Conclusione Violazione dell’art. 6-1
TERZA SEZIONE
CAUSA SARCHIZIAN C. ROMANIA
( Richiesta no 3439/07)
SENTENZA
STRASBURGO
16 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Sarchizian c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 3439/07) diretta contro la Romania e in cui due cittadini di questo Stato, la Sig.ra C. S. e suo figlio, il Sig. Ş. S. (“i richiedenti”) hanno investito la Corte il 29 dicembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 23 aprile 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente in 1925 e 1950 e hanno risieduto a Pecineaga.
5. Il 5 giugno 2001, i richiedenti investirono il tribunale di prima istanza di Constanþa (“il tribunale”) di un’azione contro il municipio tesa ad ottenere l’attribuzione della proprietà di un terreno di 200 m2 situati a Constanþa, al no 19 della via Ecoului, sul fondamento dell’articolo 36 § 2 della legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria (“la legge no 18/1991”) (paragrafo 12 sotto). Nel suo esposto in difesa, il municipio stimò che i richiedenti non erano i proprietari dell’abitazione edificata sul terreno in causa e, pertanto, che non erano in diritto di sollecitare l’applicazione dell’articolo 36 § 2 precitato.
6. Con un giudizio del 6 novembre 2001, il tribunale accolse l’azione ed ordinò al municipio di fare una proposta affinché un ordine del prefetto potesse essere rilasciato ai richiedenti. Nei considerando del giudizio, considerò che le disposizioni legali invocate dai richiedenti erano applicabili nello specifico e che erano in diritto di vedersi assegnare la proprietà del terreno in questione.
7. Il giudizio diventò definitivo con una sentenza del 28 maggio 2002 del tribunale dipartimentale di Constanþa (“il tribunale dipartimentale”). Suddetto tribunale considerò tuttavia che la prefettura era la sola autorità competente per decidere della fondatezza dell’istanza dei richiedenti, ma il municipio era nell’obbligo di fornire la proposta richiesta affinché il prefetto potesse prendere una decisione.
8. Su richiesta degli interessati, con un giudizio del 10 aprile 2003, il tribunale condannò il municipio al pagamento di una multa all’altezza di 500 000 lei rumeni per giorno di ritardo fino all’esecuzione della sentenza definitiva del 28 maggio 2002.
9. Il 27 aprile 2004, i richiedenti investirono il tribunale di un’azione contro la prefettura e il municipio tesa a fare constatare il loro diritto di vedersi assegnare la proprietà del terreno in controversia. Richiesero anche che la prefettura venisse condannata a rilasciare loro un ordine di attribuzione della proprietà del terreno.
10. Con un giudizio del 22 novembre 2005, diventato definitivo con una sentenza del 6 luglio 2006 del tribunale dipartimentale di Constanþa, il tribunale accolse l’azione. Constatò che i richiedenti erano in diritto di vedersi assegnare la proprietà di suddetto terreno e che il municipio non si è conformato alle disposizioni del giudizio definitivo ed esecutivo che gli ingiungeva di trasmettere al prefetto la proposta controversa. Pertanto, il tribunale stimò che il suo giudizio potesse tenere conto di suddetta proposta ed ordinò alla prefettura di rilasciare agli interessati l’ordine in questione.
11. Il 18 gennaio 2007, il prefetto rilasciò ai richiedenti un ordine che assegnava loro la proprietà del terreno.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
12. L’articolo 36 §§ 2 e 6 della legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria regola la situazione dei terreni urbani che appartengono alla tenuta dello stato il cui diritto di uso era stato assegnato a persone private per edificare un’abitazione o per permettere l’utilizzazione di un alloggio acquistato dallo stato. Su richiesta dei proprietari reali di tale abitazione, il diritto di proprietà sul terreno in questione è accordato loro tramite ordine del prefetto, dopo proposta del municipio che dà parere sulla situazione giuridica di suddetto terreno.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
13. I richiedenti adducono che l’inadempimento del giudizio definitivo del 6 novembre 2001 ha infranto il loro diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il loro diritto al rispetto dei loro beni, come previsto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulati nelle loro parti pertinenti:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale indipendente ed imparziale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
14. Il Governo eccepisce dell’incompatibilità ratione materiae del motivo di appello dei richiedenti derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Ricordando che in dritto rumeno i considerando di una decisione giudiziale non acquisiscono autorità di cosa giudicata, osserva che il dispositivo del giudizio del 6 novembre 2001 ha riconosciuto ai richiedenti solo il diritto di ricevere una risposta alla loro istanza che riguardava l’attribuzione del diritto di proprietà sul terreno controverso. Il Governo rinvia anche alle conclusioni del tribunale dipartimentale che, nella sua sentenza del 28 maggio 2002, aveva deliberato che spettava alla prefettura decidere della fondatezza dell’istanza degli interessati. In più, sottolinea che i richiedenti avevano introdotto il 27 aprile 2004 un’azione di constatazione del loro diritto di vedersi assegnare la proprietà del terreno che non sarebbe stata necessaria se i tribunali avessero riconosciuto loro anteriormente tale diritto o che sarebbe stata dichiarata inammissibile per autorità della cosa giudicata.
15. Pertanto, il Governo considera che suddetto giudizio non ha riconosciuto l’esistenza nel patrimonio dei richiedenti di un “bene” ai sensi della Convenzione, né fondato una “speranza legittima” a questo riguardo nei loro confronti.
16. I richiedenti contestano questa tesi.
17. La Corte stima che l’eccezione sollevata dal Governo è legata strettamente alla sostanza dei suddetti motivi di appello, così che c’è luogo di unirla al merito. Constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul fondo
18. Il Governo ammette il ritardo nell’esecuzione del giudizio del 6 novembre 2001, ma stima che era dovuto a condizioni obiettive. A questo titolo, rinvia alle conclusioni del municipio nel procedimento deciso dalla sentenza definitiva del 28 maggio 2002 in cui suddetta istituzione aveva considerato che i richiedenti non avevano il diritto di vedersi assegnare il terreno, nella misura in cui non erano titolari di un diritto di proprietà sull’abitazione edificata su suddetto terreno. In compenso, riconosce che la sentenza del 6 luglio 2006 ha potuto conferire tale diritto ai richiedenti e prega alla Corte di osservare che suddetta sentenza è stata eseguita il 18 gennaio 2007, o dopo cinque mesi, termine che, agli occhi del Governo, non potrebbe essere considerato come irragionevole.
19. I richiedenti sottolineano che la durata dell’esecuzione è stata eccessiva ed imputabile alle autorità interne.
20. Nello specifico, la Corte osserva che, col giudizio del 6 novembre 2001, diventato definitivo con una sentenza del tribunale dipartimentale del 28 maggio 2002, il tribunale aveva ordinato al municipio di fare una proposta affinché il prefetto potesse rilasciare un ordine che assegnava loro la proprietà del terreno in questione.
21. Tuttavia, osserva che la decisione giudiziale controversa è stata eseguita solo il 18 gennaio 2007, o con un ritardo di più di quattro anni e sette mesi che, alla vista in materia della giurisprudenza della Corte, non potrebbe essere considerato come ragionevole (Dorneanu c. Romania, no 1818/02, § 52, 26 luglio 2007, e Becciu c. Moldova, no 32347/04, § 28, 13 novembre 2007).
22. La Corte non potrebbe aderire agli argomenti del Governo che davano importanza alle conclusioni del municipio sul diritto dei richiedenti a vedersi assegnare il terreno in questione, nella misura in cui il giudizio definitivo del 6 novembre 2001 metteva a suo carico l’obbligo di fare una proposta senza che venisse chiamata a pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza degli interessati.
23. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte stima che lo stato non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire con celerità la decisione giudiziale favorevole ai richiedenti.
24. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
25. Avuto riguardo alla suddetta constatazione, la Corte stima che non c’è luogo di esaminare separatamente se c’è stato anche, nello specifico, violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, mutatis mutandis, Valentin Dumitrescu c. Romania, no 36820/02, § 70, 1 aprile 2008). Questa conclusione dispensa peraltro la Corte di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dal Governo in quanto all’applicabilità ratione materiae del suddetto articolo (Moschopoulos-Veïnoglou ed altri c. Grecia, no 32636/05, § 35, 18 ottobre 2007).
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
27. I richiedenti richiedono 31 200 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale, somma che rappresenta un indennizzo per il difetto di godimento del terreno, calcolato secondo un affitto medio di 500 EUR al mese. Gli interessati chiedono anche il risarcimento del danno morale, senza avanzare a questo riguardo un importo preciso.
28. Il Governo osserva che i richiedenti non hanno supportato le loro pretese che riguardano il risarcimento del danno patrimoniale presumibilmente subito e prega la Corte di respingere questa richiesta. Trattandosi del danno morale, stima che una constatazione di violazione basterebbe per riparare il danno morale addotto.
29. La Corte ricorda che l’unica base da considerare per la concessione di una soddisfazione equa risiede in ragione della durata dell’inadempimento del giudizio del 6 novembre 2001. Pertanto, respinge la richiesta in quanto al danno patrimoniale subito. In compenso, stima che il ritardo nell’esecuzione di suddetto giudizio ha dovuto causare agli interessati un stato di incertezza e di frustrazione che una semplice constatazione di violazione non basta a riparare. La Corte considera dunque che c’è luogo di concedere a ciascuno dei richiedenti 4 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
30. I richiedenti chiedono il rimborso degli oneri e delle spese, affermando che sono stati costretti a contrarre dei debiti per permettersi di pagare gli oneri dell’ avvocato necessario.
31. Il Governo osserva che gli interessati non hanno valutato le loro pretese né fornito giustificativi a questo titolo e, di conseguenza, prega la Corte di respingere questa richiesta.
32. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte respinge la richiesta relativa agli oneri e spese.
C. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Unisce al merito l’eccezione del Governo in quanto all’incompatibilità ratione materiae del motivo di appello dei richiedenti derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare il motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare a ciascuno dei richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 4 000 EUR (quattromila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale, da convertire in lei rumeni, al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente