Conclusione Violazione di P1-1; Danno patrimoniale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA SARICA E DİLAVER C. TURCHIA
( Richiesta no 11765/05)
SENTENZA
STRASBURGO
27 maggio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Sarıca e Dilaver c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Nona Tsotsoria, giudici,
e daSally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 4 maggio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 11765/05) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui cinque cittadini di questo Stato, OMISSIS hanno investito la Corte il 9 marzo 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da B. S., avvocato ad Ankara. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 20 maggio 2008, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1940, 1951, 1958, 1934 e 1945. Risiedono a Kocaeli.
5. Il Sig. A. S., ai diritti del quale vengono i richiedenti, era proprietario di tre terreni situati a Kandıra (distretto di Kocaeli).
6. Nel 1983, il Sig. A. S. chiese al ministero della Difesa (“l’amministrazione”) l’espropriazione dei suoi terreni al motivo che erano stati de facto integrati in una zona militare.
7. Le autorità gli risposero che suddetti terreni erano utilizzati effettivamente per l’addestramento di unità militari e che dovevano essere oggetto di un’espropriazione formale in un futuro prossimo.
8. Con una lettera del 4 novembre 1998, l’amministrazione chiese al Sig. S. se era sempre favorevole all’espropriazione dei suoi terreni.
9. Il 10 novembre 1998, l’interessato rispose affermativamente e propose all’amministrazione un prezzo di 7 000 000 delle anziane lire turche (TRL) (o circa 25 dollari americani (USD) all’epoca dei fatti) per metro quadrato in compenso dell’espropriazione dei suoi terreni.
10. L’amministrazione non diede seguito a questa proposta.
11. Il 28 marzo 2001, avvalendosi di un prescrizione acquisitiva di vent’ anni, in virtù dell’articolo 38 della legge no 2942 in vigore all’epoca dei fatti, l’amministrazione investì la corte d’appello di Kandıra di un’azione tesa a fare registrare a nome del Tesoro i terreni in questione sul registro fondiario.
12. Avendo avuto cognizione di questo procedimento, il Sig. A. S. introdusse il 15 ottobre 2001 un’azione per danni ed interessi dinnanzi alla corte d’appello di Kandıra (“il tribunale”) in vista di ottenere risarcimento del danno causato dall’espropriazione di fatto dei suoi terreni, sollecitando a questo titolo un’indennità di 88 025 000 000 TRL, o circa 59 725 euro (EUR) all’epoca dei fatti, aumentata di interessi moratori al tasso legale a contare dall’introduzione della sua azione.
13. Con un giudizio del 7 marzo 2002, il tribunale respinse l’amministrazione della sua istanza e diede guadagno di causa al Sig. A. S.. Considerò che i terreni controversi erano occupati dall’amministrazione dal 1983 e che al momento della sua immissione nel processo, le condizioni della prescrizione acquisitiva poste dall’articolo 38 della legge no 2942 non erano riunite. Perciò, basandosi sul rapporto di perizia che aveva ordinato per determinare il valore dei terreni in causa in data dell’introduzione della richiesta, stimò che il Sig. S. aveva diritto ad un indennizzo di un importo di 88 025 000 000 TRL, o circa 71 890 EUR all’epoca dei fatti, aumentato di interessi moratori al tasso legale a contare dal 15 ottobre 2001, in compenso dell’iscrizione dei terreni controversi a nome del Tesoro.
14. Il Sig. A. S. decedette nel giugno 2002. I richiedenti continuarono il processo in qualità di eredi.
15. Il 27 dicembre 2002, la Corte di cassazione annullò il giudizio reso dalla giurisdizione di prima istanza. Rilevando che l’amministrazione occupava i terreni dal 1968, giudicò che le condizioni della prescrizione acquisitiva poste dall’articolo 38 della legge no 2942 erano riunite.
16. Il 18 marzo 2003, respinse il ricorso per rettifica della sentenza del 27 dicembre 2002.
17. Con una sentenza resa il 10 aprile 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 4 novembre 2003, la Corte costituzionale, all’unanimità, dichiarò l’articolo 38 della legge no 2942 non conforme alla Costituzione e l’annullò.
18. Il 20 novembre 2003, il tribunale, deliberando su rinvio, persistette nel suo giudizio precedente e diede guadagno di causa ai richiedenti basandosi in particolare sulla decisione della Corte costituzionale. Perciò, condannò l’amministrazione a pagare ai richiedenti la somma di 88 025 000 000 di TRL, o circa 50 470 EUR all’epoca dei fatti, aumentata di interessi moratori al tasso legale a contare dal 15 ottobre 2001. Ordinò anche l’iscrizione dei terreni controversi a nome del Tesoro.
19. Il 24 febbraio 2004, la Corte di cassazione confermò in tutte le sue disposizioni il giudizio del 20 novembre 2003.
20. Il 13 aprile 2004, i richiedenti investirono l’ufficio locale dell’esecuzione e del recupero dei crediti (“l’ufficio dell’esecuzione”). Chiesero che l’importo del loro credito venisse aumentato di interessi moratori al tasso massimo applicabile ai debiti pubblici in virtù dell’articolo 46 della Costituzione. L’ufficio dell’esecuzione rilasciò all’amministrazione un’ingiunzione di pagamento a questo effetto.
21. Il 30 aprile 2004, contestando l’istanza dei richiedenti relativa all’applicazione del tasso massimo, l’amministrazione fece opposizione all’ingiunzione di pagamento.
22. Il 31 maggio 2004, il tribunale di esecuzione di Kandıra diede guadagno di causa all’amministrazione. Considerò che il tasso di interesse applicabile al credito dei richiedenti era il tasso legale, non il tasso massimo applicabile ai debiti pubblici. A questo riguardo, fece osservare che le disposizioni dell’articolo 46 della Costituzione riguardavano solamente i casi di espropriazione formale e che il credito degli interessati non risultava dalla concessione di un’indennità dovuta a titolo di tale espropriazione se non del sussidio di danni ed interessi in risarcimento del danno causato dall’espropriazione di fatto dei loro terreni.
23. Il 30 settembre 2004, la Corte di cassazione respinse il ricorso dei richiedenti e confermò in tutte le sue disposizioni il giudizio attaccato.
24. Il 26 ottobre 2004, la sentenza della Corte di cassazione del 24 febbraio 2004 fu notificata agli interessati.
25. L’amministrazione procedette al pagamento del credito dei richiedenti in due versamenti, saldando la somma di 89 216 600 000 TRL, o 47 045 EUR circa all’epoca dei fatti, il 21 ottobre 2004, e quella di 106 398 000 000 TRL, o 56 880 EUR circa all’epoca dei fatti, il 22 dicembre 2004.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
26. I passaggi pertinenti dell’articolo 46 della Costituzione, come modificato dall’articolo 18 della legge no 4709 del 3 ottobre 2001, sono formulati così:
“(…) L’indennità di espropriazione e l’indennità complementare diventate definitive saranno versate in contanti . Le indennità di espropriazione che rimangono insolute per una qualsiasi ragione saranno fruttifere al tasso massimo applicabile ai crediti pubblici “
27. Con una sentenza del 13 luglio 2005, l’assemblea plenaria della Corte di cassazione giudicò che l’articolo 46 della Costituzione si applicava solamente alle espropriazioni formali, non alle espropriazioni di fatto. A questo riguardo, ricordò la sua sentenza di principio del 16 maggio 1956 secondo cui l’occupazione, da parte dell’amministrazione, di terreni che non erano stati oggetto di un’espropriazione formale impegna la responsabilità da delitto dello stato sul fondamento del diritto degli obblighi che danno adito a risarcimento integrale-sotto forma di danni ed interessi -del danno causato all’ espropriato a causa della perdita di proprietà derivante dall’occupazione illegale.
28. Con una sentenza del 12 aprile 2006, l’assemblea plenaria della Corte di cassazione decise che gli interessi moratori menzionati all’articolo 46 della Costituzione si applicavano solamente in caso di difetto di pagamento di indennità dovute a titolo di un’espropriazione formale. Precisò che, nel caso di un’azione di maggiorazione di un’indennità di espropriazione formale, il tasso di interesse applicabile per il periodo che va dall’immissione nel processo del tribunale fino alla data della decisione definitiva era il tasso legale, e che il tasso massimo previsto per i debiti pubblici si applicava dopo questa data finché l’amministrazione non onorava il suo debito.
29. I dati economici pertinenti all’epoca dei fatti si possono riepilogare come segue:
* Tasso legale
– dal 15 ottobre 2001 al 30 giugno 2002: il 60%;
– dal 1 luglio 2002 al 30 giugno 2003: il 55%;
– dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2003: il 55%;
– dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004: il 43%;
– dal 1 luglio 2004 al 22 dicembre 2004: il 38%.
* Tasso massimo applicabile ai crediti pubblici
– dal 15 ottobre 2001 al 30 gennaio 2002: il 120%
– dal 31 gennaio 2002 al 11 novembre 2003: il 84%
– dal 12 novembre 2003 al 22 dicembre 2004: il 48%.
* Peraltro, conviene segnalare che gli effetti dell’inflazione in Turchia possono essere valutati con riferimento agli indici dei prezzi al dettaglio pubblicati dall’istituto nazionale di statistica.
IN DIRITTO
I. SU LLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
30. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1 e gli articoli 17 e 18 della Convenzione, i richiedenti denunciano un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni, rimproverando all’amministrazione di avere occupato i loro terreni per i lunghi anni senza che una decisione di espropriazione in buona e dovuta forma venisse presa. Peraltro, adducono che la decisione delle giurisdizioni nazionali di applicare al loro credito il tasso di interesse moratorio legale al posto del tasso massimo applicabile ai debiti pubblici, come definito dall’articolo 46 della Costituzione, ha condotto ad una riduzione dell’importo dell’indennità che era dovuta loro.
L’articolo 1 del Protocollo no 1 è formulato così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Le disposizioni pertinenti dell’articolo 17 della Convenzione si leggono così:
“Nessuna delle disposizioni del Convenzione può essere interpretata come se implicasse per un Stato, un gruppo o un individuo, un diritto qualsiasi di concedersi ad un’attività o di compiere un atto teso alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione o alle limitazioni più ampie di questi diritti e libertà di quelle contemplato [dalla] Convenzione. “
L’articolo 18 della Convenzione dispone ciò che segue:
“Le restrizioni che, ai termini della presente Convenzione, sono portate a detti dritti e libertà possono essere applicate solamente nello scopo per cui sono state contemplate. “
A. Sull’ammissibilità
1. Sull’eccezione derivata dalla mancata osservanza del termine dei sei mesi
31. Il Governo eccepisce della mancata osservanza del termine dei sei mesi (l’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione) sostenendo che i richiedenti non hanno introdotto la presente richiesta nei sei seguenti mesi dopo la sentenza resa dalla Corte di cassazione il 24 febbraio 2004.
32. La Corte osserva che la sentenza in questione è stata notificata agli interessati il 26 ottobre 2004. Essendo stata introdotta La presente richiesta il 9 marzo 2005, l’eccezione del Governo non potrebbe essere considerata.
2. Sull’eccezione derivata dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne
33. Il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne (l’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione) facendo valere che i richiedenti non hanno esercitato il ricorso previsto dall’articolo 105 del codice degli obblighi.
34. La Corte osserva che il mezzo avanzato dal Governo riguarda una via di indennizzo accessoria che permette di riparare, in certe condizioni, una perdita non coperta dagli interessi moratori applicati ad un credito. Ora l’oggetto di questo ricorso non coincide con quello della querela formulata dalla parte richiedente che solleva la questione – più generale – della legalità della pratica dell’espropriazione di fatto denunciata nello specifico. Quindi, la Corte considera che l’eccezione del Governo non potrebbe essere considerata.
3. Altri motivi di inammissibilità
35. La Corte constata che i motivi di appello dei richiedenti non sono manifestamente malfondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che incontrano contro nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
36. Il Governo sostiene che on c’è stato nessun attentato al diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Riconoscendo che il procedimento di espropriazione non è stato messo in opera nelle condizioni previste dalla legge, fa osservare però che i terreni controversi sono stati occupati dal ministero della Difesa a causa di utilità pubblica e che le giurisdizioni nazionali investite dagli interessati li hanno indennizzati integralmente alla quota del valore dei terreni in questione concedendo loro dei danni ed interessi. Peraltro, avanza che l’applicazione al credito dei richiedenti del tasso legale degli interessi moratori in vigore all’epoca pertinente era conforme alla legge, essendo il tasso previsto dall’articolo 46 della Costituzione inapplicabile perché esclusivamente riservato ai casi di espropriazione formale. Inoltre, la determinazione del tasso degli interessi moratori dipenderebbe dal margine di valutazione di cui gli Stati contraenti godono in materia di determinazione delle modalità di risarcimento. In più, supponendo anche che il tasso massimo applicabile ai debiti pubblici fosse stato applicabile nello specifico, la differenza col tasso legale non sarebbe stata di natura tale da portare violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 poiché l’amministrazione si sarebbe conformata immediatamente alle decisioni di giustizia pagando il suo debito verso i richiedenti.
37. I richiedenti contestano la tesi del Governo e, adducendo che l’espropriazione dei loro terreni non era conforme al principio di legalità, sostengono che sono stati privati della loro proprietà in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1. Sostengono che l’espropriazione di fatto è una pratica che permette ai poteri pubblici di acquisire un bene in ogni illegalità, senza rispettare le forme ed i procedimenti legali dell’espropriazione formale. Per ciò che riguarda l’indennizzo, gli interessati reiterano la loro tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori applicati alle indennità per espropriazione di fatto era insufficiente rispetto al tasso massimo applicabile ai debiti pubblici, in virtù dell’articolo 46 della Costituzione, e che ne è risultato per loro una perdita rispetto all’importo che avrebbe dovuto essere accordato loro a questo titolo.
2. Valutazione della Corte
38. La Corte esaminerà i motivi di appello dei richiedenti tratti dagli articoli 17 e 18 della Convenzione combinati con l’articolo 1 del Protocollo no 1 solamente sotto l’angolo di questa ultima disposizione.
39. Per ciò che riguarda la questione dell’esistenza di un’ingerenza, la Corte nota che le parti si accordano a dire che c’è stata “privazione di proprietà.”
40. A questo riguardo, rileva che le giurisdizioni nazionali hanno constatato che l’amministrazione aveva occupato i terreni dei richiedenti senza che un procedimento di espropriazione fosse stato messo in opera nelle condizioni previste dalla legge. Perciò, hanno deciso di concedere in compenso agli interessati dei danni ed interessi per espropriazione di fatto dell’iscrizione fondiaria dei beni in causa a nome del Tesoro. La Corte conclude che la sentenza confermativa resa dalla Corte di cassazione il 24 febbraio 2004 e notificata ai richiedenti il 26 ottobre 2004 ha avuto bene per effetto di privarli dei loro beni ai sensi della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, § 61, CEDH 2000-VI, e Brumărescu c. Romania [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
41. Ora per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, tale ingerenza deve essere operata “a causa di utilità pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge e dei principi generali di diritto internazionale”: deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie A no 52) essendo sentito che la necessità di esaminare la questione del giusto equilibrio può farsi sentire solo “quando si è rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalità e non era arbitraria”, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I.
42. Difatti, essendo la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, inerente all’insieme della Convenzione (Iatridis, precitata, § 58) l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale.
43. In questo contesto, la Corte osserva da prima che la pratica dell’espropriazione di fatto permette all’amministrazione di occupare un bene immobiliare e di trasformarne irreversibilmente la destinazione, in modo tale che sia considerato alla fine come acquisizione al patrimonio pubblico senza che ci sia stato il minimo atto formale e declaratorio del trasferimento di proprietà. In mancanza di tale atto, il solo elemento che permette di legittimare il trasferimento del bene occupato e di garantire in modo retroattivo una certa sicurezza giuridica è il giudizio del tribunale investito che ordina il trasferimento di proprietà dopo avere constatato l’illegalità dell’occupazione denunciata ed assegnato ai richiedenti dei danni ed interessi, detti “indennità di espropriazione di fatto”. Questa pratica ha per effetto di costringere gli interessati-che rimangono formalmente proprietari dei loro beni sul piano giuridico stare in giudizio contro l’amministrazione che, fino ad allora, non ha mai dovuto giustificare il suo atto con un qualsiasi motivo di utilità pubblica poiché la realtà di tale motivo può essere oggetto solo di una valutazione a posteriori da parte dei tribunali. Detto diversamente, la constatazione di un’espropriazione di fatto tende in ogni caso ad interinare volontariamente una situazione giuridicamente irregolare creata dall’amministrazione ed a permettere a questa di trarre profitto dal suo comportamento illegale.
44. Ne segue che l’espropriazione di fatto costituisce una pratica che permette all’amministrazione di occupare un bene e di trasformarlo senza avere indennizzato prima di tutto il suo proprietario. Sono i giudicabili che devono iniziare un’azione in indennizzo dunque e, per questo fatto, impegnare degli oneri di procedimento per fare valere i loro diritti, mentre in materia di espropriazione formale, il procedimento è scatenato dall’amministrazione espropriata che deve in principio sopportare gli oneri di giustizia in mancanza di ordinamento amichevole.
45. Alla vista di ciò che precede, la Corte stima che questo procedimento che permette all’amministrazione di passare oltre le regole dell’espropriazione formale espone i giudicabili al rischio di un risultato imprevedibile ed arbitrario. Non è atto a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e non potrebbe costituire un’alternativa ad un’espropriazione in buona e dovuta forma (Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, § 89, 17 maggio 2005, e Guiso-Gallisay c. Italia, no 58858/00, § 87, 8 dicembre 2005).
46. Nella presente causa, la Corte osserva che l’amministrazione si è appropriata dei terreni dei richiedenti a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione formale e senza versare loro alcuna indennità a questo titolo.
47. Nota che le giurisdizioni turche hanno interinato la pratica dell’espropriazione di fatto giudicando che i richiedenti erano stati privati dei loro beni a causa dell’occupazione dei loro terreni da parte dell’amministrazione a causa di utilità pubblica.
48. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non poteva essere considerata come “prevedibile” per gli interessati poiché è solamente da quando il giudizio della corte d’appello di Kandıra è diventato definitivo – acquisendo forza di cosa giudicata dopo la sentenza confermativa della Corte di cassazione-che si può concludere all’applicazione effettiva della pratica dell’espropriazione di fatto e che il metodo adoperato dall’amministrazione per annettere i terreni controversi alla tenuta pubblica è stato sanzionato. Detto diversamente, è solamente il 24 febbraio 2004-data in cui la Corte di cassazione ha confermato il giudizio della corte d’appello di Kandıra -che i richiedenti hanno beneficiato della “sicurezza giuridica” concernente la privazione dei loro terreni.
49. Per ciò che riguarda la questione dell’indennizzo, la Corte potrebbe ammettere che il tasso di interesse massimo applicabile ai debiti pubblici in virtù dell’articolo 46 della Costituzione sia riservato alle espropriazioni formali ed escluso in materia di espropriazione senza base legale. Difatti, il fatto che il credito delle richiedenti vittime di un’espropriazione irregolare nella forma sia aumentato di un tasso meno elevato sul periodo che va dalla data della decisione della Corte di cassazione fino a quella del suo pagamento completo da parte dell’amministrazione è di natura tale da avvantaggiare i poteri pubblici ed ad incitarli a privilegiare le espropriazioni senza base legale a scapito delle espropriazioni classiche, per ragioni economiche. Questa situazione non è di natura tale da favorire la buona amministrazione dei procedimenti di espropriazione e da prevenire degli episodi di illegalità (Scordino, precitata, § 96).
50. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di derivare profitto da un’occupazione illegale dei terreni a scapito dei richiedenti.
51. Perciò, stima che l’ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha infranto il diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni dunque.
52. Quindi, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
53. Ai termini dell’articolo 46 della Convenzione,
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
54. La Corte ha giudicato che la pratica dell’espropriazione di fatto portava violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 per il fatto che era incompatibile col principio di legalità e, a fortiori, con le esigenze della sicurezza giuridica ( paragrafi 45 e 51-52 sopra).
55. Peraltro, alla vista in particolare del numero elevato di richieste di cui si trova investita sulla stessa questione, stima che la violazione del diritto dei richiedenti a titolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 trae la sua origine da un problema strutturale legato ai maneggi extragiudiziali con cui l’amministrazione turca si appropria dei beni in modo irregolare. Ora, la Corte ha riaffermato già l’impossibilità di mettere sullo stesso piano l’espropriazione regolare e l’espropriazione di fatto (paragrafo 45 sopra, e Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, § 95, 22 dicembre 2009). In queste condizioni, avute riguardo alle circostanze dello specifico, la Corte si propone di analizzare le conseguenze che possono essere derivate dall’articolo 46 della Convenzione per lo stato convenuto prima di esaminare le richieste di soddisfazione equa presentate a titolo dell’articolo 41 della Convenzione.
56. A questo riguardo, la Corte ricorda che ai termini di questa disposizione, le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive rese da lei nelle controversie ai quali sono parti, il Comitato dei Ministri essendo incaricato di sorvegliarne l’esecuzione. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo stato convenuto ha non solo l’obbligo giuridico di versare agli interessati la somma assegnata a titolo della soddisfazione equa prevista dall’articolo 41 della Convenzione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o , all’occorrenza, individuali da integrare nel suo ordine giuridico interno per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e di cancellarne per quanto possibile le conseguenze. Lo stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere il suo obbligo giuridico allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (Scozzari e Giunta c. Italia [GC], i numeri 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, e Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004-VI).
57. Inoltre, risulta dalla Convenzione, ed in particolare del suo articolo 1 che ratificando la Convenzione, gli Stati contraenti si avviano a fare in modo che il loro diritto interno sia compatibile con questa (Maestri c. Italia [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I).
58. Sebbene in principio, non appartenga alla Corte di definire quali possano essere le misure di correzione appropriate affinché lo stato convenuto adempia ai suoi obblighi allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, avuto riguardo alla situazione di carattere strutturale che constata, la Corte osserva che le misure generali a livello nazionale si impone sicuramente nella cornice dell’esecuzione della presente sentenza, misure che devono prendere in considerazione le numerose persone riguardate.
59. Per assolvere i suoi obblighi a titolo dell’articolo 46 della Convenzione, la Corte stima che lo stato dovrebbe, innanzitutto, prendere delle misure tese a prevenire ogni occupazione illegale di beni immobiliari, sia che si tratti di occupazione senza titolo dall’inizio o di occupazione inizialmente autorizzata e diventata senza titolo in seguito.
60. In questa ottica, sarebbe concepibile autorizzare l’occupazione di tali beni solo quando è stabilito che il progetto e le decisioni di espropriazione sono state adottate nel rispetto delle regole fissate dalla legge e che sono abbinati di una linea di bilancio atta a garantire un indennizzo veloce ed adeguato degli interessati.
61. Inoltre, lo stato convenuto dovrebbe scoraggiare le pratiche non conformi alle regole delle espropriazioni in buona e dovuta forma, adottando delle disposizioni dissuasive e ricercando all’occorrenza, le responsabilità degli autori di tali pratiche.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
62. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
63. Sostenendo che il tasso degli interessi moratori applicato alle indennità per espropriazione senza base legale è insufficiente, i richiedenti stimano di avere subito un danno patrimoniale che ammonta a 43 854 EUR. A titolo del danno morale, sollecitano congiuntamente 50 000 EUR. Chiedono che queste indennità siano aumentate a contare dal 26 ottobre 2004 di interessi moratori al tasso massimo applicato dalla Banca centrale europea per i conti di risparmi.
64. Il Governo invita la Corte a respingere le pretese dei richiedenti, che giudica eccessive e prive di fondamento. Avanza che non hanno dimostrato di avere subito un danno e che la concessione di una soddisfazione equa costituirebbe per gli interessati un arricchimento senza causa. Non formula nessuna osservazione in quanto agli oneri e alle spese.
65. Per ciò che riguarda il danno patrimoniale, la Corte stima che, tenuto conto dell’insieme delle circostanze della causa, ed in particolare del fatto che i richiedenti hanno ottenuto l’interezza dei danni e degli interessi che hanno chiesto dinnanzi a giurisdizioni nazionali (paragrafi 12 e 18 sopra) il suo esame può limitarsi alla questione di sapere se gli interessi moratori legali applicati al loro credito hanno compensato il deprezzamento monetario registrato sul periodo che va dall’immissione nel processo della corte d’appello di Kandıra al pagamento effettivo delle somme assegnate da lui. Avendo proceduto al suo proprio calcolo alla luce dei dati economici pertinenti di cui dispone (paragrafo 29 sopra) e della sua giurisprudenza (Aka c. Turchia, 23 settembre 1998, §§ 55-57, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VI) la Corte stima che gli interessati non hanno subito alcun danno distinto da quello che ha causato loro la perdita dei loro terreni consecutiva all’espropriazione di fatto denunciata nello specifico. Respinge dunque la richiesta dei richiedenti per danno patrimoniale.
66. Trattandosi del danno morale, la Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione provato dai richiedenti di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni ed alla necessità di investire i tribunali per fare valere i loro diritti ha causato agli interessati un danno morale certo che richiede un risarcimento adeguato. Quindi, deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte decide di assegnare congiuntamente ai richiedenti 1 800 EUR sotto questo capo.
B. Oneri e spese
67. Per ciò che riguarda gli oneri e le spese, i richiedenti sollecitano 15 000 lire turchi (TRY)-o circa 8 000 EUR – per la parcella di avvocato e 1 122 TRY -o circa 600 EUR- per gli oneri di traduzione. A titolo di giustificativo, forniscono una convenzione di parcella e delle ricevute relative agli oneri di traduzione.
68. Il Governo non formula nessun commento su questo punto.
69. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suoi criteri in materia (Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, e Sawicka c. Polonia, no 37645/97, § 54, 1 ottobre 2002) la Corte stima ragionevole la somma di 1 000 EUR ogni onere compreso e l’accorda congiuntamente ai richiedenti.
C. Interessi moratori
70. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento:
i. 1 800 EUR (mille otto cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale
ii. 1 000 EUR (mille euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dagli interessati, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 maggio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa