TERZA SEZIONE
CAUSA S.C. CONCORDIA INTERNAŢIONAL S.R.L. CONSTANŢA C. ROMANIA
(Richiesta no 38969/02)
SENTENZA
STRASBURGO
22 settembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa S.C. Concordia Internaţional S.R.L. Constanţa c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 38969/02) diretta contro la Romania e in cui una società commerciale rumena, S.C. C. I. S.R.L. C. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 19 settembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata dalla Sig.ra M I., avvocato a Buzău. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 2 giugno 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La società richiedente è una società a responsabilità limitata costituita nel 1994 ed avente la sua sede a Constanþa.
5. Con un giudizio definitivo del 29 settembre 1999, la Corte di arbitraggio commerciale internazionale presso la Camera di commercio e dell’ industria della Romania accolse un’azione iniziata dalla richiedente contro la società B., ed ordinò all’ultima di pagarle 26 394,87 dollari americani (USD) al tasso applicabile in data dell’ordinamento e 21 758 387 lei rumeni (ROL) a titolo degli oneri di arbitraggio.
La decisione arbitrale fu investita della formula esecutiva.
6. Il 17 novembre 1999, la richiedente chiese l’esecuzione dinnanzi al tribunale dipartimentale di Buzău. In seguito, l’ufficiale giudiziario di giustizia presso il tribunale dipartimentale ingiunse tramite due precetti alla società B. di pagare. In mancanza di pagamento da parte della società, gli immobili contemplati nei precetti sarebbero stati messi all’ asta.
7. Con un’ordinanza di aggiudicazione del 27 dicembre 2000, il tribunale di prima istanza di Pătârlagele aggiudicò definitivamente gli immobili a favore della richiedente e certificò che aveva pagato il prezzo dell’asta di 654 750 000 ROL, o circa 25 656 USD.
8. Con una sentenza definitiva del 16 marzo 2001, il tribunale dipartimentale di Buzău confermò l’aggiudicazione.
9. Il prezzo fu distribuito ai creditori ed la richiedente ricevette l’87%.
10. Il diritto di proprietà della richiedente fu inserito nel registro fondiario ed il 31 maggio 2001 fu messa in possesso di suddetti immobili.
11. Su ricorso per annullamento formato dal procuratore generale della Romania, con una sentenza del 22 marzo 2002, la Corte suprema di giustizia annullò la sentenza del 16 marzo 2001 e l’ordinanza di aggiudicazione del 27 dicembre 2000 e rinviò la causa dinnanzi al tribunale di prima istanza di Pătârlagele. Giudicò che le due decisioni avevano ignorato parecchie disposizioni legali legate all’esecuzione costretta degli immobili.
La pratica fu rinviata al tribunale di prima istanza il 22 gennaio 2003 e quest’’ultimo l’iscrisse al suo ruolo l’ 8 settembre 2003.
Con decisione dell’ 11 novembre 2003, in seguito ai cambiamenti legislativi intervenuti in materia di esecuzione forzata degli immobili, la causa fu cancellata dal ruolo del tribunale di prima istanza per essere rinviata all’ufficiale giudiziario di giustizia che aveva la competenza di organizzare delle aste pubbliche e di preparare a questo riguardo l’atto di aggiudicazione. Risulta dai documenti della pratica che la pratica di esecuzione è attualmente sospesa.
12. Il 24 aprile 2002, la società B. formò un’azione per direttissima tendente alla sua reintegrazione nei suoi immobili. L’azione fu accolta da una decisione esecutiva del 25 aprile 2002 e l’indomani la società B. fu reintegrata negli immobili.
13. Il 16 maggio 2002, la società B. introdusse un’azione contro la richiedente affinché venisse rimessa nella situazione anteriore all’ordinanza di aggiudicazione. Con un giudizio del 15 luglio 2002, diventato definitivo in seguito all’annullamento dell’appello della richiedente per difetto di pagamento del diritto di bollo, il tribunale di prima istanza di Pătârlagele ordinò la rimessa delle parti nella situazione anteriore e la radiazione del diritto di proprietà della richiedente. Nei suoi considerando, il tribunale confermò anche che la società B. aveva saldato integralmente il credito di 26 394,87 USD e 21 758 387 ROL e considerò che la rimessa delle parti nella situazione anteriore implicava che la società B. recuperasse la proprietà dei beni e che la richiedente incassasse la somma registrata a suo nome.
14. Su ricorso della richiedente contro la decisione del 25 aprile 2002 (paragrafo 12 sopra) il tribunale dipartimentale di Buzău annullò questa decisione e rinviò la causa dinnanzi alla sezione commerciale del tribunale dipartimentale. Su richiesta delle parti, il tribunale unì la causa con una nuova richiesta della richiedente con la quale richiedeva lo sfratto della società B. La richiedente chiese in accessorio il prezzo dell’asta e le spese per la conservazione degli immobili. Le parti convennero anche di continuare il giudizio in virtù del diritto comune.
15. Con un giudizio esecutivo del 7 ottobre 2003, il tribunale dipartimentale considerò che le domande che tendevano alla reintegrazione ed allo sfratto erano restate senza oggetto, ma obbligò la società B. a pagare 25 656 USD per il prezzo dell’asta, così come le spese di conservazione.
16. Il 27 febbraio 2004, la corte di appello di Ploieşti accolse l’appello della società B. e respinse l’istanza della richiedente per ricuperare il prezzo dell’asta e le spese di conservazione. Constatò che la società B. aveva pagato il credito e che questo importo è restato nel patrimonio della richiedente anche dopo che la società B. fu reintegrata nei suoi immobili.
17. Con una sentenza definitiva del 5 aprile 2005, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia (la vecchia Corte suprema di giustizia) accolse il ricorso della richiedente e constatò che la società aveva pagato il credito. Stimò inoltre che il prezzo dell’asta era differente da quel credito e che in seguito all’annullamento dell’asta ed ad un ritorno delle parti nella situazione anteriore, la richiedente avrebbe dovuto ricevere il prezzo dell’asta.
18. Il 15 marzo 2006, l’Alta Corte accolse la contestazione per annullamento della società B., annullò la sentenza del 5 aprile 2005 e fissò un nuovo termine per il giudizio del ricorso. Un’istanza di ricusazione della formazione di giudizio fattadal richiedente fu respinta. Su richiesta della richiedente, il Consiglio superiore della magistratura confermò l’inesistenza dei fatti che avrebbero potuto essere oggetto di una responsabilità disciplinare.
Il 17 gennaio 2007, l’Alta Corte respinse come mal fondato il ricorso della richiedente contro il giudizio del 27 febbraio 2004.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
19. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinenti sono descritti nella sentenza Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII, e SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Romania (no 22687/03, § 22, 1 dicembre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
20. La richiedente adduce che l’annullamento della sentenza definitiva del tribunale dipartimentale di Buzău del 16 marzo 2001 con l’ammissione del ricorso per annullamento introdotto dal procuratore generale ha portato attentato al principio della sicurezza dei rapporti giuridici ed al suo diritto al rispetto dei beni. Invoca gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, così formulati nelle loro parti pertinenti:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale indipendente ed imparziale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
21. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
22. Il Governo reitera i suoi argomenti invocati in cause simili concernenti i ricorsi per annullamento. In particolare, pure riconoscendo che il diritto ad un processo equo implica anche il rispetto del principio della sicurezza dei rapporti giuridici e che la Corte ha sanzionato già il riesame da parte della Corte suprema di giustizia di una sentenza definitiva in seguito ad un ricorso per annullamento (Brumărescu, precitata), il Governo sottolinea che questa via di ricorso è stata annullata nel 2003 dal codice di procedimento civile.
Per ciò che riguarda il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1, il Governo considera che l’ingerenza nel diritto di proprietà della richiedente era previsto dalla legge all’epoca dei fatti, inseguiva un scopo legittimo, ossia l’applicazione corretta della legge ed era proporzionato allo scopo previsto. Anche se l’ordinanza che aveva aggiudicato degli immobili a favore della richiedente nel conto di un credito è stata annullata in seguito al ricorso per annullamento, la società B. aveva pagato questo credito. Adduce anche che l’importo di 25 656 USD che era il prezzo dell’asta, è entrato nel patrimonio della richiedente e che questa non ha subito nessuno danno dall’accoglimento del ricorso per annullamento.
23. La richiedente sostiene che l’accoglimento del ricorso per annullamento da parte del procuratore generale, la Corte suprema di giustizia ha proceduto ad un nuovo esame della causa e che ha valutato, in modo erroneo, i documenti della pratica ed i fatti della controversia. Adduce anche che l’accoglimento del ricorso per annullamento l’ha privata del suo diritto di proprietà sugli immobili controversi.
24. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevano delle questioni simili a quella del presente caso in cui ha concluso alla violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, in ragione della rimessa in causa della soluzione data in modo definitivo ad una controversia e della privazione dei richiedenti dei beni di cui beneficiavano alla conclusione del procedimento, consecutiva ad un ricorso per annullamento (vedere, tra altre, Brumărescu, precitata, §§ 61, 77 e 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, precitata, §§ 32 e 46-47, e Piata Bazar Dorobanti SRL c. Romania, no 37513/03, §§ 23 e 33, 4 ottobre 2007).
25. Avendo esaminato la presente causa, la Corte considera che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente. In particolare, rileva che la Corte suprema di giustizia, investita dal procuratore generale, ha riesaminato la causa e che, con un’interpretazione differente dei documenti versati alla pratica, ha annullato, il 22 marzo 2002, la sentenza resa in ultima istanza il 16 marzo 2001 dal tribunale dipartimentale di Buzău che aveva confermato l’aggiudicazione definitiva degli immobili a favore della richiedente.
26. Alla vista di ciò che precede e degli elementi della pratica, la Corte conclude che l’annullamento da parte della Corte suprema di giustizia della decisione definitiva precitata ha infranto il principio della sicurezza dei rapporti giuridici, recando offesa al diritto della richiedente ad un processo equo ed al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
27. Di conseguenza, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
28. La richiedente si lamenta della durata del procedimento di esecuzione della decisione arbitrale, ripresa in seguito all’ammissione del ricorso per annullamento, ed in particolare del termine necessario affinché la causa venisse iscritta al ruolo (paragrafo 11 sopra).
29. Tenuto conto delle suoi conclusioni che figurano sopra ai paragrafi 24-27, la Corte stima che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza di questo motivo di appello.
30. La richiedente si lamenta anche della conclusione e della durata irragionevole del procedimento deciso dalla sentenza del 17 gennaio 2007 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia e della mancanza di imparzialità dei giudici.
31. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dagli articoli della Convenzione. Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
33. La richiedente richiede 250 000 euro (EUR) a titolo del danno materiale che avrebbe subito, importo rappresentante il valore degli immobili controversi. La richiedente chiede inoltre 100 000 EUR per la mancanza di guadagno derivante dell’attività commerciale non svolta. Non chiede alcun risarcimento per il suo eventuale danno morale.
Il 3 settembre 2008, prima delle sue osservazioni sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la richiedente ha mandato una perizia del maggio 2001 attestante un valore degli immobili di 4 568 401 901 lei rumeni (ROL), o circa 183 400 EUR a questa data.
34. Il Governo reitera le sue osservazioni sul merito della causa e conclude che la richiedente ha ricevuto il prezzo dell’asta pubblica e che non ha subito nessuno danno. Considera che la richiedente non ha versato alla pratica dei giustificativa per il valore degli immobili o per la mancanza di guadagno.
Il 29 settembre 2008, prima delle sue osservazioni sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, il Governo ha mandato una perizia del settembre 2008 secondo la quale il prezzo degli immobili ammontava a 323 780 EUR senza IVA.
35. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico, allo sguardo della Convenzione, di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze. Se il diritto interno permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, l’articolo 41 della Convenzione conferisce alla Corte il potere di accordare un risarcimento alla parte lesa dall’atto o dall’omissione a proposito dei quali una violazione della Convenzione è stata constatata. Nell’esercizio di questo potere, dispone di una certa latitudine; l’aggettivo “equo” e la parte della frase “se c’è luogo” lo testimoniano.
36. La Corte stima, nelle circostanze dello specifico, che il pagamento del valore reale del bene controverso aggiudicato a favore della richiedente e confermato dalla sentenza definitiva del 16 marzo 2001 del tribunale dipartimentale di Buzău porrebbe per quanto possibile la richiedente in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze degli articoli 6 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 non fossero stati ignorati.
A questo riguardo e tenuto conto degli elementi della pratica, la Corte stima che c’è luogo di assegnare alla richiedente 250 000 EUR a titolo del danno materiale.
37. Trattandosi tuttavia della mancanza al guadagno causato presumibilmente dall’impossibilità di godere degli immobili, la Corte osserva che la richiedente non ha corredato le sue pretese dei giustificative pertinenti che avrebbero permesso alla Corte di stabilire il valore del danno addotto. Non c’è dunque luogo di accordare alla richiedente un’indennità a questo titolo (Dragne ed altri c. Romania (soddisfazione equa), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
B. Oneri e spese
38. La richiedente non sollecita nessuna somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello tratti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione concernenti la sicurezza dei rapporti giuridici e dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ed inammissibile per i motivi di appello legati al procedimento deciso dalla sentenza del 17 gennaio 2007 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata osservanza del principio della sicurezza dei rapporti giuridici e dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza del motivo di appello della durata del procedimento di esecuzione ripresa in seguito all’ammissione del ricorso per annullamento;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, 250 000 EUR (due cento cinquantamila euro) da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 settembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente