TERZA SEZIONE
CAUSA SC ALEDANI SRL C. ROMANIA
( Richiesta no28874/04)
SENTENZA
STRASBURGO
26 maggio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa SC Aledani SRL c. Romania,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 maggio 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 28874/04) diretta contro la Romania e in cui una società commerciale di dritto rumeno (“il richiedente”), ha investito la Corte l’ 11 luglio 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 4 settembre 2006, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente, la società a responsabilità limitata (SRL) A., è una società commerciale rumena la cui sede si trova a Ploieşti. È rappresentata dinnanzi alla Corte dal suo amministratore, il Sig. A. D..
5. Il richiedente acquisì all’epoca del processo di privatizzazione un edificio a destinazione tecnica, ubicato su un terreno di 575 m² delimitati da dei muri, confinante con un altro terreno appartnenete alla società commerciale S.
6. In seguito a parecchie controversie tra il richiedente ed la società S., riguardanti la proprietà dell’edificio e del suddetto terreno, con un giudizio definitivo del 23 novembre 1998, il tribunale di prima istanza di Sinaia constatò il diritto di proprietà del richiedente sull’edificio e sui muri. Nella stessa occasione, il tribunale giudicò che il richiedente non era il proprietario del terreno su cui l’edificio era situato che apparteneva a S. in virtù di un titolo emesso nel 1995 dal ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione.
7. Il 14 marzo 2000, il richiedente investì la corte di appello di Ploieşti di un’azione contro la società S. ed il consiglio comunale di Sinaia, per annullamento parziale del titolo fondiario rilasciato a S sul terreno dove si trovava il suo edificio.
8. Con una sentenza del 27 giugno 2000, la corte di appello accolse la sua istanza, stimandola ben-fondata. Respinse a priori un’eccezione di inammissibilità dell’azione del richiedente per tardività che aveva sollevato la parte convenuta S.
9. Con una sentenza definitiva del 25 ottobre 2002, la Corte suprema di giustizia respinse il ricorso che aveva introdotto S. contro la sentenza della corte di appello, che confermò, pure indicando che i primi giudici avevano stimato a buon diritto che l’azione del richiedente non era tardiva. Nella motivazione della sua sentenza, la Corte suprema di giustizia si appellò al giudizio del 23 novembre 1998, per constatare una nuova volta che il richiedente era unicamente proprietario dell’edificio e dei muri.
10. Il 1 ottobre 2003, il procuratore generale della Romania introdusse un ricorso per annullamento contro le sentenze del 27 giugno 2000 e del 25 ottobre 2002, adducendo che la domanda introduttiva di istanza del richiedente era tardiva e che, quindi, le giurisdizioni che avevano reso suddette sentenze avevano respinto in modo erroneo l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società convenuta S.
11. Con una sentenza definitiva del 15 marzo 2004, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia fece diritto al ricorso del procuratore generale e respinse la domanda introduttiva di istanza del richiedente come tardiva.
12. Con una sentenza definitiva del 17 marzo 2005, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia respinse una querela penale per truffa introdotta da S. contro A.D. e D.M, due rappresentanti della società richiedente.
13. Con una sentenza definitiva del 17 ottobre 2005, la corte di appello di Ploiesti fece diritto ad un’azione introdotta da S. e constatò che il richiedente non era il proprietario del terreno controverso.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
14. Gli articoli pertinenti del codice di procedimento civile in vigore all’epoca dei fatti disponevano:
Articolo 330
“Il procuratore generale può, o d’ufficio, o su richiesta del ministro della giustizia, formare, dinnanzi alla Corte suprema di giustizia, un ricorso per annullamento contro una decisione definitiva ed irrevocabile per i seguenti motivi:
1. quando i tribunali hanno superato le loro competenze,
2. quando la decisione, oggetto del ricorso per annullamento, ha ignorato essenzialmente la legge, ciò che ha provocato una soluzione erronea sul merito della causa, o quando questa decisione è manifestamente mal fondata. “
Articolo 3301
“Nei casi contemplati ai §§ 1 e 2 dell’articolo 330, il ricorso per annullamento può essere formato entro un anno a partire dalla data in cui la decisione prevista è diventata definitiva ed irrevocabile. “
15. Gli articoli 330 e 3301 precitati sono stati abrogati dall’articolo I § 17 dell’ordinanza di emergenza del Governo no 58 del 25 giugno 2003.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
16. Il richiedente si lamenta del fatto che l’annullamento della sentenza definitiva della Corte suprema di giustizia del 25 ottobre 2002 con la sentenza del 15 marzo 2004 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha portato attentato al principio della sicurezza dei rapporti giuridici, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione che dispone:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile ”
A. Sull’ammissibilità
17. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Constata peraltro che questo non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
18. Rinviando alle cause Sovtransavto Holding c. Ucraina (no 48553/99, CEDH 2002-VII), Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII) e Riabykh c. Russia (no 52854/99, CEDH 2003-IX) il Governo concede che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l’ammissione di una via straordinaria di ricorso che rimette in causa una sentenza definitiva con un procedimento di supervisione è giudicata come un’incomprensione del principio della sicurezza dei rapporti giuridici.
19. Il Governo nota che la presente causa si distingue dalle cause SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Romania (no 22687/03) sentenza del 1 dicembre 2005, e Brumarescu precitata, nella misura in cui, nello specifico, la controversia opponeva degli individui che hanno ottenuto delle decisioni favorevoli e dove il ricorso per annullamento è stato formato su richiesta di una delle parti, e non di un’autorità dello stato.
20. Il Governo fa valere anche che il ricorso per annullamento aveva previsto nello specifico la protezione del principio di sicurezza dei rapporti giuridici, perché era stato introdotto per ovviare all’omissione delle giurisdizioni anteriori di prendere in conto la tardività dell’azione del richiedente.
21. Il richiedente contesta la tesi del Governo.
22. La Corte ricorda che il diritto ad un processo equo dinnanzi ad un tribunale, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, si deve interpretare alla luce del preambolo della Convenzione che enuncia la preminenza del diritto come elemento del patrimonio comune degli Stati contraenti. Uno degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il principio della sicurezza dei rapporti giuridici che vuole, tra l’altro, che la soluzione data in modo definitivo ad ogni controversia dai tribunali non venga più rimessa in causa (Brumarescu precitata, § 61,). In virtù di questo principio, nessuna parte è abilitata a sollecitare la supervisione di un giudizio definitivo ed esecutivo col solo fine di ottenere un riesame della causa ed una nuova decisione al suo motivo. La supervisione non deve diventare un appello travestito ed il semplice fatto che possano esistere due punti di vista sul motivo non è un motivo sufficiente per giudicare di nuovo una causa. Si può derogare a questo principio solo quando dei motivi sostanziali ed imperiosi lo esigono (Riabykh c. Russia, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
23. La Corte nota che l’annullamento della decisione giudiziale definitiva era fondato unicamente sull’incomprensione addotta di un punto del procedimento da parte delle giurisdizioni ordinarie. Ora, questo argomento non è sufficiente per giustificare l’annullamento di una decisione definitiva, malgrado il fatto che gli individui erano parti anche al procedimento (vedere, tra molte altre, Raicu c. Romania, no 28104/03, § 25, 19 ottobre 2006 e Popea c. Romania, no 6248/03, §§ 33-37, 5 ottobre 2006)
24. Gli argomenti del Governo non sono suscettibili di portare la Corte a scostarsi dall’approccio seguito in altre cause similari, essendo la situazione di fatto sensibilmente la stessa (vedere particolarmente SC Maşinexportimport Industrial Group SA, Raicu e Popea precitate).
25. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che l’annullamento con la Corte suprema di giustizia della sentenza definitiva del 25 ottobre 2002 ha infranto il principio della sicurezza dei rapporti giuridici, recando così offesa al diritto del richiedente ad un processo equo.
Di conseguenza, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
26. Il richiedente denuncia una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni, a causa dell’annullamento della sentenza definitiva del 25 ottobre 2002 da parte della Corte suprema di giustizia. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
27. Il Governo solleva un’eccezione di inapplicabilità dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, stimando che il richiedente non ha né un “bene”, né una “speranza legittima”, relativamente al terreno in controversia.
28. Il Governo stima che la sentenza del 25 ottobre 2002 non conferisce al richiedente nessuno diritto, reale o di credito, sul terreno controverso. Il solo effetto della sentenza precitata consisterebbe nel fatto che il terreno è ritornato nel patrimonio dal municipio di Sinaia.
29. Il richiedente si oppone a questa tesi. Adduce che il procedimento amministrativo necessario per ottenere un titolo di proprietà sul terreno è stato reso impossibile in seguito all’attribuzione illegale del terreno a S., perché l’annullamento del titolo di questa ultima società era una tappa preliminare a ogni altro passo.
30. La Corte osserva che il diritto di proprietà del richiedente sul terreno in controversia non è provato da nessuno titolo e non è stato stabilito dalle decisioni di giustizia che hanno deciso su questo problema. Per questa ragione, e stimando di non potere speculare sulla conclusione di un eventuale passo amministrativo o di altra natura che avrebbe potuto seguire il richiedente per farsi rilasciare un titolo di proprietà, la Corte stima che questa non ha un “bene”, ai sensi della Convenzione, sul terreno in controversia.
31. Ne segue che il motivo di appello esaminato è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 § 4.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
33. A titolo del danno materiale, il richiedente sollecita 41 062 EUR (somma che rappresenta il controvalore attualizzato del terreno) la mancanza al guadagno afferente così come il rimborso di certi oneri notarili. Chiede anche 50 000 EUR per il danno morale subito in ragione del processo penale scatenato contro A.D. e D.M.
34. Concernente la domanda a titolo del danno materiale, il Governo ricorda le sue osservazioni a titolo dell’eccezione di inammissibilità ratione materiae.
35. Allo sguardo della richiesta a titolo del danno morale, il Governo fa valere che le pretese a questo titolo sono state formulate a capo di due persone fisiche e che, non avendo la società richiedente chiesto niente a suo nome proprio, questa parte delle pretese deve essere respinta.
36. La Corte nota che nello specifico, l’unica base da considerare per la concessione di una soddisfazione equa risiede nel fatto che una sentenza definitiva favorevole al richiedente è stata rivista in seguito all’ammissione di una via straordinaria di ricorso, in violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
37. Per ciò che riguarda il danno materiale addotto, la Corte rinvia alla constatazione di mancanza del bene controverso nel patrimonio del richiedente ed a ben fondato dell’eccezione ratione materiae sollevata dal Governo (§§ 30 e 31 sopra). Non c’è dunque luogo di accordare al richiedente un’indennità a questo titolo.
38. In quanto al danno morale, la Corte stima che il richiedente ha subito verosimilmente una frustrazione in ragione del suddetto ricorso per annullamento.
39. Avuto riguardo all’insieme degli elementi che si trovano in suo possesso e deliberando in equità, come esige l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente 2 000 EUR per danno morale.
B. Oneri e spese
40. Il richiedente chiede 2 123,94 EUR a titolo degli oneri e delle spese sostenuti dinnanzi alle giurisdizioni interne, che rappresentano gli oneri di giustizia e la parcella di avvocato. Fornisce dei giustificativi.
41. Il Governo non si oppone alla concessione al richiedente di una somma corrispondente agli oneri e spese necessari, legata al procedimento giudiziale, interno ed a quello dinnanzi alla Corte e che sono stati provati sufficientemente. Fa valere che una grande parte degli oneri e spese richiesti non sono legati al procedimento da cui il richiedente deriva il motivo di appello.
42. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 500 EUR ogni onere compreso e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
43. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione dell’incomprensione del principio di sicurezza dei rapporti giuridici;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 2 000 EUR (duemila euro) per danno morale e 500 EUR (cinque cento euro) per oneri e spese;
b) che le somme in questione saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento e che conviene aggiungere ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta a queste;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 26 maggio 2009 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente