Conclusioni: No-violazione dell’articolo 14+P1-1 – Interdizione della discriminazione, Articolo 14 – Discriminazione, (articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione del propriet? articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Beni,
QUINTA SEZIONE
CAUSA SAUMIER C. FRANCIA
(Richiesta no 74734/14)
SENTENZA
STRASBURGO
12 gennaio 2017
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Saumier c. Francia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, riunendosi in una camera composta di:
Angelika Nu?berger, presidentessa,
Erik M?se,
Khanlar Hajiyev,
Andr? Potocki,
Yonko Grozev,
S?ofra O’Leary,
Carlo Ranzoni, giudici,
e di Milano Bla?ko, cancelliere aggiunge di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 29 novembre 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 74734/14) diretta contro la Repubblica francese e di cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra Laure Saumier (“il richiedente”), ha investito la Corte il 24 novembre 2014 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da Me Christophe Pettiti, avvocato a Parigi. Il governo francese (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. Francesco Alabrune, direttore delle cause giuridiche al ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduce in particolare che, contrariamente alle vittime di mancanze che rilevano del diritto comune, i salariati che, siccome lei, sono vittime di incidenti del lavoro o di malattie professionali dovuto ad una mancanza inescusabile del loro datore di lavoro, non possono ottenere il risarcimento integrale del loro danno; invoca l’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
4. Il 9 giugno 2015, il motivo di appello concernente l’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1 ? stato comunicato al Governo, e la richiesta ? stata dichiarata inammissibile per il surplus conformemente all’articolo 54 ? 3 dell’Ordinamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1967 e ha risieduto a La Plessis Treviso.
6. Il richiedente era adoperato da un laboratorio dal 11 febbraio 1986 al 28 ottobre 1987. Essendo stata esposta al biossido di manganese durante le sue funzioni, contrasse la malattia di Parkinson di cui prov? le prime conseguenze all’et? di 27 anni. La malattia fu constatata da un punto di vista medico nel 2000. Svantaggiata pesantemente, dovette cessare ogni attivit? professionale e dovette avere oramai bisogno di un’assistenza permanente.
A. I giudizi del tribunale delle cause di sicurezza sociale di Cr?teil
7. Il 3 maggio 2007, il tribunale delle cause di sicurezza sociale di Cr?teil riconobbe il carattere professionale della malattia del richiedente.
8. Il 17 luglio 2008, la cassa primaria di assicurazione contro le malattie (“CPAM”) di Cr?teil gli riconobbe un tasso di incapacit? permanente del 70% e gli assegn? una rendita di incapacit? di 11 377,22 EUR con anno.
9. Con un giudizio del 15 ottobre 2010, il tribunale delle cause di sicurezza sociale di Cr?teil riconobbe la mancanza inescusabile del datore di lavoro e fiss? la rendita al suo tasso massimo, o 12 749,64 EUR con anno. Ordin? una perizia per la valutazione dei danni extrapatrimoniali.
10. Depositato il 26 marzo 2011, il rapporto considera un deficit funzionale temporaneo parziale del 33% del 26 ottobre 1998 al 30 settembre 2002, del 50% fino al 31 dicembre 2004, del 66% poi fino al 31 dicembre 2007. Fissa la data di consolidamento al 1 gennaio 2008 e considera un deficit funzionale permanente del 50% a partire da questa data. Valuta le sofferenze, fisici e giuridiche, subite a 5 su 7 e gli attentati estetici a 1 su 7. Nota che, sul piano professionale, il richiedente ? considerato come inabile definitivo con gli organismi di sicurezza sociale, e rileva un danno di consenso risultante per il fatto che ha dovuto rinunciare a certe attivit? sportive o di libert?. Raccomanda inoltre di considerare un aiuto con terza persona per le attivit? decorriamo a ragione di cinque ore con giorno dal 1 ottobre al 31 dicembre 2004, di quattro ore con giorni fino al 16 luglio 2008 e di 3 ore con giorno a partire dal 17 luglio 2008, “data alla quale la sicurezza sociale ha fissato un tasso di invalidit? al 70% con effetto retroattivo”. Infine, precisa che le riserve sono ad emettere sull’aggravamento eventuale della patologia presentata con [il richiedente].”
11. Sulla base di questo rapporto, il richiedente chiese l’indennizzo dell’insieme dei suoi danni, all’altezza 1 211 664,90 EUR.
12. Il CPAM neg? di fare l’anticipo del risarcimento dell’interezza dei danni richiesti dal richiedente. Faceva valere che l’ultimo capoverso dell’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale, relativo a questa modalit?, articolo 23 sotto, prevedeva solamente i danni enumerati da questo stesso articolo.
13. Con un giudizio del 21 settembre 2011, il tribunale delle cause di sicurezza sociale di Cr?teil assegn? 745 042,81 EUR al richiedente: 88 934,72 EUR per gli oneri di terza persona temporanea; 457 708,09 EUR per gli oneri di terza persona permanente; 100 000 EUR per l’incidenza professionale; 29 400 EUR per il deficit funzionale temporaneo; 22 000 EUR per le sofferenze patite; 2 000 EUR per danno estetico; 15 000 EUR per danno di consenso; 30 000 EUR per danno extrapatrimoniale evolutivo. Dice inoltre che il CPAM doveva fare l’anticipo dell’insieme di queste somme al richiedente. La respinse in compenso delle sue pretese relative a “la perdita di guadagni professionali reali e futuri e [a lui] deficit funzionale permanente (risarcimento forfetario).” Il tribunale consider? che “la perdita di guadagni professionali [aveva] fa l’oggetto di un risarcimento forfetario con le indennit? giornaliere, come la perdita di guadagni professionale futuro, con la rendita”, e qu ‘ “egli non apparai[ssait] non che in aggiunta a questo risarcimento forfetario, la Sig.ra Saumier abbia diritto ad un risarcimento complementare.”
B. La sentenza della corte di appello di Parigi
14. Investita dal CPAM, la corte di appello di Parigi, con una sentenza del 4 aprile 2013, annull? il giudizio in ci? che assegnava un indennizzo a titolo dell’incidenza professionale, del deficit funzionale permanente, del terza persona permanente e del danno extrapatrimoniale evolutivo, e respinse il richiedente delle sue domande relative. La sentenza ? redatta cos?:
“Considerando che ai termini dell’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale, a prescindere della maggiorazione di rendita di incidente del lavoro, la vittima ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno causato dalle sofferenze fisiche e giuridiche con lei patito, dei suoi danni estetici e di consenso cos? come quella del danno risultante della perdita o della diminuzione delle sue possibilit? di promozione professionale; che, secondo la decisione [no 2000-8 QPC] del Consiglio costituzionale del 18 giugno 2010, questa disposizione non fa ostacolo alle domande di indennizzo dei danni non coperti col libro IV del codice della sicurezza sociale;
Considerando mentre questo indennizzo complementare non si dilunga all’insieme delle stazioni di indennizzo previsto dal nomenclatura Dintilhac; che soli i danni che non danno adito a nessuno indennizzo a titolo del libro IV, anche forfetario plafonata o, possono essere oramai oggetto di un risarcimento in caso di mancanza inescusabile del datore di lavoro;
E considerando che la perdita di guadagni professionali, dell’incidenza professionale e del deficit funzionale permanente ? riparata gi? dalla maggiorazione della rendita di incidente contemplato L. 452-2 all’articolo; che le spese di salute reale e futura sono prese incaricate con gli articoli L. 431-1 1o e L. 432-1 a L. 432-4, e gli oneri di assistenza di una terza persona dopo il consolidamento dello stato di salute, gi? previsti con l’articolo L. 434-2, capoverso 3, anche se l’interessato non assolverebbe le condizioni di incapacit? per ricevere un indennizzo a questo titolo; (…) “
15. Trattandosi del danno extrapatrimoniale evolutivo, la corte di appello giudic? che non poteva essere indennizzato nella misura in cui questo tipo di danno ricopriva l’insieme dei danni di carattere personale, tanto fisico che psichici, consecutivi alla malattia professionale, e che includeva di conseguenza le sofferenze patite riparate gi? dalla somma assegnata a questo titolo; ora qualificando il danno delle sofferenze patite di 5/7, il perito aveva preso in conto “la lunghezza dell’evoluzione della malattia”, i trattamenti subiti, i dolori dovuti a questo trattamento e le sofferenze giuridiche patite.
16. Peraltro, la Corte di appello riform? il giudizio in quanto agli importi relativi all’indennizzo a titolo del terza persona temporanea e del deficit temporaneo-questi elementi non essendo coperti dal libro IV del codice della sicurezza sociale-, fissando questi a 7 266 EUR e 15 000 EUR. Il richiedente ottenne perci? il seguente ?: 7 266 EUR, a titolo del terza persona temporanea; 15 000 EUR, a titolo del deficit funzionale temporaneo; 22 000 EUR, a titolo delle sofferenze patite; 2 000 EUR, a titolo del danno estetico; 15 000 EUR, a titolo del danno di consenso.
C. La sentenza della Corte di cassazione
17. Il richiedente si ricorse in cassazione. Invocava in particolare l’articolo 6 ? 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1. Rinviava peraltro alla riserva emessa dal Consiglio costituzionale nel suo decisione no 2010-8 QPC del 18 giugno 2010 alla quale la corte di appello di Parigi faceva riferimento nella sua sentenza del 4 aprile 2013, e presentata sotto al paragrafo 26; indicava che questa riserva mirava a garantire alla vittima l’indennizzo integrale del suo danno, ci? che implicava che gli assegni mutualistici fossero completati in modo che l’interezza del danno subito fosse coperta. Aggiungeva che unica questa interpretazione permetteva di raggiungere l’obiettivo fissato dal Consiglio costituzionale, a sapere l’uguaglianza tra le vittime di atti colpevoli. Selon elle, ? de fait, de la m?me mani?re qu?il n?existe aucune raison d?introduire une distinction entre les victimes fond?es sur les chefs de pr?judice indemnisables, il n?y a pas davantage de justification ? ce que certaines ? victimes d?actes fautifs ? fassent l?objet d?une r?paration incompl?te, forfaitaire ou inexistante, alors que d?autres ont l?gitimement droit ? la r?paration int?grale de leur pr?judice sur le fondement du droit commun ou d?un r?gime sp?cial ?.
18. La Corte di cassazione, seconda camera civile, respinse il ricorso con una sentenza del 28 maggio 2014. Giudic? in particolare ci? che segue:
“(…) le disposizioni degli articoli L. 451-1, L. 452-1 e L. 452-3 del codice della sicurezza sociale che vieta alla vittima di un incidente del lavoro o di una malattia professionale, imputabile alla mancanza inescusabile del datore di lavoro, di esercitare contro questo un’azione in risarcimento conformemente al diritto comune e contemplano un risarcimento specifico dei danni causati, non generano una violazione del diritto ad un processo equo garantito con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, n? un attentato al diritto al rispetto dei beni proibiti dall’articolo 1 del Protocollo addizionale no 1, alla Convenzione, del solo fatto che la vittima non pu? ottenere un risarcimento integrale del suo danno,;
(…) se l’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale, come interpretato col Consiglio costituzionale nel suo decisione no 2010-8 QPC del 18 giugno 2010, disponi che in caso di mancanza inescusabile, la vittima di un incidente del lavoro o di una malattia professionale pu? chiedere al datore di lavoro, dinnanzi alla giurisdizione di sicurezza sociale, il risarcimento di altri capi di danno che quegli enumerato dal testo precitato, ? alla condizione che questi danni non siano coperti dal libro IV del codice della sicurezza sociale;
(…) avendo enunciato che la rendita di cui beneficiava [il richiedente] in applicazione dell’articolo L. 452-2 di questo codice indennizzava, da una parte, le perdite di guadagni professionali e l’incidenza professionale dell’incapacit?, altro parte, il deficit funzionale permanente, cos? che i danni di cui la vittima chiedeva risarcimento erano indennizzati gi? a titolo del libro IV del codice della sicurezza sociale, la corte di appello che non aveva a procedere presumibilmente alla ricerca taciuta, ha deciso a buono diritto che non potevano dare adito ad indennizzo complementare sul fondamento dell’articolo L. 452-3 dello stesso codice. “
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
19. Inserito nel Titolo 4, consacrato alle risorse della sicurezza sociale, del Libro II del codice della sicurezza sociale, l’articolo L. 241-5 di questo codice precisa che “le quote dovute a titolo degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali sono al carico esclusivo dei datori di lavoro.”
20. Il libro IV del codice della sicurezza sociale ? consacrato ai “incidenti del lavoro e malattie professionali.” Comprende gli articoli L. 411-1 a L. 482-5. Gli articoli L. 431-1 e L. 451-1 sono formulati cos?:
Articolo L. 431-1
“Le prestazioni accordate ai beneficiari del presente libro comprendono:
1o, la coperta degli oneri medici, chirurgici, farmaceutici ed accessori, degli oneri legati all’incidente afferente ai prodotti e prestazioni iscritti sull’elenco contemplato L. 165-1 all’articolo ed alle protesi dentarie iscritte sull’elenco contemplato L. 162-1-7 all’articolo, degli oneri di trasporto della vittima alla sua residenza abituale o alla determinazione ospedaliera e, in genere, la presa incaricata degli oneri necessitati dal trattamento, il riadattamento funzionale, la rieducazione professionale e la riclassificazione della vittima. Queste prestazioni sono accordate che ci sia o non interruzione di lavoro;
2o, l’indennit? giornaliera dovuta alla vittima durante il periodo di incapacit? temporanea che l’obbliga ad interrompere il suo lavoro; quando la vittima ? pupilla dell’educazione vigilata, l’indennit? giornaliera non ? dovuta anche molto tempo che la vittima lo rimane sotto riserva di disposizioni fissate da decreto in Consiglio di stato;
3o, le prestazioni altri che le rendite, dovute in caso di incidente seguito di morte,;
4o, per le vittime raggiunte di un’incapacit? permanente di lavoro, un’indennit? in capitale quando il tasso dell’incapacit? ? inferiore ad un tasso determinato [il 10%], una rendita oltre e, in caso di morte, le rendite dovute all’avuto diritto della vittima.
Il carico delle prestazioni ed indennit? previste dal presente libro incombono sulle casse di assicurazione contro le malattie. “
Articolo L. 451-1
“Sotto riserva delle disposizioni contemplate L. 452-1 agli articoli a L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 e L. 455-2 nessuna azione in risarcimento degli incidenti e malattie menzionate dal presente libro non pu? essere esercitata conformemente al diritto comune, con la vittima o il suo avuto diritto. “
21. L’indennit? in capitale di cui ? sopra questione all’articolo L. 431-1 4o ? forfetaria e vari secondo l’importanza dell’incapacit?. In quanto alla rendita menzionata da questa stessa disposizione, ? uguale allo stipendio annuo moltiplicato dal tasso di incapacit?. Lo stipendio preso in conto per questo calcolo non pu? essere tuttavia, da una parte, superiore a 146 108,32 EUR, n? inferiore a 18 263,54 EUR, ed unica la parte della stipendio inferiore a 36 527,08 EUR ? presa integralmente in conto nel calcolo; per la parte superiore a questo importo, solo un terzo del surplus ? preso in conto, questo terzo essendo addizionato poi ai 36 527,08 euros. Altra parte, il tasso di incapacit? permanente ? contato solamente per met? per la parte inferiore al 50%; la parte superiore al 50% ? moltiplicata da 1,5 (esempio): se il tasso di incapacit? ? del 60%, il tasso della rendita sar? di 50/2 + 10 x 1,5 = il 40%.
22. Quando il tasso di incapacit? ? uguale o superiore al 80% e che la vittima ha bisogno dell’assistenza di un terzo per compiere gli atti della vita decorri, l’importo della rendita pu? essere aumentato, articoli L. 434-2, terzo capoverso, e R. 434-3 del codice della sicurezza sociale.
23. Relativi alla “mancanza inescusabile o intenzionale del datore di lavoro”, gli articoli L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 e L. 452-5 sono redatti siccome segue:
Articolo L. 452-1
“Quando l’incidente ? dovuto alla mancanza inescusabile del datore di lavoro o di quelli che si ? sostituito nella direzione, la vittima o il suo avuto diritto hanno diritto ad un indennizzo complementare nelle condizioni definite ai seguenti articoli. “
Articolo L. 452-2
“Nel caso menzionato all’articolo precedente, la vittima o il suo avuto diritto ricevono una maggiorazione delle indennit? che sono dovute loro in virt? del presente libro.
Quando un’indennit? in capitale ? stata assegnata alla vittima, l’importo della maggiorazione non pu? superare l’importo di suddetta indennit?.
Quando una rendita ? stata assegnata alla vittima, l’importo della maggiorazione ? fissato in modo tale che la rendita aumentata assegnata alla vittima non possa superare, o la frazione dello stipendio annuo corrispondente alla riduzione di capacit?, o l’importo di questo stipendio nel caso di incapacit? totale.
(…) “
Articolo L. 452-3
“A prescindere della maggiorazione di rendita che riceve in virt? dell’articolo precedente, la vittima ha il diritto di chiedere al datore di lavoro dinnanzi alla giurisdizione di sicurezza sociale il risarcimento del danno causato dalle sofferenze fisiche e giuridiche con lei patito, dei suoi danni estetici e di consenso cos? come quella del danno risultante della perdita o della diminuzione delle sue possibilit? di promozione professionale. Se la vittima ? raggiunta di un tasso di incapacit? permanente del 100%, gli ? assegnato, inoltre, un’indennit? forfetaria uguale all’importo del salario minimo legale in vigore alla data di consolidamento.
Parimenti, in caso di incidente seguito di morte, l’avuto diritto della vittima menzionata L. 434-7 agli articoli e segue cos? come i discendenti e discendenti che non hanno dritto ad una rendita in virt? desdits articoli, possono chiedere al datore di lavoro risarcimento del danno giuridico dinnanzi alla giurisdizione precitata.
Il risarcimento di questi danni ? versato direttamente ai beneficiari con la cassa che ne ricupera presso l’importo del datore di lavoro. “
Articolo L. 452-5
“Se l’incidente ? dovuto alla mancanza intenzionale del datore di lavoro o di uno dei suoi addetti, la vittima o la sua avuta diritto conserva contro l’autore dell’incidente il diritto di chiedere il risarcimento del danno causato, conformemente alle regole del diritto comune, nella misura in cui questo danno non ? riparato da applicazione del presente libro. (…) “
24. La determinazione del tasso della maggiorazione menzionata dall’articolo L. 452-2 precitato cambio della valutazione sovrana dei giudici del fondo.
25. Il Consiglio costituzionale ? stato investito il 10 maggio 2010 di una questione prioritaria di costituzionalit? che prevede questi articoli. I richiedenti esponevano che il regime di indennizzo degli incidenti del lavoro faceva ostacolo a ci? che la vittima ottenga del suo datore di lavoro il risarcimento integrale del suo danno stesso nell’ipotesi dove questo ultimo ha commesso una mancanza all’origine dell’incidente, che il dispositivo di maggiorazione applicabile quando il datore di lavoro ha commesso una mancanza giudicata inescusabile non permetteva alla vittima dell’incidente di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti che erano, in particolare, escludi del diritto a risarcimento i danni non menzionati con l’articolo L. 452-3, e che eccetto il caso dove la mancanza commessa dal datore di lavoro riveste un carattere intenzionale, queste disposizioni privavano la vittima della possibilit? di chiedere risarcimento del suo danno secondo i procedimenti di diritto comune. Ne deducevano che le disposizioni in causa erano in particolare contrarie al principio costituzionale di uguaglianza dinnanzi alla legge.
26. Con un decisione no 2010-8 QPC del 18 giugno 2010, il Consiglio costituzionale ha concluso alla costituzionalit? delle disposizioni contestate pure esprimendo una riserva. La sua decisione ? motivata cos?:
“(…) 14. Considerando che le disposizioni contestate conferiscono alla vittima o al suo avuto diritto un diritto ad indennizzo del danno risultante di un incidente del lavoro o di una malattia professionale e, in caso di controversia, un diritto di ricorso dinnanzi alle giurisdizioni della sicurezza sociale senza annullare il loro diritto di azione contro il datore di lavoro in caso di mancanza inescusabile o intenzionale; che, per conciliare il diritto delle vittime di atti colpevoli di ottenere il risarcimento del loro danno col collocamento in ?uvre delle esigenze che risultano dall’undicesimo capoverso del Preambolo di 1946, era lecito al legislatore di instaurare con gli articoli L. 451-1 e segue del codice della sicurezza sociale un regime specifico di risarcimento che si sostituisce parzialmente alla responsabilit? del datore di lavoro;
15. Considerando, in secondo luogo che, tenuto conto della situazione particolare del salariato nella cornice della sua attivit? professionale, la derogazione al diritto comune della responsabilit? per mancanza, risultante delle regole relative alle prestazioni ed indennit? versate dalla sicurezza sociale in applicazione degli articoli precitati del codice della sicurezza sociale, ? in rapporto diretto con l’obiettivo di risarcimento degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali previsto dal libro IV di questo codice;
16. Considerando, in terzo luogo che in applicazione delle disposizioni del titolo II del libro IV del codice della sicurezza sociale, le prestazioni in al naturale necessari alle vittime di incidenti del lavoro o di malattie professionali sono prese totalmente incaricati e pagate con la cassa di assicurazione contro le malattie; che, durante il periodo di incapacit? temporanea, la vittima riceve delle indennit? giornaliere che suppliscono alla perdita del suo stipendio; che, quando ? raggiunta di un’incapacit? permanente, gli ? versata un’indennit? forfetaria calcolata tenendo in particolare conto dell’importo del suo stipendio e del tasso della sua incapacit?; che in dispetto della sua mancanza anche inescusabile, questo diritto a risarcimento ? accordato al salariato dal momento che l’incidente ? sopraggiunto dal fatto o in occasione del lavoro, durante il tragitto verso o dal suo posto di lavoro o in caso di malattia di origine professionale; che, qualunque sia la situazione del datore di lavoro, le indennit? sono versate dalle casse di assicurazione contro le malattie al salariato o, in caso di decesso, al suo avuto diritto; che questi sono dispensati cos? di impegnare un’azione in responsabilit? contro il datore di lavoro e di provare la mancanza di questo; che queste disposizioni garantiscono l’automaticit?, la rapidit? e la sicurezza del risarcimento degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali; che prendono anche in conto il carico che rappresenta l’insieme delle prestazioni servite; che, di conseguenza, nella mancanza di mancanza inescusabile del datore di lavoro, il risarcimento forfetario della perdita di stipendio o dell’incapacit?, l’esclusione di certi danni e l’impossibilit?, delle restrizioni sproporzionate non istituiscono per la vittima o il suo avuto diritto, di agire contro il datore di lavoro, rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguito;
17. Considerando che, quando l’incidente o la malattia sono dovuti alla mancanza inescusabile del datore di lavoro, la vittima o, in caso di decesso, il suo avuto diritto riceve una maggiorazione delle indennit? che loro sono dovute; che in virt? dell’articolo L. 452-2 del codice della sicurezza sociale, la maggiorazione del capitale o della rendita assegnato in funzione della riduzione di capacit? della vittima non pu? superare l’importo dell’indennit? assegnata in capitale o l’importo dello stipendio; che allo sguardo degli obiettivi di interesse generale precedentemente enunciato, la determinazione di un massimo di questa indennit? destinata a compensare la perdita di stipendio risultante dell’incapacit? non istituisce una restrizione sproporzionata ai diritti delle vittime di incidente del lavoro o di malattia professionale;
18. Considerando, inoltre che a prescindere di questa maggiorazione, la vittima o, in caso di decesso, il suo avuto diritto pu?, dinnanzi alla giurisdizione di sicurezza sociale, chiedere al datore di lavoro il risarcimento di certi capi di danno enumerato dall’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale; che in presenza di una mancanza inescusabile del datore di lavoro, le disposizioni di questo testo non saprebbero tuttavia, senza recare un offesa sproporzionato al diritto delle vittime di atti colpevoli, fare ostacolo a ci? che queste stesse persone, dinnanzi alle stesse giurisdizioni, possano chiedere al datore di lavoro risarcimento dell’insieme dei danni non coperti col libro IV del codice della sicurezza sociale;
19. Considerando che risulta da tutto ci? che precede che, sotto la riserva enunciata a considerandolo 18, le disposizioni contestate non sono contrarie n? al principio di responsabilit?, n? al principio di uguaglianza, n? a nessuno altro diritto o libert? che la Costituzione garantisce. “
27. La Corte di cassazione ha sottolineato che “la decisione del Consiglio costituzionale no 2010-8 QPC del 18 giugno 2010 non ha consacrato il principio del risarcimento integrale del danno causato dall’incidente dovuto alla mancanza inescusabile del datore di lavoro”, 2 Civ, 4 aprile 2012, ricorso no 11 10308; aggiunto nel riassunto della sentenza che figura sul sito L?gifrance (servizio pubblico della diffusione del diritto con l’internet): “ma interprete come non limitativa il metto in lista dei danni che figurano all’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale”). Ha indicato anche che, se l’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale, come interpretato col Consiglio costituzionale nel suo decisione no 2010-8 QPC, disponi che in caso di mancanza inescusabile, la vittima di un incidente del lavoro o di una malattia professionale pu? chiedere al datore di lavoro, dinnanzi alla giurisdizione di sicurezza sociale, il risarcimento di altri capi di danno che quegli enumerato dal testo precitato, ? alla condizione che questi danni non siano gi? coperti col libro IV del codice della sicurezza sociale (Civ). 2, 4 aprile 2012, ricorso no 11-15393. Sono stati giudicati in particolare coperti col libro IV del Codice della sicurezza sociale, le spese di salute reale (Civ). 2, 4 aprile 2012, no11-18014), le perdite di guadagni professionali (Civ). 2, 4 aprile 2012, no11-10308; Civ. 2, 29 novembre 2012, no 11-25577, l’incidenza professionale dell’incapacit? (Civ). 2, 4 aprile 2012, no11-15393), l’assistenza permanente con un terza nessuno, giudicata gi? coperta con la rendita; Civ. 2, 28 novembre 2013, no12-25338) ed il deficit funzionale permanente (Civ). 2 4 aprile 2012, no11-15393).
28. Il regime di responsabilit? per mancanza di diritto comune ? fondato sull’articolo 1382 del codice civile, ai termini del quale “ogni fatto qualsiasi dell’uomo che causa ad altrui un danno, obbliga quello con la mancanza del quale ? arrivato, a ripararlo”. Pone il principio del risarcimento integrale del danno, ma richiede che la vittima dimostra la mancanza di quell’a cui chiede risarcimento, il danno ed il legame di causalit? tra questi.
IN DIRITTO
Su La Violazione Addotta Di L’articolo 14 Di La Convenzione Combinata Con L’articolo 1 Del Protocollo No 1
29. Il richiedente denuncia il fatto che, contrariamente alle vittime di mancanze che rilevano del diritto comune, le persone che, siccome lei, sono vittime di incidenti del lavoro o di malattie professionali dovuto ad una mancanza del loro datore di lavoro, non possono ottenere il risarcimento integrale del loro danno. Invoca l’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1 che ? formulato cos?:
Articolo 14 della Convenzione
“Il godimento dei diritti e libert? riconobbero nel Convenzione deve essere garantita, senza distinzione nessuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, gli opinioni politici od ogni altra opinione, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita o tutta altra situazione. “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Th?ses delle parti
1. Il Governo
30. Il Governo sostiene innanzitutto che i fatti denunciati non entrano nel campo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, questa disposizione che non garantisce un diritto a risarcimento integrale. Ne deduce che il motivo di appello tratto dall’articolo 14 composto con questa disposizione ? inammissibile ratione materiae.
31. Invita poi la Corte a dichiarare questo motivo di appello inammissibile per difetto manifesto di fondamento.
32. A titolo preliminare, il Governo rinvia alla decisione del Consiglio costituzionale no 2010-8 QPC del 18 giugno 2010. Sottolinea che ne risulta che, dal momento che un danno ? riparato, anche in modo parziale, col libro IV del codice della sicurezza sociale, ? impossibile per la vittima ottenere pi? dell’importo delle prestazioni legalmente previste; in compenso, dal momento che un danno non ? riparato dal libro IV, ha vocazione ad essere indennizzato nella sua interezza, anche se non ? menzionato nell’elenco dell’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale; basta per ci? che figuri tra i danni indennizzabili a titolo del diritto comune della responsabilit?.
33. Il Governo sostiene che le vittime di incidenti del lavoro o di malattie professionali sono in una situazione differente di quella delle altre vittime, il salariato che ? in un legame di subordinazione giuridica col datore di lavoro, ed il sopraggiungere di incidenti e di malattie nella cornice dell’esecuzione del lavoro che costituisce un rischio particolare. Constata poi che il criterio di differenziazione ? la “qualit? di salariato” che farebbe nascere un legame di subordinazione ed un rischio particolare di incidenti e di malattie. Sarebbe questa differenza di situazione che avrebbe condotto alla nascita di un regime specifico per i salariati del resto.
34. Il Governo ammette che il criterio di differenziazione derivata della qualit? di salariato cambio di “tutta altra situazione”, al senso dell’articolo 14, ma, rinviando alla decisione del Consiglio costituzionale no 2010-8 QPC del 18 giugno 2010, fa valere che il carattere forfetario del risarcimento nel contesto di certi danni risponde a due motivi di interesse generale e fondasi su una giustificazione obiettiva e ragionevole.
35. Il primo di questo obiettivi cambio della necessit? di prendere in conto i vantaggi di cui beneficiano le vittime di incidenti del lavoro o di malattie professionali rispetto alla situazione di queste che pu? agire solamente sul fondamento del diritto comune della responsabilit?. Il Governo sottolinea a questo riguardo che in materia di incidente del lavoro, la mancanza inescusabile pu? essere riconosciuta l? dove, in diritto comune, farebbe dibattito: ? caratterizzata dal momento che il datore di lavoro aveva o avrebbe dovuto avere coscienza del pericolo al quale era esposto il suo salariato e che non ha preso le misure necessarie per premunirlo ne; basta dimostrare che la mancanza del datore di lavoro era una causa necessaria del danno; pu? essere considerata anche in caso di sospensione del datore di lavoro al penale. Aggiunge che la vittima beneficia del versamento sistematico, veloce e diretto delle somme che riparano i suoi danni con la cassa di sicurezza sociale che si occupa poi di ricuperare ne presso l’importo del datore di lavoro; una vittima-tale il richiedente-beneficio cos? di un indennizzo sistematico che non dipende n? della solvibilit? dell’autore del danno n? del potere di valutazione dei tribunali.
36. Il secondo motivo di interesse generale rileva della necessit? di prendere in conto il carico che rappresenterebbe le prestazioni servite in caso di indennizzo integrale (carico economico per i datori di lavoro che finanziano integralmente i ramo incidenti del lavoro e malattie professionali) ed incarica finanziaria per la ramo malattia della sicurezza sociale che potrebbe valutare si a parecchi miliardi di euros. Secondo il Governo, l’indennizzo sistematico dei salariati ha per contropartita un risarcimento parzialmente forfetario che soddisfa le esigenze di un’assicurazione sociale che approfitta al pi? grande numero.
37. Il Governo aggiunge che in caso di mancanza inescusabile del datore di lavoro, a prescindere della maggiorazione della rendita servita alla vittima di un incidente di lavoro o di una malattia professionale, il salariato pu? ottenere non solo della giurisdizione di sicurezza sociale la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei capi di danno enumerato dall’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale, ma anche dell’insieme dei danni non coperti col libro IV di questo codice: gli oneri di pianificazione dell’alloggio e di adattamento di un veicolo; il deficit funzionale temporaneo; i bisogni di assistenza con un terza persona temporanea; il danno sessuale; le sofferenze fisiche e giuridiche non indennizzate a titolo del deficit funzionale permanente. Osserva che, nella sua sentenza del 4 aprile 2013, la corte di appello di Parigi ha riconosciuto al profitto del richiedente il diritto all’indennizzo dei tali danni, non coperti col libro IV.
38. Secondo il Governo, le regole che limitano il diritto di agire della vittima di un incidente del lavoro devono essere analizzate nella cornice del dispositivo globale di sicurezza sociale di cui partecipano. Ora il richiedente farebbe solamente un’analisi selettiva delle disposizioni applicabili.
39. Il Governo sottolinea che conclusione di un compromesso ?conomico-giuridico molto favorevole ai salariati, la legislazione francese ? fondata oggi su un doppio equilibro sociale. Il primo fattore di equilibrio terrebbe alla rapidit?, la sicurezza e l’efficacia di un sistema giuridico di riconoscenza degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali di cui il trattamento ? incorniciato in modo rigorosa e molto favorevole alle vittime che non si trovano confrontate ai termini e rischi dei procedimenti classici e ? garantito del risarcimento immediato del loro danno. Il secondo fattore di equilibrio si troverebbe nel sistema pubblico di gestione dell’indennizzo degli incidenti del lavoro, affidato ai CPAM che devono mettere in bilancia le quote o risorse di ogni natura che servono al finanziamento di questo rischio e l’aggravamento accertato tanti il livello del rischio s? che i danni a coprire che rivestono delle forme ed obiettivi nuovi e pi? larghi.
2. Il richiedente
40. Il richiedente replica che poteva avvalersi di una speranza legittima di ottenere un indennizzo integrale dei danni nati di una mancanza del suo datore di lavoro, il diritto francese della responsabilit? civile che consacra un principio generale di indennizzo integrale ed il Consiglio costituzionale avendo considerato, nel suo decisione no 2010-8 QPC, un diritto ad indennizzo dell’insieme dei danni non coperti col libro IV del codice di sicurezza sociale.
41. Stima peraltro che bisogna dedurre di questa decisione che il Consiglio costituzionale ha considerato che, quando c’? mancanza inescusabile del datore di lavoro, le vittime di incidenti del lavoro o di malattie professionali sono nella stessa situazione che le vittime di diritto comune: nei due casi, subiscono un danno causato dalla mancanza di uno terzo, ed egli esiste un legame di causalit? tra la mancanza ed i danni. Insiste sul fatto che non si tratta di confrontare col regime della responsabilit? civile che richiede una mancanza, il regime generale dell’indennizzo degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali che non richiede la prova di una mancanza, ma quello dell’indennizzo degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali in caso di mancanza inescusabile del datore di lavoro.
42. Mette poi in evidenza il fatto che la differenza tra gli indennizzi accordato in virt? del regime degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali e quell’accordata dell’ordine ? a titolo del diritto comune di 1 a 9. Ora, secondo lei, un tale scarto non ? compensato da un regime giuridico pi? favorevole. I procedimenti in materia di incidente del lavoro per mancanza inescusabile sarebbero complessi difatti: il datore di lavoro contesterebbe generalmente la vittima che si trova allora nella stessa situazione la mancanza, ci? che implicherebbe il sequestro del tribunale delle cause di sicurezza sociale, che una vittima di diritto comune. Di pi?, sarebbero particolarmente lunghe, ci? che illustrerebbe il suo caso, 14 anni tra la malattia dichiarata e le sentenze della Corte di cassazione. Il richiedente considera inoltre che il si saprebbe considerare solamente questo regime ? pi? favorevole del regime di diritto comune per la ragione che permette un indennizzo sistematico, poich? in diritto comune, l’autore del danno ? praticamente sempre assicurato a titolo della responsabilit? civile obbligatoria in mancanza di che cosa lo sciolgo di indennizzo delle vittime interviene. Allontana peraltro l’argomento economico avanzato col Governo, sottolineando che i ramo incidenti del lavoro della sicurezza sociale non sono deficitari e che ritorna in fine al datore di lavoro colpevole da pagare. Secondo lei, a supporre anche che sia dimostrato che l’indennizzo integrale dei danni causati dalla mancanza inescusabile del datore di lavoro farebbe pesare un rischio importante sulle finanze pubbliche, basterebbe per ovviare di mettere in opera un sistema obbligatorio di assicurazione dei datori di lavoro che coprono specificamente questo tipo di mancanza. Infine, il richiedente osserva che, su 670 000 incidenti del lavoro con sentenza di lavoro e 55 000 malattie professionali con anno, il numero di mancanze inescusabili riconosciute ? annualmente di circa 1 000.
B. Valutazione della Corte
1. Sull’ammissibilit?
43. Trattandosi dell’eccezione sollevata dal Governo, la Corte ricorda che l’articolo 14 della Convenzione fa completare solamente le altre clausole patrimoniali della Convenzione e dei suoi protocolli. Non ha esistenza indipendente, poich? vale unicamente per “il godimento dei diritti e libert?” che garantiscono. L’applicazione dell’articolo 14 non presuppone necessariamente la violazione di uno dei diritti materiali garantiti dalla Convenzione (vedere, per esempio, Stec ed altri c. Regno Unito, d?c.) [GC], i nostri 65731/01 e 65900/01, ? 39, e Biao c. Danimarca [GC], no 38590/10, ? 88, CEDH 2016.
44. Cos?, nello specifico, affinch? l’articolo 14 possa essere combinato con l’articolo 1 del Protocollo no 1, occorre e basta che i fatti cadano sotto l’impero di questa ultima disposizione, questo essere-a-argomento, nelle circostanze della causa, che il richiedente possa dire si titolare di un bene nel contesto delle sue pretese indennizzanti.
45. La Corte ricorda a questo riguardo che la nozione di “beni” pu? ricoprire tanta i “beni reali” che i valori patrimoniali, ivi compreso, in certe situazioni buone definite, dei crediti. Affinch? un credito possa essere considerato come un “valore patrimoniale” che cade sotto l’influenza dell’articolo 1 del Protocollo no 1, occorre che il titolare del credito dimostri che questa ha una “base sufficiente in dritta interno”, per esempio che ? confermata da una giurisprudenza buona invalsa dei tribunali (vedere, per esempio, Maurice c. Francia [GC], no11810/03, ? 63, CEDH 2005 IX, Draon c. Francia [GC], no 1513/03, ? 68, 6 ottobre 2005 e M.C. ed altri c. Italia, no 5376/11, ? 77, 3 settembre 2013,; deve dimostrare che ha una “speranza legittima” di vedere questo credito concretarsi (vedere, per esempio, Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri c. Belgio, 20 novembre 1995, ? 31, serie Ha no 332, cos? come Maurice, precitato, ?? 64-66. Come l’orologio i cause Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri, Maurice e M.C. precitate, quando queste condizioni sono riunite, un diritto a risarcimento pu? costituire allora un bene al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 stesso che l’importo del risarcimento dipende dalla valutazione delle giurisdizioni. Ci? che importa questo ? che le condizioni di impegno della responsabilit? sul fondamento del diritto positivo siano riunite (vedere ? 69 Maurice, precitato,), cos? che l’interessato possa avvalersi di un “interesse pecuniario riconosciuto” in dritto interno, Plechanow c. Polonia, no 22279/04, ? 85, 7 luglio 2009,; pu? allora si argomento titolare di un “valore patrimoniale” costitutivo di un bene, al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
46. La Corte rinvia in particolare, a titolo di illustrazione, al causa Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri. Questa causa riguardava dei crediti in risarcimento che risulta da incidenti di navigazione supposta essere stato provocato dalla negligenza di piloti belgi. In virt? del diritto belga della responsabilit?, i crediti prendevano nascita fin dal sopraggiungere del danno. La Corte ha considerato che un credito di questo genere-di cui, con definizione, l’importo, se non ? la superficie, sono a stabilire-si analizzava in un valore patrimoniale ed aveva dunque il carattere di un bene, al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Ha considerato a questo riguardo che nello stato del diritto positivo al momento dei fatti, i richiedenti potevano pretendere avere una speranza legittima di vedere concretizzare i loro crediti in quanto agli incidenti in causa conformemente al diritto comune della responsabilit?.
47. Questo essendo sottolineato, la Corte constata che in Francia, le salariati vittime di incidenti del lavoro o di malattie professionali beneficiano di un regime di indennizzo automatico, sicuramente, dei loro danni patrimoniali, e che possono ottenere un indennizzo complementare quando l’incidente che hanno subito o la malattia che hanno contratto risulta da una mancanza inescusabile del datore di lavoro. Rileva poi che il carattere professionale della malattia di cui soffre il richiedente ? stato riconosciuto dalle giurisdizioni interne, tutto siccome il fatto che questa malattia ha per causa una mancanza inescusabile del suo datore di lavoro. Ne deduce che le condizioni di impegno della responsabilit? del datore di lavoro del richiedente erano riunite e che questa ultima aveva una speranza legittima di vedere il suo diritto a risarcimento concretarsi. Le giurisdizioni interne hanno dello resto riconosciuto il diritto a risarcimento del richiedente al titolo non solo del regime generale degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali ma anche-stessi se non hanno accolto l’interezza delle sue pretese-della mancanza inescusabile del datore di lavoro.
48. Il diritto a risarcimento del richiedente a ragione della malattia professionale che ha contratto ? limitato certo nella sua superficie con le prescrizioni del diritto interno. Non ne resta meno del richiedente ?, in questo limite, in misura di avvalersi di un interesse pecuniario riconosciuto in dritto interno e dunque di un “valore patrimoniale” costitutivo di un bene, al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
49. L’esistenza di un bene di cui il richiedente pu? dire si titolare ? sufficientemente invalsa dunque affinch? possa essere considerato che i fatti della causa cadono sotto l’impero dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ed affinch? il richiedente sia in grado di invocare l’articolo 14 della Convenzione in combinazione con questa disposizione. Pertanto, conviene respingere l’eccezione del Governo.
50. Constatando peraltro che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte lo dichiara ammissibile.
2. Sul fondo
ha, Principi generali
51. Uniche le differenze di trattamenti fondati su una caratteristica identificabile (“situazione”) sono suscettibili di rivestire un carattere discriminatorio alle fini dell’articolo 14 della Convenzione. Inoltre, affinch? un problema si porsi allo sguardo di questa disposizione, deve avere una differenza nel trattamento di persone collocate nelle situazioni analoghe o comparabili. Una tale distinzione ? discriminatoria se manca di giustificazione obiettiva e ragionevole, questo essere-a-argomento se non insegue un scopo legittimo o se non c’? un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto. Peraltro, gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione per determinare se e delle distinzioni giustificano in quale misura delle differenze tra le situazioni ad altri riguardi analoghi di trattamento. La superficie di questo margine di valutazione varia secondo le circostanze, le tenute ed il contesto. Un’ampia latitudine ha lasciato di solito allo stato per prendere delle misure di ordine generale in materia economica o sociale. Grazie ad una cognizione diretta della loro societ? e dei suoi bisogni, le autorit? nazionali si trovano in principio pi? meglio collocato che il giudice internazionale per determinare ci? che ? di utilit? pubblica in materia economica o in materia sociale, e la Corte rispetto in principio il modo di cui lo stato concepisce gli imperativi dell’utilit? pubblica, salvo si il suo giudizio si rivela “manifestamente privo di base ragionevole” (vedere, per esempio, Carson ed altri c. Regno Unito [GC], no 42184/05, ? 61, CEDH 2010. La Corte ha giudicato in particolare che gli Stati dispongano di un larghi margino di valutazione nella tenuta dell’assicurazione sociale (vedere, in particolare, Ruszkowska c. Polonia, no 6717/08, ?? 52-53, 1 luglio 2014.
52. Peraltro, trattandosi delle differenze di trattamento che non sono fondate su uno dei criteri enumerati all’articolo 14 della Convenzione, uniche queste che ? fondato su una caratteristica personale con la quale delle persone o gruppi di persone si distinguono uni degli altri sono suscettibili di rilevare di “tutta altra situazione”, other status, nella versione in inglese della Convenzione, al senso dell’articolo 14 della Convenzione, e di rivestire un carattere discriminatorio alle fini di questa disposizione (vedere, in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, 7 dicembre 1976, ? 56, serie Ha no 23, e Carson ed altri, precitato, ? 70.
53. Infine, nella misura in cui, nello specifico, il richiedente si lamenta di disuguaglianze in un regime di sicurezza sociale, la Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 non comprende un diritto ad acquisire dei beni. Non limita in niente la libert? che ha gli Stati contraenti di decidere se conviene o no di mettere in opera un qualsiasi regime di sicurezza sociale o di scegliere il tipo o il livello delle prestazioni dinnanzi ad essere accordate a titolo di simile regime. Quindi tuttavia che un Stato decide di creare un regime di prestazioni o di pensioni, deve farlo di un modo compatibile con l’articolo 14 della Convenzione (vedere, in particolare, precitati, Stec ed altri, ? 53, e Ruszkowska, ? 54.
b, Applicazione di questi principi
54. La Corte rileva che, come indicato precedentemente, in Francia, una salariato vittima di un incidente del lavoro o di una malattia professionale beneficia di un regime speciale di coperta e di indennizzo. Questo regime comprende la presa incaricata automatica col CPAM delle cure mediche fino alla data della guarigione o del consolidamento della ferita del salariato cos? come, all’occorrenza, il versamento durante il periodo di incapacit? temporanea il cortese ad interrompere il suo lavoro, di indennit? giornaliere destinate a compensare la sua perdita di stipendio. Peraltro, quando conformemente alla malattia o dell’incidente, soffre di un’incapacit? permanente di lavoro, pu?, senza avere a dimostrare una mancanza del suo datore di lavoro, ottenere un indennizzo destinato a compensare la perdita di stipendio, costituito di un capitale quando il tasso dell’incapacit? ? inferiore al 10%, e di una rendita vitalizia quando il tasso ? uguale o superiore a questa percentuale. In compenso della responsabilit? sicuramente del datore di lavoro, l’indennit? versata al salariato ? forfetaria e non coprire i danni detti extrapatrimoniali, paragrafi 20-21 sopra.
55. Quando l’incidente o la malattia professionale sono dovuti ad una “mancanza inescusabile” del datore di lavoro, il salariato ha diritto ad un indennizzo complementare che prende la forma di una maggiorazione del capitale o della rendita precitata; l’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale aggiunge che a prescindere di questa maggiorazione della rendita, il salariato pu? ottenere anche il risarcimento del danno causato dalle sofferenze fisiche e giuridiche, del danno estetico, del danno di consenso e del danno risultante della perdita o della diminuzione delle sue possibilit? di promozione professionale, se ? raggiunta di un tasso di incapacit? permanente del 100%, pu? pi? ne ottenere in vigore un’indennit? forfetaria uguale all’importo del salario minimo legale alla data di consolidamento, (paragrafi 22-24 sopra. Risulta del decisione no 2010-8 QPC del Consiglio costituzionale del 18 giugno 2010, paragrafo 26 sopra, che questa enumerazione non ? limitativa, il salariato potendo chiedere al datore di lavoro risarcimento dell’insieme dei danni non coperti col libro IV del codice della sicurezza sociale, il libro IV riguarda le prestazioni legali cos? come i complementi contemplati in caso di mancanza inescusabile. Inversamente, dal momento che un danno ? coperto dal libro IV, non sarebbe ci? che il salariato non pu? ottenere parzialmente, pi? dell’importo delle prestazioni legalmente previste.
56. Cos? giurisdizione dei paragrafi 8-9, 13 e 16 sopra, il richiedente si ? visto assegnare col CPAM una rendita di incapacit? di 11 377,22 EUR con anno, che il tribunale delle cause di sicurezza sociale di Cr?teil ha portato al massimo (12 749,64 EUR, dopo avere constatato la “mancanza inescusabile” del datore di lavoro. Investito da lei, questo stesso tribunale gli ha accordato 745 042,81 EUR per risarcimento integrale del suo danno (onere legato all’assistenza di un terza nessuno) incidenza professionale, deficit funzionale temporaneo, sofferenze patite, danno estetico, danno di consenso e danno patrimoniale evolutivo. La corte di appello di Parigi ha ridotto per? questo importo a 91 266 EUR, si tratta dell’importo indicato dal richiedente nella sua richiesta; non corrisponde a quell’al quale condotto l’addizione degli importi che risultano dalla sentenza della corte di appello, paragrafo 16 sopra,), dal momento che soli i danni che non danno adito a nessuno indennizzo a titolo del libro IV, anche forfetario plafonata o, potevano essere oggetto di un risarcimento in caso di mancanza inescusabile del datore di lavoro. Ha escluso perci? l’indennizzo a titolo complementare dell’incidenza professionale e degli oneri relativi all’assistenza di un terza persona permanente-tutti due essendo coperti dal libro IV-ma ha ammesso l’indennizzo a titolo del terza persona temporanea e del deficit temporaneo.
57. Cos?, mentre il regime di responsabilit? per mancanza di diritto comune permette alla vittima della mancanza di ottenere il risarcimento integrale del suo danno-sotto riserva che dimostra la mancanza di quell’a cui chiede risarcimento, il danno ed il legame di causalit? tra questi-, il richiedente di cui la malattia ? stata causata da una mancanza del suo datore di lavoro, non ha potuto ottenere risarcimento integrale del danno legato a questa malattia.
58. La Corte constata mentre le salariati vittime di un incidente del lavoro o di una malattia professionale causato dalla mancanza del loro datore di lavoro e le individui vittime di danni corporali o di attentati alla salute causata dalla mancanza di una nessuno che non ? il loro datore di lavoro non si trovano nelle situazioni analoghe o comparabili.
59. Certo, le due situazioni si avvicinano una dell’altro in ci? che si tratta in ogni caso di persone che soffrono di danni corporali o di attentati alla loro salute causata dalla mancanza di altrui che cerca di ottenere risarcimento.
60. Si non pu? ignorare per? in questo contesto le specificit? della relazione tra un datore di lavoro ed i suoi impiegati. Si tratta di una relazione contrattuale, abbinata per ciascuno di diritti e di obblighi particolari, e caratterizzato da un legame di subordinazione legale. Questa relazione ? regolata da un regime giuridico proprio che si distingue nettamente del regime generale delle relazioni tra individui. Il diritto francese della responsabilit? dei datori di lavoro in caso di incidente del lavoro o di malattia professionista degli impiegati ? l’espressione di questa specificit? nel contesto della responsabilit? civile.
61. Il regime francese della responsabilit? in caso di incidenti del lavoro o di malattie professionali ? cos? molto differente del regime di diritto comune in questo che per molto, non si fonda sulla prova di una mancanza e di un legame di causalit? tra la mancanza ed i danni, e sull’intervento di un giudice, ma sulla solidariet? e l’automaticit?. Ne distingue anche si in ci? che opera in tre fasi: primariamente, la presa incaricata automatica dell’incapacit? temporanea; secondariamente, l’indennizzo automatico dell’incapacit? permanente; terzo, la possibilit? di ottenere un indennizzo complementare in caso di mancanza inescusabile del datore di lavoro, paragrafi 54-55 sopra.
62. Siccome l’ha sottolineato il Consiglio costituzionale nel suo decisione no 2000-8 QPC precitati, le salariati vittime di un incidente di lavoro o di una malattia professionale beneficiano cos? di un diritto a risarcimento dal momento che l’incidente ? sopraggiunto dal fatto o in occasione del lavoro, durante il tragitto verso o dal posto di lavoro o in caso di malattia di origine professionale, anche se hanno loro stessi commisi una mancanza inescusabile. Peraltro, qualunque sia la situazione del datore di lavoro, le indennit? sono versate dal CPAM ai salariati che si trovano del tipo dispensato di impegnare un’azione in responsabilit? contro il loro datore di lavoro e di provare la mancanza di questo. Secondo il Consiglio costituzionale, questo regime speciale garantisce l’automaticit?, la rapidit? e la sicurezza del risarcimento degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali.
63. Di pi?, per ci? che ? specificamente del risarcimento del danno del salariato a ragione della mancanza inescusabile del datore di lavoro, bisogna rilevare che venga in complemento di risarcimenti automaticamente percepiti dal primo, ci? che distingue anche l? la sua situazione rispetto alla situazione di diritto comune.
64. Ne risulta che, nel contesto del risarcimento del danno, la situazione della salariato vittima di un incidente del lavoro o di una malattia professionale non ? la stessa che quella di una persona vittima di un danno che si prodursi in un altro contesto. La situazione del responsabile del danno ? anche differente, poich?, nella cornice di un incidente del lavoro o di una malattia professionale, il risarcimento del danno ? in un primo tempo al carico no del datore di lavoro della salariato vittima ma della collettivit? dei datori di lavoro, i ramo incidenti del lavoro e malattie professionali essendo finanziati dalle quote prelevate presso dei datori di lavoro.
65. Tutto sommato, si tratta dell’applicazione di regimi giuridici distinti alle persone che si trovano nelle situazioni distinte.
66. Ora, come la Corte l’ha ricordato precedentemente, paragrafo 51 qui sopra, affinch? un problema si porsi allo sguardo dell’articolo 14 della Convenzione, deve avere una differenza nel trattamento di persone collocate nelle situazioni analoghe o comparabili.
67. Pertanto, non c’? stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che non c’? stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 gennaio 2017, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Milano Bla?ko Angelika Nu?berger
Cancelliere aggiunge Presidentessa