Conclusione Violazione dell’art. 6-1; danno morale – risarcimento pecuniario; Non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione; Danno materiale – domanda respinta; Oneri e spese (procedimento nazionale) – domanda respinta
QUARTA SEZIONE
CAUSA SCIACCHITANO E LO SCIUTO C. ITALIA
( Richiesta n? 52982/99)
SENTENZA
STRASBURGO
12 febbraio 2002
DEFINITIVO
12/05/2002
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Sciacchitano e Lo Sciuto c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg. Il Sig. Pellonp??, A. Pastor Ridruejo, L. Ferrari Bravo, il Sig. Fischbach, J. Casadevall, S. Pavlovschi, giudici, e del Sig. O’Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 gennaio 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, il Sig. B. S. e la Sig.ra G. L. S. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 3 dicembre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 26 novembre 1999 sotto il numero di pratica 52982/99. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
IN FATTO
3. Il 5 gennaio 1990, i richiedenti depositarono due ricorsi distinti alla cancelleria del giudice di istanza di Catania, facente funzione di giudice del lavoro, per ottenere il pagamento di prestazioni professionali, ossia rispettivamente 315 981 347 e 34 627 745 di lire italiane.
4. In quanto al ricorso del richiedente, con un’ordinanza fuori udienza dell? 11 gennaio 1990, il giudice fiss? la prima udienza al 20 novembre 1990. L?11 dicembre 1990, il giudice riserv? la sua decisione in quanto all’ammissione di testimoni; con un’ordinanza fuori udienza del 17 dicembre 1990, il giudice accolse in parte questa richiesta e rinvi? la causa al 25 ottobre 1991.
5. In quanto al ricorso del richiedente, con un’ordinanza fuori udienza dell? 11 gennaio 1990, il giudice fiss? la prima udienza al 23 luglio 1991. Giunto il giorno, il richiedente chiese la congiunzione della presente causa con quella impegnata dal richiedente ed il giudice fiss? la seguente udienza al 25 ottobre 1991.
6. I due procedimenti furono uniti. Delle dodici udienze fissate tra il 25 ottobre 1991 ed il 9 ottobre 1995, tre riguardarono l’ascolto di testimoni, sette riguardarono una perizia-di cui cinque furono rinviate perch? il perito non aveva depositato alla cancelleria il suo rapporto-, una fu rinviata d?ufficio ed una in ragione della mancanza delle parti. L’udienza del 13 novembre 1995 fu rinviata all? 11 dicembre 1995 in ragione di un sciopero degli avvocati. Due udienze pi? tardi, il 19 dicembre 1996 ebbero luogo i dibattimenti. Con un giudizio dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 3 febbraio 1997, il giudice respinse la domanda dei richiedenti.
7. Il 16 agosto 1997, i richiedenti interposero appello dinnanzi al tribunale. Con un’ordinanza fuori udienza del 26 agosto 1997, il presidente del tribunale fiss? la prima udienza all? 8 giugno 1999. Il 28 marzo 2000, l’udienza fu rinviata al 12 dicembre 2000.
8. Secondo le informazione fornite dai richiedenti, il testo di un giudizio del 12 dicembre 2000 fu depositato alla cancelleria il 12 gennaio 2001.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
9. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
10. Il Governo si oppone a questa tesi.
11. Il periodo da considerare ? cominciato il 5 gennaio 1990 e si ? concluso il 12 gennaio 2001.
12. ? durato pi? di undici anni per due istanze dunque.
13. La Corte ricorda di avere constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
14. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
15. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
16. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 14 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stata, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
17. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
18. I richiedenti richiedono, globalmente, 159 517 140 di lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e 300 000 000 ITL a titolo del danno morale che avrebbero subito.
19. La Corte non vede legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, considera che c’? luogo di concedere ad ogni richiedente 12 000 euro (EUR) a titolo del danno giuridico.
B. Oneri e spese
20. Il richiedente chiede 59 039 300 ITL ed il richiedente 33 567 080 ITL per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne. I richiedenti si rimettono per questo alla Corte affinch? stabilisca l’importo degli oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
21. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi nel suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale, stima ragionevole la somma di 500 EUR a titolo di oneri e spese per il procedimento dinnanzi alla Corte ed accorda dunque ad ogni richiedente 250 EUR.
C. Interessi moratori
22. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dell’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 12 000 EUR (dodicimila euro) per danno morale e 250 EUR (due cento cinquanta euro) per oneri e spese,;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 3% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 febbraio 2002, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente