Conclusione Violazione dell’art. 6-1; violazione di P1-1; Danno morale – risarcimento pecuniario; Danno materiale – domanda respinta; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA SCORZOLINI C. ITALIA
( Richiesta no 15483/02)
SENTENZA
STRASBURGO
29 giugno 2006
DEFINITIVO
29/09/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Scorzolini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, L. Caflisch, C. B?rsan,
V. Zagrebelsky, la
Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, giudici, e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 8 giugno 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 15483/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. C. S. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 22 marzo 2002 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dai Sig. M. d. S. e S. di S., avvocati a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. Braguglia, ed il suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva che l’impossibilit? prolungata di eseguire l’ordinanza di sfratto dell? inquilino costituiva una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
4. La richiesta ? stata assegnata alla terza sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
5. Il 24 febbraio 2005, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente ? nato nel 1933 e ha risieduto a Roma.
7. Il richiedente ? il proprietario da un appartamento a Roma, che aveva affittato al Sig. C. S.
8. Con un atto notificato il 25 febbraio 1988, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1987, gli diede disdetta e lo cit? a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
9. Con un’ordinanza del 25 giugno 1988, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 30 maggio 1989. Questa decisione divent? esecutiva il 25 luglio 1988.
10. Il 24 novembre 1993, il richiedente notific? all’inquilino l?ordine di liberare l’appartamento.
11. Il 24 gennaio 1994, gli notific? il parere che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 18 febbraio 1994 tramite un ufficiale giudiziario di giustizia.
12. Tra il 18 febbraio 1994 ed il 12 settembre 2001, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a ventisette tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non permettendo lo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto al richiedente di beneficiare del concorso della forza pubblica.
13. Il 4 ottobre 2001, il richiedente firm? un nuovo affitto, con lo stesso inquilino, per un affitto tre volte superiore al precedente. La conclusione del nuovo contratto sarebbe dovuta alla lunghezza del procedimento di esecuzione.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
14. Il diritto e la pratica interna pertinenti figurano nelle sentenze Mascolo c. Italia, no 68792/01, ?? 14-44, 16.12.2004, e Lo Tufo c. Italia, (no 64663/01, ?? 16-48, 21.04.2005.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
15. Il richiedente si lamenta che l’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica, costituisca un attentato al suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei
beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
16. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
17. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, precitata, ?? 46-66, Lunari c. Italia, no 21463/96, ?? 34-46, 11 gennaio 2001, e Palumbo c. Italia, no 15919/89, ?? 33-47, 30 novembre 2000).
18. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possa condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa sette anni e sette mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia fino alla firma di un nuovo affitto.
19. Di conseguenza, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
20. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
21. Il richiedente richiede il risarcimento del danno materiale subito e calcola nel seguente modo: tra 89 303 400 lire italiane (ITL) [46 121,36 euro (EUR)] e 44 651 700 ITL [23 060,68 EUR], pi? interessi legali, corrispondente al triplo o al doppio dell’affitto che percepiva tra il 1992 e il 2001, pi? gli interessi legali, perch? a partire dal mese di ottobre 2001 l’inquilino ha pagato un affitto tre volte superiore al precedente.
22. Il Governo considera che la somma chiesta sia eccessiva. Osserva in particolare che, dal 1992, i proprietari potevano chiedere agli inquilini la conclusione di un nuovo contratto di locazione a condizioni certamente pi? vantaggiose. Pertanto, nella misura in cui il richiedente ha trascurato di chiedere l’aumento dell’affitto o la conclusione di un nuovo contratto pi? vantaggioso dal 1992, la perdita subita non pu? essere messa al carico dello stato.
23. La Corte osserva innanzitutto che il Governo non avanza nessun argomento a proposito della possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella giurisprudenza della Corte di cassazione di impegnare un procedimento in danni interessi contro lo stato a seguito della mancanza, non giustificata, di assistenza della forza pubblica (vedere Mascolo precitata, ?? 34-44, e Lo Tufo precitata, ?? 37-48,).
24. La Corte nota che il richiedente poteva investire le giurisdizioni civili al senso dell’articolo 1591 del codice civile introducendo una domanda in risarcimento contro il suo inquilino per ottenere il rimborso del danno subito per il periodo precedente alla firma di un nuovo affitto.
25. Difatti, si tratta nello specifico di danni che derivano del comportamento illegale dell’inquilino che, a prescindere dalla cooperazione dello stato nel collocamento in esecuzione della decisione giudiziale di sfratto, aveva il dovere di restituire l’appartamento al proprietario. La violazione del diritto del richiedente al rispetto del suo bene ? innanzitutto la conseguenza del comportamento illegale del suo inquilino. La violazione dell’articolo 6 della Convenzione da parte dello stato ? di ordine procedurale e posteriore alla condotta dell’inquilino.
26. La Corte constata di conseguenza che il diritto interno italiano permette di cancellare le conseguenze materiali della violazione e stima che ci sia luogo di respingere la domanda di soddisfazione equa per ci? che riguarda il danno materiale (vedere, mutatis mutandis, Mascolo precitata, ? 55, Lo Tufo precitata, ? 69, e Mazzei c. Italia, ?? 24-26, 6 aprile 2006).
B. Danno morale
27. Il richiedente chiede 15 000 EUR a titolo di danno morale.
28. Il Governo considera che l’importo richiesto ? eccessivo, sia per il periodo da prendere in considerazione, sia alla luce delle somme normalmente accordate dalla Corte.
29. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo; decide di conseguenza, deliberando in equit? come richiede l’articolo 41 della Convenzione, di accordargli 3 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
30. Il richiedente chiede anche 5 000 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
31. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
32. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte.
D. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 000 EUR( tremila euro) per danno morale,;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 29 giugno 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente