SECONDA SEZIONE
CASO DI R?SAN UYSAL c. TURCHIA
(Domanda n. 44502/14)
SENTENZA
Art. 1 P1 – Rispetto della propriet? – Trasferimento all’amministrazione della propriet? di una parte del terreno del ricorrente e assenza di indennizzo – Prelievo anticipato del terreno a titolo di contributo ai costi di urbanizzazione in assenza di urbanizzazione – Ingerenza non prevista dalla legge – Mancanza di proporzionalit?
STRASBURGO
8 marzo 2022
DEFINITIVO
08/06/2022
La sentenza ? divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a modifiche formali.
Nel caso R??an Uysal c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una sezione composta da :
Jon Fridrik Kj?lbro, Presidente,
Egidijus K?ris,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici,
Saadet Y?ksel,
Diana S?rcu, giudici,
e Hasan Bak?rc?, cancelliere aggiunto di sezione,
Tenuto conto di:
il ricorso (n. 44502/14) contro la Repubblica di Turchia presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino di tale Stato, il signor R??an Uysal (“il ricorrente”) l’11 giugno 2014,
La decisione di portare la domanda all’attenzione del Governo turco (“il Governo”),
le osservazioni delle parti,
Avendo deliberato in camera di consiglio l’8 febbraio 2022
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il ricorso riguarda la caratterizzazione del trasferimento all’amministrazione della propriet? di una parte di un terreno appartenente al ricorrente e la mancanza di risarcimento.
IN FATTO
2. Il richiedente ? nato nel 1959 e risiede a Istanbul. Era rappresentato dal sig. A. Y?ksel, avvocato che esercita nella stessa citt?.
3. Il Governo era rappresentato da Hac? Ali A??kg?l, Capo del Dipartimento per i Diritti Umani del Ministero della Giustizia, co-agente della Turchia presso la Corte Europea dei Diritti Umani.
4. Nel 2004 il richiedente ha acquistato un terreno di 3.540 m?, registrato con il numero di particella catastale 4252 e situato a Bah?elievler, un distretto di Istanbul. Al momento dell’acquisizione, una parte del terreno era classificata come area residenziale nel piano urbanistico in scala 1/1000, mentre un’altra parte era riservata alla costruzione di una strada e di aree verdi e alla protezione di un torrente (yol, ye?il alan ve dere koruma band?).
5. Il 13 gennaio 2005 l’amministrazione ha emesso una decisione di espropriazione di una parte del lotto del ricorrente e di molti altri lotti di terreno nella stessa zona, in vista della costruzione di strutture pubbliche, tra cui una strada.
6. Il 14 febbraio 2005, il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’esproprio d’urgenza dei terreni.
7. Il 30 dicembre 2005, in conformit? con l’articolo 8 della Legge sull’esproprio (“EPL”), il Dipartimento per l’esproprio del Comune di Istanbul ha invitato il ricorrente a un incontro con l’obiettivo di raggiungere un accordo amichevole sul prezzo della propriet?.
8. Dagli scambi scritti tra il Comune e il ricorrente risulta che quest’ultimo ha accettato di trasferire gratuitamente le parti della sua propriet? interessate dalla procedura di esproprio.
9. Il 19 gennaio 2007, la propriet? di due parti dell’immobile, di 985,43 e 532,07 m?, ? stata venduta al Comune dalla ricorrente per 10 lire turche (TRY) (circa 5 euro all’epoca). La propriet? ? stata trasferita al Comune nel registro fondiario, mentre il resto (2022,54 m?) ? rimasto di propriet? del richiedente. Il registro indica come motivo del trasferimento la “vendita del bene nel contesto dell’esproprio” (istimlaken sat??).
10. Il richiedente sosteneva di aver ceduto la propriet? a un prezzo simbolico perch? era stato concordato con il Comune che, in cambio della cessione, il piano urbanistico sarebbe stato modificato per classificare il resto del terreno del richiedente come zona “stazione di servizio”. Il Governo ha contestato questa affermazione.
11. Il 14 marzo 2007, nonostante il parere favorevole di diversi dipartimenti, la commissione per la pianificazione e lo sviluppo del Municipio di Istanbul ha respinto la richiesta di modifica del piano regolatore per autorizzare la classificazione del terreno rimanente come “stazione di servizio”.
12. Dalla decisione della commissione risulta che l’ufficio espropri del Comune di Istanbul ha espresso un parere favorevole alla classificazione richiesta in un documento dell’aprile 2006, affermando che era nell’interesse pubblico ottenere, attraverso la classificazione del resto del lotto come stazione di servizio, il trasferimento gratuito della propriet? oggetto della procedura di esproprio. Il dipartimento ha ribadito il suo parere in una lettera del 26 giugno.
13. Il 18 dicembre 2007 il ricorrente ha presentato un ricorso per la restituzione del terreno ceduto al Comune, invocando le disposizioni del Codice delle obbligazioni (“CO”) in materia di frode e lesioni (cfr. paragrafi 33 e 34). Egli sosteneva di essere stato ingannato dal Comune nel credere che la parte rimanente del suo terreno sarebbe stata classificata come area di servizio in cambio della cessione gratuita delle parti di propriet? oggetto della procedura di esproprio.
14. Il richiedente ha successivamente presentato una domanda sussidiaria per la concessione di un’indennit? di esproprio nel caso in cui la restituzione non fosse possibile.
15. Nelle sue osservazioni difensive, l’amministrazione ha affermato che il ricorrente le aveva liberamente trasferito la sua propriet? nell’ambito della procedura di esproprio.
16. Il 13 febbraio 2007 il ricorrente ha informato il Tribunale distrettuale di Bak?rk?y (“il Tribunale distrettuale”) di essere disposto a ritirare il ricorso se l’amministrazione avesse proceduto alla modifica del piano urbanistico in cambio della quale egli sosteneva di aver trasferito gratuitamente la sua propriet?.
17. Il 23 marzo 2010, la High Court ha accolto parzialmente il ricorso del ricorrente. Ha osservato che il valore del terreno contestato era stato stimato da una perizia in 2.401.664 TRY al momento della presentazione del ricorso (ossia circa 1.400.000 euro a quella data) e ha ritenuto impensabile che il ricorrente potesse trasferirlo per 10 TRY. Di conseguenza, ha riqualificato il ricorso della ricorrente come un procedimento di espropriazione di fatto. Osservando che sul terreno era stata costruita una strada, ha respinto la richiesta di restituzione, ma ha accolto la richiesta alternativa e ha concesso un risarcimento di 2.401.664 TRY con interessi di mora a partire dalla data di avvio dell’azione.
18. Il 18 ottobre 2010, la Corte di Cassazione, prendendo atto che il ricorso era stato respinto (sic), ha respinto il ricorso dell’amministrazione e ha confermato la sentenza, facendo riferimento all’articolo 35 dell’ERA.
19. Nella sentenza del 31 maggio 2011 sulla richiesta di rettifica dell’amministrazione, l’Alta Corte ha osservato che, pur avendo confermato la sentenza nella sua precedente pronuncia, aveva esaminato solo la parte della sentenza relativa al rigetto della richiesta di reintegrazione (ossia la restituzione dell’immobile) e non si era pronunciata sulla parte relativa alla concessione del risarcimento.
20. Ha precisato che, ai sensi dell’articolo 35 della LRE, “gli ex proprietari di terreni che sono stati oggetto di un prelievo – che pu? avvenire una sola volta – come contributo ai costi di sviluppo nell’ambito di un’urbanizzazione effettuata sulla base della legge relativa all’urbanistica e destinata alle strade”, e strutture e servizi pubblici analoghi, nonch? i terreni volontariamente trasferiti e destinati a servizi e strutture pubbliche, non possono rivendicare alcun diritto su tali beni n? chiedere un corrispettivo per essi” (per la citazione completa di questa disposizione si veda il successivo paragrafo 42).
21. Pertanto, accogliendo la richiesta di risarcimento quando avrebbe dovuto essere respinta, la Corte ha applicato erroneamente la legge.
22. Con sentenza del 20 dicembre 2011, l’Alta Corte ha respinto il ricorso sulla base dell’articolo 35, affermando che l’area del terreno per cui ? stato richiesto il risarcimento corrispondeva approssimativamente all’area che avrebbe dovuto essere prelevata dal Comune come contributo ai costi di sviluppo.
Inoltre, il tribunale ha condannato il ricorrente a pagare all’amministrazione 73.369 TRY (oltre 20.000 euro all’epoca) per le spese di rappresentanza legale di quest’ultima.
23. Il ricorrente ha presentato appello contro questa sentenza.
24. Egli ha sostenuto che l’articolo 35 della LRE si applicava ai trasferimenti di propriet? solo in due casi: quando si trattava di un prelievo per la partecipazione ai costi di sviluppo nell’ambito di uno sviluppo parcellare effettuato sulla base dell’articolo 18 della legge urbanistica (“LRU”) e quando si trattava di un trasferimento a titolo gratuito effettuato ai fini di uno sviluppo privato. Tuttavia, il caso in questione non rientrava in nessuno di questi due casi, poich? il suo terreno – cos? come l’area in cui si trovava – non era stato oggetto di sviluppo fondiario n? privato n? basato sulla LRU. A questo proposito ha sottolineato che il suo terreno era ancora una particella catastale e non una “particella urbana”, cio? una particella che era stata sviluppata e su cui si poteva costruire.
25. Ha inoltre ricordato una decisione della Corte di Cassazione (5a sezione civile, E. 1992/6540 K. 1992/15154 15 giugno 1992) secondo la quale l’amministrazione non poteva acquisire una propriet? nell’ambito della partecipazione ai costi di sviluppo senza realizzare uno sviluppo parcellare sulla base della LRU. L’Alta Corte aveva ritenuto che, in assenza di tale sviluppo, la presa di possesso dovesse essere considerata un’espropriazione di fatto che dava diritto a un’indennit? corrispondente al valore di mercato della propriet?.
26. Il richiedente ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’URA, il contributo ai costi di sviluppo non pu? superare il 40% della superficie della propriet?. Le parti dell’immobile oggetto del caso superavano questa percentuale.
27. Ha inoltre dichiarato che tutti gli altri proprietari dei lotti utilizzati per la strada erano stati indennizzati, attraverso una procedura di esproprio corretta o attraverso un procedimento giudiziario per esproprio di fatto, e che lui era l’unico a essere stato privato di parte della sua propriet? senza ricevere alcun indennizzo.
28. Ha ribadito di non aver ceduto l’appezzamento di terreno senza contropartita e ha affermato che le autorit? gli avevano promesso una licenza per una stazione di servizio, ma non avevano mantenuto i loro impegni. Il suo consenso era quindi stato viziato dalle azioni fraudolente del Comune.
29. A questo proposito, ha fatto riferimento a una sentenza dell’Assemblea Generale Civile della Corte di Cassazione (YHGK, E. 2002/5-338 K. 2002/386, 8 maggio 2002) relativa a un caso in cui un individuo aveva ceduto una parte del suo terreno all’amministrazione allo scopo di ottenere una licenza edilizia e in cui l’Alta Corte aveva ritenuto che l’amministrazione non avesse agito in buona fede in quanto aveva saputo in anticipo che la licenza in questione non poteva essere rilasciata.
30. Il 26 giugno 2012 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza in quanto conforme al diritto, affermando che i motivi avanzati dal ricorrente “riguardavano punti divenuti definitivi in virt? della sentenza di cassazione” (“bozma ile kesinle?en y?nlere ili?kin oldu?undan”).
31. Il 24 dicembre 2012 l’Alta Corte ha respinto anche il ricorso per la rettifica della sentenza.
32. Il 28 giugno 2013 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso individuale in cui il ricorrente lamentava, tra l’altro, una violazione del suo diritto di propriet?. Ha ritenuto che i reclami riguardassero l’interpretazione della legge e la valutazione delle prove da parte dei tribunali ordinari, che si riferissero all’esito del procedimento e che rientrassero nell’ambito di un controllo di quarta istanza (kanun yolu ?ik?yeti). Considerando che al ricorrente era stata data la possibilit? di presentare le proprie argomentazioni e che i tribunali avevano motivato le proprie decisioni e non avevano compiuto una valutazione arbitraria o un errore manifesto di valutazione, la Corte costituzionale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI NAZIONALE IN MATERIA
Frodi e lesioni
33. Fino all’entrata in vigore del nuovo Codice delle obbligazioni il 1? luglio 2012, l’articolo 21 del CO intitolato “lesione” prevedeva:
“In caso di evidente sproporzione tra la prestazione promessa da una delle parti e la controprestazione dell’altra, la parte lesa pu?, entro il termine di un anno, dichiarare di recedere dal contratto e ottenere la restituzione di quanto pagato, se la lesione ? stata determinata dallo sfruttamento del suo imbarazzo, della sua sconsideratezza o della sua imperizia.”
34. L’articolo 28 del CO, intitolato “Frode”, prevedeva:
“La parte indotta a contrarre dalla frode dell’altro non ? obbligata, anche se il suo errore non ? essenziale”.
Espropriazione
35. La procedura di esproprio ? illustrata, tra l’altro, nella sentenza Musa Tarhan c. Turchia (n. 12055/17, ?? 31-36, 23 ottobre 2018).
Urbanistica (imar uygulamas?)
36. L’articolo 18 dell’URA consente alle autorit? (ufficio del sindaco o prefettura, a seconda dei casi) di effettuare operazioni di sviluppo urbano all’interno di un’area specifica al fine di attuare il piano di sviluppo urbano.
37. L’operazione consiste nel raggruppare tutti i terreni all’interno di un perimetro e rimodellarli per creare lotti pi? adatti all’urbanizzazione e per creare infrastrutture e strutture pubbliche (strade, spazi verdi, parcheggi, piazze, scuole, stazioni di polizia, strutture sanitarie, ecc.
38. Contribuisce a risolvere i problemi di strade di accesso difettose e di forme sfavorevoli dei terreni e, stabilendo una parcellizzazione dei terreni conforme al piano urbanistico, facilita uno sviluppo urbano sano, ragionato e ordinato.
39. I lotti risultanti dall’operazione e distribuiti ai proprietari acquisiscono lo status di “lotti di sviluppo urbano”, cio? di terreni edificabili. I proprietari contribuiscono al costo dello sviluppo cedendo parte del loro terreno. Questo contributo al costo di sviluppo (d?zenleme ortakl?k pay?) (“APC”) non pu? superare un certo limite. All’epoca dei fatti, era il 40% dell’area del lotto originale. Il tasso dell’APC ? unico per l’intera area di sviluppo.
40. L’articolo 18, paragrafo 6, specifica inoltre che, nel caso in cui sia necessaria l’espropriazione, l’APC viene calcolato sulla parte restante dell’appezzamento.
41. I trasferimenti gratuiti di terreni per la costruzione di infrastrutture o strutture pubbliche possono avvenire anche nel contesto di operazioni di sviluppo di parcelle private (?zel parselasyon).
42. L’articolo 35 della LRE recita:
“Gli ex proprietari di terreni che sono stati soggetti a un prelievo una tantum per il contributo ai costi di sviluppo nell’ambito di uno sviluppo realizzato sulla base della legge urbanistica e destinati a strade, aree verdi e strutture e servizi pubblici simili, cos? come i terreni trasferiti volontariamente al completamento di uno sviluppo privato e destinati a servizi e strutture pubbliche, non possono rivendicare alcun diritto su tali propriet? o richiedere un corrispettivo per esse”.
L’appello
L’annullamento della sentenza
43. Secondo il Codice di procedura civile, la Corte di cassazione pu? annullare una sentenza (bozma karar?) in particolare quando i giudici di merito hanno applicato in modo errato la legge. In questo caso, la Corte di cassazione rinvia il caso al tribunale competente.
44. Quando il tribunale decide nuovamente la causa dopo un rinvio, pu? conformarsi alla sentenza di cassazione (uyma karar?) o resistervi adottando una decisione di mantenimento della sentenza precedente (?srar karar?).
45. L’appello contro una decisione di accoglimento viene esaminato dall’Assemblea generale civile della Corte di cassazione. La sentenza di questo tribunale ? vincolante per il giudice di prima istanza e per la camera che ha ascoltato il caso.
Conferma della sentenza
46. Se il ricorso ? infondato, la Corte di cassazione emette una sentenza di conferma della sentenza ad essa deferita (onama karar?).
47. La Corte di cassazione pu? anche correggere un errore nell’applicazione o nell’interpretazione della legge confermando una sentenza dopo averla corretta (d?zelterek onama karar?) anzich? annullarla e rinviare la causa al tribunale. Lo fa quando l’errore riscontrato non richiede una nuova decisione nel merito o quando i fatti consentono di applicare la norma di legge appropriata o di correggere un’interpretazione errata della legge.
IN LEGGE
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
48. Il ricorrente ha lamentato la violazione del diritto al rispetto della sua propriet?. Egli si ? basato sull’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona, sia essa naturale o giuridica, ha diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non nell’interesse pubblico e in conformit? alla legge e ai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di emanare le leggi che ritengono necessarie per regolare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse pubblico o per assicurare il pagamento di imposte o altri contributi o sanzioni.
Sull’ammissibilit?
Sugli argomenti delle parti
49. Il Governo ha sollevato diverse obiezioni alla ricevibilit?.
50. Ha criticato il ricorrente per non aver presentato ricorso contro la sentenza della High Court del 23 marzo 2010 che respingeva la sua richiesta di reiscrizione dell’immobile a suo nome nel registro fondiario e ha invitato la Corte a respingere il ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso.
51. Il ricorrente ribatte che non aveva motivo di impugnare la sentenza in questione, poich? essa aveva accolto le sue richieste riconoscendogli un’indennit? di espropriazione.
52. Il Governo ha inoltre sostenuto che il ricorso era incompatibile ratione materiae in quanto il ricorrente aveva volontariamente venduto il terreno in questione e che, a seguito di tale vendita, il terreno non costituiva pi? una sua propriet? ai sensi della Convenzione. Ha inoltre affermato che la ricorrente non poteva quindi dichiararsi vittima.
53. Il ricorrente ha contestato questa affermazione e ha dichiarato che la sua domanda riguardava specificamente la privazione della propriet? senza risarcimento che riteneva di aver subito.
54. Infine, il Governo ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato.
La valutazione della Corte
55. La Corte osserva che il ricorrente aveva a disposizione un terreno che ora ? di propriet? delle autorit?. Non vi ? quindi alcun dubbio sul fatto che il ricorrente avesse una propriet? ai sensi della Convenzione. Il fatto che le condizioni del trasferimento di propriet? fossero o meno conformi ai requisiti dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ? una questione di merito e non pu?, nel caso di specie, avere alcuna rilevanza sulla questione dell’esistenza della propriet?. Le obiezioni basate sulla presunta incompatibilit? ratione materiae del ricorso con le disposizioni della Convenzione e sulla mancanza dello status di vittima devono pertanto essere respinte.
56. Per quanto riguarda l’obiezione basata sulla regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte condivide l’argomentazione del ricorrente. Il ricorrente aveva presentato una domanda principale (per la restituzione del terreno) per ottenere la restituzione e una domanda sussidiaria di risarcimento nel caso in cui la domanda principale fosse stata respinta. Dal momento che la sua richiesta di risarcimento ? stata accolta dall’Alta Corte, la Corte non vede perch? avrebbe dovuto appellarsi contro questa sentenza, a lui favorevole, soprattutto perch? il suo reclamo non riguardava il rifiuto della restituzione, ma il fatto di essere stato privato del terreno senza risarcimento.
57. Anche questa obiezione va quindi respinta.
58. Per quanto riguarda gli argomenti relativi alla manifesta infondatezza e all’assenza dello status di vittima, la Corte ritiene che essi riguardino questioni complesse di diritto e di fatto che possono essere decise solo dopo un esame del merito del ricorso.
59. Ne consegue che il ricorso non ? manifestamente infondato.
60. Non essendo stato sollevato alcun altro motivo di irricevibilit?, deve essere dichiarato ammissibile.
I meriti
Le osservazioni delle parti
61. Il ricorrente ha lamentato di essere stato privato della sua propriet? senza indennizzo e ha ribadito le argomentazioni che aveva presentato ai tribunali nazionali (cfr. paragrafi 24-28).
62. Il Governo ha contestato le affermazioni del ricorrente e ha ritenuto che l’interferenza lamentata fosse un’espropriazione in conformit? con i requisiti della Convenzione.
63. Ha affermato che l’esproprio aveva una base giuridica, in questo caso la LRE, che la procedura si era svolta in conformit? con tale legge e che l’esproprio aveva perseguito un obiettivo legittimo: la fornitura di servizi pubblici.
64. Ha aggiunto che la procedura ha rispettato il giusto equilibrio.
65. 65. Sostiene che, nell’ambito della procedura di esproprio, il ricorrente ? stato invitato a negoziare con il Comune e che, al termine delle trattative, ha deciso liberamente di vendere la sua propriet? a un prezzo simbolico, anche se non aveva alcun obbligo in tal senso. Ha insistito sul fatto che questa decisione era una questione di libert? contrattuale del richiedente e che non era stato sottoposto ad alcuna pressione. Ha affermato che l’affermazione secondo cui il municipio si sarebbe impegnato a classificare la parte restante della propriet? come zona “stazione di servizio” ? falsa. Il ricorrente aveva deciso lui stesso di attivarsi per ottenere tale classificazione e i documenti interni dell’amministrazione comunale presentati dall’interessato erano semplici pareri rilasciati dai servizi consultati.
66. Di conseguenza, il mancato pagamento di una compensazione commisurata al valore della propriet? non comprometterebbe l’equo equilibrio.
67. Secondo il Governo, inoltre, ? a causa di questa cessione volontaria da parte del ricorrente a un prezzo simbolico che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sulla base dell’articolo 35 della LRE, che, a suo avviso, riguardava i trasferimenti di propriet? a titolo di contributo alle spese di sviluppo, da un lato, e le cessioni volontarie a titolo gratuito, dall’altro.
68. L’Alta Corte ha erroneamente ritenuto che il trasferimento di propriet? rientrasse nell’ambito di applicazione dell’APC, mentre avrebbe dovuto considerare che si trattava di un trasferimento a titolo gratuito coperto dall’articolo 35. Il Governo ha sottolineato che la Corte di Cassazione non aveva censurato la motivazione della sentenza, la cui conclusione era stata conforme alla legge, per ragioni procedurali relative alle caratteristiche delle sentenze di cassazione.
69. Per quanto riguarda l’APC, il Governo conferma che nell’area in questione non ? stata effettuata alcuna operazione di sviluppo ai sensi della LRU e che di conseguenza non ? stato applicato alcun contributo ai costi di sviluppo.
70. Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che il trasferimento di propriet? rientri nell’ambito di applicazione dell’APC, il Governo ha sottolineato che tale situazione non altererebbe l’equo equilibrio, in quanto il richiedente non sarebbe tenuto a versare ulteriori imposte APC in caso di futura urbanizzazione.
La valutazione della Corte
(a) Richiamo dei principi
71. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene tre norme distinte: la prima, espressa nella prima frase del primo paragrafo e di carattere generale, stabilisce il principio del rispetto della propriet?; la seconda, contenuta nella seconda frase dello stesso paragrafo, si riferisce alla privazione della propriet? e la subordina a determinate condizioni; la terza, contenuta nel secondo paragrafo, riconosce il potere degli Stati, tra l’altro, di regolamentare l’uso della propriet? in conformit? all’interesse pubblico. Il secondo e il terzo, che riguardano esempi specifici di violazioni del rispetto della propriet?, devono essere interpretati alla luce del principio sancito dal primo (si veda, tra le altre autorit?, Ali?i? e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 60642/08, ? 98, CEDU 2014).
72. Qualsiasi ingerenza nei diritti tutelati dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 deve soddisfare il requisito della legalit? (B?l?n? Nagy c. Ungheria [GC], n. 53080/13, ? 112, 13 dicembre 2016).
73. L’esistenza di una base giuridica nel diritto interno non ? di per s? sufficiente a soddisfare il principio di legalit?. Inoltre, tale base giuridica deve avere una certa qualit?, ossia quella di essere compatibile con lo Stato di diritto e di offrire garanzie contro l’arbitrio (cfr. Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, ? 96, 25 ottobre 2012).
74. Per rispettare l’articolo 1 del Protocollo n. 1, l’ingerenza deve trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e la necessit? di salvaguardare i diritti fondamentali degli individui. Questo equilibrio viene alterato se la persona interessata ? stata sottoposta a “un onere speciale ed esorbitante”. Inoltre, senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al valore del bene, la privazione della propriet? costituisce normalmente un’interferenza eccessiva, e la totale assenza di risarcimento pu? essere giustificata solo in circostanze eccezionali (Visti?? e Perepjolkins, citati sopra).
(b) Applicazione al caso di specie
75. La Corte osserva che il ricorrente ? stato privato di due parti del suo terreno e che non ha ricevuto alcun risarcimento per questa privazione.
76. Essa ritiene che l’interferenza in questione rientri nella seconda norma.
77. Per verificare se l’ingerenza ? conforme all’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ritiene di dover innanzitutto determinare il motivo del trasferimento di propriet? e la mancanza di compensazione.
78. La Corte osserva che il ricorrente e il Governo non sono d’accordo su questo punto e ritiene che, su questo punto, debba prendere in considerazione le motivazioni fornite dai tribunali nazionali.
79. Rileva che il richiedente non ha fornito la prova della sua affermazione di aver trasferito il terreno in questione in cambio dell’impegno che la parte restante della propriet? sarebbe stata classificata come area per stazioni di servizio e che non ha fornito alcuna spiegazione ragionevole per l’assenza di una formalizzazione scritta di tale accordo.
80. Tuttavia, osserva che, pur non essendosi pronunciati su tale affermazione, i giudici nazionali non hanno ritenuto che il trasferimento dell’immobile costituisse una donazione non corrisposta ispirata da un sentimento di generosit? o carit?. Non hanno nemmeno considerato che la propriet? era stata debitamente espropriata e che il ricorrente l’aveva trasferita senza corrispettivo al momento delle trattative.
81. Le affermazioni del Governo su questi ultimi due punti devono quindi essere respinte, cos? come l’affermazione del ricorrente secondo cui vi sarebbe stato un accordo con le autorit? comunali.
82. Il motivo addotto dai tribunali nazionali per rifiutare di restituire la propriet? o di risarcire il richiedente era che il trasferimento di propriet? avrebbe costituito un prelievo ai sensi dell’APC e che, ai sensi dell’articolo 35 dell’ERA, tale trasferimento non dava diritto all’ex proprietario di richiedere un risarcimento o qualsiasi diritto sulla sua ex propriet? (si veda il paragrafo 42 sopra).
83. La Corte osserva che, ai sensi del suddetto articolo, un prelievo pu? essere effettuato solo nell’ambito dell’attuazione di un piano regolatore sulla base dell’articolo 18 della LRD.
84. Nel caso in esame, tuttavia, le parti confermano che non c’? stata alcuna pianificazione territoriale e che le autorit? non hanno preso alcuna decisione in merito all’applicazione dell’APC.
85. I tribunali hanno chiarito che le autorit? comunali avrebbero dovuto imporre un APC, ma non l’hanno fatto. A questo proposito, la Corte osserva che il semplice fatto che le autorit? abbiano bisogno di un terreno per costruire una strada o un’altra struttura pubblica non ? sufficiente per ottenere il trasferimento di propriet? ai sensi dell’APC, che, ribadisce la Corte, pu? avvenire solo nel contesto di uno sviluppo realizzato sulla base dell’articolo 18 della RLA e deciso dalle autorit? competenti. Inoltre, osserva che l’APC ? soggetto a regole rigorose ed ? circondato da alcune garanzie, in particolare per quanto riguarda il tasso, che deve essere lo stesso per tutto lo sviluppo e che non pu? in ogni caso superare una certa percentuale (che era del 40% all’epoca dei fatti e che ? stata superata nel caso in questione). Inoltre, le decisioni amministrative prese nell’ambito dello sviluppo, compresa la decisione sulla tariffa, possono essere impugnate davanti al tribunale amministrativo, che ha la competenza di verificarne la conformit? alla legge e ai principi della pianificazione urbanistica.
86. Il Tribunale ritiene pertanto che il trasferimento di propriet? sia stato classificato come APC e che la richiesta di risarcimento del richiedente sia stata respinta per questo motivo, anche se non ? stata effettuata la pianificazione territoriale richiesta dalla legge per l’imposizione di un APC. Sottolinea che nessuna norma di diritto interno sembra autorizzare un tale ritiro in previsione di un possibile sviluppo futuro, per di pi? senza rispettare le condizioni della LRU. Ritiene quindi che questo approccio da parte dei tribunali sia un’applicazione manifestamente irragionevole della legge e che quindi non fosse prevedibile. Il ricorrente ha sollevato questi punti (cfr. paragrafi 24-28), in particolare citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. paragrafo 25), senza che la Corte di Cassazione abbia ritenuto opportuno rispondere.
87. Ne consegue che il diritto di propriet? del ricorrente non ? stato violato “nei modi previsti dalla legge” ai sensi della Convenzione.
88. Questa conclusione sarebbe sufficiente alla Corte per riscontrare una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Ciononostante, ritiene che nel caso di specie sia rilevante esaminare anche la questione della proporzionalit? dell’ingerenza.
89. Sebbene una privazione della propriet? non possa in linea di principio soddisfare questo requisito in assenza del pagamento di un indennizzo ragionevolmente commisurato al valore della propriet?, ? vero che la Corte ha gi? avuto modo di considerare in un altro caso (G?ksel T?t?n Ticaret ve Sanayi A.?. c. Turchia, n. 32600/03, ? 32, 22 settembre 2009) che la privazione della propriet? costituita dall’APC era conforme alla Convenzione in quanto era la contropartita dell’aumento di valore della propriet? in questione a seguito dello sviluppo dell’area in cui si trovava, essendo il terreno diventato una “parcella urbana” e suscettibile di essere edificato.
90. Come il ricorrente ha sottolineato davanti alla Corte, cos? come aveva fatto davanti ai tribunali nazionali, il terreno in questione (e in effetti l’area in cui si trovava) non era stato trasformato in un lotto. Poich? la propriet? non ? diventata un “lotto urbano”, non c’? motivo di supporre che, come nella causa G?ksel T?t?n Ticaret ve Sanayi A.?., non vi ? nulla che suggerisca che, come nel caso G?ksel T?t?n Ticaret ve Sanayi A.?., la parte restante del terreno abbia beneficiato di un aumento di valore per compensare la mancanza di risarcimento per la perdita subita (si veda, mutatis mutandis, Tsomtsos e altri c. Grecia, 15 novembre 1996, ?? 40-42, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, e Katikaridis e altri c. Grecia, 15 novembre 1996, ?? 49-51, Reports of Judgments and Decisions 1996-V).
91. ? vero che la costruzione di una strada pu? aver avvantaggiato il richiedente, ma pu? anche aver avvantaggiato tutti i proprietari dei terreni vicini, i quali sembrano aver ricevuto tutti un’indennit? di esproprio, cosa che non ? avvenuta nel caso del richiedente.
92. Per quanto riguarda l’argomentazione del Governo secondo cui il prelievo previsto dall’APC sarebbe proporzionato in quanto la ricorrente non sarebbe soggetta a ulteriori prelievi nell’ambito di un futuro piano di sviluppo, la Corte ritiene che si tratti di un’affermazione basata su speculazioni. Non c’? alcuna indicazione che tale sviluppo sia necessario e che le autorit? lo realizzeranno in futuro. N? vi ? alcuna indicazione che essi ricorreranno a un tasso massimo di APC nell’area interessata. Inoltre, non solo il tasso subito dal ricorrente ? superiore al tasso massimo autorizzato dalla legge, ma la base di valutazione dell’APC subita dal ricorrente ? superiore a quella che dovrebbe subire in caso di qualsiasi sviluppo futuro, il che peraltro appare anche in contrasto con il diritto interno (si veda il precedente paragrafo 40).
93. 93. In breve, l’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, che non soddisfa il requisito della legalit?, non soddisfa nemmeno il requisito della proporzionalit?.
94. La Corte ? consapevole dell’affermazione del Governo secondo cui l’Alta Corte ha commesso un errore di interpretazione della sentenza di cassazione prendendo in considerazione il primo caso di cui all’articolo 35 dell’ERA (cio? l’APC) mentre avrebbe dovuto basarsi sul secondo caso e che tale errore non poteva essere corretto dalla Corte di cassazione per motivi procedurali.
95. La Commissione osserva, tuttavia, che anche se dovesse seguire il ragionamento del Governo, ci? non cambierebbe le sue conclusioni.
96. Contrariamente a quanto sembra suggerire il Governo, il secondo caso a cui fa riferimento l’articolo 35 della LRE non riguarda i trasferimenti gratuiti in generale, ma solo quelli effettuati nel contesto di un piano regolatore privato (si veda il paragrafo 42 sopra). Nel caso in esame non si sono verificati n? sono stati intrapresi sviluppi di questo tipo.
97. Vi ? stata pertanto una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
98. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :
“Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente consente di riparare solo in modo imperfetto le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa”.
Danni
99. Il ricorrente ha chiesto 1.313.234 euro a titolo di danni materiali. Questa somma corrisponde all’importo di 2.401.644 sterline turche inizialmente assegnatogli dalla Corte, pi? i relativi interessi. Ha inoltre chiesto 150 000 euro per danni morali.
100. Il Governo ha ritenuto questa richiesta infondata ed eccessiva. Ha inoltre invitato la Corte a sottoporre la questione dell’equa soddisfazione alla Commissione di compensazione con riferimento a Kaynar e altri c. Turchia (n. 21104/06 e altri 2, ?? 60-82, 7 maggio 2019).
101. Alla luce delle particolarit? del caso in esame, la Corte ritiene che il modo pi? appropriato per porre rimedio alla violazione riscontrata sia la riapertura del procedimento. A questo proposito, osserva che l’articolo 375 ? 1 del Codice di procedura civile prevede esplicitamente che una sentenza della Corte che constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli costituisce un motivo specifico per riaprire il procedimento.
102. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la Corte ritiene ragionevole la somma di 5.000 euro, pi? l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, e la riconosce al ricorrente.
Costi e spese
103. Il ricorrente ha chiesto 1.352 euro per le varie spese (in particolare, onorari dei periti e imposte di bollo) sostenute davanti ai giudici nazionali, 6.051 euro per gli onorari del suo avvocato e 30.451 euro, corrispondenti alla somma, convertita in euro alla data della sentenza, che era stato condannato a pagare alla controparte a titolo di rimborso degli onorari dell’avvocato di quest’ultima.
104. Il Governo ha invitato la Corte a respingere tali richieste in quanto il ricorrente non aveva presentato sufficienti documenti a sostegno.
105. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente pu? ottenere il rimborso dei costi e delle spese sostenuti solo se si dimostra che sono stati effettivamente sostenuti, che erano necessari e che il tasso di rimborso era ragionevole.
106. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte ritiene ragionevole concedere al ricorrente la somma di 18.500 euro per tutti i costi e le spese, pi? l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.
Interessi di mora
107. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
Dichiara la domanda ammissibile;
Ritiene che vi sia stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
Dichiara,
(a) che lo Stato convenuto paghi al richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza ? divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data della transazione
5.000 euro (cinquemila euro), pi? l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per i danni morali;
18.500 euro (diciottomilacinquecento euro), pi? l’importo eventualmente dovuto su tale somma dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese;
(b) che a partire dalla scadenza di tale periodo e fino al pagamento, su tali importi saranno applicati interessi semplici a un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabili durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
Respinge il resto della richiesta di giusta soddisfazione.
Fatto in francese e notificato per iscritto l’8 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3, del regolamento.
Hasan Bak?rc? Jon Fridrik Kj?lbro
Cancelliere aggiunto Presidente