Conclusioni
Danno patrimoniale e danno giuridico – risarcimento, Articolo 41 – Danno giuridico
Danno patrimoniale
Soddisfazione equa,
GRANDE CAMERA
CAUSA SARGSYAN C. AZERBAIGIAN
(Richiesta no 40167/06)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
12 dicembre 2017
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Sargsyan c. Azerbaigian,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta di:
Guido Raimondi, presidente,
Angelika Nu?berger,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ganna Yudkivska,
Robert Spano,
Luccica L?pez Guerra,
Neboj?a Vuini?,
Paul Lemmens,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turkovi,
Egidijus Kris?,
Iulia Motoc,
Branko Lubarda,
Mrti? ?Mits,
Armen Harutyunyan,
Ltif ?H?seynov,
Jolien Schukking, giudici,
e di Johan Callewaert, cancelliere aggiunge della Grande Camera,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2017,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 40167/06) diretta contro la Repubblica dell’Azerbaigian e di cui un cittadino armeno, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 11 agosto 2006 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”). Il richiedente ? deceduto nel 2009. Il procedimento ? stato perseguito dalla sua vedova, OMISSIS, nato in 1936, e con suo figlio, OMISSIS, nato nel 1957, e le sue ragazze, OMISSIS, nato rispettivamente in 1959 e 1966. OMISSIS ? deceduto in 2014. OMISSIS inseguono il procedimento al nome del richiedente.
2. Il richiedente che era stato ammesso a favore dell’assistenza giudiziale, ? stato rappresentato dinnanzi alla Corte con OMISSIS, avocates ad Erevan, e con OMISSIS, direttore dell’European Human Rights Advocacy Centre. Il governo azerba?djanais (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, il Sig. ?. Asgarov.
3. Con una sentenza resa il 16 giugno 2015 (“la sentenza al principale”), la Grande Camera ha respinto le eccezioni preliminari derivate dal governo convenuto di una no-esaurimento delle vie di ricorso interni, di una mancanza di giurisdizione e di responsabilit? dello stato, di un difetto di competenza ratione temporis della Corte e di un difetto di requisito di vittima del richiedente in quanto ai motivi di appello relativi alle tombe di suoi prossimi. Ha concluso che c’era la violazione continua dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e degli articoli 8 e 13 della Convenzione e che nessuna questione distinta si porsi sul terreno dell’articolo 14 della Convenzione. Sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ha giudicato che durante tutto il periodo che rileva della sua competenza ratione temporis, questo essere-a-argomento dal 15 aprile 2002, anche se l’impossibilit? per il richiedente di aderire ai suoi beni a Golestan era stata giustificata dalle considerazioni di sicurezza, il fatto che lo stato convenuto non abbia preso la minima misura per ristabilire i diritti dell’interessato sui suoi beni o indennizzarlo per la perdita del loro godimento aveva fatto pesare su questo un carico eccessivo, Sargsyan c. Azerbaigian [GC], no 40167/06, CEDH 2015.
4. A titolo dell’articolo 41 della Convenzione, il richiedente sollecitava una soddisfazione equa per il danno patrimoniale e morale che stimava essere risultato dalle violazioni constatate nello specifico, cos? come il rimborso degli oneri e spese esposte dinnanzi alla Corte.
5. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione che non si trova in stato, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporrgli per iscritto, entro dodici mesi, le loro osservazioni su suddetta questione e, in particolare, a tenerla informata di ogni accordo al quale potrebbero arrivare, paragrafo 283 e spunta 9 del dispositivo della sentenza al principale.
6. Le parti non essendo giunte ad un accordo, il richiedente ha depositato le sue osservazioni il 16 giugno e 13 dicembre 2016, ed il Governo ha fatto parimenti il 16 settembre e 24 ottobre 2016.
7. La composizione della Grande Camera ? stata arrestata conformemente agli articoli 26 ?? 4 e 5 della Convenzione e 24 dell’ordinamento della Corte (“l’ordinamento”).
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione:
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Dommage
1. Tesi delle parti
ha, Il richiedente
9. Il richiedente era di ethnie armeno. Era nato in 1929, era sposato ed aveva quattro bambini. Con la sua famiglia, visse di prima a Golestan, nella regione di Chahoumian, in Repubblica socialista sovietica dell’Azerbaigian, la regione dove trovati il villaggio ? denominata oggi regione di Goranboy, e lo stato ? diventato la Repubblica dell’Azerbaigian. Avrebbe posseduto una casa di due piani, delle dipendenze ed un terreno di 2 160 m? di cui 1 500 m? di frutteto e di orto. Si sarebbe guadagnato da vivere partita grazie al suo stipendio da professore al collegio del villaggio e sarebbe partito coltivando la sua terra ed in c’alzando del bestiame. Sua moglie, Lena Sargsyan, avrebbe lavorato nella fattoria collettiva del villaggio. La coppia sarebbe passata la pi? grande parte a Golestan della sua vita ed avrebbe alzato l? i suoi quattro bambini. Nel giugno 1992, mentre il conflitto dell’Alto Karabakh era nella sua fase militare, il villaggio sarebbe stato attaccato e la famiglia avrebbe dovuto prendere la fuga. Il richiedente e sua moglie avrebbero vissuto poi come profughi ad Erevan. Nel 2002, il richiedente ottenne la nazionalit? armena. Deced? il 13 aprile 2009, paragrafi 29 e 34-40 della sentenza al principale.
10. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2012, anteriori all’udienza sul fondo della causa, il richiedente chiedeva la restituzione dei suoi beni, ivi compreso il diritto di riguadagnare Golestan per ritrovare i suoi beni ed il suo domicilio, cos? come un indennizzo per danno patrimoniale e morale ed il rimborso degli oneri e spese che aveva impegnato nella cornice del procedimento dinnanzi alla Corte (paragrafo 281 della sentenza al principale). Nelle sue osservazioni posteriori alla sentenza al principale, mantiene le sue domande di indennizzo ma prende atto dell’impossibilit? patrimoniale di tornare al villaggio tenuto conto dei combattimenti che si sono svolti recentemente e della fragilit? del cessate il fuoco. Aggiunge che l’? calcolata in dollari americani (USD) erano state convertite in euros (EUR) al tasso applicabile al momento della sottomissione delle prime osservazioni e prega la Corte di tenere conto dell’evoluzione considerevole del tasso di cambio tra le due monete quando prender? la sua decisione definitiva.
11. Il richiedente richiede una somma totale di 374 814 EUR a titolo di indennizzo per il danno patrimoniale che stima avere subito a causa del suo spostamento forzato di Golestan in giugno 1992 e dell’impossibilit? nella quale si trova di aderire ai suoi beni.
12. La somma chiesta a titolo del danno patrimoniale comprende un’indennit? per la perdita della casa e delle sue dipendenze (16 654 EUR, del mobilio (12 824 EUR, del bestiame e degli alberi da frutto (1 644 EUR, delle economie depositate alla cassa di risparmio azerba?djanaise sul conto del richiedente e quello di sua moglie (1 564 EUR, dei redditi della coppia (151 260 EUR del 1992 a 2012, a sapere lo stipendio del richiedente, quello di sua moglie e la pensione di pensione del richiedente-3 388 EUR con anno-cos? come i redditi derivati del terreno a Golestan-4 175 EUR con anno, pi? il rimborso dell’affitto e degli oneri di sussistenza impegnata per vivere fuori da Golestan, o una somma totale di 99 447 EUR del 1992 a 2012, meno l’? ricevuta del governo armeno a titolo della pensione e dei sussidi familiari. Comprende anche un’indennit? di un importo di 91 421 EUR a titolo della perdita di redditi e degli oneri di sussistenza futura della moglie del richiedente, Lena Sargsyan.
13. In ci? che riguarda la casa, il richiedente si appella sulla conclusione alla quale la Corte ? giunta nella sentenza al principale, a sapere che l’edificio esiste sempre (ibidem, ?? 197-198. Produce tre stime: primariamente, la stima in rubli sovietici che figurano nel passaporto tecnico della casa datata di maggio 1991, convertita in dollari americani al tasso di giugno 1992; secondariamente, una stima fornita da Lena Sargsyan e riposante sull’argomento che in ragione della svalutazione del rublo sovietico nel 1991, il valore catastale che figura nel passaporto tecnico convertito in dollari al tasso di giugno 1992 non riflette fedelmente il valore del bene; e terzo, una stima di aprile 2012 stabilito dal servizio del catasto del governo armeno sulla base del paragone della casa del richiedente con le case simili di un villaggio comparabile dell’Armenia, e secondo la quale il bene varrebbe 21 403 USD, o 16 654 EUR al momento della sottomissione della domanda nel maggio 2012.
14. Per ci? che ? della perdita del reddito derivato del terreno a Golestan, il richiedente indica che alzava l? del bestiame e che coltivava dei frutti e delle verdure. Una parte del prodotto di questa attivit? sarebbe stata consumata dalla famiglia e l’altro partito sarebbe stato venduto. Il richiedente stima a 4 175 EUR con anno la perdita subita a questo titolo, convertendo in dollari americani in euros il valore in rubli sovietici dei prodotti agricoli poi. In ci? che riguarda gli oneri supplementari di affitto e di sussistenza, ha comunicato parecchi ricevei di pagamento degli oneri di alloggio in un appartamento-dormitorio ad Erevan. Secondo la dichiarazione di Lena Sargsyan unito alle osservazioni del 21 maggio 2012, questo appartamento era stato assegnato al richiedente ed a lei stessa in 2001 col comitato dei profughi armeni e la coppia era stata poi in grado di privatizzarlo. Il richiedente ha comunicato anche delle fatture di elettricit? e di acqua ed un elenco provenendo dei servizi sociali armeni che ricapitolano i versamenti effettuati a titolo della pensione e dei sussidi familiari del 2003 a 2012. In ci? che riguarda gli altri capi di danno patrimoniale, ha esposto anche i dettagli del metodo di calcolo utilizzato e ha unito parecchi documenti giustificativi.
15. Nota peraltro che la Corte ha indicato il metodo ed il principio a seguire in materia di risarcimento del danno patrimoniale degli individui che si trovano nella sua situazione rinviando alle norme internazionali pertinenti, in particolare ai “Principi concernente la restituzione degli alloggi e dei beni nel caso dei profughi e delle persone spostati” delle Nazioni unite (“principi di Pinheiro”) ed alla risoluzione no 178 (2010) dell’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa, intitolata “Risoluzione dei problemi di propriet? dei profughi e delle persone spostati dentro al loro proprio paese”, paragrafo 238 della sentenza al principale.
16. L’avuto diritto del richiedente che insegue il procedimento dal suo decesso, precisano che la domanda formulata a titolo del danno giuridico ? fatta nel loro proprio nome ed in quello del richiedente. Sollecitano una somma totale di 190 000 EUR, indicando che il richiedente e loro stessi sono stati in preda allo smarrimento, all’impotenza ed alla frustrazione durante i numerosi anni durante quali non hanno potuto godere dei loro beni e del loro domicilio a Golestan n? si sono potuti rendere sul posto sulle tombe di loro prossime.
17. Infine, il richiedente contesta la tesi del Governo secondo la quale l’impossibilit? dove si ? trovato di aderire ai suoi beni ed al suo domicilio ? dovuta all’occupazione con l’Armenia di parti importanti del territorio azerba?djanais. Arguisce a questo riguardo che questa tesi ? contraria ai conclusioni alle quali la Corte ? giunta nella sentenza al principale (ibidem, paragrafi 134 a 137 e 151.
b, Il Governo,
18. Per la sua parte, il Governo stima che la restituzione ? impossibile. Nota che la Corte ha concluso che il richiedente aveva sempre una casa a Golestan (paragrafi 197-198 della sentenza al principale), ma sottolinea che ha stimato anche che il rifiuto di lasciare l’interessato o tutto altro civile aderire al villaggio era giustificato dall’insicurezza che regna sul posto (ibidem, ? 233, e che lo stato non poteva garantire la restituzione al richiedente del suo bene dunque ma doveva prendere altri tipi di misure per garantire il diritto dell’interessato al rispetto dei suoi beni (ibidem, ? 234.
19. Appellandosi sul fatto che, nella sentenza al principale, la Corte ha detto che dovrebbe tenere conto delle difficolt? ad esercitare la sua autorit? sulla regione di Golestan che lo stato incontrava in pratica quando esaminerebbe il carattere proporzionato o no delle azioni od omissioni denunciate dal richiedente (ibidem, ? 150, il Governo la prega di adottare un approccio analogo per il calcolo della soddisfazione equa. Secondo lui, l’? assegnata a titolo di indennizzo dovrebbero essere ragionevolmente proporzionali al grado di responsabilit? dello stato in quanto all’attentato portato al diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni. Bisognerebbe tenere anche conto, nella valutazione delle domande del richiedente, delle misure prese dagli autorit? azerba?djanaises in favore di un gran numero di spostati interni.
20. In ci? che riguarda il danno patrimoniale, il Governo sostiene che una parte delle domande del richiedente riguarda dei fatti che sfuggono alla competenza della Corte ratione temporis. In particolare, stima potere non essere tenuto responsabile n? dello spostamento del richiedente in giugno 1992 n? di nessuno danno alla casa o agli altri beni dell’interessato sopraggiunto durante il conflitto armato.
21. Sulla base di queste principali proposte, il Governo contesta le domande formulate dal richiedente a titolo dei differenti capi di danno patrimoniale nel dettaglio. Arguisce in particolare che il richiedente ha chiesto un indennizzo per il valore della casa lei anche e non un risarcimento della violazione continua del diritto al rispetto dei suoi beni che costituisce la perdita del loro godimento a Golestan.
22. In ci? che riguarda la domanda relativa alla perdita di redditi, il Governo osserva che Lena Sargsyan, la vedova del richiedente, non ha lei stessa introduce di richiesta dinnanzi alla Corte. La parte richiesta non potrebbe richiedere perci?, validamente delle somme che corrispondono alla perdita dei suoi redditi. Le domande che corrispondono alla perdita di redditi del richiedente non potrebbero essere mantenute peraltro, qui dopo il decesso di quello. Il Governo contesta anche la domanda di rimborso degli oneri di affitto e di sussistenza cos? come degli oneri di sussistenza futura, sottolineando che secondo la dichiarazione di Lena Sargsyan unito alle osservazioni del richiedente ne data del 21 maggio 2012, la coppia si era vista assegnare un appartamento in Armenia in 2001 ed aveva percepito una pensione di pensione e dei sussidi familiari versati col governo armeno.
23. In ci? che riguarda il danno giuridico, il Governo considera che la constatazione di una violazione costituisce in s? una soddisfazione equa sufficiente. Riconosce che i profughi subiscono un danno giuridico in ragione dell’impossibilit? di aderire ai loro beni, ai loro domicili ed alle tombe di loro prossimi, ma stima che nello specifico, questa impossibilit? ? legata intrinsecamente all’occupazione di una parte importante del territorio azerba?djanais ed alla ripresa delle ostilit? lungo la linea di contatto nell’aprile 2016, in particolare del bombardamento delle citt? e villaggi situati nella regione di Goranboy, dove trovati il villaggio di Golestan.
24. Infine, il Governo stima che i membri superstite della famiglia del richiedente non hanno requisito per chiedere un indennizzo per danno giuridico nel loro nome proprio, ed egli stima che ogni possibilit? di ottenere un indennizzo per danno giuridico al nome del richiedente si ? estinta col decesso dell’interessato.
2. Valutazione della Corte
ha, Osservazioni preliminari
25. Quando, nella sentenza al principale, ha riservato la questione della soddisfazione equa per esaminarlo ulteriormente, la Corte ha sottolineato la natura eccezionale della presente causa (ibidem, ? 283.
26. Questa natura eccezionale ? dovuta a parecchi elementi. Uno di essi ? il fatto che la causa cade su un conflitto in corso. Il conflitto nell’Alto Karabakh ? stato nella sua fase militare attiva del 1992 a 1994 ma, malgrado la conclusione di un cessate il fuoco nel maggio 1994 ed i negoziati condotti nella cornice del Gruppo di Minsk dell’OSCE, le parti non sempre sono giunte ad un accordo di pace, si trover? una descrizione dettagliata del contesto e della situazione reale ai paragrafi 14 a 28 della sentenza al principale. Mentre ? stato concluso ventitre anni fa, l’accordo di cessate il fuoco non ? rispettato sempre. Come il Governo ed il richiedente l’hanno uno e l’altro sottolineato nelle loro osservazioni relative alla soddisfazione equa, le violenze si sono intensificate lungo la linea di contatto recentemente, pi? particolarmente durante affrontamenti militari che hanno avuto luogo inizio aprile 2016.
27. Un’altra particolarit? della causa risiede nel fatto che gli avvenimenti che hanno portato il richiedente ad abbandonare i suoi beni ed il suo domicilio hanno avuto luogo nel giugno 1992 mentre lo stato convenuto, la Repubblica dell’Azerbaigian, non ha ratificato la Convenzione che dieci anni pi? tardi, il 15 aprile 2002. Non essendo competente ratione temporis per conoscere di fatti anteriori al 15 aprile 2002 dunque, la Corte ha di prima invalso che il richiedente aveva sempre dei diritti di propriet? valida su una casa ed un terreno ubicato a Golestan (sentenza al principale) ?? 198 e 205. Ha giudicato che a contare in vigore della data di entrata della Convenzione al riguardo dell’Azerbaigian, questo era responsabile di violazioni continue dei diritti del richiedente allo sguardo degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 8 e 13 della Convenzione (ibidem, ?? 241-242, 260-261 e 273-274.
28. La Corte esamina una situazione continua che trova la sua origine nel conflitto dunque non risoluto portando sull’Alto-Karabakh ed i territori circostanti e che tocco sempre un gran numero di individui. Pi? di un migliaio di richieste individuali introdotte dalle persone spostate durante il conflitto sono pendenti dinnanzi a lei. Sono dirette per un poco pi? della met? di esse contro l’Armenia e per gli altri contro l’Azerbaigian. I richiedenti in queste cause rappresentano solamente una piccola parte delle persone di cui il numero ? stimato a pi? di un milione che hanno dovuto fuggire il conflitto e che non hanno potuto riprendere da allora possesso dei loro beni n? del loro domicilio, n? essere indennizzate per l’impossibilit? di godere ne nella quale si trovano.
29. A questo riguardo, la Corte stima che c’? luogo di ricordare l’importanza del principio di sussidiariet?. Nello specifico, questo principio riveste al tempo stesso una dimensione politica ed una dimensione giuridica.
30. In ci? che riguarda la dimensione politica, la Corte ha ricordato gi? che prima della loro adesione al Consiglio dell’Europa l’Armenia e l’Azerbaigian si erano avviati a regolare pacificamente il conflitto dell’Alto-Karabakh (paragrafo 76 della sentenza al principale). Ha trascorso oramai una quindicina di anni da quando i due Stati hanno ratificato la Convenzione, senza che una soluzione politica non sia ancora in vista. La Corte pu? sottolineare solamente che ? della loro responsabilit? di trovare un’ordinamento politica al conflitto in che sono implicati (vedere, mutatis mutandis, Kovai ?ed altri c. Slovenia [GC], i nostri 44574/98 e 2 altri, ?? 255-256, 3 ottobre 2008, e Demopoulos ed altri c. Turchia, d?c.) [GC], i nostri 46113/99 e 7 altri, ? 85, CEDH 2010.
31. Per ci? che ? della dimensione giuridica, la Corte ricorda che il principio di sussidiariet? ? alla base del sistema della Convenzione, Kuri ?ed altri c. Slovenia (soddisfazione equa) [GC], no 26828/06, ? 134, CEDH 2014, e le cause che sono citate. Questo principio ? consacrato all’articolo 1 della Convenzione, in virt? del quale gli Stati contraenti devono riconoscere ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione i diritti e libert? garantite da questo strumento, mentre in virt? dell’articolo 19, incombe sulla Corte di garantire il rispetto degli impegni che risultano per gli Stati dalla Convenzione e dei suoi Protocolli. Di pi?, sottende l’obbligo per i richiedenti di esaurire le vie di ricorso interni conformemente all’articolo 35 ? 1 cos? come l’obbligo corrispondente per gli Stati contraenti di aprire conformemente all’articolo 13 delle vie di ricorsi effettivi contro le violazioni della Convenzione, Akdivar ed altri c. Turchia, 16 settembre 1996, ? 65, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 IV, Demopoulos ed altri, decisione precitata, ? 69. Guida anche il passo della Corte quando questa, sequestro di caso di violazioni sistemiche della Convenzione, applica il procedimento di sentenza pilota elaborata sul fondamento dell’articolo 46 (vedere, per esempio, Ali?i ed altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia e “l’ex-repubblica iugoslava del Macedonia” [GC], no 60642/08, ? 143, CEDH 2014.
32. Di pi?, la Corte non saprebbe sottolineare troppo che, siccome l’ha detto gi? in altre cause che derivano di situazioni di conflitto non risoluto o rivelando delle violazioni sistemiche, non ? una giurisdizione di prima istanza. Non ha la capacit?, ed egli non si addice alla sua funzione di giurisdizione internazionale, di pronunciarsi su un gran numero di cause che suppongono di stabilire dei fatti precisi o di calcolare un compenso finanziario, due compiti che, con principio ed in una preoccupazione di effettivit?, incombono sulle giurisdizioni interne (vedere, mutatis mutandis, Demopoulos ed altri, decisione precitata, ? 69, ed Ali?i ?ed altri, precitato, ?? 142-143.
33. ? precisamente tanto la trasgressione del Governo agli impegni che ha preso all’epoca della sua adesione che agli obblighi che gli spettano in virt? della Convenzione che impone alla Corte nello specifico di agire come una giurisdizione di prima istanza stabilendo i fatti della causa di cui certi datano di parecchi anni, valutando degli elementi di prova relativa ai diritti di propriet? ed infine determinando l’importo dell’indennit? pecuniaria ad accordare. Tutto ci? deve essere previsto alla luce per il fatto che la presente causa costituir? la causa di principio chiamato a servire di modello per le centinaia di altre cause simili dirette contro l’Azerbaigian e sempre pendenti dinnanzi alla Corte.
34. A prescindere di ogni indennit? che pu? essere concessa a titolo della soddisfazione equa nello specifico, l’esecuzione effettiva e costruttiva della sentenza al principale comanda di mettere in opera delle misure generali al livello nazionale. La Corte ha indicato gi? ci? che costituirebbe delle misure adeguate nella sentenza al principale, dove ha detto in particolare che “[tanto qu ‘] un accordo di pace globale non ha stato trovato, sembra particolarmente importante di mettere in opera un meccanismo di rivendicazione dei beni che o comodamente accessibile e che offro dei procedimenti che funzionano con le regole di prova flessibile, in modo da permettere al richiedente ed alle altre persone che si trova nella stessa situazione che egli di ottenere il ristabilimento dei loro diritti sui loro beni cos? come un indennizzo per la perdita di godimento di questi diritti” (ibidem, ? 238.
b, Principi generali in materia di soddisfazione equa
35. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale una sentenza che constata una violazione provoca in modo prova generale per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si pu? la situazione anteriore a questa, Kuri ?ed altri, precitato, ? 79. Gli Stati contraenti partiti ad una causa sono in principio libero di scegliere i mezzi di cui consumeranno per conformarsi ad una sentenza della Corte che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalit? di esecuzione di una sentenza traduce la libert? di scelta di cui ? abbinata l’obbligo fondamentale imposto con la Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e libert? garantite (articolo 1 della Convenzione). Se la natura della violazione permette in integrum un restitutio, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, la Corte che non ha n? la competenza n? la possibilit? pratico di compierlo lei stessa. Il diritto nazionale non permette cos?, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’? luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre 1995, ? 34, serie Ha no 330B?, e Kuri ?ed altri, precitato, ? 80, e le cause che sono citate. A questo riguardo, bisogna sottolineare il ruolo di sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze della Corte devoluta al Comitato dei Ministri con l’articolo 46 ? 2 della Convenzione, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT, c,). Svizzera (no 2) [GC], no 32772/02, ?? 84-88, CEDH 2009. Ci? che ?, la Corte ha consapevolezza che certe situazioni-in particolare queste che si inserisce nel contesto di un conflitto di lunga durata-non possono fare l’oggetto, in realt?, di un risarcimento integrale.
36. Per ci? che ? della domanda per danno patrimoniale, la Corte ricorda che in virt? della sua giurisprudenza, deve avere un legame di causalit? manifesta tra i danni addotto dal richiedente e la violazione della Convenzione, ed il risarcimento pu?, all’occorrenza, includere un’indennit? per perdita di redditi, Kuri ?ed altri, precitato, ? 81.
37. In ci? che riguarda il danno relativo ai beni immobiliari, quando non c’? stata privazione di propriet? ma che il richiedente non pu? aderire ai suoi beni n?, quindi, godere ne, l’approccio generale della Corte consiste in valutare il danno subito da riferimento ai redditi fondiari annui, espressi in percentuale del valore venale del bene, che la locazione avrebbe potuto produrre durante il periodo pertinente, Loizidou c. Turchia (articolo 50), 28 luglio 1998, ? 33, Raccolta 1998-IV.
38. Un calcolo preciso delle somme necessarie ad un risarcimento delle perdite patrimoniali subite dal richiedente pu? cozzare contro il carattere intrinsecamente aleatorio del danno che deriva della violazione. Un’indennit? pu? essere concessa malgrado il numero alzato di fattori imponderabili che possono complicare la valutazione di perdite future, ma pi? il tempo passa e pi? il legame tra le violazioni ed il danno diventano incerti. Ci? che bisogna determinare in simile caso, ? il livello della soddisfazione equa che ? necessario assegnare al richiedente a titolo delle sue perdite patrimoniali tanto passate che future, la Corte che gode in materia di un potere di valutazione di cui consuma in funzione di ci? che stima equa, Kuri ?ed altri, precitato, ? 82.
39. La Corte ricorda peraltro che nessuna disposizione contempla espressamente il versamento di un’indennit? per danno giuridico. Nei sentenze Varnava ed altri c. Turchia ([GC], i nostri 16064/90 e 8 altri, ? 224, CEDH 2009, e Cipro c. Turchia ((soddisfazione equa) [GC], no 25781/94, ? 56, CEDH 2014, la Corte ha confermato i seguenti principi, che ha elaborato progressivamente nella sua giurisprudenza. Le situazioni dove il richiedente ha subito un trauma evidente, fisica o psicologico, dei dolori e sofferenze, dello sconforto, dell’angoscia, della frustrazione, dei sentimenti di ingiustizia o di umiliazione, un’incertezza prolungata, una perturbazione nella sua vita o una vera perdita di probabilit? pu? essere distinta di queste dove la riconoscenza pubblica, in una sentenza costrittiva per lo stato contraente, del danno subito dal richiedente rappresenta anche in lei una forma adeguata di risarcimento. In certe situazioni, la constatazione con la Corte della mancanza di conformit? alle norme della Convenzione di una legge, di un procedimento o di una pratica ? sufficiente per risanare la situazione. Tuttavia, in altre situazioni, l’impatto della violazione pu? essere considerato come essendo di una natura e di un grado proprio ad avere portato al benessere giuridico del richiedente un attentato come questo risarcimento non basta. Questi elementi non suscitano un calcolo o ad una quantificazione precisa. La Corte non ha neanche per ruolo di agire come una giurisdizione nazionale chiamata, in materia civile, a determinare le responsabilit? ed a concedere dei danno-interessi. ? guidata dal principio dell’equit? che implica innanzitutto una certa flessibilit? ed un esame obiettivo di ci? che ? giusto, equo e ragionevole, tenuto conto dell’insieme delle circostanze della causa, questo essere-a-argomento non solo della situazione del richiedente, ma anche del contesto generale in che la violazione ? stata commessa. Le indennit? che assegna per danno giuridico hanno per oggetto di riconoscere il fatto che una violazione di un diritto fondamentale ha provocato un danno giuridico e sono valutate in modo da riflettere approssimativamente la gravit? di questo danno.
40. Infine, in funzione delle circostanze proprie alla causa, pu? essere opportuno concedere una somma globale a titolo del danno patrimoniale e morale, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], no 38433/09, ?? 218-222, CEDH 2012.
c, Concessione di un’indennit? nello specifico
i. Considerazioni generali
41. Quando ha concluso alla violazione continua dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ha ammesso che la chiusura dell’accesso a Golestan ai civili, e dunque in particolare al richiedente, si giustificava con le considerazioni di sicurezza, il villaggio che si trova in una zona di attivit? militare. Per?, ha stimato che finch? l’accesso ai beni del richiedente era impossibile, lo stato aveva il dovere di prendere altri tipi di misure per garantire il diritto dell’interessato al rispetto dei suoi beni (paragrafi 233-234 della sentenza al principale). Ha notato che il governo convenuto aveva dovuto portare assistenza ad un gran numero di spostati interni, ma ha giudicato che la protezione di questo gruppo non l’esonerava totalmente dei suoi obblighi verso un altro gruppo, nell’occorrenza gli armeni che, come il richiedente, avevano dovuto prendere la fuga durante il conflitto (ibidem, ?? 239-240. Ha concluso che avuto riguardo all’atteggiamento delle autorit? nazionali che non avevano preso la minima misura per indennizzare il richiedente per la perdita del godimento dei suoi beni a Golestan, l’impossibilit? per l’interessato di aderire aveva fatto pesare e continuava di fare pesare su lui un carico eccessivo (ibidem, ? 241. Sulla base delle stesse considerazioni, ha concluso alla violazione continua dell’articolo 8 della Convenzione, le autorit? avendo negato al richiedente la possibilit? di aderire al suo domicilio ed alle tombe di suoi prossimo a Golestan senza adottare di misure per prendere i suoi diritti in conto o almeno per indennizzarlo per perdita di godimento (ibidem, ?? 259-261. Infine, ha constatato che nessuno ricorso effettivo era stato non era disponibile per risanare queste violazioni (? 273).
42. All’origine, il richiedente chiedeva la restituzione dei suoi beni, ivi compreso il diritto di riguadagnare Golestan per ritrovare i suoi beni ed il suo domicilio, ma ha abbandonato questa domanda dopo la sentenza al principale, prendendo atto dell’impossibilit? di tornare al villaggio tenuto conto dell’insicurezza che regno, paragrafo 10 sopra. La concessione di un’indennit? ? la misura di soddisfazione equa adeguata nello specifico dunque.
43. La Corte ricorda che questo ? perch? ha concluso che il richiedente aveva sempre sulla casa ed il terreno ubicato a Golestan dei diritti di propriet? valida che si ? dichiarata competente ratione temporis per conoscere della presente causa, paragrafi 205 e 215 della sentenza al principale, a contare del 15 aprile 2002. Segue, primariamente, che la situazione continua denunciata, un periodo da vicino dieci anni sfuggo alla sua competenza temporale, e che nessuno danno subito direttamente dal richiedente prima del 15 aprile 2002 non ? legato alle violazioni che ha constatato n? non pu?, quindi, essere oggetto di un indennizzo a titolo dell’articolo 41 della Convenzione. Secondariamente, il richiedente non essendo stato privato dei suoi diritti di propriet?, non pu? essere concesso egli di indennit? per la perdita della sua casa e del suo terreno in quanto tale, ma solamente per la perdita del godimento di questi beni.
ii. Danno patrimoniale
?) La casa del richiedente
44. In ci? che riguarda la casa del richiedente, la Corte ha concluso nella sentenza al principale che il casamento esisteva sempre in vigore all’entrata della Convenzione al riguardo dell’Azerbaigian nell’aprile 2002, anche se era probabilmente molto danneggiata (ibidem, ?? 197-198. Il richiedente chiede ad essere indennizzato all’altezza il valore che avrebbe rappresentato la casa nel momento in cui ha dovuto fuggire Golestan nel giugno 1992. Ora la Corte non pu? concedere egli un risarcimento per un danno sopraggiunto in vigore prima dell’entrata della Convenzione (vedere, per?, Doan ?ed altri c. Turchia (soddisfazione equa), i nostri 8803/02 e 14 altri, ?? 52 53, 13 luglio 2006-in questa causa, la Convenzione era gi? in vigore nel momento in cui i richiedenti erano stati espulsi del loro villaggio del Sud-est della Turchia, e la Corte, parecchi anni dopo, aveva concesso loro un’indennit? per il deterioramento subito dalle loro case da quando erano stati espulsi senza potere tornare l?. Non ? possibile assegnare un risarcimento di questo capo dunque.
?) Perdita del mobilio, del bestiame e degli alberi da frutto,
45. Il richiedente che chiede un indennizzo per la perdita del suo mobilio, del suo bestiame e dei suoi alberi da frutto, la Corte osserva che vicino a dieci anni hanno trascorso tra i momenti dove ha fuggito in vigore Golestan in giugno 1992 e l’entrata della Convenzione al riguardo dell’Azerbaigian nell’aprile 2002. Durante questo lasso di tempo considerevole, il mobilio ? stato molto certamente meno pesantemente tutto danneggiato, se non ? diventato totalmente inutilizzabile. Parimenti, il bestiame ? dovuto perire bene molto tempo in vigore prima dell’entrata della Convenzione e gli alberi da frutto hanno dovuto soffrire pesantemente di dieci anni di abbandono. Ha non c’in questa causa nessuno elemento che permette di prevedere una conclusione differente. Cos?, per ci? che ? di questi beni, non c’? legame di causalit? tra i danni addotto e le violazioni continue constatate nella sentenza al principale. Non pu? essere concesso nessuna somma a questo titolo dunque.
?) Perdita degli stipendi, pensioni ed economie
46. Il richiedente chiede anche un’indennit? per la perdita degli stipendi e pensioni della coppia dal 1992. Non pu? essere concesso l? ancora, nessuna somma a titolo del periodo anteriore al 15 aprile 2002. In ci? che riguarda in vigore il periodo posteriore all’entrata della Convenzione al riguardo dell’Azerbaigian, la Corte considera che non c’? legame di causalit? tra le violazioni constatate nella sentenza al principale ed il danno addotto. Le perdite denunciate non sono legate direttamente all’impossibilit? per il richiedente di ottenere il ristabilimento dei suoi diritti sui suoi beni o un indennizzo per la perdita del loro godimento, sono legate piuttosto al suo spostamento di Golestan nel 1992 ed alle conseguenze globali del conflitto. Non c’? neanche legame di causalit? tra le perdite delle economie depositate alla cassa di risparmio azerba?djanaise e le violazioni constatate nella sentenza al principale. Di pi?, queste perdite non erano l’oggetto della richiesta. Non sono state menzionate per la prima volta che nelle osservazioni del richiedente sulla soddisfazione equa in data del 21 maggio 2012. In breve, non pu? essere concesso nessuna somma per la perdita degli stipendi, pensioni ed economie della coppia.
?) Perdita dei redditi issus del terreno del richiedente e spese supplementari a titolo dell’affitto e degli oneri di sussistenza
47. La Corte considera che un’indennit? per danno patrimoniale pu? in principio essere concessa per la perdita dei redditi che il richiedente avrebbe potuto trarre in vigore dal suo terreno durante il periodo posteriore all’entrata della Convenzione al riguardo dell’Azerbaigian. ? preparata ad ammettere anche, per questo stesso periodo, che il richiedente ha impegnato certe spese supplementari a titolo dell’affitto e degli oneri di sussistenza, sebbene rischia di dedurre delle somme in questione queste percepito presso delle autorit? armene. Osserva tuttavia che la valutazione di questi capi di danno patrimoniale ? gravata anche delle multipli incertezze e difficolt?.
48. Certe di queste difficolt? sono legati al fatto che il conflitto sotto jacent non ? sempre risoluto ed alla situazione particolare di Golestan. Dall’entrata in vigore della Convenzione al riguardo dell’Azerbaigian il villaggio ? restato finora, abbandonato, e la maggior parte degli edifici sono in rovine. La zona si trova tra le posizioni dei forze azerba?djanaises e queste del “RHK”, paragrafi 134 e 197 della sentenza al principale. In queste condizioni, non ? possibile procurarsi relativamente dei dati validi alla perdita di godimento dei beni del richiedente. Non appare neanche appropriato valutare la perdita di godimento con riferimento ai redditi fondiari annui, espressi in percentuale del valore venale del bene, che la locazione avrebbe potuto produrre in vigore durante il periodo posteriore all’entrata della Convenzione al riguardo dell’Azerbaigian (vedere, per?, Loizidou c. Turchia (articolo 50), precitato, ? 33.
49. Un’altra difficolt?, strettamente legata alla prima, riguarda la mancanza o l’inaccessibilit? dei documenti. Il principale documento produce relativamente dal richiedente alla sua casa ed al suo terreno a Golestan ? il passaporto tecnico della casa stabilita nel maggio 1991, paragrafi 154 e 192 della sentenza al principale, questo essere-a-argomento del tempo dell’unione sovietica. Ora il passaporto tecnico non indica il valore del terreno. Ci? pu? spiegarsi partire col fatto che, quando l’appezzamento ? stato assegnato al richiedente, il sistema giuridico sovietico non riconosceva la propriet? privata delle terre, l’interessato che beneficia solamente di un “diritto di uso”, si trover? una descrizione dettagliata delle diritti imposte fondiarie che esistono a questa epoca ai paragrafi 201 a 203 della sentenza al principale. In ci? che riguarda il periodo che rileva della competenza della Corte ratione temporis, non c’? documento relativo al valore dei beni n? a quella dei redditi che possono essere derivati.
?) Conclusione in quanto al danno patrimoniale
50. In conclusione, la Corte considera che non pu? essere concesso di indennit? a titolo del danno patrimoniale che per due capi di danno, a sapere, da una parte, la perdita dei redditi issus del terreno del richiedente e, altro parte, le spese supplementari sopportate a titolo dell’affitto e degli oneri di sussistenza. Ammette che, dato che a Golestan il richiedente abitava la sua propria casa e traeva una parte dai suoi redditi della cultura e dell’allevamento che praticava sul suo terreno, ha dovuto sopportare delle spese supplementari in Armenia. Tuttavia, l’impossibilit? di valutare con certezza la perdita dei redditi che traeva dal terreno impedisca di calcolare precisamente da una parte la differenza tra i suoi oneri di sussistenza a Golestan ed in Armenia di altra parte. Questa valutazione ? complicata ancora dal fatto che implica di confrontare delle situazioni economiche in due paesi differenti che devono, di pi?, essersi evoluto considerevolmente col passare del tempo. Avuto riguardo all’insieme di questi elementi, la Corte considera che il danno patrimoniale subito dal richiedente non suscita una valutazione precisa.
iii. Danno giuridico
51. La Corte considera che il richiedente ha dovuto subire un danno giuridico a causa della situazione non decisa che si ? installata nel tempo, dell’incertezza in quanto a ci? che era accaduto della sua casa, dei suoi beni e delle tombe di suoi prossimi a Golestan, e dello sconforto e delle sofferenza morali che ne hanno derivato.
52. Stima che nello specifico, la constatazione di una violazione non costituisce in s? una soddisfazione equa sufficiente per il danno giuridico subito. Siccome l’ha notato nella sentenza al principale, il fatto che il governo convenuto abbia preso delle misure per portare assistenza alle centinaia di migliaia dello spostati interni non l’esonero totalmente dei suoi obblighi verso un altro gruppo, nell’occorrenza gli armeni che, come il richiedente, hanno dovuto prendere la fuga durante il conflitto. Appare che a questo giorno, il Governo non ha messo in opera di meccanismo di rivendicazione dei beni n? di altre misure a favore delle persone che si trovano nella situazione del richiedente, vedere sopra il paragrafo 34 e le considerazioni esposte ai paragrafi 238 a 240 della sentenza al principale. La presente causa si distingue cos? del causa Doan ?ed altri (sentenza precitata, ? 61,) dove la Corte ha considerato che, tenuto conto delle misure prese dalle autorit? dello stato convenuto per ovviare alla situazione dei richiedenti e degli altri spostati interni, la sentenza al principale costituiva in s? una soddisfazione equa sufficiente per ogni danno giuridico essendo potuto nascere delle violazioni degli articoli 8 e 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
iv. Diritto dei membri della famiglia ad un’indennit?
53. In risposta alle osservazioni del Governo a questo motivo, la Corte ricorda che i membri della famiglia di un richiedente che ha requisito per inseguire il procedimento dopo il decesso di questo possono sostituirsi anche a lui in ci? che riguarda le pretese a titolo della soddisfazione equa, per ci? che ? tanti il danno patrimoniale, Malhous c. Repubblica ceca [GC], no 33071/96, ?? 67-68, 12 luglio 2001, che il danno giuridico (vedere, per esempio, Jeius ?c. Lituania, no 34578/97, ?? 41 e 109, CEDH 2000-IX, Avc ?ed altri c. Turchia, no 70417/01, ? 56, 27 giugno 2006, e, per?, Malhous, precitato, ? 71, dove ha considerato che la violazione non aveva destinato avendolo personalmente diritto. Di pi?, ha concesso gi? un’indennit? per danno giuridico al figlio di un richiedente che aveva inseguito l’istanza che sua madre aveva impegnato relativamente alla durata eccessiva di un procedimento che riguarda una pensione, e questo non solo per il periodo durante la quale il richiedente era in vita ma anche per il periodo posteriore al suo decesso durante la quale il figlio aveva inseguito il procedimento dinnanzi alle autorit? interne in quanto erede dell’interessata, Ernestina Zullo c. Italia [GC], no 64897/01, ?? 115-116 e 148-149, 29 marzo 2006.
54. Appare che il Governo sostiene che i membri della famiglia del defunto richiedente non possono chiedere di indennizzo per il periodo posteriore al decesso di questo, sopraggiunto nell’aprile 2009. Tenuto conto della natura particolare delle violazioni in gioco che sono delle violazioni continue dei diritti garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1 e gli articoli 8 e 13 della Convenzione, la Corte stima che sarebbe fin troppo formalista di escludere la concessione di un’indennit? per il periodo posteriore al decesso del richiedente. ? stato ricordato cos? qui sopra, nelle cause concernente la durata eccessiva di un procedimento, e dunque una violazione che comprende un elemento di continuit?, la concessione della soddisfazione equa non si limita necessariamente al periodo anteriore al decesso del richiedente. La situazione pu? essere differente quando il procedimento dinnanzi alla Corte non ? perseguito dall’avuto diritto del richiedente deceduto ma con l’amministratore dei suoi beni, Solomonides c. Turchia (soddisfazione equa), no 16161/90, ?? 42 43 e 47, 27 luglio 2010, o quando l’avuto diritto del richiedente insegue il procedimento dinnanzi alla Corte ma non sono personalmente assegnati con la violazione constatata (Malhous, precitato, ? 71.
55. Nello specifico, la Corte ricorda che prima del loro spostamento, il richiedente e la sua famiglia vivevano a Golestan, dove il richiedente si guadagnava da vivere partita grazie al suo stipendio da professore al collegio del villaggio e partire ne coltivando la sua terra ed in c’alzando del bestiame e dove sua moglie lavorava nella fattoria collettiva. Formavano una casa al senso economico del termine dunque. Il richiedente e sua moglie sono passati nel villaggio la pi? grande parte della loro vita, fino al loro spostamento forzato nel giugno 1992. La moglie del richiedente era cos?, esattamente nella stessa situazione che egli e lei sono state lese personalmente dalla perdita del godimento dei beni e del domicilio di suo marito a Golestan e con la mancanza di ricorsi effettivi a questo riguardo. In una minima misura, questa constatazione si applica anche ai bambini adulti del richiedente. Di pi?, quando ha concluso che c’era stato e continuava di avere violazione dei diritti del richiedente protetto dalla Convenzione, la Corte ha tenuto conto del periodo posteriore al decesso dell’interessato, sentenza al principale, ?? 241 242, 260-261 e 273. Difatti, per giungere a questa conclusione, ha stabilito che il richiedente aveva sempre dei diritti di propriet? valida sulla sua casa ed il suo terreno (ibidem, ? 205. Nella mancanza di ogni elemento che indica il contrario, la vedova del richiedente e, dopo il decesso di questa in 2014, i suoi bambini devono essere considerati come eredi di questi diritti dunque. Avuto riguardo all’insieme di questi fattori, la Corte conclude che i membri della famiglia del richiedente che ha inseguito il procedimento nel suo nome possono vedersi concedere un’indennit? per l’interezza del periodo esaminato nello specifico.
v. Conclusione generale
56. Deriva di ci? che precede che il richiedente pu? pretendere ad un’indennit? per certe perdite patrimoniali e per danno giuridico. Del parere della Corte, il danno patrimoniale ed il danno giuridico sono nello specifico strettamente legato. Per le ragioni esposte il danno subito non suscita sopra, un calcolo preciso, paragrafi 39 e 48 a 50. Di pi?, il passaggio del tempo fa nascere certe difficolt? in quanto alla valutazione del danno: come la Corte l’ha detto gi?, paragrafo 48 sopra, l’elemento temporale rende meno certo il legame tra le violazioni della Convenzione ed il danno subito. Questa considerazione ? particolarmente brava nello specifico, dove la violazione del diritto al rispetto dei beni ? continua, e dove ha trascorso vicino a dieci anni tra i momenti dove il richiedente ha dovuto fuggire Golestan e quello dove la Convenzione ? entrata in vigore nel riguardo dell’Azerbaigian, poi ancora una quindicina di anni a tutt’oggi. Malgrado il numero alzato di fattori imponderabili che entrano qui in gioco, un’indennit? pu? essere concessa. La Corte gode per fissare il livello del risarcimento di un potere di valutazione di cui consuma in funzione di ci? che stima equa.
57. In conclusione, la Corte ricorda di nuovo, tenuto conto dell’obbligo primo per lo stato convenuto di riparare le conseguenze di una violazione della Convenzione, che ? della responsabilit? dei due Stati riguardati di decidere in modo razionale il conflitto dell’Alto Karabakh. Nello specifico, dato che non ? stato trovato ancora di soluzione alla livello politica, stima che c’? luogo di concedere una somma globale a titolo del danno patrimoniale e morale. Deliberando in equit?, concede al richiedente 5 000 EUR ogni capo di danno confuso, pi? ogni importo che pu? essere dovuto su questa somma a titolo di imposta.
B. Oneri e spese
1. Tesi delle parti
58. Il richiedente richiede il seguente ? a titolo degli oneri e spese impegnate nella cornice del procedimento dinnanzi alla Corte: 37 062,50 sterlina (GBP) che corrisponde a 247 ore e cinque minuti di lavoro coi suoi avvocati di Londra al tasso orario di 150 GBP, e 38 500 EUR per 384 ore e 20 minuti di lavoro con le sue rappresentanti armene al tasso orario di 100 EUR. Produce dei fogli orari dettagliati per ciascuno degli avvocati riguardati. Sollecita inoltre il rimborso delle somme spese dai suoi avvocati a ragione di 348,33 GBP per quelli di Londra e 1 737 EUR per le sue rappresentanti armene. Unisce a questo riguardo dei giustificativo.
59. Il richiedente sostiene che in virt? della giurisprudenza della Corte, pu? essere giustificato che un richiedente sia rappresentato da parecchi avvocati, e con gli avvocati che esercitano in differenti ordini giuridici. In simile caso, la Corte avrebbe ammesso anche che la parcella varia di un Stato contraente all’altro e che il fatto di avere assunto degli avvocati dei differenti ordini giuridici pu? implicare che rischia di tradurre i documenti essenziali della pratica.
60. Il Governo stima che le domande del richiedente sono eccessive. Riconosce che era necessario che l’interessato fosse rappresentato con almeno un avvocato armeno ed un avvocato specialista dei diritti dell’uomo che conosce il procedimento dinnanzi alla Corte, ma contesta la necessit? di assumere una squadra di avvocati che esercitano uni a Londra e gli altri in Armenia. Prega la Corte di esaminare accuratamente le domande presentate dal richiedente a titolo degli oneri e spese.
2. Valutazione della Corte
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso (vedere, tra molto altri, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, precitato, ? 223, ed Ali?i ?ed altri, precitato, ? 158.
62. Avuto riguardo alla natura della presente causa, la Corte ammette che era necessario per il richiedente di essere rappresentato da due avocates armeni ed un avvocato britannico specializzato nella protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Kurt c. Turchia, 25 maggio 1998, ? 179, Raccolta 1998-III. Nota anche che non ? insolito che i consigli delle parti siano assistiti di consiglieri all’udienza pubblica o per le loro ricerche.
63. La Corte riconosce peraltro che la causa sollevava delle questioni di fatto e del diritto complesso. Osserva in particolare che ha bisognato raccogliere delle prove, comparire a due udienze pubbliche dinnanzi alla Grande Camera e sottoporre a pi? riprese delle osservazioni. Nota anche che l’importiamo questioni giuridiche erano in gioco, e che la presente causa costituir? la causa di principio per le centinaia di altri casi. Tuttavia, considera che la somma totale richiesta a titolo degli oneri e spese sono eccessivi. Infine, osserva che il richiedente ha percepito 3 940,64 EUR a titolo dell’assistenza giudiziale.
64. Tenuto conto delle informazione di cui dispone e dei criteri esposti la Corte stima sopra, ragionevole di concedere al richiedente l’intimo di 30 000 EUR per coprire l’insieme dei suoi oneri e spese.
C. Interessi moratori
65. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
CON QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dice
ha, che lo stato convenuto deve versare congiuntamente al Sig. Vladimir Sargsyan ed alla Sig.ra Tsovinar Sargsyan, entro tre mesi, il seguente somme:
i. 5 000 EUR, cinquemila euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto su questa somma a titolo di imposta, per danno patrimoniale e morale,;
ii. 30 000 EUR, trentamila euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto da essi su questa somma a titolo di imposta, per oneri e spese,;
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
2. Respingi la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese ed in inglese, poi comunicato per iscritto il 12 dicembre 2017, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Johan Callewaert Guido Raimondi
Collaboratore al cancelliere Presidente
Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione si separata dal giudice H?seynov.
G.R.
J.C.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE H?SEYNOV
(Traduzione)
Sebbene non essendo di accordo coi conclusioni alle quali ? giunto la Grande Camera nella sentenza al principale, constato che la questione esaminata a questo stadio del procedimento non ? pi? lo stesso. Non si essendo riunito nella formazione giudiziale che ha adottato la sentenza al principale, sono tenuto giuridicamente dalla sua decisione. Considerando la questione dell’applicazione dell’articolo 41 in questa cornice, ho il dovere di votare in favore della presente sentenza.