Conclusioni: Eccezione preliminare unita al fondo e respinta, Articolo 35-1 – Esaurimento delle vie di ricorso interni, Parzialmente inammissibile,
Violazione dell’articolo 13+3 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 3 – Interdizione del tortura Sfratto, (Grecia, (Afghanistan, Violazione dell’articolo 4 del Protocollo n° 4 – Interdizione degli sfratti collettivi di estero-generale, articolo 4 del Protocollo n° 4 – Interdizione degli sfratti collettivi di estero, (Italia,
Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Sfratto, (Italia, (Grecia, Violazione dell’articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Italia, Soddisfazione equa respinta (tardività),
SECONDA SEZIONE
CAUSA SHARIFI ED ALTRI C. ITALIA E GRECIA
(Richiesta no 16643/09)
SENTENZA
STRASBURGO
21 ottobre 2014
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Sharifi ed altri c. Italia e Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi il 9 settembre 2014 in una camera composta di:
Egli ıKaraka, şpresidentessa,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano, giudici,
e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 settembre 2014,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 16643/09) diretta contro la Repubblica italiana e di cui trentadue cittadini afgani, due cittadini sudanesi ed un cittadino eritreo (“i richiedenti”) hanno investito la Corte il 25 marzo 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I dettagli concernente i richiedenti figurano nel quadro riassuntivo annesso alla presente sentenza. All’epoca della sua introduzione, la richiesta portava la firma di tre consigli: OMISSIS, avocate ad Atene, OMISSIS, avocate a Genova, ed OMISSIS, avvocato a Venezia. Il 19 giugno 2009, OMISSIS ha indicato che non rappresentava i richiedenti con che non era in contatto e di cui si era limitata a raccogliere le procure in Grecia. OMISSIS, in quanto a lui, non ha attaccato più in seguito la sua firma su nessuno altro documento relativo alla richiesta. Risulta anche della pratica che OMISSIS è stato assistito nella preparazione della richiesta con OMISSIS, docteure in diritto, ed OMISSIS, giornalista di nazionalità afgana che ha intervistato i richiedenti nel campo di Patrasso.
Il governo italiano è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra Ersiliagrazia Spatafora, e col suo vecchio coagente, il Sig. Nicola Lettieri. Il governo greco è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Alexandro G. Tzeferakos, assistito del Sig. Georgios Kannellopoulos, consigliere giuridico al Consulente legale dello stato, così come della Sig.ra Stavroula Trekli ed il Sig. Christos Poulakos, revisori al Consulente legale dello stato.
3. I richiedenti adducevano, in particolare, essere arrivati clandestinamente in Italia in provenienza della Grecia ed essere stato respinto verso questo paese sul campo, col timore di subire una repressione ulteriore verso i loro paesi di origine rispettiva in che rischierebbero la morte, la tortura o dei trattamenti disumani e degradanti, articoli 2 e 3 della Convenzione. Si lamentavano, inoltre, di non avere avuto accesso alle istanze nazionali per fare valere questi motivi di appello (articolo 13 della Convenzione) e di essere stato maltrattato dalle polizie italiane e greca, così come con gli equipaggi delle navi a bordo dai quali sono stati proseguiti in Grecia (articolo 3 della Convenzione).
Al riguardo della Grecia, si lamentavano anche di essere stato posto in ritenzione nelle cattive condizioni (articolo 3 della Convenzione).
Al riguardo dell’Italia, adducevano essere stato vittime di sfratti collettivi indiscriminées, articolo 4 del Protocollo no 4, ed essere stato privati del diritto di portare causa loro dinnanzi alla Corte, a causa dell’impossibilità di contattare un interprete ed un avvocato, articolo 34 della Convenzione.
4. Il 23 giugno 2009, la camera ha deciso di comunicare la richiesta al governi italiano e greco e di trattarla da precedenza (articolo 41 dell’ordinamento). Inoltre, in applicazione dell’articolo 39 dell’ordinamento, la camera ha invitato il governo greco a sospendere ad ogni sfratto dei seguenti richiesti: SIGG. Nima Rezai, Malik Merzai, Mustafa Said Mustafa, Alidad Rahimi, Faroz Ahmadi e Hasan Najibi.
5. Tanto i richiedenti che i governi convenuti hanno depositato delle osservazioni scritte sull’ammissibilità così come sul fondo della causa.
Alcune osservazioni scritte sono state ricevute anche dell’Alto-commissariato delle Nazioni unite per i profughi (HCR), così come del Centro di consiglio sui diritti dell’individuo in Europa, la “Centro Area”) e di Amnesty Internazionale che agisce congiuntamente. Il presidente della camera li aveva autorizzati ad intervenire in virtù dell’articolo 36 § 2 della Convenzione.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. I richiedenti di cui l’elenco raffigura qui accluso, sono trentadue cittadini afgani, due cittadini sudanesi ed un cittadino eritreo.
7. I fatti della causa possono riepilogare come segue.
A. I fatti addotti nella richiesta
8. I richiedenti affermano avere, a differenti date durante gli anni 2007 e 2008, vinto il territorio greco in provenienza di paese in preda ai conflitti armati che ledono i civili, nell’occorrenza l’Afghanistan, il Sudan e l’Eritrea. Dopo essere imbarcati clandestinamente si a Patrasso su delle navi per l’Italia, sarebbero arrivati tra gennaio 2008 e febbrai 2009 nei porti di Bari, Ancona e Venezia, dove la polizia delle frontiere li avrebbe intercettati e repressi immediatamente. Secondo i richiedenti, questa pratica della repressione immediata era seguita già dalle autorità italiane da numeroso mese.
9. I richiedenti avrebbero subito delle violenze da parte dei poliziotti italiani, poi degli equipaggi delle navi e, infine, della polizia greca. Secondo essi, né l’Italia né la Grecia non avrebbero permesso loro di chiedere l’asilo.
10. In ciò che riguarda l’Italia, i richiedenti non avrebbero avuto la possibilità di entrare in contatto con gli avvocati e degli interpreti. Nessuna informazione sui loro diritti non sarebbe stata fornita loro. Parimenti, non avrebbero ricevuto nessuno documento “ufficiale, scrive e traduce” relativo alla loro repressione. Adducono che la polizia delle frontiere italiane li ha riportati immediatamente nelle navi da cui avevano appena sbarcato e che sono stati chiusi nelle cabine o anche nel servizi tutto lungo il viaggio di ritorno verso la Grecia.
11. Contro la Grecia, si lamentano di avere, in un primo tempo, stati posti nei centri di ritenzione, poi di avere dovuto, dopo la loro rimessa in libertà, vivere nelle condizioni precarie nel campo di Patrasso. Sottolineano le difficoltà incontrate nei passi a compiere per l’ottenimento dell’asilo.
B. La posizione dei governi convenuti concernente l’identità dei richiedenti ed i fatti addotti nella richiesta
12. Il governo italiano afferma che, tra i richiedenti, solo Sig. Reza Karimi avrebbe raggiunto il territorio italiano. Nascosto con diciassette altri clandestini in un camion che trasporta delle verdure, il richiedente sarebbe stato scoperto dalla polizia nel porto di Ancona il 14 gennaio 2009 e represso verso la Grecia il giorno stesso. Sarebbe arrivato a Patrasso il 15 gennaio. L’età dichiarata il 14 gennaio dall’interessato non corrisponderebbe tuttavia a quell’indicato nella richiesta. A sostegno di queste affermazioni, il 11 settembre 2009, il Governo ha sottoposto alla Corte copio di un formulario della polizia delle frontiere di Ancona, datata del 14 gennaio 2009, piena alla mano e firmato dal Sig. Reza Karimi, contenendo il seguente informazione: nome, nome, nome del padre, nome e nome della madre, luogo di nascita, anno di nascita, nazionalità.
13. Del suo lato, il governo greco fa sapere che i registri del servizio dell’immigrazione del suo ministero dell’interno non confermano la presenza in Grecia che dieci dei richiedenti solamente. Dà al loro motivo il seguente precisioni.
-Nima Rezai: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, di Nema Rezai, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1990, ordinanza a Patrasso il 3 dicembre 2008 in ragione dell’illegalità della sua entrata e del suo soggiorno in Grecia. Il 6 dicembre 2008, la direzione della polizia di Achaia adottò al suo carico un’ordinanza di sfratto (no 2541/08-1A). Un esemplare dell’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto gli sarebbe stato rimesso. Non essendo stato considerato come pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza, il richiedente fu rimesso in libertà con ordine di riguadagnare il suo paese nei 30 giorni. Il 30 giugno 2009, fu arrestato di nuovo a Patrasso al motivo che risiedeva illegalmente in Grecia. Si vide rimettere un nuovo opuscolo di informazione e la direzione della polizia di Achaia adottò una seconda ordinanza di sfratto (no 2541/08-2A) e gli impose un collocamento in ritenzione. Fu trasferito al commissariato di polizia di Pyrgos in ragione della situazione in seguito di sovrappopolazione del centro di ritenzione della direzione della polizia di Achaia. Il 16 settembre 2009, il direttore generale della polizia della Grecia-occidentale sospese l’esecuzione dello sfratto e rimise il richiedente in libertà, sullo visto della traduzione fornita da lui della decisione della Corte in data del 23 giugno che invita il governo greco a sospendere al suo sfratto.
-Sarpar Agha Caravanserraglio: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, di Sardayasha Caravanserraglio, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1982, ordinanza a Patrasso il 1 ottobre 2008 in ragione dell’illegalità della sua entrata e del suo soggiorno in Grecia. Partito su una nave per l’Italia il 29 ottobre 2008, fu respinto e fece ritorno in Grecia il 31 ottobre. Il 4 novembre 2008, la direzione della polizia di Achaia adottò al suo carico un’ordinanza di sfratto (no 2212/08-1b), notificato il 6 novembre. L’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto con collocamento in ritenzione gli sarebbe stato rimesso. Il richiedente fu trasferito nella determinazione speciale di ritenzione degli estero di Kyprinos in seguito (Orestiada, dipartimento del Évros, in ragione della situazione di sovrappopolazione del centro di ritenzione della direzione della polizia di Achaia. Tra tempi, il 28 novembre 2008, il richiedente introdusse una domanda di asilo politica che fu respinto il 14 gennaio 2009 da un’ordinanza della direzione degli estero (no 4/886727). Notificata all’interessato il 22 gennaio, la decisione non fu oggetto di nessuna opposizione da parte sua. Il 24 giugno 2009, il richiedente fece ritorno di Vienna verso la Grecia in applicazione dell’ordinamento no 343/2003, dice ordinamento “Dublino II”-o, correntemente, “ordinamento Dublino”-, vedere paragrafi 54 e segue qui sotto, il 27 giugno, il servizio degli estero dell’Attica adottò poi, una nuova ordinanza di sfratto, no 404983/2-ha, senza collocamento in ritenzione, con determinazione di un termine di 30 giorni per lasciare il territorio greco.
-OMISISS: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, dell’individuo dello stesso nome, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1974, ordinanza a Patrasso il 16 gennaio 2008 in ragione dell’illegalità della sua entrata e del suo soggiorno in Grecia. Il 16 gennaio 2009, la direzione della polizia di Achaia adottò al suo carico un’ordinanza di sfratto (no 150/09-14, con collocamento in ritenzione,). L’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto gli sarebbe stato rimesso. Il 24 gennaio, l’esecuzione dello sfratto fu sospesa mancanza di carte di identità per il viaggio di ritorno; a partire da ciò, il richiedente fu rimesso in libertà, con obbligo di lasciare il territorio greco nei 30 giorni.
-Rahim Raximi: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, di Rahim Rahimi, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1990, ordinanza a Patrasso il 14 ottobre 2008 per difetto di permesso di soggiorno. Partito per l’Italia a bordo dal nave Sofoklis Venizelos, il richiedente spettò in Grecia il 13 ottobre 2008 dopo essere stato respinto dalle autorità italiane. L’indomani, il richiedente al quale l’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto fu rimesso, si vide notificare un’ordinanza di sfratto (no 1061/08-1a, senza collocamento in ritenzione, adottata alla stessa data con la direzione della polizia di Achaia,). Fu rimesso in libertà, con obbligo di lasciare il territorio greco nei 30 giorni.
-Mohammad Issa Sayyed Hashemi: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, di Mohamed Issa Hashemi, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1985, ordinanza a Samos il 17 novembre 2008 perché privo di carte. Il richiedente al quale l’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto fu rimesso, si vide notificare ad una data non precisata un’ordinanza di sfratto (no 6634/2/2041-10, senza collocamento in ritenzione, adottata il 30 novembre dalla direzione della polizia di Samos,). Fu rimesso così in libertà, con obbligo di lasciare il territorio greco nei 30 giorni.
-Gabel Omar: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, di Gabel Ali, cittadino somalo nato il 1 gennaio 1984, ordinanza a Samos il 5 dicembre 2009 in ragione dell’illegalità della sua entrata e del suo soggiorno in Grecia. Dopo avere ricevuto l’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto, il richiedente si vide notificare ad una data non precisata un’ordinanza di sfratto (no 6634/2/2063-12, senza collocamento in ritenzione, adottata il 8 dicembre dalla direzione della polizia di Samos,). Fu rimesso in libertà, con obbligo di lasciare il territorio greco nei 30 giorni.
-Nawid Kabiri: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, di Nawid Kabiru, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1992, ordinanza a Samos il 17 novembre 2008 perché senza carte. Partito verso l’Italia il 4 gennaio 2009 a bordo dalla nave Fantastico Fast XII, fu respinto dalle autorità italiane il 6 febbraio 2009. Il 7 febbraio, il richiedente fu rimesso alla divisione della sicurezza di Patrasso con l’autorità portuaria centrale della stessa città perché era senza carte. Il richiedente ricevè immediatamente un esemplare dell’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto e si vide notificare un’ordinanza di sfratto, no 255/09 1a) senza collocamento in ritenzione, adottata lo stesso giorno dalla direzione della polizia di Achaia. Fu rimesso in libertà, con obbligo di lasciare il territorio greco nei 30 giorni.
-Nazar Mohammed Yashidi: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, di Nazari Mohamed, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1988, ordinanza a Samos il 9 giugno 2008 perché senza carte. Il richiedente ricevè l’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto e si vide notificare ad una data non precisata un’ordinanza di sfratto (no 6634/2/1642-e, senza collocamento in ritenzione, adottata il 12 giugno dalla direzione della polizia di Samos,). Fu rimesso in libertà, con obbligo di lasciare il territorio greco nei 30 giorni.
-Rahmat Wahidi: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, dell’individuo dello stesso nome, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1990, ordinanza a Patrasso il 8 gennaio 2009 in ragione dell’illegalità della sua entrata e del suo soggiorno in Grecia. Il richiedente si vide rimettere l’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto con collocamento in ritenzione. Il 11 gennaio 2009, la direzione della polizia di Achaia adottò al suo carico un’ordinanza di sfratto, no 23/09 1b), notificato ad una data non precisata. Il 10 gennaio, il richiedente fu trasferito presso della determinazione speciale di ritenzione degli estero di Kyprinos (Orestiada, dipartimento del Évros, in ragione della situazione di sovrappopolazione del centro di ritenzione della direzione della polizia di Achaia. Il 19 gennaio, considerando che, mancanza di carte di identità, lo sfratto non poteva essere eseguito, il direttore generale della polizia della Grecia Occidentale sospese l’esecuzione dello sfratto e rimise il richiedente in libertà. Il richiedente era invitato a lasciare il territorio greco nei 30 giorni.
-Mohamad Anif Servery: si tratterebbe probabilmente, secondo le dichiarazioni dell’interessato, dell’individuo dello stesso nome, cittadino afgano nato il 1 gennaio 1995, ordinanza a Samos il 19 agosto 2008 in ragione dell’illegalità della sua entrata in Grecia. Il richiedente ricevè l’opuscolo di informazione sui diritti delle persone previste da un’ordinanza di sfratto e si vide notificare ad una data non precisata un’ordinanza di sfratto (no 6634/2/1777-B, senza collocamento in ritenzione, adottata il 22 agosto dalla direzione della polizia di Samos,). Il 2 ottobre, su ordine della procura presso il tribunale di prima istanza di Samos, il richiedente fu trasferito al centro di Theomitor ad Agiagos (Lesvos).
C. La corrispondenza posteriore all’introduzione della richiesta ed i contatti tra i richiedenti ed i loro consigli
14. Il 19 maggio 2009, Io Ballerini chiese alla Corte di indicare al governo greco, in applicazione dell’articolo 39 del suo ordinamento, di sospendere ad ogni sfratto dei richiedenti afgani verso il loro paese. Spiegava che, alcuni giorni prima, parecchi gruppi di richiedenti di asilo erano stati espulsi del campo di Patrasso verso la Turchia e, di là, verso l’Afghanistan. Però, ammetteva non sapere, in ragione delle difficoltà di comunicazione, quanti richiedenti erano stati espulsi già né dove si trovavano gli altri.
15. Con una lettera del 20 maggio 2009, annunciato da fax il 19 maggio, Io Ballerini fu invitato a supportare la sua domanda, indicando il luogo di ritenzione dei richiedenti, la data eventuale del loro sfratto ed i rischi decorsero da essi nel caso in cui sarebbero espulsi verso l’Afghanistan.
Con un fax del 20 maggio 2009, Io Ballerini precisò l’area del campo di Patrasso, rinviando per il resto alle informazione contenute nel formulario di richiesta.
Il 22 maggio 2009, la presidentessa della sezione respinse la domanda di applicazione di una misura provvisoria.
16. Con una lettera del 19 giugno 2009, Io Ballerini informò la Corte di questo che, nella cornice di parecchie discese della polizia greca nel campo di Patrasso e di operazioni simili condotta nella città di Atene, un centinaio di profughi era stato espulso verso la Turchia tra che uno dei richiedenti, il Sig. Habib Yosufi, minorenne. Un altro richiedente, il Sig. Mozamil Azimi, era stato rimpatriato già in Afghanistan.
La situazione di certi altri richiedenti erano descritti come segue: sei si trovavano nel campo di Patrasso, sei si trovavano ad Atene, quattro si trovavano “in Grecia, ma senza che si sappia dove quattro si trovavano esattamente”, “probabilmente ancora in Grecia” ed un era “tra la Grecia e le Italie.”
In quanto agli altri richiedenti, l’avocate spiegava che in ragione “del carattere tragico della situazione e delle difficoltà obiettive per i richiedenti in termini di movimento e di comunicazione”, non sapeva dove si trovavano ma si sforzava di unirli.
La sua lettera si concludeva come segue:
“Vi chiedo di prendere ogni misure conservatorio dunque [al senso dell’articolo 39 dell’ordinamento della Corte] per evitare il rimpatrio delle persone che si trovano nel campo di Patrasso adesso. “
17. Il 23 giugno 2009, la Corte, in applicazione dell’articolo 39 del suo ordinamento, invitò il governo greco a sospendere allo sfratto dei seguenti richiesti: SIGG. Nima Rezai, Malik Merzai, Mustafa Said Mustafa, Alidad Rahimi, Faroz Ahmadi e Hasan Najibi.
18. Con una lettera faxata del 2 luglio 2009, Io Ballerini informò la Corte della repressione del Sig. Faroz Ahmadi verso la Turchia in dispetto della misura provvisoria suddetta, paragrafo 17 qui sopra, così come, senza più di precisioni, della repressione del Sig. Habib Yosufi, paragrafo 16 qui sopra. In questa lettera, l’avocate faceva stato di una situazione drammatica a Patrasso, in seguito alla chiusura del campo deciso dalle autorità greche e degli arresti massicci di richiedenti di asilo con la polizia.
19. Con una lettera dello stesso giorno, inviata anche con fax, la Corte ricordò gli obblighi che derivano per lui della misura adottata in applicazione dell’articolo 39 dell’ordinamento al governo greco e l’invitò a comunicare alla cancelleria ogni informazione utile sulla sorte del Sig. Faroz Ahmadi al più presto.
20. Con un messaggio faxato del 14 luglio 2009, Io Ballerini informò la Corte che la polizia greca aveva fatto evacuare il campo di Patrasso, in ci distruggendo i ripari dei richiedenti di asilo ed arrestando certi richiesti di cui non affermava tuttavia essere in grado di indicare i nomi a causa della situazione confusa che regnava.
21. Con un messaggio faxato del 16 luglio 2009, Io Ballerini indicò che Sigg. “Mustafa Mustafa Said e Najibi Haidar”, presentati come essendo due dei richiedenti previsti dalla misura adottata dalla Corte in applicazione dell’articolo 39, erano stati posti in ritenzione in una prigione ai confini dell’Albania in vista della loro repressione, spiegando che la polizia greca negava a suddetta misuro ogni carattere costrittivo.
22. Con una lettera del 17 luglio 2009, la Corte ricordò gli obblighi che derivano per lui della misura adottata in applicazione dell’articolo 39 dell’ordinamento, invitandolo a comunicare alla cancelleria ogni informazione utile sulla sorte dei richiedenti al più presto, al governo greco.
23. Con una lettera del 26 agosto 2009, Io Ballerini informò la Corte di ciò che il Sig. Nima Rezai si trovava incarcerato alla prigione di Pyrgos, perché le autorità greche alle quali aveva mostrato “la misura provvisoria adottata dalla Corte il 23 giugno 2009”, l’accusavano di falso. Secondo i suoi argomenti, suddette autorità pretendevano che anche gli agenti del HCR non avevano riconosciuto l’autenticità del documento presentato dall’interessato.
24. Con un fax del 28 settembre 2009, Io Ballerini informò la Corte che aveva indirizzato all’antenna del Consiglio italiano per i profughi (“CIR”) nel porto di Ancona il seguente lettera:
“Vi scrivo al nome e nell’interesse del Sig. Rezai Nima, minore vecchio di sedici anni e di nazionalità afgana che è considerato nei vostri uffici attualmente.
Vi informo che M. Rezai Nima ha introdotto dal mio intermediario una richiesta contro l’Italia dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Questa richiesta si è vista assegnare il no 16643/09.
La Corte, con una decisione del 23 giugno 2009, ha fatto diritto alla mia domanda di applicazione dell’articolo 39 dell’ordinamento della Corte in vista dell’interdizione del rimpatrio, entra altri, del Sig. Rezai.
Tenuto conto di ciò che precede ed avuto riguardo al fatto che questo minore è in diritto di chiedere, col mio intermediario, la protezione dell’Italia e la concessione dello statuto di profugo, vi chiedo di volere cortesemente rilasciarlo al più presto affinché possa contattarmi e rendersi al mio studio.
Vi ricordo, inoltre che M. Rezai Nima, in quanto minorenne e richiedente di asilo, non può essere espulso né represso, così come egli risulta, del resto, della decisione della Corte [del 23 giugno 2009]. “
25. Con una lettera del 5 ottobre 2009, la Corte mi invitò Ballerini ad indicare se M. Nima Rezai si trovava realmente in Italia mentre, secondo le informazione precedentemente ricevute, paragrafo 23 qui sopra, era considerato in Grecia.
