Conclusione Violazione di P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA S.C, V.P, F.C, M.C. ED E.C. c. ITALIA
( Richiesta no 52985/99)
SENTENZA
STRASBURGO
6 novembre 2003
FINALE
06/02/2004
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa S.C, V.P, F.C, M.C. ED E.C. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Il Sig. P. Lorenzen, presidente,
La Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. G. Bonello, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig.re S. Botoucharova, giudici, il
Sig. Del Tufo, giudice ad hoc, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 ottobre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 52985/99) diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini di questo Stato, Sigg. S.C. e V.P. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 19 gennaio 1998 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). IL SIG. S.C. ? deceduto il 12 giugno 2001. V.P, sua moglie e il secondo richiedente, cos? come F.C, M.C. ed E.C, suoi figli, hanno indicato che desideravano continuare il procedimento dinnanzi alla Corte. Il presidente della camera ha aderito alla domanda di non-divulgazione della loro identit? formulata dai richiedenti, articolo 47 ? 3 dell’ordinamento.
2. I richiedenti sono rappresentati da F. F., avvocato a Catania. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza ed il suo co-agente, il Sig. V. Esposito. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato la Sig.ra M. Del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
3. I richiedenti adducevano la violazione degli articoli 6 ? 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
4. Il 4 luglio 2002 la Corte ha dichiarato ammissibile la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1949, 1970, 1974 e 1976 e risiedono a Biancavilla (Catania).
6. Con un giudizio del 19 luglio 1991, il tribunale di Catania pronunci? il fallimento della societ? di fatto costituita tra S.C. e V.P, cos? come il loro fallimento personale.
7. Delle dieci udienze fissate tra il 9 dicembre 1991 ed il 9 maggio 1994, una fu rinviata d?ufficio e nove riguardarono l’ammissione di crediti. Il 30 maggio 1994, il giudice procedette all’accertamento del passivo. In seguito, cinque tentativi di vendita dei beni ebbero luogo tra i quali cui l’ultimo il 14 luglio 1998. Tuttavia, queste vendite furono disertate, fino all’udienze fissate il 18 gennaio e il 18 aprile 2000.
8. Il 21 aprile e il 24 novembre 1998 ed il 18 aprile 2000, l’asta pubblica di certi beni dei richiedenti ebbe luogo.
9. S.C. ? stato anche oggetto di parecchi procedimenti penali per calunnia al riguardo del curatore e di certi magistrati. Il 26 ottobre 1999, ? stato condannato anche a tre anni e quattro mesi di reclusione soto il capo di bancarotta fraudolenta per avere sottratto certi beni al procedimento di fallimento.
10. Secondo le informazione fornite dai richiedenti il 4 settembre 2003, il procedimento di fallimento era a questa data ancora pendente.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
11. Il diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Luordo c. Italia (no 32190/96, ?? 57-61, 17 luglio 2003,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
12. I richiedenti si lamentano del fatto che la dichiarazione di fallimento li ha privati dei loro beni.
13. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, cos? formulata,:
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
14. La Corte ha trattato gi? cause che sollevano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere in particolare ?? 65-71 la sentenza Luordo, precitata,).
15. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Il procedimento di fallimento ? durato circa dodici anni per un grado di giurisdizione, il che ha provocato la rottura del giusto equilibrio tra gli interessi generali del pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali dei richiedenti, ossia il loro diritto al rispetto dei loro beni. L’ingerenza nei diritti e libert? dei richiedenti si ? rivelata sproporzionata all’obiettivo perseguito.
16. C’? stata di conseguenza violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
17. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
18. I richiedenti stimano che i loro beni sono stati venduti a prezzi largamente al disotto del prezzo di mercato. Sollecitano a titolo di danno materiali 1 539 722,22 euro (EUR), secondo una perizia privata del 12 settembre 2002.
19. Il Governo contesta queste pretese.
20. La Corte rileva che la constatazione di violazione della Convenzione al quale giunge risulta da un’incomprensione del diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni, in particolare in ragione della durata del procedimento. In queste circostanze, non vede legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale richiesto dai richiedenti; c’? dunque luogo di respingere questo aspetto delle loro pretese (vedere, per esempio, Arvois c. Francia, no 38249/97, ? 18, 23 novembre 1999).
B. Danno morale
21. I richiedenti chiedono ciascuno 100 000 euro (EUR) per danno morale.
22. Il Governo contesta queste pretese.
23. La Corte stima che i richiedenti hanno subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, accorda 21 000 EUR a V.P, e 5000 EUR a ciascuno degli altri richiedenti.
C. Oneri e spese
24. I richiedenti chiedono anche 10 000 EUR per oneri e spese esposti dinnanzi alla Commissione e la Corte, pi? 32 271,58 EUR per gli oneri di perizia.
25. Il Governo non si pronuncia.
26. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 500 EUR e l’accorda ad ogni richiedente.
D. Interessi moratori
27. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguente somme:
i. 21 000 EUR (ventuno mila euro) a V.P. e 5 000 EUR (cinquemila euro) a ciascuno degli altri richiedenti per danno morale;
ii. 500 EUR (cinque cento euro) ad ogni richiedente per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
3. Respinge, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 6 novembre 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Peer Lorenzen
Cancelliere aggiunto Presidente