A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE SCIACCHITANO ET LO SCIUTO c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 52982/99/2002
Stato:
Data: 2002-02-12 00:00:00
Organo: Sezione Quarta
Testo Originale

Conclusione Violazione dell’art. 6-1; danno morale – risarcimento pecuniario; Non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione; Danno materiale – domanda respinta; Oneri e spese (procedimento nazionale) – domanda respinta
QUARTA SEZIONE
CAUSA SCIACCHITANO E LO SCIUTO C. ITALIA
( Richiesta n? 52982/99)
SENTENZA
STRASBURGO
12 febbraio 2002
DEFINITIVO
12/05/2002
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Sciacchitano e Lo Sciuto c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg. Il Sig. Pellonp??, A. Pastor Ridruejo, L. Ferrari Bravo, il Sig. Fischbach, J. Casadevall, S. Pavlovschi, giudici, e del Sig. O’Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 gennaio 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, il Sig. B. S. e la Sig.ra G. L. S. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 3 dicembre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 26 novembre 1999 sotto il numero di pratica 52982/99. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
IN FATTO
3. Il 5 gennaio 1990, i richiedenti depositarono due ricorsi distinti alla cancelleria del giudice di istanza di Catania, facente funzione di giudice del lavoro, per ottenere il pagamento di prestazioni professionali, ossia rispettivamente 315 981 347 e 34 627 745 di lire italiane.
4. In quanto al ricorso del richiedente, con un’ordinanza fuori udienza dell? 11 gennaio 1990, il giudice fiss? la prima udienza al 20 novembre 1990. L?11 dicembre 1990, il giudice riserv? la sua decisione in quanto all’ammissione di testimoni; con un’ordinanza fuori udienza del 17 dicembre 1990, il giudice accolse in parte questa richiesta e rinvi? la causa al 25 ottobre 1991.
5. In quanto al ricorso del richiedente, con un’ordinanza fuori udienza dell? 11 gennaio 1990, il giudice fiss? la prima udienza al 23 luglio 1991. Giunto il giorno, il richiedente chiese la congiunzione della presente causa con quella impegnata dal richiedente ed il giudice fiss? la seguente udienza al 25 ottobre 1991.
6. I due procedimenti furono uniti. Delle dodici udienze fissate tra il 25 ottobre 1991 ed il 9 ottobre 1995, tre riguardarono l’ascolto di testimoni, sette riguardarono una perizia-di cui cinque furono rinviate perch? il perito non aveva depositato alla cancelleria il suo rapporto-, una fu rinviata d?ufficio ed una in ragione della mancanza delle parti. L’udienza del 13 novembre 1995 fu rinviata all? 11 dicembre 1995 in ragione di un sciopero degli avvocati. Due udienze pi? tardi, il 19 dicembre 1996 ebbero luogo i dibattimenti. Con un giudizio dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 3 febbraio 1997, il giudice respinse la domanda dei richiedenti.
7. Il 16 agosto 1997, i richiedenti interposero appello dinnanzi al tribunale. Con un’ordinanza fuori udienza del 26 agosto 1997, il presidente del tribunale fiss? la prima udienza all? 8 giugno 1999. Il 28 marzo 2000, l’udienza fu rinviata al 12 dicembre 2000.
8. Secondo le informazione fornite dai richiedenti, il testo di un giudizio del 12 dicembre 2000 fu depositato alla cancelleria il 12 gennaio 2001.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
9. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
10. Il Governo si oppone a questa tesi.
11. Il periodo da considerare ? cominciato il 5 gennaio 1990 e si ? concluso il 12 gennaio 2001.
12. ? durato pi? di undici anni per due istanze dunque.
13. La Corte ricorda di avere constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
14. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.

II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
15. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
16. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 14 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stata, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
17. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
18. I richiedenti richiedono, globalmente, 159 517 140 di lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e 300 000 000 ITL a titolo del danno morale che avrebbero subito.
19. La Corte non vede legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, considera che c’? luogo di concedere ad ogni richiedente 12 000 euro (EUR) a titolo del danno giuridico.
B. Oneri e spese
20. Il richiedente chiede 59 039 300 ITL ed il richiedente 33 567 080 ITL per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne. I richiedenti si rimettono per questo alla Corte affinch? stabilisca l’importo degli oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
21. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi nel suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale, stima ragionevole la somma di 500 EUR a titolo di oneri e spese per il procedimento dinnanzi alla Corte ed accorda dunque ad ogni richiedente 250 EUR.
C. Interessi moratori
22. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dell’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 12 000 EUR (dodicimila euro) per danno morale e 250 EUR (due cento cinquanta euro) per oneri e spese,;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 3% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 febbraio 2002, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation de l’art. 6-1 ; Pr?judice moral – r?paration p?cuniaire ; Non-lieu ? examiner P1-1 ; Remboursement partiel frais et d?pens – proc?dure de la Convention ; Dommage mat?riel – demande rejet?e ; Frais et d?pens (proc?dure nationale) – demande rejet?e
QUATRI?ME SECTION
AFFAIRE SCIACCHITANO ET LO SCIUTO c. ITALIE
(Requ?te n? 52982/99)
ARR?T
STRASBOURG
12 f?vrier 2002
D?FINITIF
12/05/2002
Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l?article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l?affaire Sciacchitano et Lo Sciuto c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l?Homme (quatri?me section), si?geant en une chambre compos?e de :
Sir Nicolas Bratza, pr?sident,
MM. M. Pellonp??,
A. Pastor Ridruejo,
L. Ferrari Bravo,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. O?Boyle, greffier de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l?origine de l?affaire se trouve une requ?te dirig?e contre la R?publique italienne et dont des ressortissants italiens, M. B. S. et Mme Giovanna Lo S. (? les requ?rants ?), avaient saisi la Commission europ?enne des Droits de l?Homme le 3 d?cembre 1997 en vertu de l?ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?). La requ?te a ?t? enregistr?e le 26 novembre 1999 sous le num?ro de dossier 52982/99. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a d?clar? la requ?te recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3. Le 5 janvier 1990, les requ?rants d?pos?rent deux recours distincts au greffe du juge d?instance de Catane, faisant fonction de juge du travail, afin d?obtenir le paiement de prestations professionnelles, ? savoir respectivement 315 981 347 et 34 627 745 lires italiennes.
4. Quant au recours du requ?rant, par une ordonnance hors audience du 11 janvier 1990, le juge fixa la premi?re audience au 20 novembre 1990. Le 11 d?cembre 1990, le juge r?serva sa d?cision quant ? l?admission de t?moins ; par une ordonnance hors audience du 17 d?cembre 1990, le juge fit en partie droit ? cette demande et reporta l?affaire au 25 octobre 1991.
5. Quant au recours de la requ?rante, par une ordonnance hors audience du 11 janvier 1990, le juge fixa la premi?re audience au 23 juillet 1991. Le jour venu, la requ?rante demanda la jonction de la pr?sente affaire avec celle engag?e par le requ?rant et le juge fixa l?audience suivante au 25 octobre 1991.
6. Les deux proc?dures furent jointes. Des douze audiences fix?es entre le 25 octobre 1991 et le 9 octobre 1995, trois concern?rent l?audition de t?moins, sept concern?rent une expertise ? dont cinq furent report?es car l?expert n?avait pas d?pos? au greffe son rapport ?, une fut renvoy?e d?office et une le fut en raison de l?absence des parties. L?audience du 13 novembre 1995 fut report?e au 11 d?cembre 1995 en raison d?une gr?ve des avocats. Deux audiences plus tard, le 19 d?cembre 1996 eurent lieu les d?bats. Par un jugement du m?me jour, dont le texte fut d?pos? au greffe le 3 f?vrier 1997, le juge rejeta la demande des requ?rants.
7. Le 16 ao?t 1997, les requ?rants interjet?rent appel devant le tribunal. Par une ordonnance hors audience du 26 ao?t 1997, le pr?sident du tribunal fixa la premi?re audience au 8 juin 1999. Le 28 mars 2000, l?audience fut renvoy?e au 12 d?cembre 2000.
8. Selon les informations fournies par les requ?rantes, le texte d?un jugement du 12 d?cembre 2000 fut d?pos? au greffe le 12 janvier 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 6 ? 1 DE LA CONVENTION
9. Les requ?rants all?guent que la dur?e de la proc?dure a m?connu le principe du ? d?lai raisonnable ? tel que pr?vu par l?article 6 ? 1 de la Convention, ainsi libell? :
? Toute personne a droit ? ce que sa cause soit entendue (…) dans un d?lai raisonnable, par un tribunal (…) qui d?cidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caract?re civil (…) ?
10. Le Gouvernement s?oppose ? cette th?se.
11. La p?riode ? consid?rer a d?but? le 5 janvier 1990 et s?est termin?e le 12 janvier 2001.
12. Elle a donc dur? plus de onze ans pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constat? dans de nombreux arr?ts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l?existence en Italie d?une pratique contraire ? la Convention r?sultant d?une accumulation de manquements ? l?exigence du ? d?lai raisonnable ?. Dans la mesure o? la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l?article 6 ? 1.
14. Ayant examin? les faits de la cause ? la lumi?re des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la mati?re, la Cour estime que la dur?e de la proc?dure litigieuse ne r?pond pas ? l?exigence du ? d?lai raisonnable ? et qu?il y a l? encore une manifestation de la pratique pr?cit?e.
Partant, il y a eu violation de l?article 6 ? 1.
II. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N? 1
15. Les requ?rants se plaignent ?galement de ce que la longueur de la proc?dure litigieuse a port? atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l?article 1 du Protocole n? 1.
16. Eu ?gard au constat relatif ? l?article 6 ? 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu?il n?y a pas lieu d?examiner s?il y a eu, en l?esp?ce, violation de cette disposition (voir l?arr?t Zangh? c. Italie du 19 f?vrier 1991, s?rie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SUR L?APPLICATION DE L?ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l?article 41 de la Convention,
? Si la Cour d?clare qu?il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d?effacer qu?imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s?il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. Dommage
18. Les requ?rants r?clament, globalement, 159 517 140 lires italiennes (ITL) au titre du pr?judice mat?riel et 300 000 000 ITL au titre du pr?judice moral qu?ils auraient subi.
19. La Cour n?aper?oit pas de lien de causalit? entre la violation constat?e et le dommage mat?riel all?gu? et rejette cette demande. En revanche, consid?re qu?il y a lieu d?octroyer ? chaque requ?rant 12 000 euros (EUR) au titre du pr?judice moral.
B. Frais et d?pens
20. Le requ?rant demande 59 039 300 ITL et la requ?rante 33 567 080 ITL pour les frais et d?pens encourus devant les juridictions internes. Les requ?rants s?en remettent ? la Cour pour qu?elle ?tablisse le montant des frais et d?pens encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ?rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d?pens que dans la mesure o? se trouvent ?tablis leur r?alit?, leur n?cessit? et le caract?re raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l?arr?t Bottazzi pr?cit?, ? 30). En l?esp?ce et compte tenu des ?l?ments en sa possession et des crit?res susmentionn?s, la Cour rejette la demande relative aux frais et d?pens de la proc?dure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR au titre des frais et d?pens pour la proc?dure devant la Cour et donc accorde ? chaque requ?rant 250 EUR.
C. Int?r?ts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d?int?r?t l?gal applicable en Italie ? la date d?adoption du pr?sent arr?t ?tait de 3 % l?an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
1. Dit qu?il y a eu violation de l?article 6 ? 1 de la Convention ;
2. Dit qu?il n?y a pas lieu d?examiner le grief tir? de l?article 1 du Protocole n?1 ;
3. Dit
a) que l?Etat d?fendeur doit verser ? chaque requ?rant, dans les trois mois ? compter du jour o? l?arr?t est devenu d?finitif conform?ment ? l?article 44 ? 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour frais et d?pens ;
b) que ces montants seront ? majorer d?un int?r?t simple de 3 % l?an ? compter de l?expiration de ce d?lai et jusqu?au versement ;
4. Rejette les demandes de satisfaction ?quitable pour le surplus.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 12 f?vrier 2002, en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
Michael O?Boyle Sir Nicolas Bratza
Greffier Pr?sident

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 18/09/2024