Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
QUARTA SEZIONE
CAUSA SCORDINO C. Italia (No 3)
( Richiesta no 43662/98)
SENTENZA
STRASBURGO
17 maggio 2005
DEFINITIVO
12/10/2005
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Scordino (no 3, c,). Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg.. G. Bonello, il Sig. Pellonp??, K. Traja, L. Garlicki, J. Borrego Borrego, giudici, la Sig.ra Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. Sig. O’Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 aprile 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 43662/98) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadini di questo Stato, Sigg.. G., E., M. e G. S. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 12 agosto 1998 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Sono rappresentati dinnanzi alla Corte con Me N. P., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, I.M. Braguglia, e dal suo coagente, F. Crisafulli.
3. I richiedenti adducevano in particolare un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei loro beni.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione (articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11).
5. La richiesta ? stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato la Sig.ra M. del Tufo per riunirsi in qualit? di giudice ad hoc (articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento).
6. Con una decisione del 6 aprile 2004, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
7. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 ? 1 dell’ordinamento).
8. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 ? 1 dell’ordinamento). La presente richiesta ? stata assegnata alla quarta sezione cos? ricomposta (articolo 52 ? 1).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
9. I richiedenti hanno ereditato di A. S. un terreno situato a Reggio Calabria e hanno registrato al catasto, foglio 111, appezzamenti 107 e 109.
10. Questo terreno era sottoposto ad un permesso di espropriare in vista di costruire delle abitazioni. Nel 1980, la municipalit? di Reggio Calabria decise che la societ? cooperativa “Il Rinascita calabrese” procederebbe ai lavori di costruzione su 3 676 m? del terreno.
11. Con un’ordinanza del 20 agosto 1980, il presidente della Regione Calabria autorizz? la cooperativa ad occupare il terreno. Il 6 settembre 1980, ci fu occupazione materiale.
12. Il 30 ottobre 1980, A. S. introdusse un ricorso dinnanzi al tribunale amministrativo di Calabria (“TAR”). Adduceva che l’ordinanza che autorizza l’occupazione del terreno era inficiata di nullit?, al motivo che non era stato sottoposto all’autorit? regionale di controllo (“CORECO”).
13. Il 2 febbraio 1982, il presidente della regione decret? l’espropriazione del terreno occupato a favore della municipalit? di Reggio Calabria.
14. Con un giudizio del 16 febbraio 1982, il TAR stim? che il decreto di occupazione di emergenza non era inficiato di nullit?. Tuttavia, visto le irregolarit? nel procedimento di adozione, questa ordinanza era inefficace e non poteva costituire quindi la base di un’ingerenza dell’amministrazione nei diritti degli individui. Di questo fatto, l’occupazione del terreno era senza titolo dall’inizio e doveva essere qualificata di arbitrariet?.
15. Con un’ingiunzione del 10 agosto 1984, A. S. chiese alla municipalit? di Reggio Calabria un risarcimento per l’occupazione del terreno. Questa ingiunzione rest? senza seguito.
16. Con un atto notificato il 26 aprile 1986, A. S. impegn? un’azione in danno-interessi contro la cooperativa “Il Rinascita calabrese” dinnanzi al tribunale civile di Reggio Calabria. Adduceva che l’occupazione del terreno era illegale, in virt? del giudizio del TAR, e chiedeva un risarcimento a concorrenza del valore commerciale del terreno.
17. La cooperativa convenuta mise in causa la municipalit? di Reggio Calabria. Questa si costitu? nel procedimento il 28 ottobre 1988.
18. Il 6 ottobre 1989, il tribunale design? un perito. Il rapporto di perizia, depositato il 15 giugno 1990, faceva stato di ci? che il terreno era stato trasformato irreversibilmente al pi? tardi il 13 gennaio 1982 dai lavori di costruzione. A questa epoca precisa, il valore stimato del terreno era di 480 220 000 ITL, o 130 000 ITL il metro quadrato.
19. Il 30 novembre 1992, A. S. deced?.
20. Il 21 settembre 1993, il ministero del Lavoro prese un’ordinanza in vista di sciogliere la cooperativa “Il Rinascita calabrese” a causa di insolvenza e nomin? un commissario incaricato della liquidazione. Il 26 ottobre 1994, lo stato dei crediti della cooperativa fu depositato. Raffigurava un credito dei richiedenti per un importo di 369 400 000 ITL, sotto riserva della conclusione del procedimento.
21. Il 22 novembre 1994, il tribunale ordin? un complemento di perizia. Il rapporto complementare fu depositato in data del 3 maggio 1995.
22. Il 3 novembre 1995, i richiedenti ed il commissario incaricato della liquidazione della cooperativa si costituirono nel procedimento. Il 22 dicembre 1995, le parti presentarono i loro conclusioni.
23. Con un’ordinanza del 25 febbraio 1997, il tribunale di Reggio Calabria chiese un altro complemento di perizia, in seguito all’entrata in vigore della legge di bilancio no 662 del 1996.
24. Con una decisione del 27 maggio 1997, il tribunale di Reggio Calabria constat? che, conformemente al giudizio del tribunale amministrativo, l’occupazione del terreno era stata fin dall’inizio senza titolo e che c’era stata un’ingerenza arbitraria nel diritto di propriet? dei richiedenti. Tuttavia, in applicazione della regola dell’espropriazione indiretta, il diritto di propriet? dei richiedenti era stato neutralizzato e c’era luogo di considerare che la propriet? del terreno era passata all’amministrazione il 13 gennaio 1982, a sapere una volta il terreno irreversibilmente trasformato dai lavori di costruzione. Il decreto di espropriazione intervenuto era ulteriormente senza effetto.
25. Il tribunale stim? poi che in compenso della privazione del terreno, i richiedenti avevano diritto ad un risarcimento. A questo riguardo, il tribunale not? che il valore del terreno nel 1982, come stimata col perito, era di 480 220 000 ITL. In seguito all’entrata in vigore della legge di bilancio no 662 del 1996 avendo plafonato per?, l’indennizzo, i richiedenti non potevano percepire un risarcimento integrale e potevano avere solamente diritto a 264 284 339 ITL. Questa somma doveva essere indicizzata al giorno della decisione e doveva essere abbinata di un interesse legale fino al pagamento.
26. Il 2 settembre 1998, il richiesto interj?tent appello di questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Reggio Calabria. Contestavano in particolare l’importo che il tribunale aveva accordato loro e che risultava dell’applicazione retroattiva della legge no 662 del 1996. Di dichiarazione non c’erano di pi?, secondo essi, di utilit? pubblica valida.
27. Con una sentenza del 22 maggio 2000, la corte di appello di Reggio Calabria respinse il ricorso dei richiedenti. Stim? che nello specifico era ci stato bene dichiarazione di utilit? pubblica e che l’articolo 3 della legge no 458 del 1988 trovava ad applicarsi. Di conseguenza, la restituzione del terreno era esclusa. Peraltro, la corte conferm? l’applicabilit? al caso di specifico della legge no 662 di 1996 e la determinazione di un massimo del risarcimento che ne derivava.
28. Con un ricorso notificato il 14 novembre 2000, i richiedenti si ricorsero in cassazione.
29. Con una sentenza del 18 aprile 2002, depositato il 23 agosto 2002, la Corte di cassazione respinse il ricorso alla cancelleria.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
a) L’occupazione di emergenza di un terreno
30. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta dichiarato di utilit? pubblica il lavoro da realizzare ed adottato il progetto di costruzione, l’amministrazione pu? decretare l’occupazione di emergenza delle zone ad espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni (articolo 20 della legge no 865 del 1971). Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre seguenti mesi la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
31. L’occupazione autorizzata di un terreno d? diritto ad un’indennit? di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l’indennit? di occupazione appena il terreno ? occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione proceda ad un’offerta di indennizzo.
b) Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
32. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero alle occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguiti da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono confrontate ai casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit? di questo in ragione dell’occupazione e del compimento dei lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet? terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
33. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo annullato il titolo o proseguendo l’occupazione al di l? della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione sia intervenuto.
34. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? del terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich? l’illegalit? che derivava dal’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia che ricadeva sull’indennit? di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
35. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno e poteva chiedere la rimessa in stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci fosse utilit? pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
36. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet? del terreno al momento della trasformazione irreversibile del bene, ossia al momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere la sentenza no 3243 del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
37. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott? la terza soluzione. Cos? fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta (accessione invertita od occupazione acquisitiva). In virt? di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet? di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalit? dell’occupazione, il lavoro pubblico ? stato realizzato. Quando l’occupazione ? ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet? ha luogo al momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno ? stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet? ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis? che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, avendo avuto luogo l’acquisizione del terreno senza titolo. Questo risarcimento non ? versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento ? abbinato al termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit? da delitto, ossia cinque anni, che comincia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
38. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessuno termine di prescrizione non si trovava ad applicare, poich? l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm? che il diritto al risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm? che doveva applicarsi un termine di prescrizione di dieci anni (sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992). Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione ? di cinque anni e che comincia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
39. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si ? radicato in una disposizione legislativa, ossia l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit? da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietario di un terreno traendo beneficio dal suo comportamento illegale non d? nessun problema sul piano costituzionale, poich? l’interesse pubblico, ossia la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet? di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilit? da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
40. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet? del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
41. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’? espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se non fosse cos? il caso, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
42. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietario di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit? pubblica devono essere considerate come nulle ab initio. In questo caso, l’interessato mantiene la propriet? dal terreno e pu? chiedere la restitutio in integrum. Pu?, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit? in questi casi ha un carattere permanente e nessuno termine di prescrizione non trova applicazione.
43. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che non c’? trasferimento di propriet? quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso, il principio dell’espropriazione indiretta non si trova ad applicare dunque. L’interessato che mantiene la propriet? dal terreno, ha la possibilit? di chiedere la restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia alla restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere nel momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
44. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet? per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit? pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato ? stata considerata come invalida ab initio.
45. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’? trasferimento di propriet? nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica valida.
46. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 del 1988 (paragrafi 46-50 sotto) e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrata in vigore il 30 giugno 2003 (paragrafi 58-59 sotto).
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988: Disposizioni specifiche ai terreni utilizzati per facilitare l’accesso alla propriet? (“edilizia residenziale pubblica”)
47. Il diritto italiano contempla la possibilit? di ottenere dei contributi pubblici che facilitano l’accesso alla propriet? fondiaria (“edilizia agevolata”). Le societ? cooperative rappresentano un caso frequente di beneficiari di questo tipo di accesso alla propriet?.
48. Per il caso di espropriazione indiretta di un terreno utilizzato a questi fini, ai termini dell’articolo 3 della legge no 458 del 27 ottobre 1988 “Il proprietario di un terreno utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale da una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu? pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, in pi? del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a quelle menzionate all’articolo 1224 ? 2 del codice civile e questo a contare dal giorno dell’occupazione illegale.”
49. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (no 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegittima la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit? di alloggi a condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
50. Nella sua sentenza del 27 dicembre 1991 (no 486), la Corte costituzionale ha assimilato la situazione espressamente prevista dall’articolo 3 a quella di terreni occupati e ha costruito in mancanza di un decreto di espropriazione.
51. In seguito all’entrata in vigore della legge di bilancio no 662 del 1996, (paragrafo 53 sotto) la Corte di cassazione ha affermato che l’indennizzo integrale non pu? pi? essere accordato per i terreni destinati a facilitare l’accesso alla propriet?, quelli che sono oramai indennizzabili secondo i criteri previsti da suddetta legge (sentenza della Corte di cassazione, Sezione I, 21.5.1997 no 4535).
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
52. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all’interessato in compenso della perdita di propriet? che provoca l’occupazione illegale.
53. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific? questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale questa disposizione.
54. In virt? della legge di bilancio no 662 del 1996 che modific? la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non pu? essere accordato per un’occupazione di terreno che ha avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivale all’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi? favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
55. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato una tale indennit? compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit? integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu? essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit? pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
56. Con le sentenze no 5902 e no 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si ? pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze precitate della Corte.
57. Alla vista della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che ? compatibile con la Convenzione.
58. Pi? specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che alla vista dell’uniformit? della giurisprudenza in materia, il principio dell’espropriazione indiretta deve considerarsi come essendo pienamente “prevedibile” a contare dal 1983. Per questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come essendo rispettosa del principio di legalit?. Trattandosi delle occupazioni di terreno che ha luogo senza dichiarazione di utilit? pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet? del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se ? inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta ? sufficiente per garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit? pubblica (qui di seguito “il Repertorio)
59. Il 30 giugno 2003 ? entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 dell? 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e ha regolato il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunti anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si ? sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione la giurisprudenza precedente in materia di espropriazione.
60. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che nella mancanza di un decreto di espropriazione, o nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico ? acquisito al patrimonio dell’autorit? che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit? pu? acquisire un bene anche quando il piano di urbanistico o la dichiarazione di utilit? pubblica sono stati annullati. Il proprietario pu? chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit? in causa si pu? opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
61. I richiedenti sostengono essere stato privati del loro terreno nelle circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Tesi difese dinnanzi alla Corte
1. I richiedenti
62. I richiedenti chiedono alla Corte di dichiarare che l’espropriazione del terreno non ? conforme al principio di legalit?. Riferendosi alla sentenza Belvedere Alberghiera c. Italia ( no 31524/96, CEDH 2000-VI) i richiedenti osservano che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?, ci? che non ? ammissibile in un Stato di diritto. Secondo essi, un’espropriazione pu? avere luogo solo se si fonda su una base legale che stabilisce delle forme e dei procedimenti ai quali l’amministrazione dovr? conformarsi obbligatoriamente. Secondo essi, quando l’amministrazione contravviene a queste regole si ? in una situazione contraria al principio di legalit?, anche se c’? stata utilit? pubblica
63. I richiedenti fanno osservare poi che le indicazioni che risultano dalla sentenza Belvedere non sono state seguite dalle giurisdizioni nazionali. Si riferiscono su questo punto alle sentenze della Corte di cassazione rese dopo la sentenza Belvedere (paragrafi 55-57 sopra) ed al Repertorio che ha codificato il principio dell’espropriazione indiretta (paragrafi 59-60 sopra).
64. I richiedenti denunciano poi una mancanza di chiarezza, prevedibilit? e precisione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso. A questo riguardo, osservano che il principio dell’espropriazione indiretta ? stato affermato dalla Corte di cassazione nel 1983, dopo l’occupazione illegale del terreno; l’articolo 3 della legge no 458 del 1988 ? stato adottato dopo la trasformazione irreversibile del terreno e mentre il procedimento in indennizzo era pendente; le giurisdizioni nazionali hanno applicato il principio dell’espropriazione indiretta e hanno privato cos? in modo retroattivo i richiedenti del loro bene.
65. Trattandosi dell’interesse generale, i richiedenti dubitano che nello specifico l’espropriazione serva gli interessi della collettivit?, dato che ha avvantaggiato degli individui riuniti in cooperativa.
66. Infine, in quanto all’indennizzo, i richiedenti osservano che non c’? stato “risarcimento” del danno subito, ma unicamente un indennizzo largamente al disotto del valore del terreno. Riferendosi alla sentenza Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia ([GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, 28 novembre 2002) i richiedenti sostengono che quando lo spodestamento di un bene ? per s? illegale, come nello specifico, un risarcimento integrale deve avere luogo. Inoltre, i richiedenti osservano che l’importo dell’indennit? accordata ? il risultato dell’applicazione retroattiva del principio dell’espropriazione indiretta, della legge no 458 del 1988 che ha escluso la possibilit? di restituzione e della legge di bilancio no 662 del 1996 che ha plafonato l’importo dell’indennizzo.
67. In conclusione, i richiedenti chiedono alla Corte di constatare la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
2. Il Governo
68. Il Governo fa osservare che nel caso specifico, si tratta di un’occupazione “sine titulo”, che si fonda su una dichiarazione di utilit? pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui l’ordinanza che autorizza l’occupazione di emergenza ? stata dichiarata inefficace ed il decreto di espropriazione ? senza effetto. Ad ogni modo, i richiedenti sono stati privati del loro bene per effetto della realizzazione dei lavori pubblici, e della trasformazione irreversibile del terreno che questi hanno provocato. Questa privazione di bene ? solamente la conseguenza del principio dell’espropriazione indiretta, applicata, nello specifico, dalle giurisdizioni nazionali.
69. Il Governo sostiene che questa situazione ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
70. Primariamente, ci sarebbe utilit? pubblica, ci? che non ? stato rimesso in causa con le giurisdizioni nazionali.
71. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.” Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al pi? tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. L? ulteriore giurisprudenza avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 (paragrafi 47-51 sopra) e dalla legge di bilancio no 662 del 1996 (paragrafo 54 sopra).
72. Il Governo conclude che a partire da 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
73. Trattandosi della qualit? della legge, il Governo chiede alla Corte di dichiarare che il meccanismo dell’espropriazione indiretta che si basa su una dichiarazione di illegalit? da parte del giudice, ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
74. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica d parte del giudice di principi esistenti, tendenti a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e che questo risponde all’utilit? pubblica.
75. Trattandosi della condizione di utilit? pubblica, il Governo sottolinea che la giurisprudenza si ? evoluta nel senso della non applicazione del principio dell’espropriazione indiretta quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata (paragrafi 40-46 sopra). Per questo fatto, invita la Corte a fare una distinzione tra le situazioni di illegalit? con dichiarazione di utilit? pubblica da quelle senza dichiarazione di utilit? pubblica.
76. Trattandosi dell’indennizzo, il Governo osserva che secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, in compenso delle irregolarit? commesse dall’amministrazione, questa ? tenuta ad indennizzare integralmente l’individuo. Per?, il Governo sostiene che l’indennizzo da accordare pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
77. Trattandosi del caso di specifico, il Governo fa osservare che il procedimento in danno-interessi ? stato intentato dai richiedenti dopo il procedimento dinnanzi al tribunale amministrativo. Conformemente all’articolo 3 della legge no 458 del 1988 che si applica nello specifico, la possibilit? di una restituzione del terreno era esclusa. Nessuna questione di legalit? non si pone quindi nello specifico.
78. In quanto all’indennizzo ottenuto dai richiedenti, il Governo ammette che i richiedenti non sono stati indennizzati interamente e che, per effetto della legge no 662 del 1996, l’indennit? accordata ? inferiore al valore del terreno.
79. Tuttavia, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo, il Governo sostiene che l’importo dell’indennit? in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. A questo riguardo, il Governo sostiene che l’indennit? come plafonata dalla legge in causa che ? in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l’espropriazione fosse stata regolare, l’espropriazione indiretta ? in ogni caso vantaggiosa per gli interessati.
80. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato.
B. Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
81. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 contiene tre norme distinte: “la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della propriet?; la seconda che figura nella seconda frase dello stesso capoverso, mira la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati il potere, tra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale. Non si tratta per tanto di regole prive di rapporto tra esse. La seconda e la terza hanno munto agli esempi privati di attentati al diritto di propriet?; quindi, devono interpretarsi alla luce del principio consacrato dalla prima” (vedere, tra altri, James ed altri c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1986, serie A no 98, pp. 29-30, ? 37 che riprende parte i termini dall’analisi che la Corte ha sviluppato nella sua sentenza Sporrong e L?nnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 24, ? 61; vedere anche le sentenze I santi monasteri c. Grecia del 9 dicembre 1994, serie A no 301-ha, p. 31, ? 56, ed Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 55, CEDH 1999-II).
1. Sull’esistenza di un’ingerenza
82. La Corte nota che le parti si accordano per dire che c’? stata “privazione di propriet?.”
83. Ricorda che, per determinare se c’? stata privazione di beni al senso della seconda “norma”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa di ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth, precitata, pp. 24-25, ? 63).
84. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni nazionali hanno considerato i richiedenti come essendo privati del loro bene a contare dal momento in cui il terreno era stato trasformato irreversibilmente dai lavori pubblici. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che la sentenza della Corte di cassazione ha avuto per effetto di privare il richiedente del suo bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI, ? 61; Brumărescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
85. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1 una tale ingerenza deve essere operata “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth, precitata, p. 26, ? 69). Inoltre, la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio pu? farsi non “sentire che quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria” (Iatridis, precitata, ? 58; Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I).
86. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara, precitato, ? 62).
2. Sul rispetto del principio di legalit?
87. L’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis, precitata, ? 58). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili ( Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-ha, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
88. Nella sentenza Belvedere Alberghiera (Belvedere Alberghiera srl c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI) e nella sentenza Carbonara e Ventura precitata, la Corte non aveva stimato utile di giudicare in abstracto se il ruolo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, occupa in un sistema di diritto continentale ? assimilabile a quello occupato dalle disposizioni legislative. L’importante ? ad ogni modo che la base legale risponda ai criteri di prevedibilit?, di accessibilit? e di precisione enunciati pi? alti. La Corte ? convinta sempre che l’esistenza in quanto tale di una base legale non basta a soddisfare al principio di legalit? e stima utile di propendersi sulla questione della qualit? della legge.
89. La Corte prende nota dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’elaborazione del principio dell’espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio ? stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 del 1988, la legge no 662 del 1996 e, ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Essendo cos? , la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie che hanno luogo nella cronostoria della giurisprudenza, e rileva anche delle contraddizioni tra la giurisprudenza ed i suddetti testi di legge scritta.
90. A titolo di esempio, la Corte nota che se ? vero che la giurisprudenza ha escluso, a contare dal 1996-1997, che l’espropriazione indiretta possa applicarsi quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata (paragrafi 41-45 sopra) ? anche vero che il Repertorio ha ultimamente contemplato (paragrafo 60 sopra) che nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, ogni terreno pu? essere acquisito al patrimonio pubblico, se il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno occupato e trasformato dall’amministrazione.
91. Alla vista di questi elementi, la Corte non esclude che rimanga il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati.
92. La Corte nota poi che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, col rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, sia che si tratti di un’illegalit? che esiste dall’inizio o di un’illegalit? sopraggiunta in seguito.
93. A questo riguardo, la Corte nota che l’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo irreversibilmente, in modo tale che sia considerato come acquisizione al patrimonio pubblico, senza che in parallelo un atto formale dichiarante il trasferimento di propriet? sia adottato. Nella mancanza di un atto che formalizza l’espropriazione ed intervenendo al pi? tardi nel momento in cui il proprietario ha perso ogni disponibilit? del bene, l’elemento che permetter? di trasferire al patrimonio pubblico il bene occupato e di raggiungere una sicurezza giuridica ? la constatazione di illegalit? da parte del giudice, che vale come dichiarazione di trasferimento di propriet?. Incombe sull’interessato – che continua ad essere formalmente proprietario – di sollecitare al giudice competente una decisione che constata, all’occorrenza, l’illegalit? abbinata alla realizzazione di un lavoro di interesse pubblico, condizioni necessarie affinch? sia dichiarato in modo retroattivo privato del suo bene.
94. Alla vista di questi elementi, la Corte stima che il meccanismo dell’espropriazione indiretta non ? atto a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica.
95. La Corte nota poi che l’espropriazione indiretta permette inoltre all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo senza per questo versare indennit? allo stesso tempo. L’indennit? deve essere richiesta dall’interessato e ci? entro prescrizione di cinque anni, cominciando a contare dalla data alla quale il giudice stima che la trasformazione irreversibile del terreno abbia avuto luogo. Questo pu? provocare delle conseguenze nefaste per l’interessato, e rendere vana ogni speranza di risarcimento (Carbonara e Ventura, precitato, ? 71).
96. La Corte rileva infine che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di derivare partito dal suo comportamento illegale e che il prezzo da pagare ? solamente del 10% pi? elevato che nel caso di un’espropriazione in buona e dovuta forma (paragrafo 54 sopra). Secondo la Corte, questa situazione non ? di natura tale da favorire la buona amministrazione dei procedimenti di espropriazione ed a prevenire degli episodi di illegalit?.
97. Ad ogni modo, la Corte ? chiamata a verificare se il modo di cui il diritto interno ? interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
98. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dal 13 gennaio 1982, essendo riunite le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruito. Ora, nella mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione definitiva -la sentenza della Corte di cassazione-che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come essendo stato applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che il 23 agosto 2002, data del deposito alla cancelleria della sentenza della Corte di cassazione.
99. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di derivare partito da un’occupazione di terreno sine titulo dall’inizio e qualificata di arbitrariet? dal tribunale amministrativo (paragrafo 14 sopra). In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare del terreno adisprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma e, tra altri, senza che un’indennit? venisse messa a disposizione degli interessati.
100. Trattandosi dell’indennit?, la Corte constata che l’applicazione retroattiva della legge di bilancio no 662 del 1996 al caso specifico ha avuto per effetto di privare i richiedenti di un risarcimento integrale del danno subito.
101. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
102. Quindi, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
103. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
104. I richiedenti sollecitano il versamento di un’indennit? di 1 159 897 286 ITL a titolo del danno materiale, somma che risulta dalla differenza tra il valore del terreno controverso e la somma ottenuta alla conclusione del procedimento. Questa somma, indicizzata ? abbinata ad interessi ammontava, al 31 maggio 2004, a 806 225 EUR. I richiedenti richiedono 2 726 132 EUR che corrispondono al valore degli immobili costruiti dalla cooperativa sul terreno.
105. I richiedenti chiedono poi ciascuno 25 000 EUR, o 100 000 EUR al totale, a titolo del danno morale.
106. Trattandosi degli oneri dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, i richiedenti richiedono il rimborso di 26 983, 76 EUR per gli oneri incorsi dinnanzi alle differenti istanze nazionali e per la parcella di avvocato. In quanto agli oneri esposti nel procedimento dinnanzi alla Corte, i richiedenti sollecitano il versamento di 51 891, 44 EUR.
107. Il Governo non ha presentato commenti sulle domande di soddisfazione equa dei richiedenti.
108. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed il richiedente giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce, che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce, che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera l’incarico di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 maggio 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Cancelliere Pr?sident
SENTENZA SCORDINO C. ITALIA (N?3)
10:48 sentenza SCORDINO c. ITALIA (N?3)