TERZA SEZIONE
CAUSA SCOZZARI ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 67790/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
19 ottobre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Scozzari ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 67790/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui sei cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 10 marzo 2001 ed in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 15 dicembre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che la perdita di ogni padronanza dei terreni, combinata con l’impossibilità di ovviare alla situazione incriminata, abbia generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché i richiedenti abbiano subito un’espropriazione di fatto incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni (Scozzari ed altri c. Italia, no 67790/01, § 79, 15 dicembre 2005).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano a titolo di danni patrimoniali una somma del 50% superiore a quella proposta dal perito e riconosciuta dal tribunale così come un’indennità per danno morale ed il rimborso degli oneri e spese per il procedimento dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 88, e punto 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo.
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. I richiedenti chiedono a titolo di danni patrimoniali una somma del 50% superiore a quella proposto dal perito e riconosciuta dal tribunale che era di 26 640,34 EUR più interessi e rivalutazione a partire dal 1995.
9. Inoltre, i richiedenti chiedono alla Corte di nominare un perito per valutare le perdite economiche che hanno subito a partire dal momento dell’occupazione dei terreni.
10. Il Governo ricorda che nel caso di specie il tribunale non ha fatto applicazione della legge di bilancio no 662 del 1996 e che dunque niente è dovuto ai richiedenti.
11. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
12. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
13. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
14. La Corte osserva che i richiedenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, rivalutata ed abbinata di interessi a contare dalla data della perdita della proprietà (vedere paragrafo 17 della sentenza al principale). Secondo lei, gli interessati hanno così ottenuto già una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo precitato.
15. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 6 000 EUR di questo capo.
B. Danno morale
16. I richiedenti sollecitano il versamento della somma di 51 645,68 EUR a titolo di danno morale per ogni richiedente.
17. Il Governo si oppone ed afferma che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali.
18. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni hanno causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
19. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti 6 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
20. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono la somma di 16 403,71 EUR, a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
21. Il Governo si oppone e sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
22. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, di più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
23. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare per intero l’importo chiesto per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione le seguenti somme:
i. 6 000 EUR (seimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 6 000 EUR (seimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 16 403,71 EUR (sedicimila quattro cento tre euro e settantuno centesimi) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente