SECONDA SEZIONE
CAUSA SERPİL KAYA ED ALTRI C. TURCHIA
( Richiesta no 21313/05)
SENTENZA
STRASBURGO
12 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Serpil Kaya ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Iþýl Karakaş, Kristina Pardalos, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 8 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 21313/05) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui quattro cittadini di questo Stato, la Sig.ra S. K., il Sig. M. O. K., la Sig.ra M. K. e la Sig.ra F. K. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 27 maggio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da A. Ö., avvocato ad Izmir. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 22 ottobre 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti Sig.ra S. K., il Sig. M. O. K., la Sig.ra M. K. e la Sig.ra F. K. sono nati rispettivamente nel 1949, 1957, 1341 (anno dell’egira) e 1956 e risiedono ad Izmir.
5. Il 19 dicembre 1928, il nonno dei richiedenti acquistò dal Tesoro pubblico un terreno di una superficie di 58 760 m2, ubicato nella località Orguca/Germiyan.
6. Il 21 agosto 1970, il terreno controverso fu iscritto sul registro fondiario a nome del padre dei richiedenti.
7. Nel 1980, i richiedenti ereditarono questo terreno in seguito al decesso del loro padre.
8. Il 13 gennaio 2000, l’amministrazione delle foreste (“l’amministrazione”) introdusse dinnanzi alla corte d’appello di Çeşme (“il tribunale”) un’azione d’ annullamento del titolo di proprietà dei richiedenti, al motivo che il terreno controverso non poteva essere oggetto di una proprietà privata, nella misura in cui era situato in una zona forestale protetta.
9. L’ 11 aprile 2000, i richiedenti investirono lo stesso tribunale di un ricorso di contestazione della delimitazione del terreno (“sınırlamaya itiraz davası”). Chiesero che le perizie siano effettuate in vista di controllare la pertinenza della decisione di archiviazione del loro terreno nella “foresta demaniale.”
10. Il tribunale unì le due cause.
11. All’udienza del 2 febbraio 2001, il tribunale ascoltò uno dei sei testimoni proposti dai richiedenti.
12. Con un giudizio dell’ 11 giugno 2003, il tribunale annullò il titolo di proprietà dei richiedenti ed ordinò l’iscrizione del bene controverso a nome del Tesoro pubblico al motivo che una parte del terreno (31 502 m2) era nei press della foresta e possedeva una flora tipica dell’ambiente forestale riconosciuto nel 1999, anno in cui si era proceduto ai lavori di catasto ed alla delimitazione del terreno. Per giungere a questa conclusione, il tribunale si basò sui rapporti di perizia, sulle visite dei luoghi, sulle fotografie e sulle carte topografiche della regione stabilita durante il procedimento.
13. Il 12 ottobre 2004, la Corte di cassazione confermò il giudizio di prima istanza.
14. Il 24 febbraio 2005, la Corte di cassazione respinse il ricorso di rettifica introdotto dai richiedenti.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
15. Il diritto e la pratica interna pertinenti concernente l’annullamento dei titoli di proprietà privata ed il trasferimento al Tesoro pubblico dei beni facenti parte della tenuta forestale pubblica sono descritte nella sentenza Turgut ed altri c. Turchia, (no 1411/03, §§ 41-67, 8 luglio 2008).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
16. I richiedenti adducono che l’annullamento del loro titolo di proprietà e la re iscrizione del terreno in causa a nome del Tesoro pubblico, senza versamento di un’indennità, costituisce un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
17. Sull’ammissibilità, il Governo sostiene che i richiedenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne. Stima difatti che questi avrebbero potuto ottenere risarcimento basandosi sull’articolo 1007 del codice civile secondo cui lo stato è responsabile di ogni danno risultante dal mantenimento dei registri fondiari. A questo riguardo, il Governo si riferisce alla giurisprudenza nazionale in materia, in particolare alla responsabilità obiettiva dello stato per il mantenimento dei registri fondiari.
18. La Corte ricorda che ha allontanato già delle eccezioni simili sollevate dal Governo convenuto (vedere, in particolare, Köktepe c. Turchia, no 35785/03, § 76, 22 luglio 2008; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turchia, no 45651/04, §§ 29-33, 10 marzo 2009; Ardıçoğlu c. Turchia, 23249/04, § 29, 2 dicembre 2008; Berber c. Turchia, no 20606/04, § 17, 13 gennaio 2009). Non permettendo nulla di scostarsi da questa giurisprudenza, respinge l’eccezione del Governo derivata dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
19. La Corte constata peraltro che questo motivo di appello non incontra nessuno degli altri motivi di inammissibilità iscritti all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
20. Sul merito, la Corte ricorda di avere già esaminato dei motivi di appello identici a quello presentato dai richiedenti e di avere concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione della mancanza di indennizzo per il trasferimento di proprietà del bene dei richiedenti al Tesoro pubblico (Turgut ed altri, precitata, §§ 86-93; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., precitata, §§ 40-45; Rimer ed altri c. Turchia, no 18257/04, §§ 34-41, 10 marzo 2009; Nural Vural c. Turchia, no 16009/04, §§ 29-34, 10 marzo 2009). Dopo avere esaminato la presente causa, considera che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nello specifico.
21. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
22. I richiedenti denunciano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione nella misura in cui la corte d’appello non ha ascoltato tutti i loro testimoni e ha annullato il loro titolo di proprietà senza tenere conto del fatto che il terreno controverso era stato acquisito dal Tesoro pubblico.
23. Il Governo contesta questa tesi.
24. La Corte ricorda che l’ammissibilità delle prove dipende al primo capo dalle regole del diritto interno e che in principio, spetta alle giurisdizioni nazionali valutare gli elementi raccolti da loro. Il compito assegnato alla Corte dalla Convenzione non consiste nel pronunciarsi sul punto di sapere se delle deposizioni dei testimoni sono state a buono diritto ammesse come prove, ma nel ricercare se il procedimento considerato nel suo insieme, ivi compreso il modo di presentazione dei mezzi di prova, ha rivestito un carattere equo (vedere Sadak ed altri c. Turchia, numeri 29900/96, 29901/96, 29902/96 e 29903/96, § 63, CEDH 2001-VIII). Ora, alla vista degli elementi della pratica, tale appare essere il caso nello specifico. Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere dichiarata inammissibile in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. A titolo dell’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti non hanno fatto richiesta di soddisfazione equa. Pertanto, la Corte stima che non c’è luogo di concedere loro alcuna somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa