causa, due titoli di proprietà coesistono sull’appartamento no 1 e che il richiedente si trova nell’impossibilità di ottenere il godimento del bene di cui è stato riconosciuto proprietario.
23. Peraltro, la Corte osserva che ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto con la legge no 247/2005 permetterebbe ai beneficiari di questa legge di toccare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, un’indennità in rapporto col valore venale dei beni di cui sono stati privati.
24. Alla vista di ciò che precede e degli elementi della pratica, la Corte conclude che l’annullamento da parte della Corte suprema di giustizia della sentenza definitiva del 31 maggio 2001 ha infranto il principio della sicurezza dei rapporti giuridici, recando offesa al diritto del richiedente ad un processo equo ed al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
25. Di conseguenza, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SU LELALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
26. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta della durata dei procedimenti per la restituzione dell’immobile.
27. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non rileva nessuna apparenza di violazione dell’articolo 6 § 1 in ragione della durata del procedimento.
Ne segue che questo motivo di appello è manifestamente mal fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
28. Il richiedente si lamenta, sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, dell’impossibilità di ottenere l’esecuzione del giudizio del 10 luglio 1997.
29. Tenuto conto delle sue conclusioni che figurano sopra ai paragrafi 20-25, la Corte stima che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza di questo motivo di appello.
30. Adduce inoltre sotto l’angolo dell’articolo 13 della Convenzione che non dispone di nessuna altra via di ricorso per denunciare le violazioni addotte degli articoli 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
31. La Corte non stima necessario porsi ulteriormente sul terreno dell’articolo 13.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
33. Il richiedente richiede, a titolo di danno materiale, la restituzione dell’appartamento no 1 o, a difetto, la concessione della somma di 357 000 euro (EUR), rappresentante il valore reale del bene, come stabilito da una perizia tecnica immobiliare, datata 7 maggio 2007. Chiede anche 15 000 EUR a titolo di danno morale.
34. Per ciò che riguarda il danno materiale, il Governo considera che il valore venale dell’appartamento in causa è di 243 000 EUR, sulla base di un rapporto di perizia redatto nell’aprile 2009 che menzionava che questo importo non includeva l’IVA. Trattandosi del danno morale, il Governo stima che non c’è legame di causalità tra il danno morale addotto e la pretesa violazione della Convenzione e considera che un eventuale danno morale sarebbe compensato sufficientemente da una constatazione di violazione.
35. La Corte stima, nelle circostanze dello specifico, che la restituzione dell’appartamento no 1 porrebbe il richiedente per quanto possibile in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze degli articoli 6 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 non fossero stati ignorati.
36. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione entro tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva, la Corte decide che dovrà versare al richiedente, per danno materiale, una somma corrispondente al valore reale del bene.
Tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e degli elementi forniti dalle parti, la Corte stima il valore commerciale reale del bene a 290 000 EUR.
37. La Corte considera che l’attentato grave ai diritti del richiedente al rispetto rispettivamente dei suoi beni ed ad un processo equo non potrebbe essere compensata sufficientemente dalla semplice constatazione di violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1. Deliberando in equità, gli concede la somma di 2 000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito.
B. Oneri e spese
38. Il richiedente chiede anche 3 569 EUR per gli oneri e le spese sostenuti dinnanzi alla Corte, somma che ripartisce così:
– 3 360 EUR per la parcella dell’avvocato rappresentante dinnanzi alla Corte di cui 1 860 da versare direttamente all’avvocato, corrispondente al lavoro di 28 ore fornite dal suo avvocato ad una tariffa di 120 EUR/ora per lo studio della pratica e della giurisprudenza pertinente e per la preparazione e la redazione della richiesta e delle osservazioni;
– 159 EUR rappresentanti gli oneri per la perizia tecnica prodotta nella presente causa;
– 50 EUR oneri di corrispondenza.
Il richiedente presenta un giustificativo per la perizia tecnica così come un contratto concluso col suo avvocato che precisa le tariffe orarie ed il fatto che aveva già pagato 1 500 EUR e che gli oneri legati al lavoro fornito da questo devono essere versati direttamente all’avvocato.
39. Il Governo non si oppone al rimborso degli oneri ragionevolmente incorsi nei procedimenti.
40. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto degli elementi in suo possesso, dei suddetti criteri e del grado relativamente ridotto di complessità della presente causa che segue una giurisprudenza ben stabilita, deliberando in equità, la Corte stima quindi ragionevole assegnare al richiedente 1 160 EUR per gli oneri e le spese sostenuti nel procedimento dinnanzi alla Corte di cui 1 000 EUR da versare direttamente a M. .
C. Interessi moratori
41. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello tratti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione relativo all’incomprensione del principio della sicurezza dei rapporti giuridici e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 relativo al collocamento in fallimento del diritto di proprietà sull’appartamento no 1, ed inammissibile per il motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 in ragione della durata dei procedimenti;
2. Stabilisce che c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza degli altri motivi di appello;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire al richiedente l’appartamento no 1, situato al 15 di via Londra, a Bucarest, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di tale restituzione, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine di tre mesi, 290 000 EUR (due cento novantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale;
c) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare al richiedente 2 000 EUR (duemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
d) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare al richiedente 1 160 EUR (mille cento sessanta euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese di cui 1 000 EUR (mille euro) da versare direttamente al rappresentante del richiedente,
M.;
e) che le somme in questione saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
f) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 settembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente