QUARTA SEZIONE
PROCEDIMENTO SCORDINO C. Italia (No 3)
, Richiesta no 43662/98,
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
6 marzo 2007
DEFINITIVO
09/07/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nell’affare Scordino c. Italia (no 3),
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, sedendo in una camera composta di:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg.. J. Casadevall
G. Bonello,
K. Traja,
L. Garlicki,
La Sig.ra L. Mijovi, ćgiudici, la
Sig.ra M. Del Tufo, giudice ad hoc, e di M. T.L. Early, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 febbraio 2007,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDURA
1. All’origine dell’affare si trova una richiesta (no 43662/98) diretta contro la Repubblica italiana e di cui quattro cittadini residenti all’estero di questo Stato, Sigg.. Giovanni, Elena, Maria e Giuliana Scordino (“i richiedenti”), avevano afferrato la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 12 agosto 1998 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Per una sentenza del 17 maggio 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalit? e che, partendo, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, ? 101, e spunta 1 del dispositivo, 17 maggio 2005.
3. Appoggiandosi sull’articolo 41 della Convenzione, a titolo del pregiudizio materiale i richiedenti richiedevano una somma che corrisponde al valore del campo litigioso, deduzione fatta dell’indennit? ottenuta al piano nazionale, ed aumentati del valore dei palazzi costruiti sul loro campo. I richiedenti sollecitavano inoltre un’indennit? per danno morale. Infine rivendicavano il rimborso delle spese di giustizia davanti alle giurisdizioni nazionali e delle spese incorse nella procedura a Strasburgo.
4. La domanda dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione che non si trova in stato, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottomettergli per iscritto, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza diventerebbe definitiva, le loro osservazioni su suddetta domanda e particolarmente a dargli conoscenza di ogni accordo al quale potrebbero finire (ibidem, ? 108, e spunta 2 del dispositivo.
5. La sentenza al principale ? diventata definitiva il 12 ottobre 2005, in seguito al rigetto per il collegio di cinque giudici della Grande Camera della domanda di rinvio depositato dal governo convenuto. Il termine di tre mesi ha toccato senza che le parti non giungono ad un accordo.
6. Il 12 giugno 2006, il Presidente della Camera al quale il seguito della procedura era confidato, punto 2 c, del dispositivo della sentenza al principale, ha deciso di chiedere alle parti di chiamare ciascuna un perito davanti a valutare il pregiudizio materiale e di depositare un rapporto di perizia prima del 30 settembre 2006.
7. Solo i richiedenti hanno depositato un rapporto di perizia nel termine imparti. Questo ultimo ? stato trasmesso al Governo.
8. Il 8 novembre 2006, il Governo ha depositato un esposto. I richiedenti hanno risposto il 9 gennaio 2007.
IN DIRITTO
I. Su L’applicazione Di L’articolo 46 Di La Convenzione
9. Ai termini di questa disposizione:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nei litigi ai quali sono partite.
2. La sentenza definitiva della Corte ? trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
10. La Corte ricorda avere concluso nella sua sentenza al principale, ?? 92-94 e ?? 98-102 della sentenza al principale,:
“La Corte nota poi che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, col rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, che si trattasse di un’illegalit? che esiste dall’inizio o di un’illegalit? sopraggiunto in seguito.
A questo riguardo, la Corte nota che l’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di occupare un campo e di trasformarlo irreversibilmente, in modo tale che sia considerato come esperienza al patrimonio pubblico, senza che in confronto un atto formale dichiarante il trasferimento di propriet? non sia adottato. Nell’assenza di un atto che formalizza l’espropriazione ed intervenendo al pi? tardi nel momento in cui il proprietario ha perso ogni disponibilit? del bene, l’elemento che permetter? di trasferire al patrimonio pubblico il molto occupato e di raggiungere una sicurezza giuridica ? la constatazione di illegalit? da parte del giudice, valendo dichiarazione di trasferimento di propriet?. Incombe sull’interessato – che continuo di essere formalmente proprietario – di sollecitare del giudice competente una decisione che constata, all’occorrenza, l’illegalit? assortita della realizzazione di un lavoro di interesse pubblico, condizioni necessarie affinch? sia dichiarato in modo retroattivo privato del suo bene.
Allo visto di questi elementi, la Corte stima che il meccanismo dell’espropriazione indiretta non ? atto ad assicurare un grado sufficiente di sicurezza giuridica.
(…)
Nel presente affare, la Corte rialza che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato i richiedenti privati del loro bene a contare del 13 gennaio 1982, le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono essendo riunita. Ora, nell’assenza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non saprebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente per la decisione definitiva-la sentenza della Corte di cassazione-che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come essendo stato applicato effettivamente e che l’acquisizione del campo al patrimonio pubblico ? stata dedicata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del campo che il 23 agosto 2002, data del deposito alla cancelleria della sentenza della Corte di cassazione.
La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di tirare partito di un’occupazione di campo sine titulo dall’inizio e qualificata di arbitrariet? per il tribunale amministrativo, paragrafo 14 sopra. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta adeguare il campo al disprezzo delle regole che reggono l’espropriazione in buona e ha potuto dovere forma e, introduci altri, senza che un’indennit? non sia messa a disposizione degli interessati.
Trattandosi dell’indennit?, la Corte constata che l’applicazione retroattiva della legge di bilancio no 662 del 1996 al caso di specie ha avuto per effetto di privare i richiedenti di un risarcimento integrale del pregiudizio subito.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza litigiosa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
Da allora, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. “
11. La violazione del diritto dei richiedenti, come lo garantisce l’articolo 1 del Protocollo no 1, trai la sua origine da un problema a grande scala che risulta dal comportamento fuori norma delle amministrazioni, interinate dai corsi e tribunali a titolo dell’espropriazione indiretta, e che permette a queste stesse amministrazioni di adeguarsi i beni in questione. L’incomprensione del principio di legalit? e del diritto al rispetto dei beni non ? stata causata da un incidente isolato n? non ? stata stata imputabile al giro particolare che ha preso gli avvenimenti nel caso degli interessati. Risulta dall’applicazione del principio dell’espropriazione indiretta, principio di sorgente jurisprudentielle, in seguito codificato, al riguardo di una categoria precisa di cittadini, a sapere i persone proprietari di campi occupati senza titolo dall’inizio, o a partire da un momento dato (?? 30-60 della sentenza al principale).
La Corte ? di parere che i fatti della causa rivelano nell’ordine giuridico italiano un mancamento conformemente alla quale una categoria intera di individui si ? vista, o si vedono sempre, privati arbitrariamente del loro diritto al rispetto dei loro beni. Stima anche che le lacune del diritto scoperto nell’affare particolare dei richiedenti possono dare adito ad avvenire a numerose richieste molto fondate.
12. Prima di esaminare le domande di soddisfazione equa presentata dai richiedenti a titolo dell’articolo 41 della Convenzione, ed avuto riguardo alle circostanze della specie cos? come all’evoluzione del suo carico di lavoro, la Corte si proporsi di esaminare quali conseguenze possono essere tirate dell’articolo 46 della Convenzione per lo stato convenuto. Ricorda che ai termini dell’articolo 46 le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive rese dalla Corte nei litigi ai quali sono partite, il Comitato dei Ministri essendo incaricato di sorvegliare l’esecuzione di queste sentenze. Ne consegue particolarmente che, quando la Corte constata una violazione, lo stato convenuto ha non solo l’obbligo giuridico di versare agli interessati l’? assegnata a titolo della soddisfazione equa prevista per l’articolo 41, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali et/ou, all’occorrenza, individuali ad integrare nel suo ordine giuridico interna per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e di cancellare ne per quanto possibile le conseguenze. Lo stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi di liberarsi dal suo obbligo giuridico allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili coi conclusioni contenuti nella sentenza della Corte, Scozzari e Giunta c. Italia [GC], i nostri 39221/98 e 41963/98, ? 249, CEDH 2000-VIII; Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 192, CEDH 2004-V.
13. Inoltre, risulta dalla Convenzione, e particolarmente del suo articolo 1 che ratificando la Convenzione, gli Stati contraenti si avviano a fare in modo che il loro diritto interno sia compatibile con questa, Maestri c. Italia [GC], no 39748/98, ? 47, CEDH 2004-I.
14. La violazione che la Corte ha constatato nella specie consegue di una situazione che riguarda un gran numero di persone, a sapere la categoria degli individui riguardati dall’occupazione senza titolo di campo, e che sono suscettibili di perdere bene loro per via di una decisione giudiziale che interina il comportamento illegale delle autorit? in virt? dell’espropriazione indiretta. La Corte ? afferrata gi? di decine di richieste di questo tipo. Il 30 maggio 2000, la Corte si ? pronunciata per la prima volta sull’espropriazione indiretta, Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI. Nel 2003, ha precisato i criteri che si applicano alla soddisfazione equa nel caso di espropriazione indiretta, Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, 11 dicembre 2003; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, 30 ottobre 2003. Da, la Corte ha reso di numerose sentenze che constatano la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 a causa di una privazione di beni a titolo dell’espropriazione indiretta. ? non solo l? un fattore aggravante in quanto alla responsabilit? dello stato allo sguardo della Convenzione a ragione di una situazione passata o attuale, ma anche una minaccia per l’effectivit? all’avvenire del dispositivo messo in posto per la Convenzione.
15. Sebbene in principio non gli appartenga di definire quale possono essere le misure di correzione appropriate affinch? lo stato convenuto si libera dai suoi obblighi allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, avuta riguardo alla situazione di carattere strutturale che constata, la Corte osservo che le misure generali al livello nazionale si imporsi sicuramente nella cornice dell’esecuzione della presente sentenza, misure che devono prendere in considerazione le numerose persone toccate. Inoltre, le misure adottate devono essere di natura tale da rimediare al mancamento strutturale di cui consegue la constatazione di violazione formulata dalla Corte, in modo tale che il sistema instaurato dalla Convenzione non sia compromesso da un gran numero di richieste che risultano dalla stessa causa. Uguali misure devono comprendere un meccanismo che offre alle persone lese un risarcimento per la violazione della Convenzione stabilita relativamente nella presente sentenza ai richiedenti dunque. A questo riguardo, la Corte ha la preoccupazione di facilitare la soppressione veloce ed effettiva di una disfunzione constatata nel sistema nazionale di protezione dei diritti dell’uomo. Una volta un tale difetto identificato, incombe sulle autorit? nazionali, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di prendere, in modo retroattivo se l’occorre (vedere i sentenze Bottazzi c). Italia [GC], no 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V, Di Mauro c. Italia [GC], no 34256/96, ? 23, CEDH 1999-V, e la Risoluzione provvisoria del Comitato dei Ministri ResDH(2000)135 del 25 ottobre 2000, Durata eccessiva delle procedure giudiziali in Italia: misure di carattere generale,; vedere anche Brusco c. Italia, d?c.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, e Giacometti ed altri c. Italia, d?c.), no 34939/97, CEDH 2001-XII, le misure di correzione necessarie conformemente al principio di sussidiariet? della Convenzione, affinch? la Corte non abbia a reiterare la sua constatazione di violazione in una lunga serie di affari comparabili.
16. Per aiutare lo stato convenuto a riempire i suoi obblighi a titolo dell’articolo 46, la Corte ha cercato di indicare il tipo di misure che lo stato italiano potrebbe prendere per mettere un termine alla situazione strutturale constatata nella specie.
Stima che lo stato dovrebbe, innanzitutto, prendere delle misure che mirano ad avvertire ogni occupazione fuori norma di campi, che si trattasse di occupazione senza titolo dall’inizio o di occupazione inizialmente autorizzata e diventato senza titolo in seguito. In questa ottica, sarebbe concepibile non autorizzare l’occupazione di un campo che quando ? stabilito che il progetto e le decisioni di espropriazione sono state adottate nel rispetto delle regole fissate e che sono assortiti di una linea di bilancio atta a garantire un indennizzo veloce ed adeguato dell’interessato, per i principi applicabili in materia di indennizzo in caso di espropriazione in buona e dovuta forma, vedere Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ?? 93-98, CEDH 2006 -). Inoltre, lo stato convenuto dovrebbe scoraggiare le pratiche non conformi alle regole delle espropriazioni in buona e dovuta forma, adottando delle disposizioni dissuasive e ricercando le responsabilit? degli autori delle tali pratiche.
In ogni caso dove un campo ? stato gi? oggetto di occupazione senza titolo e ? stato trasformato nell’assenza di decreto di espropriazione, la Corte stima che lo stato convenuto dovrebbe sopprimere gli ostacoli giuridici che impediscono sistematicamente e per principio la restituzione del campo. Quando la restituzione di un campo si rivela impossibile per le ragioni plausibili in concreti, lo stato convenuto dovrebbe assicurare il pagamento di una somma che corrisponde al valore che avrebbe la restituzione in natura. Inoltre, lo stato dovrebbe prendere delle misure di bilancio adeguate per assegnare, se c’? luogo, dei danno-interessi per le perdite subite e che non sarebbero coperte dalla restituzione in natura o il pagamento che ne prende il posto, paragrafi 25-39 sotto.
II. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
17. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
1. Argomenti dei richiedenti
18. I richiedenti chiedono alla Corte di accordarloro una soddisfazione equa conformemente alla giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta, Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, 11 dicembre 2003; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, 30 ottobre 2003. Secondo essi, unica la restituzione del campo li avrebbe potuti porre in una situazione equivalente a quella di origine. A difetto di restituzione, i richiedenti chiedono ad essere risarciti integralmente, deduzione fatta della somma che hanno percepito al livello nazionale, e richiedono una somma che copre il valore del campo di oggi, aumentato del plusvalore portato dall’esistenza di edifici, e perdita di godimento.
19. All’appoggio delle loro pretese, i richiedenti hanno depositato un rapporto di perizia, redatta da tre periti. La stima cade su una superficie di 3 694 metri quadrati, situata ad alcuni chilometri della centro citt? di Reggio Calabria, in una zona che suscita un sviluppo urbano.
Il rapporto fa stato di questo che nel 1980, anno dell’occupazione del campo, il volume di occupazione del suolo, indizio di fabbricabilit?, pass? di 1, 75 metri cubo per metro quadrato a 3,15 metri cubo per metro quadrato. Due edifici che constano di trenta alloggi e delle rimesse sono state costruite, per un volume di 13 338 metri cubo.
I periti hanno determinato a 1 329 840 EUR, 360 EUR il metro quadrato, il valore attuale del campo, in funzione del mercato immobiliare di oggi.
Si sono chinati poi sul plusvalore portato dall’esistenza degli edifici destinati ad uso residenziale. Questo plusvalore, deduzione fatta del valore del suolo, ? di 2 476 067 EUR.
Peraltro, i periti hanno indicato che il costo di costruzione degli edifici nel 2006, deduzione fatta del 17% a causa di vetust? dei palazzi, meno il valore del suolo, ? anche di 2 476 067 EUR.
I periti hanno valutato infine il danno per perdita di godimento, dovuto all’impossibilit? di utilizzare il campo e gli edifici durante pi? di ventiquattro anni. Questo danno si alza globalmente a 4 179 653,50 EUR.
20. Per riassumere i conclusioni dei periti:
valore del campo nel 2006:
1 329 840 EUR
plusvalore portato dagli edifici = costo di costruzione nel 2006, meno vetust?,:
2 476 067 EUR
no-godimento del campo e degli edifici:
4 179 653,50 EUR
2. Argomenti del Governo
21. Il Governo non ha prodotto di contro perizia. Non ha formulato neanche delle critiche in quanto al bene-fondate ed all’esattezza dei calcoli presentati nel rapporto di perizia dei richiedenti.
22. Nel suo esposto, il Governo contesta la giurisprudenza della Corte in materia di soddisfazione equa per privazione arbitraria di beni, giurisprudenza sulla quale le pretese dei richiedenti si basano.
Il Governo stima che il sentenza Papamichalopoulos costituisce un precedente erroneo, tanto sul piano giuridico che economico: ci sarebbe stata confusione tra i valori degli edifici, il costo di costruzione, il plusvalore portato dagli edifici. Inoltre, il Governo sostiene che il collocamento al carico di un Stato dell’obbligo di restituire un campo – ivi compreso gli edifici che sono stati costruiti -, realizzo ad un arricchimento per l’interessato che otterrebbe cos? gratuitamente l’investimento realizzato dallo stato.
Il Governo critico poi il sentenza Carbonara e Ventura, nella misura in cui una somma che corrisponde al costo di costruzione della scuola costruita dalle autorit? ? stata accordata al richiedente. Infine, osserva che nell’affare Belvedere Alberghiera, dove il campo era stato utilizzato per la costruzione di una strada, la Corte non ha accordato una somma che corrisponde al costo di costruzione della strada ma una somma per deprezzamento del palazzo dovuto alla costruzione della strada.
23. In conclusione, il Governo trova che questa giurisprudenza ? incoerente e chiedi alla Corte di abbandonarlo.
24. Il Governo difende affinch? la Corte adotta dei nuovi criteri ed accorda cos? agli interessati una soddisfazione equa che si limita al valore commerciale del campo all’epoca della trasformazione di questo, aumentata del tasso dell’inflazione nel periodo riguardato e di interessi. All’appoggio della sua tesi, il Governo sostiene che la decisione per la quale i tribunali nazionali constatano l’illegalit? commessa dall’amministrazione ha per effetto di legalizzare la situazione poich? sostituisce l’atto di espropriazione che ha fatto difetto. Di conseguenza, gli interessati non possono aspirare ad un risarcimento, questo ultimo essendo riservato ai casi di privazione arbitraria di beni.
3. Decisione della Corte
25. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione trascina per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si pu? la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, ? 32, CEDH 2000-XI.
26. Gli Stati contraenti partiti ad un affare sono in principio libero di scegliere i mezzi di cui consumeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di apprezzamento in quanto alle modalit? di esecuzione di una sentenza traduce la libert? di scelta di cui ? assortita l’obbligo primordiale imposto per la Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e libert? garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette in integrum un restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, la Corte che non ha n? la competenza n? la possibilit? pratico di compierlo lei stessa. Il diritto nazionale non permette cos?, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’? luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata, Brumrescu ăc. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, ? 20, CEDH 2000-I.
27. Nella sua sentenza al principale, la Corte ha detto che l’ingerenza litigiosa non soddisfaceva alla condizione di legalit? (?? 98-102 della sentenza al principale). L’atto del governo italiano che la Corte ha tenuto per contrario alla Convenzione non era nella specie un’espropriazione che fosse stata legittima se un indennizzo adeguato era stato versato; al contrario, era un dominio dello stato sul campo dei richiedenti alla quale questi non hanno potuto rimediare (?? 99-100 della sentenza al principale).
A questo riguardo, la Corte ha rialzato che le giurisdizioni nazionali hanno preso nota della situazione di illegalit?, e che in virt? di questa constatazione, hanno dichiarato i richiedenti come essendo privato del loro bene a favore dell’occupante (? 98 della sentenza al principale). Inoltre, la Corte ha stimato che in dispetto dell’indennit? versata ai richiedenti, non c’era stato “risarcimento integrale del pregiudizio subito” (? 100 della sentenza al principale).
28. Riesce chiaramente di questi elementi che la Corte ha trattenuto lo statuto di “vittime” dei richiedenti per giungere poi alla constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, Eckle c. Germania, sentenza del 15 luglio 1982, serie Ha no 51, p. 32, ?? 69 e suiv., Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, Raccolta 1996-III, p. 846, ? 36, Dalban c. Romania [GC], no 28114/95, ? 44, CEDH 1999-VI e Jensen c. Danimarca, d?c.), no 48470/99, CEDH 2001-X. I richiedenti restano peraltro, sempre “vittime”, la loro situazione che rimane immutata dal pronunziato della sentenza al principale.
29. La Corte riafferma che ai suoi occhi, la decisione per la quale una giurisdizione nazionale prende atto di un’occupazione illegale di un campo e dichiara l’espropriazione indiretta di questo non ha per effetto di regolarizzare la situazione denunciata. Si limita ad interinare una situazione illegale, tra le numerose sentenze, vedere Serrao c. Italia, no 67198/01, ? 81, 13 ottobre 2005, situazione che non pu? essere raddrizzata da allora nell’assenza di un risarcimento conforme ai criteri che si applicano ai casi di privazioni illegali di beni.
30. Partendo la Corte rigetta l’argomento del Governo e riaffermi l’impossibilit? di mettere sullo stesso piano un’espropriazione regolare che ignorerebbe l’articolo 1 del Protocollo no 1 al motivo del carattere inadeguata dell’indennit?, ed un affare come quella della specie, dove la violazione del diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dipende dalla violazione del principio di legalit?, Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 25701/94, ? 75, CEDH 2002,
Segue che il risarcimento in caso di espropriazione indiretta non sar? similare all’indennit? trattenuta per gli affari dove la constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 per privazione di beni si basi sulla rottura del “giusto equilibro”, avuto riguardo al livello di indennizzo largamente inferiore al valore commerciale del campo ed all’assenza di motivi “di utilit? pubblica” che permette di versare un’indennit? di espropriazione inferiore al valore del bene, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ? 257, CEDH 2006 -).
31. L’indennizzo a fissare nella specie dovr? riflettere l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell’ingerenza litigiosa. Nel presente affare ? difatti, l’illegalit? intrinseca del dominio sul campo che ? stato all’origine della violazione constatata sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Il carattere illecito di simile spodestamento si ripercuote per la forza delle cose sui criteri ad adoperare per determinare il risarcimento dovuto dallo stato convenuto, le conseguenze finanziarie di un dominio lecito che non pu? essere assimilate a queste di un spodestamento illecito, Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], precitato, ? 75; Scordino c. Italia [GC], precitato, ? 250.
32. La Corte ricorda avere fondato la sua giurisprudenza in materia di soddisfazione equa in caso di privazione arbitraria di seguente beni i principi elaborati dalla Corte permanente di giustizia internazionale, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), sentenza del 31 ottobre 1995, serie Ha no 330-B, ? 36 che nella sua sentenza del 13 settembre 1928 nell’affare relativo alla fabbrica di Chorz?w, ha giudicato:
“(…) il risarcimento deve, per quanto possibile, cancellare tutte le conseguenze dell’atto illecito e ristabilire lo stato che sarebbe esistito verosimilmente cos? suddetto atto non erano stati commessi. Restituzione in natura, o, se non ? possibile, pagamento di una somma che corrisponde al valore che avrebbe la restituzione in natura; sussidio, se c’? luogo, di danno-interessi per le perdite subite e che non sarebbero coperte dalla restituzione in natura o il pagamento che ne prende il posto; tali sono i principi dai quali devono ispirarsi la determinazione all’importo dell’indennit? dovuta a causa di un fatto contrario al diritto internazionale. ” (Raccolta delle sentenze) serie Ha no 17, p. 47,
33. La Corte ha adottato una posizione molto simile nell’affare Papamichalopoulos c. Grecia, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), precitato, ?? 36 e 39. Ha concluso ad una violazione a causa di un’espropriazione di fatto irregolare, occupazione di terre per la marina greca dal 1967 che durava da pi? di venticinque anni alla data della sentenza al principale reso il 24 giugno 1993. La Corte ingiung? perci? allo stato greco di versare ai richiedenti, per danno e perdita di godimento dalla presa di possesso per le autorit? di questi campi, una somma equivalente al valore attuale dei campi aumentati del plusvalore portato dall’esistenza di certi edifici che erano stati edificati dall’occupazione.
34. La Corte ha seguito questo stesso approccio in due affari italiani, portante su delle espropriazioni non conformi al principio della preminenza del diritto. Nella prima di questi affari, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 31524/96, ?? 34-36, 30 ottobre 2003, ha detto:
“Come ? l’illegalit? intrinseca del dominio che ? stato all’origine della violazione constatata, l’indennizzo deve riflettere necessariamente il valore pieno ed intero dei beni.
Trattandosi del danno materiale, la Corte stima di conseguenza che l’indennit? ad accordare al richiedente non limitarsi al valore che aveva la sua propriet? alla data dell’occupazione. Per questa ragione, ha invitato il perito a stimare anche il valore attuale del campo litigioso e gli altri pregiudizi.
La Corte decide che lo stato dovr? versare all’interessata il valore attuale del campo. A questo importo si aggiunger? una somma per il no-godimento del campo da quando le autorit? si prese possesso del campo nel 1987 e per il deprezzamento del palazzo. Inoltre, in mancanza di commenti del Governo sulla perizia, c’? luogo di concedere una somma per la mancanza a guadagnare nell’attivit? alberghiera. “
35. Nella seconda di questi affari, Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa), no 24638/94, ?? 40-41, 11 dicembre 2003, la Corte ha dichiarato:
Trattandosi del danno materiale, la Corte stima di conseguenza che l’indennit? ad accordare ai richiedenti non limitarsi al valore che aveva la loro propriet? alla data della sua occupazione. Per questa ragione, ha invitato il perito a stimare anche il valore attuale del campo litigioso. Questo valore non dipende da condizioni ipotetiche, ci? che sarebbe il caso se si trovava oggi nello stesso stato che nel 1970. Riesce chiaramente del rapporto di perizia che, da allora, suddetto campo ed il suo vicinato immediato-che disponevano per la loro situazione di un potenziale di sviluppo urbano-sono stati messi in valore per la costruzione di edifici di cui la scuola.
La Corte decide che lo stato dovr? versare agli interessati, per danno e perdita di godimento da quando le autorit? hanno preso possesso del campo nel 1970, il valore attuale del campo aumentato del plusvalore portato dall’esistenza dell’edificio.
In quanto alla determinazione dell’importo di questa indennit?, la Corte interina i conclusioni del rapporto di perizia per la valutazione esatta del pregiudizio subito. Questo importo si alza a 1 385 394,60 EUR. “
36. Riesce dell’analisi dei tre affari sopra menzionati che portano tutti su dei casi di spodestamento illecito in si che alle fini di riparare integralmente il pregiudizio subito la Corte hanno concesso delle somme che includono il valore attuale del campo rispetto al mercato immobiliare di oggi. Inoltre, ha cercato di compensare le perdite subite che non sarebbero coperte dal versamento di questo importo, tenendo all’occorrenza conto del potenziale del campo in causa, calcolato, a partire dal costo di costruzione dei palazzi eretti da espropriandolo.
37. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte stima che mi affaccendo la natura della violazione constatata nella sentenza al principale nella presente gli permette di partire dal principio di un restitutio in integrum. Perci?, la Corte stima che la restituzione del campo litigioso-accoppiata dell’attribuzione degli edifici esistenti-avrebbe posto i richiedenti, pi? possibile, in una situazione equivalente a quella dove si troverebbero se non ci fosse stata trasgressione alle esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1; li indennizzerebbe allora integralmente delle conseguenze della perdita di godimento allegato, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), sentenza precitata, ? 36 e ?38.
38. A difetto di restituzione, la Corte stima che l’indennit? ad accordare ai richiedenti non si limita al valore che aveva la loro propriet? alla data dell’occupazione. Decide che lo stato dovr? versare una somma che corrisponde al valore attuale del campo agli interessati (1 329 840 EUR della quale conviene di dedurre l’indennit? ottenuta dai richiedenti al livello nazionale, a sapere 264 284 339 ITL nel 1982, vedere paragrafo 25 della sentenza al principale, ed attualizzata, o circa 436 000 EUR. A questo importo si aggiunger? una somma per il plusvalore portato dalla presenza di edifici-che ? stata stimata allo stesso livello del costo di costruzione nella specie-e che ? suscettibile di compensare anche i richiedenti per tutta altra perdita subita dai richiedenti.
39. In quanto alla determinazione dell’importo di questa indennit?, nell’assenza di perizia depositata per il Governo e nell’assenza di commenti concernente gli importi richiesti, la Corte si appoggia sul rapporto di perizia dei richiedenti. Deliberando in equit?, la Corte accorda ai richiedenti 3 300 000 EUR.
B. Danno morale
40. I richiedenti sollecitano 25 000 EUR ciascuno.
41. Il Governo trova questo ? eccessive e se ne rimette alla saggezza della Corte.
42. La Corte considera che la violazione della Convenzione ha portato ai richiedenti un torto morale certo, risultante del sentimento di impotenza e di frustrazione faccia allo spodestamento illegale dei loro beni. Deliberando in equit?, assegna a ciascuno dei richiedenti 10 000 EUR di questo capo, o 40 000 EUR al totale.
C. Frais e spese
43. I richiedenti chiedono il rimborso di 26 983, 76 EUR per le spese incorse davanti alle giurisdizioni nazionali. Sollecitano inoltre il rimborso delle spese esposte davanti alla Corte per un importo globale di 51 891, 44 EUR di cui 46 000 EUR per parcella, tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi sociali (CPA) in pi?. I richiedenti non chiedono il rimborso delle spese di perizia.
44. Il Governo osserva che il sono richieste sono eccessive e se ne rimette alla saggezza della Corte.
45. La Corte ricorda che il sussidio delle spese e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si trovano invalsi nella loro realt?, la loro necessit? e, di pi?, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa, precitata, ? 54,). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata, Vaglio di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie Ha no 288, ? 66.
46. La Corte non dubita della necessit? delle spese richieste n? che siano stati impegnati effettivamente a questo titolo. Stima poi che l’affare dei richiedenti davanti alle giurisdizioni nazionali mirava essenzialmente a riparare le violazioni della Convenzione allegata davanti alla Corte. La Corte giudica tuttavia troppo elevata i parcelle totali rivendicati a questo titolo. Considera dal momento che ha luogo non ci di rimborsarli che in parte.
Tenuto conto delle circostanze della causa, e deliberando in equit? siccome lo vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte giudica ragionevole di assegnare un importo di 30 000 EUR, aumentati di IVA e CPA, per l’insieme delle spese esposte davanti alle giurisdizioni nazionali ed a Strasburgo.
D. Interessi moratorie
47. La Corte giudica appropriata di basare il tasso delle interessi moratorie sul tasso di interesse della facilit? di pronto marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dice
ha, che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme,:
i. 3 300 000 EUR, tre milioni tre centomila euros, per danno materiale,;
ii. 40 000 EUR, quarantamila euros, per danno morale,;
iii. 30 000 EUR, trentamila euros, per spese e spese,;
iv. tutto ascendente potendo essere dovuto a titolo di tassa su suddette somme;
b che a contare della scadenza dudit termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di pronta marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
2. Rigetta la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fa in francese, comunicato poi per iscritto il 6 marzo 2007 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del regolamento.
T.L. Early Nicolas Bratza
Cancelliere Pr?sident
SENTENZA SCORDINO C. ITALIA (N? 3) (SODDISFAZIONE EQUA,
SENTENZA SCORDINO C. ITALIA (N? 3) (SODDISFAZIONE EQUA,
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