26. Il 14 ottobre 2009, Io Ballerini trasmise alla Corte con fax il seguente messaggio:
“Vi informo che non abbiamo più di notizie del Sig. Rezai Nima da quando è entrato in Italia.
Difatti, si sarebbe dovuto presentare al Co., Centro di identificazione e di sfratto, di Ancona, ma non è andato ci mai. “
27. Con una lettera del 19 ottobre 2009, la Corte chiese al governo italiano di precisare se-e nell’affermativa, quando-il Sig. Nima Rezai era arrivato effettivamente in Italia, e se le autorità delle frontiere avessero proceduto alla sua identificazione.
28. Con una lettera del 2 novembre 2009, il Governo fece pervenire alla Corte una nota del ministero dell’interno che fa sapere che tra le date del 1 gennaio 2007 e quella del 30 settembre 2009, nessuna menzione del nome del Sig. Rezai Nima non figurava nei registri della polizia delle frontiere del porto di Ancona.
29. Con un fax del 1 dicembre 2009, Io Ballerini informò la Corte avere ricevuto del Sig. Ahang il seguente lettera:
“In occasione del mio ultimo viaggio in Grecia, nell’agosto 2009, ho incontrato certi dei richiedenti che si trovano ancora in Grecia; ed io sottolineo “certi”, perché gli altri sono stati rinviati in Afghanistan o si sono resi in altri paesi europei.
Mi sono intrattenuto con Feroz Ahmadi, quale mi ha detto vivere in un parco di Atene dopo avere scontato tre mesi di prigione per avere mostrato alla polizia greca i documenti relativi alla richiesta dinnanzi alla Corte, perché la loro autenticità non è riconosciuta.
Malik Merzai, peraltro, vive in una foresta vicino a Patrasso in seguito alla distruzione del campo dei richiedenti di asilo.
Continuo a ricevere degli appelli telefonici dei richiedenti che chiedono delle informazione sullo stato della loro richiesta dinnanzi alla Corte e sono molto inquieti.
Volete trovare qui sotto i numeri di telefono di Feroz Ahmadi e Malik Merzai, visto che esistono, e che ne è parimenti degli altri richiedenti, contrariamente a questo che il Governo [italiano] affermo. “
30. Con un fax del 9 dicembre 2009, Io Ballerini fece pervenire alla Corte una lettera che avrebbe ricevuto il 6 dicembre 2009 del Sig. Malik Merzai e nella quale questo affermava trovarsi in Grecia e vivere, come gli altri richiedenti di asilo, nelle condizioni estremamente difficili.
31. Con un fax del 22 dicembre 2009, Io Ballerini informò la Corte della situazione di certi dei richiedenti, facendo stato di un courriel ricevuto del Sig. Ahang il 16 dicembre 2009, così formulato in sostanza,:
“1) Rahim Rhaimi si trova a Patrasso attualmente; mi ha contattato e mi ha informato che il termine contemplato nell’ordine di espulsione è scaduto e che rischia di essere rinviato in Afghanistan dunque;
2, Najib Haidari si trova a Patrasso con Rhaim attualmente e la sua situazione è simile a quella del suo amico;
3, Yasir Zaidi si trova in Svezia attualmente e chieda il vostro aiuto;
4, Rahmat Wahidi si trova in Svizzera attualmente;
5, Mozamil Azimi, dopo essere stato rimpatriato in Afghanistan questa estate, è riuscito a spettare in Grecia ed a rendersi poi in Norvegia, dove si trova attualmente;
6, Abdul Nabi Ahmad si trova in Norvegia attualmente;
7, Alireza Ekhlasi si trova in Austria attualmente;
8, Reza Karimi si trova in Norvegia con Mozamil attualmente;
9, Ahsannullah Amar Khel di cui il nome non è stato trascritto correttamente, perché il suo vero nome è Ehsanullah Amarkhail, trovati in Norvegia attualmente, dove ha ottenuto delle carte perché è minorenne;
10, Alisina Sharifi si trova in Norvegia attualmente.
Vi mando anche, in documento unito, la foto di uno dei richiedenti, Mohammad Isa Sayeed Hashemi che è stato ricoverato in seguito ad un’aggressione che ha subito da parte della polizia greca. Per l’istante, non ho notizie da parte sua e non so dove si trova. “
In questo documento, i numeri di telefono di tutte le persone menzionate erano indicati anche, eccetto quello del Sig. Reza Karimi che avrebbe chiamato il Sig. Ahang da una cabina telefonica.
32. Con un fax del 15 giugno 2010, Io Ballerini mandò un documento che attesta alla Corte che nel maggio 2010 uno dei richiedenti, il Sig. “Nagib Haidari”, aveva depositato una domanda di protezione internazionale alla questura di Parma (Italia). L’avocate spiegava che l’interessato era riuscito a sfuggire si di Patrasso, dove si trovava prima, e vedeva in questo documento la dimostrazione del carattere puramente speculativo dei dubbi emisi, coi due governi convenuti, in quanto all’esistenza dei richiedenti.
33. Il 22 giugno 2010, il governo italiano rispose a questo motivo. Dopo avere osservato innanzitutto che il nome in questione (“Nagib Haidari”) non figurava nell’elenco dei richiedenti, ma che questa conteneva un nome vicino (“Najeeb Heideri”), perseguiva così:
“[…] il 22 dicembre 2009, Io Ballerini ha affermato che a questa data il Sig. Najib, e non Nagib, Haidari si trovava a Patrasso e che non era entrato mai in Italia. In seguito, nella sua lettera del 15 giugno 2010, Io Ballerini afferma che il Sig. Haidari Nagib ha introdotto, presso della questura di Parma, una domanda di asilo politica il 17 maggio 2010, od otto mesi dopo le osservazioni del governo italiano che afferma [a buon diritto] che M. Heideri Najeeb n ‘ [appariva] mai come essendo entrato in Italia.”
34. Con una lettera del 27 agosto 2010, Io Ballerini spiegò, in primo luogo, che l’incoerenza rilevata entra il nome e nome figurando nel suo messaggio faxato del 15 giugno 2010, paragrafo 32 qui sopra, e quegli indicati nel formulario di richiesta derivava per il fatto che aveva bisognato trasporrli foneticamente in caratteri latini dalla lingua persiana. In documenti uniti a questa lettera raffigurava una dichiarazione firmata dal richiedente in questione, scritta in caratteri persiani poi tradotti in italiano di cui il contenuto era il successivo,:
“In principio il mio nome è stato trascritto nell’alfabeto inglese e è stato scritto “Najeeb”, in Italia in compenso il mio nome è stato scritto “Nagib”, ma sono la stessa persona. La stessa cosa è accaduta col mio cognome che è stato scritto in principio “Heideri”, poi in Italia Haidari.”
35. A proposito della seconda singolarità supposta, Io Ballerini ribattè che non c’era nessuna contraddizione tra i fatti che il richiedente non si trovava in Italia in dicembre 2009 ed il fatto che, in seguito, nel maggio 2010, era riuscito a si rendere ed a chiedere presso la protezione internazionale della questura di Parma.
La lettera continuava così:
“Vi indirizzo qui sotto un elenco dei richiedenti e della loro situazione geografica:
1, Sharifi Alisina è in Norvegia;
2, Rezai Nima è in Norvegia;
4, Reza Karimi si trova in Italia, a Trento,;
7, Ekhlasi Alireza si trova in Austria;
9, Ebrahemi Mohammad Harron è in Francia;
12, Merzai Malik è in Italia, a Roma,:
13, Mustafa Mustafa Said è in Iran;
14, Rahimi Alidad è in Norvegia;
15, Rahimi Rahim è in Svezia;
17, Hashemi Mohammad Isa Sayyes si trova in Norvegia;
18, Zaidi Yasir è in Germania;
24, Kabiri Nawid è in Francia;
26, Yashidi Nazar Mohammed è in Francia;
28, Azimi Mozamil è in Norvegia;
29, Wahidi Rahmat è in Svizzera;
33, Faroz Ahmadi è ancora in Grecia, ad Atene.
Vi informo anche che potrò fornirvi il numero di telefono di Rahimi Alidad, Ekhlasi Alireza, Kabiri Nawid ed Azimi Mozamil. “
36. Il 6 settembre 2010, la Corte ricevè un messaggio del Sig. Mozamil Azimi che chiedeva delle informazione sulla richiesta e pregava la Corte di mandargli di emergenza certi documenti della pratica, molto più meglio identificate. Il messaggio era stato mandato da fax dal centro di accoglimento Heimly mottakssenter di Finnsnes, Norvegia di cui il logotipo e l’indirizzo figuravano in intestazione.
37. Con un messaggio faxato del 6 ottobre 2010, Io Ballerini chiese alla Corte di mandargli, al più presto, un attestato di istanza di esame della richiesta al nome, entra altri, del Sig. Mozamil Azimi, che spiegano che questo si trovava in un centro di accoglimento in Norvegia ed aveva bisogno di un tale documento per evitare di essere respinto.
38. Con un messaggio faxato datato del 26 ottobre 2010 e ricevuto dalla cancelleria il 27 ottobre 2010, Io Ballerini chiese alla Corte di mandargli, al più presto, un attestato di istanza di esame della richiesta al nome, entra altri, del Sig. Reza Karimi, che spiegano che questo si trovava in un centro di accoglimento in Italia e che, dopo avere chiesto vanamente l’asilo politica in Norvegia, aveva introdotto presso una seconda domanda a questa fine della questura di Bolzano.
39. Con una lettera del 13 aprile 2011, Io Ballerini informò la Corte della situazione di certi dei richiedenti:
-Il Sig. Reza Karimi si trovava in Afghanistan. Era ritornato al termine dal seguente itinerario: -dopo avere riguadagnato il territorio italiano, aveva introdotto presso della questura di Bolzano una domanda che mira all’ottenimento dello statuto di profugo; in un primo tempo, era stato invitato a presentarsi il 24 agosto 2010 nella cornice dell’istruzione della sua pratica ma, in seguito ad una decisione del ministero dell’interno del 28 dicembre 2010, era stato rinviato in Norvegia in virtù delle regole di competenza stabilita dall’ordinamento Dublino II; arrivato in Norvegia, era stato respinto verso l’Afghanistan immediatamente;
-Il Sig. Ali Reza Ichlasi, alias Ekhlasi, si trovava in Austria, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono erano indicati, dove aveva contestato in giustizia il rigetto della sua domanda di asilo;
-Il Sig. OMISISS si trovava in Francia, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono erano indicati, dove aveva chiesto l’asilo;
-Il Sig. OMISISS era stato rimpatriato in Iran, il suo numero di telefono era indicato,;
-Il Sig. OMISISS si trovava in Germania, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono erano indicati,;
-Il Sig. OMISISS si trovava in Francia, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono erano indicati,;
– OMISISS si trovava in Norvegia, dove aveva chiesto l’asilo ed era stato preso in carico dal centro di accoglimento Heimly mottakssenter di Finnsnes;
– OMISISS si trovava in Svizzera, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono erano indicati, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno per ragioni umanitario, valido un anno;
– OMISISS si trovava in Italia, presso di un centro di accoglimento. Aveva introdotto una domanda di asilo dinnanzi alla questura ma, con una decisione del 5 novembre 2010, il ministero dell’interno aveva ordinato il suo trasferimento in Ungheria, in applicazione delle regole di competenza stabilita dall’ordinamento Dublino II. Il Sig. Heideri aveva attaccato questa decisione dinnanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR, di Roma, senza potere ottenere tuttavia provvisoriamente un rinvio alla sua esecuzione,);
– OMISISS si trovava ancora in Grecia, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono erano indicati.
40. In compenso, Io Ballerini indicò non essere ne misura di localizzare il Sig. Alidad Rahimi, pure attraente l’attenzione della Corte sull’esistenza, nella rete sociale Facebook, di un profilo al nome di Ali Rahimi di cui la foto corrispondeva a quella del richiedente all’epoca del suo soggiorno a Patrasso.
41. Con una lettera del 6 maggio 2011, Io Ballerini fece pervenire alla Corte copio della corrispondenza intrattenuta con un avvocato del CIR di Gorizia, e che conteneva delle informazione sulla situazione del Sig. Reza Karimi in Afghanistan.
42. Con un fax del 13 maggio 2011, Io Ballerini fece pervenire alla Corte copio della corrispondenza intrattenuta entro il Sig. Yasir Zaidi e la Sig.ra Sciurba. Risulta di questa corrispondenza che il richiedente si trovava in Germania nel giugno 2009 ed in Svezia nel luglio 2009. Il suo ultimo courriel in che chiedeva notizie della sua richiesta dinnanzi alla Corte, datava del 7 maggio 2011.
43. Con una lettera del 17 novembre 2011, Io Ballerini fece pervenire alla Corte copio ulteriormente della corrispondenza tenuta con lo stesso avvocato del CIR di Gorizia, e che conteneva altre informazione sulla situazione del Sig. Reza Karimi in Afghanistan.
44. Il 6 gennaio 2012, la Corte mi invitò Ballerini a fargli conoscere la situazione di tutti i richiedenti.
45. Con una lettera del 30 gennaio 2012, Io Ballerini portò le risposte parziali seguiamo:
– OMISISS si trovava in ritenzione in Norvegia, dove era rappresentato da un altro avvocato, le coordinate di questo erano indicate,;
– OMISISS, alias Ekhlasi, si trovava in Austria, il suo indirizzo era indicato, dove aveva contestato in giustizia il rigetto della sua domanda di asilo;
– OMISISS, si trovava in Francia, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono portabile erano indicati,;
– OMISISS viveva in Svizzera, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono erano indicati, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno per ragioni umanitario, valido un anno;
– OMISISS si trovava in Francia, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono figuravano nella lettera, ed aspettava la decisione delle autorità sulla sua domanda di protezione internazionale;
– OMISISS si trovava in Italia, in un centro di accoglimento, aspettando la decisione del TAR,;
– OMISISS era stato rimpatriato in Afghanistan;
– OMISISS si trovava ancora in Norvegia, il suo numero di telefono era indicato,;
– OMISISS si trovava ancora in Grecia, il suo numero di telefono era indicato.
46. Con una lettera del 23 maggio 2012, Io Ballerini fece pervenire alla Corte degli articoli di stampa che riferisce degli scontri essendo prodotto si vicino a Patrasso (Grecia, tra le polizie e dei militanti di estrema destra opposta alla presenza dei richiedenti di asilo,). Affermava:
“[Lei] situazione non smette di aggravarsi e rende manifestamente impossibile di localizzare di nuovo i richiedenti. “
47. Il 3 aprile 2013, Io Ballerini informò la Corte, documenti all’appoggio che OMISISS aveva ottenuto lo statuto di profugo in Italia. Nella cornice di questo procedimento il richiedente aveva dichiarato avere provato in particolare a due riprese a rendersi clandestinamente in Italia dalla Grecia ed essere stato oggetto nel porto di Ancona di una repressione informale, senza identificazione preliminare.
48. Il 10 settembre 2013, il governo italiano ha fatto pervenire alla Corte tutti i documenti concernente il procedimento di asilo del OMISISS, sottolineando nei suoi commenti che questo richiedente non era stato iscritto mai nel banca dati “Eurodac” come essendo richiedente di asilo in Grecia.
II. IL DIRITTO INTERNAZIONALE ED IL DIRITTO EUROPEO PERTINENTE
49. Rinviando all’esposizione esauriente del diritto internazionale ed europea pertinente comparsa nel sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], no 30696/09, §§ 54-87, CEDH 2011, la Corte stima opportuna di citare certi testi e disposizioni.
A. La Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei profughi
50. L’Italia e la Grecia hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei profughi (“la Convenzione di Ginevra”) che definisce le modalità secondo che un Stato deve accordare lo statuto di profugo alle persone che ne fanno la domanda, così come i diritti ed i doveri di queste persone.
51. L’articolo 33 § 1 della Convenzione di Ginevra si leggono come segue:
“1. Nessuno Stato contraente espellerà o non respingerà, di qualche modo che questo sia, un profugo sulle frontiere dei territori dove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate in ragione della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o dei suoi opinioni politici. “
52. Nella sua nota sulla protezione internazionale del 13 settembre 2001 (A/AC.96/951, § 16, il HCR che ha per mandato di badare al modo di cui gli Stati partiti applicano la Convenzione di Ginevra, ha indicato che questo principio, detto della “no-repressione”, era:
“un principio di protezione cardinale e non tollerando nessuna riserva. A bene dei riguardi, questo principio è il complemento logico del diritto di cercare asilo riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Questo diritto ne è venuto ad essere considerato come una regola di diritto internazionale abituale che lega tutti gli Stati. Inoltre, il diritto internazionale dei diritti dell’uomo ha stabilito la no-repressione come un elemento fondamentale dell’interdizione assoluta della tortura e dei trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L’obbligo di non respingere è riconosciuto anche come applicandosi a prescindere ai profughi della loro riconoscenza ufficiale, ciò che include i richiedenti di asilo evidentemente di cui lo statuto non è stato determinato ancora. Copre ogni misura attribuibile ad un Stato che potrebbe avere per effetto di rinviare un richiedente di asilo o un profugo verso le frontiere di un territorio dove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate, e dove rischierebbe una persecuzione. Ciò include il rigetto alle frontiere, l’intercettazione e la repressione indiretta, che si trattasse di un individuo questuo di asilo o di un afflusso massiccio. “
B. Il raccomandazione R (84) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio dell’Europa relativa alla protezione delle persone che non sono formalmente riconosciute come si rifugiati
53. Adottata dal Comitato dei Ministri il 25 gennaio 1984, all’epoca della 366 riunione dei Delegati dei Ministri, la Raccomandazione no R (84) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio dell’Europa relativa alla protezione delle persone che assolvono le condizioni della Convenzione di Ginevra che non è formalmente riconosciute come profughi è formulato così:
“Il Comitato dei Ministri, in virtù dell’articolo 15.b dello Statuto del Consiglio dell’Europa,
Considerando che lo scopo del Consiglio dell’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri;
Visto la Convenzione relativa allo statuto dei profughi del 28 luglio 1951 emendato dal Protocollo relativo allo statuto dei profughi del 31 gennaio 1967, ed in particolare l’articolo 33 di questa convenzione;
Considerando che delle persone che soddisfanno ai criteri della definizione del termine “si rifugiato” al senso dell’articolo 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 relativo allo statuto dei profughi emendati dal Protocollo del 31 gennaio 1967 si trovano negli Stati membri del Consiglio dell’Europa ma che, perché non hanno chiesto lo statuto di profugo o per altre ragioni, non sono formalmente riconosciute come si rifugiati;
Ricordando l’atteggiamento liberale ed umanitario degli Stati membri del Consiglio dell’Europa al riguardo delle persone che chiedono l’asilo e, in particolare, il loro impegno in favore del principio di no-repressione siccome lui risulta della Risoluzione (67) 14 sull’asilo in favore delle persone minacciate di persecuzione e della Dichiarazione relativa all’asilo territoriale del 1977;
Considerando che il principio di no-repressione è riconosciuto come un principio generale applicabile ad ogni persona;
Avendo in mente la Convenzione europea dei Diritti dell’uomo ed in particolare il suo articolo 3;
Considerando la Raccomandazione 773 (1976) dell’assemblea Consultiva relativa alla situazione dei profughi di facto,
Raccomanda ai governi degli Stati membri di garantire, senza danno delle eccezioni contemplate all’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, che il principio secondo che nessuna persona dovrebbe fare l’oggetto di un rifiuto di ammissione alla frontiera, di una repressione, di un sfratto o di tutta altra misura che avrebbe per effetto di obbligarlo a tornare o a rimanere in un territorio dove teme con ragione di essere perseguitata a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o dei suoi opinioni politici, sia applicato a prescindere per il fatto che questa persona sia stata o non riconosciuta come profugo secondo la Convenzione relativa allo statuto dei profughi del 28 luglio 1951 ed il Protocollo del 31 gennaio 1967. “
C. Il diritto dell’unione europea
1. L’ordinamenti “Dublino” e “Eurodac”
54. L’ordinamento no 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 stabilendo i criteri e meccanismi di determinazione dello stato membro responsabile dell’esame di una domanda di asilo presentato in uno degli Stati membri con un cittadino di un paese terzo, dice ordinamento “Dublino II”-o semplicemente “ordinamento Dublino”) si applica agli Stati membri dell’unione europea così come alla Norvegia, all’Islanda ed alla Svizzera.
55. Questo ordinamento sostituisce le disposizioni della Convenzione di Dublino relativa alla determinazione dello stato responsabile dell’esame di una domanda di asilo presentato in uno degli Stati membri delle Comunità europee, sistema “Dublino I”) che era stata firmata il 15 giugno 1990.
È completato da un ordinamento di applicazione (no 1560/2003) del 2 settembre 2003.
56. Così come egli risulta del secondo che considera dell’esposizione dei motivi che figurano in testa di questo, l’ordinamento “Dublino II” si fonda sulla presunzione che gli Stati membri rispettano il principio di no-repressione prevista dalla Convenzione di Ginevra e è considerato come i paesi sicuri.
57. In virtù dell’ordinamento, gli Stati membri sono tenuti di determinare, sulla base di criteri obiettivi e gerarchizzati (articoli 5 a 14), lo stato membro responsabile dell’esame di una domanda di asilo presentato sul loro territorio. In particolare, se il richiedente di asilo ha superato irregolarmente la frontiera di un Stato membro in che è entrato venendo di un Stato terzo, questo Stato membro resta responsabile dell’esame della domanda di asilo nei dodici seguente mese il superamento della sua frontiera, articolo 10 § 1. Questo sistema mira ad evitare il fenomeno di domande molteplici, ed allo stesso tempo a garantire che il caso di ogni richiedente di asilo sarà trattato da un solo Stato membro.
58. Se l’applicazione dei criteri messi in posto con l’ordinamento designa un altro Stato membro come responsabile, questo ultimo è sollecitato per prendere incaricati il richiedente di asilo e, pertanto, per esaminare la sua domanda.
59. Nell’ipotesi dove lo stato richiesto riconosce la sua responsabilità, o non risponde entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda, il primo Stato membro è tenuto di notificare una decisione motivata informandolo del suo obbligo di trasferirlo al richiedente. Questo trasferimento deve avere luogo al più tardi nei sei mesi a contare dell’accettazione della domanda di presa incaricata. Se il trasferimento non è eseguito nei termini, la responsabilità incombe presso sullo stato membro del quale la domanda di asilo è stata introdotta.
60. Ogni Stato membro resta libero di esaminare, con derogazione alla regola generale, una domanda di asilo da cui l’esame non gli tocca in virtù dei criteri fissati nell’ordinamento, articolo 3 § 2. Si tratta della clausola detta di “sovranità.” In questo caso, questo Stato diventa lo stato membro responsabile ed assuma gli obblighi che sono legati a questa responsabilità.
61. Inoltre, ogni Stato membro può, anche se l’applicazione dei criteri definiti dall’ordinamento non ne gli conferisce la responsabilità, avvicinare dei membri di una stessa famiglia, così come di altri genitori a carico per le ragioni umanitarie fondate, in particolare, su dei motivi familiari o culturali, articolo 15 § 1. Si tratta della clausola detta “umanitaria.” In questo caso, questo Stato membro esamina, alla domanda di un altro Stato membro, la domanda di asilo della persona riguardata. Le persone riguardate devono acconsentire.
62. Questo ordinamento è completato dall’ordinamento no 2725/2000 del 11 dicembre 2000 relativo alla creazione del sistema Eurodac per il paragone delle impronte digitali. Questo sistema impone agli Stati di registrare le impronte digitali dei richiedenti di asilo. I dati sono trasmessi all’unità centrale di Eurodac, gestita con la Commissione europea che li registra nella banca dati centrale e li confronto coi dati che sono stoccate già.
63. L’ordinamento Dublino II è stato rifuso dall’ordinamento no 604/2013 del 26 giugno 2013, dice ordinamento “Dublino III”). Entrato in vigore il ventesimo seguente giorno quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’unione europea, JO L 180/31 del 29 giugno 2013, l’ordinamento Dublino III è applicabile alle domande di protezione internazionale introdotta in vigore a partire dal primo giorno del sesto seguente mese la sua entrata, o il 1 gennaio 2014, così come ad ogni richiesta alle fini di presa incaricata o di ripresa incaricata di richiedenti, qualunque sia la data della loro domanda.
64. Questa riforma del sistema di Dublino prevede, in particolare, ad aumentare la protezione dei richiedenti di asilo nel processo di determinazione dello stato membro responsabile dell’esame della loro domanda. In questo scopo, il nuovo ordinamento contempla che:
-il richiedente di asilo ha il diritto di essere informato, entra altri:
◦ delle conseguenze della presentazione di un’altra domanda in un Stato membro differente, così come delle conseguenze del passaggio di un Stato membro ad un altro durante le fasi al corso dalle quali lo stato membro responsabile in virtù del presente ordinamento è determinato e la domanda di protezione internazionale esaminata;
dei criteri di determinazione dello stato membro responsabile, della loro gerarchia e della loro durata,;
◦ della possibilità di contestare una decisione di trasferimento e, all’occorrenza, di chiedere una sospensione del trasferimento;
-la Commissione redige, per mezzo di atti di esecuzione, un opuscolo comune così come un opuscolo specifico per i minore non accompagnati, contenendo al minimo le informazione suddette;
-lo stato membro che procede alla determinazione dello stato membro responsabile per esaminare la domanda conduce, per mezzo di personale qualificato, una manutenzione individuale e confidenziale col richiedente, in una lingua che comprende o con l’aiuto di un interprete;
-l’interesse superiore del bambino è una considerazione fondamentale per gli Stati membri in tutti i procedimenti previsti dall’ordinamento. Gli Stati membri vegliano, in particolare, a questo che tutto minorenne non accompagnato sia rappresentato o assistito in tutti i procedimenti previsti dall’ordinamento.
65. I diritti e garanzie previste dal nuovo ordinamento si applicano appena una domanda di protezione internazionale è stata introdotta, è a dire a partire da dal momento in cui un formulario presentato dal richiedente o un verbale preparato dalle autorità sono giunti alle autorità competenti dello stato membro riguardato, articoli 2 c, 4 e 20 § 2.
66. L’ordinamento Eurodac è stato rifuso anche dall’ordinamento no 603/2013 del 26 giugno 2013, dice “Eurodac II”), JO L 180 del 29 giugno 2013.
2. Il direttive “Accoglimento” e “Procedimento”
67. La direttiva 2003/9 del 27 gennaio 2003 relativo alle norme minimali per l’accoglimento dei richiedenti di asilo negli Stati membri, detta “direttiva Accoglimento”), entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione alla Gazzetta ufficiale, JO L 31 del 6 febbraio 2003, contempla che gli Stati devono garantire ai richiedenti di asilo:
-certe condizioni di accoglimento patrimoniale, in particolare in ciò che riguarda l’alloggio, il cibo e l’abbigliamento che devono essere forniti in natura o sotto forma di sussidi finanziari. I sussidi devono essere sufficienti per impedire che il richiedente non cade in una situazione di indigenza;
-delle disposizioni adeguate per preservare l’unità familiare;
-le cure mediche e psicologiche;
-l’accesso dei minore al sistema educativo ed ai corsi di lingue quando ciò è necessario per garantirloro una scolarità normale.
68. Nella sua redazione iniziale, l’articolo 3 (“Campo di applicazione”) di suddetta direttiva si leggeva come segue:
“1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paese terzo ed apolidi che depositano una domanda di asilo alla frontiera o sul territorio di un Stato membro finché sono autorizzati a rimanere sul territorio in qualità di richiedenti di asilo, così come ai membri della loro famiglia, se sono coperti da questa domanda di asilo conformemente al diritto nazionale. “
69. Il direttiva Accoglimento è stato oggetto di una rifusione con la direttiva no 2013/33 del 26 giugno 2013, JO L 180/96 del 29 giugno 2013, nello scopo di garantire un regime europeo comune concernente le condizioni patrimoniali di accoglimento ed i diritti fondamentali dei richiedenti di asilo, e di fare in modo che il collocamento in ritenzione dei richiedenti di asilo sia considerato solamente come misura di ultima giurisdizione.
70. Nella sua nuova versione, l’articolo 3 (“Campo di applicazione”) del direttiva Accoglimento è formulato così:
“La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paese terzo ed apolidi che fanno una domanda di protezione internazionale sul territorio di un Stato membro, ivi compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o le zone di transito, finché sono autorizzati a rimanere sul territorio in qualità di richiedenti, così come ai membri della loro famiglia, se sono coperti da questa domanda di protezione internazionale conformemente al diritto nazionale. “
71. La direttiva 2005/85 del 1 dicembre 2005 relativo alle norme minimali concernente il procedimento di concessione e di ritiro dello statuto di profugo negli Stati membri, detta “direttiva Procedimento”), entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione alla Gazzetta ufficiale, JO L 326/13 del 13 dicembre 2005, garantisce, entra altri, i seguenti dritti,:
-i richiedenti di asilo devono essere informati del procedimento a seguire, dei loro diritti ed obblighi, e del risultato della decisione presa dall’autorità responsabile della determinazione delle persone a proteggere;
-i richiedenti di asilo devono beneficiare, in quanto di bisogno, dei servizi di un interprete per presentare i loro argomenti alle autorità competenti;
-i richiedenti di asilo devono beneficiare della possibilità di comunicare col HCR. Più generalmente, gli Stati membri devono permettere al HCR di aderire ai richiedenti di asilo, ivi compreso quelli collocati nei luoghi di ritenzione, così come alle informazione concernente le domande e procedimenti di asilo, e permettergli di dare il suo parere ad ogni autorità competente;
-i richiedenti di asilo devono avere la possibilità effettiva di consultare, ai loro oneri, un consulente legale.
72. Il direttiva Procedimento a fatto l’oggetto di una rifusione con la direttiva no 2013/32 del 29 giugno 2013, JO L 180/60 del 29 giugno 2013, nello scopo di aumentare l’equità, la rapidità e la qualità delle decisioni in materia di asilo mettendo a punto delle norme concernente i procedimenti di concessione e di ritiro della protezione internazionale negli Stati membri vista di stabilire un procedimento di asilo comune nell’unione.
I principi del direttiva Procedimento rifuso -come riassunti nell’esposizione dei motivi-sono in particolare i successivo:
-ogni richiedente deve avere un accesso effettivo ai procedimenti, potere cooperare e comunicare in modo adeguata con le autorità competenti per presentare i fatti pertinenti lo concernente, e disporre di garanzie di procedimento basta per fare valere i suoi motivi a tutti gli stadi del procedimento;
-ogni richiedente deve, peraltro, avere la possibilità di comunicare con un rappresentante del HCR e con le organizzazioni che forniscono ai richiedenti di protezione internazionale dei consigli o degli orientamenti;
-per garantire in particolare l’accesso effettivo al procedimento di esame delle domande di asilo, gli agenti che entrano in primo in contatto con le persone che chiedono una protezione internazionale, gli agenti incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o dei controlli alle frontiere, ricevono delle informazione pertinenti ed una formazione adeguata, così che siano in grado di fornire ai cittadini di paese terzo o agli apolidi che si trovano sul territorio degli Stati membri, ivi compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e che chiedono una protezione internazionale, le informazione pertinenti che permettono loro di sapere dove e come possono introdurre una domanda di protezione internazionale.
73. Alcune garanzie aumentate sono contemplate per i minore non accompagnati. In particolare, certi limiti sono considerati in ciò che riguarda il trattamento delle loro domande di asilo nella cornice di procedimenti di esame accelerato condotto o alla frontiera.
3. L’Ufficio europeo di appoggio in materia di asilo
74. L’ordinamento no 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, JO L 132/27 del 29 maggio 2010, ha istituito un Ufficio europeo di appoggio in materia di asilo (“l’Ufficio di appoggio”), per contribuire a migliorare il collocamento in œuvre del regime di asilo comune, di rinforzare la cooperazione pratica in materia di asilo tra gli Stati membri e di portare un appoggio operativo agli Stati membri di cui i regimi di asilo e di accoglimento sono sottoposti alle pressioni particolari o di coordinare la fornitura di questo appoggio.
75. L’Ufficio di appoggio coordina, in particolare, le azioni di appoggio agli Stati membri di cui i regimi di asilo e di accoglimento sono sottoposti alle pressioni particolari, per esempio in ragione dell’arrivo improvviso di un gran numero di cittadini di paese terzo suscettibili di necessitare una protezione internazionale o a causa della situazione geografica o demografica dello stato membro. In questa cornice, l’Ufficio garantisce lo spiegamento sul territorio dello stato riguardato, per una durata limitata, di un’o parecchie squadre di appoggio asilo incaricato di portare un’assistenza tecnica, in particolare in ciò che riguarda i servizi di interpretazione, le informazione sui paesi di origine e la padronanza del trattamento e della gestione delle pratiche di asilo.
76. Il 1 febbraio 2011, l’Ufficio di appoggio è diventato operativo come agenzia dell’unione europea.
4. La cornice giuridica di Schengen
77. L’accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985 tra la Germania, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi mirano ad annullare progressivamente i controlli alle frontiere comuni agli Stati firmatari ed ad instaurare un regime di libera circolazione delle persone, anche bene per i loro propri cittadini che per quelli degli altri Stati membri o di paesi terzo.
L’accordo è completato da una convenzione che definisce le condizioni di applicazione e le garanzie di collocamento in œuvre di questa libera circolazione. Firmata a Schengen il 19 giugno 1990 coi cinque stessi Stati membri, non è entrata in vigore che nel 1995.
78. L’Italia e la Grecia hanno firmato questi accordi il 27 novembre 1990 ed il 6 novembre 1992, rispettivamente.
79. L’accordo e la Convenzione di Schengen, così come gli accordi connessi, formano ciò che è convenuto chiamare “l’acquisizione di Schengen.” Dal 1999, l’acquisizione di Schengen è integrata alla cornice istituzionale e giuridica dell’unione europea in virtù di un protocollo annesso ai trattati.
80. Il 15 marzo 2006, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato l’ordinamento, Questo, no 562/2006, JO L 105 del 13 aprile 2006, stabilendo un codice comunitario relativo al regime di superamento delle frontiere con le persone, dice frontiere Schengen” “codice). Questo ordinamento opera una riforma dell’acquisizione esistente in materia di controllo di frontiera. Mira a consolidare ed a sviluppare il risvolto legislativo della politica di gestione integrata delle frontiere, precisando le regole relative al superamento delle frontiere esterne -sapendo che i controlli di frontiera tra Stati membri sono, in principio, annullato.
81. Il ventesimo che considera del codice delle frontiere Schengen si legge così:
“Il presente ordinamento rispetta i diritti fondamentali ed osservi i principi che sono riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Dovrebbe essere messo in opera nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di no-repressione. “
82. L’articolo 3 del codice delle frontiere Schengen è formulato così:
“Il presente ordinamento si applica ad ogni persona che supera la frontiera interna o esterna di un Stato membro, senza danno,:
[…]
b, dei diritti dei profughi e delle persone che chiedono una protezione internazionale, in particolare in ciò che riguarda la no-repressione. “
D. L’accordo bilaterale di riammissione del 1999
83. Il 30 marzo, o il 30 aprile, secondo il governo italiano, 1999, l’Italia e la Grecia hanno firmato un accordo bilaterale concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare (“l’accordo bilaterale del 1999”). Il testo di questo accordo che non è stato versato alla pratica coi governi convenuti, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 7 novembre 2000; non è stato oggetto di una pubblicazione ufficiale in Italia.
84. L’articolo 5 di questo accordo contempla che ciascuna delle Parti contraenti riammette sul suo territorio, alla domanda dell’altro e senza nessuna formalità, ogni cittadino di un paese terzo che sono entrati sul territorio del secondo dopo avere, nei dodici mesi precedendo la domanda, transitato soggiornato o sul territorio della prima. La domanda di riammissione deve essere introdotta nel termine di tre mesi a contare della constatazione della presenza dell’estero nello stato richiedente.
85. L’articolo 6 esclude del campo di applicazione di questo obbligo di riammissione:
ha, i cittadini degli Stati che hanno una frontiera in comune con lo stato richiedente;
b, gli individui che beneficiano di un titolo di soggiorno in una delle Parti contraenti,;
c, gli individui di cui il soggiorno sul territorio dello stato richiedente si è prolungato più di sei mesi dopo la trasmissione della domanda di riammissione,;
d, i profughi riconobbero come tali con lo stato richiedente in applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951, e gli apolidi come definiti con la Convenzione di New York del 1954;
e, gli individui che rilevano del campo di applicazione della Convenzione di Dublino,;
f, gli individui che sono stati già oggetto di un allontanamento dallo stato richiedente verso il loro paese di origine o un Stato terzo;
g, gli individui che possiedono un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati partiti all’accordo da Schengen,;
h, gli individui di cui il soggiorno sul territorio dello stato richiedente ha preso fine più di un anno prima della domanda di riammissione.
86. L’articolo 7 sottolinea gli sforzi che le Parti contraenti devono esporre affinché la proseguita delle persone previste da una domanda di riammissione sia garantita in modo prioritario.
87. Un protocollo sull’esecuzione dell’accordo è annesso a questo. L’articolo 8 dell’accordo rinvia in particolare suddetto protocollo per l’esposizione dettagliata delle condizioni di introduzione delle domande di riammissione, così come per la questione degli oneri di trasferimento della persona prevista da una tale domanda. L’articolo 22 dell’accordo rinvia anche a questo protocollo per l’elenco delle autorità abilitate a trattare le domande da riammissione.
88. Così, secondo il protocollo sull’esecuzione, la domanda di riammissione deve menzionare, in particolare, i dati che permettono di identificare il nessuno mira, la sua nazionalità, ed essere corredata da due foto. Questa domanda, redatta su un formulario che comprende l’indicazione delle autorità attrici e delle autorità richieste, deve essere trasmessa a queste ultime con fax; devono rispondere al più presto ed al più tardi 48 ore dopo il ricevimento della domanda.
89. Infine, l’articolo 23 dell’accordo contiene una clausola di salvaguardia che precisa che questo non fa ostacolo all’applicazi