PRIMA SEZIONE
CAUSA SAMPSONIDIS ED ALTRI C. GRECIA
( Richiesta no 2834/05)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
5 novembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Sampsonidis ed altri c. Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nina Vajić, presidentessa, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabetta Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 ottobre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 2834/05) diretta contro la Repubblica ellenica da tre cento cinquantaquattro cittadini di questo Stato e da società commerciali aventi sede in Grecia di cui i nomi raffigurano in allegato (“i richiedenti”) che hanno investito la Corte il 7 gennaio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Essendo deceduti richiedenti sotto i numeri 90 e 231 rispettivamente il 26 ottobre e 21 luglio 2005, la moglie, E. M., ed i figli, D., E. e D. M. del primo richiedente e gli eredi A. Tsoumeni e H. T. del secondo, hanno dichiarato desiderare proseguire il procedimento al loro posto. Inoltre, il nome della società richiedente sotto il no 54, è stato modificato in “C. M. – P. P. O.E. .”
2. Con una sentenza del 6 dicembre 2007 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che c’era stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1. In particolare, la Corte ha considerato che, trattandosi del motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, il rigetto del mezzo di cassazione contenzioso dipendeva da un approccio fin troppo formalista delle condizioni di ammissibilità del ricorso esercitato e che, di conseguenza, la limitazione imposta al diritto di accesso dei richiedenti ad un tribunale non è stata proporzionata allo scopo di garantire la sicurezza giuridica e la buona amministrazione della giustizia.
Inoltre, trattandosi del motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ha concluso che negando di indennizzare i richiedenti per il deprezzamento della parte non espropriata dei loro terreni in ragione della natura del lavoro, le giurisdizioni interne hanno rotto il giusto equilibrio che deve regnare tra le salvaguardie dei diritti individuali e le esigenze dell’interesse generale (Sampsonidis ed altri c. Grecia, no 2834/05, §§ 39 e 57, 6 dicembre 2007).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano a titolo di soddisfazione equa una somma corripsondente al 50% del valore delle parti non espropriate dei terreni in causa.
4. Non essendo pronta per una decisione la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, nei sei mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 61, e punto 4 del dispositivo).
5. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
1. Danno materiale
a) Tesi delle parti
i. I richiedenti
7. In appoggio della loro richiesta di soddisfazione equa, i richiedenti producono un rapporto di perizia, stabilito su loro richiesta nel marzo 2009 da A. P., Ag. P. e G. K., ingegneri civili e geometri. I richiedenti adducono che in ragione delle conseguenze dell’espropriazione, la maggior parte delle imprese installate sui terreni in causa hanno smesso di funzionare, che ci sono state unicamente delle transazioni sul 5% dei terreni e che il loro prezzo si è ridotto dell’ 80%. In più, aggiungono che, come ammette il Governo, la strada secondaria sulla quale dà il restante dei loro terreni d’ora in poi non è lei stessa utilizzabile per il fatto che tutti i tronconi da costruire non sono ancora compiuti. I richiedenti sottolineano che questo stato di fatto provoca ancora un deprezzamento più importante delle loro proprietà; per essi, va da sé che nessun veicolo può prendere la strada secondaria per il momento, poiché dopo avere percorso una certa distanza, si ritroverebbe in un vicolo cieco.
8. Inoltre, i richiedenti notano che, con la sua sentenza no 1014/2004, la Corte di cassazione ha rinviato dinnanzi alla corte di appello di Tessalonico solo la questione dell’indennizzo relativo al deprezzamento delle parti restanti in seguito alla scissione delle proprietà dei richiedenti così come a quell’afferente alla partecipazione di certi richiedenti agli oneri dell’espropriazione per il fatto che non ne derivavano profitto. I richiedenti arguiscono che l’oggetto della loro richiesta dinnanzi alla Corte era completamente differente e si riferiva solamente al deprezzamento delle loro proprietà consecutiva alla soppressione dell’accesso diretto alla strada nazionale.
9. Il rapporto di perizia sottomessa dai richiedenti comprende delle tabelle che calcolano il deprezzamento di ogni terreno riguardato. Le somme proposte dai richiedenti corrispondono ad un deprezzamento delle parti restanti dei loro terreni che ammonta al 50% del loro valore venale, come risulta dal prezzo al metro quadrato, fissato dalla sentenza no 1924/2002 della corte di appello di Tessalonico.
ii. Il Governo
10. Il Governo ribatte che le richieste dei richiedenti sono vaghe, poiché valutano, senza fare nessuna distinzione, il danno materiale subito al 50% del valore venale dei terreni che non comprendono immobili ed al 50-100% del valore dei terreni su cui sono collocate delle imprese commerciali. Il Governo sottopone alla Corte un rapporto di perizia redatto da un comitato dipendente dal servizio fondiario delle regioni di Halkidiki e Tessalonico. Secondo questa perizia, non c’è stato deprezzamento di tutti i terreni riguardati, poiché, anche prima dell’ampliamento della strada nazionale, i terreni non avevano tutti un accesso diretto a questa. Per di più, suddetta perizia nota che, trattandosi dei terreni che comprendono degli immobili ad uso commerciale, certi ospitavano delle imprese a vocazione artigianale o industriale che non erano orientate verso la vendita al dettaglio. Di conseguenza, per il Governo suddette imprese non venivano lese in modo susseguente alla mancanza di accesso diretto sulla strada nazionale, poiché potevano connettersi alla strada secondaria. Inoltre, i terreni privati di immobili non avevano subito nessuno deprezzamento in ragione dell’ ampliamento della strada nazionale per il Governo.
11. Il Governo ricorda inoltre che con la sua sentenza no 1014/2004, la Corte di cassazione ha annullato parzialmente la sentenza no 1924/2002 della corte di appello di Tessalonico e ha rinviato la causa dinnanzi a suddetta giurisdizione. Poi, con la sua sentenza no 1829/2006, la corte di appello di Tessalonico ha, da una parte, assegnato a certi richiedenti delle somme supplementari per il deprezzamento delle parti restanti dei loro terreni dopo la scissione delle loro proprietà. Dall’altra parte, la corte di appello ha ridotto considerevolmente il tasso di partecipazione di certi richiedenti agli oneri dell’espropriazione, dopo avere considerato che non traevano utile dall’ ampliamento della strada nazionale. Per il Governo, le pretese dei richiedenti in quanto al danno materiale subito sono mal fondate ed abusive, nella misura in cui queste sollevano essenzialmente gli stessi argomenti dinnanzi alla Corte per vedersi indennizzare a due riprese per la stessa ragione, ossia le conseguenze dell’ampliamento della strada nazionale. Arguisce che la Corte dovrebbe prendere in conto il fatto che certi richiesti si sono visti assegnare un’indennità supplementare all’epoca del calcolo del danno materiale subito nello specifico.
12. Tutto sommato, il Governo stima che trattandosi dei richiedenti i cui terreni non comprendevano immobili, un importo di 1 000 EUR corrispondete ad ogni proprietà, sarebbe ragionevole a titolo del deprezzamento delle parti non espropriate dei loro terreni. Inoltre, trattandosi dei terreni su cui si trovavano degli immobili ad uso commerciale, il Governo è del parere che solo quelli che comprendevano delle imprese di vendita al dettaglio hanno subito un deprezzamento. Propone così che la somma di 15 000 EUR venga assegnata per ogni terreno che comprende delle imprese di vendita al dettaglio.
b) Valutazione della Corte
13. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI e Katsaros c. Grecia (soddisfazione equa), no 51473/99, § 17, 13 novembre 2003).
14. Gli Stati contraenti parti ad una causa sono in principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi ad una sentenza che constata una violazione. Questo potere di valutazione in quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza traduce la libertà di scelta a cui è abbinato l’obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e delle libertà garantite. Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, incombe sullo stato convenuto di realizzarla,non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di compierla lei stessa. Se il diritto nazionale non permette, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’è luogo, alla parte lesa la soddisfazione che le sembra appropriata (Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
15. Inoltre, la Corte ricorda che solo i danni causati dalle violazioni della Convenzione che ha constatato sono suscettibili di dare adito a sussidio di una soddisfazione equa (Motais di Narbonne c. Francia (soddisfazione equa), no 48161/99, § 19, 27 maggio 2003).
