SECONDA SEZIONE
CAUSA SARNELLI C. ITALIA
( Richiesta no 37637/05)
SENTENZA
STRASBURGO
17 luglio 2008
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Sarnelli c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danute Jociene, Dragoljub Popovic, Andr?s Saj?, Isil Karakas, giudici,
e di Sally Doll?, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 giugno 2008,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 37637/05) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra M R. S. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 4 ottobre 2005 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da R. d. V., avvocato a Napoli. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. R. Adam, ed il suo co-agente non aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. L? 11 aprile 2006, la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare i motivi d? appello derivati dall’articolo 1 del Protocollo no 1 e dall’articolo 6 ? 1 (equit? del procedimento) al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminati l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1944 e ha risieduto a Napoli.
5. Il richiedente era comproprietario con ventidue altre persone (“i comproprietari”) di un terreno edificabile di 10 004 metri quadrati ubicato a Villaricca (Napoli) e registrato al catasto (foglio 2, appezzamenti 133 e 208). Possedeva una quota che equivale a 3 125 metri quadrati.
6. Con un’ordinanza del 24 luglio 1981, la municipalit? di Villaricca ordin? l’occupazione di emergenza di questo terreno in vista della sua espropriazione, per procedere alla costruzione di una scuola e di abitazioni.
7. Il 16 settembre 1981, l’amministrazione procedette all’occupazione materiale del terreno.
8. Con un atto di citazione del 19 gennaio 1990, il richiedente introdusse dinnanzi al tribunale di Napoli un’azione in danno-interessi contro la municipalit? di Villaricca. Fece valere che l’occupazione del terreno era illegale, dato che questa era proseguita al di l? del periodo autorizzato, senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale ed al pagamento di un’indennit?. Chiedeva in particolare un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno, cos? come un’indennit? di occupazione.
9. Gli altri comproprietari si costituirono nel procedimento. Anche la municipalit? di Villaricca si costitu? nel procedimento, facendo valere in particolare che il tribunale di Napoli non era competente per la causa.
10. Durante il processo, due perizie furono depositate alla cancelleria.
Nella prima perizia, il perito valut? a 69,72 EUR il metro quadrato il valore commerciale del terreno nel 1992.
Nella seconda perizia, il perito dichiar? che la trasformazione irreversibile del terreno aveva avuto luogo il 31 dicembre 1991. Inoltre, valut? a 745 774 590 ITL il risarcimento globale per la perdita del terreno calcolato ai termini della legge no 662 di 1996, nel frattempo entrata in vigore, ed a 232 887 379 ITL la parte di questo risarcimento destinata al richiedente.
11. Con un giudizio non definitivo depositato alla cancelleria il 27 febbraio 1997, il tribunale respinse l’eccezione di incompetenza sollevata dalla municipalit? ed ordin? la continuazione del processo.
12. Con un giudizio definitivo del 30 luglio 2002, il tribunale dichiar? che la propriet? del terreno era stata trasferita all’amministrazione in ragione della trasformazione irreversibile di questo, in virt? del principio dell’espropriazione indiretta. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale condann? la municipalit? di Villaricca a versare al richiedente la somma di 120 324,72 EUR, pi? interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per la perdita del terreno calcolato ai sensi della legge no 662 del 1996, cos? come un’indennit? di occupazione uguale all’importo degli interessi su suddetto risarcimento per il periodo compreso tra il 16 novembre 1981 ed il 31 dicembre 1991.
13. Con un atto notificato il 31 gennaio e il 14 febbraio 2003, la municipalit? di Villaricca interpose appello di questo ultimo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Napoli, facendo valere in particolare che il terreno in questione era stato espropriato formalmente da un’ordinanza del 24 maggio 1983.
14. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 5 aprile 2004, la corte di appello dichiar? che il terreno del richiedente era stato espropriato formalmente e che di conseguenza il principio dell’espropriazione indiretta non poteva essere applicato al caso di specifico. Stabilisce anche che il valore venale globale del terreno al momento dell’espropriazione era di 258 303,28 EUR (o 25,82 EUR il metro quadrato).
15. Alla luce di queste considerazioni, la corte di appello condann? la municipalit? di Villaricca a versare al richiedente ed agli altri comproprietari un’indennit? di espropriazione globale di 129 667 EUR, calcolata ai termini della legge no 359 del 1992, cos? come un’indennit? di occupazione globale di 11 886,14 EUR. Risulta dalla pratica che la parte di questa indennit? di espropriazione destinata al richiedente ammonta a 40 520 EUR.
16. Secondo il richiedente, questa sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata il 21 maggio 2005.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
17. Il diritto e le pratica interni pertinenti figurano nella sentenza Scordino c. Italia (no 1) ([GC], no 36813/97, CEDH 2006 -…).
Con la sentenza no 348 del 22 ottobre 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 5bis del decreto no 333 del 1992, come modificato dalla legge no 359 di 1992, in quanto ai criteri utilizzati per calcolare l’importo dell’indennizzo. La Corte Costituzionale ha indicato anche al legislatore i criteri da prendere in conto per un’eventuale nuova legge, facendo riferimento al valore venale del bene.
La legge delle finanze no 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che l’indennit? di espropriazione per un terreno edificabile deve corrispondere al valore venale del bene. Quando l’espropriazione rientra nella cornice di una riforma economica e sociale, una riduzione del 25% sar? applicata.
Questa disposizione ? applicabile a tutti i procedimenti di espropriazione in corso al 1 gennaio 2008, salvo quelli in cui la decisione sull’indennit? di espropriazione ? stata accettata o ? diventata definitiva.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
18. Il richiedente adduce una vioalzione al suo diritto al rispetto dei suoi beni, al motivo che l’indennit? non ? adeguata, e che ? stata calcolata sulla base dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 che ? formulato cos?:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
19. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
20. La Corte constata che questo motivo d? appello non ? manifestamente male fondato ai sensi dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
21. Le parti si accordano per dire che c’? stata “privazione di beni” secondo il senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
22. Il richiedente sostiene di avere subito una violazione sproporzionato al suo diritto al rispetto dei beni. A questo riguardo, mette in causa l’importo dell’indennit? risultante dall’applicazione della legge no 359 del 1992 e fa valere che l’indennit? calcolata conformemente a questa legge corrisponde a meno della met? del valore commerciale del terreno.
23. Il Governo si oppone a questa tesi e chiede alla Corte di concludere alla non-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
2. Valutazione della Corte
24. La Corte osserva che l’interessata ? stata privata della sua propriet? conformemente alla legge e che l’espropriazione inseguiva un scopo legittimo di utilit? pubblica.
25. Ricorda che in numerosi casi di espropriazione lecita, come l’espropriazione di un terreno in vista della costruzione di una strada o per altri fini di “utilit? pubblica”, solo un indennizzo integrale pu? essere considerato come ragionevolmente in rapporto col valore del bene (Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ? 96, CEDH 2006 -.. ; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, ?? 61 e 66, 8 agosto 2006; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, ? 37, 24 luglio 2007). Questa regola non ? tuttavia senza eccezione (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, ? 78) dato che degli obiettivi legittimi “di utilit? pubblica”, come perseguiti dalle misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore commerciale (James ed altri c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1986, serie A no 98, p. 36, ? 54).
26. La Corte constata che l’indennizzo globale accordato al richiedente ed ai comproprietari, calcolato in funzione dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992, ammonta a 129 667 EUR, mentre il valore commerciale del terreno stimato alla data dell’espropriazione e considerato dalla corte di appello era di 258 303,28 EUR (paragrafo 14 sopra). Ne risulta che l’indennit? di espropriazione ? largamente inferiore al valore commerciale del bene in questione.
27. Si tratta nello specifico di un caso di espropriazione isolata che non si trova in un contesto di una riforma economica, sociale o politica e non si ricollega a nessuna altra circostanza particolare. Di conseguenza, la Corte non vede nessun obiettivo legittimo “di utilit? pubblica” che possa giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale (Scordino c. Italia (no 1) [GC], precitato, ? 103).
28. Avuto riguardo all’insieme delle considerazioni che precedono, la Corte stima che l’indennizzo accordato al richiedente non era adeguato, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilit? pubblica che possano legittimare un indennizzo inferiore al valore commerciale del bene. Ne consegue che il richiedente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non pu? essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorit?.
29. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
30. Il richiedente adduce che l’adozione e l’applicazione dell’articolo 5bis della legge no 352 del 1992 al suo procedimento costituisce un’ingerenza legislativa contraria al suo diritto ad un processo equo, come garantito dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
“1. Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilit?
31. La Corte constata che questo motivo d? appello non ? manifestamente male fondato ai sensi dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione e non incontra altro motivo di inammissibilit?. C’? luogo dunque di dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
32. Il richiedente denuncia un’ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziale, a ragione dell’adozione e dell’applicazione a loro riguardo dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992.
33. Il Governo non ha presentato osservazioni su questo punto.
34. La Corte riafferma che se, in principio, non ? vietato al potere legislativo regolamentare in materia civile, con le nuove disposizioni a portata retroattiva, dei diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrato dall’articolo 6 della Convenzione si oppone, salvo per gli imperiosi motivi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla conclusione giudiziale della controversia (Zielinski e Pradal & Gonzales c. Francia [GC], numeri 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, ? 57, CEDH 1999-VII; Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 301-B; Papageorgiou c. Grecia, sentenza del 22 ottobre 1997, Raccolta 1997-VI).
35. Constata che l’articolo 5 bis ha annullato semplicemente in modo retroattivo una parte essenziale dei crediti d? indennizzo, di importi elevati, che i proprietari dei terreni espropriati, come i richiedenti, avrebbero potuto richiedere agli esproprianti. A questo riguardo, la Corte ricorda che ha appena constatato che l’indennizzo accordato al richiedente non era adeguato, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilit? pubblica che possano giustificare un indennizzo inferiore al valore commerciale del bene (Scordino c. Italia (no 1), precitata, ??126-131).
36. Peraltro, l’applicazione della legge controversa non si fonda su un “interesse generale ed imperioso” che possa giustificare l’effetto retroattivo.
37. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
38. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
39. Il richiedente richiede 485 478,95 EUR a titolo di danno materiale, o la differenza tra il valore commerciale del terreno e l’importo dell’indennit? accordata, pi? interessi e rivalutazione. Fonda le sue pretese sulla perizia ordinata in prima istanza che non ? stata considerata dalla corte di appello (paragrafi 10 14 e 15 sopra).
Inoltre, il richiedente chiede 25 000 EUR per il danno morale che avrebbe subito.
40. Il Governo contesta le pretese del richiedente.
41. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Scordino c. Italia, no 1, precitata, ?? 93-98; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, ? 61, 8 agosto 2006; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, ? 38, 24 luglio 2007; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italia, no 10557/03, ? 81, 1 aprile 2008) la Corte stima che l’indennit? di espropriazione adeguata nello specifico avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale del bene al momento della privazione di questo.
42. La Corte accetta di conseguenza di accordare una somma corrispondente alla differenza tra il valore della parte di terreno di cui il richiedente era proprietario e l’indennit? ottenuta da questo a livello nazionale. Suddetta somma deve essere abbinata ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento del terreno. Agli occhi della Corte, questi interessi dovrebbero corrispondere all’interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato.
43. Accorda di conseguenza un importo corrispondente alla differenza tra il valore commerciale del terreno nel 1983, o l’epoca dell’espropriazione, come ritenuta dalla corte di appello (paragrafo 14 sopra) e l’indennit? ottenuta a livello nazionale, pi? gli interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento del terreno.
44. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente la somma di 163 000 EUR per danno materiale.
45. Inoltre, stima che il richiedente abbia subito un danno morale certo al quale le constatazioni di violazione non hanno riparato sufficientemente. Deliberando in equit? assegna 5 000 EUR a questo titolo.
B. Oneri e spese
46. Il richiedente chiede anche 20 000 EUR per oneri e spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e 20 000 EUR per quelli impegnati dinnanzi alla Corte.
47. Il Governo si oppone.
48. Secondo la giurisprudenza stabilita della Corte, il sussidio di oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si trovino stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, ? 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 105, CEDH 2003-VIII).
49. La Corte osserva che il richiedente non ha presentato nessuno giustificativo a sostegno delle sue pretese. Pertanto, non assegna nessuna somma a titolo di oneri e spese.
C. Interessi moratori
50. La Corte giudica appropriata ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara il restante della richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
(i) 163 000 EUR (cento sessanta tremila euro) pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale,
(ii) 5 000 EUR (cinquemila euro) pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 luglio 2008, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Doll? Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa