Conclusioni: Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8 – Obblighi positivo Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare, Danno morale – risarcimento, Articolo 41 – Danno morale
Soddisfazione equa,
QUARTA SEZIONE
CAUSA S.H. c. ITALIA
(Richiesta no 52557/14)
SENTENZA
STRASBURGO
13 ottobre 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa S.H. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta di:
P?ivi Hirvel?, presidentessa,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Faris Vehabovi?,
Yonko Grozev, giudici,
e di Fato ?Arac?, greffi?re collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 settembre 2015,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 52557/14) diretta contro la Repubblica italiana e di cui una cittadina italiana, la Sig.ra S.H. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 11 luglio 2014 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da Me il Sig. Morcavallo, avvocato a Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il richiedente adduce in particolare una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, garantito con l’articolo 8 della Convenzione.
4. Il 23 ottobre 2014, il motivo di appello concernente la violazione dell’articolo 8 della Convenzione ? stato comunicato al Governo e la richiesta ? stata dichiarata inammissibile per il surplus, conformemente all’articolo 54 ? 3 dell’Ordinamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1984 e ha risieduto a Sacile.
6. I fatti della causa, come sono stati esposti dalle parti, possono riepilogare come segue.
7. Il richiedente ? la madre di tre bambini: R., P. e J., nato rispettivamente nel 2005, 2006 e 2008.
8. All’epoca dei fatti, il richiedente viveva col padre dei bambini, soffriva di depressione e seguiva una terapia farmacologica.
9. Nell’agosto 2009, i servizi sociali informarono il tribunale per bambini di Roma, qui di seguito “il tribunale”) che a pi? riprese i bambini erano stati ricoverati in seguito all’ingestione accidentale di medicinali ed un procedimento in emergenza fu aperta dinnanzi al tribunale. Con una decisione del 11 agosto 2009, il tribunale ordin? l’allontanamento dei bambini della famiglia ed il loro collocamento in un istituto ed incaric? i servizi sociali di elaborare un progetto in favore dei bambini.
10. Il 20 ottobre 2009, il richiedente ed il padre dei bambini furono sentiti col tribunale. Riconobbero che in ragione dello stato di salute del richiedente e degli effetti secondari dei medicinali che prendeva per curare la sua depressione, avevano avuto delle difficolt? ad occuparsi dei bambini. Affermarono, per?, che potevano occuparsi in modo adeguata dei bambini con l’aiuto dei servizi sociali e del nonno. Il richiedente indic? che seguiva una terapia e che gli effetti secondari inizialmente indotti coi medicinali non si erano manifestati pi?. I due genitori sollecitarono il collocamento in posto di un progetto di sostegno elaborato dai servizi sociali in vista di permettere il ritorno dei bambini in famiglia.
11. Il 3 dicembre 2009, il psichiatra deposit? il suo rapporto concernente il richiedente. Risultava di questo ultimo che seguiva una terapia farmacologica, che era preparata a seguire una psicoterapia ed ad accettare l’aiuto dei servizi sociali e che aveva un legame affettivo molto forte coi suoi bambini.
Alla stessa data, il Gruppo di lavoro integrato sulle adozioni (“G.I.L. “) deposit? il suo rapporto. Indicava che, malgrado le difficolt? familiari, i genitori avevano reagito positivamente, avevano partecipato agli incontri organizzati ed erano disposti ad accettare il sostegno dei servizi sociali. A partire da ci?, il G.I.L. proponeva il ritorno dei bambini a casa i loro genitori ed il collocamento in posto di un progetto di sostegno alla famiglia.
12. Con una decisione del 19 gennaio 2010, il tribunale, tenuto conto dei rapporti dei periti cos? come per il fatto che il nonno paterno era disponibile per aiutare suo figlio ed il richiedente ad occuparsi dei bambini, ordin? il ritorno dei bambini a casa i loro genitori.
Il 24 marzo 2010, il progetto di avvicinamento genitore-bambino fu interrotto per?, ed i bambini furono di nuovo lontani della famiglia, al motivo che il richiedente era stato ricoverato in ragione dell’aggravamento della sua malattia, che il padre aveva lasciato l’abitazione familiare e che il grande padre era malato. Il tribunale stabilisce allora per i due genitori un diritto di visita, fissato come segue: per il richiedente, un’ora tutti i quindici giorni; per il padre dei bambini, due ore con settimana.
13. Nel marzo 2010, il procuratore chiese l’apertura di un procedimento di dichiarazione di adottabilit? dei bambini.
14. Il 10 giugno 2010, i genitori furono sentiti col tribunale. Il richiedente afferm? che stava curandosi, sottoline? che il padre dei bambini era disponibile per occuparsi e che, di conseguenza, questi ultimi non si trovavano in situazione di abbandono. Il padre garantiva che, anche se lavorava, poteva occuparsi efficacemente dei bambini, con l’aiuto di suo padre, e che aveva assunto un’impiegata domestica potendo aiutarlo.
15. Nell’ottobre 2010, il tribunale ordin? una perizia per valutare la capacit? del richiedente e del padre dei bambini ad esercitare il ruolo di genitori. Il 13 gennaio 2011, il perito deposit? il suo rapporto di cui risultava:
– che il padre non presentava nessuna patologia psichiatrica, che aveva una personalit? fragile, ma che era capace di assumersi le sue proprie responsabilit?;
– che il richiedente era raggiunto di “agitazione del personalit? borderline che interferisce, in modo limitata, con la sua capacit? di prendere delle responsabilit? legate al suo ruolo di madre”;
– che i bambini erano iperattivi, e che una parte importante di questo sintomatologia poteva essere l’espressione delle difficolt? familiari.
Nei suoi conclusioni, il perito osserv? che i due genitori erano preparati ad accettare gli interventi necessari per migliorare il loro rapporto coi bambini e formul? il seguente proposte: il mantenimento del collocamento dei bambini nell’istituto, il collocamento in posto di un percorso di avvicinamento tra i genitori ed i bambini e le intensificazioni degli incontri. Propose anche una nuova valutazione della situazione familiare dopo sei mesi.
16. Con una decisione del 1 marzo 2011, tuttavia, il tribunale dichiar? i bambini adottabili e gli incontri tra i genitori ed i bambini furono interrotti.
Nei suoi motivi, il tribunale consider? che una nuova valutazione della situazione familiare non era necessaria nello specifico. Sottoline? le difficolt? dei genitori ad esercitare il loro ruolo parentale, come indicate col perito, e si rifer? alle dichiarazioni della direttrice dell’istituto secondo la quale il richiedente aveva delle “agitazioni mentali gravi”, il padre non era capace di dimostrare il suo affetto e si limitava ad interagire con gli assistenti sociale in modo polemica” ed i genitori non erano capaci di dare le attenzioni e le terapie di cui avevano bisogno” ai bambini. Tenuto conto di questi elementi, il tribunale dichiar? l?adottabilit? dei bambini.
17. Il richiedente ed il padre dei bambini interposero appello contro questa decisione e chiesero la sospensione dell’esecuzione di questa. Sostenevano:
-che il tribunale aveva dichiarato erroneamente l?adottabilit? nella mancanza di una “situazione di abbandono”, condizione necessaria ai termini della legge no 184 del 1983 per potere dichiarare l?adottabilit?;
-che la dichiarazione di adottabilit? doveva prevedere solamente si come extrema rapporto e che nello specifico, ci? non si imporsi poich? le loro difficolt? familiari, legate in particolare alla malattia del richiedente, avevano un carattere transitorio e potevano essere sormontate col sostegno degli assistenti sociali.
Sottolinearono infine che il tribunale non aveva preso in conto la perizia di gennaio 2011 ordinando il collocamento in posto di un percorso di sostegno e l’avvicinamento dei bambini coi loro genitori.
18. Nel luglio 2011, il tribunale ordin? il collocamento di ciascuno dei bambini in una famiglia di accoglimento differente.
19. Con una decisione del 7 febbraio 2012, la corte di appello di Roma respinse l’appello del richiedente e conferm? l?adottabilit?.
La corte di appello osserv? che le autorit? competenti avevano esposto gli sforzi necessari per garantire un sostegno ai genitori e preparare il ritorno dei bambini nella loro famiglia. Tuttavia, il progetto non era arrivato, ci? che dimostrava l’incapacit? dei genitori ad esercitare il loro ruolo parentale cos? come la mancanza di carattere transitorio della situazione. Appellandosi sui conclusioni dei servizi sociali, la corte di appello sottoline? che il fallimento del progetto aveva avuto delle conseguenze negative per i bambini e che l?adottabilit? mirava a salvaguardare il loro interesse ad essere accolti in una famiglia capace di prendere cura di essi in modo adeguata, ci? che la loro famiglia di origine non era in grado di fare in ragione dello stato di salute della madre e delle difficolt? del padre. La corte di appello not? che c’erano state delle evoluzioni positive della situazione, come la presa di coscienza della madre dei suoi problemi di salute e la sua volont? di seguire un percorso terapeutico cos? come gli sforzi del padre per trovare delle risorse per occuparsi dei suoi bambini o ancora la disponibilit? del nonno per aiutare suo figlio. Tuttavia, secondo la corte di appello, questi elementi non erano sufficienti alle fini della valutazione della capacit? dei due genitori di esercitare il loro ruolo parentale. Tenuto conto di questi elementi e nello scopo di salvaguardare l’interesse dei bambini, la corte di appello concludeva cos? alla conferma dell?adottabilit?.
20. Il richiedente ed il padre dei bambini si ricorsero in cassazione. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 22 gennaio 2014, la Corte di cassazione respinse il richiedente del suo ricorso, considerando,:
-che la corte di appello aveva valutato correttamente l’esistenza di una situazione di abbandono morale dei bambini e l’irreversibilit? dell’incapacit? dei genitori di esercitare il loro ruolo, tenuto conto del fallimento del primo progetto di sostegno mise in posto coi servizi sociali;
-che la dichiarazione di adottabilit? aveva preso debitamente in conto l’interesse dei bambini ad essere accolti in una famiglia capace di occuparsi efficacemente.
21. Nel febbraio 2014, il richiedente chiese al tribunale per bambini di Roma la revoca della dichiarazione di adottabilit?, sul fondamento dell’articolo 21 della legge no 184 del 1983. A sostegno della sua domanda, il richiedente produsse diversi documenti medici che attestano che il suo stato di salute aveva migliorato nel frattempo, e questo per provare che le condizioni previste dall’articolo 8 della legge no 184 del 1983 per potere dichiarare l?adottabilit? erano sparite oramai.
Con una decisione del 14 maggio 2014, il tribunale per bambini di Roma respinse la domanda del richiedente.
22. La conclusione del procedimento di adozione dei bambini non ? conosciuta.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
23. Il diritto interno pertinente si trova descrive nei cause Akinnibosun c. Italia, (no 9056/14, ? 45, 16 luglio 2015, e Zhou c. Italia, (no 33773/11, ?? 24-26, 21 gennaio 2014.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente rimprovera alle autorit? interne di avere dichiarato l?adottabilit? dei suoi bambini mentre non esisteva nessuna situazione di abbandono nello specifico, ma solamente delle difficolt? familiari transitorie, legate alla sua patologia depressiva ed all’interruzione della sua coabitazione col padre dei bambini, difficolt? che potevano essere sormontate col collocamento in posto di un percorso di sostegno con l’aiuto dei servizi sociali.
Sottolinea che le autorit? interne hanno tagliato ogni legame coi suoi bambini mentre la perizia aveva stabilito che altre misure che mirano a salvaguardare il legame familiare potevano essere adottate nello specifico.
Di questo fatto, stima che le autorit? interne hanno mancato al loro obbligo positivo di esporre tutti gli sforzi necessari per salvaguardare le legame genitore-bambino, inerente all’articolo 8 della Convenzione, cos? formulata,:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non pu? avere ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza ? prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una societ? democratica, ? necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al bene essere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
25. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
26. La Corte constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul fondo
1. Tesi delle parti
a) Il richiedente
27. Il richiedente sottolinea innanzitutto che le condizioni previste dalla legge per dichiarare l?adottabilit? dei suoi bambini non erano assolte nello specifico. Osserva a questo proposito che le giurisdizioni interne hanno fondato soprattutto la dichiarazione di adottabilit? sulla sua malattia e sull’interruzione della coabitazione tra i due genitori.
Considerando che queste difficolt? familiari presentavano solamente un carattere temporaneo, il richiedente stima che preferendo tagliare il legame di filiazione materna piuttosto che prendere le misure necessarie per sostenerla ed aiutarlo, le giurisdizioni interne hanno ignorato gli obblighi positivi che derivano della Convenzione.
28. Il richiedente fa osservare che se un percorso di sostegno fu messo inizialmente a posto, ? stato interrotto tuttavia a causa dell’aggravamento del suo stato di salute. Sottolinea che questo aggravamento aveva solamente un carattere temporaneo e pertanto non poteva giustificare la cessazione definitiva di ogni tentativo di salvaguardare il legame familiare.
29. Il richiedente ricorda che era cosciente delle difficolt? generate dalla sua malattia e sottolinea che aveva seguito un percorso terapeutico ed aveva chiesto, a pi? riprese, ai servizi sociali ed alle autorit? competenti un sostegno ed un accompagnamento per soddisfare per il meglio i bisogni dei bambini.
Considera che la situazione di difficolt? di un genitore non pu? bastare, in si, a giustificare la rottura della legami genitore-bambino ma imponi allo stato di prendere le misure necessarie per portare un’assistenza effettiva e preservare il legame familiare. A questo riguardo, il richiedente si riferisce al giurisprudenza Zhou c. Italia, precitata.
30. Il richiedente non contesta che le autorit? interne godono di un larghe margino di valutazione per determinare le misure a prendere per proteggere l’interesse superiore dei bambini. Fa osservare tuttavia che l’allontanamento dei bambini di loro madre ha avuto degli effetti negativi sul loro equilibrio psychophysique e riferisciti a questo proposito ai rapporti dei periti (vedere sopra paragrafo 15).
31. Il richiedente attira l’attenzione sul fatto che la decisione di dichiarare i bambino adottabili ? stata presa in dispetto dei rapporti dei periti secondo che le legame genitore-bambino dovevano essere preservate. Ricorda a questo riguardo che, in un primo tempo, i periti avevano considerato il ritorno dei bambini a casa i loro genitori. In seguito, quando il suo stato di salute si era aggravato e la coabitazione tra i due genitori era stata interrotta, il perito commesso dal tribunale aveva proposto di porre i bambini in famiglia di accoglimento ed il collocamento in posto di un percorso temporaneamente di sostegno. Le giurisdizioni interne sono contravvenute tuttavia a tali indicazioni, hanno dichiarato i bambino adottabili e li hanno posti ciascuno in una famiglia differente.
b) Il Governo,
32. Il Governo espone che le autorit? italiane competenti hanno agito nella preoccupazione di proteggere l’interesse superiore dei bambini e hanno preso tutte le misure necessarie per salvaguardare il legame familiare. La dichiarazione di adottabilit? ? stata pronunciata nella cornice di un procedimento equo, dopo un esame approfondito della situazione psicologica e fisica dei genitori e dei bambini.
33. Il Governo ricorda che i bambini vivevano in una situazione di precariet? e di pericolo, ci? che aveva giustificato l’intervento dei servizi sociali ed il loro collocamento in un istituto.
34. La dichiarazione di adottabilit?, intervenuta dopo parecchi tentativi di riunire i bambini ed i loro genitori, si basava sulle indicazioni dei periti ed era giustificata dall’esigenza di salvaguardare l’interesse superiore dei bambini. Il Governo ricorda a questo riguardo il contenuto dei rapporti di perizia che mostra i limiti della capacit? del richiedente ad esercitare il ruolo di genitore cos? come le agitazioni comportamentali dei bambini legati alla situazione familiare difficile (vedere sopra paragrafo 15).
35. Il Governo stima che la proposta dei periti di effettuare una nuova valutazione della situazione familiare prima di dichiarare i bambini adottabili non poteva essere accolta dalle giurisdizioni interne.
L’analisi attenta degli elementi di fatto e di diritto fatto dalle giurisdizioni interne aveva mostrato l’esistenza dell’incidi ragioni che giustificano la dichiarazione di adottabilit? e non lasciava nessuno dubbio in quanto all’impossibilit? di un cambiamento positivo della situazione familiare. La volont? dei genitori di occuparsi dei bambini e di accettare un sostegno dei servizi sociali non bastava a sormontare le difficolt? obiettive del caso di specifico ed a garantire un buono sviluppo psicofisico ai bambini.
36. Il Governo attira l’attenzione sul fatto che il richiedente non aveva dichiarato dinnanzi alle giurisdizioni interne essere ne misura di occuparsi dei bambini ed aveva chiesto ad essere aiutata o a ci? che si affida al padre la tengo dei bambini. Tenuto conto delle difficolt?, riconosciute col richiedente lei stessa, cos? come per il fatto che il percorso di sostegno non era arrivato, le giurisdizioni interne hanno adottato la sola decisione potendo proteggere l’interesse dei bambini. Il Governo ricorda a questo riguardo la giurisprudenza della Corte secondo la quale un giusto equilibrio deve essere predisposto tra gli interessi dei bambini e dei genitori. Tuttavia, l’interesse superiore del bambino pu? prevalere su quello dei genitori, Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, ? 78, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 III.
37. Il Governo fa valere che l’ingerenza nel diritto del richiedente al rispetto della sua vita familiare era prevista dalla legge ed inseguiva lo scopo di proteggere i bambini. Considera infine che i motivi indicati dalle giurisdizioni nazionali per fondare le loro decisioni sono pertinenti e sufficienti, e che le autorit? nazionali non hanno superato il margine di valutazione predisposta dal paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione.
2. Valutazione con la Corte
a) Principi generali
38. La Corte constata a titolo preliminare che non ? contestato che la dichiarazione di adottabilit? dei bambini costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto del richiedente al rispetto della sua vita familiare. Ricorda che una tale ingerenza non ? compatibile con l’articolo 8 che se assolve le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di inseguire un scopo legittimo, e di essere necessario in una societ? democratica. La nozione di necessit? implica che l’ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia proporzionata in particolare allo scopo legittimo ricercato (vedere Gnahor? c). Francia, no 40031/98, ? 50, CEDH 2000 IX, Couillard Maugery c. Francia, no 64796/01, ? 237, 1 luglio 2004 e Puntatori c. Portogallo, no 19554/09, ? 74, 10 aprile 2012.
39. La Corte ricorda che al di l? della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 mette al carico dello stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. Cos?, l? dove l’esistenza di un legame familiare si trova stabilita, lo stato deve in principio agire in modo da permettere a questo legame di svilupparsi (vedere Olsson c). Svezia (no 2), 27 novembre 1992, ? 90, serie Ha no 250; Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], no 41615/07, ? 140, CEDH 2010; Puntatori c. Portogallo, precitata, ? 75. La frontiera tra gli obblighi positivi e negativi che derivano dell’articolo 8 non suscita una definizione precisa, ma i principi applicabili sono tuttavia comparabili. In particolare, nei due casi, bisogna avere esattamente riguardo equilibrio a predisporre tra gli interessi concorrenti, tenendo tuttavia conto di ci? che l’interesse superiore del bambino deve costituire la considerazione determinante che, secondo la sua natura e la sua gravit?, pu? prevalere su quello del genitore, Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 66, CEDH 2003-VIII; Kearns c. Francia, no 35991/04, ? 79, 10 gennaio 2008; Akinnibosun c. Italia, precitata, ? 60, precitata). In particolare, l’articolo 8 non saprebbe permettere ad un genitore di esigere che siano presi delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino (vedere, Johansen c. Norvegia, precitata, ? 78 e Gnahor?, precitata, ? 59. Cos?, in materia di adozione, la Corte ha ammesso gi? che possa essere dell’interesse del minore di favorire l’instaurazione di legami affettivi stabili coi suoi genitori nutritivi (Johansen, precitata, ? 80, e Kearns, precitata, ? 80.
40. La Corte ricorda anche che, nell’ipotesi degli obblighi negativi come in quella degli obblighi positivi, lo stato gode di un certo margine di valutazione (vedere, W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, ? 60, serie Ha no 121 che varia secondo la natura delle questioni in controversia e la gravit? degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che arrivano a rompere i legami tra un bambini e la sua famiglia siano applicate solamente nelle circostanze eccezionali, cio? unicamente nei casi dove i genitori si sono mostrati particolarmente indegni, Clemeno ed altri c. Italia, no 19537/03, ? 60, 21 ottobre 2008, o quando sono giustificate da un’esigenza fondamentale riguardo l’interesse superiore del bambino, vedere ? 84 Johansen, precitata,; P., C. e S. c. Regno Unito, no 56547/00, ? 118, CEDH 2002 VI. Questo approccio pu? essere allontanato tuttavia in ragione della natura della relazione genitore-bambino, quando il legame ? molto limitato, S?derb?ck c. Svezia, 28 ottobre 1998, ?? 30 34, Raccolta 1998 VII.
41. Appartiene ad ogni Stato contraente di dotare si di un arsenale morale adeguato e sufficiente per garantire il rispetto degli obblighi positivi che gli toccano in virt? dell’articolo 8 della Convenzione ed alla Corte di ricercare se, nell’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni legali applicabili, le autorit? interne hanno rispettato le garanzie dell’articolo 8, tenendo particolarmente conto dell’interesse superiore del bambino (vedere, mutatis mutandis, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], no 41615/07, ? 141, CEDH 2010, K.A.B. c. Spagna, no 59819/08, ? 115, 10 aprile 2012, X c,. Lettonia [GC], no 27853/09, ? 102, CEDH 2013.
42. A questo riguardo e trattandosi dell’obbligo per lo stato di arrestare delle misure positive, la Corte non ha smesso di dire che l’articolo 8 implica il diritto per un genitore alle misure proprie a riunirlo col suo bambino e l’obbligo per le autorit? nazionali di prenderli (vedere, per esempio, Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, ? 71, serie Ha no 156, e Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, ? 91, serie Ha no 226-ha; P.F. c. Polonia, no 2210/12, ? 55, 16 settembre 2014. In questo genere di causa, il carattere adeguato di una misura si giudica alla rapidit? del suo collocamento in ?uvre, perch? il passaggio del tempo pu? avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino ed i genitori che non vivono con egli, Maumousseau e Washington c. Francia, no 39388/05 ? 83, 6 dicembre 2007; Zhou c. Italia, precitata, ? 48; Akinnibosun c. Italia, precitata, ? 63.
b, Applicazione di questi principi
43. La Corte considera che il punto decisivo nello specifico consiste in sapere dunque se, prima di annullare il legame di filiazione materna, le autorit? nazionali hanno preso bene tutte le misure necessarie ed adeguate che si poteva esigere ragionevolmente di esse affinch? i bambini possano condurre una vita familiare normale in seno alla loro propria famiglia.
44. La Corte nota che le autorit? italiane hanno preso incaricate il richiedente ed i suoi bambini a partire da agosto 2009, quando i servizi sociali informarono il tribunale che i bambini erano stati ricoverati a causa dell’ingestione accidentale di medicinali. I bambini furono lontani della famiglia e collocati in un istituto.
45. La Corte rileva che un primo progetto di sostegno alla famiglia fu messo in posto e che nel gennaio 2010, i bambini ritornarono a casa i loro genitori. La decisione del tribunale si basava sull’attestato, da parte dei periti, di una reazione positiva dei genitori al percorso di sostegno familiare elaborato coi servizi sociali e sull’esistenza di un legame affettivo molto forte tra il richiedente ed i bambini.
46. Nel marzo 2010, il padre dei bambini lasci? il domicilio familiare ed il richiedente fu ricoverato in ragione dell’aggravamento del suo stato di salute. Alla luce degli sviluppi intervenuta, i bambini furono dunque di nuovo lontani della famiglia e collocati in istituto ed un procedimento di adottabilit? fu aperta.
47. La Corte nota che il perito commesso dal tribunale previde un percorso di avvicinamento genitore-bambino, con un’intensificazione degli incontri ed un riesame della situazione dopo sei mesi. La soluzione proposta si basava sull’esistenza di legami affettivi forti genitore-bambino, cos? come sulla valutazione globalmente positiva della capacit? dei genitori di esercitare il loro ruolo e sulla loro disposizione a collaborare coi servizi sociali. La Corte nota che la perizia in questione fu depositata alla cancelleria il 13 gennaio 2011 e sono solamente due mesi dopo, a sapere il 1 marzo 2011, che il tribunale, contrariamente alle indicazioni del perito, ha dichiarato i bambini adottabili ed ordinato l’interruzione degli incontri. La decisione di tagliare in modo immediata e definitiva il legame materno ? stata presa molto velocemente, senza nessuna analisi attenta dell’incidenza della misura di adozione sulle persone riguardate ed in dispetto delle disposizioni della legge secondo che la dichiarazione di adottabilit? deve restare l’extrema ratio. Di questo fatto, il tribunale, negando di prendere in considerazione di altre soluzioni meno radicali praticabili nello specifico, come il progetto di sostegno familiare previsto dalla perizia, ha allontanato definitivamente ogni possibilit? per il progetto di arrivare e per il richiedente di riannodare dei legami coi suoi bambini.
48. La Corte ricorda che per un genitore ed il suo bambino, essere rappresentato insieme un elemento fondamentale della vita familiare, Couillard Maugery c. Francia, precitata, ? 237, e che le misure che arrivano a rompere i legami tra un bambini e la sua famiglia possono essere applicate solamente nelle circostanze eccezionali. La Corte sottolinea anche che l’articolo 8 della Convenzione impone allo stato di prendere le misure proprie a preservare, per quanto possibile, la legame madre-bambino, Zhou c. Italia, precitata, ? 59.
49. La Corte rileva che, nei casi cos? delicati e cos? complessi, il margine di valutazione lasciata alle autorit? nazionali competenti varia secondo la natura delle questioni in controversia e la gravit? degli interessi in gioco. Se le autorit? godono di una grande latitudine per valutare la necessit? di prendere incaricati un bambino, in particolare quando c’? emergenza, la Corte deve tuttavia avere acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistevano delle circostanze che giustificano il ritiro del bambino. Incombe sullo stato convenuto di stabilire che le autorit? hanno, prima di mettere un uguale misura ad esecuzione, valutato con cura l’incidenza che avrebbe sui genitori ed il bambino la misura di adozione, cos? come la possibilit? di altre soluzioni che la presa incaricata del bambino, K. e T. c. Finlandia [GC], no 25702/94, ?166, CEDH 2001 VII; Kutzner c. Germania, no 46544/99, ? 67, CEDH 2002 I.
50. Alla differenza di altre cause che la Corte ha avuto l’occasione di esaminare, i bambini del richiedente nello specifico non erano stati esposti ad una situazione di violenza o di maltrattamento fisico o psichico (vedere, ha contrario, Y.C. c. Regno Unito, no 4547/10, 13 marzo 2012, Dewinne c. Belgio, d?c.), no 56024/00, 10 marzo 2005; Zakharova c. Francia, d?c.), no 57306/00, 13 dicembre 2005, n? agli abusi sessuali (vedere, ha contrario, Covezzi e Morselli c. Italia, no 52763/99, ? 104, 9 maggio 2003.
La Corte ricorda avere concluso alla violazione dell’articolo 8 nel causa Kutzner c. Germania (? 68) precitata) nella quale i tribunali avevano tolto l’autorit? parentale ai richiedenti dopo avere constatato delle deficienze intellettuali di questi ultimi ed avevano posto i due bambini nelle famiglie di accoglimento distinto (? 77) precitata). La Corte ha notato che se le ragioni invocate dalle autorit? e giurisdizioni nazionali erano pertinenti, non erano sufficienti per giustificare questa grave ingerenza nella vita familiare dei richiedenti (? 81) precitati). La violazione dell’articolo 8 ? stata constatata anche in un causa Saviny c. Ucraina (no 39948/06, 18 dicembre 2008,) dove il collocamento dei bambini dei richiedenti era stato giustificato dalla loro incapacit? a garantire ai bambini delle condizioni di vita adeguata, la mancanza dei mezzi finanziari e di requisiti personali degli interessati metteva in pericolo la vita, la salute e l’educazione giuridiche dei bambini.
Ne ? andato parimenti nel causa Zhou c. Italia (?? 59-61) precitata) nella quale la Corte ha considerato che le autorit? non avevano esposto gli sforzi necessari per preservare la legame madre-bambino e si erano limitate a constatare l’esistenza di difficolt? mentre queste potevano essere sormontate per mezzo di un’assistenza sociale mirata.
La Corte ha concluso al contrario alla no-violazione dell’articolo 8 nel causa Auna c. Norvegia (no 52502/07, 28 ottobre 2010,) rilevando che l’adozione del minore non aveva non in fatto impossibilitato il richiedente di continuare ad intrattenere una relazione personale col bambino e non aveva avuto per conseguenze di tagliare il bambino delle sue radici. Nella causa precitata Couillard Maugery c. Francia, dove il collocamento dei bambini era stato ordinato in ragione di un squilibrio psichico della madre, la Corte ha concluso anche alla no-violazione dell’articolo 8, prendendo in conto la mancanza di cooperazione della madre coi servizi sociali, il rifiuto dei bambini di vedere lei e soprattutto il fatto che il legame materno non era stato tagliato in modo definitiva, il collocamento che non ha nello specifico rivestito che il carattere di una misura temporanea.
51. Nella presente causa, il procedimento di dichiarazione di adottabilit? dei bambini ? stato aperto in ragione dell’aggravamento della malattia del richiedente che aveva condotto alla sua ospedalizzazione, e della degradazione della situazione familiare, in seguito alla separazione di corpo della coppia parentale.
52. La Corte non dubita della necessit?, nella situazione dello specifico, di un intervento delle autorit? competenti alle fini di proteggere l’interesse dei bambini. Dubita tuttavia del carattere adeguato dell’intervento scelto e stimi che le autorit? nazionali non abbiano sufficientemente ?uvr? per salvaguardare le legame madre-bambino. Osserva difatti che altre soluzioni erano praticabili, come queste previsto dal perito ed in particolare il collocamento in posto di un’assistenza sociale mirata di natura tale da permettere di sormontare le difficolt? legate allo stato di salute del richiedente, preservando il legame familiare pure garantendo la protezione dell’interesse superiore dei bambini.
53. La Corte accorda dell’attenzione al fatto che a pi? riprese, il richiedente aveva sollecitato l’intervento dei servizi sociali per essere aiutata ad occuparsi per il meglio dei suoi bambini. Agli occhi della Corte, non si pu? considerare l’argomento del Governo secondo che le sollecitazioni del richiedente mostrerebbero la sua incapacit? ad esercitare il ruolo di genitore e pu? giustificare la decisione del tribunale di dichiarare i bambino adottabili. La Corte stima che una reazione delle autorit? alle domande di aiuto del richiedente avrebbe potuto salvaguardare al tempo stesso l’interesse dei bambini ed il legame materno. Per di pi?, una soluzione di questo tipo sarebbe stata conforme alle preconizzazioni del rapporto di perizia ed alle disposizioni della legge secondo che la rottura definitiva del legame familiare deve restare l’extrema ratio.
54. La Corte riafferma che il ruolo delle autorit? di protezione sociale ? precisamente di aiutare le persone in difficolt?, di guidarli nei loro passi e nel consigliere, entra altri, in quanto ai mezzi di sormontare le loro difficolt?, Saviny c. Ucraina, no 39948/06, ? 57, 18 dicembre 2008; R.M.S. c. Spagna no 28775/12, ? 86, 18 giugno 2013. Nel caso delle persone vulnerabili, le autorit? devono dare prova di un’attenzione particolare e devono garantirloro una protezione aumentata, B. c. Romania (no 2), no 1285/03, ?? 86 e 114, 19 febbraio 2013; Todorova c. Italia, no 33932/06, ? 75, 13 gennaio 2009; R.M.S. c. Spagna, no 28775/12, ? 86, 18 giugno 2013; Zhou, precitata, ?? 58-59; Akinnibosun c. Italia, precitata, ? 82.
55. La Corte osserva che il giudizio della corte di appello di Roma aveva riconosciuto un’evoluzione positiva dello stato di salute del richiedente e della situazione familiare globalmente considerata. In particolare, la corte di appello aveva preso bel voto per il fatto che il richiedente seguiva un percorso terapeutico, che il padre dei bambini si era mobilitato per trovare delle risorse per occuparsi di essi e che il nonno paterno era preparato ad aiutarlo, paragrafo 19 sopra. Questi miglioramenti non sono stati considerati tuttavia come sufficienti alle fini della valutazione della capacit? dei genitori ad esercitare il loro ruolo, e la corte di appello conferm? la dichiarazione di adottabilit?, basandosi in particolare sull’esigenza di salvaguardare l’interesse dei bambini ad essere accolti in una famiglia capace di prendere cura di essi in modo adeguata.
56. La Corte ricorda che il fatto che un bambino possa essere accolto in una cornice pi? propizia alla sua educazione non saprebbe in si giustificare che lo si sottragga alle cure dei suoi genitori biologici: per giustificarsi allo sguardo dell’articolo 8 della Convenzione, uguale ingerenza nel diritto dei genitori a godere di una vita familiare col loro bambino deve rivelarsi ancora “necessaria” in ragione di altre circostanze, K. e T. c. Finlandia [GC], precitata, ? 173; Puntatori c. Portogallo, precitata, ? 95; Akinnibosun c. Italia, precitata, ? 75.
La Corte nota che nello specifico, mentre delle soluzioni meno radicali erano disponibili, le giurisdizioni interne hanno dichiarato tuttavia i bambino adottabili in dispetto delle preconizzazioni della perizia, provocando cos? l’allontanamento definitivo ed irreversibile di loro madre. Di pi?, i tre bambini sono stati posti in tre famiglie di accoglimento differente, cos? che c’? stato non solo scoppio della famiglia ma ancora fratrie, Puntatori c. Portogallo, ? 98, precitata).
57. La Corte ? di parere che la necessit? che era fondamentale, di preservare, per quanto possibile, il legame tra i richiedenti-che si trovava peraltro in situazione di vulnerabilit? -ed i suoi figli non ? stata presa debitamente in considerazione (Zhou, ? 58, precitata). Le autorit? giudiziali si sono limitate a prendere in considerazione le difficolt? della famiglia che sarebbe potuta essere sormontata per mezzo di un’assistenza sociale mirata, come indicato peraltro nella perizia. Se ? vero che un primo percorso di sostegno era stato messo a posto nel 2009 ed era fallito a causa dell’aggravamento della malattia del richiedente e della cessazione della coabitazione con suo marito, queste circostanze non bastavano a giustificare la soppressione di ogni opportunit? per il richiedente di riannodare dei legami coi suoi bambini.
58. Avuto riguardo a queste considerazioni e nonostante il margine di valutazione dello stato la Corte conclude in materia, che le autorit? italiane, prevedendo che la sola rottura definitiva ed irreversibile del legame familiare, mentre di altre soluzioni che mirano a salvaguardare al tempo stesso l’interesse dei bambini ed il legame familiare erano praticabile nello specifico, non hanno esposto degli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto del richiedente a vivere coi suoi bambini, ignorando cos? il suo diritto al rispetto della vita familiare, garantito con l’articolo 8 della Convenzione. C’? stata dunque violazione di questa disposizione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
59. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
60. Il richiedente richiede 300 000 euro (EUR) a titolo del danno morale che avrebbe subito a causa della violazione dell’articolo 8.
61. Il Governo si oppone.
62. Tenendo conto delle circostanze dello specifico e della constatazione secondo che le autorit? italiane non hanno esposto degli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto del richiedente a vivere coi suoi bambini, in violazione dell’articolo 8, la Corte ? di parere che l’interessata ha subito un danno morale che non saprebbe essere riparato dalla sola constatazione di violazione della Convenzione. Considera, tuttavia, che la somma richiesta ? eccessiva. Avuto riguardo all’insieme degli elementi di cui dispone e deliberando in equit?, siccome lo vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte stima che c’? luogo di fissare la somma ad assegnare all’interessata al titolo di suddetto danno morale a 32 000 EUR.
B. Oneri e spese
63. Il richiedente non chiede nessuna somma a titolo degli oneri e spese. La Corte stima dunque che non c’? luogo di assegnare al richiedente una somma a questo titolo.
C. Interessi moratori
64. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dell’articolo 8 della Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
3. Stabilisce,
a), che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva in virt? dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 32 000 EUR, trentaduemila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sar? ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 13 ottobre 2015, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Fato ?Arac? P?ivi Hirvel?
Greffi?re collaboratrice Presidentessa