16. Trattandosi della presente causa, la Corte ricorda che nella sua sentenza al principale, si è espressa in questi termini: “La Corte nota che è incontestabile, nella presente causa, che la natura del lavoro ha contribuito direttamente ad un deprezzamento delle parti non espropriate. Difatti, la realizzazione del lavoro pubblico ha provocato la perdita per le parti in causa del vantaggio di un accesso diretto alla strada nazionale. Per questo fatto, i terreni su cui i richiedenti avevano fatto costruire degli immobili utilizzati ai fini commerciali hanno subito un abbassamento del loro valore in ragione della perdita di clientela delle imprese e della consecutiva caduta dei profitti. La Corte non perde di vista su questo punto che benché la corte di appello di Tessalonica avesse assegnato un’indennità per le parti non espropriate dei terreni in ragione della loro scissione, suddetta giurisdizione ha negato esplicitamente di indennizzare i richiedenti per la perdita di clientela e l’abbassamento dei loro redditi. Inoltre, trattandosi dei terreni che non comprendevano immobili, la Corte considera che la natura del lavoro ha contribuito anche al loro deprezzamento. Certo, questa perdita di valore non era uguale a quella dei terreni occupati dalle imprese. Non da meno il valore commerciale di un terreno ad accesso diretto dell’autostrada non può essere identico a quello dello stesso terreno che costeggia la strada secondaria. Di conseguenza, è innegabile che per certi dei richiedenti lo sfruttamento di questa parte degli appezzamenti, già inedificabile in ragione dell’espropriazione, si trovava seriamente compromessa in ragione dell’ ampliamento dell’autostrada” (Sampsonidis ed altri c. Grecia, precitata, § 56).
17. La Corte nota che la constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 risulta dal rifiuto delle giurisdizioni interne di indennizzare i richiedenti per il deprezzamento delle parti non espropriate dei loro terreni consecutivo alla perdita di accesso diretto alla strada nazionale. Avuto riguardo alla natura della violazione constatata, la Corte stima di dovere accordare ai richiedenti un’indennità per il deprezzamento della parte restante dei loro terreni. La Corte prende in modo particolare in conto il fatto che i terreni su cui sono costruiti degli immobili ad uso commerciale sono deprezzati più di quelli che non comprendono edifici o di quelli su cui sono collocate solamente delle abitazioni. Tenuto conto delle incertezze inerenti ad ogni tentativo di stima del deprezzamento dei terreni non espropriati così come degli immobili costruiti su questi e lo scarto molto importante constatato tra la valutazione del Governo e quella dei richiedenti, la Corte stima appropriato fissare una somma forfetaria a questo titolo (vedere Katsaros c. Grecia (soddisfazione equa), precitata, § 21).
18. Alla luce di queste considerazioni, e deliberando in equità come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte giudica ragionevole assegnare congiuntamente ai richiedenti proprietari dei terreni con immobili ad uso commerciale 840 000 EUR a titolo del danno materiale subito. La Corte assegna inoltre, congiuntamente allo stesso titolo 1 000 000 EUR agli altri richiedenti.
2. Danno morale
19. I richiedenti non sottopongono nessuna richiesta a titolo del danno morale che avrebbero subito in ragione della violazione constatata degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
20. Perciò, la Corte non stima necessario accordare una somma a questo titolo.
B. Oneri e spese
21. I richiedenti chiedono anche 100 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e per quelli incorsi dinnanzi alla Corte. Non producono nessuna fattura o nota di parcella.
22. Il Governo afferma che i richiedenti non hanno prodotto dinnanzi alla Corte i giustificativi necessari che portano prova degli oneri e delle spese.
23. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, inoltre, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], precitata, § 54).
24. La Corte osserva che le pretese dei richiedenti a titolo degli oneri e delle spese non sono corredati dai giustificativi necessari. Conviene dunque allontanare la loro richiesta.
C. Interessi moratori
25. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 1 840 000 EUR (un milione otto cento quarantamila euro) al totale per danno materiale, conformemente alla ripartizione come descritta sopra al paragrafo 18;
ii. ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su suddetta somma;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 5 novembre 2009 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidentessa
Elenco dei richiedenti
OMISSIS