PRIMA SEZIONE
CAUSA SERRILLI C. ITALIA
( Richieste numeri 77823/01, 77827/01 e 77829/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
17 gennaio 2008
DEFINITIVO
17/04/2008
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Serrilli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Christos Rozakis, presidente, Loukis Loucaides, Peer Lorenzen, Nina Vajiæ, Vladimiro Zagrebelsky, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 11 dicembre 2007,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano tre richieste (numeri 77823/01, 77827/01 e 77829/01) dirette contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadine di questo Stato, le Sig.re P. G. S., A. M S. e G. S. (“i richiedenti”), hanno investito rispettivamente la Corte il 10 febbraio ed il 14 marzo 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il 2 settembre 2004, la prima sezione ha deciso di unire le tre richieste.
3. Con una sentenza del 17 novembre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Serrilli c. Italia, numeri 77823/01, 77827/01 e 77829/01, § 78, e punto 3 del dispositivo, 17 novembre 2005).
4. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, a titolo del danno materiale i richiedenti richiedevano una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno controverso all’epoca della sua occupazione e la somma che avrebbero ottenuto alla conclusione del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, più indicizzazione ed interessi.
5. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarebbe diventata definitiva, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 85, e punto 4 del dispositivo).
6. La sentenza al principale è diventata definitiva il 17 febbraio 2006, non essendo stata formulata nessuna domanda di rinvio dinnanzi alla Grande Camera a titolo dell’articolo 43 della Convenzione. Il termine di tre mesi è scaduto senza che le parti siano giunte ad un accordo.
7. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni complementari sulla soddisfazione equa
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
1. Argomenti delle parti
9. I richiedenti sollecitano una somma corrispondente al valore che il terreno controverso aveva al momento dell’inizio dell’occupazione (agosto 1979), deduzione fatta dell’indennità che il tribunale di Foggia ha accordato loro (64 140 264 ITL, o 33 125, 68 EUR) più indicizzazione ed interessi.
10. Prima della sentenza al principale, i richiedenti fondavano le loro pretese sui calcoli effettuati dal perito commesso d’ufficio nel procedimento nazionale (§§ 16-17 e 80 della sentenza al principale). In questo modo, la somma richiesta ammontava a 63 235 464 ITL (32 658,39 EUR) più indicizzazione ed interessi.
11. Il 10 marzo 2006, i richiedenti hanno indirizzato alla Corte un rapporto di perizia redatto da un perito incaricato da loro. Questo ultimo, basandosi su degli atti di vendita di terreni vicini, ha stimato che il terreno controverso valeva, nel 1983, 312 724,88 EUR.
12. I richiedenti non chiedono nessuna somma a titolo del danno morale.
13. Il Governo fa osservare che il procedimento per indennizzo impegnato dai richiedenti a livello nazionale è sempre pendente e riguarda essenzialmente l’importo dell’indennità accordata. Secondo lui, se la Corte accordasse una somma a titolo di soddisfazione equa, i richiedenti sarebbero indennizzati due volte.
14. Inoltre, i richiedenti non avrebbero il diritto di richiedere nessuna somma a titolo di danno materiale, dato che dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, non hanno contestato i calcoli del perito commesso d’ufficio e che hanno criticato unicamente i criteri seguiti dal tribunale per risarcirli.
15. Infine, il Governo chiede alla Corte di non prendere in conto le pretese formulate dai richiedenti dopo la sentenza sul merito, sulla base di una perizia, e di dichiararli tardive. Peraltro, il Governo osserva che la perizia controversa contiene i calcoli del perito privato dei richiedenti, “supportati da convinzioni soggettive, mentre questo metodo sembra inaccettabile.” Infine, il Governo si oppone ad ogni ipotesi di un’altra perizia che rappresenterebbe un carico ulteriore che lo stato convenuto dovrebbe sopportare qualunque sia la conclusione della causa, privo di ogni utilità.
16. Trattandosi del danno morale, il Governo osserva che nessuna somma è dovuta ai richiedenti a questa titolo in mancanza di avere presentato a questo riguardo una richiesta.
2. Valutazione della Corte
17. La Corte risponde al primo colpo all’argomento del Governo, tirato dal fatto che il procedimento in indennizzo dinnanzi alle giurisdizioni nazionali è sempre pendente. Considera improbabile che i richiedenti ricevano un doppio indennizzo, dato che le giurisdizioni nazionali, quando decideranno della causa, andranno inevitabilmente a prendere in conto ogni somma accordata ai richiedenti da questa Corte (Serghides e Christoforou c. Cipro (soddisfazione equa), no 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). Inoltre, visto che il procedimento nazionale dura da più di sedici anni (§§ 15-22 della sentenza al principale), sarebbe irragionevole aspettarne la conclusione.
18. Ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
19. Gli Stati contraenti parti ad una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta a cui è abbinato l’obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libertà garantiti (articolo 1). Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di compierla lei stessa. Se il diritto nazionale non permette ,in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata (Brumărescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
20. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che l’ingerenza controversa non soddisfaceva alla condizione di legalità (§§ 77-78 della sentenza al principale). Nella presente causa è l’illegalità intrinseca della confisca sul terreno che è stata all’origine della violazione constatata sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
21. La Corte ricorda che il carattere illecito di simile spodestamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto, non potendo essere assimilate le conseguenze finanziarie di una confisca lecita a quelle di un spodestamento illecito (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, § 75, 28 novembre 2002; Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, § 250, CEDH 2006 -).
22. L’indennizzo da fissare in un caso come quello dello specifico dovrebbe riflettere quindi l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell’ingerenza controversa.
23. La Corte nota che nello specifico i richiedenti si sono limitati a chiedere la differenza tra il valore che il terreno aveva all’epoca dell’inizio dell’occupazione e l’indennità accordata dal tribunale di Foggia, più indicizzazione ed interessi.
24. In quanto alla questione di sapere se la perizia depositata dai richiedenti dopo la sentenza al principale è tardiva, la Corte stima che questa questione può restare aperta dato che nello specifico il Governo contesta anche la fondatezza di questa perizia. La Corte si baserà quindi sulla perizia ordinata dalle giurisdizioni nazionali.
25. La Corte deve prendere infine in conto il fatto che oltre i richiedenti, una terza persona può rivendicare dei diritti a riguardo del terreno oggetto della causa (§§ 7 e 20 della sentenza al principale). In mancanza di indicazioni contrarie, la Corte stima che i richiedenti sono abilitati a ricevere una soddisfazione equa solo a concorrenza del 75% rispetto al valore del terreno oggetto della causa.
26. In queste circostanze, alla visto delle pretese dei richiedenti, e deliberando in equità, la Corte accorda 200 000 EUR a questi, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Oneri e spese
27. I richiedenti chiedono il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento a Strasburgo, senza produrre tuttavia i giustificativi necessari.
28. Il Governo sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
29. Secondo la giurisprudenza stabilita della Corte, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
30. In mancanza di giustificativi, la Corte stima che i richiedenti non hanno diritto a nessuna somma sotto questo capo.
C. Interessi moratori
31. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 200 000 EUR (due-cento mila euro) per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 gennaio 2008 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente