TERZA SEZIONE
CAUSA SERBAN C. ROMANIA
( Richiesta no 3729/03)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Serban c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e dai Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 3729/03) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. P. S. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 28 novembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduce che l’annullamento di una sentenza definitiva pronunziata a suo favore ha recato offesa al principio della sicurezza dei rapporti giuridici ed al diritto al rispetto dei beni.
4. Il 28 agosto 2008, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1950 e risiede a Bucarest.
6. L’ 11 novembre 1995, il richiedente ottenne una decisione definitiva di giustizia che ordinava alle autorità amministrative di Bucarest di concludere un affitto a suo favore avente per oggetto un appartamento ubicato a Bucarest, al terzo piano dell’immobile no 12 di via Decebal. Il 7 ottobre 1996, lo stato concluse un affitto col richiedente.
7. Nel 1997, i coniugi O. citarono in giustizia il richiedente per ottenere il suo sfratto, in ragione di un contratto di vendita che avrebbero concluso nel 1996 con i coniugi T. Questi ultimi aveva firmato, nel 1994, un contratto di acquisto dello stesso bene con lo stato.
8. Il richiedente depositò un’istanza riconvenzionale che sollecitava l’annullamento dei due contratti di vendita, in ragione dell’illegalità dei due atti giuridici.
9. Con un giudizio del 5 marzo 1999, il tribunale di prima istanza di Bucarest respinse l’azione dei terzi come mal fondata e fece diritto all’istanza riconvenzionale del richiedente, annullando i due contratti di vendita. Questo giudizio era motivato dall’illegalità della vendita del bene da parte dello stato a favore dei coniugi T, così come della vendita dello stesso bene da parte di questi ultimi a favore dei coniugi O. Il tribunale giudicò che il richiedente abitava suddetto appartamento dal 1991 in quanto inquilino dello stato fino al 1996 e che aveva il diritto di acquistare l’appartamento e i coniugi T. Il tribunale ordinò anche lo sfratto dei coniugi O. da suddetto appartamento.
10. Questo giudizio fu confermato su appello, il 13 settembre 2000, dal tribunale dipartimentale di Bucarest e su ricorso, il 31 gennaio 2001, dalla corte di appello di Bucarest. Le due giurisdizioni stimarono che i coniugi T. non assolvevano le condizioni imposte dalle leggi interne per acquistare un bene dallo stato.
11. In una data non-precisata, su richiesta dei coniugi O., il procuratore generale formò dinnanzi alla Corte suprema di giustizia un ricorso per annullamento contro le due suddette sentenze. Addusse che il richiedente aveva concluso l’affitto il 7 ottobre 1996, o in una data posteriore alla vendita, l’ 11 aprile 1996, conclusasi a favore dei coniugi T. e che questo affitto era nullo.
12. Con una sentenza del 20 giugno 2002, la Corte suprema accolse il ricorso per annullamento, annullò le sentenze del 13 settembre 2000 e del 31 gennaio 2001 e, al merito, accolse l’azione dei coniugi O. ed ordinò l’annullamento dell’affitto concluso il 7 ottobre 1996 tra il richiedente e lo stato. La giurisdizione suprema giudicò che i contratti di vendita conclusi nel 1994 tra i coniugi T. e lo stato, così come nel 1996 tra i coniugi T. e i coniugi O. era legale e che il richiedente aveva solamente un credito che non era opponibile agli acquirenti del bene.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
13. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinenti sono descritti nella sentenza Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) e SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Romania (no 22687/03, 1 dicembre 2005, § 22,).
14. Con un ordinamento di emergenza (ordonanţa de urgenţă) del Governo, no 58 del 25 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale no 460 del 28 giugno 2003, gli articoli 330-3304 del Codice di procedura civile che regolano il ricorso per annullamento sono stati abrogati. In virtù delle disposizioni transitorie, le decisioni di giustizia rese fino alla data dell’entrata in vigore dell’ordinamento erano sottoposte alle vie di ricorso esistenti in data in cui le decisioni erano state rese.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
15. Il richiedente si lamenta del fatto che l’annullamento della sentenza definitiva della corte di appello di Bucarest del 31 gennaio 2001 con la sentenza del 20 giugno 2002 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha portato attentato al principio della sicurezza dei rapporti giuridici, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione che dispone:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
16. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
17. Rinviando alla causa Masinimportexport, il Governo concede che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l’accoglimento di una via straordinaria di ricorso che rimette in causa una sentenza definitiva con un procedimento di supervisione è giudicato come un’incomprensione del principio della sicurezza dei rapporti giuridici (SC Maşinexportimport Industrial Group SA, precitata, § 36).
18. Tuttavia, il Governo sottolinea che attualmente, il procuratore generale non ha più la possibilità di verificare la legalità di una sentenza definitiva tramite un ricorso per annullamento.
19. Infine, il Governo si rimette alla saggezza della Corte per ciò che riguarda la fondatezza del motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
20. Il richiedente contesta gli argomenti del Governo e sostiene che l’annullamento della sentenza definitiva del 22 giugno 2002 ha portato attentato al principio della sicurezza dei rapporti giuridici.
21. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quella in cui ha concluso alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della rimessa in causa, in seguito ad un ricorso per annullamento formato dal procuratore generale, della soluzione data in modo definitiva ad una controversia (vedere, tra altre, Brumărescu, precitata, §§ 61-65, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, precitata, § 32, e SC Editura Orizonturi S.R.L. c. Romania, no 15872/03, §§ 59-63, 13 maggio 2008).
22. Avendo esaminato la presente causa, la Corte considera che il Governo non ha fornito nessun argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente. Quindi, la Corte stima che applicando così le disposizioni dell’articolo 330 del Codice di procedura civile che regolano il ricorso per annullamento, come redatto all’epoca dei fatti, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha ignorato con la sua decisione del 20 giugno 2002 il principio della sicurezza dei rapporti giuridici e con ciò, il diritto del richiedente ad un processo equo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
23. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 su questo punto.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
24. Il richiedente si lamenta del fatto che la sentenza del 20 giugno 2002 dell’Alta Corte di cassazione e giustizia ha avuto per effetto di recare offesa al suo diritto al rispetto dei suoi beni, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
25. Il Governo sostiene che questo motivo di appello è incompatibile ratione materiae con le disposizioni dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione al motivo che un affitto di abitazione non fa del suo titolare il proprietario di un “bene” un protetto dal suddetto articolo. Quindi, il Governo afferma che il richiedente non era titolare né di un bene né di un credito verso lo stato in virtù del quale avrebbe potuto pretendere di avere almeno una “speranza legittima” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà.
26. Il richiedente si oppone agli argomenti del Governo.
27. La Corte ricorda che il diritto ad un affitto, riconosciuto con una decisione di giustizia definitiva, rappresenta un credito sufficientemente stabilito da costituire un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1. ( Licu c. Romania, no 35077/02, §§ 36-37, 4 marzo 2008).
28. Nello specifico, la Corte nota che col giudizio definitivo dell’ 11 novembre 1995 il tribunale di prima istanza di Bucarest ha ordinato alle autorità amministrative di concludere un affitto col richiedente, il che è stato fatto il 7 ottobre 1996. Questo affitto costituiva un credito in virtù del quale il richiedente poteva dunque pretendere di avere almeno una “speranza legittima” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di natura patrimoniale dipendente dalla nozione di “beni” contenuta all’articolo 1 del Protocollo no 1.
29. Ne segue che l’eccezione preliminare del Governo deve essere respinta.
30. La Corte constata poi che questo motivo di appello non è manifestamente
mal-fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
31. Il Governo espone che l’ingerenza nel diritto del richiedente di godere dell’appartamento in questione era giustificata dalla necessità di difendere l’ordine giuridico, ossia di garantire il rispetto delle disposizioni legali tra cui in particolare la legge no 5/1973 che esigeva la conclusione per iscritto di un affitto di abitazione. Aggiunge che il giusto equilibrio tra gli interessi in presenza non è stato rotto dal momento che il richiedente non ha mai abitato l’appartamento e non ha mai versato alcun affitto.
32. Il richiedente contesta gli argomenti del Governo.
33. La Corte stima che l’annullamento da parte della Corte suprema di giustizia della sentenza definitiva del 18 aprile 2001 ha costituito un’ingerenza nel diritto dei richiedenti al rispetto del loro bene ai sensi della prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
34. La Corte deve ricercare quindi se un giusto equilibrio è stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Brumãrescu precitata, § 78,).
35. Nello specifico, stima che questo equilibrio è stato rotto e che il richiedente ha sopportato un carico speciale ed esorbitante dal momento che non solo è stato privato del diritto di vedersi trasferire l’utile del contratto di locazione riguardante l’appartamento, ma anche di ogni indennità o misura riparatrice a questo riguardo.
36. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
37. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
38. Il richiedente chiede di essere rimesso nella situazione anteriore all’annullamento della sentenza del 31 gennaio 2001. Afferma che in ragione del ricorso per annullamento accolto dall’Alta Corte di cassazione e giustizia non ha avuto la possibilità di acquistare l’appartamento dallo stato. A questo fine, sollecita il contro valore del bene controverso, o 208 400 euro (“EUR”) ed egli versa un rapporto di perizia in questo senso. Chiede anche 500 000 EUR a titolo di danno morale per lo stress che avrebbe subito così come per la situazione “discriminatoria” che avrebbe dovuto affrontare in seguito al ricorso in annullamento.
39. Il Governo si oppone al pagamento del contro valore del bene controverso perché, secondo lui, si tratterebbe di un danno eventuale di cui gli elementi costitutivi non suscitano un calcolo esatto. Il Governo chiede alla Corte di valutare globalmente il danno patrimoniale e morale. In quanto al danno morale, il Governo stima che non c’è legame di causalità tra il danno invocato e la pretesa violazione della Convenzione, e che ad ogni modo l’importo sollecitato dal richiedente è eccessivo.
40. Per ciò che riguarda la somma chiesta a titolo del contro valore dell’appartamento controverso, la Corte non potrebbe speculare sulla possibilità per il richiedente di acquistare l’appartamento in questione. Pertanto, conviene respingere questa richiesta. Avuto riguardo all’insieme degli elementi che si trovano in suo possesso e deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, assegna al richiedente 3 000 EUR per ogni danno compreso.
B. Oneri e spese
41. Il richiedente sollecita il rimborso di 1 103 EUR, mandando dei giustificativi, corrispondenti agli oneri di fotocopie, parcella di perizia tecnica immobiliare, parcella di avvocato, oneri di traduzione di certi documenti ed oneri di corrispondenza.
42. Il Governo non si oppone al rimborso degli oneri incorsi, su presentazione dei documenti giustificativi. Per ciò che riguarda gli oneri sostenuti per la perizia tecnica immobiliare e le traduzioni, il Governo non li considera come oneri necessari.
43. La Corte stima che solo gli oneri e le spese richieste per cui sono stati prodotti dei documenti giustificativi e che hanno un rapporto col procedimento controverso, sono di un importo di 415 EUR. In queste condizioni, giudica appropriato assegnare al richiedente 415 EUR a questo titolo.
C. Interessi moratori
44. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
4. Stabilisce che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i, 3 000 EUR ( tremila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per ogni danno compreso, da convertire in moneta nazionale dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
ii, 415 EUR (quattro cento quindici euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese, da convertire in moneta nazionale dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
5. Stabilisce che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, gli importi indicati sotto 4 i) ed ii) saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente