Conclusione Violazione di P1-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA S. S. GÖLLER BÖLGESİ KONUT YAPI KOOP. c. TURCHIA
(Richiesta no 35802/02)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
23 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa S. S. Göller Bölgesi Konut Yapı Koop. c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35802/02) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui una persona giuridica di questo Stato, S. S. G. B. K. Y. . (“la richiedente”), ha investito la Corte il 12 settembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da A., avvocato ad Antalya. Il governo turco (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente.
3. La richiedente adduceva in particolare una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
4. Il 29 novembre 2007, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
5. Tanto la richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 dell’ordinamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. La richiedente, S. S. G. B. K. Y. K., è una cooperativa di costruzione di alloggi, con sede a Burdur.
A. Il procedimento relativo all’annullamento del titolo di proprietà della richiedente ed alla sua iscrizione sul registro fondiario a nome del Tesoro pubblico
7. Nel 1977 e nel 1978, il cooperativa richiedente fece l’acquisizione di otto appezzamenti di terreni di una superficie totale di 195 000 m² (numeri 164, 165, 168, 170, 171, 173, 174 e 184) ad Antalya-Kütükçü e li fece registrare a suo nome sul registro fondiario.
8. Il 7 febbraio 1995, fu constatato che i terreni controversi avevano perso il carattere di foresta e che dovevano essere esclusi dalla tenuta forestale a profitto del Tesoro pubblico. Un’annotazione fu attaccata a questo riguardo sul registro fondiario.
9. Il 4 luglio 1995, il Tesoro pubblico intentò un’azione dinnanzi alla corte d’appello di Antalya (“il tribunale”) tesa all’annullamento dei titoli di proprietà del richiedente sui terreni in questione ed alla loro registrazione a nome del Tesoro, al motivo che facevano parte della foresta di stato al momento della loro iscrizione sul registro fondiario.
10. Il 2 aprile 1998, il tribunale respinse il Tesoro pubblico della sua istanza.
11. Il 18 maggio 1999, la Corte di cassazione, investita su ricorso dell’amministrazione, annullò il giudizio della giurisdizione di prima istanza. Considerò che i terreni controversi facevano parte della tenuta della foresta di stato all’epoca della loro iscrizione sul registro fondiario e che un terreno che faceva parte della tenuta forestale non poteva essere oggetto di un titolo di proprietà privata.
12. Il 10 luglio 2001, il tribunale, deliberando su rinvio, si conformò alla sentenza della Corte di cassazione e fece diritto all’istanza dell’amministrazione.
13. La richiedente ricorse in cassazione. L’ 11 dicembre 2001, la Corte di cassazione confermò in tutte le sue disposizioni il giudizio del 10 luglio 2001.
14. La richiedente formò un ricorso per rettifica della sentenza. L’ 8 aprile 2002, la Corte di cassazione lo respinse. Così, il giudizio del 10 luglio 2001 diventò definitivo.
B. Il procedimento relativo all’istanza della richiedente per danno-interessi
15. Il 20 marzo 2003, la richiedente investì allora l’ufficio delle esecuzioni costrette di Antalya di un’istanza di indennizzo per un importo di 1 500 miliardi di lire turche (TRL) (circa 828 700 euro (EUR)) contro il Tesoro pubblico, in virtù dell’articolo 1007 del codice civile, in ragione dell’annullamento dei titoli di proprietà controversi senza versamento di indennità.
16. Il 25 marzo 2003, il Tesoro pubblico formò opposizione.
17. Il 22 marzo 2004, la richiedente investì il tribunale di un’istanza di annullamento dell’opposizione del Tesoro pubblico. Chiese anche un’indennità del 40% per la malafede del Tesoro pubblico.
18. Il 26 dicembre 2006, un collegio di tre periti rimise il suo rapporto al tribunale. Valutò il valore dei terreni a 6 519 727,20 TRL, circa 4 029 497 EUR, in data dell’introduzione della richiesta.
19. Il 22 febbraio 2007, il tribunale fece parzialmente diritto all’istanza del richiedente. Decise il proseguimento dell’esecuzione costretta per l’importo di 1 500 000 TRL, abbinati ad interessi moratori a tasso variabile, a contare dalla data dell’introduzione della richiesta. Respinse il restante della richiesta .
20. Il 15 settembre 2008, la Corte di cassazione annullò il giudizio al motivo che il tribunale di grande istanza non era competente. Secondo la Corte di cassazione, il Tesoro pubblico che non aveva sorvegliato i lavori di catasto e non si era opposto alle registrazioni erronee, aveva causato i danni in questione: risultando così i danni da un atto amministrativo, il tribunale competente era dunque il tribunale amministrativo.
21. Il 29 aprile 2009, il tribunale persistette nella sua decisione anteriore.
22. In una data non precisata, il Tesoro pubblico ricorse in cassazione, secondo l’informazione prodotta dal rappresentante del richiedente con una lettera del 13 luglio 2009.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
23. Il diritto e le pratica interna pertinenti sono descritti nella sentenza Turgut ed altri c. Turchia (no 1411/03, §§ 41-67, 8 luglio 2008).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
24. La cooperativa richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni in ragione dell’annullamento dei suoi titoli di proprietà da parte delle giurisdizioni nazionali in seguito alla nuova registrazione dei terreni riguardati a nome del Tesoro pubblico, senza che nessuna indennità le fosse stata versata. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 che è formulato così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
25. Il Governo chiede alla Corte di dichiarare questo motivo di appello inammissibile nella misura in cui il ricorso introdotto dalla richiedente il 20 marzo 2003 ai fini di indennizzo è sempre pendente dinnanzi ai tribunali interni.
26. La richiedente contesta questi argomenti. Sostiene che il fatto che un procedimento che riguarda la sua richiesta di danno-interessi sia pendente in diritto interno non deve impedire alla Corte di esaminare il merito della causa; questa controversia riguarderebbe unicamente il problema di indennizzo mentre si lamenta anche della privazione del suo titolo di proprietà. Peraltro, anche in caso di successo, il procedimento interno non priverebbe d’ oggetto la questione della soddisfazione equa. Difatti, in ragione del costo elvato degli oneri di giustizia, avrebbe limitato l’azione introdotta ad un’indennità parziale di 1 500 000 TRL, circa 828 700 EUR, mentre l’importo totale del danno sarebbe di 6 519 727,20 TRL, circa 3 602 060 EUR, secondo il rapporto di perizia.
27. La Corte ricorda che l’obbligo derivante dall’articolo 35 § 1 della Convenzione si limita a quella di fare verosimilmente un uso normale dei ricorsi efficaci, sufficienti ed accessibili (Sofri ed altri c. Italia, (dec.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII). In particolare, la Convenzione prescrive l’esaurimento solo dei ricorsi relativi alle violazioni incriminate, al tempo stesso disponibili ed adeguati. Questi ricorsi devono esistere non solo ad un grado sufficiente di certezza in teoria ma anche in pratica, manca loro altrimenti l’effettività e l’accessibilità voluta (Akdivar ed altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 66, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV).
28. Nell’occorrenza, la Corte constata che l’azione concernente la questione di sapere se i terreni controversi facevano parte della tenuta forestale è stata accolta con un giudizio del 10 luglio 2001 diventato definitivo, al termine di un procedimento durato più di sei anni e sei mesi, e che l’azione relativa alla richiesta di danno-interessi è pendente dal 20 marzo 2003.
29. La Corte ricorda che si è pronunciata già a più riprese sul problema dell’effettività delle vie di ricorso interne in cause simili e che ha respinto le eccezioni del Governo a questo motivo (vedere, tra altre, Rimer ed altri c. Turchia, no 18257/04, §§ 25-30, 10 marzo 2009). Ha considerato anche che non sarebbe opportuno chiedere ad un richiedente che ha aspettato già tanti anni delle decisioni concernenti la natura del terreno in questione di impegnare un nuovo procedimento per ottenere un’indennità (vedere, tra altre, Ali Taş c. Turchia, no 10250/02, § 30, 22 settembre 2009 e Turgut ed altri c. Turchia, precitata, § 80).
Nell’occorrenza, la corte d’appello di Antalya ha persistito nella sua decisione anteriore, ma il Tesoro pubblico ha fatto appello e la Corte non è in grado speculare né sul lasso di tempo necessario affinché venga reso un giudizio definitivo né sul risultato finale che ci si aspetta.
Peraltro, la Corte stima che la conclusione alla quale il procedimento relativo alla richiesta di danno-interessi potrebbe arrivare si può introdurre certo in fila di conto allo sguardo dell’articolo 41 della Convenzione ma non nell’esame della compatibilità con l’articolo 1 del Protocollo no 1 del trasferimento senza versamento di indennità dei beni controversi al Tesoro pubblico (vedere, mutatis mutandis, Günaydin Turizm Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi c. Turchia, no 71831/01, § 68, 2 giugno 2009).
30. Quindi, la Corte respinge l’eccezione del Governo.
31. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si urta a nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
32. Nell’occorrenza, la Corte constata che l’ingerenza nel diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni si analizza in una “privazione” di proprietà ai sensi della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
Avuto riguardo ai motivi avanzati dalle giurisdizioni nazionali, la Corte stima che lo scopo della privazione imposta al richiedente, ossia la protezione della natura e delle foreste, introduca nella cornice dell’interesse generale ai sensi della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, tra altre, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turchia, no 45651/04, § 42, 10 marzo 2009).
33. La Corte ricorda di avere esaminato già un motivo di appello identico a quello presentato dalla richiedente e di avere concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Difatti, ha detto che, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di proprietà costituisce normalmente un attentato eccessivo, e che una mancanza totale di indennizzo potrebbe giustificarsi sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1 solo in circostanze eccezionali (vedere Turgut ed altri c. Turchia, precitata, §§ 86-93 e più in particolare Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turchia, precitata, § 43). Nello specifico, la richiedente non ha ricevuto nessun indennizzo a ragione del trasferimento di proprietà del suo bene al Tesoro pubblico. La Corte constata che il Governo non ha fornito nessun fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nello specifico (Turgut ed altri c. Turchia, precitata, § 92 e Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turchia, precitata, § 43).
34. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
35. Invocando l’articolo 6 della Convenzione, la richiedente si lamenta anche del difetto di equità del procedimento per il procedimento concernente l’annullamento dei suoi titoli di proprietà. Sostiene che i tribunali interni non hanno rispettato le leggi in vigore.
36. La Corte nota che, eccetto le affermazioni di carattere generale, il motivo di appello della richiedente non è supportato. Constata che risulta dai giudizi interni che i tribunali si sono basati sulle disposizioni interne secondo cui i terreni che facevano parte della tenuta della foresta di stato all’epoca della loro iscrizione sul registro fondiario non potevano essere oggetto di un titolo di proprietà privata. Osserva peraltro che nessuno elemento della pratica permette di scoprire un elemento di arbitrarietà nelle decisioni delle giurisdizioni nazionali; i tribunali hanno applicato solamente in materia le disposizioni esistenti. Di conseguenza, questo motivo di appello è manifestamente mal fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
37. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
38. La richiedente adduce di avere subito un danno patrimoniale per cui richiede 4 950 000 euro (EUR), ossia 3 300 000 EUR, l’equivalente di 6 519 727,20 lire turchi (TRL)) per il valore di terreni nel 2003 e 1 650 000 EUR per il valore che i terreni avrebbero guadagnato in ragione dell’inflazione. A questo riguardo, si basai sul rapporto di perizia presentato alla corte d’appello di Antalya il 26 dicembre 2006 da un collegio di tre periti. Questo rapporto ha valutato il valore dei terreni a 6 519 727,20 TRL in data dell’introduzione della richiesta per danno-interessi, il 22 marzo 2004. La richiedente sottolinea che anche in caso di successo del procedimento interno relativo all’indennizzo, potrebbe essere indennizzata solamente per una parte del suo danno, o per la somma di 750 000 EUR.
A titolo del danno morale, la richiedente richiede 1 500 000 EUR, a ragione in particolare della delusione provata dai 269 membri della cooperativa che avevano acquistato i terreni controversi nel 1977.
La richiedente non ha presentato alcuna domanda a titolo degli oneri e delle spese.
39. Il Governo contesta queste pretese, che giudica eccessive.
40. Nelle circostanze della presente causa, la Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non è matura, così che conviene riservarla tenendo conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto ed i richiedenti.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello della richiedente derivato da un attentato al diritto al rispetto dei suoi beni, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto le loro osservazioni sulla questione entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione e, in particolare, a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ulteriore procedimento e delega alla presidentessa della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa