Conclusione Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
SECONDA SEZIONE
CAUSA SCIARROTTA E GUARINO C. ITALIA
( Richiesta n° 40623/98)
SENTENZA
STRASBURGO
5 aprile 2000
Nella causa Sciarrotta e Guarino c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Il Sig. Sig. Fischbach presidente, il
Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra V. Strážnická, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. A.B,. Baka il Sig. E. Levits, giudici, e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 marzo 2000,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. La causa è stata deferita alla Corte dalla Sig.ra E. S., dalla Sig.ra G. S. e dalla Sig.ra C. G. (“i richiedenti”), cittadine italiane, il 1 giugno 1999. Alla sua origine si trova una richiesta (n° 40623/98) diretta contro la Repubblica italiana e in cui i richiedenti avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 24 luglio 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). I richiedenti sono rappresentati da M. P., avvocato ad Agrigento. Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. Il 27 ottobre 1998, la Commissione ha considerato la richiesta (n° 40623/98) relativa alla durata del procedimento. Nel suo rapporto del 4 marzo 1999 (vecchio articolo 31) conclude all’unanimità alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
3. In seguito all’entrata in vigore del Protocollo n° 11 il 1 novembre 1998, e conformemente all’articolo 5 § 4 di suddetto Protocollo, letto in combinazione con gli articoli 24 § 6 e 100 § 1 dell’ordinamento della Corte (“l’ordinamento”), un collegio della Grande Camera ha deciso, il 7 luglio 1999, che la causa sarebbe stata esaminata da una camera costituita in seno ad una delle sezioni della Corte.
4. Il presidente della Corte, il Sig. L. Wildhaber, ha assegnato poi la causa alla seconda sezione. La camera costituita in seno a suddetta sezione comprendeva di pieno dritto Sig. B. Conforti, giudice eletto a titolo dell’Italia (articoli 27 § 2 della Convenzione e 26 § 1 a) dell’ordinamento) ed il Sig. C.L. Rozakis, presidente della sezione (articolo 26 § 1 a) dell’ordinamento). Gli altri membri designati da questo ultimo per completare la camera erano il Sig. Sig. Fischbach, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra V. Strážnická, il Sig. P. Lorenzen ed il Sig. E. Levits (articolo 26 § 1 b) dell’ordinamento).
5. Ulteriormente, il Sig. Rozakis ed il Sig. Conforti che avevano partecipato all’esame della causa con la Commissione, si sono astenuti (articolo 28 dell’ordinamento). Perciò, il Sig. Fischbach ha sostituito il Sig. Rozakis in quanto presidente della camera (articolo 12 dell’ordinamento) ed il Sig. A.B. Baka è stato designato per sostituirlo in seno a questa. In seguito, il Governo ha designato il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice eletto a titolo di San Marino, per riunirsi al posto del Sig. Conforti (articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell’ordinamento).
6. Il 16 novembre 1999, il Governo ha informato la Corte che non intendeva presentare un nuovo esposto e si è riferito alle sue osservazioni dinnanzi alla Commissione. Il 14 settembre 1999, la cancelleria aveva ricevuto l’esposto dei richiedenti.
IN FATTO
7. Il 30 maggio 1978, i richiedenti citarono la società nazionale dell’energia elettrica (E.N.E.L) dinnanzi al tribunale di Agrigento per ottenere la restituzione di un terreno appartenente loro o il pagamento di un’indennità di espropriazione ed il risarcimento dei danni subiti.
8. Il collocamento in stato della causa cominciò il 12 luglio 1978. Delle otto udienze fissate tra il 10 gennaio 1979 ed l’ 11 febbraio 1981, sei furono relative ad un rapporto di perizia, una fu consacrata al deposito alla cancelleria di documenti ed una fu rinviata su richiesta delle parti. Queste presentarono le loro conclusioni il 29 aprile 1981 e l’udienza delle arringhe fu fissata al 10 novembre 1981. In questa data, la convenuta sollevò un’eccezione di incompetenza ratione materiae e l’udienza fu rinviata al 9 febbraio 1982. Giunto il giorno, l’udienza fu rinviata su richiesta delle parti, per tentare di giungere ad un ordinamento amichevole. Essendo fallito questo tentativo, l’udienza delle arringhe ebbe luogo l’8 giugno 1982. Con un giudizio dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 14 luglio 1982, il tribunale constatò la sua incompetenza ratione materiae ed indicò la corte di appello di Palermo come giurisdizione competente.
9. Nel frattempo, essendo giunto loro un decreto di espropriazione del terreno in controversia, il 10 novembre 1979 i richiedenti citarono la stessa società dinnanzi alla corte di appello di Palermo per ottenere un aumento dell’importo dell’indennità. Il collocamento in stato della causa, fissato al 21 gennaio 1980, cominciò il 30 ottobre 1980. Un’altra causa tra le parti relative al terreno in controversia fu unita a questa e dopo sedici udienze, l’ 11 aprile 1983, la causa fu unita al primo procedimento, pendente dinnanzi alla corte di appello di Palermo (vedere paragrafo 10).
10. Il 2 marzo 1983, i richiedenti ripresero il primo procedimento dinnanzi alla corte di appello di Palermo. L’istruzione cominciò il 21 marzo 1983. Un’udienza più tardi, l’ 11 aprile 1983, dopo la congiunzione suscitata delle cause, le parti presentarono le loro conclusioni. L’udienza delle arringhe fu fissata al 1 luglio 1983. Dopo due rinvii su richiesta delle parti, questa udienza delle arringhe si tenne il 27 gennaio 1984. Con un’ordinanza dello stesso giorno, la corte rinviò la causa dinnanzi alla Corte di cassazione, per stabilire l’istanza competente.
11. L’udienza dinnanzi alla Corte di cassazione si tenne l’ 8 febbraio 1985. Con una sentenza dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 10 aprile 1985, la Corte di cassazione dichiarò che la giurisdizione competente era il tribunale di Agrigento.
12. Non essendo stata comunicata la sentenza della Corte di cassazione, secondo i richiedenti, alle parti, ripresero il procedimento dinnanzi al tribunale di Agrigento solo il 6 aprile 1989. La prima udienza, fissata al 28 giugno 1989, fu rinviata d’ufficio al 15 novembre 1989. In questa data, l’ istanza relativa alla contestazione dell’importo dell’indennità fu disgiunta e sospesa, su richiesta dei richiedenti, in attesa del giudizio del tribunale di Agrigento sulla prima istanza relativa al risarcimento dei danni subiti. Dopo due udienze, l’udienza di presentazione delle conclusioni fu fissata al 18 aprile 1991. L’udienza delle arringhe ebbe luogo il 10 ottobre 1991. Con un giudizio del 17 ottobre 1991 il cui testo fu depositato alla cancelleria l’ 11 dicembre 1991, il tribunale fissò l’importo dei danni.
13. Il 4 aprile 1992, la società convenuta interpose appello dinnanzi alla corte di appello di Palermo. L’istruzione cominciò il 20 aprile 1992. Quattro udienze più tardi il 22 marzo 1995, le parti presentarono le loro conclusioni. L’udienza delle arringhe ebbe luogo l’ 11 ottobre 1996. Con un’ordinanza fuori udienza del 18 ottobre 1996 il cui il testo fu depositato alla cancelleria il 24 ottobre 1996, la corte fissò un’altra udienza delle arringhe del 21 febbraio 1997. Questa ultima ebbe luogo solamente il 3 ottobre 1997, in ragione di un rinvio d’ufficio.
14. Con un’ordinanza fuori udienza del 10 ottobre 1997 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 17 novembre 1997, la corte riaprì l’istruzione, nominò un perito e fissò un’udienza al 18 febbraio 1998. Delle sei udienze previste tra il 1 luglio 1998 ed il 6 ottobre 1999, quattro riguardarono la perizia, una fu rinviata d’ufficio ed una su richiesta delle parti. L’udienza della presentazione delle conclusioni fu fissata al 27 gennaio 2000.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
15. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (…)”
16. Il Governo si oppone a questa tesi.
17. Il periodo da considerare è cominciato il 30 maggio 1978 ed era ancora pendente al 27 gennaio 2000.
18. Era, in questa data, durato già circa vent’ anni ed otto mesi.
19. La Corte ricorda di avere constatato in quattro sentenze del 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, il sentenza Bottazzi c. Italia da pubblicare nella raccolta ufficiale della Corte, § 22) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione che risulta da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata tale trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.
20. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’è ancora là una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. DOMMAGE
22. I richiedenti richiedono almeno 300 000 000 lire italiane (ITL) o 100 000 000 ITL per richiedente, a titolo del danno materiale e morale che avrebbero subito.
23. La Corte considera che non è stabilito che i richiedenti abbiano subito un danno materiale e che c’è luogo di concedere ai richiedenti 135 000 000 ITL, o 45 000 000 ITL per richiedente, per danno morale.
B. ONERI E SPESE
24. I richiedenti chiedono anche 30 892 350 ITL per gli oneri e le spese sostenute dinnanzi alla Corte.
25. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nello specifico tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 4 800 000 ITL, o 1 600 000 ITL per richiedente, per gli oneri e le spese sostenuti dinnanzi alla Corte e l’accorda ai richiedenti.
C. INTERESSI MORATORI
26. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia in data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce:
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, entro tre mesi, 45 000 000 (quarantacinque milioni) di lire italiane per danno morale e 1 600 000 (un milione sei centomila) lire italiane per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l’anno a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento;
3. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 5 aprile 2000, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Marc Fischbach
Cancelliere Presidente