Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA SANTORO C. ITALIA
( Richiesta no 67076/01)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
DEFINITIVO
02/01/2004
STRASBURGO
2 ottobre 2003
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma
Nella causa Santoro c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, il Sig.re N. Vajic,
S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 11 settembre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 67076/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. F. S. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 18 luglio 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da il Sig. N. V., avvocato a Torino. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dai suoi agenti successivi, Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed i suoi co-agenti successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 3 ottobre 2002, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 4 luglio 2003 e il 16 luglio 2003 rispettivamente, il richiedente ed il Governo hanno presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente ? nato nel 1961 e ha risieduto a Torino.
7. E? il proprietario di un appartamento a Torino, che aveva affittato a P.R.
8. Il 2 maggio 1991, il richiedente inform? l’inquilina della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto con un atto notificato, o il 31 dicembre 1991, e la preg? di liberare i luoghi prima di questa data. Cit? anche l’interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Torino.
9. Con un’ordinanza del 17 maggio 1991, diventata esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1992.
10. Il 18 giugno 1992, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la sua propria abitazione.
11. Il 17 febbraio 1993, il richiedente notific? all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
12. Il 19 aprile 1993, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 5 maggio 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
13. Tra il 5 maggio 1993 ed il 22 novembre 1999, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a diciannove tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto beneficiare mai il richiedente del concorso della forza pubblica per eseguire il procedimento di sfratto.
14. Il 19 gennaio 2000, l’inquilina lasci? spontaneamente i luoghi ed il richiedente ricuper? il suo appartamento
IN DIRITTO
15. Il 16 luglio 2003, la Corte ha ricevuto del Governo la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 67076/01, introdotta dal Sig. F. S., il governo italiano si offre di versare a questo la somma di 4 000 euro (quattromila) a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
16. Il 4 luglio 2003, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare al Sig. F. S. la somma di 4 000 euro (quattromila) a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 67076/01 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed io stesso siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
17. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). A questo riguardo, stima avere precisato gi? la natura e l’ampiezza degli obblighi che incombono sullo stato convenuto nelle cause di sfratto di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) e la domanda del compimento di questi obblighi ? attualmente pendente dinnanzi al Comitato dei Ministri. Non si giustifica pi? di continuare l’esame della richiesta dunque. La Corte conclude quindi che l’ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come li riconoscono la Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
18. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa del ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 2 ottobre 2003, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente