QUARTA SEZIONE
CAUSA SERRILLI C. ITALIA
( Richiesta no 77822/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
17 luglio 2008
DEFINITIVO
17/10/2008
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Serrilli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nicolas Bratza, presidente, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Vladimiro Zagrebelsky, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, giudici,
e da Lawrence Early, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 giugno 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 77822/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. P. C. S. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 10 febbraio 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 6 dicembre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del richiedente non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Serrilli c. Italia, numeri 77822/01, §§ 82-83, e punto 3 del dispositivo, 6 dicembre 2005).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una somma a titolo del danno materiale corrispondente alla differenza tra il valore del terreno controverso all’epoca della sua occupazione e la somma che avrebbe ottenuto alla conclusione del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, più indicizzazione ed interessi.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza diventerebbe definitiva, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 90 e punto 4 del dispositivo).
5. La sentenza al principale è diventata definitiva il 6 marzo 2006, non essendo stata formulata nessuna domanda di rinvio dinnanzi alla Grande Camera a titolo dell’articolo 43 della Convenzione. Il termine di tre mesi è scaduto senza che le parti siano giunte ad un accordo.
6. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni sulla soddisfazione equa.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
1. Argomenti delle parti
8. Il richiedente sollecita una somma che corrisponde al valore che i terreni controversi avevano al momento della loro occupazione (§§ 12 e 15 della sentenza al principale) deduzione fatta dell’indennità che il tribunale di Foggia gli ha accordato, più indicizzazione ed interessi.
9. Per un primo terreno, in rapporto al quale il richiedente può rivendicare dei diritti con tre terze persone (§§ 7 e 25 della sentenza al principale) il tribunale di Foggia accordò 64 140 264 ITL (o 33 125, 68 EUR) rispetto ad una stima del terreno nel 1979.
Per un secondo terreno del quale il richiedente era il solo proprietario, il tribunale di Foggia accordò 48 195 785 ITL (o 24 891,05 EUR) rispetto ad una stima del terreno nel 1982.
10. Prima della sentenza al principale, il richiedente fondava le sue pretese sui calcoli effettuati dai periti commessi d’ufficio nel procedimento nazionale (§§ 20-21 della sentenza al principale). Di questo tipo, la somma richiesta ammontava a 63 235 464 ITL (32 658,39 EUR) per il primo terreno, più indicizzazione ed interessi, ed a 47 721 024 ITL (24 645,85 EUR) per il secondo terreno, più indicizzazione ed interessi.
11. Il 10 marzo 2006, il richiedente ha indirizzato alla Corte un rapporto di perizia redatto da un perito incaricato da lui. Questo ultimo, basandosi su degli atti di vendita di terreni vicini, ha stimato che il terreno di cui il richiedente era comproprietario valeva, nel 1983, 312 724, 88 EUR. Il terreno di cui era il solo proprietario valeva, nel 1983, 164 360, 34 EUR.
12. Il richiedente non chiede nessuna somma a titolo di danno morale.
13. Il Governo fa osservare che il procedimento per indennizzo impegnato dal richiedente a livello nazionale è sempre pendente e porta essenzialmente sull’importo dell’indennità accordata. Secondo lui, se la Corte accordasse una somma a titolo di una soddisfazione equa, il richiedente potrebbe essere indennizzato due volte.
14. Inoltre, il richiedente non avrebbe il diritto di richiedere nessuna somma a titolo di danno materiale, dato che dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, non ha contestato i calcoli del perito commesso d’ufficio e che ha criticato unicamente i criteri seguiti dal tribunale per risarcirlo.
15. Infine, il Governo chiede alla Corte di non prendere in conto le pretese formulate dal richiedente dopo la sentenza al principale, su base di una perizia, e di dichiararle tardive. Peraltro, il Governo osserva che la perizia controversa contiene i calcoli del perito privato del richiedente, e considera che questi siano supportati da convinzioni soggettive, secondo un metodo che sembra inaccettabile. Infine, il Governo si oppone ad ogni ipotesi di un’altra perizia, che stima essere priva di ogni utilità.
16. Trattandosi del danno morale, il Governo osserva che nessuna somma è dovuta al richiedente a questo titolo in quanto non ha presentato a questo riguardo alcuna richiesta.
2. Valutazione della Corte
17. La Corte risponde al primo colpo all’argomento del Governo, derivato dal fatto che il procedimento per indennizzo dinnanzi alle giurisdizioni nazionali è sempre pendente. Considera improbabile che il richiedente riceva un doppio indennizzo, dato che le giurisdizioni nazionali, quando decideranno della causa, terranno inevitabilmente in conto ogni somma accordata ad un richiedente da questa Corte (Serghides e Christoforou c. Cipro (soddisfazione equa), no 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). Inoltre, visto che il procedimento nazionale dura da più di sedici anni (§§ 19-27 della sentenza al principale) sarebbe irragionevole aspettarne la conclusione.
18. Ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
19. Gli Stati contraenti parti ad una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta a cui è abbinato l’obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libertà garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di compierla lei stessa. Se il diritto nazionale non permette, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata (Brumărescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
20. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che l’ingerenza controversa non soddisfaceva alla condizione di legalità (§§ 82-83 della sentenza al principale). Nella presente causa è l’illegalità intrinseca della confisca sul terreno che è stata all’origine della violazione constatata sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
21. La Corte ricorda che il carattere illecito di simile spodestamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto,non potendo essere assimilate le conseguenze finanziarie di una confisca lecita a quelle di un spodestamento illecito (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, § 75, 28 novembre 2002; Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, § 250, CEDH 2006 -).
22. L’indennizzo da fissare in un caso come quello dello specifico dovrebbe riflettere quindi l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell’ingerenza controversa. Nella sua giurisprudenza, per riparare integralmente il danno subito, la Corte ha concesso delle somme che riflettono il valore reale del terreno rispetto al mercato immobiliare odierno. Inoltre, ha cercato di compensare le perdite subite che non sarebbero coperte dal versamento di questo importo, tenendo all’occorrenza conto del potenziale del terreno in causa, calcolato, a partire dal costo di costruzione degli immobili eretti dall’espropriante (vedere le cause Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), sentenza del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B, Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, 11 dicembre 2003, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, 30 ottobre 2003; Scordino c. Italia (no 3) (soddisfazione equa, no 43662/98, CEDH 2007 -).
23. Tuttavia, la Corte nota che nello specifico, il richiedente si è limitato a chiedere la differenza tra il valore che i terreni avevano all’epoca dell’inizio dell’occupazione e l’indennità accordata dal tribunale di Foggia, più indicizzazione ed interessi.
24. In quanto alla questione di sapere se la perizia depositata dal richiedente il 10 marzo 2006 sia tardiva, la Corte stima che questa questione può restare aperta, perché nello specifico il Governo contesta anche la fondatezza di questa perizia.
25. La Corte deve prendere infine in conto il fatto che oltre al richiedente, anche tre terze persone possono rivendicare anche dei diritti rispetto al primo terreno oggetto della causa (§§ 7 e 25 della sentenza al principale). In mancanza di indicazioni contrarie, la Corte stima che il richiedente è fondato a ricevere una soddisfazione equa solo al 25% rispetto al valore di questo terreno.
26. In queste circostanze, alla vista delle pretese del richiedente, e deliberando in equità, la Corte accorda 200 000 EUR a questo.
B. Oneri e spese
27. Il richiedente sollecita il rimborso degli oneri di procedimento, senza valutare tuttavia questi.
28. Il Governo sostiene che il richiedente ha quantificato questi in modo vago ed impreciso.
29. Secondo la giurisprudenza stabilita della Corte, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
30. In mancanza di giustificativi, la Corte stima che il richiedente non ha diritto a nessuna somma a questo capo.
C. Interessi moratori
31. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dice
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 200 000 EUR (due centomila euro) per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta.
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 luglio 2008 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente